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Document 62016CA0403

Causa C-403/16: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Soufiane El Hassani / Minister Spraw Zagranicznych [Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Regolamento (CE) n. 810/2009 — Articolo 32, paragrafo 3 — Codice comunitario dei visti — Decisione di diniego di un visto — Diritto del richiedente di proporre ricorso contro tale decisione — Obbligo di uno Stato membro di garantire il diritto a un ricorso giurisdizionale]

OJ C 52, 12.2.2018, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 52/8


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Soufiane El Hassani / Minister Spraw Zagranicznych

(Causa C-403/16) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Regolamento (CE) n. 810/2009 - Articolo 32, paragrafo 3 - Codice comunitario dei visti - Decisione di diniego di un visto - Diritto del richiedente di proporre ricorso contro tale decisione - Obbligo di uno Stato membro di garantire il diritto a un ricorso giurisdizionale])

(2018/C 052/10)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Soufiane El Hassani

Convenuto: Minister Spraw Zagranicznych

Dispositivo

L’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti, come modificato dal regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso fa obbligo agli Stati membri di prevedere una procedura di ricorso contro le decisioni di diniego di visto, le cui modalità siano definite dall’ordinamento giuridico del singolo Stato membro nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività. Tale procedura deve garantire, a un dato stadio del procedimento, un ricorso giurisdizionale.


(1)  GU C 383 del 17.10.2016.


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