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Document 62016CA0336

Causa C-336/16: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 febbraio 2018 — Commissione europea / Repubblica di Polonia (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2008/50/CE — Qualità dell’aria ambiente — Articolo 13, paragrafo 1 — Articolo 22, paragrafo 3 — Allegato XI — Concentrazioni di particelle PM10 nell’aria ambiente — Superamento dei valori limite in alcune zone e agglomerati — Articolo 23, paragrafo 1 — Piani per la qualità dell’aria — Periodo di superamento «più breve possibile» — Assenza di azioni appropriate nei programmi di protezione della qualità dell’aria ambiente — Trasposizione scorretta)

GU C 134 del 16.4.2018, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 134/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 febbraio 2018 — Commissione europea / Repubblica di Polonia

(Causa C-336/16) (1)

((Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2008/50/CE - Qualità dell’aria ambiente - Articolo 13, paragrafo 1 - Articolo 22, paragrafo 3 - Allegato XI - Concentrazioni di particelle PM10 nell’aria ambiente - Superamento dei valori limite in alcune zone e agglomerati - Articolo 23, paragrafo 1 - Piani per la qualità dell’aria - Periodo di superamento «più breve possibile» - Assenza di azioni appropriate nei programmi di protezione della qualità dell’aria ambiente - Trasposizione scorretta))

(2018/C 134/07)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann, K. Petersen ed E. Manhaeve, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, D. Krawczyk e K. Majcher, agenti)

Dispositivo

1)

La Repubblica di Polonia

avendo superato, dal 2007 e sino al 2015 incluso, i valori limite giornalieri applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 in 35 zone di valutazione e di gestione della qualità dell’aria e i valori limite annuali applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 in 9 zone di valutazione e di gestione della qualità dell’aria;

non avendo adottato, nei piani per la qualità dell’aria, misure appropriate dirette a che il periodo di superamento dei valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 nell’aria ambiente fosse il più breve possibile;

avendo superato i valori limite giornalieri applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 nell’aria ambiente aumentati del margine di tolleranza dal 1o gennaio 2010 al 10 giugno 2011 nelle zone di Radom, Pruszków-Żyrardów e Kędzierzyn-Koźle, nonché dal 1o gennaio al 10 giugno 2011 nella zona di Ostrów-Kępno, e

non avendo trasposto correttamente l’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, dell’articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato XI della direttiva 2008/50, dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di quest’ultima nonché dell’articolo 22, paragrafo 3, in combinato disposto con l’allegato XI di tale direttiva.

2)

La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.


(1)  GU C 343 del 19.9.2016.


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