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Document 62015TN0631

Causa T-631/15: Ricorso proposto l’11 novembre 2015 — Stena Line Scandinavia/Commissione

OJ C 59, 15.2.2016, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 59/22


Ricorso proposto l’11 novembre 2015 — Stena Line Scandinavia/Commissione

(Causa T-631/15)

(2016/C 059/25)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Stena Line Scandinavia AB (Göteborg, Svezia) (rappresentanti: P. Alexiadis, Solicitor, L. Sandberg-Mørch, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

annullare la decisione della Commissione europea del 23 luglio 2015 relativa all’aiuto di Stato SA.39078 (2014/N) (Danimarca) per il finanziamento del progetto di collegamento fisso della cintura di Fehmarn; e

condannare la Commissione a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha errato nel ritenere che il finanziamento concesso alla A/S Femern per i collegamenti ferroviari danesi con l’entroterra non costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo, 1, TFUE.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha errato nel ritenere che le misure di aiuto concesse alla Femern A/S per il collegamento fisso siano compatibili con il mercato interno conformemente all’articolo 107, paragrafo, 3, lettera b), TFUE. La Commissione è incorsa in un errore di diritto e in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che il progetto di collegamento fisso della cintura di Fehmarn fosse di comune interesse europeo e nel ritenere che l’aiuto fosse necessario e proporzionato. La Commissione è incorsa, inoltre, in un errore di diritto e in un errore manifesto di valutazione riguardo alla prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza e alla valutazione comparativa e riguardo allo smobilizzo delle garanzie statali.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato il suo obbligo di avviare un procedimento d’indagine formale. La ricorrente sostiene che vi siano indizi di gravi difficoltà attinenti alla durata e alle circostanze del procedimento preliminare di esame. Inoltre, la ricorrente deduce un’analisi insufficiente e incompleta riguardo al finanziamento concesso alla Femern A/S per i collegamenti ferroviari danesi con l’entroterra, riguardo al comune interesse europeo del progetto di collegamento fisso della cintura di Fehmarn, riguardo alla necessità e alla proporzionalità dell’aiuto e riguardo alla prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza e alla valutazione comparativa.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato il suo obbligo di motivazione. La Commissione non ha fornito alcuna motivazione riguardo ai collegamenti ferroviari danesi con l’entroterra, riguardo al comune interesse europeo del progetto di collegamento fisso della cintura di Fehmarn, riguardo alla necessità e alla proporzionalità dell’aiuto e riguardo alle indebite distorsioni della concorrenza e alla valutazione comparativa.


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