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Document 62015CN0171

Causa C-171/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 15 aprile 2015 — Connexxion Taxi Services BV/Staat der Nederlanden (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) e a.

OJ C 213, 29.6.2015, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 15 aprile 2015 — Connexxion Taxi Services BV/Staat der Nederlanden (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) e a.

(Causa C-171/15)

(2015/C 213/26)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Connexxion Taxi Services BV

Resistenti: Staat der Nederlanden (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Transvision BV, Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC BV, Zorgvervoercentrale Nederland BV

Questioni pregiudiziali

1)

a.

Se il diritto dell’Unione europea, e segnatamente l’articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE (1) relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, osti a che il diritto nazionale obblighi un’amministrazione aggiudicatrice a valutare, applicando il principio di proporzionalità, se un offerente che ha commesso un errore grave debba essere effettivamente escluso.

b.

Se al riguardo sia rilevante la circostanza che un’amministrazione aggiudicatrice abbia incluso nelle condizioni della gara d’appalto che un’offerta alla quale è applicabile un motivo di esclusione non viene presa in considerazione e non può essere oggetto di un ulteriore sindacato di merito.

2)

In caso di soluzione negativa della questione sub 1)a.: se il diritto dell’Unione europea osti a che il giudice nazionale non controlli «integralmente» la valutazione basata sul principio di proporzionalità, come quella effettuata da un’amministrazione aggiudicatrice nel caso concreto, ma si limiti ad effettuare il controllo («sommario») se l’amministrazione in parola abbia potuto ragionevolmente adottare la decisione di non escludere un offerente nonostante questo abbia commesso un grave errore professionale ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 2, primo comma, della direttiva.


(1)  GU L 134, pag. 114.


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