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Document 62015CJ0640

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 gennaio 2017.
Minister for Justice and Equality contro Tomas Vilkas.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Articolo 23 – Termine per la consegna del ricercato – Possibilità di concordare più volte una nuova data di consegna – Resistenza opposta dal ricercato alla sua consegna – Forza maggiore.
Causa C-640/15.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:39

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

25 gennaio 2017 ( 1 )

«Rinvio pregiudiziale — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/GAI — Mandato d’arresto europeo — Articolo 23 — Termine per la consegna del ricercato — Possibilità di concordare più volte una nuova data di consegna — Resistenza opposta dal ricercato alla sua consegna — Forza maggiore»

Nella causa C‑640/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Court of Appeal (Corte d’appello, Irlanda), con decisione del 24 novembre 2015, pervenuta in cancelleria il 2 dicembre 2015, nel procedimento relativo all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo nei confronti di

Tomas Vilkas,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da L. Bay Larsen (relatore), presidente di sezione, M. Vilaras, J. Malenovský, M. Safjan e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 luglio 2016,

considerate le osservazioni presentate:

per T. Vilkas, da M. Kelly, QC, M. Lynam, BL, B. Coveney, J. Wood e T. Horan, solicitors;

per l’Irlanda, da E. Creedon, D. Curley e E. Pearson, in qualità di agenti, assistiti da S. Stack, SC, e J. Benson, BL;

per il governo francese, da D. Colas e F.-X. Bréchot, in qualità di agenti;

per il governo lituano, da D. Kriaučiūnas, R. Krasuckaitė e J. Nasutavičienė, in qualità di agenti;

per il governo austriaco, da C. Pesendorfer, in qualità di agente;

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per il governo del Regno Unito, da S. Brandon, in qualità di agente, assistito da J. Holmes, barrister;

per la Commissione europea, da R. Troosters e S. Grünheid, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 ottobre 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 23, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24; in prosieguo: la «decisione quadro»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito dell’esecuzione, in Irlanda, di mandati d’arresto europei emessi da un giudice lituano nei confronti del sig. Tomas Vilkas.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

La convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione

3

L’articolo 11, paragrafo 3, della convenzione stabilita sulla base dell’articolo K.3 del Trattato sull’Unione europea, relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea, firmata il 10 marzo 1995 (GU 1995, C 78, pag. 2; in prosieguo: la «convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione»), recita:

«In casi di forza maggiore che impediscano la consegna della persona entro il termine di cui (…), l’autorità interessata (…) ne informa l’altra autorità. Le stesse convengono tra loro una nuova data di consegna. In questa ipotesi le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo sono applicabili a decorrere dalla nuova data convenuta per la consegna. In tal caso, la consegna avrà luogo entro venti giorni a decorrere dalla data così convenuta. Se la persona in questione è ancora detenuta alla scadenza di questo termine, essa è rimessa in libertà».

Decisione quadro

4

I punti 5 e 7 della decisione quadro sono del seguente tenore:

«(5)

L’obiettivo dell’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell’estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(…)

(7)

Poiché l’obiettivo di sostituire il sistema multilaterale di estradizione creato sulla base della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 non può essere sufficientemente realizzato unilateralmente dagli Stati membri e può dunque, a causa della dimensione e dell’effetto, essere realizzato meglio a livello dell’Unione, il Consiglio può adottare misure, nel rispetto del principio di sussidiarietà menzionato all’articolo 2 [UE] e all’articolo 5 [CE]. La presente decisione quadro si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo».

5

L’articolo 1 della decisione quadro, intitolato «Definizione del mandato d’arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione», ai suoi paragrafi 1 e 2, così dispone:

«1.   Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2.   Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro».

6

L’articolo 12 della decisione quadro, intitolato «Mantenimento in custodia», prevede quanto segue:

«Quando una persona viene arrestata sulla base di un mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide se la persona debba o meno rimanere in stato di custodia conformemente al diritto interno dello Stato membro dell’esecuzione. In qualsiasi momento è possibile la rimessa in libertà provvisoria, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione, a condizione che l’autorità competente di tale Stato membro adotti le misure ritenute necessarie ad evitare che il ricercato si dia alla fuga».

7

L’articolo 15, paragrafo 1, della decisione quadro stabilisce:

«L’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro».

8

L’articolo 23 della decisione quadro, intitolato «Termine per la consegna», così dispone:

«1.   Il ricercato è consegnato al più presto, a una data concordata tra le autorità interessate.

2.   Egli è consegnato al più tardi entro dieci giorni a partire dalla decisione definitiva di eseguire il mandato d’arresto europeo.

3.   Nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di cui al paragrafo 2 sia impedita da cause di forza maggiore per uno degli Stati membri, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione e l’autorità giudiziaria emittente si contattano immediatamente e concordano una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.

4.   La consegna può, a titolo eccezionale, essere temporaneamente differita per gravi motivi umanitari, ad esempio se vi sono valide ragioni di ritenere che essa metterebbe manifestamente in pericolo la vita o la salute del ricercato. Il mandato d’arresto europeo viene eseguito non appena tali motivi cessano di sussistere. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione ne informa immediatamente l’autorità giudiziaria emittente e concorda una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.

5.   Allo scadere dei termini previsti ai paragrafi da 2 a 4, se la persona continua a trovarsi in stato di custodia, essa è rilasciata».

Diritto irlandese

9

L’articolo 16, paragrafi 1 e 2, dello European Arrest Warrant Act 2003 (legge sul mandato d’arresto europeo del 2003), nella sua versione applicabile alla controversia nel procedimento principale, disciplina l’emanazione da parte della High Court (Alta Corte, Irlanda) di ordinanze che dispongono la consegna di persone oggetto di un mandato d’arresto europeo.

10

L’articolo 16, paragrafo 3A, della legge in parola prevede che una persona cui si applica una siffatta ordinanza, in linea di principio, sia consegnata allo Stato membro emittente non oltre dieci giorni dal momento in cui detta ordinanza acquisisce efficacia.

11

L’articolo 16, paragrafi 4 e 5, della legge di cui trattasi è del seguente tenore:

«4)

La High Court [(Alta Corte)], allorché emette un’ordinanza ai sensi del paragrafo 1 o del paragrafo 2, e salvo che disponga un posticipo della consegna ai sensi dell’articolo 18,

(…)

b)

dispone che tale persona sia trattenuta in carcere (…) per un periodo non superiore a 25 giorni in pendenza dell’esecuzione dell’ordinanza, e

c)

dispone che la persona sia condotta nuovamente dinanzi alla High Court [(Alta Corte)]:

i)

qualora essa non sia consegnata prima della scadenza del termine previsto per la consegna di cui al paragrafo 3A, appena possibile dopo tale scadenza, oppure

ii)

qualora l’autorità centrale dello Stato abbia motivo di ritenere che, per cause di forza maggiore per lo Stato o lo Stato emittente interessato, tale persona non sarà consegnata alla scadenza del termine di cui al punto (i), prima di tale scadenza.

5)

Allorché una persona è condotta dinanzi alla High Court [(Alta Corte)] a norma del paragrafo 4, lettera c), la High Court [(Alta Corte)] deve,

a)

se è persuasa che, per cause di forza maggiore per lo Stato o lo Stato emittente interessato, la persona non è stata consegnata entro il termine previsto per la consegna in base al paragrafo 3A o, se del caso, che non sarà consegnata entro tale termine,

i)

fissare, con il consenso dell’autorità giudiziaria emittente, una nuova data per la consegna della persona, e

ii)

disporre che tale persona sia trattenuta in carcere (…) per un periodo non superiore a dieci giorni dopo la data fissata in base al punto (i), in pendenza della consegna,

e,

b)

in tutti gli altri casi, ordina che la persona sia rilasciata».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12

Il sig. Vilkas è stato oggetto di due mandati europei emessi da un giudice lituano.

13

Con due ordinanze del 9 luglio 2015, la High Court (Alta Corte) ha deciso la consegna del sig. Vilkas alle autorità lituane, non oltre dieci giorni dalla data in cui le suddette ordinanze avrebbero acquisito efficacia, ossia non oltre il 3 agosto 2015.

14

In data 31 luglio 2015, le autorità irlandesi hanno tentato di procedere alla consegna del sig. Vilkas alle autorità lituane mediante un volo di linea. La resistenza opposta dall’interessato ha vanificato tale primo tentativo di consegna, in quanto il pilota dell’aereo ha rifiutato la presenza del sig. Vilkas a bordo del velivolo che operava tale volo.

15

La Hight Court (Alta Corte) ha quindi ordinato la consegna del sig. Vilkas alle autorità lituane al più tardi entro dieci giorni dal 6 agosto 2015. Il 13 agosto 2015, un nuovo tentativo di consegna è fallito a causa della condotta dell’interessato.

16

Il Minister for Justice and Equality (Ministro della Giustizia e delle Pari opportunità, Irlanda) ha pertanto presentato alla High Court (Alta Corte) un’istanza per l’autorizzazione di un terzo tentativo di consegna del sig. Vilkas alle autorità lituane, questa volta via mare e via terra. Il 14 agosto 2015, il suddetto giudice si è tuttavia dichiarato incompetente a conoscere di tale istanza e ha ordinato la scarcerazione del sig. Vilkas.

17

Il Ministro della Giustizia e delle Pari opportunità ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio.

18

Alla luce di quanto sopra, la Court of Appeal (Corte d’appello, Irlanda) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 23 della decisione quadro preveda o ammetta la possibilità di concordare per più di una volta una nuova data per la consegna.

2)

In caso di risposta affermativa, se ciò sia possibile in una o in tutte le situazioni di seguito indicate: ossia, nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di cui all’articolo 23, paragrafo 2, della decisione quadro sia già stata impedita da cause di forza maggiore per uno degli Stati membri, che hanno condotto a un accordo su una nuova data per la consegna e si sia accertato che

tali cause permangono, oppure

dopo essere cessate, tali cause si ripresentano, oppure

cessate dette cause, si sono presentate altre cause che hanno impedito o è probabile che impediscano di consegnare il ricercato entro il termine fissato in base alla suddetta nuova data di consegna».

Sulle questioni pregiudiziali

19

Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 23 della decisione quadro debba essere interpretato nel senso che esso osta a che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione e l’autorità giudiziaria emittente concordino una nuova data di consegna, in forza dell’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro, qualora la resistenza opposta ripetutamente dal ricercato abbia impedito la consegna del medesimo entro un termine di dieci giorni successivi a una prima nuova data di consegna concordata in applicazione di tale disposizione.

20

A tale proposito, occorre rilevare che l’articolo 15, paragrafo 1, della decisione quadro prevede, in via generale, che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decida della consegna del ricercato «nei termini e alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro».

21

Per quanto concerne, in particolare, l’ultima fase della procedura di consegna, l’articolo 23, paragrafo 1, della decisione quadro prevede che il ricercato venga consegnato al più presto, a una data concordata tra le autorità interessate.

22

Tale principio si concretizza nell’articolo 23, paragrafo 2, della decisione quadro, il quale dispone che il ricercato è consegnato al più tardi entro dieci giorni a partire dalla decisione definitiva di eseguire il mandato d’arresto europeo.

23

Il legislatore dell’Unione ha nondimeno autorizzato talune deroghe a tale regola prevedendo, da un lato, che le autorità interessate concordino una nuova data di consegna in determinate situazioni definite dall’articolo 23, paragrafi 3 e 4, della decisione quadro e, dall’altro, che la consegna del ricercato abbia quindi luogo entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.

24

Più precisamente, la prima frase dell’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro stabilisce che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione e l’autorità giudiziaria emittente concordino una nuova data di consegna qualora la consegna del ricercato entro il termine previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, della decisione quadro sia impedita da cause di forza maggiore per uno degli Stati membri.

25

Risulta dunque che l’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro non limiti espressamente il numero di nuove date di consegna concordabili da parte delle autorità interessate qualora la consegna del ricercato entro il termine previsto sia impedita da cause di forza maggiore.

26

Ciò posto, il giudice del rinvio rileva che l’articolo 23, paragrafo 3, prima frase, della decisione quadro si riferisce esplicitamente solo a una situazione in cui la consegna del ricercato sia impedita da cause di forza maggiore, «entro il termine di cui [all’articolo 23, paragrafo 2, della decisione quadro]», ossia «al più tardi entro dieci giorni a partire dalla decisione definitiva di eseguire il mandato d’arresto europeo».

27

Pertanto, il giudice del rinvio si interroga sull’applicabilità della regola sancita dall’articolo 23, paragrafo 3, prima frase, della decisione quadro alle situazioni in cui il verificarsi di una causa di forza maggiore in una data posteriore alla scadenza di tale termine abbia impedito la consegna del ricercato entro un termine di dieci giorni da una prima nuova data di consegna concordata in applicazione della disposizione in parola.

28

A tal riguardo, occorre, da un lato, dichiarare che un’interpretazione letterale dell’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro non osta necessariamente a siffatta applicabilità.

29

Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 25 delle sue conclusioni, qualora la consegna del ricercato entro un termine di dieci giorni successivi a una prima nuova data di consegna concordata a norma dell’articolo 23, paragrafo 3, della decisone quadro sia impedita da cause di forza maggiore, la condizione relativa all’impossibilità di procedere alla consegna del medesimo entro un termine di dieci giorni dalla decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo, per definizione, doveva essere soddisfatta affinché fosse fissata tale prima nuova data di consegna.

30

Dall’altro, secondo una giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze del 19 dicembre 2013, Koushkaki, C‑84/12, EU:C:2013:862, punto 34, e del 16 novembre 2016, Hemming e a., C‑316/15, EU:C:2016:879, punto 27).

31

Sul punto va rammentato che la decisione quadro è diretta, mediante l’istituzione di un nuovo sistema semplificato e più efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria allo scopo di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri (sentenze del 16 luglio 2015, Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, punto 28, e del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 76).

32

In tale contesto, l’articolo 23 della decisione quadro mira segnatamente, al pari dei suoi articoli 15 e 17, ad accelerare la cooperazione giudiziaria imponendo termini per l’emanazione delle decisioni relative al mandato d’arresto europeo che gli Stati membri sono tenuti a rispettare (v., in tal senso, sentenze del 30 maggio 2013, F, C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358, punto 58, e del 16 luglio 2015, Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, punti 2933).

33

Orbene, considerare che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non possa beneficiare di un nuovo termine per consegnare il ricercato qualora, in pratica, la sua consegna entro un termine di dieci giorni successivi a una prima nuova data di consegna concordata a norma dell’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro, venga impedita da cause di forza maggiore, equivarrebbe a sottoporre detta autorità a un obbligo impossibile da adempiere e non contribuirebbe in alcun modo all’obiettivo perseguito di accelerare la cooperazione giudiziaria.

34

Peraltro, occorre interpretare l’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro tenendo anche conto dell’articolo 23, paragrafo 5, della medesima.

35

Quest’ultima disposizione prevede che, alla scadenza dei termini di cui all’articolo 23, paragrafi da 2 a 4, della decisione quadro, se il ricercato continua a trovarsi in stato di custodia, egli sia rilasciato.

36

Ne consegue che, ove l’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro dovesse essere interpretato nel senso che la regola sancita nella sua prima frase non è applicabile qualora la consegna della persona ricercata, entro un termine di dieci giorni successivi a una prima nuova data di consegna concordata a norma di tale disposizione, sia impedita da cause di forza maggiore, in una situazione del genere tale persona dovrebbe obbligatoriamente essere rilasciata se continua a trovarsi in stato di custodia, indipendentemente dalle circostanze del caso di specie, in quanto è scaduto il termine previsto dalla disposizione in parola.

37

Pertanto, tale interpretazione potrebbe limitare notevolmente l’efficacia delle procedure previste dalla decisione quadro e, di conseguenza, ostare alla piena realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla medesima, che consiste nel facilitare la cooperazione giudiziaria mediante l’istituzione di un sistema più efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale.

38

Inoltre, siffatta interpretazione potrebbe condurre al rilascio della persona ricercata in situazioni in cui la proroga della durata della custodia di quest’ultima non è riconducibile a una mancanza di diligenza dell’autorità dell’esecuzione e in cui la durata complessiva della custodia di tale persona non è eccessiva con riguardo, in particolare, all’eventuale contributo della medesima al ritardo del procedimento, alla pena cui si espone la stessa e alla sussistenza, se del caso, di un rischio di fuga (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, punto 59).

39

Atteso quanto precede, occorre considerare che l’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro deve essere interpretato nel senso che le autorità interessate devono altresì concordare una nuova data di consegna, in forza di tale disposizione, qualora la consegna del ricercato, entro i dieci giorni successivi a una prima nuova data di consegna concordata in applicazione della disposizione in parola, sia impedita da cause di forza maggiore.

40

Tale conclusione non è rimessa in discussione dall’obbligo di interpretare l’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro in conformità dell’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che prevede che ogni persona abbia diritto alla libertà e alla sicurezza (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, punto 54).

41

Certamente, l’interpretazione dell’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro esposta al punto 39 della presente sentenza, comporta che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non sia necessariamente tenuta a rilasciare il ricercato ove egli continui a trovarsi in stato di custodia qualora la consegna dello stesso, entro i dieci giorni successivi a una prima nuova data di consegna concordata in applicazione della disposizione in parola, sia impedita da cause di forza maggiore.

42

Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 37 delle sue conclusioni, tale interpretazione non impone il mantenimento in custodia del ricercato, posto che l’articolo 12 della decisione quadro precisa che spetta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione decidere se lo stesso debba rimanere o meno in stato di custodia conformemente al diritto dello Stato membro dell’esecuzione e che la rimessa in libertà provvisoria è possibile in qualsiasi momento conformemente a tale diritto nazionale, a condizione che l’autorità competente di detto Stato membro adotti le misure ritenute necessarie ad evitare che il ricercato si dia alla fuga.

43

In tale contesto, qualora le autorità interessate concordino una seconda nuova data di consegna in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione potrà decidere di trattenere il ricercato in custodia, in conformità dell’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali, soltanto a condizione che il procedimento di consegna sia stato condotto con sufficiente diligenza e, pertanto, che la durata della custodia non risulti eccessiva. Per sincerarsi che ciò avvenga, tale autorità dovrà effettuare un esame concreto della situazione di cui trattasi, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, punti 5859).

44

Ciò premesso, occorre determinare se l’autorità giudiziaria dell’esecuzione e l’autorità giudiziaria emittente debbano concordare una seconda nuova data di consegna in forza dell’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui la resistenza ripetutamente opposta dal ricercato ha impedito la consegna del medesimo entro un termine di dieci giorni successivi a una prima nuova data di consegna concordata in applicazione della disposizione in parola.

45

A tal riguardo, va rilevato che sussiste una certa divergenza tra le varie versioni linguistiche dell’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro in merito ai presupposti per l’applicazione della regola sancita nella prima frase di tale disposizione.

46

Infatti, mentre le versioni in lingua greca, francese, italiana, portoghese, rumena e finlandese della disposizione in parola subordinano l’applicazione di tale regola all’impossibilità di procedere alla consegna per cause di forza maggiore per uno degli Stati membri interessati, altre versioni linguistiche della medesima disposizione, come quella in lingua spagnola, ceca, danese, tedesca, greca, inglese, neerlandese, polacca, slovacca e svedese, si riferiscono piuttosto a un’impossibilità di procedere alla consegna a causa di circostanze che sfuggono al controllo degli Stati membri interessati.

47

Orbene, l’esigenza di un’interpretazione uniforme di una disposizione del diritto dell’Unione esclude che, in caso di dubbio, il testo di una disposizione sia considerato isolatamente ma richiede, al contrario, che sia interpretato in base alla reale volontà del suo autore e allo scopo da questi perseguito, alla luce segnatamente di tutte le versioni linguistiche (v., in tal senso, sentenze del 20 novembre 2001, Jany e a., C‑268/99, EU:C:2001:616, punto 47, e del 19 settembre 2013, van Buggenhout e van de Mierop, C‑251/12, EU:C:2013:566, punti 2627).

48

In tale prospettiva, va sottolineato che i termini impiegati all’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro traggono origine dall’articolo 11, paragrafo 3, della convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione.

49

Se le versioni in lingua inglese e svedese di quest’ultima disposizione si riferivano a circostanze che sfuggono al controllo degli Stati membri interessati, occorre necessariamente constatare che le versioni in lingua spagnola, danese, tedesca, greca, francese, italiana, neerlandese, portoghese e finlandese della disposizioni in parola, dal canto loro, si riferivano al verificarsi di una causa di forza maggiore.

50

Del pari, dalla relazione esplicativa relativa alla citata convenzione, nelle sue diverse versioni linguistiche, emerge che l’espressione usata all’articolo 11, paragrafo 3, della medesima convenzione, deve essere interpretata restrittivamente, nel senso che si riferisce a una situazione imprevedibile ed inevitabile. Tale precisazione tende ad indicare che le parti contraenti della convenzione di cui trattasi, in definitiva, intendevano riferirsi alla nozione di forza maggiore quale abitualmente intesa, il che viene confermato dall’elenco degli esempi menzionati nella summenzionata relazione esplicativa.

51

Inoltre, nelle sue diverse versioni linguistiche, l’esposizione della motivazione della proposta della Commissione [COM(2001) 522 definitivo], che ha condotto all’adozione della decisione quadro, rinvia alla convenzione relativa alla procedura di estradizione semplificata e riporta i chiarimenti contenuti nella suddetta relazione esplicativa, menzionati al punto precedente della presente sentenza. Le versioni in lingua spagnola, danese, tedesca, inglese, neerlandese e svedese di tale esposizione della motivazione si riferiscono persino esplicitamente al concetto di forza maggiore per precisare la portata della nozione di circostanze che sfuggono al controllo degli Stati membri interessati.

52

I vari elementi sopra citati contribuiscono a dimostrare che l’impiego, in determinate versioni linguistiche, di quest’ultima nozione non indica che il legislatore dell’Unione abbia inteso rendere applicabile la regola sancita dall’articolo 23, paragrafo 3, prima frase, della decisione quadro a situazioni diverse da quelle in cui la consegna del ricercato è impedita da cause di forza maggiore per uno degli Stati membri.

53

Orbene, da una giurisprudenza costante, pronunciata in vari settori del diritto dell’Unione, emerge che la nozione di forza maggiore va intesa nel senso di circostanze estranee a colui che l’invoca, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso (v., in tal senso, sentenze del 18 dicembre 2007, Société Pipeline Méditerranée et Rhône, C‑314/06, EU:C:2007:817, punto 23; del 18 marzo 2010, SGS Belgium e a., C‑218/09, EU:C:2010:152, punto 44, e del 18 luglio 2013, Eurofit, C‑99/12, EU:C:2013:487, punto 31).

54

Tuttavia, è parimenti di giurisprudenza costante che, non avendo la nozione di forza maggiore il medesimo contenuto nei diversi settori d’applicazione del diritto dell’Unione, il suo significato deve essere determinato in funzione del contesto giuridico nel quale è destinata a produrre i suoi effetti (sentenze del 18 dicembre 2007, Société Pipeline Méditerranée et Rhône, C‑314/06, EU:C:2007:817, punto 25; del 18 marzo 2010, SGS Belgium e a., C‑218/09, EU:C:2010:152, punto 45, e del 18 luglio 2013, Eurofit, C‑99/12, EU:C:2013:487, punto 32).

55

Pertanto, per quanto riguarda la nozione di forza maggiore, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro, occorre tener conto del sistema generale e della finalità della decisione quadro al fine di interpretare e di applicare gli elementi costitutivi della forza maggiore quali risultano dalla giurisprudenza della Corte (v., per analogia, sentenza del 18 dicembre 2007, Société Pipeline Méditerranée et Rhône, C‑314/06, EU:C:2007:817, punto 26).

56

A tal riguardo, va ricordato che l’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro costituisce una deroga alla regola sancita dall’articolo 23, paragrafo 2, della medesima decisione. Di conseguenza, la nozione di forza maggiore, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro, deve essere interpretata restrittivamente (v., per analogia, sentenze del 14 giugno 2012, CIVAD, C‑533/10, EU:C:2012:347, punti 2425, nonché del 18 luglio 2013, Eurofit, C‑99/12, EU:C:2013:487, punto 37).

57

Inoltre, va sottolineato che dal tenore letterale dell’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro risulta che il verificarsi di una causa di forza maggiore può giustificare la proroga del termine di consegna della persona ricercata solo nei limiti in cui tale causa di forza maggiore implichi che la consegna della medesima entro il termine previsto venga «impedita». La mera circostanza che la consegna di detta persona sia resa semplicemente più difficile non può dunque giustificare l’applicazione della regola sancita nella prima frase di tale disposizione.

58

In tale contesto, risulta di certo che la resistenza opposta da un ricercato alla propria consegna può essere validamente considerata una circostanza estranea alle autorità interessate e anormale.

59

Per contro, il fatto che taluni ricercati oppongano resistenza alla propria consegna, in linea di principio, non può essere qualificato come circostanza imprevedibile.

60

A fortiori, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui il ricercato si è già opposto a un primo tentativo di consegna, il fatto che quest’ultimo si opponga anche a un secondo tentativo di consegna, di norma, non può essere considerato imprevedibile. Lo stesso vale d’altronde, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 71 delle sue conclusioni, per il rifiuto del pilota di un aeromobile di consentire l’imbarco di un passeggero dal comportamento violento.

61

Quanto alla condizione secondo cui una circostanza può essere riconosciuta come forza maggiore solo nell’ipotesi in cui le sue conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso, va rilevato che le autorità interessate dispongono di mezzi che, nella maggior parte dei casi, consentono loro di superare la resistenza opposta da un ricercato.

62

Pertanto, non può escludersi che, per far fronte alla resistenza opposta dalla persona ricercata, tali autorità facciano ricorso a determinate misure coercitive, alle condizioni previste dal diritto nazionale e nel rispetto dei diritti fondamentali di tale persona.

63

In via generale, è altresì possibile prevedere il ricorso a mezzi di trasporto il cui utilizzo non possa essere effettivamente impedito dalla resistenza del ricercato. Dalla decisione di rinvio emerge d’altronde che una soluzione del genere è stata infine proposta dalle autorità interessate nel procedimento principale.

64

Ciò posto, non può essere del tutto escluso che, a causa di circostanze eccezionali, risulti oggettivamente che la resistenza opposta dal ricercato alla sua consegna non potesse essere prevista dalle autorità interessate e che le conseguenze della medesima sulla consegna non potessero essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso da parte delle stesse autorità. In tale ipotesi, troverebbe applicazione la regola sancita dall’articolo 23, paragrafo 3, prima frase, della decisione quadro.

65

Spetta dunque al giudice del rinvio verificare se la sussistenza di siffatte circostanze sia stata dimostrata nel procedimento principale.

66

Peraltro, vista la possibilità che il giudice del rinvio concluda che la resistenza reiterata, opposta dal ricercato nel procedimento principale, non può essere qualificata come «causa di forza maggiore» ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro, occorre determinare se tale conclusione comporti che l’autorità dell’esecuzione e l’autorità emittente non sono più tenute a convenire una nuova data di consegna, a causa della scadenza dei termini fissati dall’articolo 23 della decisione quadro.

67

Sebbene l’articolo 15, paragrafo 1, della decisione quadro preveda chiaramente che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decida entro i termini definiti nella decisione quadro della consegna del ricercato, il tenore letterale di tale disposizione non è sufficiente per determinare se l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo debba essere proseguito dopo la scadenza dei suddetti termini e, in particolare, se l’autorità giudiziaria dell’esecuzione sia tenuta a procedere alla consegna dopo la scadenza dei termini fissati all’articolo 23 della decisione quadro e se essa debba, a tal fine, concordare una nuova data di consegna con l’autorità giudiziaria emittente (v., per analogia, sentenza del 16 luglio 2015, Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, punto 34).

68

A tal riguardo, va rilevato che da una giurisprudenza costante della Corte emerge che il principio del riconoscimento reciproco, il quale costituisce la «pietra angolare» della cooperazione giudiziaria, implica, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro, che gli Stati membri sono tenuti, in linea di principio, a dar corso ad un mandato d’arresto europeo (v., per analogia, sentenza del 16 luglio 2015, Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, punto 36).

69

Di conseguenza, stante, da un lato, la centralità dell’obbligo di eseguire il mandato d’arresto europeo nel sistema istituito dalla decisione quadro e, dall’altro, l’assenza in detta decisione di qualsivoglia indicazione esplicita di un limite di validità temporale di tale obbligo, la regola stabilita dall’articolo 15, paragrafo 1, della decisione quadro non può essere interpretata nel senso che, dopo la scadenza dei termini di cui all’articolo 23 della decisione quadro, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può più concordare una nuova data di consegna con l’autorità giudiziaria emittente né nel senso che lo Stato membro dell’esecuzione non è più tenuto a proseguire il procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo (v., per analogia, sentenza del 16 luglio 2015, Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, punto 37).

70

D’altronde, occorre constatare che, sebbene il legislatore dell’Unione abbia espressamente precisato, all’articolo 23, paragrafo 5, della decisione quadro, che la scadenza dei termini di cui all’articolo 23, paragrafi da 2 a 4 della medesima, implicava il rilascio del ricercato qualora il medesimo continuasse a trovarsi in stato di custodia, esso non ha conferito alcun altro effetto alla scadenza di tali termini e, in particolare, non ha previsto che la stessa precludesse alle autorità interessate la possibilità di concordare una data di consegna in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 1, della decisione quadro o che esentasse lo Stato membro dell’esecuzione dall’obbligo di dare corso a un mandato d’arresto europeo (v., per analogia, sentenza del 16 luglio 2015, Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, punto 38).

71

Inoltre, un’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 1, e dell’articolo 23 della decisione quadro secondo cui l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non dovrebbe più procedere alla consegna del ricercato né convenire, a tal fine, una nuova data di consegna con l’autorità giudiziaria emittente dopo la scadenza dei termini di cui all’articolo 23 della decisione quadro potrebbe pregiudicare l’obiettivo di accelerazione e di semplificazione della cooperazione giudiziaria perseguito dalla decisione quadro, giacché tale interpretazione potrebbe in particolare costringere lo Stato membro emittente a emettere un secondo mandato d’arresto europeo allo scopo di consentire lo svolgimento di una nuova procedura di consegna entro i termini previsti dalla decisione quadro (v., per analogia, sentenza del 16 luglio 2015, Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, punto 40).

72

Dai rilievi che precedono emerge che la mera scadenza dei termini fissati dall’articolo 23 della decisione quadro non può sottrarre lo Stato membro dell’esecuzione al suo obbligo di proseguire il procedimento di esecuzione di un mandato d’arresto europeo e di procedere alla consegna del ricercato e le autorità interessate devono concordare, a tal fine, una nuova data di consegna (v., per analogia, sentenza del 16 luglio 2015, Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, punto 42).

73

Ciò nonostante, in una situazione del genere, dall’articolo 23, paragrafo 5, della decisione quadro discende che, a causa della scadenza dei termini fissati dal suddetto articolo, il ricercato deve essere rilasciato qualora continui a trovarsi in stato di custodia.

74

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando quanto segue:

L’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione e l’autorità giudiziaria emittente concordano una nuova data di consegna in forza di tale disposizione, qualora la consegna del ricercato, entro un termine di dieci giorni successivi a una prima nuova data di consegna concordata in applicazione della disposizione in parola, sia impedita dalla resistenza ripetutamente opposta dal medesimo, sempreché, a causa di circostanze eccezionali, non fosse possibile, per tali autorità, prevedere siffatta resistenza e non fosse possibile evitarne le conseguenze, malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso da parte delle stesse autorità, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

L’articolo 15, paragrafo 1, e l’articolo 23 della decisione quadro devono essere interpretati nel senso che le stesse autorità continuano ad essere tenute a concordare una nuova data di consegna in caso di scadenza dei termini fissati da tale articolo 23.

Sulle spese

75

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

L’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione e l’autorità giudiziaria emittente concordano una nuova data di consegna in forza di tale disposizione, qualora la consegna del ricercato, entro un termine di dieci giorni successivi a una prima nuova data di consegna concordata in applicazione della disposizione in parola, sia impedita dalla resistenza ripetutamente opposta dal medesimo, sempreché, a causa di circostanze eccezionali, non fosse possibile, per tali autorità, prevedere siffatta resistenza e non fosse possibile evitarne le conseguenze, malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso da parte delle stesse autorità, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

 

L’articolo 15, paragrafo 1, e l’articolo 23 della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, devono essere interpretati nel senso che le stesse autorità continuano ad essere tenute a concordare una nuova data di consegna in caso di scadenza dei termini fissati da tale articolo 23.

 

Firme


( 1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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