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Document 62015CJ0042

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 novembre 2016.
Home Credit Slovakia a.s. contro Klára Bíróová.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okresný súd Dunajská Streda.
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2008/48/CE – Tutela dei consumatori – Credito ai consumatori – Articolo 1, articolo 3, lettera m), articolo 10, paragrafi 1 e 2, articolo 22, paragrafo 1, e articolo 23 – Interpretazione delle espressioni “su supporto cartaceo ” e “ su altro supporto durevole” – Contratto che rinvia ad un altro documento – Requisito della “forma scritta” ai sensi del diritto nazionale – Indicazione delle informazioni richieste tramite un rinvio a parametri oggettivi – – Elementi da indicare in un contratto di credito a tempo determinato – Conseguenze dell’assenza delle informazioni obbligatorie – Proporzionalità.
Causa C-42/15.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:842

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

9 novembre 2016 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2008/48/CE — Tutela dei consumatori — Credito ai consumatori — Articolo 1, articolo 3, lettera m), articolo 10, paragrafi 1 e 2, articolo 22, paragrafo 1, e articolo 23 — Interpretazione delle espressioni “su supporto cartaceo ” e “ su altro supporto durevole” — Contratto che rinvia ad un altro documento — Requisito della “forma scritta” ai sensi del diritto nazionale — Indicazione delle informazioni richieste tramite un rinvio a parametri oggettivi — Elementi da indicare in un contratto di credito a tempo determinato — Conseguenze dell’assenza delle informazioni obbligatorie — Proporzionalità»

Nella causa C‑42/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Okresný súd Dunajská Streda (tribunale distrettuale di Dunajská Streda, Slovacchia), con decisione del 19 dicembre 2014, pervenuta in cancelleria il 2 febbraio 2015, nel procedimento

Home Credit Slovakia a.s.

contro

Klára Bíróová,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, M. Vilaras, J. Malenovský, M. Safjan (relatore) e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 febbraio 2016,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo slovacco, da B. Ricziová, in qualità di agente;

per il governo tedesco, da T. Henze e J. Kemper, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da G. Goddin e A. Tokár, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 giugno 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, dell’articolo 3, lettera m), dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 22, paragrafo 1, nonché dell’articolo 23 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU 2008, L 133, pag. 66, e rettifiche GU 2009, L 207, pag. 14; GU 2010, L 199, pag. 40, e GU 2011, L 234, pag. 46).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Home Credit Slovakia a.s. e la sig.ra Klára Bíróová in merito ad una domanda di pagamento di somme ancora dovute nell’ambito di un finanziamento che tale società aveva concesso a quest’ultima e che essa non ha rimborsato.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando 7, 9, 10, 19, 30, 31 e 47 della direttiva 2008/48 così recitano:

«(7)

Per facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo è necessario prevedere un quadro comunitario armonizzato in una serie di settori fondamentali. (…)

(…)

(9)

È necessaria una piena armonizzazione che garantisca a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e che crei un vero mercato interno. Pertanto, agli Stati membri non dovrebbe essere consentito di mantenere o introdurre disposizioni nazionali diverse da quelle previste dalla presente direttiva. Tuttavia, tale restrizione dovrebbe essere applicata soltanto nelle materie armonizzate dalla presente direttiva. Laddove tali disposizioni armonizzate mancassero, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre norme nazionali. (…)

(10)

Le definizioni contenute nella presente direttiva fissano la portata dell’armonizzazione. L’obbligo degli Stati membri di attuare le disposizioni della presente direttiva dovrebbe pertanto essere limitato all’ambito d’applicazione della stessa fissato da tali definizioni. (…)

(…)

(19)

Affinché i consumatori possano prendere le loro decisioni con piena cognizione di causa, è opportuno che ricevano informazioni adeguate, che il consumatore possa portare con sé ed esaminare, prima della conclusione del contratto di credito, circa le condizioni e il costo del credito e le loro obbligazioni. (…)

(…)

(30)

La presente direttiva non disciplina gli aspetti del diritto contrattuale relativi alla validità dei contratti di credito. Pertanto, in tale materia gli Stati membri possono mantenere o introdurre norme nazionali conformi al diritto comunitario. Gli Stati membri possono disciplinare il regime giuridico dell’offerta di concludere il contratto di credito, in particolare per quanto riguarda la data in cui dev’essere concesso e il periodo durante cui il creditore è vincolato. Tale offerta, se è proposta contemporaneamente alle informazioni precontrattuali previste dalla presente direttiva, dovrebbe essere fornita, come qualsiasi informazione aggiuntiva che il creditore desiderasse fornire al consumatore, in un documento distinto che può essere allegato alle “Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori”.

(31)

Per consentire al consumatore di conoscere i suoi diritti e obblighi in virtù del contratto di credito, questo dovrebbe contenere tutte le informazioni necessarie in modo chiaro e conciso.

(…)

(47)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni interne adottate a norma della presente direttiva ed assicurarne l’attuazione. Benché la scelta delle sanzioni sia lasciata alla discrezionalità degli Stati membri, le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive».

4

Ai sensi dell’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto»:

«La presente direttiva ha per obiettivo l’armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti di credito ai consumatori».

5

L’articolo 3 della direttiva citata, intitolato «Definizioni», alla lettera m), enuncia quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

(…)

m)

“supporto durevole”: ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate».

6

L’articolo 10 della medesima direttiva, intitolato «Informazioni da inserire nei contratti di credito», così dispone:

«1.   I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.

Tutte le parti del contratto ricevono copia del contratto di credito. Il presente articolo si applica fatte salve le norme nazionali riguardanti la validità della conclusione dei contratti conformi alla normativa comunitaria.

2.   Nel contratto di credito figurano, in modo chiaro e conciso, le informazioni seguenti:

a)

il tipo di credito;

b)

l’identità e l’indirizzo geografico delle parti del contratto, nonché, se del caso, l’identità e l’indirizzo geografico dell’intermediario del credito;

c)

la durata del contratto di credito;

d)

l’importo totale del credito e le condizioni di prelievo;

e)

in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per una merce o un servizio specifici o di contratti di credito collegati, tale merce o servizio e il relativo prezzo in contanti;

f)

il tasso debitore, le condizioni che ne disciplinano l’applicazione e, se disponibile, ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale, nonché i periodi, le condizioni e le procedure di modifica del tasso debitore. Qualora si applichino tassi debitori diversi in circostanze diverse, le suddette informazioni in merito a tutti i tassi applicabili;

g)

il tasso annuo effettivo globale e l’importo totale che il consumatore è tenuto a pagare, calcolati al momento della conclusione del contratto di credito; sono indicate tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso;

h)

l’importo, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare e, se del caso, l’ordine della distribuzione dei pagamenti ai vari saldi restanti dovuti ai diversi tassi debitori ai fini del rimborso;

i)

in caso di ammortamento del capitale di un contratto di credito a durata fissa il diritto del consumatore di ricevere, su richiesta e senza spese, in qualsiasi momento dell’intera durata del contratto di credito, un estratto sotto forma di tabella di ammortamento.

La tabella di ammortamento indica gli importi dovuti nonché i periodi e le condizioni di pagamento di tali importi; la tabella contiene la ripartizione di ciascun rimborso periodico per mostrare l’ammortamento del capitale, gli interessi calcolati sulla base del tasso debitore e, se del caso, gli eventuali costi aggiuntivi; qualora il tasso non sia fisso o i costi aggiuntivi possano essere modificati nell’ambito del contratto di credito, la tabella di ammortamento contiene in modo chiaro e conciso un’indicazione del fatto che i dati della tabella sono validi solo fino alla modifica successiva del tasso debitore o dei costi aggiuntivi conformemente al contratto di credito;

j)

se il pagamento riguarda spese e interessi senza ammortamento del capitale, un estratto dei periodi e delle condizioni di pagamento dell’interesse debitore e delle spese ricorrenti e non ricorrenti correlate;

k)

se del caso, le spese di gestione di uno o più conti su cui sono registrati le operazioni di pagamento e i prelievi, a meno che l’apertura del conto sia facoltativa, le spese relative all’utilizzazione di un mezzo di pagamento che permette di effettuare pagamenti e prelievi, eventuali altre spese derivanti dal contratto di credito, nonché le condizioni alle quali tali spese possono essere modificate;

l)

il tasso degli interessi in caso di ritardi di pagamento applicabile al momento della conclusione del contratto di credito e le modalità di modifica dello stesso e, se applicabili, le penali per inadempimento;

m)

un avvertimento relativo alle conseguenze dei mancati pagamenti;

n)

se del caso, l’indicazione delle spese notarili dovute;

o)

le garanzie e le assicurazioni richieste, se esistenti;

p)

l’esistenza o l’assenza del diritto di recesso e il periodo durante il quale esso può essere esercitato e le altre condizioni per il suo esercizio, comprese le informazioni sull’obbligo del consumatore di rimborsare il capitale prelevato e corrispondere gli interessi conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, lettera b), e l’importo giornaliero degli interessi da corrispondere;

q)

informazioni concernenti i diritti derivanti dall’articolo 15 nonché le condizioni del loro esercizio;

r)

il diritto al rimborso anticipato, la relativa procedura nonché, se del caso, le informazioni sul diritto del creditore a ottenere un indennizzo e le relative modalità di calcolo;

s)

la procedura da seguire per l’esercizio del diritto di scioglimento del contratto di credito;

t)

l’eventuale esistenza di un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso a disposizione del consumatore e, se tale meccanismo esiste, le modalità di accesso allo stesso;

u)

se del caso, identità e indirizzo della competente autorità di controllo;

v)

se del caso, identità e indirizzo della competente autorità di controllo.

3.   Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera i), il creditore mette a disposizione del consumatore in qualsiasi momento dell’intera durata del contratto di credito e senza spese un estratto sotto forma di tabella di ammortamento.

4.   Nel caso di un contratto di credito in base al quale i pagamenti effettuati dal consumatore non comportano un immediato e corrispondente ammortamento dell’importo totale del credito, ma servono a costituire il capitale durante i periodi e alle condizioni previsti dal contratto di credito o da un contratto accessorio, le informazioni necessarie ai sensi del paragrafo 2 comprendono una dichiarazione chiara e concisa da cui risulti che tali contratti di credito non prevedono una garanzia di rimborso dell’importo totale del credito prelevato, in base al contratto di credito, salvo che una siffatta garanzia sia fornita.

(…)».

7

L’articolo 14 della direttiva 2008/48, intitolato «Diritto di recesso», al suo paragrafo 1, prevede quanto segue:

«Il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni di calendario per recedere dal contratto di credito senza dare alcuna motivazione.

Tale periodo di recesso ha inizio:

a)

il giorno della conclusione del contratto di credito; oppure

b)

il giorno in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all’articolo 10, se tale giorno è posteriore a quello indicato nella lettera a) del presente comma».

8

L’articolo 22 della direttiva in parola, intitolato «Armonizzazione e obbligatorietà della direttiva», è del seguente tenore:

«1.   Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite.

(…)

3.   Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le disposizioni adottate per dare esecuzione alla presente direttiva non possano essere eluse attraverso l’impiego di forme particolari di contratti, in particolare includendo prelievi o contratti di credito che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva in contratti di credito la cui natura o finalità consenta di evitare l’applicazione della direttiva stessa.

(…)».

9

L’articolo 23 della direttiva di cui trattasi, intitolato «Sanzioni», prevede quanto segue:

«Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive».

10

L’allegato II della direttiva 2008/48 riguardante le «Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori», al suo punto 2, intitolato «Descrizione delle caratteristiche principali del prodotto di credito», contiene una rubrica denominata «Pagamenti rateali e, se del caso, loro ordine di imputazione». A tale rubrica corrisponde la seguente descrizione:

«Pagamenti da effettuare:

[l’importo, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare]

Interessi e/o spese che il consumatore è tenuto a pagare nel modo seguente:».

Diritto slovacco

11

La zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (legge n. 129/2010 relativa ai crediti al consumo e agli altri crediti e prestiti concessi ai consumatori e che modifica alcune altre leggi), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge n. 129/2010»), mira a recepire nell’ordinamento slovacco la direttiva 2008/48.

12

Ai sensi dell’articolo 9 della legge in esame:

«1.   Il contratto di credito al consumo deve essere redatto in forma scritta. Ciascuna parte del contratto ne riceve perlomeno un esemplare in forma cartacea o su altro supporto durevole che sia accessibile al consumatore.

2.   Il contratto di credito al consumo deve contenere, oltre agli elementi generali previsti dal codice civile (..), gli elementi seguenti:

(…)

k)

l’importo, il numero e la periodicità dei pagamenti nonché gli interessi e le spese supplementari e, se del caso, l’ordine della distribuzione dei pagamenti ai vari saldi dovuti ai diversi tassi debitori ai fini del rimborso;

l)

in caso di ammortamento del capitale in base ad un contratto di credito al consumo a tempo determinato, il diritto del consumatore di richiedere, senza spese e in qualsiasi momento dell’intera durata del contratto di credito, un estratto conto sotto forma di tabella di ammortamento di cui al paragrafo 5.

(…)».

13

L’articolo 11, paragrafo 1, della suddetta legge così dispone:

«Il credito al consumo concesso è considerato esente da interessi e spese se:

a)

il contratto di credito al consumo non riveste la forma scritta prevista dall’articolo 9, paragrafo 1, e non contiene gli elementi richiesti dall’articolo 9, paragrafo 2, lettere da a) a k), r) e y), e dall’articolo 10, paragrafo 1,

b)

nel contratto di credito al consumo il tasso annuo effettivo globale non è correttamente indicato a scapito del consumatore».

14

L’articolo 40 dell’Občiansky zákonník (codice civile) prevede quanto segue:

«1.   Un atto giuridico è nullo se non è redatto nella forma richiesta dalla legge o dall’accordo delle parti.

(…)

3.   Un atto giuridico redatto in forma scritta è valido se è sottoscritto dal suo autore. Qualora più persone partecipino alla sua elaborazione, la firma di tutti i partecipanti non deve necessariamente figurare sullo stesso documento, a meno che la legge non disponga altrimenti. La firma può essere sostituita da mezzi elettronici nei casi in cui gli usi lo prevedano.

4.   Il requisito della forma scritta è soddisfatto quando la formazione dell’atto giuridico avviene a mezzo telex, telegrafo o mediante ricorso a mezzi elettronici che consentono la materializzazione del contenuto dell’atto giuridico e l’identificazione del suo autore. Il requisito della forma scritta è sempre soddisfatto quando l’atto giuridico formato mediante mezzi elettronici è sottoscritto con firma elettronica certificata.

(…)».

15

A norma dell’articolo 46, paragrafo 2, del codice civile:

«La stipulazione di un contratto in forma scritta implica unicamente la sussistenza di una proposta e di un’accettazione scritta (…)».

16

L’articolo 273 dell’Obchodný zákonník (codice del commercio) è redatto nei seguenti termini:

«1.   Una parte delle clausole contrattuali può essere determinata mediante rinvio a condizioni generali di contratto predisposte da organizzazioni professionali o di interesse o mediante rinvio ad altre condizioni commerciali note alle parti del contratto da concludere o allegate alla proposta.

(…)

3.   Per la stipulazione di un contratto è possibile fare ricorso a un contratto tipo utilizzato nelle pratiche commerciali».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

17

Il 29 giugno 2011, la Home Credit Slovakia, in veste di creditrice, ha stipulato con la sig.ra Bíróová, la debitrice, un contratto di credito redatto in base ad un modulo standard contenente caselle compilate alla data di concessione del prestito.

18

Dalla decisione di rinvio emerge che siffatte caselle contenevano informazioni relative, in particolare, ai dati personali del debitore nonché alla sua occupazione, ivi compreso il suo reddito. Venivano inoltre specificati i dati riguardanti il credito stesso nonché la messa a disposizione dei fondi, ossia segnatamente l’importo complessivo del credito e l’importo complessivo dovuto dal consumatore, l’importo delle rate mensili, il numero di rate e le date di scadenza delle rate, il tasso debitore, nonché il termine di rimborso integrale del credito, ossia 36 mesi dalla data della sua concessione. Essendo il tasso annuo effettivo globale stimato compreso tra il 35% e il 37,5%, il suo importo esatto doveva essere specificato dopo la concessione del finanziamento.

19

Poiché l’importo complessivo del credito di cui trattasi ammontava a EUR 700, l’importo complessivo dovuto dal debitore è stato fissato a EUR 1087,56.

20

Inoltre, tale contratto prevedeva che il documento intitolato «Condizioni del contratto di prestito della società Home Credit Slovakia, a.s. – Prestito in denaro» (in prosieguo: le «condizioni generali») formassero parte integrante del contratto in parola.

21

Il contratto di credito in tal modo redatto è stato sottoscritto dalla Home Credit Slovakia e dalla sig.ra Bíróová. Peraltro, ai termini di tale contratto quest’ultima confermava, con la propria firma, che essa aveva ricevuto le condizioni generali, che ne aveva preso atto, che le clausole contenute in siffatte condizioni generali erano chiare e sufficientemente precise e che essa aveva acconsentito ad essere vincolata a dette condizioni generali.

22

Quanto alle condizioni generali, esse non erano state sottoscritte dalle parti del contratto di credito.

23

A tenore delle suddette condizioni generali, il debitore poteva richiedere al creditore di mettergli a disposizione, senza spese e in qualsiasi momento dell’intera durata del contratto di credito, un estratto conto sotto forma di tabella di ammortamento con indicazione dei pagamenti dovuti, nonché dei termini e delle condizioni di pagamento di siffatti importi, compresa la ripartizione di ogni rata tra l’ammortamento del capitale, gli interessi ed eventualmente le spese supplementari.

24

Tuttavia, dette condizioni generali non precisavano le proporzioni in cui ogni rata mensile versata dal debitore a titolo di rimborso del prestito sarebbe stata destinata, da un lato, a pagare gli interessi e le spese e, dall’altro, ad ammortizzare il capitale.

25

Dopo aver pagato due rate, la sig.ra Bíróová ha cessato di rimborsare il credito concesso. Di conseguenza, la Home Credit Slovakia ha chiesto il rimborso anticipato dell’intero credito e ha invitato la sig.ra Bíróová a pagare il capitale, gli interessi di mora e le penali per il ritardo previste dal contratto di credito.

26

Non avendo ottenuto il pagamento richiesto, la Home Credit Slovakia ha proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio per il recupero del suo credito. A tal riguardo, visti i dubbi che detto giudice nutre in ordine alla validità del contratto di credito in quanto le condizioni generali ad esso relative non sono state sottoscritte dalle parti, esso ritiene che la soluzione della controversia dipenda dall’interpretazione della direttiva 2008/48.

27

Ciò premesso, l’Okresný súd Dunajská Streda (tribunale distrettuale di Dunajská Streda, Slovacchia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se le nozioni di “supporto cartaceo” e “altro supporto durevole” di cui all’articolo 10, paragrafo 1, in combinato con l’articolo 3, lettera m), della direttiva 2008/48 debbano essere interpretate nel senso che comprendono: non solo il testo (fisico, “hard copy”) del documento sottoscritto dalle parti del contratto, destinato a contenere gli elementi (informazioni) richiesti all’articolo 10, paragrafo 2, lettere da a) a v), della direttiva, ma anche qualsiasi altro documento, al quale detto testo fa riferimento e che in base al diritto interno forma parte integrante dell’accordo contrattuale (ad esempio un documento contenente “condizioni generali di contratto”, “condizioni di credito”, un “elenco dei costi”, un “piano di rateizzazione”, redatto dal creditore), anche se tale documento di per sé non soddisfa il requisito della “forma scritta” ai sensi del diritto nazionale (ad esempio in quanto non sottoscritto dalle parti del contratto).

2)

Alla luce della risposta alla prima questione:

Se l’articolo 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/48, in combinato disposto con l’articolo 1 della stessa, secondo cui la direttiva persegue la piena armonizzazione nel settore di cui trattasi, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa o a una prassi nazionale le quali esigono che tutti gli elementi del contratto previsti all’articolo 10, paragrafo 2, lettere da a) a v), siano contenuti in un documento unico, che soddisfi il requisito della “forma scritta” ai sensi del diritto dello Stato membro interessato (ovvero, in linea di principio, in un documento sottoscritto dalle parti del contratto), e non riconoscono pieni effetti giuridici al contratto di credito al consumo per la sola circostanza che parte degli elementi suddetti non è contenuta in tale documento sottoscritto, anche nel caso in cui tali elementi (o una loro parte) siano contenuti in un documento separato (ad esempio contenente “condizioni generali di contratto”, “condizioni di credito”, un “elenco dei costi”, un “piano di rateizzazione”, redatto dal creditore), pur se: il contratto scritto stesso rinvia a tale documento, le condizioni d’incorporazione di tale documento quale parte del contratto, previste dal diritto interno sono soddisfatte e in tal modo, il contratto di credito al consumo negoziato soddisfa nel complesso i requisiti della redazione dell’accordo su “altro supporto durevole” ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva.

3)

Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera h), della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che i dati richiesti da tale disposizione (specificamente: “periodicità dei pagamenti”)

devono essere precisati nelle condizioni dello specifico contratto di cui trattasi [in linea di principio con l’indicazione delle date precise (giorno, mese, anno) di scadenza delle singole rate], o

sia sufficiente che il contratto contenga un riferimento generale a parametri oggettivamente identificabili, dai quali sia possibile evincere tali dati (ad esempio con la clausola “le rate mensili sono dovute entro il 15o giorno di ogni mese di calendario”, “la prima rata è dovuta entro un mese dalla sottoscrizione del contratto ed ogni ulteriore rata è sempre dovuta entro un mese dalla scadenza della rata precedente”, o con altre formulazioni analoghe).

4)

Qualora sia corretta l’interpretazione di cui al secondo trattino della terza questione: Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera h, della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che il dato richiesto in tale disposizione (specificamente: la “periodicità dei pagamenti”) può essere contenuto anche in un documento separato, al quale il contratto che soddisfa il requisito della forma scritta fa rinvio (ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva), ma che non deve necessariamente soddisfare, di per sé, tale requisito (ossia, in linea di principio, non dev’essere necessariamente sottoscritto dalle parti del contratto; ad esempio si può trattare di un documento contenente “condizioni generali di contratto”, ”condizioni di credito”, un “elenco dei costi”, un “piano di rateizzazione”, redatto dal creditore).

5)

Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera i), in combinato con la [stessa disposizione], lettera h), della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che

il contratto di credito a tempo determinato, in cui il rimborso/ammortamento del capitale prestato avviene con il versamento di singole rate, non deve necessariamente contenere, al momento della stipulazione, l’esatta determinazione della parte di ogni singola rata che è destinata al rimborso del capitale prestato e della parte che è destinata al pagamento di interessi ordinari e oneri (vale a dire, il piano di rateizzazione/ ammortamento dettagliato non deve necessariamente costituire parte integrante del contratto), ma tali dati possono essere contenuti in un piano di rateizzazione/ammortamento, che il creditore presenta al debitore a sua richiesta, oppure nel senso che

l’articolo 10, paragrafo 2, lettera h), garantisce al debitore il diritto supplementare di richiedere un estratto della tabella di ammortamento con riferimento a un giorno precisamente individuato nel corso del periodo di validità del contratto di credito, tuttavia tale diritto non esonera le parti del contratto dall’obbligo di includere già nel contratto stesso la ripartizione delle singole rate programmate (dovute in base al contratto di credito per il periodo della sua durata) tra rimborso del capitale e rimborso di interessi ordinari e spese, e ciò in modo personalizzato per lo specifico contratto di cui trattasi.

6)

Qualora sia corretta l’interpretazione di cui al primo trattino della quinta questione: se tale questione ricada nell’ambito della piena armonizzazione perseguita dalla direttiva 2008/48, di modo che lo Stato membro, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, della stessa non può esigere che il contratto di credito contenga l’esatta determinazione della parte di ogni singola rata che è destinata al rimborso del capitale e della parte che è destinata al pagamento di interessi ordinari e oneri (vale a dire, che il piano di rateizzazione ammortamento dettagliato costituisca parte integrante del contratto).

7)

Se le disposizioni dell’articolo 1 della direttiva 2008/48, secondo cui la direttiva persegue la piena armonizzazione nel settore di cui trattasi, o dell’articolo 23 della stessa, secondo cui le sanzioni devono essere proporzionate, devono essere interpretate nel senso che detta direttiva osta a una disposizione del diritto nazionale secondo cui l’assenza della maggior parte degli elementi del contratto di credito richiesti all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 comporta che il credito concesso è considerato esente da interessi e spese, cosicché il debitore è obbligato a rimborsare al creditore soltanto il capitale ricevuto in base al contratto».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni prima e seconda

28

Con le sue questioni prima e seconda, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/48, in combinato disposto con l’articolo 3, lettera m), di tale direttiva debba essere interpretato nel senso che, in primo luogo, tutti gli elementi del contratto di credito di cui all’articolo 10, paragrafo 2, della suddetta direttiva devono essere contenuti in un unico documento, che, in secondo luogo, il contratto di credito redatto su supporto cartaceo deve essere sottoscritto dalle parti e che, in terzo luogo, tale requisito della firma si applica a tutti gli elementi di un contratto siffatto.

29

In proposito, in primo luogo, occorre ricordare che, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2008/48, i contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.

30

Tuttavia, nella direttiva nulla indica che i contratti di credito, di cui trattasi in tale disposizione, debbano essere redatti in un unico documento.

31

Come emerge dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, letto alla luce del considerando 31 della medesima, il requisito di menzionare, in un contratto di credito redatto su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, in modo chiaro e conciso, gli elementi previsti dalla disposizione in parola, è necessario affinché il consumatore sia in condizione di conoscere i propri diritti ed obblighi.

32

Tale requisito contribuisce alla realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla direttiva 2008/48, che consiste nel prevedere, in materia di credito ai consumatori, un’armonizzazione completa ed obbligatoria in una serie di settori fondamentali, la quale viene ritenuta necessaria per garantire a tutti i consumatori dell’Unione un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e per facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová, C‑377/14, EU:C:2016:283, punto 61).

33

Se, alla luce di siffatto obiettivo, tutti gli elementi di cui all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 non devono essere necessariamente inclusi in un unico documento, occorre tuttavia osservare che, tenuto conto del paragrafo 1 di tale articolo, tutti gli elementi elencati dal paragrafo 2 devono essere redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e formare parte integrante del contratto di credito.

34

Nei limiti in cui gli elementi di cui all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 devono essere menzionati in modo chiaro e conciso, è necessario, come sostanzialmente rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 52 delle sue conclusioni, che il contratto di credito contenga un rinvio chiaro e preciso agli altri supporti cartacei o durevoli contenenti siffatti elementi, effettivamente consegnati al consumatore prima della conclusione del contratto in modo da consentirgli di conoscere realmente l’insieme dei propri diritti ed obblighi.

35

Invero, riferendosi segnatamente alla definizione di «supporto durevole» contenuta nell’articolo 3, lettera m), della direttiva 2008/48, la Corte ha statuito che tale supporto deve garantire al consumatore, analogamente ad un supporto cartaceo, di essere in possesso delle informazioni di cui trattasi per consentirgli, ove necessario, di fare valere i propri diritti. Al riguardo rileva la possibilità per il consumatore di conservare le informazioni indirizzate a lui personalmente, la garanzia circa l’assenza di alterazione del loro contenuto nonché la loro accessibilità per un congruo periodo e la possibilità di riprodurle identiche [v., in tal senso, per quanto concerne la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU 1997, L 144, pag. 19), sentenza del 5 luglio 2012, Content Services, C‑49/11, EU:C:2012:419, punti da 42 a 44].

36

Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione se il contratto di credito redatto su supporto cartaceo debba essere sottoscritto dalle parti secondo le modalità previste dal diritto dello Stato membro interessato, va rilevato che l’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2008/48 non opera alcun rinvio al diritto nazionale e che, pertanto, le nozioni di «supporto cartaceo» e di «supporto durevole», contenute nella suddetta disposizione, hanno una portata autonoma. La loro interpretazione non può essere determinata dalle disposizioni nazionali relative alla forma in cui devono essere redatti i contratti di credito.

37

Mentre la nozione di «supporto cartaceo» non è definita da tale direttiva, quest’ultima dispone, al suo articolo 3, lettera m), che il «supporto durevole» significa ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate.

38

Dai termini stessi dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 emerge che la nozione di «supporto cartaceo» si riferisce al mezzo su cui il contratto di credito è redatto, senza che venga richiesta la firma di siffatto supporto. Ciò posto, il giudice del rinvio desidera sapere, più precisamente, se tale direttiva osti a che uno Stato membro preveda un requisito del genere nella sua normativa nazionale.

39

A tal riguardo, va ricordato che, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/48, tale articolo si applica fatte salve le norme nazionali riguardanti la valida conclusione dei contratti di credito conformi al diritto dell’Unione.

40

Il requisito della firma delle parti di un contratto di credito redatto su supporto cartaceo, sancito, come emerge segnatamente dal punto 26 della presente sentenza, dal diritto nazionale in esame nel procedimento principale quale condizione di validità del contratto, rientra in una norma nazionale relativa alla valida conclusione dei contratti di credito, ai sensi della suddetta disposizione della direttiva 2008/48.

41

Orbene, né la direttiva 2008/48 che mira a prevedere, in materia di credito ai consumatori, un’armonizzazione completa ed obbligatoria in una serie di settori fondamentali, reputata necessaria per garantire a tutti i consumatori dell’Unione un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e per facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo (v., in tal senso, sentenze del 27 marzo 2014, LCL Le Crédit Lyonnais, C‑565/12, EU:C:2014:190, punto 42; del 18 dicembre 2014, CA Consumer Finance, C‑449/13, EU:C:2014:2464, punto 21, nonché del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová, C‑377/14, EU:C:2016:283, punto 61), né il diritto dell’Unione in generale, ostano a tale requisito.

42

Per quanto riguarda, in terzo luogo, la questione se tale requisito della firma, previsto dalla normativa nazionale, sia applicabile a tutti gli elementi di siffatti contratti, va osservato che il «contratto di credito», ai sensi dell’articolo 3, lettera c), della direttiva 2008/48, redatto, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, della medesima direttiva, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole deve menzionare, in modo chiaro e preciso, gli elementi di cui all’articolo 10, paragrafo 2, della predetta direttiva.

43

Di conseguenza, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 35 delle sue conclusioni, tutti gli elementi di cui trattasi devono essere obbligatoriamente inclusi in siffatto contratto.

44

Ciò premesso, qualora uno Stato membro preveda nella propria normativa nazionale che il requisito della firma si applichi riguardo a tutti gli elementi di tale contratto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, né la direttiva 2008/48 né il diritto dell’Unione in generale ostano a siffatto requisito.

45

Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni prima e seconda dichiarando che l’articolo 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/48, in combinato disposto con l’articolo 3, lettera m), della medesima direttiva, dev’essere interpretato nel senso che:

il contratto di credito non deve essere necessariamente redatto in un unico documento, ma tutti gli elementi di cui all’articolo 10, paragrafo 2, della suddetta direttiva devono essere redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole;

esso non osta a che lo Stato membro preveda nella sua normativa nazionale, da un lato, che il contratto di credito rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/48 e redatto su supporto cartaceo debba essere firmato dalle parti e, dall’altro, che tale requisito della firma si applichi riguardo a tutti gli elementi di siffatto contratto previsti dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva in parola.

Sulle questioni terza e quarta

46

Con le sue questioni terza e quarta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera h), della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che è necessario che il contratto di credito indichi ogni rata che il consumatore deve versare in riferimento a una data precisa, oppure se sia sufficiente a tal riguardo un riferimento generico, nel contratto di cui trattasi, che consenta di individuare le date di scadenza di tali rate.

47

Sul punto occorre ricordare che, in base a tale disposizione, il contratto di credito menziona, in modo chiaro e conciso, l’importo, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare e, se del caso, l’ordine della distribuzione dei pagamenti ai vari saldi dovuti ai diversi tassi debitori ai fini del rimborso.

48

Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, l’obiettivo di tale disposizione è di garantire che il consumatore conosca la data in cui ogni rata da versare diventa esigibile.

49

Di conseguenza, poiché le condizioni di tale contratto consentono al consumatore di individuare senza difficoltà e con certezza le date di scadenza di tali rate, tale obiettivo è raggiunto.

50

Ciò premesso, occorre rispondere alle questioni terza e quarta dichiarando che l’articolo 10, paragrafo 2, lettera h), della direttiva 2008/48 dev’essere interpretato nel senso che non è necessario che il contratto di credito indichi ogni scadenza delle rate che il consumatore deve versare, in riferimento ad una data precisa, sempreché le condizioni del contratto di cui trattasi consentano a detto consumatore di individuare senza difficoltà e con certezza le date di tali rate.

Sulle questioni quinta e sesta

51

Con le sue questioni quinta e sesta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 10, paragrafo 2, lettere h) e i), della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che il contratto di credito a tempo determinato, che prevede l’ammortamento del capitale mediante versamenti consecutivi di rate, deve precisare, sotto forma di tabella di ammortamento, quale parte di ogni rata sarà destinata al rimborso di tale capitale e, in caso di risposta negativa a tale questione, se, alla luce dell’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva in parola, le disposizioni citate ostino a che uno Stato membro preveda tale obbligo nella sua normativa nazionale.

52

Al fine di rispondere alle questioni summenzionate, occorre rilevare che, come è stato ricordato al punto 47 della presente sentenza, l’articolo 10, paragrafo 2, lettera h), della direttiva in parola prevede che il contratto di credito debba menzionare soltanto l’importo, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare e, se del caso, l’ordine della distribuzione dei pagamenti ai vari saldi dovuti ai diversi tassi debitori ai fini del rimborso.

53

Emerge dall’articolo 10, paragrafo 2, lettera i), e paragrafo 3, della suddetta direttiva che soltanto su richiesta del consumatore, presentata in qualsiasi momento dell’intera durata del contratto, il creditore ha l’obbligo di trasmettergli senza spese un estratto conto sotto forma di tabella di ammortamento.

54

Tenuto conto della formulazione chiara di tali disposizioni, occorre constatare che la direttiva 2008/48 non prevede l’obbligo di includere nel contratto di credito un siffatto estratto sotto forma di tabella di ammortamento.

55

Per quanto riguarda la facoltà, per gli Stati membri, di prevedere siffatto obbligo nella loro normativa nazionale, va sottolineato che, per quanto attiene ai contratti rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/48, gli Stati membri non possono introdurre obblighi per le parti del contratto non previsti dalla direttiva di cui trattasi qualora quest’ultima contenga disposizioni armonizzate nella materia oggetto di siffatti obblighi (v., per analogia, sentenza del 12 luglio 2012, SC Volksbank România, C‑602/10, EU:C:2012:443, punti 6364).

56

Orbene, occorre constatare che l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 opera una siffatta armonizzazione per quanto riguarda gli elementi che devono essere obbligatoriamente inclusi nel contratto di credito.

57

Certamente, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera u), della direttiva in parola, il contratto di credito deve menzionare, in modo chiaro e conciso, se del caso, le altre clausole e condizioni contrattuali. Tuttavia, l’obiettivo di tale disposizione è di prevedere l’obbligo di includere nel contratto, redatto su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, ogni clausola e ogni condizione pattuita dalle parti nell’ambito del loro rapporto contrattuale riguardante il credito.

58

Detta disposizione, tuttavia, non può essere interpretata nel senso che autorizza gli Stati membri a prevedere nelle loro normative nazionali, l’obbligo di includere in un contratto di credito elementi diversi da quelli elencati all’articolo 10, paragrafo 2, di detta direttiva.

59

Di conseguenza, occorre rispondere alle questioni quinta e sesta dichiarando che l’articolo 10, paragrafo 2, lettere h) e i), della direttiva 2008/48 dev’essere interpretato nel senso che il contratto di credito a tempo determinato, che prevede l’ammortamento del capitale mediante versamenti consecutivi di rate, non deve precisare, sotto forma di tabella di ammortamento, quale parte di ogni rata sarà destinata al rimborso di tale capitale. Siffatte disposizioni, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva in parola, ostano a che uno Stato membro preveda un obbligo del genere nella sua normativa nazionale.

Sulla settima questione

60

Con la settima questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 23 della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro preveda, nella sua normativa nazionale, che, qualora un contratto di credito non menzioni tutti gli elementi richiesti dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva in parola, tale contratto sarebbe considerato esente da interessi e spese.

61

A tal riguardo, occorre anzitutto ricordare che, ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2008/48 gli Stati membri definiscono i regimi sanzionatori applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali emanate in forza di tale direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’attuazione.

62

Tuttavia, dal considerando 47 della direttiva in esame emerge che, se la scelta del suddetto regime sanzionatorio viene lasciata alla discrezionalità degli Stati membri, le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive (v., in tal senso, sentenza del 27 marzo 2014, LCL Le Crédit Lyonnais, C‑565/12, EU:C:2014:190, punto 43).

63

La Corte ha già statuito che la severità delle sanzioni deve essere adeguata alla gravità delle violazioni che esse reprimono, garantendo, in particolare, un effetto realmente dissuasivo, fermo restando il rispetto del principio generale della proporzionalità (v. sentenza del 27 marzo 2014, LCL Le Crédit Lyonnais, C‑565/12, EU:C:2014:190, punto 45 e la giurisprudenza ivi citata).

64

A tal riguardo, nella sentenza del 27 marzo 2014, LCL Le Crédit Lyonnais (C‑565/12, EU:C:2014:190), la Corte ha già valutato il rispetto di siffatti limiti imposti al regime sanzionatorio definito da uno Stato membro, nella specie per quanto riguarda la sanzione della decadenza, in linea di principio totale, dal diritto agli interessi del creditore nel caso di una violazione del suo obbligo precontrattuale di verifica della solvibilità del consumatore, previsto dall’articolo 8 della direttiva 2008/48.

65

Tenuto conto dell’importanza dell’obiettivo di tutela dei consumatori inerente all’obbligo di verifica, da parte del creditore, della solvibilità del debitore, la Corte ha statuito che se la sanzione della decadenza dagli interessi venisse mitigata, ovvero puramente e semplicemente eliminata, ne discenderebbe necessariamente che essa non presenta un carattere realmente dissuasivo (v., in tal senso, sentenza del 27 marzo 2014, LCL Le Crédit Lyonnais, C‑565/12, EU:C:2014:190, punti 5253).

66

Per quanto riguarda l’omissione, in un contratto di credito, della menzione di talune informazioni relative alle condizioni di rimborso e alle spese connesse a tale credito, la Corte ha altresì statuito che, tenuto conto dell’obiettivo di tutela del consumatore, perseguito dalla direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU 1987, L 42, pag. 48), come modificata dalla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998 (GU 1998, L 101, pag. 17) (in prosieguo: la «direttiva 87/102»), contro condizioni di credito inique e al fine di consentirgli una piena conoscenza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto al momento della sua conclusione, l’articolo 4 di detta direttiva richiedeva che il debitore fosse in possesso di tutti gli elementi atti ad incidere sulla portata del suo impegno (v. sentenza del 9 luglio 2015, Bucura, C‑348/14, non pubblicata, EU:C:2015:447, punto 57).

67

Pertanto, è stato statuito che la menzione del tasso annuo effettivo globale nel contratto di credito riveste un’importanza essenziale nel contesto della direttiva 87/102, segnatamente nei limiti in cui consente al consumatore di valutare la portata del proprio impegno (v., in tal senso, ordinanza del 16 novembre 2010, Pohotovosť, C‑76/10, EU:C:2010:685, punti 7071).

68

Orbene, la direttiva 87/102 è stata interpretata nel senso che consentiva al giudice nazionale di applicare d’ufficio le disposizioni che recepiscono nel diritto interno l’articolo 4 di tale direttiva e in base alle quali la mancata indicazione del tasso annuo effettivo globale in un contratto di credito al consumo comportava che il credito concesso fosse considerato esente da interessi e spese (v., in tal senso, ordinanza del 16 novembre 2010, Pohotovosť, C‑76/10, EU:C:2010:685, punto 76).

69

Alla luce della giurisprudenza citata ai punti da 63 a 68 della presente sentenza, occorre constatare che la violazione da parte del creditore dell’obbligo, di importanza essenziale nel contesto della direttiva 2008/48, può essere sanzionata, conformemente alla normativa nazionale, con la decadenza di tale creditore dal diritto agli interessi e alle spese.

70

Riveste una tale importanza essenziale l’obbligo di menzionare nel contratto di credito, in particolare, elementi quali il tasso annuo effettivo globale di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2008/48, il numero e la periodicità dei pagamenti, conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, lettera h), di tale direttiva nonché, eventualmente, l’esistenza di spese notarili, le garanzie e le assicurazioni richieste, come previsto dall’articolo 10, paragrafo 2, lettere n) e o), della predetta direttiva.

71

Nei limiti in cui la mancata menzione, nel contratto di credito, di tali elementi può rimettere in discussione la possibilità per il consumatore di valutare la portata del suo impegno, la sanzione della decadenza del creditore dal suo diritto agli interessi e alle spese, prevista dalla normativa nazionale, deve essere considerata proporzionata ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2008/48 e della giurisprudenza ricordata al punto 63 della presente sentenza.

72

Tuttavia, non può essere considerata proporzionata l’applicazione, conformemente a tale normativa nazionale, di una siffatta sanzione, che produce gravi conseguenze nei confronti del creditore, in caso di mancata menzione di elementi, tra cui quelli previsti dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 che, per loro natura, non possono incidere sulla capacità del consumatore di valutare la portata del proprio impegno, quali, segnatamente, il nome e l’indirizzo dell’autorità di sorveglianza competente di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera v), della direttiva in parola.

73

Ciò premesso, occorre rispondere alla settima questione dichiarando che l’articolo 23 della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro preveda, nella sua normativa nazionale, che, qualora un contratto di credito non menzioni tutti gli elementi richiesti dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva in parola, tale contratto sia considerato esente da interessi e spese, sempreché si tratti di un elemento la cui assenza possa rimettere in discussione la possibilità per il consumatore di valutare la portata del proprio impegno.

Sulle spese

74

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3, lettera m), di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che:

il contratto di credito non deve essere necessariamente redatto in un unico documento, ma tutti gli elementi di cui all’articolo 10, paragrafo 2, della suddetta direttiva devono essere redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole;

esso non osta a che lo Stato membro preveda nella sua normativa nazionale, da un lato, che il contratto di credito rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/48 e redatto su supporto cartaceo debba essere firmato dalle parti e, dall’altro, che tale requisito della firma si applichi riguardo a tutti gli elementi di siffatto contratto previsti dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva in parola.

 

2)

L’articolo 10, paragrafo 2, lettera h), della direttiva 2008/48 dev’essere interpretato nel senso che non è necessario che il contratto di credito indichi ogni scadenza delle rate che il consumatore deve versare, in riferimento ad una data precisa, sempreché le condizioni del contratto di cui trattasi consentano a detto consumatore di individuare senza difficoltà e con certezza le date di tali rate.

 

3)

L’articolo 10, paragrafo 2, lettere h) e i), della direttiva 2008/48 dev’essere interpretato nel senso che il contratto di credito a tempo determinato, che prevede l’ammortamento del capitale mediante versamenti consecutivi di rate, non deve precisare, sotto forma di tabella di ammortamento, quale parte di ogni rata sarà destinata al rimborso di tale capitale. Siffatte disposizioni, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva in parola, ostano a che uno Stato membro preveda un obbligo del genere nella sua normativa nazionale.

 

4)

L’articolo 23 della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro preveda, nella sua normativa nazionale, che, qualora un contratto di credito non menzioni tutti gli elementi richiesti dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva in parola, tale contratto sia considerato esente da interessi e spese, sempreché si tratti di un elemento la cui assenza possa rimettere in discussione la possibilità per il consumatore di valutare la portata del proprio impegno.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo slovacco.

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