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Document 62015CC0507

Conclusioni dell’avvocato generale M. Szpunar, presentate il 26 ottobre 2016.
Agro Foreign Trade & Agency Ltd contro Petersime NV.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van Koophandel te Gent.
Rinvio pregiudiziale – Agenti commerciali indipendenti – Direttiva 86/653/CEE – Coordinamento dei diritti degli Stati membri – Legge di recepimento belga – Contratto di agenzia commerciale – Preponente stabilito in Belgio e agente stabilito in Turchia – Clausola di scelta del diritto belga – Legge inapplicabile – Accordo di associazione CEE-Turchia – Compatibilità.
Causa C-507/15.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:809

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 26 ottobre 2016 ( 1 )

Causa C‑507/15

Agro Foreign Trade & Agency Ltd

contro

Petersime NV

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van Koophandel te Gent (Tribunale del commercio, Gent, Belgio)]

«Direttiva 86/653/CEE — Agente commerciale che esercita la propria attività in Turchia — Accordo di associazione UE‑Turchia — Articolo 14 — Protocollo addizionale — Articolo 41, paragrafo 1»

1. 

Nella presente causa, in cui un preponente è stabilito nell’Unione europea e un agente commerciale è stabilito ed esercita la propria attività in Turchia, il giudice del rinvio chiede chiarimenti in merito a due questioni: in primo luogo, se uno Stato membro possa trasporre la direttiva 86/653/CEE ( 2 ) in modo tale da limitare l’applicazione delle disposizioni di tale direttiva alle situazioni in cui l’agente commerciale esercita la propria attività soltanto nel mercato interno.

2. 

La mia risposta è affermativa.

3. 

In secondo luogo, detto giudice chiede se una tale limitazione sarebbe preclusa dalle disposizioni dell’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, e dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità mediante la decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963 (GU 1964, L 217, pag. 3685; in prosieguo: l’«accordo di associazione») e del protocollo addizionale, firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970 e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità mediante il regolamento (CEE) n. 2760/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972 (GU 1972, L 293, pag. 1; in prosieguo: il «protocollo addizionale»).

4. 

La mia risposta è negativa.

I – Contesto normativo

A – Diritto dell’Unione

1. Direttiva 86/653

5.

Ai termini del secondo considerando della direttiva 86/653:

«(…) le differenze tra le legislazioni nazionali in materia di rappresentanza commerciale influenzano sensibilmente all’interno della Comunità le condizioni di concorrenza e l’esercizio della professione e possono pregiudicare il livello di protezione degli agenti commerciali nelle loro relazioni con il loro preponente, nonché la sicurezza delle operazioni commerciali; (…) d’altro canto, tali differenze sono di natura tale da ostacolare sensibilmente la stesura ed il funzionamento dei contratti di rappresentanza commerciale tra un preponente ed un agente commerciale, stabiliti in Stati membri diversi».

6.

Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 86/653:

«Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire all’agente commerciale, dopo l’estinzione del contratto, un’indennità in applicazione del paragrafo 2 o la riparazione del danno subito in applicazione del paragrafo 3».

2. Accordo di associazione

7.

L’articolo 9 dell’accordo di associazione recita quanto segue:

«Le Parti Contraenti riconoscono che nel campo di applicazione dell’Accordo, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari eventualmente fissate in applicazione dell’articolo 8, qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità è vietata in conformità del principio enunciato nell’articolo 7 del Trattato che istituisce la Comunità».

8.

Ai sensi dell’articolo 14 dell’accordo di associazione:

«Le Parti Contraenti convengono di ispirarsi agli articoli 55, 56 e da 58 a 65 incluso del Trattato che istituisce la Comunità per eliminare tra loro le restrizioni alla libera prestazione dei servizi».

3. Protocollo addizionale

9.

L’articolo 41 del protocollo addizionale stabilisce quanto segue:

«1.   Le parti contraenti si astengono dall’introdurre tra loro nuove restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi.

2.   Conformemente ai principi enunciati agli articoli 13 e 14 dell’Accordo di associazione, il consiglio di Associazione stabilisce il ritmo e le modalità secondo le quali le parti contraenti sopprimono progressivamente tra loro le restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi.

(…)».

B – Diritto belga

10.

L’articolo 27 della wet van betreffende de handelsagentuurovereenkomst (legge relativa al contratto di agenzia commerciale) del 13 aprile 1995 (in prosieguo: la «Handelsagentuurwet»), che traspone la direttiva 86/653 nel diritto belga, stabilisce quanto segue:

«Fatta salva l’applicazione di convenzioni internazionali stipulate dal Belgio, tutte le attività di un agente commerciale avente la sede principale in Belgio sono soggette alla legge belga e rientrano nella competenza dei giudici belgi».

II – Fatti all’origine della controversia principale, procedimento principale e questione pregiudiziale

11.

La Agro, ricorrente nel procedimento principale, è una società stabilita ad Ankara (Turchia), attiva nell’importazione e distribuzione di prodotti agricoli. La Petersime, convenuta nel procedimento principale, è una società stabilita a Olsene (Belgio), attiva nello sviluppo, produzione e vendita di incubatoi e accessori per il mercato del pollame.

12.

Il 1o luglio 1992 la Petersime ha concluso un accordo per la vendita dei suoi incubatoi e accessori in Turchia con un agente commerciale individuale, al quale successivamente, con accordo del 1o agosto 1996, è subentrata la AGRO. Ai sensi del contratto, la Petersime conferiva alla Agro i diritti esclusivi di vendita dei suoi prodotti in Turchia. Il contratto, che era stato inizialmente stipulato per un periodo di un anno, prevedeva una proroga automatica ogni anno per un ulteriore periodo di dodici mesi, salvo il caso di risoluzione esercitata da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di un anno. Il contratto conteneva inoltre una clausola in base alla quale lo stesso era soggetto al diritto belga e solo i tribunali di Gent erano competenti in caso di controversia.

13.

Con lettera del 26 marzo 2013 la Petersime ha comunicato la risoluzione del contratto con decorrenza dal 30 giugno 2013. Con lettera del 28 ottobre 2013 la Agro ha inviato alla Petersime una diffida ad adempiere per il mancato pagamento di un’indennità sostitutiva di preavviso e ha chiesto un’indennità di cessazione del rapporto, la ripresa in consegna delle scorte residue e il pagamento dei crediti insoluti.

14.

Il 15 gennaio 2015 la Agro ha avviato un procedimento giudiziario nei confronti della Petersime dinanzi al giudice del rinvio, chiedendo un’indennità sostitutiva di preavviso, un’indennità di cessazione rapporto, nonché la ripresa in consegna delle scorte residue e il pagamento dei crediti insoluti.

15.

A supporto del proprio ricorso, la Agro sostiene che sono applicabili le disposizioni della Handelsagentuurwet, in quanto le parti hanno operato una valida scelta a favore del diritto belga. A sua volta, la Petersime sostiene che è applicabile unicamente il diritto comune belga, dato che la Handelsagentuurwet trova applicazione soltanto qualora l’agente commerciale operi in Belgio, il che nella fattispecie non avviene.

16.

Secondo il giudice del rinvio, il contratto tra la Agro e la Petersime contiene un’esplicita scelta a favore del diritto belga. Tuttavia, ciò non implica necessariamente che la Handelsagentuurwet sia applicabile nel caso di specie. Il giudice del rinvio sembra ritenere che l’articolo 27 della Handelsagentuurwet perda il proprio carattere imperativo in una situazione come quella in esame, nella quale un agente commerciale è stabilito ed esercita la sua attività fuori dal Belgio.

17.

È nel contesto di detto procedimento che, con ordinanza del 3 settembre 2015, pervenuta alla Corte il 24 settembre 2015, il Rechtbank van Koophandel te Gent (Tribunale del commercio, Gent) ha proposto la seguente questione pregiudiziale:

«Se la [Handelsagentuurwet], che recepisce nel diritto nazionale belga la [direttiva 86/653], sia compatibile con tale direttiva o con le disposizioni dell’Accordo di associazione che ha l’obiettivo esplicito dell’adesione della Turchia all’Unione europea o con gli impegni assunti tra la Turchia e l’Unione europea al fine di abolire restrizioni alla libera circolazione dei servizi tra questi paesi, posto che tale [Handelsagentuurwet] prevede la sua applicazione esclusiva a agenti commerciali aventi sede principale in Belgio e non si applica se un preponente stabilito in Belgio e un agente stabilito in Turchia hanno operato una scelta esplicita a favore dell’applicazione della legge belga».

III – Analisi

18.

La prima parte della questione del giudice del rinvio è volta ad accertare, in sostanza, se la direttiva 86/653 osti a una normativa di uno Stato membro che preveda che la tutela contemplata da tale direttiva sia accordata solo qualora un agente commerciale eserciti la sua attività in tale Stato membro, e non qualora un preponente sia stabilito in detto Stato membro e un agente commerciale sia stabilito ed eserciti la propria attività in Turchia.

19.

Nella seconda parte della questione il giudice del rinvio intende sapere se l’accordo di associazione o il protocollo addizionale ostino a una normativa di uno Stato membro che preveda che la tutela di cui alla direttiva 86/653 è accordata solo qualora un agente commerciale eserciti la sua attività in tale Stato membro, e non qualora un preponente sia stabilito in detto Stato membro e un agente commerciale sia stabilito ed eserciti la sua attività in Turchia.

20.

Dopo alcune brevi osservazioni preliminari, esaminerò la questione sotto il profilo della direttiva 86/653 e poi sotto quello dell’accordo di associazione e del protocollo addizionale.

A – Osservazioni preliminari

1. Interpretazione dell’articolo 27 della Handelsagentuurwet a livello nazionale

21.

Sussiste una chiara divergenza tra il giudice del rinvio, da un lato, e il governo belga, dall’altro, in merito all’interpretazione dell’articolo 27 della Handelsagentuurwet.

22.

In udienza il governo belga ha affermato che la disposizione belga in questione nel procedimento nazionale, l’articolo 27 della Handelsagentuurwet, non ha un carattere autolimitativo come sostenuto dal giudice del rinvio. Infatti, secondo il governo belga, detta disposizione si applica anche a una situazione come quella del caso di specie, nel senso che se le parti scelgono il diritto belga come legge applicabile, in tale diritto rientrano anche le attività dell’agente commerciale fuori dal Belgio, o, appunto, dall’Unione europea.

23.

Il giudice del rinvio dovrebbe esaminare tali argomenti, poiché, qualora detta affermazione dovesse risultare corretta, la questione da esso posta sarebbe non solo ipotetica, ma anche ridondante.

24.

Tuttavia, poiché il procedimento di rinvio pregiudiziale è una procedura tra organi giurisdizionali, un dialogo tra giudici, la Corte è vincolata dal quadro giuridico nazionale come descritto dal giudice nazionale nell’ordinanza di rinvio. A tal proposito, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte ( 3 ).

25.

Nella presente causa, spetta al giudice nazionale, che ha accertato l’intenzione delle parti e ritenuto che il diritto belga sia applicabile al contratto tra le parti, decidere in concreto quali disposizioni del diritto belga disciplinano il rapporto contrattuale.

26.

Di conseguenza, la mia analisi si basa sul presupposto che l’articolo 27 della Handelsagentuurwet, come applicato in Belgio, non si applica a una causa come quella in esame.

2. Sul diritto internazionale privato

27.

La direttiva 86/653 non contiene norme sul conflitto di leggi ( 4 ).

28.

Occorre sottolineare, in primo luogo, che il giudice del rinvio non sarebbe competente a sollevare una questione relativa all’interpretazione della convenzione di Roma ( 5 ), che risulta essere applicabile, in linea di principio, ratione temporis ( 6 ), dato che tale potere è limitato ai giudici nazionali di ultima istanza ( 7 ).

29.

In ogni caso, sia la convenzione di Roma sia il «regolamento Roma I» dispongono che le parti possano effettuare una valida scelta della legge che disciplina il loro rapporto contrattuale.

30.

Dato che è fuor di dubbio, per il giudice del rinvio, che le parti abbiano scelto il diritto belga quale diritto applicabile, non è necessario svolgere considerazioni sul conflitto di leggi. Come ho già sottolineato, il problema essenziale per il giudice nazionale è quello di decidere quali siano le disposizioni di diritto belga applicabili. A tal fine, il giudice nazionale chiede chiarimenti su due aspetti. In primo luogo, se il legislatore belga abbia correttamente attuato la direttiva 86/853 e, in secondo luogo, se la normativa belga sia compatibile con l’accordo di associazione con la Turchia.

31.

Nell’esaminare la questione pregiudiziale, tratterò prima la direttiva 86/853 e poi l’accordo di associazione.

B – Prima parte della questione pregiudiziale: la direttiva 86/653

1. Obiettivo e struttura

32.

La direttiva 86/653 mira ad armonizzare le normative degli Stati membri concernenti i rapporti giuridici tra le parti di un contratto di agenzia commerciale ( 8 ). In svariate occasioni la Corte ha chiarito che la direttiva mira a tutelare gli agenti commerciali nelle loro relazioni con i preponenti e che, a tal fine, prevede in particolare norme che disciplinano la conclusione e l’estinzione del contratto di agenzia (articoli da 13 a 20 della direttiva) ( 9 ). La direttiva istituisce norme imperative ( 10 ) che prevedono la protezione minima per l’agente commerciale ( 11 ). Pertanto, le norme relative alla riparazione nei confronti degli agenti commerciali al momento dell’estinzione del rapporto contrattuale con il preponente, sancite dall’articolo 17 della direttiva, devono essere intese come dirette a tutelare gli agenti commerciali ( 12 ).

33.

La direttiva tace sul suo ambito di applicazione territoriale. Essa non stabilisce se il preponente debba essere stabilito in qualche luogo particolare, né indica dove l’agente commerciale debba svolgere la propria attività affinché le sue disposizioni trovino applicazione. Pertanto, la questione che emerge è se la direttiva sia destinata ad avere effetti solo all’interno dell’Unione, nell’ambito del mercato interno, o se i suoi effetti si estendano oltre i confini del mercato interno ( 13 ).

34.

La direttiva mira ad armonizzare il diritto privato degli Stati membri. Essa contiene le disposizioni essenziali di un contratto di agenzia. La legge applicabile al contratto di agenzia deve essere determinata in base alle regole di conflitto di leggi applicabili nello Stato del giudice competente. La legge applicabile può essere individuata – come nel presente caso – mediante una clausola pattizia sulla scelta della legge applicabile, oppure attraverso le norme di conflitto applicabili in mancanza di una scelta effettuata dalle parti.

35.

Di conseguenza, in linea di principio, se il diritto applicabile al contratto di agenzia è il diritto di uno Stato membro, trovano applicazione le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 86/653. Ciò non significa però che al legislatore nazionale sia completamente precluso restringere l’ambito di applicazione territoriale delle disposizioni di attuazione di tale direttiva. Ma, così facendo, il legislatore nazionale deve tenere presente i casi nei quali l’applicazione della direttiva 86/653 è imperativa.

36.

Cosa significa dire che l’applicazione della direttiva è imperativa? In proposito si devono distinguere due situazioni. In primo luogo, il «carattere imperativo» può fare riferimento alle disposizioni che definiscono i diritti e gli obblighi sostanziali delle parti del contratto di agenzia. A tal fine, la direttiva utilizza diversi metodi per descrivere il «carattere imperativo» delle sue disposizioni. In alcuni casi essa prevede che «[le] parti non possono derogare» affatto a talune disposizioni ( 14 ). In altri casi dispone che «[n]on si può derogare» a talune disposizioni «a detrimento dell’agente commerciale» ( 15 ) o che alcune disposizioni si applicano «[i]n assenza di un accordo in proposito fra le parti» ( 16 ). Infine, la direttiva limita a volte l’autonomia contrattuale delle parti in maniera diversa, più specifica ( 17 ).

37.

In secondo luogo, il «carattere imperativo» può altresì fare riferimento all’ambito di applicazione territoriale della protezione derivante dalla direttiva. Si pone pertanto la questione se l’intenzione del legislatore comunitario fosse quella di garantire che la protezione della direttiva sia imperativa in tutti i contratti di agenzia conclusi ovunque nel mondo, ogniqualvolta il diritto di uno Stato membro sia applicabile in forza delle norme sulla scelta della legge applicabile (compresa ovviamente la scelta di tale legge effettuata dalle parti). Come dimostrerò nel prosieguo dell’analisi, la mia risposta è negativa.

38.

Il problema sollevato nella presente causa è il seguente: la protezione ai sensi degli articoli 17 e 18 della direttiva è imperativa se il preponente è stabilito in uno Stato membro e l’agente è stabilito ed esercita la propria attività in un paese terzo?

2. Giurisprudenza

39.

Nella sentenza Centrosteel la Corte ha dichiarato che «la direttiva mira ad armonizzare le normative degli Stati membri riguardanti i rapporti giuridici tra le parti di un contratto di agente commerciale, indipendentemente da qualsiasi elemento transfrontaliero» ( 18 ). Ritengo che questa dichiarazione vada meramente riferita a situazioni interne all’Unione, e ciò per due motivi. In primo luogo, il contesto nel quale essa si collocava era quello dell’armonizzazione delle normative degli Stati membri. In secondo luogo, la Corte ha proseguito dichiarando che la sfera di applicazione della direttiva si estendeva «quindi al di là di quella delle libertà fondamentali sancite dal [Trattato FUE]» ( 19 ). A mio parere, ciò che voleva evidenziare la Corte era un’affermazione piuttosto comune secondo cui una misura di armonizzazione, quale la direttiva 86/653, può estendersi al di là delle quattro libertà nel senso che non è circoscritta alle situazioni transnazionali e che non è necessario un elemento transfrontaliero.

40.

Di conseguenza, la sentenza Centrosteel non fornisce una risposta adeguata per la causa in esame.

41.

Nella sentenza Ingmar, la Corte ha considerato che una disposizione quale l’articolo 17 della direttiva 86/653 è applicabile anche qualora un contratto sia disciplinato dalla legge di uno Stato terzo ( 20 ). La Corte si è espressa in tal senso poiché l’agente commerciale esercitava la propria attività nel mercato interno. In particolare la Corte ha dichiarato che «[l]a funzione che [gli articoli 17 e 18 della direttiva] svolgono esige infatti che ess[i] trovino applicazione allorquando il fatto presenti un legame stretto con la Comunità, in particolare allorché l’agente commerciale svolga la sua attività sul territorio di uno Stato membro, quale che sia la legge cui le parti hanno inteso assoggettare il contratto» ( 21 ).

42.

Tuttavia, la sentenza Ingmar riguardava una situazione diametralmente opposta rispetto a quella della presente causa. Era il preponente ad essere stabilito all’esterno dell’Unione e l’agente commerciale esercitava la sua attività all’interno dell’Unione, mentre nella presente causa il preponente è stabilito nell’Unione e l’agente commerciale svolge la sua attività all’esterno dell’Unione.

43.

Nella causa Unamar ( 22 ) la Corte, obiter dicta, ha dichiarato che «gli articoli 17 e 18 di tale direttiva assumono un’importanza decisiva, in quanto definiscono il livello di protezione che il legislatore dell’Unione ha ritenuto opportuno riconoscere agli agenti commerciali nel processo di istituzione del mercato unico». ( 23 )

44.

Ritengo pertanto che le sentenze Ingmar e Unamar comportino che gli articoli 17 e 18 della direttiva 86/653 debbano essere considerati imperativi, nel senso che ogni volta che un agente commerciale svolge la propria attività nel mercato interno, è riconosciuta la tutela degli articoli 17 e 18 della direttiva 86/653, indipendentemente dalla legge applicabile al contratto tra le parti. A contrario, gli articoli 17 e 18 non sono imperativi se un agente commerciale svolge la propria attività fuori dal mercato interno. Questo implica, pertanto, che uno Stato membro può limitare l’ambito di applicazione territoriale della protezione conferita dagli articoli 17 e 18 agli agenti commerciali che esercitano la loro attività nel mercato interno.

3. Formulazione

45.

Ai sensi del secondo considerando della direttiva, «le differenze tra le legislazioni nazionali in materia di rappresentanza commerciale influenzano sensibilmente all’interno della Comunità le condizioni di concorrenza e l’esercizio della professione e possono pregiudicare il livello di protezione degli agenti commerciali nelle loro relazioni con il loro preponente, nonché la sicurezza delle operazioni commerciali» ( 24 ). Il medesimo considerando prosegue affermando che «tali differenze sono di natura tale da ostacolare sensibilmente la stesura ed il funzionamento dei contratti di rappresentanza commerciale tra un preponente ed un agente commerciale, stabiliti in Stati membri diversi» ( 25 ).

46.

In modo analogo, nel terzo considerando della direttiva si afferma che «gli scambi di merci tra Stati membri devono effettuarsi in condizioni analoghe e quelle di un mercato unico, il che impone il ravvicinamento dei sistemi giuridici degli Stati membri nella misura necessaria al buon funzionamento di tale mercato comune» ( 26 ).

47.

A mio parere tale formulazione costituisce un’indicazione che la direttiva 86/653 è limitata a situazioni rientranti nell’ambito del mercato interno, in contrapposizione a situazioni che ricadono al suo esterno ( 27 ).

4. Genesi legislativa

48.

La proposta iniziale della Commissione conteneva un riferimento agli agenti commerciali che svolgevano la propria attività all’esterno dell’Unione. La bozza dell’articolo 35, paragrafo 1, prevedeva la nullità di ogni clausola contrattuale mediante la quale le parti fanno deroga a detrimento dell’agente a tutta una serie disposizioni della direttiva di seguito enumerate. L’articolo 35, paragrafo 2, proseguiva disponendo che «[o]ltre ai casi previsti agli articoli 21, quarto comma e 33 può esser fatta deroga alle disposizioni imperative di cui al primo comma nella misura in cui l’agente eserciti la sua attività all’esterno della Comunità» ( 28 ).

49.

La direttiva 86/653 non contiene una disposizione come l’articolo 35, paragrafo 2, nella proposta iniziale. Ciò potrebbe implicare che il Consiglio, all’epoca, non volesse limitare la direttiva al mercato interno.

50.

Questa non è tuttavia la lettura della direttiva che intendo proporre alla Corte. Per quanto ho potuto verificare, l’intero dettato della proposta di articolo 35 fu abbandonato nel corso della procedura legislativa, perché il Parlamento riteneva che l’elenco delle disposizioni della proposta di articolo 35, paragrafo 1, fosse troppo rigido ( 29 ). Ciò che il Parlamento non aveva criticato era il riferimento al fatto che «l’agente eserciti la sua attività all’esterno della Comunità». Da ciò deduco che il Parlamento appoggiava questa demarcazione territoriale.

51.

In modo analogo, il Comitato economico e sociale aveva formulato alcune osservazioni riguardanti l’articolo 35 della proposta che, secondo la mia interpretazione, erano anch’esse limitate alla definizione dell’ambito delle disposizioni imperative ( 30 ).

52.

Di conseguenza, la proposta riveduta dalla Commissione cambiò sostanzialmente il paragrafo 1 dell’articolo 35, ma lasciò invariato il paragrafo 2 ( 31 ).

53.

Quando la direttiva 86/653 venne adottata dal Consiglio, svariati anni dopo, la proposta fu sostanzialmente modificata. Contrariamente alla proposta, la direttiva non intendeva più regolare tutte le questioni giuridiche inerenti ai contratti degli agenti commerciali. Circa la metà delle disposizioni proposte furono abbandonate ( 32 ). A tal proposito, non esiste più una disposizione come quella dell’articolo 35 della proposta. La disposizione che si avvicina di più a quella originariamente proposta è l’articolo 19 della direttiva 86/653, ai sensi del quale le parti non possono derogare, prima della scadenza del contratto, agli articoli 17 ( 33 ) e 18 ( 34 ) a detrimento dell’agente commerciale.

54.

Conseguentemente, anche se si potrebbe essere indotti a ritenere, in conseguenza di quanto sopra, che il summenzionato ambito di applicazione territoriale della direttiva sia limitato all’attività degli agenti commerciali nel mercato interno, la genesi della direttiva è piuttosto irrilevante per quanto riguarda il suo ambito di applicazione territoriale. Non si può dedurre chiaramente che la direttiva sia limitata al mercato interno, né che non lo sia.

5. Obiettivo del mercato interno

55.

Le norme di diritto privato dell’Unione quali quelle della direttiva 86/653 dovrebbero essere valutate alla luce del contesto e del sistema del mercato interno ( 35 ).

56.

Adottata nel 1986 sulla base di quelli che ora sono gli articoli 53, paragrafo 1, TFUE ( 36 ) e 115 TFUE ( 37 ), la direttiva possedeva una logica iniziale volta a creare una parità di trattamento per i preponenti che esercitavano la loro attività nel mercato interno facendo ricorso ad agenti commerciali: al fine di investire ed esercitare la propria attività, i preponenti hanno bisogno di sapere con quali regole si devono confrontare quando occorre risarcire o retribuire gli agenti commerciali a cui fanno ricorso.

57.

Questa logica del mercato interno, secondo me, non viene messa in discussione dalla successiva giurisprudenza costante della Corte, secondo cui la direttiva stabilisce norme imperative ( 38 ) che forniscono condizioni di protezione minima per l’agente commerciale ( 39 ), e secondo la quale la direttiva mira in particolare a tutelare gli agenti commerciali nei loro rapporti con i preponenti ( 40 ).

58.

Da quanto precede deduco che la direttiva contempla solamente situazioni in cui l’agente commerciale esercita la propria attività nel mercato interno. Il fattore decisivo è pertanto l’attività dell’agente e non lo stabilimento del preponente ( 41 ).

59.

Nell’interpretare l’articolo 27 della Handelsagentuurwet, il giudice nazionale dovrebbe pertanto considerare quanto segue: la direttiva 86/653 richiede che tale disposizione copra casi in cui un agente eserciti la propria attività in Belgio o altrove nel mercato interno. La richiamata direttiva non impone però che tale disposizione ricomprenda una situazione che va oltre il mercato interno. Pertanto, la questione se le autorità belghe ritengano che l’articolo 27 della Handelsagentuurwet riguardi o meno situazioni che vanno oltre il mercato interno non è una questione di cui la direttiva intendeva occuparsi.

6. Risposta proposta

60.

La mia risposta alla prima parte della questione è pertanto che l’articolo 17 della direttiva 86/653 richiede la protezione imperativa di un agente commerciale che esercita la sua attività nel mercato interno. Esso non osta a una normativa di uno Stato membro secondo la quale tale protezione non è accordata a un agente commerciale che esercita la sua attività fuori dal mercato interno.

C – Seconda parte della questione pregiudiziale: sull’accordo di associazione e il protocollo addizionale

61.

Presumo che le «disposizioni dell’accordo di associazione» alle quali fa riferimento il giudice del rinvio nella sua questione siano l’articolo 14 dell’accordo di associazione e l’articolo 41 del protocollo addizionale.

62.

La Agro, inoltre, nelle sue osservazioni scritte fa riferimento all’articolo 9 dell’accordo di associazione.

1. Articoli 14 dell’accordo di associazione e 41, paragrafo 1, del protocollo addizionale

63.

L’articolo 14 dell’accordo di associazione stabilisce che le parti contraenti «convengono di ispirarsi agli articoli 55, 56 e da 58 a 65 incluso del [TFUE] per eliminare tra loro le restrizioni alla libera prestazione dei servizi». L’articolo 41, paragrafo 1, del protocollo addizionale contiene quella che è conosciuta come clausola di «standstill», laddove afferma che le parti contraenti «si astengono dall’introdurre tra loro nuove restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi».

64.

La Agro adduce una restrizione alla libera prestazioni dei servizi per un agente commerciale turco impiegato da un’impresa belga, in quanto l’agente commerciale non riceve la medesima protezione di cui alla direttiva 86/653 di un agente commerciale che esercita la propria attività nel mercato interno.

65.

Al riguardo si rendono necessarie le seguenti osservazioni.

66.

Un agente commerciale quale la Agro non può invocare un diritto soggettivo alla libera prestazione dei servizi fondato sull’accordo di associazione o sul protocollo addizionale in maniera paragonabile all’articolo 56 TFUE.

67.

L’articolo 14 dell’accordo di associazione e l’articolo 41 del protocollo addizionale non traspongono semplicemente l’articolo 56 a una situazione UE‑Turchia. L’articolo 56 TFUE prevede un livello di integrazione più sviluppato e più approfondito nel mercato interno tra gli Stati membri dell’Unione che va ben oltre il livello stabilito dalle disposizioni dell’accordo di associazione e del suo protocollo addizionale.

68.

Per quanto riguarda gli articoli 12 ( 42 ) e13 ( 43 ) dell’accordo di associazione, la Corte ha già dichiarato che nessuna di queste disposizioni produce un effetto diretto, in quanto esse non sono sufficientemente precise e incondizionate ( 44 ). Non è possibile svolgere nessun’altra analisi per quanto concerne l’articolo 14 dell’accordo di associazione, che è formulato in maniera pressoché identica agli articoli 12 e 13. Inoltre, come dichiarato dalla Corte nella sentenza Demirkan, l’impiego all’articolo 14 dell’accordo di associazione del verbo «ispirarsi» non obbliga le parti contraenti ad applicare in quanto tali le disposizioni del Trattato in materia di libera prestazione dei servizi o quelle adottate per l’attuazione delle stesse, ma soltanto a considerare tali disposizioni come fonte di ispirazione per le misure da adottare al fine di conseguire gli obiettivi fissati dall’accordo suddetto ( 45 ).

69.

Per quanto concerne l’articolo 41, paragrafo 1, del protocollo addizionale, sebbene la Corte abbia certamente considerato che tale disposizione sia in linea di principio direttamente applicabile ( 46 ), lo ha fatto unicamente in situazioni nelle quali cittadini turchi cercavano di stabilirsi nell’Unione europea, o di prestarvi servizi. Ciò non avviene nel caso di specie, come abbiamo visto in precedenza. Inoltre, in relazione alla clausola di «standstill» dell’articolo 41, paragrafo 1, del protocollo addizionale, nella sentenza Demirkan la Corte, basandosi su una giurisprudenza consolidata, ha dichiarato che l’interpretazione data alle disposizioni del diritto dell’Unione, comprese quelle del Trattato, non può essere trasposta in modo automatico all’interpretazione di un accordo concluso dall’Unione con uno Stato terzo, salvo che lo stesso accordo non contenga espresse disposizioni in tal senso ( 47 ).

70.

La Corte ha osservato, nella sentenza Demirkan, che «l’obiettivo dell’articolo 41, paragrafo 1, del Protocollo addizionale nonché il contesto in cui tale disposizione si inscrive si differenziano fondamentalmente da quelli dell’articolo 56 TFUE» ( 48 ). La sentenza Demirkan, è vero, riguardava la situazione piuttosto estrema di un cittadino turco che voleva invocare la libera prestazione dei servizi passiva per essere esonerato dall’obbligo di ottenere un visto. Non sorprende che la Corte abbia considerato che la libera prestazione dei servizi nel contesto dell’articolo 41, paragrafo 1, del protocollo addizionale non comprendesse la libera prestazione dei servizi passiva secondo la giurisprudenza Luisi e Carbone ( 49 ). Tuttavia, le conclusioni generali della sentenza Demirkan ( 50 ) di cui sopra si applicano chiaramente anche alla presente causa.

2. Articolo 9 dell’accordo di associazione

71.

Ai sensi dell’articolo 9 dell’accordo di associazione le «Parti Contraenti riconoscono che nel campo di applicazione dell’Accordo, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari eventualmente fissate in applicazione dell’articolo 8, qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità è vietata in conformità del principio enunciato nell’[articolo 18 TFUE]».

72.

La formulazione di questa disposizione è molto chiara. Occorre rientrare «nel campo di applicazione dell’Accordo». Tuttavia, proprio questo non avviene nella presente causa. Non si tratta di libera circolazione dei servizi e, per giunta, la direttiva 86/653 non trova applicazione.

73.

Di conseguenza, al pari dell’articolo 18 TFUE, l’articolo 9 dell’accordo di associazione non può di per sé essere invocato.

3. Risposta proposta

74.

Propongo pertanto di rispondere alla seconda parte della questione che né l’accordo di associazione né il protocollo addizionale ostano a una normativa di uno Stato membro secondo la quale la protezione ai sensi della direttiva 86/653 viene accordata soltanto quando un agente commerciale eserciti la propria attività in tale Stato membro e non quando un preponente sia stabilito in detto Stato membro e l’agente commerciale sia stabilito ed eserciti la propria attività in Turchia.

IV – Conclusione

75.

Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere come segue alla questione pregiudiziale sottoposta dal Rechtbank van Koophandel (Tribunale del commercio, Gent):

L’articolo 17 della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, impone la protezione imperativa di un agente commerciale che esercita la propria attività nel mercato interno. Esso non osta a una normativa di uno Stato membro secondo la quale tale protezione non è accordata a un agente commerciale che esercita la propria attività fuori dal mercato interno.

Né l’accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, e dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità mediante la decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963, né il protocollo addizionale, firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970 e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità mediante il regolamento (CEE) n. 2760/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, ostano a una normativa di uno Stato membro secondo la quale la protezione ai sensi della direttiva 86/653 viene accordata soltanto quando un agente commerciale eserciti la propria attività in tale Stato membro e non quando un preponente sia stabilito in detto Stato membro e un agente commerciale sia stabilito ed eserciti la propria attività in Turchia.


( 1 ) Lingua originale: l’inglese.

( 2 ) Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1986 relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU 1986, L 382, pag. 17).

( 3 ) V., a titolo esemplificativo, sentenza del 17 ottobre 2013, Unamar (C‑184/12, EU:C:2013:663, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

( 4 ) V. altresì, in proposito, Basedow, J., «Europäisches Internationales Privatrecht», in Neue Juristische Wochenschrift, 1996, pagg. 1921‑1929, alla pag. 1925, che evidenzia le difficoltà che ne discendono per quanto riguarda il trattamento di situazioni che coinvolgono paesi terzi.

( 5 ) Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU 1980, L 266, pag. 1).

( 6 ) Per i contratti conclusi dopo il 17 dicembre 2009, la convenzione di Roma è stata sostituita dal regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6), v. articolo 28 di tale regolamento.

( 7 ) In conformità dell’articolo 1 del primo protocollo del 19 dicembre 1988 relativo all’interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione di Roma (GU 1998, C 27, pag. 47), entrato in vigore il 1o agosto 2004, la Corte è competente a pronunciarsi sull’interpretazione delle disposizioni di detta convenzione. Il giudice del rinvio non compare nell’elenco di cui all’articolo 2, lettera a), del suddetto protocollo, quale giurisdizione avente il potere di domandare alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale (in Belgio solo la Cour de cassation e il Conseil d’État hanno tale potere).

( 8 ) V. sentenze del 30 aprile 1998, Bellone (C‑215/97, EU:C:1998:189, punto 10); del 13 luglio 2000, Centrosteel (C‑456/98, EU:C:2000:402, punto 13); del 23 marzo 2006, Honyvem Informazioni Commerciali (C‑465/04, EU:C:2006:199, punto 18); del 26 marzo 2009, Semen (C‑348/07, EU:C:2009:195, punto 14), e del 17 ottobre 2013, Unamar (C‑184/12, EU:C:2013:663, punto 36). V. altresì, a titolo esemplificativo, Fock, T., Die europäische Handelsvertreter-Richtlinie, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden‑Baden, 2001, pag. 25.

( 9 ) V. sentenze del 30 aprile 1998, Bellone (C‑215/97, EU:C:1998:189, punto 13); del 9 novembre 2000, Ingmar (C‑381/98, EU:C:2000:605, punti 2021); del 23 marzo 2006, Honyvem Informazioni Commerciali (C‑465/04, EU:C:2006:199, punti 1922); del 17 gennaio 2008, Chevassus-Marche (C‑19/07, EU:C:2008:23, punto 22), e del 26 marzo 2009, Semen (C‑348/07, EU:C:2009:195, punto 14). V. altresì Macgregor, L., «Case Comment Compensation for commercial agents: an end to plucking figures from the air?», in Edinburgh Law Review 2008, pagg. 86‑93, a pag. 87.

( 10 ) V. sentenze del 9 novembre 2000, Ingmar (C‑381/98, EU:C:2000:605, punti 2122); del 23 marzo 2006, Honyvem Informazioni Commerciali (C‑465/04, EU:C:2006:199, punti 2234) e del 17 ottobre 2013, Unamar (C‑184/12, EU:C:2013:663, punto 40).

( 11 ) V. sentenza del 17 ottobre 2013, Unamar (C‑184/12, EU:C:2013:663, punto 52). V. altrersì Rott-Pietrzyk, E., Agent Handlowy — Regulacje Polskie i Europejskie, C.H. Beck, Varsavia, 2006, pag. 68.

( 12 ) V. sentenza del 9 novembre 2000, Ingmar (C‑381/98, EU:C:2000:605, punto 24).

( 13 ) A partire dall’Atto unico europeo, il Trattato, attualmente all’articolo 26, paragrafo 2, TFUE, definisce il mercato interno come «uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati». Nelle presenti conclusioni, in particolare laddove vengono citate la legislazione e la giurisprudenza dell’Unione, i termini «mercato interno», «mercato comune» e «mercato unico» sono utilizzati in modo interscambiabile.

( 14 ) V. articolo 5 della direttiva 86/653.

( 15 ) V. articolo 10, paragrafo 4, articolo 11, paragrafo 3, articolo 12 paragrafo 3, o articolo 19 della direttiva 86/653.

( 16 ) V. articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 86/653.

( 17 ) V. articolo 13, paragrafo 1, e articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 86/653.

( 18 ) V. sentenza del 13 luglio 2000, Centrosteel (C‑456/98, EU:C:2000:402, punto 13).

( 19 ) V. sentenza del 13 luglio 2000, Centrosteel (C‑456/98, EU:C:2000:402, punto 13).

( 20 ) V. sentenza del 9 novembre 2000, Ingmar (C‑381/98, EU:C:2000:605, punto 26).

( 21 ) V. sentenza del 9 novembre 2000, Ingmar (C‑381/98, EU:C:2000:605, punto 25).

( 22 ) La causa Unamar riguardava una situazione interna all’Unione relativa alla corretta applicazione delle disposizioni di diritto (civile) di uno o di due Stati membri, che avevano entrambi correttamente trasposto la direttiva 86/653. V. sentenza del 17 ottobre 2013 (C‑184/12, EU:C:2013:663, punto 51).

( 23 ) V. sentenza del 17 ottobre 2013, Unamar (C‑184/12, EU:C:2013:663, punto 39). Il corsivo è mio.

( 24 ) Il corsivo è mio.

( 25 ) Il corsivo è mio.

( 26 ) Il corsivo è mio.

( 27 ) Letta in quest’ottica, la summenzionata sentenza Centrosteel non è in contraddizione con la mia conclusione.

( 28 ) V. proposta di direttiva del Consiglio relativa al coordinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda gli agenti ed i rappresentanti di commercio (indipendenti), presentata dalla Commissione al Consiglio il 17 dicembre 1976 (GU 1977, C 13, pag. 2).

( 29 ) V. risoluzione recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva relativa al coordinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda gli agenti e i rappresentanti di commercio (indipendenti) (GU 1978, C 239, pag. 20), punto 17: «(…) ritiene che il lungo elenco di disposizioni contenuto nell’articolo 35 renda troppo rigida la direttiva e invita pertanto la Commissione a presentare una nuova formulazione di tale articolo».

( 30 ) V. parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio relativa al coordinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda gli agenti ed i rappresentanti di commercio (indipendenti) (GU 1978, C 59, pag. 31), punto 2.9.10: «Il Comitato inoltre propone di sopprimere nel paragrafo 2 dell’articolo 35 il riferimento all’articolo 21, paragrafo 4, ed interpreta la norma dell’articolo 35, paragrafo 2, nel senso che sono le parti che possono derogare alle disposizioni imperative di cui al paragrafo 1».

( 31 ) V. modifica della proposta di direttiva del Consiglio relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti e i rappresentanti di commercio (indipendenti) (Presentata dalla Commissione al Consiglio in virtù dell’articolo 149, secondo comma, del trattato il 29 gennaio 1979) (GU 1979, C 56, pag. 5).

( 32 ) V. Fock, T., Die europäische Handelsvertreter-Richtlinie, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2001, pag. 19.

( 33 ) Relativo all’indennità o alla riparazione dell’agente commerciale dopo l’estinzione del contratto di agenzia.

( 34 ) Relativo alle eccezioni all’indennità o alla riparazione ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 86/653.

( 35 ) V., in proposito, anche Müller-Graff, P.-Chr., «Allgemeines Gemeinschaftsprivatrecht», in Gebauer, M./Teichmann, Chr. (cur.), Europäisches Privat- und Unternehmensrecht (Enzyklopädie Europarecht, Band 6), Nomos, Baden-Baden, 2014, pagg. 69-151, punti 43 ss.

( 36 ) Allora articolo 57, paragrafo 2, CEE.

( 37 ) Allora articolo 100 CEE. Questa disposizione richiede che il Consiglio deliberi all’unanimità. L’adozione della direttiva ha preceduto l’Atto unico europeo, che è entrato in vigore il 1o luglio 1987 e che ha inserito una nuova disposizione, l’articolo 100 bis CEE (ora 114 TFUE).

( 38 ) V. sentenze del 9 novembre 2000, Ingmar (C‑381/98, EU:C:2000:605, punti 2122); del 23 marzo 2006, Honyvem Informazioni Commerciali (C‑465/04, EU:C:2006:199, punti 2234) e del 17 ottobre 2013Unamar (C‑184/12, EU:C:2013:663, punto 40).

( 39 ) V. sentenza del 17 ottobre 2013, Unamar (C‑184/12, EU:C:2013:663, punto 52). V. altresì Rott-Pietrzyk, E., Agent Handlowy — Regulacje Polskie i Europejskie, C.H. Beck, Varsavia, 2006, pag. 68.

( 40 ) E, a tal fine, stabilisce, inter alia, regole che disciplinano la conclusione e l’estinzione dei contratti di agenzia (articoli da 13 a 20 della direttiva). V. sentenze del 30 aprile 1998, Bellone (C‑215/97, EU:C:1998:189, punto 13); del 9 novembre 2000, Ingmar (C‑381/98, EU:C:2000:605, punti 2021); del 23 marzo 2006, Honyvem Informazioni Commerciali (C‑465/04, EU:C:2006:199, punti 1922); del 17 gennaio 2008, Chevassus-Marche (C‑19/07, EU:C:2008:23, punto 22) e del 26 marzo 2009, Semen (C‑348/07, EU:C:2009:195, punto 14).

( 41 ) Di conseguenza, se l’agente commerciale esercitasse la propria attività non solo in Turchia, ma anche, ad esempio, in Grecia, allora sussisterebbe una situazione di mercato interno.

( 42 ) Sulla libera circolazione dei lavoratori.

( 43 ) Sulla libertà di stabilimento.

( 44 ) V., relativamente all’articolo 12 dell’accordo di associazione, sentenza del 30 settembre 1987, Demirel (12/86, EU:C:1987:400, punto 23) e, per quanto riguarda l’articolo 13 dell’accordo di associazione, sentenza dell’11 maggio 2000, Savas (C‑37/98, EU:C:2000:224, punti 4245).

( 45 ) V. sentenza del 24 settembre 2013, Demirkan (C‑221/11, EU:C:2013:583, punto 45).

( 46 ) V. sentenza dell’11 maggio 2000, Savas (C‑37/98, EU:C:2000:224, punto 54), e del 21 ottobre 2003, Abatay e a. (C‑317/01 e C‑369/01, EU:C:2003:572, punto 58).

( 47 ) Questa è giurisprudenza costante dalla sentenza del 9 febbraio 1982, Polydor e RSO Records (270/80, EU:C:1982:43, punto 16). V. altresì la sentenza del 24 settembre 2013, Demirkan (C‑221/11, EU:C:2013:583, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).

( 48 ) V. sentenza del 24 settembre 2013, Demirkan (C‑221/11, EU:C:2013:583, punto 49).

( 49 ) V. sentenza del 31 gennaio 1984, Luisi e Carbone (286/82 e 26/83, EU:C:1984:35, punto 10).

( 50 ) V. sentenza del 24 settembre 2013, Demirkan (C‑221/11, EU:C:2013:583, punto 62).

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