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Document 62015CA0339

Causa C-339/15: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgio) — procedimento penale a carico di Luc Vanderborght (Rinvio pregiudiziale — Articolo 56 TFUE — Libera prestazione dei servizi — Prestazioni di cura del cavo orale e dei denti — Normativa nazionale che vieta in modo assoluto di effettuare pubblicità per servizi di cura del cavo orale e dei denti — Esistenza di un elemento transfrontaliero — Tutela della sanità pubblica — Proporzionalità — Direttiva 2000/31/CE — Servizio della società dell’informazione — Pubblicità effettuata mediante un sito Internet — Membro di una professione regolamentata — Regole professionali — Direttiva 2005/29/CE — Pratiche commerciali sleali — Disposizioni nazionali relative alla salute — Disposizioni nazionali che disciplinano le professioni regolamentate)

OJ C 213, 3.7.2017, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/8


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgio) — procedimento penale a carico di Luc Vanderborght

(Causa C-339/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 56 TFUE - Libera prestazione dei servizi - Prestazioni di cura del cavo orale e dei denti - Normativa nazionale che vieta in modo assoluto di effettuare pubblicità per servizi di cura del cavo orale e dei denti - Esistenza di un elemento transfrontaliero - Tutela della sanità pubblica - Proporzionalità - Direttiva 2000/31/CE - Servizio della società dell’informazione - Pubblicità effettuata mediante un sito Internet - Membro di una professione regolamentata - Regole professionali - Direttiva 2005/29/CE - Pratiche commerciali sleali - Disposizioni nazionali relative alla salute - Disposizioni nazionali che disciplinano le professioni regolamentate))

(2017/C 213/07)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Parte nel procedimento penale principale

Luc Vanderborght

Dispositivo

1)

La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), dev’essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che tutela la sanità pubblica e la dignità della professione di dentista, da un lato, vietando in modo generale e assoluto ogni tipo di pubblicità relativa a prestazioni di cura del cavo orale e dei denti e, dall’altro, fissando alcuni requisiti di discrezione per quanto concerne le insegne degli studi dentistici.

2)

La direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che vieta in modo generale e assoluto ogni tipo di pubblicità relativa a prestazioni di cura del cavo orale e dei denti, in quanto vieta ogni forma di comunicazione commerciale per via elettronica, compresa quella effettuata mediante un sito Internet creato da un dentista.

3)

L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che vieta in modo generale e assoluto ogni tipo di pubblicità relativa a prestazioni di cura del cavo orale e dei denti.


(1)  GU C 311 del 21.9.2015.


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