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Document 62014TN0657

Causa T-657/14: Ricorso proposto il 12 settembre 2014 — Spagna/Commissione

OJ C 380, 27.10.2014, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 380/22


Ricorso proposto il 12 settembre 2014 — Spagna/Commissione

(Causa T-657/14)

2014/C 380/29

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Gavela Llopis, Abogado del Estado)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare la nullità della decisione del 27 giugno 2014, con cui si accorda l’interruzione del termine di pagamento della dichiarazione di spesa e domanda di pagamenti n. 21, relativa al programma operativo di ricerca, sviluppo e innovazione, Fondo per la tecnologia-FESR, inviata dalla Spagna il 26 dicembre 2013, e l’avvio del procedimento di sospensione; e

condannare l’istituzione convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione di interruzione e di avvio del procedimento di sospensione violerebbe l’articolo 87, paragrafo 2, in combinato disposto con gli articoli 91 e 92 del regolamento n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210, pag. 25).

Si afferma a tale riguardo che il termine previsto al citato articolo 87, paragrafo 2, è un termine di decadenza che impedisce alla Commissione di adottare un accordo di interruzione del termine di pagamento una volta trascorsi i due mesi e, pertanto, non consente neanche di avviare un procedimento di sospensione di pagamenti.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione di interruzione e di avvio del procedimento sarebbe stata adottata oltre il termine fissato dal diritto dell’Unione e violerebbe i principi di certezza del diritto, legittimo affidamento e buona amministrazione, generando un’incidenza di bilancio e finanziaria pregiudizievole per il Regno di Spagna, che confidava lealmente nell’ottenimento del pagamento entro il termine legale.

3.

Terzo motivo, vertente, sulla violazione dell’articolo 91, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1083/2006, per il mancato rispetto delle condizioni in esso previste per poter adottare validamente tale decisione.

Si afferma a tale riguardo che l’accordo di interruzione non si basa su un rapporto di audit, come richiesto dalla citata disposizione, bensì su una semplice bozza, che non può considerarsi documento definitivo idoneo a costituire il fondamento di una decisione di interruzione. D’altro canto, della citata bozza non risulterebbero indizi, né tanto meno prove di gravi carenze nel sistema di gestione e controllo.


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