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Document 62014TN0577

Causa T-577/14: Ricorso proposto il 4 agosto 2014 — Gascogne Sack Deutschland e Gascogne/Corte di giustizia

OJ C 351, 6.10.2014, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 351/19


Ricorso proposto il 4 agosto 2014 — Gascogne Sack Deutschland e Gascogne/Corte di giustizia

(Causa T-577/14)

2014/C 351/24

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Gascogne Sack Deutschland GmbHe Gascogne (Wieda, Germania) e Gascogne (Saint-Paul-lès-Dax, Francia) (rappresentanti: F. Puel e E. Durand, avvocati)

Convenuta: Corte di giustizia dell’Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare la responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea derivante dal procedimento svolto dinanzi al Tribunale, che ha violato i requisiti connessi al rispetto della durata ragionevole del giudizio;

Conseguentemente,

condannare l’Unione europea al pagamento di un risarcimento adeguato e integrale dei danni materiali e immateriali subiti dalle ricorrenti a causa del comportamento illegittimo dell’Unione, corrispondente alle seguenti somme, oltre interessi compensatori e moratori al tasso applicato dalla Banca centrale europea per le sue principali operazioni di rifinanziamento, aumentato di due punti percentuali, a far data dalla presentazione del ricorso:

1 1 93  467 EUR a titolo di perdite subite in ragione del pagamento degli interessi legali aggiuntivi applicati all’importo nominale della sanzione oltre un termine ragionevole;

1 87  571 EUR a titolo di perdite subite in ragione dei pagamenti aggiuntivi della garanzia bancaria oltre un termine ragionevole;

2 0 00  000 EUR a titolo di mancato guadagno e/o di perdite subite in ragione dei «tormenti dell’incertezza»; e

5 00  000 EUR a titolo di danno immateriale;

in subordine, se si ritenesse che l’importo del danno subito dovesse essere oggetto di nuova valutazione, disporre una perizia conformemente all’articolo 65, lettera d), all’articolo 66, paragrafo 1 e all’articolo 70 del regolamento di procedura del Tribunale;

in ogni caso, condannare l’Unione europea alle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un motivo unico, attinente alla violazione dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in ragione della durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale e, pertanto, della violazione del loro diritto fondamentale alla decisione della causa entro un termine ragionevole.


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