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Document 62014TJ0577

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 10 gennaio 2017.
Gascogne Sack Deutschland GmbH e Gascogne contro Corte di giustizia dell'Unione europea.
Responsabilità extracontrattuale – Precisione del ricorso – Prescrizione – Ricevibilità – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali – Termine ragionevole di giudizio – Danno materiale – Perdite subite – Interessi sull’importo dell’ammenda non pagata – Spese di garanzia bancaria – Perdita di un’opportunità – Danno non patrimoniale – Nesso di causalità.
Causa T-577/14.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2017:1

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

10 gennaio 2017 ( *1 )

«Responsabilità extracontrattuale — Precisione del ricorso — Prescrizione — Ricevibilità — Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali — Termine ragionevole di giudizio — Danno materiale — Perdite subìte — Interessi sull’importo dell’ammenda non pagata — Spese di garanzia bancaria — Perdita di un’opportunità — Danno morale — Nesso di causalità»

Nella causa T‑577/14,

Gascogne Sack Deutschland GmbH, con sede in Wieda (Germania),

Gascogne, con sede in Saint-Paul-les-Dax (Francia),

rappresentate da F. Puel, E. Durand e L. Marchal, avvocati,

ricorrenti,

contro

Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, rappresentata inizialmente da A. Placco, successivamente da J. Inghelram e S. Chantre, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Commissione europea, rappresentata da N. Khan, V. Bottka e P. Van Nuffel, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e intesa a ottenere risarcimento del danno che le ricorrenti avrebbero asseritamente subìto in conseguenza della durata del procedimento, dinanzi al Tribunale, nell’ambito delle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commissione (T‑72/06, non pubblicata, EU:T:2011:671), e del 16 novembre 2011, Sachsa Verpackung/Commissione (T‑79/06, non pubblicata, EU:T:2011:674),

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata),

composto da S. Papasavvas, presidente, I. Labucka, E. Bieliūnas (relatore), V. Kreuschitz e I.S. Forrester, giudici,

cancelliere: G. Predonzani, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 giugno 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1

Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 23 febbraio 2006, la Sachsa Verpackung GmbH, divenuta Gascogne Sack Deutschland GmbH, da una parte, e la Groupe Gascogne SA, divenuta Gascogne, dall’altra parte, hanno proposto, ciascuna, ricorso avverso la decisione C(2005) 4634 della Commissione, del 30 novembre 2005, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo [101 TFUE] (caso COMP/F/38.354 – Sacchi industriali) [in prosieguo: la «decisione C(2005) 4634»]. Nei loro ricorsi, esse chiedevano, in sostanza, che il Tribunale annullasse tale decisione nella parte che le riguardava o, in subordine, riducesse l’importo dell’ammenda loro inflitta.

2

Con sentenze del 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commissione (T‑72/06, non pubblicata, EU:T:2011:671), e del 16 novembre 2011, Sachsa Verpackung/Commissione (T‑79/06, non pubblicata, EU:T:2011:674), il Tribunale ha respinto tali ricorsi.

3

Con atti introduttivi depositati il 27 gennaio 2012, la Gascogne Sack Deutschland e la Groupe Gascogne hanno proposto impugnazione avverso le sentenze del 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commissione (T‑72/06, non pubblicata, EU:T:2011:671), e del 16 novembre 2011, Sachsa Verpackung/Commissione (T‑79/06, non pubblicata, EU:T:2011:674).

4

Con sentenze del 26 novembre 2013, Gascogne Sack Deutschland/Commissione (C‑40/12 P, EU:C:2013:768), e del 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commissione (C‑58/12 P, EU:C:2013:770), la Corte ha respinto tali impugnazioni.

Procedimento e conclusioni delle parti

5

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 agosto 2014, le ricorrenti, Gascogne Sack Deutschland e Gascogne, hanno proposto il presente ricorso contro l’Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

6

Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 novembre 2014, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991.

7

Con ordinanza del 2 febbraio 2015, Gascogne Sack Deutschland e Gascogne/Unione europea (T‑577/14, non pubblicata, EU:T:2015:80), il Tribunale ha respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e ha riservato le spese.

8

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte l’11 marzo 2015, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha proposto un’impugnazione, registrata con il numero di ruolo C‑125/15 P, avverso l’ordinanza del 2 febbraio 2015, Gascogne Sack Deutschland e Gascogne/Unione europea (T‑577/14, non pubblicata, EU:T:2015:80).

9

Con ordinanza del 14 aprile 2015, il presidente della Terza Sezione del Tribunale, su richiesta della Corte di giustizia dell’Unione europea, ha sospeso il procedimento nella presente causa fino alla decisione conclusiva del procedimento nella causa C‑125/15 P, Corte di giustizia/Gascogne Sack Deutschland e Gascogne.

10

Con ordinanza del 18 dicembre 2015, Corte di giustizia/Gascogne Sack Deutschland e Gascogne (C‑125/15 P, non pubblicata, EU:C:2015:859), è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo della Corte.

11

In seguito alla riassunzione del procedimento nella presente causa, la Commissione europea, con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 gennaio 2016, ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Corte di giustizia dell’Unione europea.

12

Il 17 febbraio 2016 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha depositato un controricorso.

13

In pari data il Tribunale ha rimesso la presente causa alla Terza Sezione ampliata.

14

Il 2 marzo 2016 il Tribunale ha deciso che non era necessario un secondo scambio di memorie. Peraltro, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89 del regolamento di procedura del Tribunale, esso ha invitato la Corte di giustizia dell’Unione europea a precisare se avesse chiesto e ottenuto l’autorizzazione delle ricorrenti e della Commissione alla produzione di taluni documenti che figuravano negli allegati al controricorso e afferivano alla causa che ha dato luogo alla sentenza del 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commissione (T‑72/06, non pubblicata, EU:T:2011:671; in prosieguo: la «causa T‑72/06»), e alla causa che ha dato luogo alla sentenza del 16 novembre 2011, Sachsa Verpackung/Commissione (T‑79/06, non pubblicata, EU:T:2011:674; in prosieguo: la «causa T‑79/06»).

15

Con ordinanza del 15 marzo 2016, Gascogne Sack Deutschland e Gascogne/Unione europea (T‑577/14, non pubblicata, EU:T:2016:189), il presidente della Terza Sezione ampliata del Tribunale ha accolto l’istanza di intervento depositata dalla Commissione a sostegno delle conclusioni della Corte di giustizia dell’Unione europea e ha precisato che i diritti della Commissione sarebbero stati quelli sanciti all’articolo 116, paragrafo 6, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991.

16

Il 18 marzo 2016 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha risposto al quesito menzionato al precedente punto 14. La Corte ha concluso che il Tribunale volesse considerare, in via principale, che essa non era tenuta a chiedere e a ottenere l’autorizzazione delle ricorrenti e della Commissione per produrre i documenti afferenti alle cause T‑72/06 e T‑79/06 e, in subordine, che tale autorizzazione era stata concessa implicitamente dalle ricorrenti e dalla Commissione. In ulteriore subordine, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiesto che la sua risposta fosse trattata come una domanda di misura di organizzazione del procedimento intesa a ottenere che il Tribunale ordinasse la produzione, nell’ambito del presente ricorso, dei documenti che costituivano il fascicolo delle cause T‑72/06 e T‑79/06, in particolare dei documenti allegati al controricorso.

17

Il 4 aprile 2016 il presidente della Terza Sezione ampliata del Tribunale ha deciso, in primo luogo, di ritirare dal fascicolo i documenti che figuravano negli allegati al controricorso depositato nella presente causa e afferivano alle cause T‑72/06 e T‑79/06. Tale decisione era motivata dal fatto che la Corte di giustizia dell’Unione europea, da un lato, non aveva né chiesto né ottenuto l’autorizzazione delle parti nelle cause T‑72/06 e T‑79/06 alla produzione dei menzionati documenti e, dall’altro, non aveva chiesto di accedere al fascicolo di dette cause a norma dell’articolo 38, paragrafo 2, del regolamento di procedura. In secondo luogo, il presidente della Terza Sezione ampliata del Tribunale ha deciso, in osservanza dell’articolo 88, paragrafo 3, del regolamento di procedura, di invitare le ricorrenti a presentare osservazioni sulla domanda di misura di organizzazione del procedimento che era stata formulata in via di ulteriore subordine dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sua risposta del 18 marzo 2016, citata al precedente punto 16.

18

Il 20 aprile 2016 le ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di voler respingere la domanda di misura di organizzazione del procedimento formulata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, in quanto tale domanda non soddisfaceva le condizioni dell’articolo 88 del regolamento di procedura e avrebbe condotto ad un’elusione delle norme sulla produzione delle prove e sull’accesso al fascicolo imposte dal medesimo regolamento.

19

Il 27 aprile 2016 il Tribunale ha constatato che l’istruzione e la definizione della presente causa richiedevano, tenuto conto del suo oggetto, che il fascicolo delle cause T‑72/06 e T‑79/06 fosse messo a sua disposizione. Pertanto, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 89 del regolamento di procedura, il Tribunale ha deciso di versare agli atti della presente causa i fascicoli delle cause T‑72/06 e T‑79/06.

20

La Corte di giustizia dell’Unione europea e le ricorrenti hanno chiesto, rispettivamente l’8 e il 20 giugno 2016, la notifica dei fascicoli delle cause T‑72/06 e T‑79/06.

21

Le parti hanno svolto le loro difese e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza del 28 giugno 2016.

22

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare la responsabilità extracontrattuale dell’Unione derivante dal procedimento svolto dinanzi al Tribunale, che ha violato le condizioni connesse al rispetto del termine ragionevole di giudizio;

condannare l’Unione al pagamento di un risarcimento adeguato e integrale dei danni materiali e morali subìti dalle ricorrenti a causa del comportamento illegittimo dell’Unione, corrispondente alle seguenti somme, oltre agli interessi compensativi e di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea (BCE) alle sue principali operazioni di rifinanziamento, aumentato di due punti percentuali, a far data dalla presentazione del ricorso:

EUR 1193467 a titolo di perdite subìte in ragione del pagamento degli interessi legali aggiuntivi applicati all’importo nominale della sanzione inflitta dalla Commissione oltre un termine ragionevole;

EUR 187571 a titolo di perdite subìte in ragione dei pagamenti aggiuntivi della garanzia bancaria oltre un termine ragionevole;

EUR 2000000 a titolo di mancato guadagno ovvero di perdite subìte in ragione dei «tormenti dell’incertezza», e

EUR 500000 a titolo di danno morale;

in subordine, se si ritenesse che l’importo del danno subìto debba essere oggetto di una nuova valutazione, disporre una perizia ai sensi dell’articolo 65, lettera d), dell’articolo 66, paragrafo 1, e dell’articolo 70 del regolamento di procedura del 2 maggio 1991;

condannare l’Unione alle spese.

23

La Corte di giustizia dell’Unione europea, sostenuta dalla Commissione, chiede che il Tribunale voglia:

in via principale, respingere il ricorso in quanto irricevibile;

in subordine, respingere la domanda di risarcimento dei danni materiali e morali asseriti in quanto infondata;

in via di ulteriore subordine, respingere in quanto infondata la domanda di risarcimento nella parte in cui riguarda i danni materiali asseriti e riconoscere alle ricorrenti un risarcimento per i danni morali asseriti per un importo massimo di EUR 5000;

condannare le ricorrenti alle spese.

In diritto

A – Sulla ricevibilità

24

La Corte di giustizia dell’Unione europea solleva due eccezioni di irricevibilità fondate, la prima, sulla mancanza di chiarezza e precisione del ricorso e, la seconda, sulla prescrizione della domanda di risarcimento dei danni morali asseriti.

1. Sull’eccezione di irricevibilità sollevata in via principale e fondata sulla mancanza di chiarezza e precisione dell’atto introduttivo del ricorso

25

Ai sensi dell’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto, nonché dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, l’atto introduttivo di un ricorso deve indicare l’oggetto della controversia e contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tali indicazioni devono essere sufficientemente chiare e precise per consentire alla parte convenuta di predisporre la propria difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente, senza altre informazioni a sostegno. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia, è necessario, perché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, anche sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo dell’atto introduttivo stesso. Più specificamente, per essere conforme a tali requisiti, un ricorso inteso al risarcimento del danno asseritamente causato da un’istituzione dell’Unione deve contenere gli elementi che consentano di identificare il comportamento che il ricorrente addebita all’istituzione, le ragioni per le quali egli ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento e il danno che asserisce di aver subìto, nonché il carattere e l’entità di tale danno (v. sentenza del 7 ottobre 2015, Accorinti e a./BCE, T‑79/13, EU:T:2015:756, punto 53 e giurisprudenza citata).

26

Gli argomenti addotti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea devono essere analizzati alla luce di tali considerazioni.

a) Sull’identità della vittima dei danni materiali e morali asseriti

27

La Corte di giustizia dell’Unione europea sostiene che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile in quanto l’atto introduttivo difetterebbe di chiarezza e precisione riguardo all’identità della vittima dei danni materiali e morali asseriti.

28

A tale proposito, dall’atto introduttivo e dai documenti ad essa allegati emerge, in primo luogo, che il ricorso è stato proposto sia dalla Gascogne sia dalla Gascogne Sack Deutschland. Peraltro, nelle conclusioni formulate nell’atto introduttivo si chiede il risarcimento dei danni materiali e morali subìti dalle ricorrenti in ragione della durata del giudizio nelle cause T‑72/06 e T‑79/06, che concernevano rispettivamente la Gascogne e la Gascogne Sack Deutschland.

29

In secondo luogo, riguardo ai danni materiali asseriti, la Corte di giustizia dell’Unione europea si limita a sostenere che le ricorrenti non dimostrano l’esistenza di tali danni in capo ad ognuna di esse. Ne consegue che gli argomenti addotti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea attinenti all’identificazione della vittima dei danni materiali asseriti devono essere, eventualmente, esaminati in sede di valutazione della fondatezza del presente ricorso.

30

In terzo luogo, riguardo ai danni morali asseriti, è vero che il testo dell’atto introduttivo non è scevro da ambiguità. Tuttavia, alla luce del suo contenuto complessivo e tenuto conto dei chiarimenti forniti dalle ricorrenti in sede di udienza, sui quali la Corte di giustizia dell’Unione europea ha potuto formulare osservazioni, si deve constatare che essa è intesa a ottenere il risarcimento dei danni morali subìti da ciascuna delle due ricorrenti.

31

Pertanto, per quanto riguarda la vittima dei danni asseriti, il contenuto dell’atto introduttivo ha permesso alla Corte di giustizia dell’Unione europea di predisporre la sua difesa e consente al Tribunale di statuire sul ricorso.

32

La tesi della Corte di giustizia dell’Unione europea vertente sulla mancanza di chiarezza e precisione dell’atto introduttivo del ricorso riguardo all’identità della vittima dei danni lamentati deve quindi essere respinta. Inoltre, e per gli stessi motivi, deve essere parimenti respinta la tesi della Corte di giustizia dell’Unione europea relativa a un’eventuale carenza di interesse ad agire della Gascogne Sack Deutschland.

b) Sulla causa, la sostanza e l’entità dei danni morali asseriti

33

La Corte di giustizia dell’Unione europea sostiene che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile in quanto l’atto introduttivo difetterebbe di chiarezza e precisione quanto alla causa, alla sostanza e all’entità dei danni morali asseriti.

34

Sotto tale profilo, si deve, in primo luogo, sottolineare che l’argomento della Corte di giustizia dell’Unione europea secondo cui l’atto introduttivo suggerirebbe una possibile derivazione dei danni morali asseriti dal contesto economico generale o da una difficoltà delle ricorrenti a reperire un acquirente rientra nella valutazione della fondatezza del ricorso e, più specificamente, dell’esistenza di un nesso di causalità tra la lamentata violazione e i danni morali asseriti.

35

In secondo luogo, quanto alla sostanza dei danni morali lamentati, è vero che l’argomentazione delle ricorrenti presenta una certa approssimazione laddove esse elencano i danni morali asseritamente subìti. Tale argomentazione sembra tuttavia sufficiente, alla luce dei chiarimenti e dei riferimenti contenuti nell’atto introduttivo. Inoltre, la confusione lamentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea tra il danno materiale asserito, consistente in una perdita di opportunità, e i danni morali asseriti nonché il rischio di un doppio risarcimento per lo stesso danno rientrano nella valutazione della fondatezza del ricorso.

36

In terzo luogo, quanto all’entità dei danni morali asseriti, le ricorrenti sottolineano giustamente che, per definizione, i danni morali da esse lamentati non sono precisamente calcolabili. Nondimeno, esse forniscono elementi di contesto che, a loro parere, giustificano l’ammontare del risarcimento richiesto. Inoltre, esse quantificano l’importo del danno subìto. Infine, in sede di udienza, le ricorrenti hanno precisato in quale periodo avrebbero subìto i danni morali da loro asseriti. Orbene, tale circostanza non ha impedito alla Corte di giustizia dell’Unione europea di difendersi. Quest’ultima, infatti, per prima cosa, ha potuto formulare osservazioni su tale questione in sede di udienza. Poi, solleva un’eccezione di irricevibilità fondata sulla prescrizione della domanda di risarcimento dei danni morali asseriti. Per terza cosa, fa valere che le ricorrenti non hanno dimostrato la sussistenza di un danno morale e di un nesso di causalità. Per quarta cosa, detta istituzione sostiene, in via di ulteriore subordine, che il danno morale subìto dalle ricorrenti dovrebbe essere quantificato in EUR 5000 al massimo.

37

Pertanto, le ricorrenti hanno fornito elementi sufficienti per valutare la causa, la sostanza e l’entità dei danni morali che asseriscono di aver subìto e hanno consentito, in tal modo, alla Corte di giustizia dell’Unione europea di svolgere la propria difesa. In più, detti elementi consentono al Tribunale di statuire.

38

La tesi della Corte di giustizia dell’Unione europea vertente sulla mancanza di chiarezza e precisione dell’atto introduttivo del ricorso quanto alla causa, alla sostanza e all’entità dei danni morali asseriti deve quindi essere respinta.

39

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la prima eccezione di irricevibilità deve essere respinta in toto.

1. Sull’eccezione di irricevibilità sollevata in subordine e fondata sulla prescrizione della domanda di risarcimento dei danni morali asseriti

40

La Corte di giustizia dell’Unione europea sostiene che il ricorso è irricevibile nella parte in cui è inteso a ottenere il risarcimento di danni morali subìti più di cinque anni prima dell’introduzione del presente ricorso, vale a dire anteriormente al 4 agosto 2009.

41

A tale proposito, si deve rammentare che l’articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto, così dispone:

«Le azioni contro l’Unione in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine. La prescrizione è interrotta sia dall’istanza presentata alla Corte di giustizia, sia dalla preventiva richiesta che il danneggiato può rivolgere all’istituzione competente dell’Unione (…)».

42

Dalla giurisprudenza emerge che la prescrizione ha la funzione di conciliare la tutela dei diritti della persona lesa e il principio della certezza del diritto. La durata del termine di prescrizione è stata determinata tenendo conto in particolare del tempo necessario alla parte asseritamente lesa per raccogliere informazioni adeguate in vista di un eventuale ricorso nonché per verificare i fatti che possano essere invocati a sostegno di tale ricorso (sentenza dell’8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione, C‑469/11 P, EU:C:2012:705, punto 33; v. anche, in tal senso, ordinanza del 18 luglio 2002, Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi/Commissione, C‑136/01 P, EU:C:2002:458, punto 28).

43

Secondo una costante giurisprudenza, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui sussistono tutte le condizioni cui è subordinato l’obbligo di risarcimento del danno (v. sentenza dell’8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione, C‑469/11 P, EU:C:2012:705, punto 34 e giurisprudenza citata).

44

Certamente, l’articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea va interpretato nel senso che la prescrizione non può essere eccepita nei confronti della vittima di un danno che abbia potuto avere conoscenza del fatto che lo ha causato solo con ritardo e non abbia quindi potuto disporre di un termine ragionevole per esperire l’azione o presentare la domanda prima della scadenza del termine di prescrizione. Tuttavia, i requisiti cui è subordinato l’obbligo di risarcimento dei danni previsti all’articolo 340, secondo comma, TFUE e, pertanto, le norme sulla prescrizione che disciplinano le azioni volte al risarcimento dei danni medesimi non possono fondarsi che su criteri rigorosamente oggettivi (v. sentenza dell’8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione, C‑469/11 P, EU:C:2012:705, punti 3536 e giurisprudenza citata).

45

Peraltro, secondo una costante giurisprudenza, la valutazione soggettiva dell’effettività del danno da parte della vittima di tale danno non può essere presa in considerazione nel determinare il dies a quo del termine di prescrizione dell’azione di responsabilità extracontrattuale dell’Unione (v. sentenza dell’8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione, C‑469/11 P, EU:C:2012:705, punto 37 e giurisprudenza citata; sentenza del 28 febbraio 2013, Inalca e Cremonini/Commissione, C‑460/09 P, EU:C:2013:111, punto 70).

46

Nella fattispecie, occorre evidenziare che «il fatto che dà origine» alla presente «azione contro l’Unione» consiste in un’irregolarità procedurale che si configura come un’asserita violazione delle condizioni connesse al rispetto del termine ragionevole di giudizio (in prosieguo: il «termine ragionevole di giudizio») da parte di un giudice dell’Unione. La fissazione del dies a quo del termine di prescrizione di cinque anni previsto all’articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea deve dunque tenere conto di tale circostanza. In particolare, il termine di prescrizione non può iniziare a decorrere da una data in cui il fatto generatore sia ancora in atto e il dies a quo di tale termine deve essere fissato a una data in cui il fatto generatore si è completamente concretizzato.

47

Pertanto, nello specifico caso di un ricorso per il risarcimento di un danno asseritamente subìto a causa di un’eventuale inosservanza del termine ragionevole di giudizio, il dies a quo del termine di prescrizione di cinque anni previsto all’articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea deve essere fissato, laddove una decisione abbia posto fine alla durata del giudizio controverso, alla data in cui tale decisione è stata adottata. Infatti, una siffatta data costituisce una data certa, stabilita secondo criteri oggettivi. Essa garantisce il rispetto del principio della certezza del diritto e consente di tutelare i diritti dei ricorrenti.

48

Nella presente causa, le ricorrenti chiedono il risarcimento del danno da esse asseritamente subìto in conseguenza del termine di giudizio nelle cause T‑72/06 e T‑79/06. Tali cause si sono concluse con le sentenze del 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commissione (T‑72/06, non pubblicata, EU:T:2011:671), e del 16 novembre 2011, Sachsa Verpackung/Commissione (T‑79/06, non pubblicata, EU:T:2011:674). Il termine di prescrizione ha cominciato quindi a decorrere dal 16 novembre 2011.

49

Peraltro, le ricorrenti hanno proposto il loro ricorso nella presente causa, e interrotto così il termine di prescrizione, il 4 agosto 2014, vale a dire prima della scadenza del termine di cinque anni previsto all’articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Il presente ricorso non è dunque prescritto.

50

Alla luce di quanto precede, la seconda eccezione di irricevibilità deve essere respinta.

A – Nel merito

51

Ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, in materia di responsabilità extracontrattuale, l’Unione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.

52

Secondo una giurisprudenza costante, dall’articolo 340, secondo comma, TFUE emerge che il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione e l’attuazione del diritto al risarcimento del danno subìto dipendono dalla compresenza di un insieme di condizioni, riguardanti l’illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni, la sussistenza del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento dell’istituzione e il danno lamentato (sentenze del 29 settembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, EU:C:1982:318, punto 16, e del 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e Commissione, C‑120/06 P e C‑121/06 P, EU:C:2008:476, punto 106).

53

Quando una di queste condizioni non è soddisfatta, il ricorso deve essere interamente respinto senza che sia necessario esaminare gli altri presupposti della responsabilità extracontrattuale dell’Unione (sentenza del 14 ottobre 1999, Atlanta/Comunità europea, C‑104/97 P, EU:C:1999:498, punto 65; v. anche, in tal senso, sentenza del 15 settembre 1994, KYDEP/Consiglio e Commissione, C‑146/91, EU:C:1994:329, punto 81). Inoltre, il giudice dell’Unione non è obbligato ad esaminare tali presupposti in un determinato ordine (sentenza del 18 marzo 2010, Trubowest Handel e Makarov/Consiglio e Commissione, C‑419/08 P, EU:C:2010:147, punto 42; v. anche, in tal senso, sentenza del 9 settembre 1999, Lucaccioni/Commissione, C‑257/98 P, EU:C:1999:402, punto 13).

54

Nella fattispecie, le ricorrenti sostengono, in primo luogo, che la durata del procedimento nelle cause T‑72/06 e T‑79/06 ha violato il termine ragionevole di giudizio e, in secondo luogo, che tale violazione ha cagionato loro danni che devono essere risarciti.

1. Sulla lamentata violazione del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑72/06 e T‑79/06

55

Le ricorrenti fanno valere che la durata del procedimento nelle cause T‑72/06 e T‑79/06 non ha rispettato il termine ragionevole di giudizio, il che costituirebbe una violazione sufficientemente qualificata di una norma di diritto dell’Unione intesa a conferire diritti ai singoli. Esse aggiungono che la durata del procedimento in ognuna di dette cause ha ecceduto di 30 mesi il termine ragionevole di giudizio rispetto, da un lato, alla durata media per l’esame dinanzi al Tribunale delle cause riguardanti l’applicazione del diritto della concorrenza e, dall’altro, alle specifiche circostanze di dette cause.

56

La Corte di giustizia dell’Unione europea contesta detta tesi.

57

Infatti, da una parte, non sarebbe possibile sostenere che nelle cause T‑72/06 e T‑79/06 sia stato oltrepassato il termine ragionevole di giudizio sulla mera base di un raffronto tra la durata del procedimento in ciascuna di tali due cause e la durata media dei procedimenti dinanzi al Tribunale rilevata tra il 2006 e il 2010. In ogni caso, un’analisi delle statistiche pertinenti rivelerebbe che la durata complessiva del procedimento nelle cause T‑72/06 e T‑79/06 ha superato di soli 16 mesi la durata media dei procedimenti rilevata tra il 2006 e il 2015 nelle cause riguardanti l’applicazione del diritto della concorrenza. Analogamente, la durata del periodo intercorso tra la fine della fase scritta del procedimento e l’apertura della fase orale del procedimento nelle cause T‑72/06 e T‑79/06 avrebbe ecceduto di soli 16 mesi la durata media di tale stadio del procedimento osservata tra il 2007 e il 2010 nelle cause riguardanti l’applicazione del diritto della concorrenza.

58

D’altra parte, la durata complessiva del procedimento nelle cause T‑72/06 e T‑79/06 nonché la durata del periodo intercorso tra la fine della fase scritta del procedimento e l’apertura della fase orale del procedimento in tali cause sarebbero giustificate dalla complessità delle medesime, dalla limitata rilevanza della controversia per le ricorrenti, dal comportamento delle ricorrenti, dalla durata limitata del mandato dei giudici nonché dalla malattia di lunga durata di un membro della sezione alla quale erano state assegnate le due cause di cui trattasi.

59

Orbene, va evidenziato che l’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dispone, segnatamente, che «[o]gni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge».

60

Un siffatto diritto, la cui esistenza era stata riconosciuta prima dell’entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali quale principio generale di diritto dell’Unione, è stato dichiarato applicabile nell’ambito di un ricorso giurisdizionale avverso una decisione della Commissione (v. sentenza del 16 luglio 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commissione, C‑385/07 P, EU:C:2009:456, punto 178 e giurisprudenza citata).

61

Nella fattispecie, da un esame approfondito del rispettivo fascicolo delle cause T‑72/06 e T‑79/06 emerge che, come giustamente sottolineato dalla Corte nelle sentenze del 26 novembre 2013, Gascogne Sack Deutschland/Commissione (C‑40/12 P, EU:C:2013:768), e del 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commissione (C‑58/12 P, EU:C:2013:770), la durata del procedimento nelle cause T‑72/06 e T‑79/06, arrivata a quasi 5 anni e 9 mesi, non può essere giustificata da nessuna delle circostanze proprie di dette cause.

62

In primo luogo, va rilevato che le cause T‑72/06 e T‑79/06 riguardavano controversie sull’esistenza di un’infrazione alle norme sulla concorrenza e che, secondo la giurisprudenza, il precetto fondamentale della certezza del diritto, sulla quale gli operatori economici debbono poter contare, e l’obiettivo di garantire che la concorrenza non sia falsata sul mercato interno presentano un rilevante interesse non solo per il ricorrente stesso e per i suoi concorrenti, bensì anche per i terzi, in ragione del vasto numero di persone coinvolte e degli interessi economici in gioco (sentenza del 16 luglio 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commissione, C‑385/07 P, EU:C:2009:456, punto 186).

63

In secondo luogo, si deve constatare che, in ognuna delle cause T‑72/06 e T‑79/06, un periodo di circa 3 anni e 10 mesi, vale a dire di 46 mesi, è trascorso tra, da un lato, la fine della fase scritta del procedimento con il deposito, il 20 febbraio 2007, della controreplica e, dall’altro, l’apertura, nel dicembre 2010, della fase orale del procedimento.

64

Durante tale periodo si procede, segnatamente, alla sintesi degli argomenti delle parti, all’istruzione della causa, a un’analisi in fatto e in diritto delle controversia e alla preparazione della fase orale del procedimento. Pertanto, la durata di tale periodo dipende, in particolare, dalla complessità della controversia nonché dal comportamento delle parti e dalla sopravvenienza di incidenti procedurali.

65

Quanto alla complessità della controversia, si deve anzitutto rammentare che le cause T‑72/06 e T‑79/06 concernevano ricorsi proposti avverso una decisione della Commissione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE.

66

Orbene, come risulta dal rispettivo fascicolo delle cause T‑72/06 e T‑79/06, i ricorsi riguardanti l’applicazione del diritto della concorrenza da parte della Commissione presentano un maggior grado di complessità rispetto ad altri tipi di cause, tenuto conto, in particolare, della lunghezza delle decisioni impugnate, del volume dei fascicoli e della necessità di compiere una valutazione approfondita di fatti numerosi e complessi, sovente prolungati nel tempo e nello spazio.

67

Pertanto, un periodo di 15 mesi tra la fine della fase scritta del procedimento e l’apertura della fase orale del procedimento costituisce, in linea di principio, un lasso di tempo adeguato per esaminare cause che riguardano l’applicazione del diritto della concorrenza, quali le cause T‑72/06 e T‑79/06.

68

È necessario, poi, tener conto della circostanza che avverso la decisione C(2005) 4634 erano stati proposti più ricorsi.

69

Infatti, ricorsi proposti avverso una stessa decisione adottata dalla Commissione in applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione richiedono, in linea di principio, un trattamento parallelo, anche quando non sono congiunti. Tale trattamento parallelo è, in particolare, giustificato dalla connessione tra detti ricorsi nonché dalla necessità di garantire una coerenza nella loro analisi e nella risposta da apportarvi.

70

L’esame parallelo di cause connesse può così giustificare un prolungamento, della durata di un mese per ogni ulteriore causa connessa, del periodo che separa la fine della fase scritta del procedimento dall’apertura della fase orale del procedimento.

71

Nella fattispecie, avverso la decisione C(2005) 4634 erano stati proposti quindici ricorsi. Tuttavia, un ricorrente aveva rinunciato al proprio ricorso avverso la menzionata decisione (ordinanza del 6 luglio 2006, Cofira-Sac/Commissione, T‑43/06, non pubblicata, EU:T:2006:192) e due ricorsi proposti contro la decisione C(2005) 4634 avevano dato luogo alla pronuncia delle sentenze del 13 settembre 2010, Trioplast Wittenheim/Commissione (T‑26/06, non pubblicata, EU:T:2010:387), e del 13 settembre 2010, Trioplast Industrier/Commissione (T‑40/06, EU:T:2010:388).

72

Date le circostanze, l’esame delle altre dodici cause relative a ricorsi proposti avverso la decisione C(2005) 4634 ha giustificato un prolungamento del procedimento di 11 mesi nella causa T‑72/06 e nella causa T‑79/06.

73

Di conseguenza, una durata di 26 mesi (15 mesi più 11 mesi) tra la fine della fase scritta del procedimento e l’apertura della fase orale del procedimento costituiva un lasso di tempo adeguato per trattare ognuna delle cause T‑72/06 e T‑79/06.

74

Infine, il grado di complessità fattuale, giuridico e procedimentale delle cause T‑72/06 e T‑79/06 non giustifica l’accoglimento di una durata superiore nel caso di specie. Sotto tale profilo, si deve segnatamente rilevare che, tra la fine della fase scritta del procedimento e l’apertura della fase orale del procedimento nelle cause T‑72/06 e T‑79/06, il procedimento non ha subìto interruzioni né ritardi a causa dell’adozione, da parte del Tribunale, di una qualsivoglia misura di organizzazione del medesimo.

75

Quanto al comportamento delle parti e alla sopravvenienza di incidenti procedurali nelle cause T‑72/06 e T‑79/06, il fatto che le ricorrenti abbiano chiesto, nell’ottobre 2010, la riapertura della fase scritta del procedimento non può giustificare il periodo di 3 anni e 8 mesi che era già trascorso dal deposito della controreplica. D’altronde, la circostanza che le ricorrenti fossero state avvisate, a dicembre del 2010, che sarebbe stata organizzata un’udienza a febbraio del 2011 indica che tale incidente ha potuto influire solo minimamente sulla durata del periodo trascorso tra la fine della fase scritta del procedimento e l’apertura della fase orale del procedimento nelle menzionate cause.

76

Pertanto, alla luce delle circostanze delle cause T‑72/06 e T‑79/06, dall’intervallo dei 46 mesi trascorsi tra la fine della fase scritta del procedimento e l’apertura della fase orale del procedimento traspare un periodo di inerzia ingiustificata di 20 mesi in ognuna di tali cause.

77

In terzo luogo, l’esame del rispettivo fascicolo delle cause T‑72/06 e T‑79/06 non ha rivelato alcuna circostanza che consenta di concludere per l’esistenza di un periodo di inerzia ingiustificata tra la data del deposito degli atti introduttivi e la data del deposito delle controrepliche, da un lato, e tra l’apertura della fase orale del procedimento e la pronuncia delle sentenze del 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commissione (T‑72/06, non pubblicata, EU:T:2011:671), e del 16 novembre 2011, Sachsa Verpackung/Commissione (T‑79/06, non pubblicata, EU:T:2011:674), dall’altro.

78

Ne consegue che il procedimento che si è svolto nelle cause T‑72/06 e T‑79/06 e si è concluso con la pronuncia delle sentenze del 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commissione (T‑72/06, non pubblicata, EU:T:2011:671), e del 16 novembre 2011, Sachsa Verpackung/Commissione (T‑79/06, non pubblicata, EU:T:2011:674), ha violato l’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali in quanto ha ecceduto di 20 mesi il termine ragionevole di giudizio, integrando così una violazione sufficientemente qualificata di una norma di diritto dell’Unione intesa a conferire diritti ai singoli.

2. Sui danni asseriti e il supposto nesso di causalità

79

Secondo una costante giurisprudenza, il danno di cui si chiede il risarcimento nell’ambito di un’azione per responsabilità extracontrattuale dell’Unione deve essere reale e certo, il che spetta alla parte ricorrente dimostrare (v. sentenza del 9 novembre 2006, Agraz e a./Commissione, C‑243/05 P, EU:C:2006:708, punto 27 e giurisprudenza citata). Incombe a quest’ultima fornire prove concludenti in ordine sia all’esistenza sia alla portata del danno lamentato (v. sentenza 16 settembre 1997, Blackspur DIY e a./Consiglio e Commissione, C‑362/95 P, EU:C:1997:401, punto 31 e giurisprudenza citata).

80

Sempre secondo costante giurisprudenza, la condizione relativa al nesso causale richiesta dall’articolo 340, secondo comma, TFUE concerne l’esistenza di un rapporto di causa-effetto sufficientemente diretto tra il comportamento delle istituzioni e il danno (sentenze del 18 marzo 2010, Trubowest Handel e Makarov/Consiglio e Commissione, C‑419/08 P, EU:C:2010:147, punto 53, e del 14 dicembre 2005, Beamglow/Parlamento e a., T‑383/00, EU:T:2005:453, punto 193; v. anche, in tal senso, sentenza del 4 ottobre 1979, Dumortier e a./Consiglio, 64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 e 45/79, EU:C:1979:223, punto 21). Spetta alla parte ricorrente fornire la prova dell’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento contestato e il danno lamentato (v. sentenza del 30 settembre 1998, Coldiretti e a./Consiglio e Commissione, T‑149/96, EU:T:1998:228, punto 101 e giurisprudenza citata).

81

Nella fattispecie, le ricorrenti sostengono che la violazione del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑72/06 e T‑79/06 ha cagionato loro danni materiali e morali.

a) Sui danni materiali asseriti e il supposto nesso di causalità

82

Le ricorrenti fanno valere che la violazione qualificata del termine ragionevole di giudizio ha cagionato loro due ordini di danni materiali. Anzitutto, esse avrebbero subìto perdite dovute, da un lato, al pagamento, oltre un ragionevole termine, delle spese connesse alla garanzia bancaria che esse avevano costituito per non versare immediatamente l’importo dell’ammenda inflitta con la decisione C(2005) 4634 (in prosieguo: le «spese di garanzia bancaria») e, dall’altro, al pagamento, oltre un ragionevole termine, di interessi legali applicati al valore nominale dell’ammenda inflitta con la decisione C(2005) 4634 (in prosieguo: gli «interessi sull’importo dell’ammenda»). Poi, in ragione dei «tormenti dell’incertezza», esse sarebbero state private dell’opportunità di trovare prima un investitore e, dunque, di realizzare un guadagno o di evitare una perdita.

83

Si devono esaminare, in primo luogo, il danno asserito e il supposto nesso di causalità in relazione alla lamentata perdita di un’opportunità di trovare prima un investitore e, in secondo luogo, i danni asseriti e il supposto nesso di causalità in relazione alle lamentate perdite subìte in conseguenza del pagamento di interessi sull’importo dell’ammenda e del pagamento delle spese di garanzia bancaria.

Sulla lamentata perdita di opportunità di trovare prima un investitore

84

Le ricorrenti fanno valere che il gruppo si è trovato in difficoltà finanziarie dal 2011. Dopo aver intrapreso una serie di azioni nei confronti dei propri creditori, che si sarebbero rivelate insufficienti, il gruppo avrebbe iniziato a ricercare nuovi investitori. Orbene, se la decisione C(2005) 4634 fosse diventata definitiva prima, non si sarebbe avvertita l’incertezza che aleggiava sull’importo finale dell’ammenda – e, più precisamente, il rischio che quest’ultimo potesse aumentare – e si sarebbe potuto trovare un investitore più rapidamente. A tale proposito, la circostanza che sia stato concluso un accordo di principio tra la Groupe Gascogne e un consorzio di investitori guidato dalla società Biolandes Technologies pochi giorni dopo la pronuncia delle sentenze del 26 novembre 2013, Gascogne Sack Deutschland/Commissione (C‑40/12 P, EU:C:2013:768), e del 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commissione (C‑58/12 P, EU:C:2013:770), proverebbe che l’incertezza derivante dall’importo dell’ammenda ha influito negativamente sulla gestione degli affari del gruppo. Infine, la cronologia degli eventi dimostrerebbe, senza ambiguità, il nesso essenziale tra il lamentato termine irragionevole di giudizio e le difficoltà del gruppo Gascogne a trovare investitori che apportassero un contributo decisivo alla soluzione delle difficoltà finanziarie del gruppo.

85

La Corte di giustizia dell’Unione europea contesta detta tesi.

86

Nella fattispecie, si deve valutare se le ricorrenti dimostrino, con un sufficiente grado di probabilità, che la Gascogne aveva una possibilità di reperire «prima» un investitore. In altre parole, occorre esaminare se le ricorrenti dimostrino che la Gascogne aveva un’opportunità seria e concreta di trovare prima un investitore.

87

A tale proposito, dal fascicolo emerge in primo luogo che, quando la Gascogne ha avviato la ricerca di investitori, ha ricevuto al massimo cinque dimostrazioni di interesse. Infatti, in allegato all’atto introduttivo, le ricorrenti producono un messaggio di posta elettronica dell’8 novembre 2012 da parte di un potenziale investitore del Regno Unito. Inoltre, la relazione dell’esperto indipendente redatta nell’ambito del progetto di aumento di capitale riservato della Gascogne SA, in data 16 maggio 2014, citata nel ricorso, spiega che, in seguito al bando di gara istituito dalla Gascogne nel gennaio e nel febbraio 2013, sono state ricevute quattro manifestazioni di interesse da parte di fondi d’investimento. Orbene, sulle cinque manifestazioni di interesse ricevute dalla Gascogne, solo due menzionavano l’ammenda inflitta con la decisione C(2005) 4634 quale elemento di cui tenere conto prima di un’eventuale decisione di investire.

88

In secondo luogo, quanto ai due potenziali investitori che hanno menzionato l’ammenda inflitta con la decisione C(2005) 4634, dal fascicolo non risulta che la fine dell’incertezza circa un possibile aumento dell’importo dell’ammenda figurasse tra le condizioni di un eventuale investimento.

89

Infatti, per un verso, riguardo al messaggio di posta elettronica dell’8 novembre 2012 del potenziale investitore del Regno Unito, dalla sua lettura risulta che ciò che poteva ostacolare un eventuale investimento era l’esistenza dell’ammenda. Più specificamente, tale potenziale investitore ha richiesto che la Repubblica francese assumesse a proprio carico l’importo dell’ammenda o ne discutesse con la Commissione affinché quest’ultima rinunciasse alla causa. Pertanto, era l’estinzione totale del debito riferito a detta ammenda, e non la certezza che l’importo dell’ammenda non sarebbe aumentato, a costituire una condizione per un eventuale investimento.

90

Per altro verso, riguardo all’altra manifestazione di interesse che ha menzionato l’esistenza dell’ammenda inflitta con la decisione C(2005) 4634, la relazione dell’esperto indipendente redatta nell’ambito del progetto di aumento di capitale riservato della Gascogne SA, in data 16 maggio 2014, spiega che tale manifestazione di interesse ha condizionato un eventuale investimento all’estinzione, segnatamente, del debito riferito all’ammenda inflitta dalla Commissione. Pertanto, e ancora una volta, a condizionare un eventuale investimento era l’esistenza stessa dell’ammenda e non la certezza che il suo importo non sarebbe aumentato.

91

In terzo luogo, i documenti prodotti o menzionati dalle ricorrenti nell’atto introduttivo rivelano che l’estinzione di detto debito riferito all’ammenda costituiva una delle molteplici condizioni di un eventuale investimento. Infatti, dal messaggio di posta elettronica dell’8 novembre 2012 risulta che l’ottenimento del consenso del potenziale investitore del Regno Unito era subordinato alla sussistenza di una serie di condizioni come la cessione di un ramo di attività, l’estinzione dei prestiti nonché una ristrutturazione e un piano sociale. Allo stesso modo, ognuna delle manifestazioni di interesse menzionate nella relazione dell’esperto indipendente redatta nell’ambito del progetto di aumento di capitale riservato della Gascogne SA, in data 16 maggio 2014, conteneva diverse condizioni cumulative per l’investimento (cessione di rami di attività, rinuncia ai crediti, rinegoziazione o estinzione totale del debito). Orbene, le ricorrenti non cercano di dimostrare che esse erano in grado di soddisfare tutte le condizioni formulate nelle menzionate manifestazioni di interesse. Si deve parimenti rilevare che la possibilità di trovare prima un acquirente dipendeva dalla volontà della Gascogne di accettare le molteplici condizioni poste a un eventuale investimento nonché il progetto di impresa associato a tale investimento.

92

In quarto luogo, va sottolineato che l’atto introduttivo di ricorso contiene diverse affermazioni non comprovate. In particolare, le ricorrenti si limitano a sostenere che la semplice constatazione che i nuovi investitori nella Gascogne hanno finalizzato il loro accordo solo qualche settimana dopo le sentenze del 26 novembre 2013, Gascogne Sack Deutschland/Commissione (C‑40/12 P, EU:C:2013:768), e del 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commissione (C‑58/12 P, EU:C:2013:770), «è sufficiente» a dimostrare che, se le sentenze del Tribunale fossero state pronunciate entro un termine normale, la situazione delle ricorrenti sarebbe stata enormemente facilitata e l’acquisizione del gruppo sarebbe avvenuta molto prima. In realtà, non è dimostrato che l’investimento, che ha effettivamente avuto luogo, risultasse da un chiarimento della situazione delle ricorrenti in merito a un eventuale aumento dell’importo dell’ammenda.

93

Ne consegue che le ricorrenti non dimostrano che la Gascogne avesse una seria opportunità di trovare «prima» un investitore. Pertanto, esse non provano nemmeno che la Gascogne abbia perso una seria opportunità di trovare prima un investitore e che tale mancata opportunità costituisca un danno che riveste per la Gascogne un carattere reale e certo.

94

Tenuto conto di quanto precede, la domanda di risarcimento di un’asserita perdita di opportunità di trovare prima un investitore deve essere respinta.

Sulle lamentate perdite subìte in conseguenza del pagamento di interessi sull’importo dell’ammenda e del pagamento di spese di garanzia bancaria

95

In primo luogo, le ricorrenti fanno valere che, al momento della proposizione dei loro ricorsi nelle cause T‑72/06 e T‑79/06, esse hanno deciso di non pagare immediatamente l’ammenda inflitta loro con la decisione C(2005) 4634. Le ricorrenti spiegano che, in contropartita, hanno dovuto, da un lato, accettare di pagare interessi al tasso del 3,56% sull’importo di tale ammenda a decorrere dal 15 marzo 2006 e, dall’altro, costituire una garanzia bancaria.

96

In secondo luogo, esse fanno valere che, se non fosse stato violato il termine ragionevole di giudizio, le sentenze del 26 novembre 2013, Gascogne Sack Deutschland/Commissione (C‑40/12 P, EU:C:2013:768), e del 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commissione (C‑58/12 P, EU:C:2013:770), sarebbero state pronunciate intorno al 30 maggio 2011. Esse ne deducono che gli interessi sull’importo dell’ammenda e le spese di garanzia bancaria da loro sostenute tra il 30 maggio 2011, data in cui la decisione C(2005) 4634 avrebbe dovuto essere definitiva, e il 12 dicembre 2013, data in cui l’ammenda è stata effettivamente pagata, si possono considerare indebiti e devono essere restituiti.

97

In terzo luogo, il paragrafo 135 delle conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa Groupe Gascogne/Commissione (C‑58/12 P, EU:C:2013:360) dimostrerebbe l’esistenza di un nesso diretto tra la violazione del termine ragionevole di giudizio e i costi aggiuntivi derivanti dal versamento degli interessi sull’importo dell’ammenda e dal pagamento delle spese di garanzia bancaria.

98

La Corte di giustizia dell’Unione europea contesta detta tesi.

99

In primo luogo, essa sostiene che gli interessi che le ricorrenti hanno dovuto pagare per il periodo compreso tra il 30 maggio 2011 e il 12 dicembre 2013 non possono essere qualificati come danno.

100

In secondo luogo, essa ritiene che non sussista un nesso di causalità sufficientemente diretto tra i danni materiali inerenti alle spese di garanzia bancaria e agli interessi sull’importo dell’ammenda, da un lato, e la violazione del termine ragionevole di giudizio, dall’altro. Infatti, anzitutto, tali danni materiali deriverebbero dalla stessa scelta delle ricorrenti. Poi, l’esistenza di un nesso di causalità non potrebbe essere stabilita sulla base della mera constatazione che, se non fosse stato superato il termine ragionevole di giudizio, le ricorrenti non si sarebbero trovate nell’obbligo di pagare spese di garanzia bancaria e interessi sull’importo dell’ammenda per il periodo corrispondente a tale sforamento. Infine, la circostanza che le ricorrenti non disponessero della liquidità necessaria per pagare l’ammenda al momento dell’adozione della decisione C(2005) 4634 renderebbe non sufficientemente diretto il nesso causale tra i danni materiali asseriti e la lamentata violazione del termine ragionevole di giudizio. D’altronde, le ricorrenti non avrebbero proposto una domanda di provvedimenti provvisori diretta a ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione C(2005) 4634.

– Osservazioni preliminari

101

Si deve sottolineare che l’articolo 2 della decisione C(2005) 4634 disponeva che le ammende inflitte con tale decisione fossero pagate entro un termine di tre mesi a decorrere dalla sua notifica. In osservanza dell’articolo 86 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002, L 357, pag. 1), l’articolo 2 di detta decisione precisava che, alla scadenza del menzionato termine di tre mesi, sarebbero stati automaticamente dovuti interessi al tasso d’interesse applicato dalla BCE alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno del mese nel quale la suddetta decisione veniva adottata, aumentato di 3,5 punti percentuali, vale a dire un tasso del 5,56%.

102

Conformemente all’articolo 299, primo comma, TFUE, la decisione C(2005) 4634 costituiva titolo esecutivo, poiché comportava, al suo articolo 2, un obbligo pecuniario a carico delle ricorrenti. Peraltro, la proposizione di un ricorso per annullamento avverso tale decisione, a norma dell’articolo 263 TFUE, non ha rimesso in discussione il carattere esecutivo della stessa, in quanto, ai sensi dell’articolo 278 TFUE, i ricorsi proposti dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea non hanno effetto sospensivo.

103

Il 15 dicembre 2005 la Commissione ha notificato la decisione C(2005) 4634 alle ricorrenti. In tale occasione, essa ha segnalato loro che, qualora avessero avviato un procedimento dinanzi al Tribunale o dinanzi alla Corte, non sarebbe stato adottato alcun provvedimento di recupero fino a che la causa fosse rimasta pendente, purché fossero rispettate due condizioni prima della data di scadenza del termine di pagamento. In osservanza dell’articolo 86, paragrafo 5, del regolamento n. 2342/2002, tali due condizioni erano le seguenti: anzitutto, il credito della Commissione doveva generare interessi al tasso del 3,56% a decorrere dalla data di scadenza del termine di pagamento; dopodiché, doveva essere fornita una garanzia bancaria accettabile per la Commissione, a copertura sia del debito sia degli interessi o maggiorazioni del debito, prima del termine ultimo di pagamento.

104

Nel ricorso depositato nella presente causa, le ricorrenti spiegano di aver deciso di non pagare immediatamente l’importo dell’ammenda che era stata loro inflitta e di costituire, invece, una garanzia bancaria, conformemente alla facoltà offerta loro dalla Commissione e dietro corresponsione di interessi al tasso del 3,56%.

105

È alla luce di tali considerazioni che occorre analizzare i danni materiali asseriti e il supposto nesso di causalità tra tali danni e la violazione del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑72/06 e T‑79/06.

– Sul pagamento di interessi sull’importo dell’ammenda

106

In primo luogo, si deve constatare che, in ragione del combinato disposto dell’articolo 299, primo comma, e dell’articolo 278 TFUE, menzionati al precedente punto 102, l’importo dell’ammenda inflitta con la decisione C(2005) 4634 era dovuto alla Commissione nonostante la proposizione di un ricorso per annullamento avverso tale decisione. Pertanto, gli interessi sull’importo dell’ammenda, il cui tasso era del 3,56%, vanno qualificati come interessi di mora.

107

In secondo luogo, occorre rilevare che, durante il procedimento nelle cause T‑72/06 e T‑79/06, le ricorrenti non hanno pagato l’importo dell’ammenda né gli interessi di mora. Pertanto, durante il procedimento in dette cause, le ricorrenti hanno avuto la disponibilità della somma corrispondente all’importo di tale ammenda maggiorata degli interessi di mora.

108

Orbene, le ricorrenti non adducono elementi che consentano di dimostrare che, durante il periodo corrispondente al superamento del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑72/06 e T‑79/06, l’importo degli interessi di mora, successivamente pagati alla Commissione, sia stato maggiore del vantaggio di cui esse stesse hanno potuto beneficiare grazie alla disponibilità della somma corrispondente all’importo dell’ammenda aumentata degli interessi di mora. Altrimenti detto, le ricorrenti non provano che gli interessi sull’importo dell’ammenda decorsi nel periodo corrispondente al superamento del termine ragionevole di giudizio fossero maggiori del vantaggio che esse avevano potuto trarre dal mancato pagamento dell’ammenda, aumentata degli interessi maturati alla data in cui è iniziata la violazione del termine ragionevole di giudizio e degli interessi giunti a scadenza mentre tale violazione proseguiva.

109

Ne deriva che le ricorrenti non dimostrano di aver subìto, durante il periodo corrispondente al superamento del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑72/06 e T‑79/06, una perdita reale e certa in conseguenza del pagamento di interessi di mora sull’importo dell’ammenda inflitta con la decisione C(2005) 4634.

110

La domanda di risarcimento del lamentato danno consistente in perdite subìte in conseguenza del pagamento, oltre un termine ragionevole, di interessi sull’importo dell’ammenda deve quindi essere respinta, senza che sia necessario valutare, da un lato, quale ricorrente abbia effettivamente corrisposto interessi di mora e, dall’altro, la sussistenza dell’evocato nesso di causalità.

– Sul pagamento di spese di garanzia bancaria

111

In primo luogo, quanto al danno, dal fascicolo risulta che è la banca della Groupe Gascogne, divenuta Gascogne, ad aver fornito una garanzia di pagamento sull’importo complessivo dell’ammenda aumentato degli interessi di mora. Inoltre, gli elementi del fascicolo attestano che la Gascogne ha pagato, sotto forma di commissioni trimestrali, spese di garanzia bancaria durante il procedimento nelle cause T‑72/06 e T‑79/06.

112

Di conseguenza, la Gascogne Sack Deutschland non dimostra l’effettività e la certezza del danno che avrebbe patito e che consisterebbe in perdite subìte in conseguenza del pagamento di spese di garanzia bancaria oltre un ragionevole termine.

113

La domanda di risarcimento del lamentato danno consistente nelle perdite subìte dalla Gascogne Sack Deutschland, in conseguenza del pagamento, oltre un ragionevole termine, di spese di garanzia bancaria, deve pertanto essere respinta.

114

Per contro, alla luce degli elementi del fascicolo, si deve constatare che la Gascogne dimostra di aver patito un danno reale e certo che consiste nella perdita subìta in conseguenza del pagamento di spese di garanzia bancaria durante il periodo corrispondente al superamento del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑72/06 e T‑79/06.

115

In secondo luogo, quanto al nesso di causalità, per un verso, si deve rilevare che, se il procedimento nelle cause T‑72/06 e T‑79/06 non avesse superato il termine ragionevole di giudizio, la Gascogne non avrebbe dovuto accollarsi spese di garanzia bancaria durante il periodo corrispondente a detto superamento.

116

Pertanto, sussiste un rapporto di causa ed effetto tra la violazione del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑72/06 e T‑79/06 e la sopravvenienza del danno patito dalla Gascogne e consistente in una perdita subìta per aver sostenuto spese di garanzia bancaria nel periodo corrispondente al superamento di tale termine ragionevole di giudizio.

117

Per altro verso, si deve evidenziare che, indubbiamente, la condotta censurata deve costituire la causa determinante del danno (ordinanza del 31 marzo 2011, Mauerhofer/Commissione, C‑433/10 P, non pubblicata, EU:C:2011:204, punto 127, e sentenza del 10 maggio 2006, Galileo International Technology e a./Commissione, T‑279/03, EU:T:2006:121, punto 130; v. anche, in tal senso, sentenza del 18 marzo 2010, Trubowest Handel e Makarov/Consiglio e Commissione, C‑419/08 P, EU:C:2010:147, punto 61). In altri termini, anche nel caso di un eventuale concorso delle istituzioni nel danno per il quale è richiesto il risarcimento, detto concorso potrebbe essere troppo remoto a causa di una responsabilità incombente ad altri soggetti, tra i quali eventualmente la parte ricorrente (sentenza del 18 marzo 2010, Trubowest Handel e Makarov/Consiglio e Commissione, C‑419/08 P, EU:C:2010:147, punto 59, e ordinanza del 31 marzo 2011, Mauerhofer/Commissione, C‑433/10 P, non pubblicata, EU:C:2011:204, punto 132).

118

Peraltro, è già stato dichiarato che un asserito danno consistente in spese di garanzia bancaria sostenute da una società sanzionata da una decisione della Commissione successivamente annullata dal Tribunale non derivava direttamente dall’illegittimità di tale decisione, essendo ascrivibile alla stessa scelta di detta società di costituire una garanzia bancaria per non dare esecuzione all’obbligo di pagare l’ammenda nel termine stabilito dalla decisione controversa [v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2005, Holcim (Deutschland)/Commissione, T‑28/03, EU:T:2005:139, punto 123, e ordinanza del 12 dicembre 2007, Atlantic Container Line e a./Commissione, T‑113/04, non pubblicata, EU:T:2007:377, punto 38].

119

Tuttavia, nella fattispecie, si deve rilevare che, per prima cosa, nel momento in cui le ricorrenti hanno proposto i loro ricorsi nelle cause T‑72/06 e T‑79/06, il 23 febbraio 2006, e nel momento in cui la Gascogne ha costituito una garanzia bancaria, nel marzo 2006, la violazione del termine ragionevole di giudizio non era prevedibile. Inoltre, la Gascogne poteva legittimamente attendersi che i menzionati ricorsi fossero esaminati entro un termine ragionevole.

120

Per seconda cosa, il superamento del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑72/06 e T‑79/06 si è verificato dopo la scelta iniziale della Gascogne di costituire una garanzia bancaria.

121

Pertanto, i fatti della presente causa divergono sostanzialmente da quelli constatati nella sentenza del 21 aprile 2005, Holcim (Deutschland)/Commissione (T‑28/03, EU:T:2005:139), e nell’ordinanza del 12 dicembre 2007, Atlantic Container Line e a./Commissione (T‑113/04, non pubblicata, EU:T:2007:377), menzionate al precedente punto 118. Contrariamente a quanto sostiene la Corte di giustizia dell’Unione europea, il nesso tra il superamento del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑72/06 e T‑79/06 e il pagamento di spese di garanzia bancaria nel periodo corrispondente a tale superamento non può, quindi, essere stato interrotto dalla scelta iniziale della Gascogne di non pagare immediatamente l’ammenda inflitta con la decisione C(2005) 4634 e di costituire una garanzia bancaria.

122

Ne consegue che sussiste un nesso di causalità sufficientemente diretto tra la violazione del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑72/06 e T‑79/06 e la perdita subìta dalla Gascogne in conseguenza del pagamento di spese di garanzia bancaria nel periodo corrispondente al superamento di tale termine.

123

In terzo luogo, le ricorrenti sostengono di aver subìto un danno nel periodo compreso tra il 30 maggio 2011, data in cui la decisione C(2005) 4634 avrebbe dovuto essere definitiva, e il 12 dicembre 2013, data in cui l’ammenda è stata effettivamente pagata.

124

A tale proposito, si deve anzitutto rilevare che, nel loro ricorso, le ricorrenti lamentano una violazione del termine ragionevole di giudizio solo nelle cause T‑72/06 e T‑79/06. Esse non adducono quindi una violazione del termine ragionevole di giudizio in conseguenza della durata complessiva del procedimento, da un lato, nella causa T‑72/06, con la causa che ha dato luogo alla sentenza del 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commissione (C‑58/12 P, EU:C:2013:770), e, dall’altro, nella causa T‑79/06, con la causa che ha dato luogo alla sentenza del 26 novembre 2013, Gascogne Sack Deutschland/Commissione (C‑40/12 P, EU:C:2013:768).

125

Pertanto, nella fattispecie, si è unicamente constatato che i procedimenti nelle cause T‑72/06 e T‑79/06 avevano violato il termine ragionevole di giudizio (v. punto 78 supra).

126

La violazione del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑72/06 e T‑79/06 è poi cessata con la pronuncia delle sentenze del 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commissione (T‑72/06, non pubblicata, EU:T:2011:671), e del 16 novembre 2011, Sachsa Verpackung/Commissione (T‑79/06, non pubblicata, EU:T:2011:674).

127

Ne discende che, a decorrere dal 16 novembre 2011 le ricorrenti erano in grado di valutare, da un lato, l’esistenza di una violazione del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑72/06 e T‑79/06 e, dall’altro, il danno che la Gascogne aveva patito, consistente in una perdita subìta in conseguenza del pagamento di spese di garanzia bancaria nel periodo corrispondente al superamento di detto termine.

128

D’altronde, nelle impugnazioni da esse proposte il 27 gennaio 2012 avverso le sentenze del 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commissione (T‑72/06, non pubblicata, EU:T:2011:671), e del 16 novembre 2011, Sachsa Verpackung/Commissione (T‑79/06, non pubblicata, EU:T:2011:674), le ricorrenti hanno fatto valere che la lunghezza eccessiva del procedimento nelle cause T‑72/06 e T‑79/06 aveva determinato nei loro confronti conseguenze finanziare onerose e hanno chiesto, a tal titolo, la riduzione dell’ammenda da loro dovuta come responsabili in solido.

129

Infine, la decisione C(2005) 4634, che ha inflitto un’ammenda alle ricorrenti, è diventata definitiva solo il 26 novembre 2013 e la facoltà offerta dalla Commissione di costituire una garanzia bancaria è cessata in tale data a causa della scelta delle ricorrenti di impugnare le sentenze del 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commissione (T‑72/06, non pubblicata, EU:T:2011:671), e del 16 novembre 2011, Sachsa Verpackung/Commissione (T‑79/06, non pubblicata, EU:T:2011:674).

130

Ne consegue che il pagamento di spese di garanzia bancaria dopo la pronuncia delle sentenze del 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commissione (T‑72/06, non pubblicata, EU:T:2011:671), e del 16 novembre 2011, Sachsa Verpackung/Commissione (T‑79/06, non pubblicata, EU:T:2011:674), che hanno posto fine alla violazione del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑72/06 e T‑79/06, non presenta un nesso di causalità sufficientemente diretto con tale violazione, bensì deriva da una scelta personale ed autonoma delle ricorrenti, successiva alla menzionata violazione, di non pagare l’ammenda, di non chiedere la sospensione dell’esecuzione della decisione C(2005) 4634 e di impugnare le succitate sentenze.

131

Da tutto quanto precede risulta che sussiste un nesso di causalità sufficientemente diretto tra la violazione del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑72/06 e T‑79/06, da un lato, e il danno che la Gascogne ha subìto prima della pronuncia delle sentenze del 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commissione (T‑72/06, non pubblicata, EU:T:2011:671), e del 16 novembre 2011, Sachsa Verpackung/Commissione (T‑79/06, non pubblicata, EU:T:2011:674), dall’altro, danno che consiste nel pagamento di spese di garanzia bancaria durante il periodo corrispondente al superamento di tale termine ragionevole.

Sulla valutazione del danno materiale subìto

132

In primo luogo, occorre rammentare che la durata del procedimento nelle cause T‑72/06 e T‑79/06 ha superato di 20 mesi il termine ragionevole di giudizio in ognuna di tali cause (v. punto 78 supra).

133

In secondo luogo, le ricorrenti sostengono di aver subìto un danno nel periodo compreso tra il 30 maggio 2011, data in cui la decisione C(2005) 4634 avrebbe dovuto essere definitiva, e il 12 dicembre 2013, data in cui l’ammenda è stata effettivamente pagata.

134

A tal riguardo, da un lato, le ricorrenti precisano, nel ricorso, che i costi relativi alla garanzia bancaria da loro sostenuti «dopo il 30 maggio 2011» devono essere considerati nel loro insieme come perdite subìte. A sostegno della loro domanda di risarcimento, esse producono avvisi di esecuzione emessi da una banca a partire dal secondo trimestre del 2011.

135

Così, alla luce dei motivi del ricorso, la domanda di risarcimento formulata dalle ricorrenti nel loro secondo capo di conclusioni, per un importo di EUR 184 571, corrisponde al pagamento delle spese di garanzia bancaria sostenute a partire dal 30 maggio 2011.

136

Orbene, dalle norme che disciplinano il procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione, segnatamente dall’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, emerge che la controversia è, in linea di principio, determinata e circoscritta dalle parti e che il giudice dell’Unione non può statuire ultra petita (sentenze del 10 dicembre 2013, Commissione/Irlanda e a., C‑272/12 P, EU:C:2013:812, punto 27, e del 3 luglio 2014, Electrabel/Commissione, C‑84/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:2040, punto 49).

137

Pertanto, il Tribunale non può discostarsi dalla domanda delle ricorrenti e decidere d’ufficio il risarcimento di un danno subìto prima del 30 maggio 2011, vale a dire un danno patito in un periodo cronologicamente diverso da quello in cui le ricorrenti lamentano di aver subìto un danno.

138

Dall’altro lato, le spese di garanzia bancaria pagate dalla Gascogne dopo il 16 novembre 2011 non presentano un nesso di causalità sufficientemente diretto con la violazione del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑72/06 e T‑79/06 (v. punto 130 supra).

139

Di conseguenza, nella fattispecie, il danno risarcibile corrisponde alle spese di garanzia bancaria pagate dalla Gascogne tra il 30 maggio 2011 e il 16 novembre 2011.

140

In terzo luogo, dai documenti prodotti dalle ricorrenti risulta che la Gascogne ha pagato le spese di garanzia bancaria su base trimestrale e che, quando la garanzia bancaria si prolungava nell’arco di un nuovo trimestre, era dovuta un’intera commissione trimestrale. Tali documenti rivelano parimenti che, per il secondo, il terzo e il quarto trimestre del 2011, le spese di garanzia bancaria corrisposte dalla Gascogne sono ammontate, rispettivamente, a EUR 19945,21, EUR 20120,38 ed EUR 20295,55.

141

Le spese di garanzia bancaria sostenute dalla Gascogne sono state, quindi, di EUR 6648,40 nel giugno del 2011, di EUR 20120,38 durante il terzo trimestre del 2011 e di EUR 20295,55 durante il quarto trimestre del 2011.

142

Ne consegue che le spese di garanzia bancaria pagate dalla Gascogne nel periodo compreso tra il 30 maggio 2011 e il 16 novembre 2011 sono ammontate a EUR 47064,33.

143

Tenuto conto di quanto precede, alla Gascogne deve essere riconosciuta un’indennità dall’importo di EUR 47064,33 a titolo di risarcimento del danno materiale che le è derivato dalla violazione del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑72/06 e T‑79/06 e che consiste nel pagamento di spese di garanzia bancaria aggiuntive.

a) Sui danni morali asseriti e il supposto nesso di causalità

144

Le ricorrenti fanno valere che la violazione del termine ragionevole di giudizio è stata fonte di diversi danni morali, consistenti in una lesione della reputazione dell’impresa, in un’incertezza nella pianificazione delle decisioni da assumere, in difficoltà nella gestione stessa dell’impresa e, infine, in uno stato di angoscia e di disagio provato dagli organi direttivi e dai dipendenti della società. Inoltre, sussisterebbe un nesso di causalità diretto tra la violazione del termine ragionevole di giudizio e i danni morali asseriti. Le ricorrenti quantificano l’importo dei danni morali subìti in una somma di almeno EUR 500000.

145

La Corte di giustizia dell’Unione europea ribatte, in primo luogo, che le ricorrenti non indicano gli elementi costitutivi dei loro danni morali e non dimostrano di aver subìto danni reali e certi. In secondo luogo, e in subordine, le ricorrenti non proverebbero l’esistenza di un nesso di causalità tra la violazione del termine ragionevole di giudizio e i danni morali che allegano. In terzo luogo, e in via di ulteriore subordine, il danno morale dovrebbe essere quantificato in EUR 5000 al massimo.

146

È opportuno procedere alla valutazione anzitutto dei danni morali asseritamente subìti dai membri degli organi direttivi e dai dipendenti delle ricorrenti e, in prosieguo, dei danni morali asseritamente subìti dalle ricorrenti stesse.

Sui danni morali asseritamente subìti dai membri degli organi direttivi e dai dipendenti delle ricorrenti

147

Occorre rilevare che le conclusioni dell’atto introduttivo di ricorso riguardano unicamente gli interessi individuali delle ricorrenti e non gli interessi personali dei loro dirigenti o dei loro dipendenti. Peraltro, le ricorrenti non deducono una cessione di diritti o un esplicito mandato che le delegherebbe a presentare una domanda per il risarcimento dei danni subìti dai loro dirigenti e dai loro dipendenti.

148

Pertanto, la domanda di risarcimento dei danni morali asseritamente subìti dai dirigenti e dai dipendenti delle ricorrenti deve essere respinta in quanto irricevibile, poiché dal fascicolo non risulta che le ricorrenti fossero delegate, da detti dirigenti e dipendenti, a proporre un ricorso per risarcimento in loro nome (v., in tal senso, ordinanza del 12 maggio 2010, CPEM/Commissione, C‑350/09 P, non pubblicata, EU:C:2010:267, punto 61, e sentenza del 30 giugno 2009, CPEM/Commissione, T‑444/07, EU:T:2009:227, punti 3940).

149

In ogni caso, non è dimostrata l’esistenza di un danno subìto dai dirigenti o dai dipendenti delle ricorrenti. Infatti, per un verso, le ricorrenti procedono per semplici asserzioni e non adducono alcun elemento concreto che provi lo stato di angoscia e di disagio che i loro dirigenti e dipendenti avrebbero sofferto in conseguenza della violazione del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑72/06 e T‑79/06. Per altro verso, le ricorrenti non dimostrano che i propri dirigenti e i propri dipendenti abbiano subìto un danno personale, diretto e distinto da quello che esse stesse avrebbero subìto.

150

Di conseguenza, la domanda di risarcimento dei danni morali asseritamente subìti dai membri degli organi direttivi e dai dipendenti delle ricorrenti deve essere respinta in quanto irricevibile e comunque infondata.

Sui danni morali asseritamente subìti dalle ricorrenti

151

Dalla giurisprudenza emerge che il ricorrente che non adduca alcun elemento idoneo a dimostrare l’esistenza e a determinare l’entità del suo danno morale o non patrimoniale è tenuto quanto meno a dimostrare che il comportamento censurato fosse, per la sua gravità, atto a causargli un siffatto danno (v., in tal senso, sentenze del 16 luglio 2009, SELEX Sistemi Integrati/Commissione, C‑481/07 P, non pubblicata, EU:C:2009:461, punto 38, del 28 gennaio 1999, BAI/Commissione, T‑230/95, EU:T:1999:11, punto 39, e del 16 ottobre 2014, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑297/12, non pubblicata, EU:T:2014:888, punti 31, 4663).

152

A tal riguardo, in primo luogo, va sottolineato che il ricorso si limita a menzionare una lesione della reputazione delle ricorrenti senza fornire altri dettagli.

153

Di conseguenza, le ricorrenti non dimostrano che la violazione del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑72/06 e T‑79/06 fosse idonea a ledere la loro reputazione.

154

In ogni caso, nella fattispecie, la constatazione della violazione del termine ragionevole di giudizio effettuata al precedente punto 78, alla luce dell’oggetto e della gravità di tale violazione, sarebbe sufficiente per risarcire la lesione della reputazione asserita dalle ricorrenti.

155

In secondo luogo, la situazione di incertezza in cui sono state riversate le ricorrenti, segnatamente riguardo all’esito favorevole del loro ricorso avverso la decisione C(2005) 4634, è una circostanza che appartiene a qualsivoglia procedimento giurisdizionale. D’altronde, le ricorrenti erano necessariamente consapevoli che le cause T‑72/06 e T‑79/06 presentavano un certo grado di complessità e che tale complessità dipendeva, da un lato, dal numero di ricorsi paralleli consecutivamente proposti dinanzi al Tribunale in diverse lingue processuali avverso la decisione C(2005) 4634 e, dall’altro, dalla necessità, per tale giudice, di procedere ad un’istruzione approfondita dei voluminosi fascicoli e, in particolare, dall’esigenza di accertare i fatti e di procedere ad un esame sostanziale della controversia.

156

Tuttavia, la durata del procedimento nelle cause T‑72/06 e T‑79/06, pari a 5 anni e 9 mesi, ha superato la durata che le ricorrenti avevano potuto prevedere, segnatamente al momento della proposizione dei loro ricorsi. Peraltro, il procedimento nelle cause T‑72/06 e T‑79/06 lascia trasparire un intervallo di 3 anni e 10 mesi tra la fine della fase scritta del procedimento e l’apertura della fase orale del procedimento. Tali periodi non sono assolutamente giustificati dall’adozione di misure di organizzazione del procedimento, da mezzi istruttori o dalla sopravvenienza di incidenti procedurali.

157

Date le circostanze, l’inosservanza del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑72/06 e T‑79/06 era idonea a precipitare le ricorrenti in una situazione di incertezza che ha superato l’incertezza abitualmente provocata da un procedimento giurisdizionale. Tale stato di incertezza prolungato ha necessariamente influito sulla pianificazione delle decisioni da assumere e sulla gestione di tali società ed ha pertanto comportato un danno morale.

158

In terzo luogo, nelle circostanze del caso di specie, il danno morale subìto dalle ricorrenti a causa del prolungato stato di incertezza in cui sono state riversate non è pienamente risarcito dalla constatazione di una violazione del termine ragionevole di giudizio.

159

A tal riguardo le ricorrenti fanno valere che, alla luce delle circostanze, il loro danno morale deve essere quantificato in «almeno» EUR 500000.

160

Tuttavia, in primo luogo, le ricorrenti non adducono elementi sufficienti per giustificare l’importo di «almeno» EUR 500000, richiesto a titolo di risarcimento dei loro danni morali. Si deve parimenti rilevare che l’importo richiesto dalle ricorrenti riguarda il risarcimento di più danni morali, fra i quali una lesione della reputazione che non è dimostrata e che, in ogni caso, è sufficientemente risarcita dalla constatazione di una violazione del termine ragionevole di giudizio (v. punti da 152 a 154 supra).

161

In secondo luogo, la Corte ha statuito che, tenuto conto della necessità di far rispettare le norme sulla concorrenza del diritto dell’Unione, il giudice dell’Unione non può consentire alla parte ricorrente, per il solo motivo dell’inosservanza di una durata ragionevole del procedimento, di rimettere in discussione la fondatezza o l’importo di un’ammenda quando tutti i motivi rivolti contro le constatazioni effettuate in merito all’importo di tale ammenda e ai comportamenti che essa sanziona sono stati respinti (sentenza del 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commissione, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, punto 78; v. anche, in tal senso, sentenze del 16 luglio 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commissione, C‑385/07 P, EU:C:2009:456, punto 194, e dell’8 maggio 2014, Bolloré/Commissione, C‑414/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:301, punto 105).

162

Ne consegue che l’inosservanza di un termine ragionevole di giudizio, nel contesto dell’esame di un ricorso giurisdizionale proposto contro una decisione della Commissione che infligge un’ammenda a un’impresa per violazione delle norme sulla concorrenza del diritto dell’Unione, non può sfociare nell’annullamento, totale o parziale, dell’ammenda inflitta con tale decisione (sentenze del 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commissione, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, punto 78, e del 26 novembre 2013, Kendrion/Commissione, C‑50/12 P, EU:C:2013:771, punto 88; v. anche, in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2014, Bolloré/Commissione, C‑414/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:301, punto 107).

163

Orbene, tenuto conto dell’entità del risarcimento richiesto dalle ricorrenti a titolo di riparazione del danno morale da esse subìto, il suo riconoscimento condurrebbe, di fatto, a rimettere in discussione l’importo dell’ammenda inflitta alle medesime con la decisione C(2005) 4634, benché non sia provato che l’inosservanza del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑72/06 e T‑79/06 abbia influito sull’importo di tale ammenda.

164

Pertanto, l’importo reclamato dalle ricorrenti non può essere considerato un criterio rilevante ai fini della valutazione dell’importo del risarcimento che esse hanno il diritto di pretendere.

165

Di conseguenza, tenuto conto delle valutazioni espresse ai precedenti punti da 155 a 164 – in particolare, dell’entità della violazione del termine ragionevole di giudizio, del comportamento delle ricorrenti, della necessità di far rispettare le norme sulla concorrenza dell’Unione e dell’efficacia del presente ricorso – si deve decidere ex aequo et bono che un’indennità di EUR 5000, riconosciuta ad ognuna delle ricorrenti, costituisce un congruo risarcimento del danno che esse hanno subìto a causa dello stato di prolungata incertezza in cui hanno rispettivamente versato durante il procedimento nelle cause T‑72/06 e T‑79/06.

a) Sugli interessi

166

Le ricorrenti chiedono al Tribunale di corredare l’importo del risarcimento, che potrà essere loro concesso, con interessi compensativi e moratori al tasso applicato dalla BCE alle sue principali operazioni di rifinanziamento, aumentato di due punti percentuali, a far data dall’introduzione del ricorso.

167

A tal proposito occorre distinguere tra interessi compensativi e interessi moratori (sentenza del 27 gennaio 2000, Mulder e a./Consiglio e Commissione, C‑104/89 e C‑37/90, EU:C:2000:38, punto 55).

168

In primo luogo, quanto agli interessi compensativi, si deve rammentare che le conseguenze sfavorevoli risultanti dal lasso di tempo intercorso tra la sopravvenienza dell’evento dannoso e la valutazione del risarcimento non possono essere ignorate, poiché occorre tener conto della svalutazione monetaria (v., in tal senso, sentenze del 3 febbraio 1994, Grifoni/Commissione, C‑308/87, EU:C:1994:38, punto 40, e del 13 luglio 2005, Camar/Consiglio e Commissione, T‑260/97, EU:T:2005:283, punto 138). Gli interessi compensativi sono diretti a compensare il decorso del tempo fino alla valutazione giudiziale dell’importo del danno, indipendentemente da qualsivoglia ritardo imputabile al debitore (sentenza del 12 febbraio 2015, Commissione/IPK International, C‑336/13 P, EU:C:2015:83, punto 37).

169

La fine del periodo che dà diritto a tale rivalutazione monetaria deve, in linea di principio, coincidere con la data della pronuncia della sentenza con cui viene accertato l’obbligo di risarcire il danno subìto dalla parte ricorrente (v., in tal senso, sentenze del 19 maggio 1992, Mulder e a./Consiglio e Commissione, C‑104/89 e C‑37/90, EU:C:1992:217, punto 35; del 13 luglio 2005, Camar/Consiglio e Commissione, T‑260/97, EU:T:2005:283, punti 142143, e del 26 novembre 2008, Agraz e a./Commissione, T‑285/03, non pubblicata, EU:T:2008:526, punti 5455).

170

Nella fattispecie, per un verso, l’indennità riconosciuta a ciascuna ricorrente, a titolo di risarcimento del danno morale rispettivamente subìto, copre il periodo precedente alla data della pronuncia della presente sentenza e non debbono quindi essere riconosciuti interessi compensativi per il periodo precedente a tale data.

171

Per altro verso, quanto all’indennità dovuta alla Gascogne a titolo di risarcimento del danno materiale da essa subìto, dalla giurisprudenza citata al precedente punto 168 emerge che le ricorrenti avrebbero il diritto di chiedere che tale indennità sia corredata di interessi compensativi a decorrere dal 30 maggio 2011.

172

Tuttavia, con il loro secondo capo di conclusioni, le ricorrenti chiedono, come hanno confermato in sede di udienza, che l’importo del risarcimento cui hanno diritto sia corredato di interessi compensativi «a far data dalla presentazione del ricorso» nella presente causa.

173

Pertanto, gli interessi compensativi che devono corredare l’indennità dovuta alla Gascogne a titolo di risarcimento del danno materiale che quest’ultima ha subìto, decorrono dal 4 agosto 2014, conformemente alla richiesta formulata nel ricorso.

174

Peraltro, le ricorrenti, che lamentano di aver subìto una perdita, non forniscono nessuna prova nel senso che le spese di garanzia bancaria pagate dalla Gascogne tra il 30 maggio 2011 e il 16 novembre 2011 avrebbero potuto generare interessi di tasso pari a quello applicato dalla BCE alle sue principali operazioni di rifinanziamento, aumentato di due punti percentuali (v., in tal senso, sentenze del 27 gennaio 2000, Mulder e a./Consiglio e Commissione, C‑104/89 e C‑37/90, EU:C:2000:38, punto 219, e del 26 novembre 2008, Agraz e a./Commissione, T‑285/03, non pubblicata, EU:T:2008:526, punto 49).

175

Pertanto, la Gascogne non può pretendere l’applicazione di interessi compensativi calcolati sulla base del tasso applicato dalla BCE alle sue principali operazioni di rifinanziamento, aumentato di due punti percentuali.

176

La svalutazione monetaria correlata al decorso del tempo trova invece espressione nel tasso di inflazione annuo rilevato, per il periodo considerato, da Eurostat (Ufficio statistico dell’Unione europea) nello Stato membro in cui è stabilita la Gascogne (v., in tal senso, sentenze del 27 gennaio 2000, Mulder e a./Consiglio e Commissione, C‑104/89 e C‑37/90, EU:C:2000:38, punti 220221; del 13 luglio 2005, Camar/Consiglio e Commissione, T‑260/97, EU:T:2005:283, punto 139, e del 26 novembre 2008, Agraz e a./Commissione, T‑285/03, non pubblicata, EU:T:2008:526, punto 50).

177

Di conseguenza, il tasso degli interessi compensativi che devono corredare l’indennità dovuta alla Gascogne a titolo di risarcimento del danno materiale che quest’ultima ha subìto corrisponde al tasso di inflazione annuo rilevato da Eurostat nello Stato membro di stabilimento di detta società, per il periodo compreso tra il 4 agosto 2014 e la data della pronuncia della presente sentenza, entro i limiti della domanda delle ricorrenti.

178

In secondo luogo, quanto agli interessi di mora, dalla giurisprudenza emerge che l’obbligo di corrispondere siffatti interessi sorge, di norma, dalla data della sentenza che dichiara l’obbligo di risarcire il danno (v. in tal senso, sentenza del 26 giugno 1990, Sofrimport/Commissione, C‑152/88, EU:C:1990:259, punto 32 e giurisprudenza citata).

179

Quanto alla fissazione del tasso degli interessi di mora, è opportuno tener conto dell’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 111, paragrafo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU 2012, L 362, pag. 1). Ai sensi di tali disposizioni, il tasso d’interesse applicabile agli importi esigibili non rimborsati nei termini è quello applicato dalla BCE alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali.

180

Nella fattispecie, le indennità menzionate ai precedenti punti 143 e 165, compresi gli interessi compensativi che corredano l’indennità dovuta a titolo di risarcimento del danno materiale subìto dalla Gascogne, devono essere maggiorate di interessi di mora, a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza e fino a pagamento integrale.

181

Tuttavia, il tasso di tale maggiorazione deve essere fissato entro i limiti della domanda delle ricorrenti (v., in tal senso, sentenze del 19 maggio 1992, Mulder e a./Consiglio e Commissione, C‑104/89 e C‑37/90, EU:C:1992:217, punto 35, e dell’8 maggio 2007, Citymo/Commissione, T‑271/04, EU:T:2007:128, punto 184).

182

Il tasso degli interessi di mora sarà quindi quello fissato dalla BCE per le sue principali operazioni di rifinanziamento, aumentato di due punti percentuali, come chiedono le ricorrenti.

b) Conclusione sull’importo delle indennità e sugli interessi

183

Tenuto conto di tutto quanto precede, il presente ricorso deve essere parzialmente accolto nei limiti in cui è diretto al risarcimento dei danni subìti dalle ricorrenti in conseguenza della violazione del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑72/06 e T‑79/06, senza che sia necessario disporre la perizia chiesta dalle ricorrenti in subordine.

184

L’indennità dovuta alla Gascogne a titolo di risarcimento del danno da essa subìto in conseguenza del pagamento di spese di garanzia bancaria aggiuntive ammonta a EUR 47064,33, oltre agli interessi compensativi, a decorrere dal 4 agosto 2014 e fino alla pronuncia della presente sentenza, al tasso d’inflazione annuo constatato da Eurostat nello Stato membro in cui tale società è stabilita.

185

L’indennità dovuta a ciascuna delle ricorrenti a titolo di risarcimento del loro rispettivo danno morale ammonta alla somma di EUR 5000.

186

L’importo delle indennità menzionate ai precedenti punti 184 e 185, compresi gli interessi compensativi che corredano l’indennità dovuta a titolo di risarcimento del danno materiale subìto dalla Gascogne, sarà maggiorato di interessi di mora alle condizioni indicate ai precedenti punti 180 e 182.

187

Il ricorso è respinto quanto al resto.

Sulle spese

188

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Orbene, nell’ordinanza del 2 febbraio 2015, Gascogne Sack Deutschland e Gascogne/Unione europea (T‑577/14, non pubblicata, EU:T:2015:80), l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea è stata respinta e le spese sono state riservate. Si deve pertanto condannare l’Unione, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle che sono state esposte dalle ricorrenti e afferiscono all’eccezione di irricevibilità che ha dato luogo all’ordinanza del 2 febbraio 2015, Gascogne Sack Deutschland e Gascogne/Unione europea (T‑577/14, non pubblicata, EU:T:2015:80).

189

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Tuttavia, se ciò appare giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, il Tribunale può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese dell’altra parte.

190

Nella fattispecie, le ricorrenti sono state parzialmente soddisfatte per quanto riguarda i loro capi di conclusioni nel merito. Tuttavia, esse sono risultate in ampia misura soccombenti nella loro domanda di risarcimento. Di conseguenza, e alla luce dell’insieme delle circostanze della causa, si deve decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

191

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa si fanno carico delle proprie spese. Si deve, pertanto, decidere che la Commissione sopporti le proprie spese.

 

Per questi motivi

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

 

1)

L’Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, è condannata a pagare un’indennità di EUR 47064,33 alla Gascogne per il danno materiale subìto da tale società in conseguenza della violazione del termine ragionevole di giudizio nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commissione (T‑72/06, non pubblicata, EU:T:2011:671), e del 16 novembre 2011, Sachsa Verpackung/Commissione (T‑79/06, non pubblicata, EU:T:2011:674). Tale indennità sarà rivalutata con interessi compensativi, a decorrere dal 4 agosto 2014 e fino alla pronuncia della presente sentenza, al tasso d’inflazione annuo constatato, per il periodo di riferimento, da Eurostat (Ufficio statistico dell’Unione europea) nello Stato membro di stabilimento della medesima società.

 

2)

L’Unione, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, è condannata a pagare un’indennità di EUR 5000 alla Gascogne Sack Deutschland GmbH e un’indennità di EUR 5000 alla Gascogne per il danno morale che tali società hanno rispettivamente subìto in conseguenza della violazione del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑72/06 e T‑79/06.

 

3)

Ciascuna delle indennità menzionate ai precedenti punti 1) e 2) sarà maggiorata di interessi di mora, a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza e fino a pagamento integrale, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le sue principali operazioni di rifinanziamento, aumentato di due punti percentuali.

 

4)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

 

5)

L’Unione, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle che sono state esposte dalla Gascogne Sack Deutschland e dalla Gascogne e afferiscono all’eccezione di irricevibilità che ha dato luogo all’ordinanza del 2 febbraio 2015, Gascogne Sack Deutschland e Gascogne/Unione europea (T‑577/14, non pubblicata, EU:T:2015:80).

 

6)

La Gascogne Sack Deutschland e la Gascogne, da una parte, e l’Unione, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, dall’altra, sopporteranno le proprie spese afferenti al ricorso che ha dato luogo alla presente sentenza.

 

7)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

 

Papasavvas

Labucka

Bieliūnas

Kreuschitz

Forrester

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 gennaio 2017.

Firme

Indice

 

Fatti

 

Procedimento e conclusioni delle parti

 

In diritto

 

A – Sulla ricevibilità

 

1. Sull’eccezione di irricevibilità sollevata in via principale e fondata sulla mancanza di chiarezza e precisione dell’atto introduttivo del ricorso

 

a) Sull’identità della vittima dei danni materiali e morali asseriti

 

b) Sulla causa, la sostanza e l’entità dei danni morali asseriti

 

2. Sull’eccezione di irricevibilità sollevata in subordine e fondata sulla prescrizione della domanda di risarcimento dei danni morali asseriti

 

B – Nel merito

 

1. Sulla lamentata violazione del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑72/06 e T‑79/06

 

2. Sui danni asseriti e il supposto nesso di causalità

 

a) Sui danni materiali asseriti e il supposto nesso di causalità

 

Sulla lamentata perdita di opportunità di trovare prima un investitore

 

Sulle lamentate perdite subìte in conseguenza del pagamento di interessi sull’importo dell’ammenda e del pagamento di spese di garanzia bancaria

 

Sulle spese


( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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