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Document 62014CN0587

Causa C-587/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 18 dicembre 2014 — Aurel Moldovan/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj

OJ C 107, 30.3.2015, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 107/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 18 dicembre 2014 — Aurel Moldovan/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj

(Causa C-587/14)

(2015/C 107/22)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Cluj

Parti

Ricorrente: Aurel Moldovan

Convenuta: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj

Questioni pregiudiziali

1)

Se, alla luce delle disposizioni della legge n. 9/2012 e dell’oggetto della tassa prevista dalla medesima legge, sia necessario considerare che l’articolo 110 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro dell’Unione europea istituisca una tassa sulle emissioni inquinanti, applicabile al momento dell’immatricolazione degli autoveicoli provenienti da un altro Stato dell’Unione europea, tassa che non si applica all’immatricolazione in occasione del trasferimento del diritto di proprietà sugli autoveicoli nazionali per i quali sia stata già pagata una tale tassa o una tassa simile, qualora l’importo di tale tassa residuale incorporato nel valore degli autoveicoli sul mercato nazionale sia inferiore alla nuova tassa.

2)

Se, alla luce delle disposizioni della legge n. 9/2012 e dell’oggetto della tassa prevista dalla medesima legge, sia necessario considerare che l’articolo 110 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro dell’Unione europea istituisca una tassa sulle emissioni inquinanti, applicabile al momento dell’immatricolazione degli autoveicoli provenienti da un altro Stato dell’Unione europea, tassa che per gli autoveicoli nazionali è pagata soltanto in occasione del trasferimento del diritto di proprietà su un tale autoveicolo, con la conseguenza che un autoveicolo straniero non può essere utilizzato se non viene pagata la tassa, mentre un autoveicolo nazionale può essere utilizzato illimitatamente nel tempo senza il pagamento della tassa fino al momento in cui avvenga l’eventuale trasferimento del diritto di proprietà sul suddetto autoveicolo, seguito dall’immatricolazione al nuovo proprietario.


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