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Document 62014CN0484
Case C-484/14: Request for a preliminary ruling from the Landgericht München I (Germany) lodged on 3 November 2014 — Tobias Mc Fadden v Sony Music Entertainment Germany GmbH
Causa C-484/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I (Germania) il 3 novembre 2014 — Tobias Mc Fadden/Sony Music Entertainment Germany GmbH
Causa C-484/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I (Germania) il 3 novembre 2014 — Tobias Mc Fadden/Sony Music Entertainment Germany GmbH
GU C 46 del 9.2.2015, pp. 18–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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9.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 46/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I (Germania) il 3 novembre 2014 — Tobias Mc Fadden/Sony Music Entertainment Germany GmbH
(Causa C-484/14)
(2015/C 046/25)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht München I
Parti
Ricorrente: Tobias Mc Fadden
Convenuta: Sony Music Entertainment Germany GmbH
Questioni pregiudiziali
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1 |
Prima questione Se l’articolo 12, paragrafo 1, prima parte della frase, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (1), in combinato disposto con l’articolo 2, lettera [b)], di detta direttiva (...) e con l’articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34/CE nella versione della direttiva 98/48/CE (2), debba essere interpretato nel senso che l’espressione «normalmente dietro retribuzione» significa che il giudice nazionale deve accertare se:
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2 |
Seconda questione Se l’articolo 12, paragrafo 1, prima parte della frase, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), debba essere interpretato nel senso che l’espressione «fornire un accesso alla rete di comunicazione» significa che, perché una fornitura sia conforme alla direttiva, rileva soltanto che si pervenga all’obiettivo, nel senso che sia fornito l’accesso alla rete di comunicazione (ad esempio a Internet). |
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3 |
Terza questione Se l’articolo 12, paragrafo 1, prima parte della frase, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), in combinato disposto con l’articolo 2, lettera b), di detta direttiva (...) debba essere interpretato nel senso che per «offrire» ai sensi di quest’ultimo articolo (...) è sufficiente che sia effettivamente messo a disposizione il servizio della società dell’informazione, nel caso di specie quindi che sia messa a disposizione una rete wireless aperta, o se sia invece necessaria anche, ad esempio, un’attività di «promozione pubblicitaria». |
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4 |
Quarta questione Se l’articolo 12, paragrafo 1, prima parte della frase, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), debba essere interpretato nel senso che l’espressione «non sia responsabile delle informazioni trasmesse» indica che eventuali richieste di inibitoria, risarcimento del danno, pagamento di spese di diffida o di diritti di cancelleria da parte del soggetto leso dalla violazione dei diritti d’autore contro il fornitore dei servizi di accesso sono escluse, in linea di principio o in ogni caso, quando si tratta di una prima violazione accertata del diritto d’autore. |
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5 |
Quinta questione Se l’articolo 12, paragrafo 1, prima parte della frase, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri non possono autorizzare i giudici nazionali a emanare, nell’ambito di un procedimento principale contro un fornitore dei servizi di accesso, una diffida con cui intimano a quest’ultimo di astenersi in futuro dal permettere a terzi di rendere disponibile attraverso una determinata connessione Internet su una piattaforma Internet di condivisione una specifica opera protetta dal diritto d’autore per poter essere scaricata in via elettronica. |
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6 |
Sesta questione Se l’articolo 12, paragrafo 1, prima parte della frase, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), debba essere interpretato nel senso che, nelle circostanze di cui al procedimento principale, la disciplina di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/31/CE deve essere applicata per analogia a una domanda inibitoria. |
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7 |
Settima questione Se l’articolo 12, paragrafo 1, prima parte della frase, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), in combinato disposto con l’articolo 2, lettera b), della medesima direttiva (...) debba essere interpretato nel senso che i requisiti previsti nei confronti di un prestatore si esauriscono nel fatto che prestatore è qualsiasi persona fisica o giuridica che offra un servizio della società dell’informazione. |
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8 |
Ottava questione In caso di risposta negativa alla settima questione, quali requisiti aggiuntivi debbano essere posti al prestatore nel quadro dell’interpretazione dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»). |
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9 |
Nona questione
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(2) Direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998 relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, GU L 217, pag. 18.