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Document 62014CN0318

Causa C-318/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 3 luglio 2014 — Slovenská autobusová doprava Trnava, a.s./Krajský úřad Olomouckého kraje

OJ C 351, 6.10.2014, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 351/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 3 luglio 2014 — Slovenská autobusová doprava Trnava, a.s./Krajský úřad Olomouckého kraje

(Causa C-318/14)

2014/C 351/02

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: Slovenská autobusová doprava Trnava, a.s.

Resistente: Krajský úřad Olomouckého kraje

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 49 in combinato disposto con l’articolo 52 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba esser interpretato nel senso che esso osta all’applicazione di una normativa nazionale la quale esige che un vettore con sede in un altro Stato membro, stabilito nella Repubblica ceca mediante una unità organizzativa, oltre alle licenze e alle concessioni che abilitano i vettori con sede nella Repubblica ceca ad effettuare servizi regolari di trasporto interno (trasporto pubblico urbano), ottenga, per esercitare la medesima attività, anche un’autorizzazione specifica il cui rilascio è a discrezione di un organo amministrativo.

2)

Se ai fini della valutazione della prima domanda sia rilevante il fatto che si tratta di trasporto pubblico urbano effettuato in regime di obbligo di servizio pubblico in base ad un contratto di servizio pubblico dietro compenso pagato con risorse pubbliche ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 (1), relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70.

3)

Se l’articolo 3, punto 3, del regolamento (CE) n. 12/98 (2) del Consiglio dell'11 dicembre 1997 che stabilisce le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro, in combinato disposto con l’articolo 91 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea possa essere interpretato nel senso che consente ad uno Stato membro di limitare l’effettuazione di trasporto pubblico urbano da parte di vettori con sede in un altro Stato membro nel modo menzionato nella prima questione.


(1)  GU L 315, pag. 1.

(2)  GU L 4, pag. 10.


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