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Document 62014CJ0489

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 ottobre 2015.
A contro B.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales).
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Litispendenza – Articoli 16 e 19, paragrafi 1 e 3 – Procedimento di separazione personale in un primo Stato membro e procedimento di divorzio in un secondo Stato membro – Competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita – Nozione di competenza “accertata” – Estinzione del primo procedimento e instaurazione di un nuovo procedimento di divorzio nel primo Stato membro – Conseguenze – Differenza di fuso orario tra gli Stati membri – Effetti sul procedimento di adizione delle autorità giurisdizionali.
Causa C-489/14.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:654

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

6 ottobre 2015 ( * )

«Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Litispendenza — Articoli 16 e 19, paragrafi 1 e 3 — Procedimento di separazione personale in un primo Stato membro e procedimento di divorzio in un secondo Stato membro — Competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita — Nozione di competenza “accertata” — Estinzione del primo procedimento e instaurazione di un nuovo procedimento di divorzio nel primo Stato membro — Conseguenze — Differenza di fuso orario tra gli Stati membri — Effetti sul procedimento di adizione delle autorità giurisdizionali»

Nella causa C‑489/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Family Division (Regno Unito), con decisione del 31 ottobre 2014, pervenuta in cancelleria il 4 novembre 2014, nel procedimento

A

contro

B,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, A. Ó Caoimh, C. Toader, E. Jarašiūnas e C.G. Fernlund (relatore), giudici,

avvocato generale: P. Cruz Villalón

cancelliere: I. Illéssy, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1o giugno 2015,

considerate le osservazioni presentate:

per A, da T. Amos, QC, e H. Clayton, barrister;

per il governo del Regno Unito, da M. Holt, in qualità di agente, assistito da M. Gray, barrister;

per la Commissione europea, da M. Wilderspin, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 settembre 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 19, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra A e il sig. B in merito al loro divorzio.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

Il regolamento n. 2201/2003

3

L’articolo 3 del regolamento n. 2201/2003, intitolato «Competenza generale», enuncia, al suo paragrafo 1, le norme giurisdizionali sulla competenza applicabili in funzione del luogo di residenza di uno o di entrambi i coniugi, della loro cittadinanza o, nel caso del Regno Unito, del «domicilio» comune.

4

L’articolo 16 di tale regolamento, intitolato «Adizione di un’autorità giurisdizionale», così dispone:

«L’autorità giurisdizionale si considera adita:

a)

alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l’autorità giurisdizionale, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto;

o

b)

se l’atto deve essere notificato prima di essere depositato presso l’autorità giurisdizionale, alla data in cui l’autorità competente ai fini della notificazione lo riceve, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché l’atto fosse depositato presso l’autorità giurisdizionale».

5

L’articolo 19 del predetto regolamento, intitolato «Litispendenza e connessione», prevede quanto segue:

«1.   Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diverse e tra le stesse parti siano state proposte domande di divorzio, separazione personale dei coniugi e annullamento del matrimonio, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dall’autorità giurisdizionale preventivamente adita.

2.   Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diversi siano state proposte domande sulla responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita.

3.   Quando la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita è stata accertata, l’autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita.

In tal caso la parte che ha proposto la domanda davanti all’autorità giurisdizionale successivamente adita può promuovere l’azione dinanzi all’autorità giurisdizionale preventivamente adita».

Il regolamento (CE) n. 44/2001

6

Il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351, pag. 1).

7

L’articolo 27 del regolamento n. 44/2001, che faceva parte della sezione 9 del capo II di quest’ultimo, intitolata «Litispendenza e connessione», prevedeva quanto segue:

«1.   Qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza.

2.   Se la competenza del giudice precedentemente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo».

La Convenzione di Bruxelles

8

Il regolamento n. 44/2001 ha sostituito, nei rapporti tra gli Stati membri, la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle convenzioni successive relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale Convenzione (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»).

9

L’articolo 21 della Convenzione di Bruxelles, che figurava nella sezione 8, intitolata «Litispendenza e connessione», del titolo II di quest’ultima, così disponeva:

«Qualora davanti a giudici di Stati contraenti differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito.

Se la competenza del giudice preventivamente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito».

Il diritto francese

10

Ai sensi dell’articolo 1111 del code de procédure civile (codice di procedura civile):

«Quando constata, dopo aver sentito il parere di ciascun coniuge in merito alla rottura del matrimonio, che il richiedente mantiene la propria domanda, il giudice emette un’ordinanza con la quale può o rinviare le parti, conformemente all’articolo 252‑2 del codice civile, a un nuovo tentativo di conciliazione, o autorizzare immediatamente i coniugi a proporre domanda di divorzio.

In entrambi i casi esso può disporre tutti o alcuni dei provvedimenti provvisori previsti agli articoli da 254 a 257 del codice civile.

Quando autorizza la presentazione della domanda di divorzio, il giudice rammenta nella sua ordinanza i termini previsti all’articolo 1113 del presente codice».

11

L’articolo 1113 del code de procédure civile è del seguente tenore:

«Entro tre mesi dalla pronuncia dell’ordinanza, solo il coniuge che ha proposto il ricorso iniziale (requête) può presentare una domanda (assignation) volta all’ottenimento di un decreto di divorzio.

In caso di riconciliazione dei coniugi o se la domanda di divorzio non è stata presentata entro trenta mesi dalla pronuncia dell’ordinanza, tutte le sue disposizioni divengono prive di effetto, compresa l’autorizzazione a presentare tale domanda».

12

Ai sensi dell’articolo 1129 del medesimo codice, «[i]l procedimento di separazione personale è soggetto alle norme previste per il procedimento di divorzio».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

13

La signora A e il signor B, cittadini francesi, si sono sposati in Francia il 27 febbraio 1997, dopo aver stipulato un contratto di matrimonio di diritto francese soggetto al regime della separazione dei beni. Essi si sono stabiliti nel Regno Unito nel 2000. La coppia ha avuto due figli gemelli nel 1999 e un terzo figlio nel 2001. La famiglia ha continuato a risiedere nel Regno Unito fino al mese di giugno 2010, quando i coniugi si sono separati a seguito dell’abbandono del domicilio coniugale da parte del signor B.

14

Il 30 marzo 2011, il signor B ha presentato un ricorso (requête) volto alla separazione personale dinanzi al giudice per le questioni familiari del Tribunal de grande instance de Nanterre (Tribunale di primo grado di Nanterre) (Francia).

15

Il 19 maggio 2011, la signora A, reagendo a tale procedimento avviato da suo marito, ha presentato presso la Child Support Agency (Agenzia di sostegno all’infanzia) una domanda di prestazioni alimentari per i figli a suo carico. In seguito, il 24 maggio 2011, ha presentato domanda di divorzio oltre a una domanda separata di mantenimento dinanzi alle autorità giurisdizionali del Regno Unito.

16

Il 7 novembre 2012, la High Court of Justice (England & Wales), Family Division [Corte suprema di giustizia (Inghilterra e Galles), Sezione per le questioni familiari], si è tuttavia dichiarata incompetente a conoscere della domanda di divorzio sulla base dell’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003, con il consenso della signora A.

17

Il 15 dicembre 2011, il giudice per le questioni familiari del Tribunal de grande instance de Nanterre ha emesso un’ordinanza di non conciliazione e ha dichiarato che le questioni concernenti i figli, comprese le domande relative agli obblighi alimentari, avrebbero dovuto essere decise nel Regno Unito, ma che i giudici francesi erano competenti ad adottare alcuni provvedimenti provvisori. Esso ha disposto che il signor B versasse alla signora A un assegno mensile pari a EUR 5000. Tale ordinanza è stata confermata in appello da una decisione della Cour d’appel de Versailles (Corte d’appello di Versailles) (Francia) del 22 novembre 2012.

18

Il giudice del rinvio precisa che, non essendo stata proposta nessuna domanda (assignation) volta all’ottenimento di un decreto di divorzio entro il termine di 30 mesi dalla pronuncia dell’ordinanza di non conciliazione emessa dal giudice francese, le disposizioni di quest’ultima sono divenute prive di efficacia il 16 giugno 2014 a mezzanotte.

19

Il 17 dicembre 2012, il signor B ha proposto domanda di divorzio dinanzi a un giudice francese. Tuttavia, l’11 luglio 2013 la sua domanda è stata dichiarata inammissibile, in quanto non poteva essere accolta essendo pendente un procedimento di separazione personale.

20

Il 13 giugno 2014, la signora A ha proposto una nuova domanda di divorzio dinanzi a un giudice del Regno Unito. Il giudice del rinvio sottolinea che la signora A aveva tentato di ottenere, senza successo, che tale domanda diventasse efficace solo un minuto dopo mezzanotte, il 17 giugno 2014.

21

Alle 8,20, ora francese, del 17 giugno 2014, il signor B ha, a sua volta, presentato una seconda domanda di divorzio dinanzi a un giudice francese. Il giudice del rinvio rileva che nel Regno Unito erano le 7,20 e che a quell’ora non era possibile presentare un ricorso dinanzi a un’autorità giurisdizionale del Regno Unito.

22

Il 9 ottobre 2014, il signor B ha chiesto al giudice del rinvio la cancellazione o il rigetto della domanda di divorzio proposta nel Regno Unito dalla signora A, per il motivo che la competenza dei giudici francesi era accertata, senza ambiguità né contestazione possibili, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003.

23

Il giudice del rinvio ritiene che il signor B, presentando domande di divorzio dinanzi alle autorità giurisdizionali francesi, abbia tentato di impedire alla signora A di instaurare un procedimento di divorzio nel Regno Unito. Egli non avrebbe quindi rinunciato alla sua domanda di separazione personale prima di presentare domanda di divorzio in Francia al fine di evitare che, nell’intervallo tra i due procedimenti relativi a tali domande, la signora A potesse validamente presentare domanda di divorzio nel Regno Unito e ottenere una decisione di un giudice di tale Stato membro vertente su tutte le questioni connesse al divorzio, segnatamente in materia patrimoniale. Secondo il giudice del rinvio, il signor B, disconoscendo l’intenzione del legislatore dell’Unione europea, ha abusato, mediante le sue scelte processuali, dei diritti conferitigli dal regolamento n. 2201/2003.

24

Il giudice del rinvio constata che il signor B non ha preso praticamente nessuna iniziativa nel procedimento di separazione personale e si chiede, in tali circostanze, se possa ritenersi che la competenza dell’autorità giurisdizionale francese sia stata «accertata» ai sensi dell’articolo 19, paragrafi 1 e 3, del suddetto regolamento.

25

In tale contesto, la High Court of Justice (England & Wales), Family Division ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Ai sensi dell’articolo 19, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 2201/2003, come si debba intendere il termine “accertata”, in circostanze in cui:

a)

nel procedimento dinanzi al giudice adito per primo (“il primo procedimento”), il ricorrente non prende praticamente nessuna iniziativa dopo la prima udienza e, in particolare, non deposita una domanda (assignation) entro il termine di estinzione del ricorso (requête), con la conseguenza che il primo procedimento si estingue senza decisione per il decorso del termine impartito, conformemente al diritto locale (francese) applicabile al primo procedimento, vale a dire 30 mesi dopo la prima udienza di conciliazione;

b)

il primo procedimento si estingue, come sopra indicato, pochissimo tempo (3 giorni) dopo che il procedimento dinanzi al giudice successivamente adito (“il secondo procedimento”) viene instaurato in Inghilterra, con la conseguenza che non viene emessa sentenza in Francia né vi è alcun rischio di sentenze incompatibili tra il primo procedimento e il secondo procedimento;

c)

in virtù del fuso orario del Regno Unito, il ricorrente nel primo procedimento sarebbe sempre in grado, in seguito all’estinzione dello stesso, di avviare un procedimento di divorzio in Francia prima che il ricorrente [nel secondo procedimento] possa avviare un procedimento di divorzio in Inghilterra.

2)

In particolare, se il termine “accertata” comporti che il ricorrente nel primo procedimento debba agire per far avanzare con la dovuta diligenza e tempestività il primo procedimento verso una risoluzione della controversia (giudiziale o transattiva) o se il ricorrente nel primo procedimento, dopo avere determinato la competenza ai sensi degli articoli 3 e 19, paragrafo 1, [del regolamento n. 2201/2003], sia libero di astenersi dal prendere iniziative concrete in vista della risoluzione della controversia nel primo procedimento, e sia quindi semplicemente libero di ottenere un’interruzione del secondo procedimento e di creare una situazione di stallo della controversia nel suo complesso».

Questioni pregiudiziali

26

Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza, per quanto riguarda i procedimenti di separazione personale e di divorzio instaurati tra le stesse parti dinanzi alle autorità giurisdizionali di due Stati membri, se l’articolo 19, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui il procedimento dinanzi all’autorità giurisdizionale preventivamente adita nel primo Stato membro si è estinto successivamente all’adizione della seconda autorità giurisdizionale nel secondo Stato membro, la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita deve considerarsi non accertata. Il giudice del rinvio chiede, in particolare, se, al fine di rispondere a tale questione, la circostanza che la predetta estinzione sia intervenuta pochissimo tempo prima dell’instaurazione di un terzo procedimento dinanzi a un giudice del primo Stato membro, la condotta del ricorrente nel primo procedimento, segnatamente la sua mancanza di diligenza, e l’esistenza di un fuso orario tra gli Stati membri interessati, che consentirebbe di adire i giudici del primo Stato membro prima di quelli del secondo Stato membro, siano rilevanti.

27

Occorre constatare anzitutto che l’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003 è redatto in termini simili a quelli utilizzati all’articolo 27 del regolamento n. 44/2003, il quale ha sostituito l’articolo 21 della Convenzione di Bruxelles, e attua un meccanismo equivalente a quello previsto da questi ultimi due articoli per decidere situazioni di litispendenza. Si deve, di conseguenza, tener conto delle considerazioni della Corte relative a questi ultimi.

28

A tal riguardo si deve rilevare che, come nel caso dell’articolo 27 del regolamento n. 44/2001 e dell’articolo 21 della Convenzione di Bruxelles, la nozione di «competenza accertata» di cui all’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretata in modo autonomo, alla luce del sistema e della finalità dell’atto che la contiene (v., in tal senso, sentenze Shearson Lehman Hutton, C‑89/91, EU:C:1993:15, punto 13, nonché Cartier parfums-lunettes e Axa Corporate Solutions assurances, C‑1/13, EU:C:2014:109, punto 32).

29

Per quanto riguarda la finalità delle norme sulla litispendenza enunciate all’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003, si deve rilevare che tali norme sono dirette a evitare procedimenti paralleli dinanzi alle autorità giurisdizionali di Stati membri diversi e l’incompatibilità delle decisioni che potrebbe risultarne (v. sentenza Purrucker, C‑296/10, EU:C:2010:665, punto 64). A tale scopo il legislatore dell’Unione ha inteso attuare un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere le ipotesi di litispendenza (v. per analogia, per quanto rigarda il regolamento n. 44/2001, sentenza Cartier parfums-lunettes e Axa Corporate Solutions assurances, C‑1/13, EU:C:2014:109, punto 40).

30

Come emerge dai termini «autorità giurisdizionale preventivamente adita» e «autorità giurisdizionale successivamente adita», di cui all’articolo 19, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 2201/2003, tale meccanismo si basa sull’ordine cronologico in cui sono state adite le autorità giurisdizionali.

31

Al fine di determinare il momento in cui l’autorità giurisdizionale si considera adita, stabilendo in tal modo quale sia l’autorità giurisdizionale preventivamente adita, occorre riferirsi all’articolo 16 del suddetto regolamento, intitolato «Adizione di un’autorità giurisdizionale».

32

Ai sensi di tale articolo 16, l’autorità giurisdizionale si considera adita, a seconda dell’ipotesi scelta nel diritto nazionale applicabile, alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l’autorità giurisdizionale, oppure, se tale atto deve essere notificato prima di essere depositato presso l’autorità giurisdizionale, alla data in cui l’autorità competente lo riceve. L’autorità giurisdizionale sarà tuttavia considerata adita solo a condizione che successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché, nella prima ipotesi, fosse effettuata la notificazione al convenuto o, nella seconda ipotesi, l’atto fosse depositato presso l’autorità giurisdizionale.

33

Per determinare, poi, se sussista una situazione di litispendenza, risulta dai termini dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 che, contrariamente alle disposizioni dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, applicabili in materia civile e commerciale, in materia matrimoniale non è richiesta l’identità di causa e di oggetto delle domande proposte dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri diversi. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 76 delle sue conclusioni, se è vero che le domande devono riguardare le stesse parti, esse possono avere oggetto distinto, purché vertano sulla separazione personale, sul divorzio o sull’annullamento del matrimonio. Tale interpretazione è corroborata dal confronto tra i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003, da cui risulta che solo tale paragrafo 2, concernente domande sulla responsabilità genitoriale, subordina la sua applicazione all’identità di oggetto e di causa delle azioni proposte. Di conseguenza, può esservi una situazione di litispendenza quando dinanzi a due autorità giurisdizionali di Stati membri diversi sono instaurati, come nel procedimento principale, un procedimento di separazione personale dinanzi a una di esse e un procedimento di divorzio dinanzi all’altra, o quando dinanzi a entrambe è presentata domanda di divorzio.

34

In siffatte circostanze e in caso di identità delle parti, conformemente ai termini dell’articolo 19, paragrafo 1, del predetto regolamento, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dall’autorità giurisdizionale preventivamente adita. Al tal riguardo si deve considerare che l’interpretazione, da parte della Corte, dell’articolo 27 del regolamento n. 44/2001 vale anche per l’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003. In tal senso, affinché la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita sia accertata ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, di tale regolamento, è sufficiente che l’autorità giurisdizionale preventivamente adita non abbia declinato d’ufficio la propria competenza e che nessuna delle parti non l’abbia contestata anteriormente o fino al momento della presa di posizione considerata dal suo diritto nazionale come il primo atto difensivo nel merito presentato dinanzi a tale autorità giurisdizionale (v., per analogia, sentenza Cartier parfums-lunettes e Axa Corporate Solutions assurances, C‑1/13, EU:C:2014:109, punto 44).

35

Quando tale competenza si considera accertata alla luce delle disposizioni dell’articolo 3 del regolamento n. 2201/2003, l’autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita conformemente all’articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento.

36

Nel caso di specie, dall’ordinanza di non conciliazione adottata il 15 dicembre 2011 dal giudice per le questioni familiari del Tribunal de grande instance de Nanterre nell’ambito del primo procedimento, vale a dire quello di separazione personale instaurato dal signor B il 30 marzo 2011, discende che la competenza di tale autorità giurisdizionale, così come l’ammissibilità della sua adizione, non sono state contestate.

37

Tuttavia, affinché sussista una situazione di litispendenza è necessario che i procedimenti intrapresi tra le stesse parti e vertenti su domande di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio siano pendenti simultaneamente dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri diversi. Qualora due procedimenti siano instaurati dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri diversi, in caso di estinzione di uno di essi vengono meno il rischio di decisioni incompatibili e, in tal modo, la situazione di litispendenza, ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003. Ne discende che, anche supponendo che la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita sia stata accertata nel primo procedimento, non esiste più una situazione di litispendenza e, di conseguenza, detta competenza non è accertata.

38

Così avviene a seguito dell’estinzione del procedimento dinanzi all’autorità giurisdizionale preventivamente adita. In tale ipotesi, l’autorità giurisdizionale successivamente adita diviene l’autorità giurisdizionale preventivamente adita alla data di tale estinzione.

39

Il procedimento principale sembra riferirsi a una situazione di questo tipo.

40

Infatti, una domanda di separazione personale era già stata presentata dinanzi al giudice per le questioni familiari del Tribunal de grande instance de Nanterre quando dinanzi all’autorità giurisdizionale del Regno Unito è stato instaurato, il 13 giugno 2014, un procedimento di divorzio, il che ha dato luogo a una situazione di litispendenza sino al 16 giugno 2014 a mezzanotte. Trascorsa tale data, vale a dire il 17 giugno alle ore 00,00, poiché il procedimento dinanzi all’autorità giurisdizionale francese preventivamente adita si era estinto in conseguenza della perdita di efficacia delle disposizioni dell’ordinanza di non conciliazione da essa pronunciata, soltanto l’autorità giurisdizionale del Regno Unito adita il 13 giugno 2014 rimaneva chiamata a pronunciarsi su una controversia rientrante in uno degli ambiti contemplati dall’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003. L’instaurazione, il 17 giugno 2014, di un procedimento di divorzio dinanzi all’autorità giurisdizionale francese è posteriore a quella del procedimento avviato dinanzi a detta autorità giurisdizionale del Regno Unito. Tenuto conto delle norme cronologiche previste da tale regolamento, si deve constatare che la suddetta sequenza di eventi produce l’effetto di rendere detta autorità giurisdizionale del Regno Unito l’autorità giurisdizionale preventivamente adita, a condizione che essa sia stata regolarmente adita alla luce delle disposizioni dell’articolo 16 di detto regolamento.

41

Si deve precisare che la circostanza che esistesse un altro procedimento dinanzi a un giudice francese alla data in cui l’autorità giurisdizionale del Regno Unito era stata adita, il 13 giugno 2014, non impedisce affatto che quest’ultima abbia potuto essere validamente adita ai sensi delle disposizioni dell’articolo 16 del medesimo regolamento.

42

Di conseguenza, in una situazione come quella descritta al punto 40 della presente sentenza, in cui il procedimento di separazione personale dinanzi all’autorità giurisdizionale francese si estingue perché sono scaduti i termini di legge, le condizioni della litispendenza non sono più soddisfatte a partire dalla data di tale estinzione e la competenza di tale autorità giurisdizionale deve, pertanto, considerarsi non accertata.

43

Da quanto precede discende che la condotta del ricorrente nel primo procedimento, segnatamente la sua eventuale mancanza di diligenza, non rileva al fine di determinare se la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita sia accertata.

44

Per quanto concerne il fuso orario tra gli Stati membri interessati, che consentirebbe di presentare un ricorso in Francia prima di poterlo fare nel Regno Unito e potrebbe sfavorire alcuni ricorrenti, come la signora A, oltre al fatto che non sembra giocare a favore di siffatto ricorrente in una controversia come quella di cui al procedimento principale, non è in ogni caso idoneo a impedire l’applicazione delle norme sulla litispendenza che figurano all’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003, le quali, combinate alle disposizioni dell’articolo 16 di tale regolamento, sono basate sulla priorità cronologica.

45

Risulta dall’insieme delle suesposte considerazioni che occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che, nel caso di procedimenti di separazione personale e di divorzio instaurati tra le stesse parti dinanzi ad autorità giurisdizionali di due Stati membri, l’articolo 19, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui il procedimento dinanzi all’autorità giurisdizionale preventivamente adita nel primo Stato membro si è estinto dopo l’adizione della seconda autorità giurisdizionale nel secondo Stato membro, le condizioni della litispendenza non sono più soddisfatte e, di conseguenza, la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita deve considerarsi non accertata.

46

La circostanza che la predetta estinzione sia intervenuta pochissimo tempo prima dell’instaurazione di un terzo procedimento dinanzi a un’autorità giurisdizionale del primo Stato membro non è rilevante.

47

La condotta del ricorrente nel primo procedimento, segnatamente la sua mancanza di diligenza, e l’esistenza di un fuso orario tra gli Stati membri interessati, che consentirebbe di adire le autorità giurisdizionali del primo Stato membro prima di quelle del secondo Stato membro, sono parimenti irrilevanti.

Sulle spese

48

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

Nel caso di procedimenti di separazione personale e di divorzio instaurati tra le stesse parti dinanzi ad autorità giurisdizionali di due Stati membri, l’articolo 19, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui il procedimento dinanzi all’autorità giurisdizionale preventivamente adita nel primo Stato membro si è estinto dopo l’adizione della seconda autorità giurisdizionale nel secondo Stato membro, le condizioni della litispendenza non sono più soddisfatte e, di conseguenza, la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita deve considerarsi non accertata.

 

Firme


( * )   Lingua del procedimento: l’inglese.

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