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Document 62014CA0050
Case C-50/14: Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 28 January 2016 (request for a preliminary ruling from the Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte — Italy) — Consorzio Artigiano Servizio Taxi e Autonoleggio (CASTA) and Others v Azienda Sanitaria Locale di Ciriè, Chivasso e Ivrea (ASL TO4), Regione Piemonte (Reference for a preliminary ruling — Public contracts — Articles 49 TFEU and 56 TFEU — Directive 2004/18/CE — Medical transport services — National legislation authorising regional health authorities to entrust medical transport activities to registered voluntary associations fulfilling the legal requirements, directly and without advertising, by means of reimbursement of the expenditure incurred — Lawfulness)
Causa C-50/14: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 gennaio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte — Italia) — Consorzio Artigiano Servizio Taxi e Autonoleggio (CASTA), e a./Azienda sanitaria locale di Ciriè, Chivasso e Ivrea (AST TO4), Regione Piemonte (Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Articoli 49 TFUE e 56 TFUE — Direttiva 2004/18/CE — Servizi di trasporto sanitario — Normativa nazionale che autorizza le autorità sanitarie territoriali ad attribuire, mediante affidamento diretto e senza pubblicità, a fronte di un rimborso delle spese sostenute, le attività di trasporto sanitario alle associazioni di volontariato che soddisfano i requisiti di legge e sono registrate — Ammissibilità)
Causa C-50/14: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 gennaio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte — Italia) — Consorzio Artigiano Servizio Taxi e Autonoleggio (CASTA), e a./Azienda sanitaria locale di Ciriè, Chivasso e Ivrea (AST TO4), Regione Piemonte (Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Articoli 49 TFUE e 56 TFUE — Direttiva 2004/18/CE — Servizi di trasporto sanitario — Normativa nazionale che autorizza le autorità sanitarie territoriali ad attribuire, mediante affidamento diretto e senza pubblicità, a fronte di un rimborso delle spese sostenute, le attività di trasporto sanitario alle associazioni di volontariato che soddisfano i requisiti di legge e sono registrate — Ammissibilità)
OJ C 106, 21.3.2016, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 106/3 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 gennaio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte — Italia) — Consorzio Artigiano Servizio Taxi e Autonoleggio (CASTA), e a./Azienda sanitaria locale di Ciriè, Chivasso e Ivrea (AST TO4), Regione Piemonte
(Causa C-50/14) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Articoli 49 TFUE e 56 TFUE - Direttiva 2004/18/CE - Servizi di trasporto sanitario - Normativa nazionale che autorizza le autorità sanitarie territoriali ad attribuire, mediante affidamento diretto e senza pubblicità, a fronte di un rimborso delle spese sostenute, le attività di trasporto sanitario alle associazioni di volontariato che soddisfano i requisiti di legge e sono registrate - Ammissibilità))
(2016/C 106/03)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Parti
Ricorrenti: Consorzio Artigiano Servizio Taxi e Autonoleggio (CASTA), Galati Lucimorto Roberto — Autonoleggio Galati, Seren Bernardone Guido — Autonoleggio Seren Guido
Convenute: Azienda sanitaria locale di Ciriè, Chivasso e Ivrea (AST TO4), Regione Piemonte
Con l’intervento di: Associazione Croce Bianca del Canavese e a., Associazione nazionale pubblica assistenza (ANPAS) — Comitato regionale Liguria
Dispositivo
1) |
Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che consente alle autorità locali di attribuire la fornitura di servizi di trasporto sanitario mediante affidamento diretto, in assenza di qualsiasi forma di pubblicità, ad associazioni di volontariato, purché il contesto normativo e convenzionale in cui si svolge l’attività delle associazioni in parola contribuisca effettivamente a una finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio. |
2) |
Qualora uno Stato membro consenta alle autorità pubbliche di ricorrere direttamente ad associazioni di volontariato per lo svolgimento di determinati compiti, un’autorità pubblica che intenda stipulare convenzioni con associazioni siffatte non è tenuta, ai sensi del diritto dell’Unione, a una previa comparazione delle proposte di varie associazioni. |
3) |
Qualora uno Stato membro, che consente alle autorità pubbliche di ricorrere direttamente ad associazioni di volontariato per lo svolgimento di determinati compiti, autorizzi dette associazioni a esercitare determinate attività commerciali, spetta a tale Stato membro fissare i limiti entro i quali le suddette attività possono essere svolte. Detti limiti devono tuttavia garantire che le menzionate attività commerciali siano marginali rispetto all’insieme delle attività di tali associazioni, e siano di sostegno al perseguimento dell’attività di volontariato di queste ultime. |