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Document 62013TN0644

Causa T-644/13: Ricorso proposto il 4 dicembre 2013 — Serco Belgium e a./Commissione

OJ C 24, 25.1.2014, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 24/37


Ricorso proposto il 4 dicembre 2013 — Serco Belgium e a./Commissione

(Causa T-644/13)

2014/C 24/70

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Serco Belgium (Bruxelles, Belgio); SA Bull NV (Auderghem, Belgio); e Unisys Belgium (Bruxelles) (rappresentanti: V. Ost e M. Vanderstraeten, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 30 ottobre 2013, notificata alle ricorrenti con lettera del 31 ottobre 2013, che rigetta l’offerta proposta dal consorzio OPTIMUS nell’ambito della procedura di gara DIGIT/R2/PO/2012/026 — ITIC-SM (Gestione dei servizi TI per l'ambiente desktop TI integrato e consolidato della Commissione europea) (GU 2012/S 69-112095) e che aggiudica il contratto al consorzio GISIS; e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un solo motivo

L’offerta delle ricorrenti è stata respinta a causa dei voti estremamente bassi assegnati dalla Commissione sulla base dei sotto- criteri di aggiudicazione relativi al personale. In sintesi, la Commissione ha ritenuto che il numero di dipendenti proposti dalle ricorrenti fosse troppo basso e quindi inadeguato a garantire la qualità di servizio richiesta.

Le ricorrenti fanno valere che la lor offerta è stata respinta sulla base di criteri di aggiudicazione illegittimi. I sotto-criteri relativi al personale non sono diretti ad identificare l’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto:

come la Commissione ammette espressamente, le risposte a tali criteri fornite dagli offerenti non fanno insorgere requisiti (contrattuali). Le ricorrenti sostengono che valutare i candidati sulla base di dichiarazioni non vincolanti è contrario al diritto dell’Unione;

detti sotto-criteri non riguardano la qualità dell’offerta (il livello del servizio che verrà fornito) ma piuttosto la capacità intrinseca dell’offerente di assumere un numero sufficiente di dipendenti per rispondere ai requisiti di efficienza imposti dalla convenzione sul livello di servizio; detti sotto-criteri sono dunque criteri di selezione;

poiché non è stato menzionato un numero ottimale di dipendenti e non sono state fornite indicazioni precise sul come la Commissione avrebbe valutato il numero di personale indicato, e dato che l’essenza del progetto di integrazione e consolidamento della Commissione, come specificato nel capitolato d’oneri, è il raggiungimento di un elevato livello di qualità contrattualmente imposto nel modo piè efficace possibile, tali sotto-criteri hanno condotto ad un risultato imprevedibile;

in ogni caso, se la Commissione nutriva dubbi quanto alla capacità delle ricorrenti a eseguire il contratto conformemente alle condizioni offerte (a causa del numero percepito come insufficiente di dipendenti), avrebbe dovuto chiedere chiarimenti prima di rigettare un’offerta che era inferiore di 47 milioni di euro rispetto all’offerta accolta.


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