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Document 62013TN0143

Causa T-143/13: Ricorso proposto il 13 marzo 2013 — Zhejiang Heda Solar Technology/Commissione

OJ C 123, 27.4.2013, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 123/23


Ricorso proposto il 13 marzo 2013 — Zhejiang Heda Solar Technology/Commissione

(Causa T-143/13)

2013/C 123/40

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd (Fuyang, Cina) (rappresentanti: V. Akritidis e Y. Melin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in applicazione dell’articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, annullare la decisione della Commissione europea trasmessa con lettera del 3 gennaio 2013, n. H4/JN/Ref.t13.000011, mediante la quale la ricorrente è stata informata del diniego di esame della richiesta di attribuzione dello status di impresa operante in economia di mercato da quest’ultima presentata, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 1225/2009, nell’ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti chiave originari della Repubblica popolare cinese, aperto il 6 settembre 2012 (AD 590);

in virtù dell’articolo 277 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dichiarare l’inapplicabilità alla ricorrente, nell’ambito della richiesta in questione, del regolamento (UE) n. 1168/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 344, pag. 1); e

di conseguenza, condannare la Commissione e le eventuali parti intervenienti alle spese;

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione dei principi della certezza del diritto, del legittimo affidamento e della proporzionalità, in quanto la decisione impugnata priverebbe la ricorrente, con effetto retroattivo, del suo diritto già acquisito di vedere esaminata dalla Commissione la sua richiesta di attribuzione dello status di impresa operante in economia di mercato, senza che tale sacrificio sia giustificato da un interesse inderogabile.


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