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Document 62013CN0140
Case C-140/13: Request for a preliminary ruling from the Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Germany) lodged on 20 March 2013 — Annett Altmann and Others v Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Causa C-140/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Germania) il 20 marzo 2013 — Annett Altmann e a./Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Causa C-140/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Germania) il 20 marzo 2013 — Annett Altmann e a./Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
OJ C 156, 1.6.2013, p. 22–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 156/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Germania) il 20 marzo 2013 — Annett Altmann e a./Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(Causa C-140/13)
2013/C 156/35
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Frankfurt am Main
Parti
Ricorrenti: Annett Altmann, Torsten Altmann, Hans Abel, Doris Anschütz, Heinz Anschütz, Waltraud Apitzsch, Uwe Apitzsch, Andrea Arnold, Klaus Arnold, Simone Arnold, Barbara Assheuer, Ingeborg Aubele, Karl-Heinz Aubele
Convenuto: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il diritto dell’Unione europea osti a che taluni obblighi cogenti di riservatezza gravanti sulle autorità nazionali chiamate a esercitare il controllo sulle società di servizi finanziari, che hanno il proprio fondamento nei pertinenti atti normativi di diritto dell’Unione (nella fattispecie: la direttiva 2004/109/CE (1), la direttiva 2006/48/CE (2) e la direttiva 2009/65/CE (3)) e sono stati conformemente recepiti nel diritto nazionale, come accaduto nella Repubblica federale di Germania con l’articolo 9 del Kreditwesengesetz e con l’articolo 8 del Wertpapierhandelsgesetz, possano essere elusi attraverso l’applicazione e l’interpretazione di una norma di diritto processuale nazionale, quale l’articolo 99 del Verwaltungsgerichtsordnung. |
2) |
Se un’autorità di controllo come il Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht tedesco possa opporre a una persona che, in forza dell’Informationsfreiheitsgesetz tedesca, ha richiesto presso detto ufficio l’accesso alle informazioni su un determinato prestatore di servizi finanziari, gli obblighi di riservatezza su di esso gravanti in particolare ai sensi del diritto dell’Unione, come sancito dall’articolo 9 del Kreditwesengesetz e dall’articolo 8 del Wertpapierhandelsgesetz, nel caso in cui la struttura aziendale essenziale della società, che offriva servizi finanziari, è stata nel frattempo sciolta per insolvenza e posta in liquidazione, era coinvolta in un’ampia truffa nel settore degli investimenti con consapevole danneggiamento degli investitori e i suoi responsabili sono stati condannati con sentenza passata in giudicato a diversi anni di pena detentiva. |
(1) Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390, pag. 38).
(2) Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (GU L 177, pag. 1).
(3) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302, pag. 32).