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Document 62013CJ0557

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 aprile 2015.
Hermann Lutz contro Elke Bäuerle.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof.
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Articoli 4 e 13 – Procedura di insolvenza – Pagamento effettuato successivamente alla data di apertura della procedura di insolvenza sulla base di pignoramento effettuato anteriormente a tale data – Azione revocatoria contro un atto pregiudizievole per gli interessi dei creditori – Termini di prescrizione, di esercizio dell’azione revocatoria e di decadenza – Regole relative alla forma dell’azione revocatoria – Legge applicabile.
Causa C-557/13.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:227

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

16 aprile 2015 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 1346/2000 — Articoli 4 e 13 — Procedura di insolvenza — Pagamento effettuato successivamente alla data di apertura della procedura di insolvenza sulla base di pignoramento effettuato anteriormente a tale data — Azione revocatoria contro un atto pregiudizievole per gli interessi dei creditori — Termini di prescrizione, di esercizio dell’azione revocatoria e di decadenza — Regole relative alla forma dell’azione revocatoria — Legge applicabile»

Nella causa C‑557/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Germania), con decisione del 10 ottobre 2013, pervenuta in cancelleria il 29 ottobre seguente, nel procedimento

Hermann Lutz

contro

Elke Bäuerle, agente in qualità di curatore fallimentare della ECZ Autohandel GmbH,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Tizzano, presidente di sezione, S. Rodin, A. Borg Barthet, E. Levits e M. Berger (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 settembre 2014,

considerate le osservazioni presentate:

per H. Lutz, da C. Brändle, Rechtsanwalt;

per E. Bäuerle, in qualità di curatore fallimentare della ECZ Autohandel GmbH, da W. Nassall, Rechtsanwalt;

per il governo tedesco, da T. Henze, J. Kemper e D. Kuon, in qualità di agenti;

per il governo greco, da G. Skiani e M. Germani, in qualità di agenti;

per il governo spagnolo, da M. García‑Valdecasas Dorrego, in qualità di agente;

per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes e F. de Figueiroa Quelhas, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da M. Wilderspin, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 novembre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 4, paragrafo 2, lettera m), e 13 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure d’insolvenza (GU L 160, pag. 1).

2

Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il sig. Lutz, residente in Austria, e la sig.ra Bäuerle, agente in qualità di curatore fallimentare nell’ambito del procedimento di insolvenza avviato in Germania relativo ai beni della ECZ Autohandel GmbH (in prosieguo: la «società debitrice»), in merito all’esercizio di un’azione revocatoria.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3

I considerando da 23 a 25 del regolamento n. 1346/2000 così recitano:

«(23)

Il presente regolamento dovrebbe stabilire, per le materie in esso contemplate, regole di conflitto uniformi che sostituiscono – nel loro ambito d’applicazione – le norme nazionali di diritto internazionale privato; salvo disposizione contraria, dovrebbe applicarsi la legge dello Stato membro che ha aperto la procedura (lex concursus). Tale regola sul conflitto di leggi dovrebbe applicarsi sia alla procedura principale sia alla procedura locale. La lex concursus determina tutti gli effetti della procedura di insolvenza, siano essi procedurali o sostanziali, sui soggetti e sui rapporti giuridici interessati. Essa disciplina tutte le condizioni di apertura, svolgimento e chiusura delle procedure di insolvenza.

(24)

Il riconoscimento automatico di una procedura d’insolvenza alla quale si applica di norma la legge dello Stato di apertura può interferire con le regole che disciplinano le transazioni in altri Stati membri. A tutela delle aspettative legittime e della certezza delle transazioni negli Stati membri diversi da quello in cui la procedura è stata aperta, si dovrebbe prevedere una serie di deroghe alla regola generale.

(25)

Sono particolarmente necessari criteri speciali di collegamento che deroghino alla legge dello Stato di apertura per i diritti reali, perché questi hanno grande rilevanza per la concessione dei crediti. La costituzione, la validità e la portata di detti diritti reali dovrebbero essere disciplinate, di norma, dalla legge del luogo in cui si trovano i beni e su di esse non dovrebbe incidere l’apertura della procedura d’insolvenza. Pertanto il titolare del diritto reale dovrebbe poter continuare a far valere il diritto di separare la garanzia dalla massa. (...)».

4

L’articolo 4 del regolamento medesimo così dispone:

«1.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura, in appresso denominato “Stato di apertura”.

2.   La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza. Essa determina in particolare:

(...)

f)

gli effetti della procedura d’insolvenza sulle azioni giudiziarie individuali, salvo che per i procedimenti pendenti;

(...)

m)

le disposizioni relative alla nullità, all’annullamento o all’inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori».

5

Il successivo articolo 5 così recita:

«1.   L’apertura della procedura di insolvenza non pregiudica il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali o immateriali, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalità di beni indeterminati variabili nel tempo di proprietà del debitore che al momento dell’apertura della procedura si trovano nel territorio di un altro Stato membro.

2.   I diritti di cui al paragrafo 1 sono, in particolare, i seguenti:

a)

il diritto di liquidare o di far liquidare il bene e di essere soddisfatto sul ricavato o sui frutti del bene stesso, in particolare in virtù di un pegno o di un’ipoteca;

b)

il diritto esclusivo di recuperare il credito, in particolare in seguito alla costituzione di un pegno o alla cessione di tale credito a titolo di garanzia;

(...)

4.   Il paragrafo 1 non osta alle azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera m)».

6

Ai sensi dell’articolo 13 del medesimo regolamento:

«Non si applica l’articolo 4, paragrafo 2, lettera m), quando chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori prova che:

tale atto è soggetto alla legge di uno Stato contraente diverso dallo Stato di apertura,

e che

questa legge non consente, nella fattispecie, di impugnare detto atto con alcun mezzo».

7

L’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento 1346/2000 così recita:

«Il creditore che, dopo l’apertura di una procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 1, ottiene con qualsiasi mezzo, in particolare mediante azioni esecutive, soddisfazione totale o parziale del credito con beni del debitore situati nel territorio di un altro Stato membro, deve restituire al curatore ciò che ha ottenuto, fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 7».

8

L’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento Roma I»), così dispone:

«La legge applicabile al contratto ai sensi del presente regolamento disciplina in particolare:

(...)

d)

i diversi modi di estinzione delle obbligazioni nonché le prescrizioni e decadenze;

(...)».

La normativa tedesca

9

L’articolo 88 dell’Insolvenzordnung (legge sull’insolvenza), del 5 ottobre 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 2866), nel testo applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: l’«InsO»), così dispone:

«Nel caso in cui un creditore della massa, nel corso del mese precedente la domanda di aperture della procedura di insolvenza o successivamente alla medesima, abbia ottenuto, per effetto di esecuzione forzata, una garanzia sul patrimonio del debitore facente parte della massa, l’apertura della procedura rende tale garanzia inoperante».

La normativa austriaca

10

L’articolo 43, paragrafi 1 e 2, dell’Insolvenzordnung (legge sull’insolvenza) (RGBl. 337/1914), nel testo applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: l’«IO»), prevede quanto segue:

«(1)   La revoca può essere fatta valere mediante azione giudiziaria (...)

(2)   L’azione revocatoria deve essere presentata, a pena di decadenza entro il termine di un anno a decorrere dall’apertura della procedura di insolvenza. (...)».

Controversia principale e questioni pregiudiziali

11

La ECZ GmbH era una società tedesca con sede, all’epoca dei fatti oggetto del procedimento principale, a Tettnang (Germania). Il suo oggetto sociale consisteva nella vendita di autoveicoli. Per poter operare sul mercato austriaco aveva istituito una controllata con sede a Bregenz (Austria), nella specie la società debitrice. Il sig. Lutz acquistava un veicolo da tale società ma, a fronte della sua mancata consegna, ricorreva dinanzi al Bezirksgericht Bregenz (tribunale distrettuale di Bregenz), al fine di ottenere la restituzione del prezzo versato alla società medesima. Il 17 marzo 2008, detto giudice emanava la sentenza con cui la società medesima veniva condannata, in via esecutiva, a versare la somma di 9566 euro, oltre interessi.

12

Il 13 aprile 2008, la società debitrice chiedeva, dinanzi all’Amtsgericht Ravensburg (tribunale distrettuale di Ravensburg, Germania) l’apertura di una procedura di insolvenza.

13

Il 20 maggio seguente, avendo il Bezirksgericht Bregenz autorizzato l’esecuzione forzata della propria decisione del 17 marzo 2008 recante la condanna al pagamento, venivano pignorati tre conti bancari detenuti dalla società debitrice presso un istituto di credito stabilito in Austria. L’atto di pignoramento veniva notificato all’istituto di credito medesimo in data 23 maggio 2008.

14

Il 4 agosto 2008, l’Amtsgericht Ravensburg apriva una procedura di insolvenza nei confronti della società debitrice.

15

In data 17 marzo 2009, l’istituto di credito presso il quale era stato effettuato il pignoramento dei conti bancari della società debitrice versava al sig. Lutz la somma di 11778,48 euro. Anteriormente a tale data il curatore fallimentare allora in carica aveva fatto presente all’istituto di credito medesimo, con lettera del 10 marzo 2009, di riservarsi la possibilità di opporsi con azione revocatoria, per insolvenza, a qualsiasi pagamento effettuato a favore dei creditori della società medesima.

16

Con lettera del 3 giugno 2009, il curatore fallimentare allora in carica informava il sig. Lutz di voler opporre azione revocatoria all’esecuzione forzata autorizzata il 20 maggio 2008 dal Bezirksgericht Bregenz, nonché al pagamento effettuato il 17 marzo 2009. Il 23 ottobre 2009 la sig.ra Bäuerle, agente in qualità di curatore fallimentare della società debitrice, esperiva azione revocatoria nei confronti del sig. Lutz, chiedendo la reintegrazione nella massa della somma versata al medesimo il 17 marzo 2009.

17

Il Landgericht Ravensburg (tribunale regionale di Ravensburg) accoglieva il ricorso proposto dalla sig.ra Bäuerle. Avverso la decisione del Landgericht Ravensburg il sig. Lutz proponeva appello, il quale veniva tuttavia respinto. L’interessato proponeva quindi ricorso per cassazione «Revision» dinanzi al Bundesgerichtshof (Suprema Corte federale), insistendo sulla domanda volta ad ottenere il rigetto del ricorso.

18

Il giudice del rinvio ritiene che l’esito del ricorso dipenda dall’interpretazione dell’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000, nell’ipotesi in cui tale disposizione risulti applicabile ai fatti oggetto del procedimento principale. Infatti, l’articolo 4, paragrafo 2, lettera m), di tale regolamento prevede che la legge dello Stato membro sul territorio del quale sia stata avviata la procedura di insolvenza (in prosieguo: la «lex fori concursus») determini le regole relative alla nullità, all’annullamento ovvero all’inopponibilità degli atti pregiudizievoli alla massa dei creditori. Tuttavia, l’articolo 13 di tale regolamento esclude l’applicazione di detta disposizione nel caso in cui colui che abbia beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori fornisca la prova che l’atto sia soggetto alla legge di uno Stato diverso dallo Stato di apertura della procedura e che tale legge non consenta nella specie, con alcun mezzo, l’impugnazione dell’atto stesso.

19

A tal riguardo il giudice del rinvio rileva che, nella controversia principale, in base alla lex fori concursus applicabile, nella specie l’articolo 88 dell’InsO, il diritto di pignoramento dei conti bancari della società debitrice risulta decaduto alla data di apertura della procedura di insolvenza nei confronti della società stessa, atteso che tale pignoramento è stato autorizzato ed effettuato successivamente alla domanda di apertura della procedura. Il versamento della somma pignorata sui conti bancari che ha successivamente avuto luogo sarebbe quindi parimenti privo di validità.

20

Il giudice del rinvio aggiunge che, a parere del sig. Lutz, che invoca l’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000, il versamento di cui trattasi nel procedimento principale non potrebbe più essere contestato con riguardo alla legge applicabile al pagamento stesso, vale a dire la legge austriaca. Infatti, l’articolo 43, paragrafo 2, dell’IO prevede, ai fini dell’avvio dell’azione revocatoria, un termine di decadenza di un anno, decorrente dalla data di apertura della procedura di insolvenza. Orbene, nella specie del procedimento principale tale termine non sarebbe stato rispettato.

21

Il giudice del rinvio rileva che, per contro, in base al diritto tedesco, il termine per la proposizione dell’azione revocatoria è di tre anni, e che, nel procedimento principale, tale termine risulta rispettato.

22

Ciò premesso il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 13 del regolamento [n. 1346/2000], trovi applicazione nell’ipotesi in cui il pagamento, impugnato dal curatore fallimentare, di una somma pignorata anteriormente all’apertura della procedura di insolvenza abbia peraltro avuto luogo successivamente all’avvio della procedura stessa.

2)

In caso di soluzione affermativa della prima questione, se il regime derogatorio di cui all’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 trovi applicazione anche ai termini di prescrizione, impugnazione e decadenza previsti dalla legge cui l’atto impugnato è soggetto.

3)

In caso di soluzione affermativa della seconda questione, se i requisiti di forma da osservarsi ai fini dell’esercizio dell’azione ai sensi dell’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 siano disciplinati dalla lex causae ovvero dalla lex fori concursus».

Sulle questioni pregiudiziali

Considerazioni introduttive

23

Le questioni poste dal giudice del rinvio riguardano, sostanzialmente, l’applicabilità dell’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 ad un pagamento effettuato ad un creditore successivamente all’apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un debitore, sulla base di un diritto di pignoramento costituito anteriormente all’apertura della procedura stessa. Prima di rispondere a tali questioni, si deve rilevare che esse si fondano, tuttavia, su due premesse che devono essere oggetto di esame.

24

Il giudice del rinvio ricorda, infatti, che, se è pur vero che l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 dispone che l’apertura di una procedura di insolvenza non incide sul diritto reale di un creditore sui beni appartenenti ad un debitore, il successivo articolo 5, paragrafo 4, precisa che «la disposizione di cui al paragrafo 1 non pregiudica le azioni di annullamento, di nullità e di inopponibilità».

25

Il giudice del rinvio ritiene quindi implicitamente, in primo luogo, che il diritto di pignoramento bancario per mezzo di esecuzione forzata costituisca un «diritto reale» tutelabile in virtù dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000.

26

In secondo luogo, il giudice medesimo ritiene che la tutela concessa possa essere tuttavia esclusa, in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento n. 1346/2000, nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla lex fori concursus. Il giudice medesimo precisa, pertanto, che, considerato che il diritto di pignoramento sugli attivi bancari oggetto del procedimento principale è sorto solo successivamente alla proposizione, in data 13 aprile 2008, della domanda di apertura di procedura di insolvenza nei confronti della società debitrice, tale diritto risulterebbe caducato, per effetto dell’articolo 88 dell’InsO, successivamente all’avvio, in data 4 agosto 2008, di tale procedura, così come risulterebbe privo di validità il pagamento al sig. Lutz dell’importo pignorato sui conti bancari della società medesima, effettuato il 17 marzo 2009.

27

A tal riguardo, per quanto attiene alla natura di «diritto reale» di un diritto di pignoramento di attivi bancari, si deve precisare che l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000 menziona tra i «diritti reali» di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento medesimo, il diritto esclusivo di recuperare un credito. Inoltre, come emerge dal considerando 25 del regolamento stesso, la costituzione, la validità e la portata di un diritto reale dovrebbero essere disciplinate, di norma, dalla legge del luogo di ubicazione dei beni.

28

Sembra pertanto che il diritto risultante dal pignoramento operato sui pignoramenti bancari oggetto del procedimento principale possa effettivamente costituire un «diritto reale» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, a condizione che tale diritto presenti, in base alla rispettiva normativa nazionale, nella specie in base alla legge austriaca, carattere esclusivo rispetto agli altri creditori della società debitrice, cosa che spetterà al giudice del rinvio verificare.

29

Inoltre, per quanto attiene alla questione se il diritto risultante dal pignoramento operato sui conti bancari oggetto del procedimento principale, ammesso che esso costituisca un «diritto reale» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, risulti caducato de iure per effetto dell’apertura della procedura di insolvenza nei confronti della società debitrice, è pur vero che l’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento medesimo consente di escludere l’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento stesso solamente nell’ipotesi di una «azione» di nullità, di annullamento o di inopponibilità di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera m), del regolamento n. 1346/2000.

30

Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 49 delle proprie conclusioni, il riferimento contenuto nell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento n. 1346/2000, nella maggior parte delle sue versioni linguistiche, alle «azioni» di nullità, di annullamento o di inopponibilità non consente di concludere che la sfera di applicazione di tale disposizione si limiti unicamente alle azioni di natura giudiziaria. Infatti, tale disposizione deve essere letta nel combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 2, lettera m), del regolamento medesimo, che fa riferimento alle «disposizioni relative alla nullità, all’annullamento o all’inopponibilità» e non alle sole «azioni» di nullità, di annullamento e di inopponibilità. Pertanto, per determinare se la nullità, l’annullamento o l’inopponibilità di un atto possa risultare da un’azione giudiziaria, da un altro atto giuridico, o ancora, dall’effetto della legge, occorre fare riferimento alla lex fori concursus applicabile per determinare, a norma del medesimo articolo 4, paragrafo 2, lettera m), del regolamento n. 1346/2000, le regole relative alla nullità, all’annullamento o all’inopponibilità.

31

A quest’ultimo proposito, si deve aggiungere che, se è pur vero che l’articolo 4, paragrafo 2, lettera m), del regolamento n. 1346/2000 prevede che la lex fori concursus determini le regole relative alla nullità, all’annullamento o all’inopponibilità degli atti pregiudizievoli alla massa dei creditori, il successivo articolo 13 – cui si richiama il sig. Lutz – ammette un’eccezione a tale regola, in quanto esclude l’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera m), del regolamento e afferma il primato della legge cui è soggetto l’atto contestato dal curatore fallimentare (in prosieguo: la «lex causae») laddove ricorrano talune condizioni. Occorrerà quindi rispondere alle questioni sollevate dal giudice del rinvio in termini tali da consentire al giudice stesso di verificare parimenti se l’applicazione dell’articolo 88 de l’InsO e, quindi, la caducazione de iure del pignoramento dei conti bancari di cui trattasi nel procedimento principale, non restino escluse per effetto dell’applicazione, ex articolo 13 del medesimo regolamento 1346/2000, della legge austriaca.

Sulla prima questione

32

Con la prima questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 13 del regolamento n 1346/2000 debba essere interpretato nel senso della sua applicabilità ad una fattispecie in cui il pagamento, contestato dal curatore fallimentare, di una somma di denaro pignorata anteriormente all’apertura della procedura di insolvenza sia stato effettuato solo successivamente all’apertura della procedura stessa.

33

A tal riguardo, si deve ricordare anzitutto che dal tenore dell’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 non emerge alcuna restrizione da cui possa scaturire l’effetto di limitarne la sfera di applicazione in funzione della data di compimento dell’atto pregiudizievole de quo.

34

Tuttavia, l’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 prevede una deroga alla regola generale, sancita all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 secondo cui la legge applicabile alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti è la lex fori concursus. Tale deroga, volta, come ricordato al considerando 24 del regolamento stesso, a tutelare il legittimo affidamento e la certezza delle transazioni negli Stati membri diversi da quello in cui la procedura sia stata aperta, dev’essere interpretata restrittivamente e la sua portata non può andare al di là di quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo.

35

Orbene, interpretare l’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 nel senso della sua applicabilità anche agli atti compiuti successivamente all’apertura di una procedura di insolvenza andrebbe al di là di quanto è necessario per proteggere il legittimo affidamento e la certezza delle transazioni negli Stati membri diversi da quello di apertura della procedura. Infatti, a decorrere dall’apertura di una procedura di insolvenza, i creditori del debitore interessato sono in grado di prevedere gli effetti dell’applicazione della lex fori concursus sui rapporti giuridici intrattenuti con il debitore. Essi non possono quindi pretendere, in linea di principio, come correttamente rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 60 delle conclusioni, di beneficiare di una tutela rafforzata.

36

Si deve quindi rilevare che l’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 non è, in linea di principio, applicabile agli atti compiuti successivamente all’apertura di una procedura di insolvenza.

37

Nonostante la conclusione raggiunta al punto precedente, si deve rilevare che l’atto oggetto dell’azione revocatoria di cui trattasi nel procedimento principale, nella specie il pagamento effettuato il 17 marzo 2009 a favore del sig. Lutz, potrebbe essere stato compiuto sulla base di un diritto reale, vale a dire un diritto di pignoramento sui conti bancari della società debitrice. Orbene, considerato che tale diritto di pignoramento è stato costituito anteriormente all’apertura della procedura di insolvenza nei confronti della società debitrice, tale atto potrebbe beneficiare, alla luce delle disposizioni del regolamento n. 1346/2000, di una tutela particolare.

38

Infatti, come ricordato al considerando 25 del regolamento n. 1346/2000, il legislatore ha inteso prevedere per i diritti reali criteri di collegamento speciali in deroga alla lex fori concursus, considerato che tali diritti rivestono grande rilevanza ai fini della concessione dei crediti. Come si legge nel considerando medesimo, il titolare di un diritto reale, costituito anteriormente all’apertura della procedura di insolvenza, dovrebbe poter continuare a fare valere, successivamente all’apertura del procedimento, il proprio diritto di separare la garanzia della massa.

39

Ai fini del conseguimento di tale obiettivo, l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 dispone che l’apertura di una procedura di insolvenza «non pregiudica» i diritti reali ricompresi nella sfera di applicazione di tale disposizione. Tale norma è manifestamente volta a consentire, in particolare, al creditore di far valere, in modo effettivo, e quindi anche successivamente all’apertura della procedura di insolvenza, un diritto reale costituito anteriormente all’apertura della procedura stessa.

40

Orbene, per consentire ad un creditore di far utilmente valere il proprio diritto reale, è indispensabile che il creditore stesso possa procedere, successivamente all’apertura della procedura di insolvenza, alla realizzazione di tale diritto, in applicazione, in linea di principio, della lex cause. L’articolo 5 del regolamento n. 1346/2000 presenta quindi la particolarità di essere volto alla tutela non solo degli atti compiuti anteriormente all’apertura della procedura di insolvenza, bensì parimenti e soprattutto degli atti compiuti successivamente all’apertura della procedura stessa. Si deve aggiungere, a tal riguardo, che, se l’articolo 20, paragrafo 1, di tale regolamento prevede che un creditore il quale, successivamente all’apertura di una procedura di insolvenza, abbia ottenuto soddisfazione totale o parziale del proprio credito sui beni del debitore siti sul territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura della procedura deve restituire quanto ottenuto al curatore fallimentare, la stessa disposizione precisa che il creditore interessato è soggetto all’obbligo di restituzione solamente «fatte salve» le disposizioni, segnatamente, dell’articolo 5 del regolamento medesimo. L’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento de quo non è quindi parimenti pertinente nel procedimento principale.

41

Conseguentemente, atteso che l’articolo 5 del regolamento n. 1346/2000 riguarda, segnatamente, gli atti compiuti successivamente all’apertura di una procedura di insolvenza, i rilievi svolti supra ai punti da 33 a 36, secondo cui l’articolo 13 del regolamento stesso non è, in linea di principio, applicabile agli atti compiuti successivamente all’apertura di tale procedura, non possono essere trasposti all’ipotesi in cui un creditore proceda alla realizzazione di un diritto reale ricompreso nella sfera dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento medesimo.

42

Inoltre, se l’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento n. 1346/2000, nel combinato disposto con il precedente articolo 4, paragrafo 2, lettera m), consente l’avvio di un’azione di nullità, di annullamento o di inopponibilità di un atto avente ad oggetto la realizzazione di un diritto reale successivamente all’apertura di una procedura di insolvenza, tali disposizioni devono essere interpretate, al fine di garantire un effetto utile all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento stesso, nel senso che esse non escludono che il creditore possa invocare l’articolo 13 del regolamento de quo per far valere che l’atto di cui trattasi è soggetto alla legge di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura della procedura e che tale legge non consente nella specie, con alcun mezzo, di impugnare l’atto medesimo.

43

Ciò premesso, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 dev’essere interpretato nel senso della sua applicabilità ad una fattispecie in cui il pagamento, contestato da un curatore fallimentare, di una somma di denaro, pignorata anteriormente all’apertura della procedura di insolvenza, sia stato effettuato solo successivamente all’apertura della procedura stessa.

Sulla seconda questione

44

Con la seconda questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 debba essere interpretato nel senso che il regime derogatorio da esso istituito includa parimenti i termini di prescrizione, i termini per l’esercizio dell’azione revocatoria e i termini di decadenza previsti dalla lex causae.

45

A tal riguardo, si deve rammentare, in primo luogo, che l’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000, rinviando alla lex causae, non opera alcuna distinzione tra i termini di prescrizione, i termini di esercizio dell’azione revocatoria e i termini di decadenza.

46

In secondo luogo, se l’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del regolamento Roma-I prevede che le prescrizioni e le decadenze fondate sulla scadenza di un termine sono disciplinate dalla «legge applicabile al contratto», si deve necessariamente rilevare che tali disposizioni non sono applicabili alle azioni revocatorie ricomprese nella sfera degli articoli 4 e 13 del regolamento n. 1346/2000. Infatti, questi ultimi articoli costituiscono una lex specialis rispetto al regolamento Roma-I e devono essere interpretati alla luce degli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1346/2000.

47

Pertanto, considerato che l’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 non opera alcuna distinzione tra le disposizioni di ordine sostanziale e quelle di ordine procedurale e non contiene, in particolare, alcun criterio che consenta di individuare, tra i termini, quelli di natura procedurale, la qualificazione di un termine quale termine di natura procedurale o di natura sostanziale dovrebbe essere necessariamente operata alla luce della lex causae.

48

Tuttavia, come sostanzialmente rilevato dalla Commissione, se l’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 dovesse essere interpretato nel senso che i termini qualificati dalla lex causae quali termini di ordine procedurale siano esclusi dalla sfera di applicazione di detto articolo, tale interpretazione condurrebbe ad una discriminazione arbitraria in funzione dei modelli teorici accolti dagli Stati membri. Inoltre, e a prescindere dalla questione se spetti alla lex fori concursus o alla lex causae determinare se un termine sia di natura procedurale o sostanziale, tale interpretazione osterebbe chiaramente ad una uniforme applicazione dell’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000.

49

Ciò premesso, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 dev’essere interpretato nel senso che il regime derogatorio da esso istituito include parimenti i termini di prescrizione, i termini per l’esercizio dell’azione revocatoria e i termini di decadenza previsti dalla lex causae.

Sulla terza questione

50

Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se le regole formali che presiedono all’esercizio di un’azione revocatoria siano determinate dalla lex causae o dalla lex fori concursus.

51

A tal riguardo, occorre anzitutto rammentare che dal tenore dell’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 non emerge alcuna indicazione che consenta di escludere le regole di forma dalla sfera di applicazione di tale disposizione.

52

Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 85 delle proprie conclusioni, le regole formali possono essere di natura sostanziale o di natura procedurale. In tale senso, per quanto attiene, più in particolare, al diritto austriaco, l’obbligo, di cui all’articolo 43, paragrafo 2, dell’IO, di proporre l’azione revocatoria entro il termine di un anno a decorrere dall’apertura della procedura di insolvenza, può essere considerato non solo come volto ad agevolare la prova del rispetto di tale termine, bensì parimenti quale condizione sostanziale cui è soggetto l’esercizio di tale azione.

53

Orbene, dai rilievi svolti supra ai punti 45 a 48, trasponibili al contesto dell’esame della terza questione, emerge che l’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 non opera alcuna distinzione tra le disposizioni di ordine sostanziale e quelle di ordine procedurale.

54

Inoltre, i requisiti formali cui sono soggette le azioni di nullità, di annullamento o di inopponibilità di un atto possono essere parimenti volti alla tutela di interessi pubblici, quale l’interesse a garantire una sufficiente pubblicità a tali azioni al fine di tutelare il legittimo affidamento non solo dei soggetti nei confronti dei quali tali azioni siano proposte, bensì dei terzi acquirenti dei beni che ne costituiscano l’oggetto. Orbene, come emerge dal considerando 24 del regolamento n. 1346/2000, le deroghe all’applicazione della lex fori concursus, ivi compresa quella prevista dall’articolo 13 del regolamento stesso, sono appunto volte a tutelare il legittimo affidamento e la certezza delle transazioni negli Stati diversi da quello di apertura della procedura di insolvenza.

55

Considerato che le disposizioni del regolamento Roma-I, come emerge dal punto 46 supra, non sono applicabili al procedimento principale, la qualificazione di una determinata regola quale regola di forma, nonché l’individuazione degli obiettivi perseguiti dalla regola stessa, dovrebbero quindi ricadere nella sfera della lex causae. Orbene, interpretare l’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 nel senso che le regole qualificate dalla lex causae quali regole formali debbano essere escluse dalla sfera di applicazione dell’articolo medesimo comporterebbe, anche in questo caso, una discriminazione arbitraria in funzione dei modelli teorici accolti dagli Stati membri, ostando ad una uniforme applicazione dell’articolo stesso.

56

Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre quindi rispondere alla terza questione dichiarando che le regole formali che presiedono all’esercizio di un’azione revocatoria sono determinate, ai fini dell’applicazione dell’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000, dalla lex causae.

Sulle spese

57

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, dev’essere interpretato nel senso della sua applicabilità ad una fattispecie in cui il pagamento, contestato da un curatore fallimentare, di una somma di denaro, pignorata anteriormente all’apertura della procedura di insolvenza, sia stato effettuato solo successivamente all’apertura della procedura stessa.

 

2)

L’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 dev’essere interpretato nel senso che il regime derogatorio da esso istituito include parimenti i termini di prescrizione, i termini per l’esercizio dell’azione revocatoria e i termini di decadenza previsti dalla legge cui è soggetto l’atto contestato dal curatore fallimentare.

 

3)

Le regole di forma che presiedono all’esercizio di un’azione revocatoria sono determinate, ai fini dell’applicazione dell’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000, dalla legge cui è soggetto l’atto contestato dal curatore fallimentare.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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