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Document 62013CJ0021

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 settembre 2014.
Simon, Evers, & Co. GmbH contro Hauptzollamt Hamburg-Hafen.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg.
Rinvio pregiudiziale – Politica commerciale – Dazi antidumping – Regolamento (CE) n. 499/2009 – Validità – Prodotti d’importazione originari della Cina – Importazione degli stessi prodotti spediti dalla Tailandia – Elusione – Prova – Rifiuto di cooperazione.
Causa C‑21/13.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:2154

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

4 settembre 2014 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Politica commerciale — Dazi antidumping — Regolamento (CE) n. 499/2009 — Validità — Prodotti d’importazione originari della Cina — Importazione degli stessi prodotti spediti dalla Tailandia — Elusione — Prova — Rifiuto di cooperazione»

Nella causa C‑21/13,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta ai sensi dell’articolo 267 TFUE dal Finanzgericht Hamburg (Germania), con decisione del 19 settembre 2012, pervenuta in cancelleria il 15 gennaio 2013, nel procedimento

Simon, Evers, & Co. GmbH

contro

Hauptzollamt Hamburg-Hafen,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, J.L. da Cruz Vilaça (relatore), G. Arestis, J.‑C. Bonichot e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Simon, Evers & Co. GmbH, da H. Henninger, Rechtsanwalt;

per il governo greco, da M. Tassopoulou e K. Boskovits, in qualità di agenti;

per il governo portoghese, da A. Coutinho da Silva e L. Inez Fernandes, in qualità di agenti;

per il Consiglio dell’Unione europea, da S. Boelaert, in qualità di agente, assistita da A. Polcyn, avocate;

per la Commissione europea, da T. Maxian Rusche, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 aprile 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità del regolamento (CE) n. 499/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, che estende il dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005 relativo alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Tailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Tailandia (GU L 151, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento contestato»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra la Simon, Evers & Co. GmbH (in prosieguo: la «Simon, Evers») e lo Hauptzollamt Hamburg-Hafen (Ufficio principale delle dogane del porto di Amburgo; in prosieguo: lo «Hauptzollamt»), con riferimento ad una decisione di quest’ultimo di esigere dalla Simon, Evers il pagamento di dazi antidumping.

Contesto normativo

3

Le disposizioni che disciplinano l’applicazione di misure antidumping da parte dell’Unione europea, in vigore all’epoca dei fatti del procedimento principale, erano contenute nel regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio, dell’8 marzo 2004 (GU L 77, pag. 12; in prosieguo: il «regolamento di base»).

4

L’articolo 13 del regolamento di base, intitolato «Elusione», così disponeva:

«1.   L’applicazione dei dazi antidumping istituiti a norma del presente regolamento può essere estesa alle importazioni da paesi terzi di prodotti simili, (…) se le misure in vigore vengono eluse. (…) Si intende per elusione una modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e la Comunità o tra società del paese oggetto delle misure e la Comunità che derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, essendo provato che sussiste un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili, ed essendo provato altresì, se necessario in conformità delle disposizioni dell’articolo 2, che esiste un dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per i prodotti simili.

(...)

2.   Operazioni di assemblaggio nella Comunità o in un paese terzo sono considerate elusive delle misure vigenti, nelle seguenti circostanze:

a)

le operazioni sono iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente e i pezzi utilizzati sono originari del paese soggetto alla misura;

(…)

e

c)

gli effetti riparatori del dazio sono indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile assemblato, e vi siano elementi di prova dell’esistenza del dumping in relazione ai valori normali precedentemente determinati per i prodotti simili o similari.

3.   Le inchieste sono avviate a norma del presente articolo su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro o di una parte interessata in base ad elementi di prova sufficienti relativi ai fattori enunciati nel paragrafo 1. L’inchiesta è aperta, sentito il comitato consultivo, con regolamento della Commissione in cui si può stabilire inoltre che le autorità doganali devono sottoporre le importazioni a registrazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, oppure chiedere la costituzione di garanzie. Le inchieste sono svolte dalla Commissione, eventualmente assistita dalle autorità doganali e sono concluse entro nove mesi. Se l’estensione delle misure è giustificata dai fatti definitivamente accertati, la relativa decisione è presa dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione previa consultazione del comitato consultivo. (...)

(...)».

5

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base:

«Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione le operazioni relative all’importazione dei prodotti soggetti alle inchieste e alle misure, nonché l’importo dei dazi riscossi a norma del presente regolamento».

6

L’articolo 18, paragrafi 1 e 6, del regolamento di base era formulato come segue:

«1.   Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati dal presente regolamento oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili (...). Le parti interessate vengono informate delle conseguenze dell’omessa collaborazione.

(...)

6.   L’esito dell’inchiesta per una parte interessata che non collabora oppure collabora solo in parte, impedendo in tal modo l’accesso ad informazioni pertinenti, può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato».

7

All’esito di un’inchiesta condotta dalla Commissione tra il 1o aprile 2003 e il 31 marzo 2004 (in prosieguo: l’«inchiesta iniziale»), l’Unione si è dotata del regolamento (CE) n. 1174/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti nei confronti delle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese (GU L 189, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 684/2008 del Consiglio, del 17 luglio 2008 (GU L 192, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1174/2005»).

8

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1174/2005:

«È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei relativi componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, di cui ai codici NC ex 8427 90 00 e ex 8431 20 00 (codici TARIC 8427 90 00 10 e 8431 20 00 10), originari della Repubblica popolare cinese (...)».

9

Come risulta dal quinto considerando del regolamento (CE) n. 923/2008 della Commissione, del 12 settembre 2008, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento n. 1174/2005 del Consiglio, modificato dal regolamento n. 684/2008, sulle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese mediante l’importazione di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali dalla Tailandia, a prescindere dal fatto che siano dichiarati originari della Tailandia o no, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 252, pag. 3), la Commissione ha deciso di avviare un’inchiesta (in prosieguo: l’«inchiesta sull’elusione») sulla base di elementi di prova sufficienti i quali, a suo avviso, indicavano a prima vista che le misure antidumping applicate alle importazioni di transpallet manuali originari della Cina venivano aggirate mediante operazioni di assemblaggio del prodotto di cui trattasi in Tailandia. A tale scopo, la Commissione ha adottato il regolamento n. 923/2008.

10

Risulta dal considerando 10 del regolamento contestato che l’inchiesta sull’elusione ha coperto il periodo compreso tra il 1o settembre 2007 e il 31 agosto 2008 (in prosieguo: il «periodo d’inchiesta»).

11

Ai sensi del considerando 6 del regolamento contestato, «la Commissione ha ufficialmente notificato l’apertura dell’inchiesta [sull’elusione] alle autorità della RPC e della Tailandia, ai produttori/esportatori di questi paesi, agli importatori nella Comunità notoriamente interessati e all’industria comunitaria. Sono stati inviati questionari ai produttori-esportatori cinesi e tailandesi noti alla Commissione, agli importatori nella Comunità divenuti noti alla Commissione nel corso dell’inchiesta iniziale e agli operatori che si sono presentati entro le scadenze specificate nell’articolo 3 del regolamento [n. 923/2008]. Alle parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato [in tale regolamento]. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata collaborazione avrebbe potuto comportare l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base e l’elaborazione di conclusioni sulla base dei dati disponibili».

12

Dal considerando 7 del regolamento contestato risulta che da parte dei produttori-esportatori tailandesi non è pervenuta nessuna risposta ai questionari e che la Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione da parte delle autorità tailandesi.

13

Il considerando 8 del regolamento contestato indica che «un esportatore-produttore cinese ha risposto al questionario dichiarando le sue vendite all’esportazione nella CE e alcune esportazioni di secondaria importanza del prodotto in questione in Tailandia. Non sono pervenute osservazioni dalle autorità cinesi».

14

Risulta, inoltre, dal considerando 9 di detto regolamento che «nove importatori della Comunità hanno infine risposto al questionario dichiarando le loro importazioni da Cina e Tailandia. Da queste risposte si è concluso che in generale c’è stato un aumento nelle importazioni dalla Tailandia e una diminuzione improvvisa nelle importazioni dalla RPC nel 2006, cioè nell’anno successivo all’entrata in vigore dei dazi antidumping definitivi. Le importazioni dalla RPC sono aumentate nuovamente negli anni seguenti mentre allo stesso tempo le importazioni dalla Tailandia sono diminuite leggermente, pur rimanendo ben al di sopra dei livelli del 2005».

15

Per quanto riguarda la modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e l’Unione, i considerando da 16 a 21 del regolamento contestato sono del seguente tenore:

«(16)

A causa della mancata collaborazione delle società tailandesi volume e valore delle esportazioni tailandesi del prodotto in questione nella Comunità sono stati determinati in base alle informazioni disponibili, in questo caso rappresentate dai dati statistici rilevati dagli Stati membri e compilati dalla Commissione conformemente all’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base e dai dati forniti da Eurostat. (...).

(17)

Dopo l’entrata in vigore delle misure antidumping le importazioni di [transpallet manuali e delle loro componenti essenziali] dalla Tailandia sono aumentate da 7458 transpallet nel 2005 a 64706 transpallet nel 2007 e sono diminuite a 42056 transpallet durante il [periodo d’inchiesta].

(18)

Per quanto riguarda la Cina, le importazioni di [transpallet manuali e delle loro componenti essenziali] nella CE sono aumentate da 240639 transpallet nel 2005 a 538271 nel 2007 e a 584786 durante il [periodo d’inchiesta]. Secondo le informazioni disponibili, questo aumento è principalmente da attribuire all’aumento delle esportazioni dell’unico esportatore-produttore cinese soggetto all’aliquota minore di dazio antidumping. Le esportazioni cinesi provenienti da questo operatore in particolare rappresentano infatti la quota più consistente dell’aumento di importazioni nella CE di [transpallet manuali e delle loro componenti essenziali] provenienti dalla RPC fra il 2005 e la fine del [periodo d’inchiesta].

(19)

Preso atto della situazione sopracitata, si conclude che è avvenuto un cambiamento nella struttura degli scambi fra la CE, la RPC e la Tailandia. Le importazioni dalla RPC hanno continuato ad aumentare, ma ciò è da attribuire direttamente all’andamento delle esportazioni di uno degli esportatori-produttori cinesi che ha collaborato con l’inchiesta iniziale e a cui è stato attribuito il dazio antidumping più basso. Le importazioni dalla Tailandia sono d’altra parte aumentate dell’868 % fra il 2005 e il 2007 e si sono stabilizzate durante il [periodo d’inchiesta] con un aumento del 564 % rispetto al 2005.

(20)

In definitiva, pur mostrando una continuità nelle esportazioni dalla RPC, la struttura degli scambi ha messo in luce anche un aumento significativo nelle esportazioni provenienti dalla Tailandia. Il livello stabile od in costante aumento delle esportazioni provenienti dalla RPC, anche se molto inferiore fra il 2007 e il [periodo d’inchiesta] rispetto a quanto rilevato durante l’inchiesta iniziale, può essere spiegato notando che l’enorme maggioranza delle esportazioni proviene dall’azienda cinese con l’aliquota di dazio antidumping più bassa. La struttura relativa alla Tailandia, d’altro canto, si può spiegare soltanto come risultato di azioni volte all’elusione di misure.

(21)

Le importazioni nella Comunità dalla Tailandia hanno iniziato ad aumentare durante l’inchiesta iniziale. Si ricorda che sia le autorità che i potenziali produttori-esportatori tailandesi sono stati informati dell’inchiesta in corso. Non è pervenuto tuttavia alcun dato in grado di spiegare tale aumento consistente e in effetti nessuna azienda tailandese ha collaborato all’inchiesta rispondendo ai questionari. In relazione a ciò va sottolineato che, come citato al considerando 7, le informazioni in possesso della Commissione all’apertura dell’inchiesta sembravano suggerire che un numero considerevole di operazioni di assemblaggio di [transpallet manuali e delle loro componenti essenziali] avvenisse in Tailandia. D’altro canto non è stato fornito alcun elemento atto a dimostrare l’effettiva produzione in Tailandia di [transpallet manuali e delle loro componenti essenziali]. In base alle informazioni disponibili si è pertanto giunti alla conclusione che, in mancanza di una motivazione o giustificazione economica sufficiente ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la modifica nella struttura degli scambi è riconducibile all’imposizione del dazio antidumping sui [transpallet manuali e sulle loro componenti essenziali] originari della [Cina]».

16

In seguito all’inchiesta sull’elusione, è stato adottato il regolamento contestato.

17

L’articolo 1 di tale regolamento prevede quanto segue:

«1.   Il dazio antidumping definitivo applicabile a “tutte le altre società”, istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005 sulle importazioni di transpallet manuali e dei relativi componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, quali definiti dall’articolo 1 del regolamento [n. 1174/2005], originari della [Cina], viene con il presente regolamento esteso ai transpallet manuali e ai relativi componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, quali definiti dall’articolo 1 del regolamento [n. 1174/2005], di cui ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00 (codici TARIC 8427 90 00 11 e 8431 20 00 11), spediti dalla Tailandia indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari della Tailandia o no.

2.   I dazi estesi a norma del paragrafo 1 sono riscossi sulle importazioni registrate a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 923/2008 e dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento [di base].

(...)»

Procedimento principale e questione pregiudiziale

18

Nel mese di ottobre 2008, la Simon, Evers ha importato dalla Tailandia transpallet manuali.

19

Il 12 agosto 2009, con avviso di accertamento dei dazi e delle imposte all’importazione, lo Hauptzollamt, basandosi sul regolamento contestato, ha reclamato presso la Simon, Evers il pagamento di un dazio antidumping dell’importo di EUR 9 666,90.

20

Poiché, con decisione del 21 febbraio 2011, lo Hauptzollamt ha respinto in quanto infondato il ricorso proposto contro tale avviso, la Simon, Evers ha adito il Finanzgericht Hamburg.

21

Tale giudice formula alcuni dubbi sul fatto che le condizioni previste all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base relative alla determinazione di un’elusione dei dazi antidumping ricorrano nella fattispecie. Più in particolare, esso si interroga sulla questione se una modificazione del volume d’esportazione dai paesi terzi di cui trattasi consenta, di per sé, di stabilire un nesso tra le importazioni originarie del paese assoggettato al dazio antidumping e quelle del paese cui il dazio antidumping va esteso. Per quanto riguarda l’evoluzione delle importazioni originarie della Tailandia, il Finanzgericht Hamburg fa osservare che esse, dopo essere considerevolmente aumentate nel corso del 2007, sono notevolmente diminuite durante il periodo d’inchiesta.

22

Il giudice del rinvio formula anche dubbi sul fatto che la modificazione della struttura degli scambi tra i paesi terzi e l’Unione possa essere attribuita all’introduzione dei dazi antidumping sui transpallet originari della Cina, in quanto, nel corso del periodo d’inchiesta, le importazioni originarie della Cina sono anch’esse considerevolmente aumentate. Orbene, in assenza di prove che consentano, da una parte, di spiegare il netto aumento delle esportazioni originarie della Tailandia e, dall’altra, di accertare l’assenza di effettive attività di fabbricazione di transpallet manuali in Tailandia, apparirebbe quanto meno dubbio che si possa concludere che, in assenza di qualsiasi altra motivazione o giustificazione economica sufficiente ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la modificazione della struttura degli scambi sia risultata dall’istituzione del dazio antidumping sui transpallet manuali originari della Cina.

23

È in tal contesto che il Finanzgericht Hamburg ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il regolamento [contestato] sia invalido in virtù del fatto che la Commissione, in violazione delle condizioni per l’accertamento di un’elusione delle misure antidumping previste all’articolo 13 del regolamento [di base], ha ravvisato un’elusione sulla base del solo significativo aumento delle corrispondenti esportazioni dalla Tailandia dopo l’introduzione delle misure, benché la Commissione, in assenza di collaborazione degli esportatori tailandesi, non sia pervenuta ad ulteriori conclusioni concrete».

Sulla questione pregiudiziale

Osservazioni preliminari

24

Va rilevato anzitutto che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se il regolamento contestato sia invalido a causa del fatto che le istituzioni dell’Unione non hanno adeguatamente dimostrato la sussistenza di un’«elusione», ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, non avendo comprovato, da una parte, la modificazione della struttura degli scambi tra i paesi terzi e l’Unione e, dall’altra, l’esistenza di pratiche, processi o lavorazioni per i quali non esiste una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio antidumping, in assenza di cooperazione da parte degli esportatori tailandesi.

25

Nelle osservazioni scritte presentate dinanzi alla Corte, la Simon, Evers ha sollevato un altro motivo di invalidità del regolamento contestato basato sul fatto che le istituzioni dell’Unione non hanno dimostrato che gli effetti riparatori del dazio antidumping risultavano indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi di prodotti simili.

26

Secondo una giurisprudenza costante, il procedimento in forza dell’art. 267 TFUE si fonda su una netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, di modo che spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (v., in particolare, sentenza Hoesch Metals and Alloys, C‑373/08, EU:C:2010:68, punto 59).

27

Risulta parimenti da una giurisprudenza ben consolidata che l’articolo 267 TFUE non costituisce un rimedio giurisdizionale esperibile dalle parti di una controversia pendente dinanzi ad un giudice nazionale, cosicché la Corte non può essere tenuta a valutare la validità del diritto dell’Unione per il solo fatto che tale questione sia stata sollevata dinanzi ad essa da una delle dette parti nelle proprie osservazioni scritte (v. sentenza MSD Sharp & Dohme, C‑316/09, EU:C:2011:275, punto 23 nonché giurisprudenza ivi citata).

28

In tal contesto, non occorre estendere l’esame della validità del regolamento contestato alla luce dei motivi non considerati dal giudice del rinvio (v. sentenza Nuova Agricast, C‑390/06, EU:C:2008:224, punto 44).

Sulla validità del regolamento contestato

29

Secondo una giurisprudenza costante, in materia di politica commerciale comune e specialmente nell’ambito delle misure di difesa commerciale, le istituzioni dell’Unione godono di un ampio potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che devono esaminare. Ne consegue che il sindacato del giudice deve limitarsi all’accertamento del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata, nonché dell’assenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o di sviamento di potere (v. sentenza Consiglio e Commissione/Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP, C‑191/09 P e C‑200/09 P, EU:C:2012:78, punto 63 nonché giurisprudenza ivi citata).

30

Più in particolare, con riferimento all’elusione delle misure antidumping, l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base dispone che essa consiste in una modifica della struttura degli scambi tra i paesi terzi e l’Unione, derivante da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non esiste una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, in presenza di elementi che attestano che sussiste un pregiudizio oppure che gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi di prodotti simili risultano indeboliti.

31

Secondo l’articolo 13, paragrafo 3, di tale regolamento, spetta alla Commissione avviare un’inchiesta sulla base di elementi di prova che lascino apparire a prima vista pratiche di elusione. Se i fatti accertati nel corso di tale inchiesta consentono di concludere che tale elusione sussiste, la Commissione propone al Consiglio l’estensione delle misure antidumping.

32

Tuttavia, nessuna disposizione del regolamento di base conferisce alla Commissione, nell’ambito di un’inchiesta sull’esistenza di un’elusione, il potere di obbligare i produttori o i gli esportatori destinatari di una denuncia a partecipare all’inchiesta o a produrre informazioni. La Commissione è pertanto tributaria della cooperazione volontaria delle parti interessate a fornirle le informazioni necessarie.

33

È il motivo per cui il legislatore dell’Unione ha previsto all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base che, qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili.

34

Inoltre, l’articolo 18, paragrafo 6, dello stesso regolamento precisa che, qualora una parte interessata non collabori o collabori solo parzialmente, impedendo in tal modo l’accesso ad informazioni rilevanti, l’esito dell’inchiesta può essere per essa meno favorevole che nell’ipotesi della collaborazione.

35

Per quanto il regolamento di base, e in particolare il suo articolo 13, paragrafo 3, stabilisca il principio secondo cui l’onere della prova dell’elusione grava sulle istituzioni dell’Unione, ciò non toglie che prevedendo, nell’ipotesi del difetto di cooperazione delle parti interessate, che tali istituzioni possano basare le conclusioni dell’inchiesta in merito all’esistenza di un’elusione sui dati disponibili e che le parti che non vi hanno cooperato rischino di trovarsi in una situazione meno favorevole, i paragrafi 1 e 6 dell’articolo 18 del regolamento di base attenuano nettamente tale onere.

36

Certo, come l’avvocato generale ha osservato ai paragrafi 68 e 69 delle sue conclusioni, dall’articolo 18 del regolamento di base risulta che il legislatore dell’Unione non ha inteso stabilire una presunzione legale che consenta di dedurre direttamente dal difetto di cooperazione delle parti interessate o coinvolte l’esistenza di un’elusione e che, quindi, dispensi le istituzioni dell’Unione da qualsiasi esigenza di prova. Tuttavia, tenuto conto della possibilità di trarre conclusioni, anche definitive, sulla base dei dati disponibili e di trattare la parte che non coopera o che coopera solo parzialmente in modo meno favorevole che se avesse cooperato, è altrettanto evidente che le istituzioni dell’Unione sono autorizzate a basarsi su un insieme di indizi concordanti che consentano di concludere per l’esistenza di un’elusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.

37

Qualsiasi altra soluzione rischierebbe di compromettere l’efficacia delle misure di difesa commerciale dell’Unione tutte le volte che le istituzioni dell’Unione devono confrontarsi con il rifiuto di cooperazione nell’ambito di un’inchiesta diretta ad accertare un’elusione.

38

È alla luce delle suesposte considerazioni che occorre valutare la questione della validità del regolamento contestato.

39

In primo luogo, occorre ricordare che, nella fattispecie, i produttori-esportatori tailandesi nonché le autorità tailandesi non hanno cooperato nell’inchiesta sull’elusione. Inoltre, un unico produttore-esportatore cinese ha dichiarato le sue vendite all’esportazione verso l’Unione nonché esportazioni assai limitate verso la Tailandia e da parte delle autorità cinesi non è pervenuta nessuna osservazione.

40

Orbene, come risulta dal considerando 6 del regolamento contestato, la Commissione ha informato le autorità cinesi e tailandesi, i produttori-esportatori e gli importatori comunitari interessati, nonché l’industria comunitaria, dell’avvio dell’inchiesta sull’elusione. Inoltre, a detti produttori-esportatori e importatori comunitari sono stati inviati dei questionari, mediante i quali questi ultimi hanno quindi avuto la possibilità di far conoscere il loro punto di vista e di essere sentiti dalla Commissione.

41

A causa del rifiuto di collaborare di detti interessati, volume e valore delle esportazioni tailandesi e cinesi dei transpallet manuali verso l’Unione sono stati determinati dal Consiglio in base alle sole informazioni disponibili, in questo caso rappresentate dai dati statistici rilevati dagli Stati membri e raccolti dalla Commissione conformemente all’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base, nonché dai dati forniti da Eurostat.

42

Tali informazioni hanno permesso alle istituzioni dell’Unione di concludere che, in seguito all’introduzione delle misure antidumping sulle importazioni di transpallet manuali originari della Cina, le importazioni di transpallet manuali provenienti dalla Tailandia sono passate da 7458 nel corso del 2005 a 64706 nel corso del 2007 prima di ridursi a 42056 nel corso del periodo d’inchiesta. Ciò rappresentava un incremento dell’868 % tra il 2005 e il 2007 e, nel corso del periodo d’inchiesta, un incremento del 564 % rispetto al 2005.

43

Riguardo alle importazioni nell’Unione di transpallet manuali provenienti dalla Cina, le istituzioni dell’Unione hanno osservato che esse sono passate da 240639 nel corso del 2005 a 538271 per il 2007 a 584786 nel corso del periodo d’inchiesta. Sulla base delle informazioni di cui tali istituzioni disponevano, tale incremento si spiegava soprattutto con un aumento delle esportazioni del produttore-esportatore cinese cui era applicata l’aliquota del dazio antidumping minore, cioè il 7,6%, mentre gli altri produttori-esportatori cinesi erano assoggettati a un dazio antidumping compreso tra il 28,5 % e il 46,7 %.

44

Da detti elementi risulta, in primo luogo, che le importazioni dalla Tailandia hanno conosciuto un aumento molto rilevante a partire dal 2005, cioè a partire dall’applicazione del dazio antidumping alle importazioni provenienti dalla Cina, in secondo luogo, che sussisteva una ragione economica plausibile per giustificare la progressione di queste ultime importazioni a partire dal 2005 e, in terzo luogo, che tale progressione è stata, in proporzione, nettamente inferiore a quella delle importazioni provenienti dalla Tailandia.

45

La Simon, Evers sostiene, tuttavia, che la struttura degli scambi tra i paesi terzi e l’Unione non si è modificata in modo significativo, dato che la modificazione della struttura degli scambi ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base è caratterizzata dal fatto che le importazioni originarie del paese assoggettato al dazio antidumping dovevano diminuire in seguito all’entrata in vigore delle misure antidumping, mentre le importazioni dei prodotti simili provenienti dal paese presunto responsabile dell’elusione dovevano aumentare.

46

Orbene, nel caso di specie tale condizione non sarebbe soddisfatta.

47

Al riguardo, occorre sottolineare che il requisito relativo alla sostituzione delle importazioni originarie del paese soggetto al dazio antidumping con quelle provenienti dal paese dell’elusione, in quanto condizione necessaria per la sussistenza di un’elusione, non compare all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.

48

Inoltre, come l’avvocato generale ha indicato al paragrafo 87 delle sue conclusioni, la definizione di «elusione» è formulata all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base in termini assai generali, che lasciano un ampio margine discrezionale alle istituzioni dell’Unione, mentre non viene fornita alcuna precisazione in merito alla natura e alle modalità della «modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e la Comunità».

49

Di conseguenza, va constatato che il Consiglio ha sufficientemente dimostrato una modificazione della configurazione degli scambi tra la Cina, la Tailandia e l’Unione.

50

In secondo luogo, i dubbi espressi dal giudice del rinvio in merito alla validità del regolamento contestato sono basati anche sul fatto che le istituzioni dell’Unione non avrebbero fornito la prova che la modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi interessati e l’Unione trovava origine nell’elusione del dazio antidumping istituito sulle importazioni originarie della Cina.

51

Come risulta dall’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, l’esistenza di un’elusione richiede che sia accertato che non sussiste una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio antidumping per le pratiche, i processi o le lavorazioni che sono responsabili della modificazione della struttura degli scambi tra i paesi terzi e l’Unione.

52

Nella fattispecie, dal regolamento contestato risulta che, per concludere nel senso dell’esistenza di tale elusione, le istituzioni si sono basate su un insieme di indizi concordanti. Esse hanno constatato che la modificazione della configurazione degli scambi tra la Tailandia e l’Unione è iniziata subito dopo l’istituzione del dazio antidumping sulle importazioni provenienti dalla Cina. Tale coincidenza nel tempo costituisce un indizio importante che consente di stabilire un nesso logico e ragionevole tra il considerevole aumento delle importazioni provenienti dalla Tailandia e l’istituzione del dazio antidumping.

53

Inoltre, dal considerando 21 del regolamento contestato risulta che, al momento dell’avvio dell’inchiesta sull’elusione, le informazioni di cui la Commissione disponeva sembravano indicare che in Tailandia avessero luogo importanti operazioni di assemblaggio del prodotto di cui trattasi.

54

Infine, né i produttori-esportatori tailandesi e cinesi, né il governo tailandese hanno fornito alle istituzioni dell’Unione elementi di prova che consentissero di spiegare l’aumento considerevole delle importazioni di transpallet manuali provenienti dalla Tailandia. In particolare, dette istituzioni non hanno ricevuto alcun elemento di prova che indicasse l’esistenza di effettive attività di produzione di transpallet manuali in Tailandia.

55

Il difetto di cooperazione da parte delle imprese e delle autorità nazionali interessate nel corso dell’inchiesta sull’elusione ha quindi impedito alle istituzioni dell’Unione di determinare con certezza le ragioni della modifica della struttura degli scambi tra la Tailandia e l’Unione.

56

Orbene, nel contesto di una situazione caratterizzata dal rifiuto totale di cooperazione nell’inchiesta sull’elusione, le istituzioni dell’Unione erano quindi legittimate a basarsi su indizi nel concludere per l’esistenza di pratiche, processi o lavorazioni in Tailandia diretti esclusivamente ad eludere il dazio antidumping che colpiva le importazioni originarie della Cina. In tali condizioni, spettava alle parti interessate fornire la prova di un motivo plausibile a giustificazione di dette attività, al di là di quello di sottrarsi al dazio antidumping suddetto (v., per analogia, sentenza Brother International, C‑26/88, EU:C:1989:637, punto 29).

57

Ne consegue che il Consiglio, ritenendo nel regolamento contestato che vi sia stata elusione delle misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, non ha commesso alcun errore manifesto nella valutazione dei fatti.

58

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre quindi rispondere che dall’esame della questione presentata dal giudice del rinvio non è emerso alcun elemento tale da inficiare la validità del regolamento contestato.

Sulle spese

59

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

Dall’esame della questione presentata dal giudice del rinvio non è emerso alcun elemento tale da inficiare la validità del regolamento (CE) n. 499/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, che estende il dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005 relativo alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Tailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Tailandia.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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