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Document 62013CC0623

Conclusioni dell'avvocato generale Sharpston del 21 ottobre 2014.
Ministre de l'Économie et des Finances contro Gérard de Ruyter.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Conseil d'État - Francia.
Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Articolo 4 - Ambito di applicazione ratione materiae - Prelievi sui redditi patrimoniali - Contributo sociale generalizzato - Contributo per il rimborso del debito sociale - Prelievo sociale - Contribuzione integrativa del prelievo sociale - Partecipazione al finanziamento di regimi previdenziali obbligatori - Rapporto diretto e sufficientemente rilevante con alcuni settori della previdenza sociale.
Causa C-623/13.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:2307

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ELEANOR SHARPSTON

presentate il 21 ottobre 2014 ( 1 )

Causa C‑623/13

Ministre de l’Économie et des Finances

contro

Gérard de Ruyter

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia)]

«Sicurezza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Campo di applicazione materiale — Redditi patrimoniali — Rapporto diretto e sufficientemente rilevante tra i contributi e la legislazione che disciplina i settori della sicurezza sociale elencati nell’articolo 4 del regolamento n. 1408/71»

1. 

La presente domanda di pronuncia pregiudiziale del Conseil d’État (Francia) (in prosieguo: il «giudice del rinvio») verte sulla questione se il regolamento n. 1408/71 ( 2 ) si applichi ai contributi prelevati sui redditi patrimoniali e che sono poi specificamente destinati al finanziamento della previdenza sociale. La risposta a tale quesito dipende dall’interpretazione dell’articolo 4 di tale regolamento, il quale enumera i settori di sicurezza sociale che rientrano nel suo campo di applicazione materiale.

2. 

In due sentenze del 2000 ( 3 ), la Corte ha già affermato in sostanza che la «contribution sociale généralisée» (contributo sociale generalizzato; in prosieguo: il «CSG») e la «contribution pour le remboursement de la dette sociale» (contributo per il rimborso del debito sociale; in prosieguo: il «CRDS») oggetto di prelievo, in Francia, sui redditi da lavoro e sui redditi sostitutivi ( 4 ) presentano un rapporto diretto e sufficientemente rilevante con le leggi che disciplinano i settori della sicurezza sociale enunciati all’articolo 4 e rientrano pertanto nel campo di applicazione materiale del regolamento n. 1408/71. Così è stato poiché, a differenza dei prelievi destinati alla copertura degli oneri pubblici generali, la finalità di tali contributi era specificamente e direttamente quella di finanziare la previdenza sociale francese o di ripianare il disavanzo del regime previdenziale generale del Paese ( 5 ). Pertanto, il prelievo di tali contributi sui redditi da lavoro e sui redditi sostitutivi delle persone residenti in Francia ma assoggettate alla normativa previdenziale di un altro Stato membro (di norma poiché svolgevano attività di lavoro subordinato in quest’ultimo) è stato ritenuto incompatibile sia con il divieto di cumulare le legislazioni in materia di sicurezza sociale previsto dall’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 sia con il Trattato, il quale garantisce la libera circolazione dei lavoratori e la libertà di stabilimento.

3. 

Il giudice del rinvio chiede in sostanza se tale argomentazione sia applicabile anche agli oneri di natura simile applicati dalla Francia sui redditi patrimoniali anziché sui redditi da lavoro o su quelli sostitutivi. L’obiettivo di garantire la libera circolazione dei lavoratori subordinati e autonomi all’interno dell’Unione europea, proprio del regolamento n. 1408/71, implica che il suo ambito di applicazione si circoscriva ai soli prelievi fiscali sui redditi legati all’esercizio di un’attività professionale?

4. 

Tale questione è sorta poiché il sig. de Ruyter, cittadino olandese fiscalmente residente in Francia, si oppone al pagamento del CSG, del CRDS e di altri contributi sociali specificamente destinati al finanziamento della previdenza sociale che la Francia gli chiede di corrispondere sui redditi derivanti da alcuni contratti di rendita vitalizia che egli ha sottoscritto nei Paesi Bassi (in prosieguo: le «sue rendite vitalizie» o le «rendite vitalizie»), e che non hanno relazione con la sua attività professionale. Il sig. de Ruyter sostiene che, in qualità di lavoratore subordinato nei Paesi Bassi, dovrebbe essere soggetto unicamente alla legislazione olandese in materia di previdenza sociale.

Legislazione

Il diritto dell’Unione

5.

Il regolamento n. 1408/71 è stato adottato dal Consiglio anche, in particolare, sulla base dell’articolo 51 del Trattato CEE (divenuto, a seguito di modifica, l’articolo 48 TFUE), al fine di coordinare le legislazioni nazionali degli Stati membri in materia di sicurezza sociale e così ridurre per quanto possibile gli ostacoli frapposti da tali legislazioni alla libera circolazione di tutti i lavoratori, subordinati e autonomi. Nel preambolo al regolamento n. 1408/71 si legge in particolare quanto segue:

«(…)

(…) considerando che le norme di coordinamento delle legislazioni nazionali sulla sicurezza sociale si inseriscono nel quadro della libera circolazione delle persone e devono contribuire al miglioramento del loro tenore di vita e condizioni di lavoro [considerando 1];

(...)

considerando che è opportuno rispettare le caratteristiche proprie alle legislazioni nazionali di sicurezza sociale [ed] elaborare unicamente un sistema di coordinamento [considerando 4];

considerando che è opportuno, nel quadro di questo coordinamento, garantire all’interno della Comunità ai lavoratori cittadini degli Stati membri (...) la parità di trattamento di fronte alle diverse legislazioni nazionali [considerando 5];

considerando che le norme di coordinamento devono assicurare ai lavoratori che si spostano all’interno della Comunità (…) il mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti e in corso di acquisizione [considerando 6];

(...)

considerando che è opportuno assoggettare i lavoratori subordinati e autonomi che si spostano all’interno della Comunità al regime di sicurezza sociale di un unico Stato membro, in modo che vengano evitati i cumuli di legislazioni nazionali applicabili e le complicazioni che possono derivarne [considerando 8];

(…)

considerando che per garantire nel modo migliore la parità di trattamento di tutti i lavoratori occupati sul territorio di uno Stato membro è opportuno determinare come legislazione applicabile, in via generale, la legislazione dello Stato membro sul territorio del quale l’interessato esercita la sua attività subordinata o autonoma [considerando 10];

(…)».

6.

Ai sensi dell’articolo 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71, il termine «lavoratore subordinato» designa qualsiasi persona «coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro uno o più eventi corrispondenti ai settori di un regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi o a un regime speciale per i dipendenti pubblici».

7.

In base all’articolo 1, lettera j), dello stesso regolamento, «il termine “legislazione” indica, per ogni Stato membro, le leggi, i regolamenti, le disposizioni statutarie e ogni altra misura di applicazione, esistenti o future, concernenti i settori e i regimi di sicurezza sociale di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, o le prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all’articolo 4, paragrafo 2 bis».

8.

L’articolo 2, paragrafo 1, definisce il campo di applicazione del medesimo regolamento quanto alle persone, ovvero «ai lavoratori subordinati o autonomi e agli studenti, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti».

9.

L’articolo 4 del regolamento n. 1408/71, intitolato «Campo d’applicazione “ratione materiae”», così dispone:

«1.   Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

a)

le prestazioni di malattia e di maternità;

b)

le prestazioni d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno;

c)

le prestazioni di vecchiaia;

d)

le prestazioni ai superstiti;

e)

le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;

f)

gli assegni in caso di morte;

g)

le prestazioni di disoccupazione;

h)

le prestazioni familiari.

2.   Il presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi, nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell’armatore concernenti le prestazioni di cui al paragrafo 1.

(...)».

10.

L’articolo 13 del regolamento n. 1408/71, intitolato «Determinazione della legislazione applicabile», così dispone:

«1.   Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14 quater e 14 septies. Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo.

2.   Con riserva degli articoli da 14 a 17:

a)

la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;

(…)» ( 6 ).

Il diritto francese

11.

L’articolo 1600‑0 C del Code général des impôts (codice generale delle imposte) dispone che le persone fisiche fiscalmente residenti in Francia siano assoggettate al CSG, calcolato in base all’importo netto utilizzato per la determinazione dell’imposta sul reddito, relativo ai redditi patrimoniali elencati in detto articolo ( 7 ). Il CSG viene riscosso in particolare sui «revenus fonciers» (redditi da beni immobili), «rentes viagères constituées à titre onéreux» (rendite vitalizie a titolo oneroso) ( 8 ), «revenus de capitaux mobiliers» (redditi da beni mobiliari) e alcune «plus‑values» (plusvalenze) [articolo L. 136‑6 del Code de la sécurité sociale) (codice di previdenza sociale)].

12.

Gli articoli 1600‑0 G e 1600‑0 H del codice generale delle imposte, da leggere anch’essi in combinato disposto con l’articolo L. 136‑6 del codice di previdenza sociale, dispongono che le medesime persone siano soggette anche al versamento del CRDS, calcolato sugli stessi redditi.

13.

Infine, ai sensi dell’articolo 1600‑0 F bis del codice generale delle imposte, nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale, tali persone sono inoltre assoggettabili a un «prélèvement social» (prelievo sociale) pari al 2 % su detti redditi e, a partire dal 1o luglio 2004, a una contribuzione integrativa dello 0,3 % in base all’articolo L. 14‑10‑4 del Code de l’action sociale et des familles (codice degli interventi sociali e della famiglia). La prima applicazione di quest’ultimo prelievo ha interessato i redditi patrimoniali percepiti nel 2003.

14.

Secondo il giudice del rinvio, tali contributi sono impiegati per finanziare i regimi di previdenza sociale obbligatori dello Stato francese. Il CSG contribuisce al finanziamento delle prestazioni di assicurazione malattia, delle prestazioni familiari, delle prestazioni non contributive di assicurazione per la vecchiaia e delle prestazioni assistenziali. Il CRDS è riscosso a beneficio della Caisse d’amortissement de la dette sociale (cassa per il ripianamento del debito sociale) ed è destinato a ripianare il disavanzo della previdenza sociale. Il prelievo sociale del 2 % è riscosso a beneficio della Caisse nationale d’allocations familiales (cassa nazionale degli assegni familiari) e della Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (cassa nazionale di assicurazione per la vecchiaia dei lavoratori subordinati). Il contributo integrativo dello 0,3 % è assegnato alla Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (cassa nazionale di solidarietà per l’autonomia).

Fatti, procedimento e questione pregiudiziale

15.

Il sig. Gérard de Ruyter risiede fiscalmente in Francia dal 1994. Dal 1996 svolge un incarico di lavoro subordinato per una società con sede nei Paesi Bassi. Per gli anni compresi fra il 1997 e il 2004, il sig. de Ruyter ha dichiarato redditi da lavoro, capitali mobiliari, utili industriali e commerciali e rendite vitalizie. Il suo stipendio era esclusivamente di fonte olandese. Secondo il giudice del rinvio, le rendite vitalizie non rientravano fra i redditi da lavoro del sig. de Ruyter, poiché egli non ha dichiarato che provenissero da un fondo di capitale precedentemente costituito a cui aveva contribuito il suo datore di lavoro.

16.

In quanto fiscalmente residente in Francia, il sig. de Ruyter era soggetto a imposte sul reddito francesi sull’integralità dei suoi redditi, ivi incluse le rendite vitalizie. Queste ultime erano inoltre assoggettate al CSG, al CRDS, al prelievo sociale del 2 % e, a partire dal 2003, alla contribuzione integrativa, pari allo 0,3 %, di tale prelievo.

17.

Le impugnazioni del sig. de Ruyter presso i tribunali amministrativi di prima istanza di Marsiglia e Nîmes (Francia) contro le decisioni che gli imponevano tali contribuzioni sono state respinte. In sede di appello, il giudice amministrativo di appello di Marsiglia ha riformato le sentenze di grado inferiore, esentando il sig. de Ruyter dai vari contributi sociali applicabili alle rendite vitalizie percepite fra il 1997 e il 2004. Tale conclusione è stata motivata, essenzialmente, dal fatto che il sig. de Ruyter era già stato assoggettato nei Paesi Bassi ai contributi sociali su tali redditi e, pertanto, il prelievo di ulteriori contributi sociali in Francia costituiva un ostacolo ai suoi diritti alla libera circolazione.

18.

Il Ministro del bilancio, dei conti pubblici, della funzione pubblica e della riforma dello Stato (in prosieguo: il «Ministro») ha presentato impugnazione dinanzi al Conseil d’État ottenendo l’annullamento della sentenza, in virtù del fatto che il giudice amministrativo d’appello aveva commesso un errore di diritto nel sostenere che i contributi controversi violavano il diritto alla libera circolazione del contribuente all’interno dell’Unione europea, senza accertare se quest’ultima avesse adottato misure volte a porre fine alla doppia imposizione. Dinanzi al Conseil d’État, il sig. de Ruyter sostiene che, in conformità con il divieto di cumulo di legislazioni previsto dall’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, dovrebbe essere assoggettato solo alla normativa previdenziale olandese. Il ricorrente fa valere in sostanza che il rapporto fra, da un lato, il CSG, il CRDS, il prelievo sociale e la contribuzione integrativa e, dall’altro, la legislazione in materia di previdenza sociale non è sufficiente a comportare l’applicazione del succitato regolamento.

19.

Osservando che l’esito dell’appello dipende dall’interpretazione dell’ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71, il Conseil d’État ha richiesto una pronuncia pregiudiziale in merito al seguente quesito:

«Se i prelievi fiscali sui redditi patrimoniali, quali [il CSG], [il CRDS], il prelievo sociale del 2 % e la contribuzione integrativa [dello 0,3 %] di tale prelievo, presentino un rapporto diretto e rilevante con alcuni dei settori di sicurezza sociale elencati nell’articolo 4 del [regolamento n. 1408/71], e rientrino pertanto nell’ambito di applicazione di tale regolamento, per il solo fatto di contribuire al finanziamento dei regimi francesi previdenziali obbligatori».

20.

Il sig. de Ruyter, il governo francese e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. Sebbene il governo francese ne abbia fatto richiesta, non è stata tenuta un’udienza.

Valutazione

Osservazioni preliminari

21.

Inizierò illustrando brevemente le caratteristiche principali del sistema di coordinamento dei regimi previdenziali degli Stati membri stabilito dal regolamento n. 1408/71, nonché gli importanti chiarimenti forniti dalla Corte nelle sentenze Commissione/Francia ( 9 ) in merito alle circostanze che rientrano nel campo di applicazione del medesimo regolamento.

22.

Tuttavia, come la Corte ha espressamente sottolineato, tali due cause riguardavano il prelievo di contributi sociali unicamente legati a redditi da lavoro e a redditi sostitutivi imposti ai lavoratori subordinati e autonomi residenti in Francia e tassabili in quello Stato membro in relazione all’attività lavorativa esercitata in un altro Stato membro ( 10 ). Passerò quindi a valutare se le contribuzioni specificamente destinate al finanziamento della previdenza sociale ma prelevate su redditi non legati all’esercizio di attività professionali siano anch’esse disciplinate dal regolamento n. 1408/71, tenendo conto del fatto che l’obiettivo di quest’ultimo consiste nel garantire la libera circolazione dei lavoratori subordinati e autonomi. Un rapporto diretto e sufficientemente rilevante esiste anche fra tali contribuzioni e la legislazione in materia di previdenza sociale?

23.

Infine, cercherò di chiarire brevemente se le contribuzioni controverse, supponendo che ricadano nell’ambito di applicazione del succitato regolamento, siano conformi al divieto di cumulo delle legislazioni in materia di previdenza sociale sancito dall’articolo 13, paragrafo 1, dello stesso.

L’orientamento fornito dalla giurisprudenza sul regolamento n. 1408/71

24.

Gli Stati membri sono competenti relativamente all’organizzazione dei propri regimi previdenziali ( 11 ). In mancanza di un’armonizzazione, spetta a ogni Stato membro stabilire le condizioni del diritto o dell’obbligo di iscriversi a un regime previdenziale, il livello dei contributi a carico degli assicurati ( 12 ) e il reddito da considerare per il calcolo dei contributi previdenziali ( 13 ). Tuttavia, nell’esercizio di tale facoltà, gli Stati membri devono conformarsi al diritto dell’Unione ( 14 ).

25.

Il sistema attuato dal regolamento n. 1408/71 non è altro che un sistema di coordinamento che disciplina, in particolare, la determinazione della legislazione applicabile ai lavoratori subordinati e autonomi che esercitano, in circostanze diverse, il loro diritto alla libera circolazione ( 15 ). Il regolamento di cui trattasi deve essere interpretato alla luce dello scopo perseguito dall’articolo del Trattato su cui si basa (articolo 48 TFUE), ovvero l’instaurazione della libertà di circolazione più completa per i lavoratori migranti ( 16 ). A tale scopo, come risulta chiaramente dai considerando 5, 6 e 10 del preambolo, oltre che dall’articolo 3 del medesimo regolamento, esso mira a garantire quanto più efficacemente possibile la parità di trattamento di tutte le persone economicamente attive sul territorio di uno Stato membro e a non penalizzare i lavoratori che esercitano il loro diritto alla libera circolazione.

26.

Inoltre, le disposizioni del titolo II del regolamento n. 1408/71, di cui fa parte l’articolo 13, paragrafo 1, sanciscono un sistema completo di regole di conflitto, così che gli Stati membri non possano più stabilire l’applicabilità della propria normativa ratione personae e ratione materiae ( 17 ). Tali disposizioni mirano non solo a evitare la simultanea applicazione di più normative nazionali, ma anche far sì che i soggetti rientranti nella sfera di applicazione del regolamento n. 1408/71 non restino senza tutela in materia di previdenza sociale per mancanza di una normativa cui far ricorso nel loro caso ( 18 ). In linea di principio, è pertanto contrario al regolamento n. 1408/71, in particolare all’articolo 13, paragrafo 1, richiedere a una persona il versamento di contributi sociali in uno Stato membro diverso da quello designato ai sensi del regolamento n. 1408/71 ( 19 ).

27.

Dall’articolo 4 dello stesso regolamento emerge che i regimi previdenziali nazionali nel loro complesso sono sottoposti all’applicazione delle norme del diritto dell’Unione ( 20 ). Affinché una contribuzione ricada nell’ambito di applicazione di tale regolamento, deve esistere un rapporto diretto e sufficientemente rilevante fra essa e la normativa che disciplina uno dei settori della previdenza sociale enumerati all’articolo 4 ( 21 ). A tale riguardo, il criterio decisivo è se la contribuzione sia destinata specificamente al finanziamento del regime previdenziale dello Stato membro, indipendentemente dal fatto che siano erogate prestazioni in contropartita ( 22 ). Su questo punto, nelle sentenze Commissione/Francia, la Corte distingue, da un lato, fra contributi quali il CSG e il CRDS riscossi sui redditi da lavoro o sui redditi sostitutivi, «volt[i] specificamente e direttamente al finanziamento della previdenza sociale in Francia» e che pertanto presentano tale rapporto, e, dall’altro, i prelievi «per il finanziamento degli oneri generali dei pubblici poteri» ( 23 ). Il fatto che tali contributi fossero classificati come imposte in base alla legislazione nazionale non ne ha implicato l’esclusione dal campo di applicazione del regolamento n. 1408/71 e dal divieto di cumulo di più legislazioni sancito dall’articolo 13, paragrafo 1 ( 24 ).

28.

Tali principi hanno conseguenze di rilievo per il presente rinvio pregiudiziale, dal momento che non vi viene messo in dubbio che i contributi sociali imposti sui redditi patrimoniali siano specificamente destinati a finanziare determinati settori della previdenza sociale o a colmare i disavanzi della sicurezza sociale in Francia ( 25 ).

29.

In primo luogo, il fatto che il CSG sui redditi patrimoniali sia considerato, nell’ordinamento francese, un’imposta integrativa sul reddito anziché un contributo previdenziale distinto e che sia riscosso e controllato dalle autorità fiscali in conformità con le norme applicabili alle imposte sui redditi non ha alcuna rilevanza sulla questione se tale contributo sia o meno disciplinato dal regolamento n. 1408/71. Questa conclusione discende direttamente dalle sentenze Commissione/Francia ed è conforme alle finalità di tale regolamento, ovvero stabilire un sistema di coordinamento fra Stati membri riguardante, inter alia, la determinazione della legislazione applicabile ai lavoratori subordinati e autonomi che esercitano il loro diritto alla libera circolazione ( 26 ). Considerando la molteplicità delle forme di finanziamento della previdenza sociale, fra le quali figura l’imposizione fiscale ( 27 ), detto coordinamento potrebbe essere messo a repentaglio se qualificare un contributo come un’imposta nell’ordinamento nazionale bastasse a escluderlo dal campo di applicazione del regolamento n. 1408/71.

30.

In secondo luogo, contrariamente a quanto suggerito dal giudice del rinvio e dalla Commissione, il fatto che il versamento dei contributi sociali di cui trattasi non dia diritto al contribuente ad alcuna prestazione diretta e identificabile è irrilevante ai fini di stabilire se tali contributi presentino un rapporto diretto e sufficientemente rilevante con la legislazione che disciplina il regime di previdenza sociale. Come stabilito dalla Corte nella sentenza Perez Naranjo, l’esistenza di un legame sufficientemente identificabile fra un contributo sociale e un assegno è rilevante allo scopo di accertare se quest’ultimo abbia carattere di prestazione speciale a carattere non contributivo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71. Tuttavia, tale domanda è distinta dalla questione più generale relativa a se un contributo sociale rientri nel campo di applicazione del regolamento n. 1408/71 ( 28 ).

31.

In terzo luogo, l’argomentazione del governo francese a sostegno del fatto che i contributi in oggetto non sostituiscano i contributi sociali non è determinante. È vero che nella causa Commissione/Francia, riguardante il CSG sui redditi da lavoro e sui redditi sostitutivi, la Corte ha sostenuto che il legame fra tale contributo e la legislazione in materia di sicurezza sociale dello Stato membro «discende anche dal fatto che (…) tale prelievo si sostituisce in parte ad alcuni contributi previdenziali che gravano pesantemente sugli stipendi medi e bassi (...)» ( 29 ). Tuttavia, discende sia dal tenore letterale sia dal fatto che la Corte non abbia espresso la medesima constatazione in un’altra sua sentenza emanata quello stesso giorno (in merito al CRDS) che tale circostanza non è essenziale al fine di stabilire l’esistenza di un rapporto diretto e sufficientemente rilevante fra un contributo sociale e la legislazione in materia di previdenza sociale. Fondamentalmente, in via di principio mi sembra che la risposta al quesito volto a stabilire se il regolamento n. 1408/71 si applichi o meno a una contribuzione riscossa da uno Stato membro non debba dipendere dalla natura dei contributi sociali imposti da tale Stato in passato. L’obiettivo di coordinamento perseguito dal regolamento n. 1408/71 sarebbe minato se quest’ultimo disciplinasse solo gli oneri fiscali introdotti in sostituzione di contributi sociali già in vigore.

È rilevante che i contributi controversi siano riscossi su redditi non legati all’esercizio di un’attività professionale?

32.

Mi soffermerò ora sull’argomento principale del governo francese e della Commissione, ovverosia che i contributi riscossi sui redditi non legati ad attività professionali precedenti o in corso non possono presentare un rapporto diretto e sufficientemente rilevante con le leggi in materia di previdenza sociale e pertanto non rientrano nel campo di applicazione del regolamento n. 1408/71.

33.

Né l’articolo 4 né l’articolo 13 del regolamento n. 1408/71 effettuano distinzioni in base alla natura del reddito su cui viene riscosso il contributo sociale.

34.

Tali disposizioni vanno interpretate alla luce della finalità dell’articolo 48 TFUE, che è quella di contribuire a instaurare la massima libertà di circolazione per i lavoratori migranti ( 30 ). Come chiaramente enunciato nell’ottavo considerando del preambolo del regolamento n. 1408/71, il divieto di cumulo di più legislazioni sancito dall’articolo 13, paragrafo 1, intende evitare ai lavoratori migranti, in caso di assoggettamento a più normative sovrapposte, complicazioni che potrebbero intralciare l’esercizio dei loro diritti alla libera circolazione ( 31 ).

35.

A mio parere, contributi come quelli controversi rappresentano un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori tanto quanto il CSG e il CRDS imposti sui redditi da lavoro o sui redditi sostitutivi.

36.

Da un lato, lo Stato membro in cui viene esercitata l’attività lavorativa ha anche la facoltà di imporre contributi sociali sui redditi patrimoniali. Sulla base delle informazioni a disposizione alla Corte, ciò sembra essere effettivamente applicabile al caso del procedimento principale: le rendite vitalizie che il sig. de Ruyter ha percepito fra il 1997 e il 2004 risultano essere state incluse nella base di calcolo dei contributi sociali che versava nei Paesi Bassi. È mia opinione che, evidentemente e con tutta probabilità, la prospettiva di doversi assoggettare a due sistemi di prelievo sociale sullo stesso reddito in due Stati membri diversi scoraggi un lavoratore come il sig. de Ruyter a conservare il proprio impiego nei Paesi Bassi e a trasferire la sua residenza in Francia ( 32 ).

37.

Dall’altro lato, la disparità di trattamento permane anche nel caso in cui lo Stato membro in cui viene esercitata l’attività lavorativa non applichi prelievi di previdenza sociale sui redditi patrimoniali.

38.

Vorrei ribadire in merito che il principio che sancisce l’obbligo di applicare la legislazione di un unico Stato membro mira a garantire la parità di trattamento per tutti i lavoratori occupati sul territorio di un determinato Stato membro quanto più efficacemente possibile ( 33 ).

39.

Nelle sentenze Commissione/Francia, la Corte ha sostenuto in sostanza che obbligare i lavoratori assicurati nello Stato membro in cui esercitano la loro attività lavorativa a finanziare anche, seppur parzialmente, il regime previdenziale dello Stato membro di residenza crea una disparità di trattamento ai sensi dell’articolo 13 del regolamento n. 1408/71, poiché tutti gli altri residenti di tale Stato hanno l’obbligo di contribuire solo al regime previdenziale sociale di quest’ultimo ( 34 ). La disparità di trattamento così accertata costituisce automaticamente un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori riguardo a cui, in considerazione di detta norma, non può essere ammessa alcuna giustificazione ( 35 ).

40.

Lo stesso ragionamento è applicabile ai contributi sociali controversi nel procedimento principale. Siffatti contributi, imposti a tutti gli aventi residenza fiscale in Francia indipendentemente dal fatto che essi siano soggetti alla legislazione in materia di previdenza sociale di un altro Stato membro, pongono i residenti occupati in un altro Stato membro in una posizione di svantaggio rispetto a coloro che lavorano e risiedono in Francia e pertanto contribuiscono unicamente al finanziamento della previdenza sociale di quest’ultima (potrebbe inoltre essere che lo Stato membro in cui viene esercitata l’attività lavorativa attui una compensazione per la mancata applicazione di imposizioni sociali sui redditi attraverso prelievi contributivi superiori su altri tipi di redditi).

41.

Inoltre, seppure il regolamento n. 1408/71 sia volto a garantire la libera circolazione dei lavoratori subordinati e autonomi all’interno dell’Unione europea, l’esercizio (presente o precedente) di un’attività professionale non è rilevante al fine di stabilire se una persona rientri nell’ambito di applicazione di tale regolamento.

42.

Secondo la giurisprudenza costante, una persona possiede la qualità di «lavoratore subordinato» ai sensi del regolamento n. 1408/71 quando è assicurata, sia pure contro un solo rischio, in forza di un’assicurazione obbligatoria o facoltativa nell’ambito di un regime previdenziale generale o speciale, menzionato nell’articolo 1, lettera a), del suddetto regolamento, e ciò indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di lavoro ( 36 ).

43.

Nel determinare il campo di applicazione materiale e personale del regolamento n. 1408/71 è opportuno adottare un approccio omogeneo. Il concetto di «legislazione» ai sensi dell’articolo 1, lettera j), include tutte le misure appositamente volte a finanziare la previdenza sociale. A mio parere, pertanto, non vi è alcuna ragione per introdurre una distinzione in base alla natura del reddito su cui si fonda tale finanziamento. Una tale distinzione, a mio parere, creerebbe differenze nel livello di protezione di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 per le persone che si spostano (o intendono spostarsi) all’interno dell’Unione europea, a seconda che il loro reddito complessivo provenga dall’esercizio di attività professionali, da patrimoni o da una combinazione di entrambi.

La competenza degli Stati membri nel disciplinare la previdenza sociale e l’imposizione fiscale

44.

Non approvo quanto sostenuto dal governo francese, ovvero che l’applicazione del regolamento n. 1408/71 ai contributi sociali di cui trattasi interferisca sulla competenza degli Stati membri di organizzare il finanziamento dei loro regimi di previdenza sociale o sulla loro competenza in materia fiscale.

45.

Nell’esercitare il loro potere di organizzare i propri regimi previdenziali, gli Stati membri sono tenuti a conformarsi al diritto dell’Unione ( 37 ). Pertanto, il fatto che la disciplina nazionale su cui verte il procedimento principale riguardi il finanziamento della previdenza sociale mediante imposizione non esclude l’applicazione delle norme del Trattato e in particolare di quelle relative alla libera circolazione dei lavoratori ( 38 ).

46.

Come osservato dall’avvocato generale La Pergola nelle sue conclusioni rese nelle cause Commissione/Francia ( 39 ), tale conclusione non mette in causa la libertà degli Stati membri di provvedere al finanziamento della previdenza sociale con disposizioni di natura fiscale. Essa interessa invece la libertà impositiva limitatamente al caso in cui essa insiste su redditi di lavoratori migranti o, più in generale, di tutti i cittadini di uno degli Stati membri i quali, fruendo di una delle fondamentali libertà garantite dal Trattato, sono o sono stati sottoposti alla legislazione previdenziale di uno o più Stati membri.

47.

Inoltre, non condivido le asserzioni del governo francese secondo cui applicare quanto argomentato dalla Corte nelle sentenze Commissione/Francia ai contributi sociali oggetto del procedimento principale significherebbe necessariamente che qualsiasi imposizione destinata al finanziamento della previdenza sociale vada considerata connessa in maniera diretta e sufficientemente rilevante alla normativa in materia di previdenza sociale (il governo francese ha sottoposto tale argomento specificamente nel contesto delle imposte sul consumo).

48.

Da un lato, solo i prelievi specificamente destinati al finanziamento della previdenza sociale sono da considerarsi parte integrante della legislazione dello Stato membro in materia e pertanto disciplinati dal divieto di cumulo delle legislazioni ai sensi del regolamento n. 1408/71. La semplice circostanza che una quota degli introiti generati da un’imposta contribuisca al finanziamento della previdenza sociale non è pertanto sufficiente a far rientrare tale imposta nel campo di applicazione del suddetto regolamento ( 40 ).

49.

Dall’altro lato, a mio parere, è poco probabile che esista un rapporto diretto e sufficientemente rilevante fra un’imposta sul consumo applicata in uno Stato membro e la legislazione in materia di previdenza sociale di tale Stato membro anche nel caso in cui tale imposta fosse specificamente destinata al finanziamento della previdenza sociale ( 41 ). È difficile comprendere come il semplice fatto che una persona assicurata in uno Stato membro sia soggetta a imposte sul consumo in un altro Stato dell’Unione, specificamente destinate a finanziare la previdenza sociale di quest’ultimo, possa creare complicazioni per tale persona.

50.

A differenza delle imposte sul reddito, i tributi sui consumi vengono prelevati da un determinato Stato sull’acquisto di beni e servizi nel suo territorio, indipendentemente dal luogo di residenza e dal luogo di lavoro del consumatore. Di conseguenza, se una persona come il sig. de Ruyter acquista beni o servizi sul territorio francese, tale acquisto dà luogo al pagamento di imposte sul consumo solo in Francia, anche se è un lavoratore subordinato (e assicurato) in un altro Stato membro.

51.

Ciò risulta chiaro nell’ambito dell’IVA e delle accise, disciplinate da regimi europei specifici, volti a evitare la doppia imposizione ( 42 ). Più in generale, tuttavia, l’imposta sul consumo legata all’acquisto di servizi in un altro Stato membro rappresenta, a mio parere, una limitazione alla libera circolazione dei servizi all’interno dell’Unione ed è pertanto, di principio, vietata, anche quando è imposta su servizi nazionali analoghi ( 43 ). Del pari, ritengo che uno Stato membro difficilmente potrebbe imporre un tributo sui consumi per l’acquisto di beni in un altro Stato membro senza violare il divieto di imporre tributi che abbiano effetti equivalenti ai dazi all’importazione se tale imposizione non fosse applicata a prodotti nazionali analoghi ( 44 ). Anche nel caso in cui un onere equivalente fosse imposto sull’acquisto di beni similari sul territorio nazionale, l’imposta sul consumo comporterebbe necessariamente l’obbligo, per il consumatore, di dichiarare che ha acquistato i beni in oggetto in un altro Stato membro. Ciò renderebbe più complicato acquistare beni al di fuori del territorio nazionale e, pertanto, verrebbe probabilmente considerato come una misura equivalente a una restrizione all’importazione in contrasto con l’articolo 34 TFUE ( 45 ).

52.

In sintesi, se è vero che riscuotere contributi sociali come quelli su cui verte il procedimento principale può causare complicazioni per il sig. de Ruyter giacché egli è già assicurato nei Paesi Bassi ( 46 ), non si può dire lo stesso per le imposte sul consumo che deve versare quando acquista beni o servizi in Francia. È difficile immaginare come tali acquisti possano legittimamente essere soggetti a ulteriori imposte sul consumo in un altro Stato membro.

53.

Più in generale, a differenza degli oneri fiscali applicati ai redditi, le imposte sul consumo diventano esigibili (oltre al prezzo netto) per il fatto che si acquista un prodotto o un servizio. Esentare le persone che sono assicurate in uno Stato membro A, e sono assoggettate alla sua normativa in materia di previdenza sociale, dal pagamento delle imposte sul consumo riscosse da uno Stato membro B e specificamente volte a finanziare il suo regime di previdenza sociale incentiverebbe l’acquisto dei beni e dei servizi in questione nello Stato B piuttosto che nello Stato membro A. Il conseguente svantaggio competitivo per i beni e i servizi commercializzati nello Stato A (per lo meno se sono ivi soggetti a analoghe imposte sul consumo) apparirebbe difficilmente compatibile con la logica e lo spirito del mercato interno.

L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71

54.

In ultimo, il governo francese ha sostenuto che, supponendo che i contributi di cui trattasi siano disciplinati dal regolamento n. 1408/71, il loro prelievo si porrebbe in contrasto con tale disciplina solo se le rendite vitalizie percepite dal sig. de Ruyter fossero assoggettate a contributi di previdenza sociale anche nei Paesi Bassi. In tale contesto, il governo francese contesta la posizione del sig. de Ruyter laddove egli sostiene di avere versato contributi sociali sulle sue rendite vitalizie nei Paesi Bassi ( 47 ). Fa inoltre riferimento alla sentenza Piatkowski, in cui la Corte era chiamata a giudicare se un determinato reddito fosse soggetto a contributi sociali in due Stati membri ( 48 ).

55.

Tale argomento prende le mosse da un’erronea lettura dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71.

56.

È vero che il prelievo di contributi sociali sugli stessi redditi in più di uno Stato membro rientra in tale disposizione ( 49 ), ma la portata di quest’ultima va al di là di dette circostanze. Laddove una persona rientri nel campo di applicazione del regolamento n. 1408/71, la norma, espressa nell’articolo 13, paragrafo 1, che vieta il cumulo di più regimi ha carattere assoluto ed è soggetta solo alle eccezioni enunciate agli articoli 14 quater e 14 septies ( 50 ). Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta unicamente alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro. La decisione di rinvio attesta chiaramente che il sig. de Ruyter esercita un’attività lavorativa nei Paesi Bassi ma risiede in Francia. Dovrebbe pertanto essere assoggettato unicamente alla legislazione olandese in materia di previdenza sociale.

57.

Dunque, supponendo (come ho concluso sopra) che i contributi sociali di cui trattasi presentino un rapporto diretto e sufficientemente rilevante con la normativa previdenziale francese tale da determinare l’applicazione del regolamento n. 1408/71, imporli al sig. de Ruyter equivarrebbe a ignorare il divieto di cumulo delle legislazioni espresso dall’articolo 13, paragrafo 1, e la regola di conflitto contenuta nell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento ( 51 ). Il fatto che le rendite vitalizie percepite dal sig. de Ruyter nei Paesi Bassi fossero di fatto assoggettate a contributi sociali in quel paese è pertanto irrilevante.

58.

Una simile conclusione non viene messa in discussione dalla sentenza della Corte nella causa Piatkowski. Tale causa riguardava la situazione specifica di una persona che esercitava contemporaneamente un’attività di lavoro subordinato in uno Stato membro e un’attività di lavoro autonomo in un altro Stato membro. In deroga all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, detta persona risulta (a differenza del sig. de Ruyter) soggetta al contempo alla legislazione in materia di previdenza sociale di entrambi gli Stati e deve pertanto versare, in linea di principio, i contributi di competenza previsti dalle legislazioni di entrambi ( 52 ). Tuttavia, la Corte ha chiarito che, anche in tale situazione, interpretare l’articolo 14 quater, lettera b), del regolamento n. 1408/71 consentendo il prelievo di contributi doppi sullo stesso reddito penalizzerebbe i lavoratori che esercitano il loro diritto alla libera circolazione e si porrebbe quindi in netto contrasto con l’obiettivo stesso del regolamento ( 53 ).

Conclusione

59.

Per tutti i motivi illustrati sopra, chiedo che la Corte voglia pronunciarsi come segue in merito alla questione sollevata dal Conseil d’État:

I contributi sui redditi patrimoniali, come il contributo sociale generalizzato sui redditi patrimoniali (CSG), il contributo per il rimborso del debito sociale (CRDS), il prelievo sociale del 2 % e il contributo integrativo di tale prelievo, in oggetto nel procedimento principale presentano un rapporto diretto e sufficientemente rilevante con la legislazione francese che disciplina i settori della sicurezza sociale enunciati all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, come modificato. Essi rientrano pertanto nel campo di applicazione materiale di detto regolamento.


( 1 ) Lingua originale: l’inglese.

( 2 ) Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, come emendato e aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1) e ulteriormente emendato dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 (GU L 392, pag. 1). Il regolamento n. 1408/71 è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1). Tuttavia, i fatti che hanno dato luogo al procedimento principale sono ancora disciplinati dal regolamento n. 1408/71.

( 3 ) Sentenze Commissione/Francia (C‑34/98, EU:C:2000:84), e Commissione/Francia (C‑169/98, EU:C:2000:85).

( 4 ) Queste categorie di redditi includono in particolare i salari e gli stipendi, le pensioni e le indennità di disoccupazione.

( 5 ) Sentenze Commissione/Francia (EU:C:2000:84, punti 36 e 37), e Commissione/Francia (EU:C:2000:85, punti 34 e 35).

( 6 ) Gli articoli 14, 14 quater, 14 septies e 17 del regolamento n. 1408/71 non sono rilevanti ai fini del presente procedimento.

( 7 ) Le disposizioni del codice generale delle imposte francese e del codice di previdenza sociale enunciate in questa sezione sono quelle che il giudice del rinvio considera applicabili nel procedimento principale.

( 8 ) Una rendita vitalizia a titolo oneroso è un prodotto assicurativo in base al quale l’assicurato acquista, in cambio di una somma forfetaria, una serie di versamenti regolari e futuri a suo favore da parte dell’assicuratore che proseguiranno per un periodo di tempo prestabilito (ad esempio, fino al decesso dell’assicurato).

( 9 ) Sentenze Commissione/Francia (EU:C:2000:84), e Commissione/Francia (EU:C:2000:85).

( 10 ) Sentenze Commissione/Francia (EU:C:2000:84, punto 19), e Commissione/Francia (EU:C:2000:85, punto 18).

( 11 ) V., più di recente, sentenza Salgado González (C‑282/11, EU:C:2013:86, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

( 12 ) V., inter alia, sentenza Blanckaert (C‑512/03, EU:C:2005:516, punto 49).

( 13 ) V., inter alia, sentenze Terhoeve (C‑18/95, EU:C:1999:22, punto 51), e Derouin (C‑103/06, EU:C:2008:185, punti 26 e 27).

( 14 ) V, ex multis, sentenze Decker (C‑120/95, EU:C:1998:167, punto 23); Kohll (C‑158/96, EU:C:1998:171, punto 19); Derouin (EU:C:2008:185, punto 25), e Stewart (C‑503/09, EU:C:2011:500, punto 77).

( 15 ) V. in particolare il considerando 4 del preambolo al regolamento n. 1408/71. V. anche, inter alia, sentenze Commissione/Germania (C‑68/99, EU:C:2001:137, punti 22 e 23); Piatkowski (C‑493/04, EU:C:2006:167, punti 19 e 20), e Nikula (C‑50/05, EU:C:2006:493, punto 20).

( 16 ) Sentenze Belbouab (10/78, EU:C:1978:181, punto 5); Hosse (C‑286/03, EU:C:2006:125, punto 24); Hudzinski e Wawrzyniak (C‑611/10 e C‑612/10, EU:C:2012:339, punto 53), e da Silva Martins (C‑388/09, EU:C:2011:439, punto 70).

( 17 ) Sentenza Luijten (60/85, EU:C:1986:307, punto 14).

( 18 ) V., inter alia, sentenza Kits van Heijningen (C‑2/89, EU:C:1990:183, punto 12). V. anche sentenza Partena (C‑137/11, EU:C:2012:593, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

( 19 ) Sentenze Perenboom (102/76, EU:C:1977:71, punto 13), e Aldewereld (C‑60/93, EU:C:1994:271, punto 26).

( 20 ) La definizione di «legislazione» nell’articolo 1, lettera j), si distingue per la sua ampiezza. V., inter alia, sentenza Bozzone (87/76, EU:C:1977:60, punto 10).

( 21 ) Sentenze Rheinhold & Mahla (C‑327/92, EU:C:1995:144, punti 15 e 23); Commissione/Francia (EU:C:2000:84, punto 35), e Commissione/Francia (EU:C:2000:85, punto 33).

( 22 ) Sentenze Commissione/Francia (EU:C:2000:84, punto 40); Commissione/Francia (EU:C:2000:85, punto 38), e Allard (C‑249/04, EU:C:2005:329, punto 16).

( 23 ) Sentenze Commissione/Francia (EU:C:2000:84, punti 37 e 38), e Commissione/Francia (EU:C:2000:85, punto 35).

( 24 ) Sentenze Commissione/Francia (EU:C:2000:84, punto 34), e Commissione/Francia (EU:C:2000:85, punto 32).

( 25 ) V. supra, paragrafo 14.

( 26 ) Vedasi la giurisprudenza menzionata supra alle note da 15 a 19.

( 27 ) In merito, cfr. la panoramica dei principi che disciplinano il finanziamento dei regimi di previdenza sociale dei vari Stati membri disponibile sul sito web dell’UE Mutual Information System on Social Protection (Sistema di informazione reciproca sulla protezione sociale nella Comunità (MISSOC): www.missoc.org/MISSOC/INFORMATIONBASE/COMPARATIVETABLES/MISSOCDATABASE/comparativeTableSearch_PREVIOUS.jsp (consultato il 25 agosto 2014).

( 28 ) Sentenza Perez Naranjo (C‑265/05, EU:C:2007:26, punto 41), in cui la Corte ha esaminato se il fatto che il CSG finanziasse il Fonds de solidarité vieillesse (fondo di solidarietà per la vecchiaia) significasse che l’assegno corrisposto dal fondo dovesse essere considerato come una prestazione speciale a carattere non contributivo.

( 29 ) Sentenza Commissione/Francia (EU:C:2000:85, punto 36).

( 30 ) V. supra paragrafo 25.

( 31 ) Sentenze Kits van Heijningen (EU:C:1990:183, punto 12); Allard (EU:C:2005:329, punto 28), e ordinanza nella causa Vogler (C‑242/99, EU:C:2000:582, punto 26). V. anche le conclusioni dell’avvocato generale La Pergola nella causa Commissione/Francia (C‑34/98, EU:C:1999:392, paragrafo 24).

( 32 ) Secondo giurisprudenza consolidata, qualsiasi cittadino comunitario che, indipendentemente dal suo luogo di residenza e dalla sua nazionalità, lavori in uno Stato membro diverso dal suo Stato di residenza rientra nel campo di applicazione dell’articolo 45 TFUE. Vedasi in merito, ex multis, sentenze Ritter-Coulais (C‑152/03, EU:C:2006:123, punto 31); Renneberg (C‑527/06, EU:C:2008:566, punto 36), e S (C‑457/12, EU:C:2014:136, punto 39). Aggiungerei che, in considerazione della giurisprudenza consolidata, sono vietate anche restrizioni minori a tale libertà, a meno che esse non siano giustificate. V. la recente sentenza Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken Betriebs (C‑514/12, EU:C:2013:799, punto 34 e giurisprudenza citata).

( 33 ) Considerando 10 del preambolo al regolamento n. 1408/71.

( 34 ) Sentenze Commissione/Francia (EU:C:2000:84, punti da 45 a 48), e Commissione/Francia (EU:C:2000:85, punti da 42 a 45).

( 35 ) Sentenze Commissione/Francia (EU:C:2000:84, punti 47 e 48), e Commissione/Francia (EU:C:2000:85, punti 44 e 45).

( 36 ) Sentenze Pierik (182/78, EU:C:1979:142, punti 4 e 7); Martínez Sala (C‑85/96, EU:C:1998:217, punto 36); Dodl e Oberhollenzer (C‑543/03, EU:C:2005:364, punto 31), e Borger (C‑516/09, EU:C:2011:136, punto 28). Il regolamento n. 883/2004, che ha abrogato il regolamento n. 1408/71, codifica tale giurisprudenza, affermando che deve applicarsi ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati residenti in uno Stato membro «che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti» (articolo 2, paragrafo 1).

( 37 ) V. supra paragrafo 24.

( 38 ) V., per analogia, sentenza Terhoeve (EU:C:1999:22, punto 35).

( 39 ) EU:C:1999:392, paragrafo 2.

( 40 ) Tale ragionamento è applicabile, ad esempio, all’IVA imposta in Francia. Sulla base delle informazioni fornite dal governo francese, il 7,85 % dei proventi di questo tributo contribuiscono al finanziamento delle assicurazioni statali francesi per malattia, maternità, invalidità e decesso.

( 41 ) Secondo le informazioni fornite dal governo francese, anche le imposte sui contratti di assicurazione malattia o di assicurazione in secondo rischio, sul gioco e le scommesse sportive, sul tabacco, sugli alcolici e sugli analcolici contribuiscono al finanziamento della previdenza sociale francese.

( 42 ) V. il considerando 62 del preambolo alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, sul sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1), i considerando 30 e 31 del preambolo e l’articolo 33, paragrafo 6, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CE (GU 2009, L 9, pag. 12). Va riconosciuto che l’IVA dovuta nell’ambito di «scambi intracomunitari» deve essere applicata al cliente tassabile nello Stato membro in cui pervengono i beni, ovvero dove il cliente è stabilito. In quel caso, tuttavia, non è previsto il pagamento dell’IVA nello Stato membro in cui sono stati acquistati i beni e pertanto, di norma, non si corre il rischio di una doppia imposizione (v. articoli da 40 a 42 della direttiva 2006/112).

( 43 ) L’articolo 56 TFUE prevede non solo l’eliminazione di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità ma anche l’abolizione di qualsiasi restrizione, anche applicabile senza distinzione a prestatori di servizi nazionali e di altri Stati membri, la quale possa vietare, impedire o rendere meno interessanti le attività di un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro che fornisca legittimamente servizi similari. V. la recente sentenza Duomo Gpa e a. (da C‑357/10 a C‑359/10, EU:C:2012:283, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

( 44 ) Articolo 28, paragrafo 1, TFUE. Il divieto di dazi doganali all’importazione e all’esportazione negli scambi fra Stati membri e gli oneri fiscali di effetto equivalente interessa tutte le imposizioni riscosse al momento dell’importazione o a causa di essa che sono applicate specificamente su un prodotto importato ma non su un prodotto nazionale analogo e che, pertanto, alterano il prezzo di costo del prodotto. V. sentenze Capolongo (77/72, EU:C:1973:65, punto 12), e Compagnie commerciale de l’Ouest e a. (da C‑78/90 a C‑83/90, EU:C:1992:118, punto 23).

( 45 ) V., ad esempio, sentenza Commissione/Italia (154/85, EU:C:1987:292, punto 12).

( 46 ) V. supra paragrafi da 35 a 40.

( 47 ) È una questione di fatto la cui decisione in ultima istanza spetta al giudice nazionale che sarà competente a pronunciarsi in materia. Ciò detto, il fascicolo presentato alla Corte di giustizia con l’ordinanza di rinvio suggerisce che i contributi sociali siano stati effettivamente riscossi nei Paesi Bassi sulle rendite vitalizie in questione: v. supra paragrafo 36.

( 48 ) Sentenza Piatkowski (EU:C:2006:167).

( 49 ) V. supra, paragrafo 26.

( 50 ) V. supra, paragrafi da 37 a 40.

( 51 ) Come illustrato dall’avvocato generale Warner nelle sue conclusioni nella causa Perenboom (102/76, EU:C:1977:57), «nessuno Stato membro diverso da quello la cui legislazione è (…) resa applicabile [dal regolamento n. 1408/71] ha il diritto di esigere contributi dal lavoratore interessato».

( 52 ) Articolo 14 quater, lettera b), del regolamento n. 1408/71. V. sentenza Piatkowski (EU:C:2006:167, punto 22). V. anche la sentenza de Jaeck (C‑340/94, EU:C:1997:43, punto 39).

( 53 ) Sentenza Piatkowski (EU:C:2006:167, punto 27).

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