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Document 62013CC0523

    Conclusioni dell'avvocato generale Mengozzi del 8 ottobre 2014.
    Walter Larcher contro Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundessozialgericht - Germania.
    Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Articolo 45 TFUE - Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 - Prestazioni di vecchiaia - Principio di non discriminazione - Lavoratore che beneficia in uno Stato membro di un prepensionamento progressivo precedente il suo collocamento a riposo - Presa in considerazione ai fini del riconoscimento del diritto a una pensione di vecchiaia in un altro Stato membro.
    Causa C-523/13.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:2260

    CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

    PAOLO MENGOZZI

    presentate l’8 ottobre 2014 ( 1 )

    Causa C‑523/13

    Walter Larcher

    contro

    Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd

    [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundessozialgericht (Germania)]

    «Rinvio pregiudiziale — Sicurezza sociale dei lavoratori migranti — Articolo 45 TFUE — Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 — Prestazione di vecchiaia — Principio di non discriminazione — Lavoratore posto, in uno Stato membro, in regime di prepensionamento progressivo precedente il collocamento a riposo — Presa in considerazione per il riconoscimento del diritto alle prestazioni in un altro Stato membro»

    I – Introduzione

    1.

    Con il presente rinvio pregiudiziale, il Bundessozialgericht (Corte federale per il contenzioso sociale, Germania) chiede di chiarire, in un primo tempo, se il principio di parità di trattamento osti a una disposizione nazionale che prevede che una pensione di vecchiaia dopo un periodo di prepensionamento progressivo possa essere concessa solo se tale periodo si sia svolto sul fondamento delle disposizioni nazionali dello Stato membro che concede la pensione, e non sulla base di quelle dello Stato membro sul cui territorio detto periodo sia stato compiuto. In un secondo tempo, e in caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se il principio di parità di trattamento imponga di procedere a un esame comparativo dei requisiti previsti dalle disposizioni dei due Stati membri interessati e, in tal caso, quale grado di somiglianza o di identità debba esistere tra detti requisiti o, più in generale, tra i regimi di prepensionamento progressivo di questi due Stati.

    2.

    Tali interrogativi hanno origine nell’ambito di un procedimento che vede opposti il sig. Larcher e la Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd. Il sig. Larcher, cittadino austriaco, ha lavorato per un periodo di oltre 29 anni in Germania, poi è ritornato a lavorare in Austria, dove ha deciso, dopo aver svolto un lavoro a tempo pieno, di beneficiare di un prepensionamento progressivo con riduzione dell’orario di lavoro del 60% rispetto all’orario di lavoro normale, conformemente al diritto austriaco ( 2 ).

    3.

    Per i diversi periodi lavorativi nel corso della sua carriera professionale, il sig. Larcher percepisce dal 2006 una pensione di anzianità austriaca, denominata «pensione anticipata di vecchiaia per periodo di assicurazione di lunga durata» e, dal 2009 una pensione di anzianità tedesca, denominata «pensione di vecchiaia per assicurati con elevata anzianità assicurativa». Queste due pensioni non sono oggetto della controversia di cui al procedimento principale.

    4.

    Per contro, il procedimento principale riguarda la pensione di vecchiaia concessa dopo un periodo di prepensionamento progressivo, richiesta dal sig. Larcher nel 2006 presso le autorità tedesche interessate.

    5.

    Tale domanda è stata respinta dalla Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd, per il motivo che il periodo di prepensionamento progressivo, essendosi svolto in Austria tra il 1o marzo 2004 e il 30 settembre 2006, non era stato effettuato sul fondamento della normativa tedesca. A seguito del rigetto del suo reclamo amministrativo, il sig. Larcher ha agito dinanzi ai giudici tedeschi, ma la sua domanda è stata respinta sia in primo grado sia in appello. Per respingere il ricorso in appello, il Bayerisches Landessozialgericht (Tribunale regionale superiore del contenzioso in materia sociale della Baviera, Germania) si è basato sul fatto che il ricorrente nel procedimento principale non soddisfaceva il requisito relativo alla riduzione dell’orario di lavoro previsto dalla legge tedesca sul prepensionamento progressivo (Altersteilzeitgesetz) ( 3 ), ovvero la riduzione dell’orario di lavoro alla metà dell’orario di lavoro osservato fino ad allora, poiché il sig. Larcher aveva ridotto il proprio orario di lavoro del 60%, vale a dire oltre il 50% richiesto dalla normativa tedesca.

    6.

    Pertanto, il sig. Larcher ha deciso di proporre un ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al Bundessozialgericht.

    7.

    A sostegno del suo ricorso, egli fa valere che il giudice d’appello ha violato le disposizioni del diritto tedesco relative alla riduzione dell’orario di lavoro, interpretandole in modo non conforme al diritto dell’Unione. Secondo il ricorrente nel procedimento principale, l’interpretazione effettuata dal giudice d’appello sarebbe contraria al divieto di discriminazione in base alla cittadinanza e al principio della libera circolazione. Basandosi sulla sentenza Öztürk ( 4 ), il sig. Larcher ritiene che esista effettivamente una discriminazione indiretta ingiustificata nel caso di specie.

    8.

    Il giudice del rinvio, da parte sua, rileva che le questioni sollevate nell’ambito della controversia di cui al procedimento principale non possono essere trattate sul solo fondamento della giurisprudenza esistente. Tuttavia, esso constata che, qualora un lavoratore accetti un impiego in un altro Stato membro, è probabile che sia penalizzato al momento del suo collocamento a riposo, a causa delle differenze esistenti tra le normative che gli sono applicabili, rispetto ai pensionati la cui carriera professionale si è interamente svolta in un solo Stato membro. Il giudice del rinvio considera che gli articoli da 45 TFUE a 48 TFUE, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 ( 5 ), dovrebbero eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori migranti. Un ostacolo del genere, a suo parere, potrebbe rinvenirsi nella fattispecie. Infine, nell’ambito dell’esame della giustificazione di un ostacolo siffatto, il giudice del rinvio, propenso a procedere a un confronto dei regimi di prepensionamento progressivo dei due Stati membri interessati, s’interroga sugli elementi da prendere in considerazione a tal fine.

    9.

    In tale contesto, il Bundessozialgericht ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se il principio di parità [di trattamento], sancito dall’articolo 39, paragrafo 2, CE (divenuto l’articolo 45, paragrafo 2, TFUE) e dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento [n. 1408/71], osti a una norma nazionale secondo cui la pensione di vecchiaia a seguito di prepensionamento progressivo presuppone che quest’ultimo si sia svolto in base alle disposizioni normative di tale Stato membro e non a quelle di un altro Stato membro.

    2)

    In caso di risposta affermativa, quali condizioni ponga il principio della parità di trattamento di cui all’articolo 39, paragrafo 2, CE (…) e all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 ai fini dell’equiparazione del prepensionamento progressivo svoltosi in base alle disposizioni normative dell’altro Stato membro come presupposto per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia nazionale:

    a)

    se occorra effettuare un esame comparativo dei presupposti del prepensionamento progressivo.

    b)

    In caso di risposta affermativa, se sia sufficiente che il prepensionamento progressivo sia configurato, quanto alla funzione e alla struttura, essenzialmente nello stesso modo in entrambi gli Stati membri,

    c)

    o se i presupposti del prepensionamento progressivo debbano essere previsti in modo identico in entrambi gli Stati membri».

    10.

    Tali questioni sono state oggetto di osservazioni scritte da parte del sig. Larcher, del governo tedesco e della Commissione europea.

    II – Analisi

    A – Sui regimi di prepensionamento progressivo in generale e sulla prima questione pregiudiziale

    11.

    A fronte della constatazione dell’invecchiamento accelerato della popolazione europea, l’Unione europea e gli Stati membri hanno incluso negli obiettivi delle differenti strategie per l’impiego varate dall’inizio del 2000 ( 6 ), misure dirette ad incentivare i lavoratori cosiddetti «anziani» a prolungare la loro vita lavorativa, contribuendo altresì a cercare di garantire la sostenibilità dei sistemi sanitari e di sicurezza sociale nonché dei sistemi pensionistici ( 7 ).

    12.

    È in tale contesto, in particolare, che un determinato numero di Stati membri dell’Unione ha adottato regimi di prepensionamento progressivo ( 8 ).

    13.

    Tutti questi regimi hanno in comune la caratteristica di consentire il passaggio graduale dalla vita lavorativa al collocamento a riposo mediante una riduzione dell’orario di lavoro ( 9 ). Così, i lavoratori che hanno raggiunto una determinata età possono ridurre il loro orario di lavoro, passando, ad esempio, da un lavoro a tempo pieno ad un lavoro a tempo parziale nel periodo che li separa dal loro collocamento a riposo, e le minori entrate sono generalmente compensate da una pensione o da indennità concesse dal loro datore di lavoro o da un fondo per l’occupazione ( 10 ). Alcuni di questi regimi perseguono anche altri obiettivi, quali la stabilità del sistema nazionale di sicurezza sociale o, al pari dei regimi tedesco e austriaco all’origine della controversia principale, la lotta alla disoccupazione, l’orario di lavoro liberato dal beneficiario del prepensionamento progressivo che consente di assumere un (giovane) richiedente lavoro o un apprendista ( 11 ).

    14.

    In Germania, dove il sig. Larcher ha chiesto infruttuosamente il versamento della pensione a seguito di prepensionamento progressivo, quest’ultima è subordinata al soddisfacimento dei requisiti previsti all’articolo 237 del codice della sicurezza sociale, libro VI (Sozialgesetzbuch, Sechstes Buch; in prosieguo: il «SGB VI»), tra i quali figurano i requisiti di accesso al prepensionamento progressivo, incluso quello relativo alla riduzione dell’orario di lavoro del 50% dell’orario di lavoro settimanale effettuato fino ad allora.

    15.

    Risulta dagli elementi contenuti nella domanda di pronuncia pregiudiziale, da un lato, che il sig. Larcher soddisfa tutti i requisiti previsti all’articolo 237 del SGB VI, tranne quello della riduzione dell’orario di lavoro al 50% durante il periodo di prepensionamento progressivo, poiché il sig. Larcher, come già rilevato, ha ridotto il proprio orario di lavoro al 40%, conformemente alla normativa austriaca, e, dall’altro, che un periodo di prepensionamento progressivo effettuato in un altro Stato membro non costituisce un ostacolo al versamento, da parte delle casse tedesche di assicurazione sociale, della pensione di prepensionamento progressivo prevista dal SGB VI, nella misura in cui siano soddisfatti i requisiti ivi stabiliti.

    16.

    L’oggetto della prima questione pregiudiziale consiste, in particolare, nella questione se, più che il principio di parità di trattamento, la libera circolazione dei lavoratori, prevista dall’articolo 45 TFUE, osti a che uno Stato membro richieda, per concedere una pensione di anzianità a seguito di prepensionamento progressivo, il soddisfacimento di tutti i requisiti previsti dalla sua normativa nazionale per conferire il diritto a detta pensione.

    17.

    Il sig. Larcher e la Commissione propongono di rispondere affermativamente a tale questione, per il motivo che una siffatta normativa introduce una discriminazione indiretta dei lavoratori migranti e, in ogni caso, li dissuade dall’effettuare il proprio prepensionamento progressivo in altri Stati membri. In sostanza, facendo riferimento alla causa che ha dato luogo alla sentenza Öztürk (EU:C:2004:232) e, più in generale, alla giurisprudenza della Corte relativa all’assimilazione dei fatti, dette parti interessate ritengono che uno Stato membro non possa esigere, senza violare il diritto alla libera circolazione, che, per concedere a un lavoratore migrante una pensione di anzianità a seguito di lavoro a tempo parziale per motivi di età, i requisiti che disciplinano il prepensionamento progressivo nell’altro Stato membro siano concepiti in modo identico a quelli dello Stato membro presso cui è richiesta la pensione.

    18.

    Quanto al governo tedesco, esso ricorda anzitutto che il lavoratore che si avvalga della sua libertà di circolazione deve tenere conto degli inconvenienti derivanti dalla diversità delle normative di sicurezza sociale degli Stati membri. Tuttavia, lo stesso ritiene che, per quanto concerne il percepimento della pensione, uno Stato membro non debba escludere a priori che il periodo di occupazione in regime di prepensionamento progressivo possa essere effettuato in un altro Stato membro che preveda anch’esso un siffatto regime. In tal caso, il lavoratore deve avere la possibilità di soddisfare i requisiti imposti dallo Stato membro presso cui è richiesta la pensione.

    19.

    Per quanto mi riguarda, ritengo che occorra limitare la risposta da dare ai rapporti tra il requisito controverso del procedimento principale, vale a dire la riduzione dell’orario di lavoro al 50%, prevista all’articolo 237 del SGB VI, e la libera circolazione dei lavoratori, in quanto mi sembra che tale requisito debba essere considerato un ostacolo a detta libertà e sproporzionato in relazione agli obiettivi perseguiti dal legislatore tedesco.

    20.

    Anzitutto, contrariamente a quanto sostengono il sig. Larcher e la Commissione, la prima questione pregiudiziale, a mio parere, non può essere risolta mediante l’applicazione della giurisprudenza relativa all’assimilazione dei fatti, in particolare con la sentenza Öztürk (EU:C:2004:232).

    21.

    Il concetto di assimilazione dei fatti elaborato da tale giurisprudenza mira essenzialmente a che le situazioni prodottesi in uno Stato membro vengano valutate come se si fossero verificate nello Stato membro in cui esplicano i loro effetti ( 12 ).

    22.

    Tale giurisprudenza, elaborata in gran parte nel contesto dell’interpretazione dell’articolo 45 TFUE e/o del regolamento n. 1408/71, impone, in linea di principio, ad ogni Stato membro che subordini la concessione di prestazioni sociali al compimento, esclusivamente sul suo territorio, da parte di un lavoratore, di un periodo di assicurazione o di un determinato periodo di riferimento, il riconoscimento dei periodi equivalenti maturati dal medesimo lavoratore sul territorio di altri Stati membri.

    23.

    Questa è stata la soluzione specificamente adottata dalla Corte in detta causa Öztürk. In tale causa, infatti, la Corte ha considerato che uno Stato membro, nella fattispecie la Repubblica d’Austria, non poteva subordinare l’acquisizione del diritto ad una pensione anticipata di vecchiaia a motivo di disoccupazione alla condizione che l’interessato (nel caso di specie, un lavoratore di cittadinanza turca che aveva lavorato parzialmente in Austria e in Germania prima di trovarsi in una situazione di disoccupazione in quest’ultimo Stato membro) avesse unicamente beneficiato, per un certo periodo antecedente alla domanda di pensione, di prestazioni da parte dell’assicurazione di disoccupazione del primo Stato membro ( 13 ).

    24.

    Del pari, in precedenza, la Corte ha dichiarato che la libera circolazione dei lavoratori osta a che una normativa di uno Stato membro, che consenta, a determinate condizioni, la proroga del periodo di riferimento per l’acquisizione di un diritto alla pensione d’invalidità, non preveda una possibilità di proroga qualora fatti o circostanze corrispondenti a quelli che permettono la proroga si verifichino in un altro Stato membro ( 14 ), o a che uno Stato membro rifiuti di prendere in considerazione, ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione, periodi lavorativi che una persona soggetta a un regime speciale di pubblico impiego o ad esso equiparato (nella fattispecie, un medico del settore pubblico greco, soggetto a un regime speciale ai sensi del regolamento n. 1408/71) ha compiuto in ospedali pubblici di un altro Stato membro, allorché la normativa nazionale autorizza che siano presi in considerazione periodi compiuti sul territorio nazionale in istituti analoghi ( 15 ).

    25.

    La Corte ha anche considerato, in fattispecie diverse, come contrario ai Trattati il fatto che ai fini del beneficio di una pensione di vecchiaia uno Stato membro non consideri i periodi dedicati all’educazione di un figlio, compiuti in un altro Stato membro, come se fossero stati effettuati sul territorio del primo Stato membro ( 16 ).

    26.

    Tale orientamento giurisprudenziale avrebbe potuto essere applicato al procedimento principale se quest’ultimo, per esempio, avesse riguardato l’ipotesi in cui al sig. Larcher, nonostante il soddisfacimento dell’insieme dei requisiti stabiliti dalla normativa tedesca, tra cui quello della riduzione dell’orario di lavoro al 50%, fosse stata negata l’erogazione della pensione di anzianità a seguito di prepensionamento progressivo in quanto il relativo periodo di lavoro non era stato compiuto sul territorio tedesco.

    27.

    Tuttavia, come ho già sottolineato, perlomeno formalmente, da un lato, la normativa tedesca non richiede, ai fini della concessione della pensione, che il prepensionamento progressivo abbia avuto luogo in Germania e, dall’altro, il sig. Larcher non ha soddisfatto il requisito, previsto dalla normativa tedesca, di ridurre il proprio orario di lavoro del 50% durante il periodo di prepensionamento progressivo svolto in Austria.

    28.

    La questione essenziale sollevata con la presente causa non riguarda quindi l’assimilazione di situazioni o circostanze avvenute in uno Stato membro come se tali situazioni e circostanze si fossero verificate sul territorio dello Stato membro presso cui è richiesta una prestazione sociale al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla normativa di detto Stato membro.

    29.

    Essa verte, piuttosto, sull’eventuale obbligo di uno Stato membro, ai fini della concessione di una pensione di anzianità a seguito di un periodo di prepensionamento progressivo, di riconoscere come equiparabili ai propri i requisiti giuridici previsti da un altro Stato membro che consentono di compiere un medesimo periodo di prepensionamento progressivo.

    30.

    In altri termini, il giudice del rinvio non s’interroga sull’assimilazione di situazioni di fatto, bensì sul confronto di requisiti giuridici.

    31.

    Ciò precisato, è pacifico, nella fattispecie, che la pensione di vecchiaia a seguito del prepensionamento progressivo costituisce una prestazione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1408/71, e che, come riconosciuto dalla Corte, in mancanza di un’armonizzazione a livello dell’Unione, spetta alla normativa di ciascun Stato membro determinare le condizioni di concessione delle prestazioni in materia di sicurezza sociale ( 17 ).

    32.

    Tuttavia, tale competenza deve svolgersi nel rispetto del diritto dell’Unione, in particolare delle disposizioni in materia di libera circolazione dei lavoratori ( 18 ).

    33.

    Pertanto, occorre verificare se la condizione imposta dalla normativa tedesca che un lavoratore abbia ridotto il proprio orario di lavoro del 50% durante il periodo di prepensionamento progressivo svolto in uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania, ai fini dell’ulteriore rilascio di una pensione di vecchiaia a seguito del prepensionamento progressivo in quest’ultimo Stato membro, sia incompatibile con l’articolo 45 TFUE, fermo restando che è pacifico che tale requisito si applica indipendentemente dalla cittadinanza del lavoratore interessato.

    34.

    Secondo la giurisprudenza della Corte, le disposizioni che impediscano a un cittadino di uno Stato membro di lasciare il paese d’origine per esercitare il suo diritto di libera circolazione, o che lo dissuadano dal farlo, costituiscono ostacoli frapposti a tale libertà anche se si applicano indipendentemente dalla cittadinanza dei lavoratori interessati ( 19 ).

    35.

    È vero che, come sostenuto dal governo tedesco con riferimento a detta sentenza von Chamier‑Glisczinski, allo stato attuale dell’evoluzione del diritto dell’Unione, la libera circolazione dei lavoratori non si estende alle mere differenze tra le legislazioni nazionali previdenziali, i cui inconvenienti devono essere sopportati dalle persone che hanno deciso di beneficiare della loro libertà di circolazione ( 20 ).

    36.

    Tuttavia, la presente causa si distingue da quella che ha dato luogo a detta medesima sentenza von Chamier‑Glisczinski.

    37.

    Infatti, in tale sentenza, la Corte ha dichiarato, da un lato, che la situazione nella quale si trovava la sig.ra von Chamier‑Glisczinski risultava dall’applicazione combinata di due legislazioni previdenziali, nel senso che tale cittadina tedesca risiedeva in Austria e chiedeva presso le autorità tedesche una prestazione in natura per mancanza di autonomia in quanto una siffatta prestazione non esisteva in Austria, e, dall’altro, che tale situazione sarebbe stata diversa se la normativa austriaca avesse reso possibile la concessione di una simile prestazione in natura, di modo che questa prestazione sarebbe stata erogata all’interessata dalle autorità austriache ( 21 ).

    38.

    Nella causa in esame, per contro, non solo nessun elemento del fascicolo consente di dedurre che il sig. Larcher abbia chiesto presso le autorità tedesche il versamento della pensione di anzianità a seguito di prepensionamento progressivo dato che una pensione del genere non esiste in Austria, ma nessun elemento indica che la situazione del sig. Larcher sarebbe stata diversa se la normativa austriaca fosse stata modificata.

    39.

    In realtà, il requisito controverso, vale a dire la riduzione dell’orario di lavoro al 50% nel periodo di prepensionamento progressivo, fa riferimento piuttosto all’esercizio dell’attività professionale transitoria prima del collocamento a riposo più che ad un problema di coordinamento o di differenza tra le legislazioni previdenziali relative alle prestazioni di vecchiaia.

    40.

    Orbene, quanto ai requisiti connessi all’esercizio dell’attività professionale, la Corte ha già dichiarato che costituiscono ostacoli frapposti alla libera circolazione dei lavoratori, e non meri inconvenienti, disposizioni nazionali che «condizionino direttamente l’accesso dei lavoratori al mercato del lavoro» ( 22 ), comprese quelle che fanno riferimento alle modalità di esercizio di tale attività ( 23 ).

    41.

    Nel caso di specie, non vi sono dubbi che una misura nazionale che imponga a un lavoratore l’esercizio della sua attività professionale per la metà del proprio orario di lavoro precedente, al fine di poter beneficiare, successivamente, di una pensione a seguito di prepensionamento progressivo, costituisce sia una modalità di esercizio di detta attività sia, riguardo, in particolare, ai lavoratori anziani, un requisito per accedere al mercato del lavoro e rimanervi.

    42.

    Mi sembra quindi che tale misura possa rientrare nella nozione di ostacolo, ai sensi dell’articolo 45 TFUE, come interpretato dalla Corte.

    43.

    Essa mi sembra anche atta a costituire un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori.

    44.

    Infatti, una persona che abbia svolto la parte essenziale della sua carriera professionale in Germania, al pari del sig. Larcher, e che intenda beneficiare di una pensione a seguito di prepensionamento progressivo sarebbe dissuasa dal lasciare tale Stato membro se potesse accedere al prepensionamento progressivo solamente riducendo il proprio orario di lavoro del 50%, senza poter, di conseguenza, rispondere ad offerte di lavoro, anche meglio retribuite, in altri Stati membri in cui è previsto un sistema analogo, ma nei quali, come in Austria, il requisito di riduzione dell’orario di lavoro in regime di prepensionamento progressivo può legalmente variare tra il 40% e il 60% dell’orario di lavoro normale.

    45.

    Parimenti, il requisito controverso potrebbe dissuadere un datore di lavoro stabilito in uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania, che preveda un regime di prepensionamento progressivo, dall’assumere un cittadino di quest’ultimo Stato membro con modalità di riduzione dell’orario di lavoro diverse da quelle richieste in Germania.

    46.

    Pertanto, si tratta di verificare in questa fase se, conformemente alla giurisprudenza della Corte, un ostacolo del genere possa tuttavia essere giustificato dal perseguimento di un obiettivo di interesse generale, fermo restando che esso deve essere idoneo a garantire la realizzazione di detto obiettivo e non eccedere quanto necessario per conseguirlo ( 24 ).

    47.

    Come ho evidenziato al paragrafo 13 delle presenti conclusioni, e come sottolineato dal governo tedesco nelle sue osservazioni scritte, la riduzione dell’orario di lavoro del 50% durante il periodo di prepensionamento progressivo è volta, da un lato, a consentire il passaggio del lavoratore al collocamento a riposo e, dall’altro, persegue un obiettivo di promozione dell’assunzione di persone disoccupate o di apprendisti per la parte dell’orario di lavoro lasciata disponibile dalla persona che beneficia del regime di prepensionamento progressivo.

    48.

    Di per sé, il perseguimento di questi due obiettivi non può essere contestato. Per quanto concerne, segnatamente, la promozione delle assunzioni, la Corte ha già riconosciuto che essa costituiva un obiettivo legittimo di politica sociale ( 25 ).

    49.

    Per contro, senza che occorra valutare l’idoneità del requisito controverso a raggiungere gli obiettivi perseguiti, è giocoforza constatare che tale requisito è sproporzionato, come, del resto, ammette il governo tedesco nelle sue osservazioni scritte.

    50.

    Infatti, in una situazione come quella del procedimento principale, la rigorosa applicazione del requisito di riduzione dell’orario di lavoro al 50% equivale a vietare a un lavoratore in regime di prepensionamento progressivo in un altro Stato membro, che abbia liberato oltre il 50% del suo orario di lavoro precedente al fine di consentire l’assunzione di un giovane disoccupato o di un apprendista e che soddisfi, inoltre, tutti gli altri requisiti imposti dalla normativa tedesca, di beneficiare del versamento della «pensione di anzianità a seguito di prepensionamento progressivo».

    51.

    Come rilevato sia dal giudice del rinvio sia dal governo tedesco nelle sue osservazioni scritte, in un caso di questo tipo, l’obiettivo del legislatore tedesco, di conseguenza, è raggiunto anche con una riduzione dell’orario di lavoro del 60% perché questa libera una parte ancora più importante del posto di lavoro ( 26 ).

    52.

    Il requisito di una riduzione dell’orario di lavoro del 50% imposto dalla normativa tedesca e applicato rigorosamente nel procedimento principale, sia dall’amministrazione tedesca sia dai giudici di primo grado e di appello, mi sembra quindi eccedere quanto necessario per raggiungere l’obiettivo di politica sociale consistente nella promozione dell’assunzione di giovani disoccupati o di apprendisti sul tempo liberato dalla persona che beneficia del regime di prepensionamento progressivo.

    53.

    Inoltre, il fatto che uno Stato membro che persegua un tale obiettivo di politica sociale debba riconoscere, in applicazione del diritto dell’Unione, una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 50% nel periodo di prepensionamento progressivo compiuto in un altro Stato membro non comporta gravi conseguenze sul bilancio ( 27 ).

    54.

    È vero che negli Stati membri che hanno introdotto un regime di lavoro a tempo parziale per motivi di età la perdita di salario della persona che beneficia di tale regime e che ha ridotto il proprio orario di lavoro è compensata o direttamente dai poteri pubblici oppure, in un modo o nell’altro, dal datore di lavoro, il quale beneficia a sua volta, in generale, di un’assunzione di responsabilità da parte dello Stato, in forme diverse, dei costi supplementari ( 28 ).

    55.

    Tuttavia, la compensazione salariale offerta al sig. Larcher nel periodo di prepensionamento progressivo compiuto in Austria, compresa, beninteso, la riduzione supplementare dell’orario di lavoro del 10% rispetto a quella richiesta dalla normativa tedesca, non è stata sopportata interamente dalla Repubblica federale di Germania, ma dalla Repubblica d’Austria. Inoltre, tale riduzione supplementare dell’orario di lavoro del 10% non incide in modo significativo sull’importo della pensione di anzianità a seguito di prepensionamento progressivo versata dalle autorità tedesche rispetto all’importo che sarebbe stato concesso ad un lavoratore che abbia ridotto il proprio orario di lavoro del 50% nel periodo di prepensionamento progressivo effettuato sul territorio tedesco o sul territorio di un altro Stato membro, come la Repubblica d’Austria.

    56.

    Tenuto conto dell’insieme di dette considerazioni, propongo di rispondere alla prima questione nel senso che l’articolo 45 TFUE osta a che uno Stato membro subordini il versamento di una pensione di anzianità a seguito di prepensionamento progressivo alla condizione che, nel periodo di prepensionamento progressivo, il lavoratore abbia ridotto il proprio orario di lavoro del 50%, nella misura in cui, in considerazione dell’obiettivo di promuovere l’assunzione di giovani disoccupati o di apprendisti perseguito da detto Stato membro, una maggiore riduzione dell’orario di lavoro, legittimamente realizzata nell’ambito di un regime di prepensionamento progressivo sul territorio di un altro Stato membro, comporta automaticamente la denegazione del diritto di ottenere il versamento di detta pensione.

    B – Sulla seconda questione pregiudiziale

    57.

    Con la sua seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio intende accertare se, al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, sia necessario realizzare un esame comparativo dei requisiti previsti dalle normative nazionali in materia di prepensionamento progressivo dei due Stati membri interessati. In caso di risposta affermativa, il giudice del rinvio s’interroga sul grado di somiglianza o di identità che deve esistere tra detti requisiti o, più in generale, tra i regimi di prepensionamento progressivo di tali Stati membri.

    58.

    La risposta a detta questione non mi sembra strettamente necessaria a fronte di quella che propongo di dare alla prima questione pregiudiziale, la quale consente al giudice del rinvio di risolvere adeguatamente, in via definitiva, la controversia principale.

    59.

    Ciò premesso, e in subordine, la risposta alla prima questione fornisce già vari elementi che consentono altresì di rispondere, almeno parzialmente, alla seconda.

    60.

    Infatti, come traspare dalle argomentazioni suesposte, mi sembra che, alla luce dell’obiettivo o degli obiettivi perseguiti dallo Stato membro presso il quale è richiesta la pensione a seguito di prepensionamento progressivo, un esame comparativo dei requisiti essenziali previsti dalle normative dei due Stati membri interessati si imponga.

    61.

    Non può essere accolta la tesi sostenuta dal sig. Larcher dinanzi al giudice del rinvio e da questi giustamente respinta, in base alla quale, in sostanza, lo Stato membro presso il quale è richiesta una pensione a seguito di prepensionamento progressivo dovrebbe riconoscere automaticamente le condizioni in cui il prepensionamento progressivo ha avuto luogo in un altro Stato membro.

    62.

    Infatti, una simile proposta, oltre a non tener conto del fatto che gli Stati membri rimangono competenti a stabilire i requisiti di versamento delle prestazioni sociali, comporta forti rischi di «forum shopping», consentendo ai cittadini dell’Unione di compiere nello Stato membro di loro scelta un periodo di prepensionamento progressivo senza che lo Stato membro su cui grava l’onere di concedere la pensione a seguito di detto periodo abbia la possibilità di opporsi al suo versamento.

    63.

    Si può altresì dedurre dalla risposta fornita alla prima questione, e come sostiene giustamente il giudice del rinvio, che deve essere disatteso anche l’argomento della convenuta nel procedimento principale, vale a dire la Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd – sostenuto peraltro anche dal governo tedesco nelle sue osservazioni scritte dinanzi alla Corte –, ai sensi del quale la pensione a seguito di prepensionamento progressivo versata in Germania dovrebbe essere subordinata alla circostanza che i requisiti dei sistemi di prepensionamento progressivo degli Stati membri siano identici.

    64.

    Come ho già evidenziato, tale tesi può pregiudicare la libera circolazione dei lavoratori, poiché l’esigenza che, ai fini della concessione di una pensione, i requisiti per beneficiare di un prepensionamento progressivo siano analoghi in tutti gli aspetti a quelli che disciplinano il corrispondente regime tedesco potrebbe essere sproporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti dal sistema di prepensionamento progressivo in Germania.

    65.

    Come suggerisce lo stesso giudice del rinvio, la risposta alla seconda questione non si trova quindi nelle proposte, agli estremi, delle parti del procedimento principale. La soluzione è fornita piuttosto da una risposta intermedia. In tal senso, a mio parere, si deve verificare se i requisiti imposti nello Stato membro in cui si è svolto il prepensionamento progressivo consentano di raggiungere gli obiettivi perseguiti dallo Stato membro ove la pensione a seguito di detto prepensionamento è stata richiesta. Infatti, tali obiettivi possono essere raggiunti anche nel caso in cui i requisiti del prepensionamento progressivo differiscano tra lo Stato membro ove sia richiesta la pensione e quello in cui il periodo di prepensionamento progressivo sia stato compiuto.

    66.

    Tale soluzione fa salvo il principio secondo cui gli Stati membri sono competenti per determinare i requisiti di concessione delle prestazioni sociali, assicurando al contempo che, nel caso di lavoratori migranti, la loro libera circolazione in seno all’Unione possa essere rispettata.

    67.

    Analizzando i requisiti previsti per accedere alla pensione a seguito di prepensionamento progressivo possono essere identificate tre categorie.

    68.

    Anzitutto, la prima di queste categorie comprende i requisiti che, a mio parere, non incidono sull’ottenimento della pensione e che non dovrebbero costituire ostacoli al versamento di tale pensione a favore di un cittadino di uno Stato membro che abbia acceduto al prepensionamento progressivo in un altro Stato membro. Tra questi requisiti, figurano, a mio avviso, quelli connessi alle modalità di finanziamento del sistema di prepensionamento progressivo.

    69.

    Come già rilevato, la perdita di salario della persona che beneficia di un regime nazionale di prepensionamento progressivo e che ha ridotto il proprio orario di lavoro è compensata, direttamente o indirettamente, dai poteri pubblici.

    70.

    Malgrado la varietà dei sistemi di finanziamento dei regimi di prepensionamento progressivo attuati negli Stati membri e l’importanza di tale aspetto dal punto di vista del diritto nazionale, quest’ultimo non mi sembra in alcun modo essenziale ai fini dell’esame del diritto di ottenere una pensione a seguito di prepensionamento progressivo nel caso di lavoratori migranti. Infatti, rifiutare tale pensione a un lavoratore migrante che abbia svolto il periodo di prepensionamento progressivo in uno Stato membro che prevede modalità di finanziamento diverse da quelle adottate dallo Stato membro in cui è reclamata la pensione costituirebbe un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori che, a mio avviso, non potrebbe essere giustificato. In particolare, lo Stato membro presso il quale è richiesta la pensione non potrebbe legittimamente eccepire ragioni relative all’equilibrio del suo sistema di sicurezza sociale, poiché, come ho già sottolineato, detto Stato membro non avrà sopportato i costi sostenuti nel periodo di prepensionamento progressivo.

    71.

    Ci sono, poi, requisiti che non sollevano particolari problemi perché si tiene conto del loro regime nel regolamento n. 1408/71. In tale categoria figurano i requisiti relativi ai periodi contributivi necessari per ottenere la pensione a seguito di prepensionamento progressivo. Infatti, l’articolo 45, paragrafo 1, del medesimo regolamento prevede che i periodi contributivi compiuti in uno Stato membro debbano essere presi in considerazione nello Stato membro competente per la concessione della pensione «come se si trattasse di periodi compiuti sotto la [sua] legislazione (...)». Il giudice del rinvio ha inoltre applicato detto articolo nel procedimento principale poiché ha riconosciuto che il sig. Larcher soddisfaceva i requisiti connessi ai periodi di assicurazione obbligatori ( 29 ) imposti dal diritto tedesco. Orbene, il requisito previsto dalla normativa tedesca relativa ai periodi contributivi è effettivamente soddisfatto nel caso di specie prendendo in considerazione, come osserva il giudice del rinvio, i periodi di assicurazione austriaci ( 30 ).

    72.

    Infine, come emerge dalla causa in esame, i requisiti più problematici sono quelli che riguardano il prepensionamento progressivo, vale a dire l’età di ingresso nel prepensionamento e il tasso di riduzione dell’orario di lavoro. Infatti, tali requisiti variano da uno Stato membro all’altro e i conflitti tra questi ultimi non sono direttamente disciplinati in un atto di diritto derivato dell’Unione. Pertanto, gli Stati membri, rimanendo competenti per fissare i requisiti di concessione delle prestazioni di sicurezza sociale, possono emanare una molteplicità di norme disparate che potrebbero pregiudicare il lavoratore migrante.

    73.

    Si possono richiamare vari esempi ipotetici, ma che potrebbero realizzarsi in futuro.

    74.

    Riguardo all’età alla quale il periodo di prepensionamento progressivo può iniziare, potrebbe uno Stato membro rifiutare di concedere in tutto o in parte la pensione a seguito di prepensionamento progressivo ad un lavoratore che abbia beneficiato in uno Stato membro di un prepensionamento progressivo a partire dai 59 anni, quando invece il primo Stato membro autorizza la possibilità di accedere a siffatto prepensionamento progressivo sul suo territorio solo a partire dai 60 anni?

    75.

    Del pari, può il beneficiario di un prepensionamento progressivo in uno Stato membro che abbia ridotto il proprio orario di lavoro del 35% (e che quindi continua a lavorare il 65% del suo orario di lavoro precedente) far valere il diritto al versamento di una pensione a seguito di prepensionamento progressivo in uno Stato membro in cui la riduzione dell’orario di lavoro nell’ambito del prepensionamento progressivo deve essere del 50%?

    76.

    Come suggerito, in sostanza, dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, mi sembra che la soluzione di dette questioni presupponga un esame concreto della situazione particolare in funzione degli obiettivi perseguiti a livello nazionale al fine di rispettare il diritto dell’Unione e, segnatamente, il principio di proporzionalità. In altri termini, il ruolo dell’amministrazione e del giudice nazionali consiste quindi nel verificare l’importanza dei requisiti controversi rispetto agli obiettivi nazionali perseguiti.

    77.

    È durante tale esame che l’amministrazione nazionale e, se del caso, il giudice nazionale dovranno analizzare l’importanza o meno dell’età o della riduzione dell’orario di lavoro rispetto agli obiettivi considerati dal diritto nazionale e verificare se la differenza tra il requisito previsto dal diritto nazionale e quello prescritto dal diritto dello Stato membro in cui ha avuto luogo il prepensionamento progressivo possa o meno incidere sul perseguimento di tali obiettivi.

    78.

    Pertanto, nel caso di una riduzione dell’orario di lavoro che non sia abbastanza significativa da consentire l’assunzione di un giovane in cerca di occupazione o di un apprendista, le autorità nazionali dello Stato membro in cui tale obiettivo è perseguito potranno rifiutare, a mio parere, di concedere la pensione a seguito di prepensionamento progressivo richiesta da un lavoratore che abbia compiuto il suo periodo di prepensionamento progressivo in un altro Stato membro.

    79.

    Tuttavia, questo non è il caso del sig. Larcher. Infatti, come ho potuto dimostrare nelle considerazioni in merito alla risposta alla prima questione, avendo quest’ultimo ridotto il proprio orario di lavoro in regime di prepensionamento progressivo compiuto in Austria in misura che eccede il requisito di una riduzione del 50% prescritta dal diritto tedesco, l’orario di lavoro liberato consentiva l’assunzione di un giovane in cerca di occupazione o di un apprendista nel rispetto dell’obiettivo perseguito dal legislatore tedesco, come ha riconosciuto il governo tedesco nelle sue osservazioni scritte.

    III – Conclusione

    80.

    Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco che la Corte risponda nel seguente modo alle questioni formulate dal Bundessozialgericht:

    «L’articolo 45 TFUE osta a che uno Stato membro subordini il versamento di una pensione di anzianità a seguito di prepensionamento progressivo alla condizione che nel periodo di prepensionamento progressivo il lavoratore abbia ridotto il proprio orario di lavoro del 50%, nella misura in cui, in considerazione dell’obiettivo di promuovere l’assunzione di giovani disoccupati o di apprendisti perseguito da detto Stato membro, una maggiore riduzione dell’orario di lavoro, legittimamente realizzata nell’ambito di un regime di prepensionamento progressivo sul territorio di un altro Stato membro comporta automaticamente la denegazione del diritto di ottenere il versamento di detta pensione».


    ( 1 ) Lingua originale: il francese.

    ( 2 ) Articolo 27, paragrafo 2, punto 2, della legge austriaca del 1977 sull’assicurazione contro la disoccupazione (Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977), nella sua versione risultante dalla legge di modifica del 30 dicembre 2003 (BGBl. I, 128/2003), il quale prevede che la riduzione dell’orario di lavoro in regime di prepensionamento progressivo possa essere realizzata in misura compresa tra il 40% e il 60% dell’orario di lavoro normale.

    ( 3 ) Articolo 2, paragrafi 1 e 2, di tale legge, nella sua versione risultante dalla legge del 23 aprile 2004 (BGBl. 2004 I, pag. 602).

    ( 4 ) C‑373/02, EU:C:2004:232.

    ( 5 ) GU L 392, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71».

    ( 6 ) V. la strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione, varata nel 2000, la strategia Europa 2020, lanciata dalla Commissione nel 2010, nonché gli orientamenti annuali, adottati dal Consiglio dell’Unione europea, per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione [v. decisione 2010/707/UE del Consiglio, del 21 ottobre 2010 (GU L 308, pag. 46), e, in ultimo, la decisione 2014/322/UE del Consiglio, del 6 maggio 2014 (GU L 165, pag. 49)].

    ( 7 ) V., nel contesto della strategia Europa 2020, in particolare l’undicesimo considerando della decisione 940/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2011, sull’Anno europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012) (GU L 246, pag. 5), che promuove la creazione di una cultura dell’invecchiamento attivo contribuendo ad «incrementare la partecipazione degli anziani al mercato del lavoro, consentire loro di restare attivi nella società più a lungo, migliorare la loro qualità di vita e contenere le difficoltà dei sistemi sanitari, dell’assistenza e della previdenza sociale».

    ( 8 ) Attualmente, otto Stati membri (Repubblica federale di Germania, Repubblica d’Austria, Regno di Danimarca, Repubblica italiana, Granducato di Lussemburgo, Ungheria, Repubblica portoghese e Repubblica di Finlandia) hanno regimi di questo tipo. La Repubblica francese e il Regno di Svezia, che avevano anch’essi regimi del genere, li hanno tuttavia aboliti.

    ( 9 ) In Germania, tale caratteristica è richiamata dall’articolo 1, paragrafo 1, della legge sul prepensionamento progressivo.

    ( 10 ) Da notare che, per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, l’integrazione della retribuzione versata ai lavoratori che beneficiano del regime di prepensionamento progressivo ha dato origine alla controversia di cui al procedimento principale nella causa che ha dato luogo alla sentenza Erny (C‑172/11, EU:C:2012:399).

    ( 11 ) Per quanto concerne la Repubblica federale di Germania, il perseguimento di tale obiettivo costituiva il punto focale delle cause che hanno dato luogo alle sentenze Kutz‑Bauer (C‑187/00, EU:C:2003:168), e Steinicke (C‑77/02, EU:C:2003:458) in merito all’accesso delle lavoratrici al regime di prepensionamento progressivo.

    ( 12 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Ruiz‑Jarabo Colomer nella causa Öztürk (C‑373/02, EU:C:2004:95, punto 53).

    ( 13 ) Sentenza Öztürk (EU:C:2004:232, punto 68 e dispositivo).

    ( 14 ) Sentenza Paraschi (C‑349/87, EU:C:1991:372, punto 27). V. altresì sentenza Duchon (C‑290/00, EU:C:2002:234, punti 39 e 46).

    ( 15 ) Sentenza Vougioukas (C‑443/93, EU:C:1995:394, punto 44).

    ( 16 ) V. sentenze Elsen (C‑135/99, EU:C:2000:647, punto 36); Kauer (C‑28/00, EU:C:2002:82, punto 52), e Reichel‑Albert (C‑522/10, EU:C:2012:475, punto 45).

    ( 17 ) V., segnatamente, sentenze von Chamier‑Glisczinski (C‑208/07, EU:C:2009:455, punto 63), e da Silva Martins (C‑388/09, EU:C:2011:439, punto 71).

    ( 18 ) V., in particolare, sentenza von Chamier‑Glisczinski (EU:C:2009:455, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).

    ( 19 ) V. sentenze Bosman (C‑415/93, EU:C:1995:463, punto 96); Commissione/Danimarca (C‑464/02, EU:C:2005:546, punto 35), e Commissione/Germania (C‑269/07, EU:C:2009:527, punto 107).

    ( 20 ) V., in tal senso, segnatamente, sentenze Leyman (C‑3/08, EU:C:2009:595, punto 45 e giurisprudenza ivi citata), nonché von Chamier‑Glisczinski (EU:C:2009:455, punto 85).

    ( 21 ) Sentenza von Chamier‑Glisczinski (EU:C:2009:455, punto 86).

    ( 22 ) Sentenze Graf (C‑190/98, EU:C:2000:49, punto 23), e Commissione/Danimarca (EU:C:2005:546, punto 36).

    ( 23 ) V. sentenza Commissione/Danimarca (EU:C:2005:546, punto 37).

    ( 24 ) Ibidem (punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

    ( 25 ) V. sentenze ITC (C‑208/05, EU:C:2007:16, punto 39), e Caves Krier Frères (C‑379/11, EU:C:2012:798, punto 51). V. altresì, in particolare in materia di parità di trattamento tra lavoratori e lavoratrici, sentenza Kutz‑Bauer (EU:C:2003:168, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).

    ( 26 ) Da notare che la normativa tedesca non richiede che il giovane lavoratore o l’apprendista assunto sull’orario di lavoro liberato sia di cittadinanza tedesca o, perfino, risulti occupato sul territorio tedesco.

    ( 27 ) Del resto, il governo tedesco non ha sollevato obiezioni in merito alla compromissione dell’equilibrio di bilancio o del suo sistema di sicurezza sociale.

    ( 28 ) La Repubblica federale di Germania, la Repubblica d’Austria e la Repubblica portoghese fanno ricadere l’onere finanziario sul datore di lavoro mentre il Regno di Danimarca, la Repubblica italiana e la Repubblica di Finlandia finanziano i regimi di prepensionamento progressivo con un versamento diretto da parte degli organismi pubblici. Infine, in Ungheria e in Lussemburgo esiste un sistema ibrido, in quanto il datore di lavoro versa le somme al beneficiario ed è poi rimborsato integralmente dagli organismi pubblici.

    ( 29 ) V. punto 34 della domanda di pronuncia pregiudiziale.

    ( 30 ) Idem.

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