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Document 62013CA0354

Causa C-354/13: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 dicembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Retten i Kolding, Civilretten — Danimarca) — FOA, che agisce per conto di Karsten Kaltoft/Kommunernes Landsforening (KL), che agisce per conto del Billund Kommune (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Licenziamento — Motivo — Obesità del lavoratore — Principio generale di non discriminazione in ragione dell’obesità — Insussistenza — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Divieto di ogni discriminazione fondata su un handicap — Sussistenza di un «handicap» )

OJ C 65, 23.2.2015, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 65/7


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 dicembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Retten i Kolding, Civilretten — Danimarca) — FOA, che agisce per conto di Karsten Kaltoft/Kommunernes Landsforening (KL), che agisce per conto del Billund Kommune

(Causa C-354/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Licenziamento - Motivo - Obesità del lavoratore - Principio generale di non discriminazione in ragione dell’obesità - Insussistenza - Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Divieto di ogni discriminazione fondata su un handicap - Sussistenza di un «handicap»))

(2015/C 065/09)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Retten i Kolding, Civilretten

Parti

Ricorrente: FOA, che agisce per conto di Karsten Kaltoft

Convenuta: Kommunernes Landsforening (KL), che agisce per conto del Billund Kommune

Dispositivo

1)

Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso non sancisce alcun principio generale di non discriminazione a motivo dell’obesità, in quanto tale, per quanto riguarda l’occupazione e le condizioni di lavoro.

2)

La direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretata nel senso che lo stato di obesità di un lavoratore costituisce un «handicap», ai sensi di tale direttiva, qualora determini una limitazione, risultante segnatamente da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature, la quale, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su un piano di uguaglianza con gli altri lavoratori. È compito del giudice nazionale valutare se tali condizioni ricorrano nel procedimento principale.


(1)  GU C 252 del 31.8.2013.


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