Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012TO0213(01)

Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 4 giugno 2013.
Elitaliana SpA contro Eulex Kosovo.
Ricorso di annullamento – Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Supporto elicotteristico alla missione Eulex in Kosovo – Rigetto dell’offerta di un offerente – Carenza di legittimazione passiva – Irricevibilità.
Causa T‑213/12.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2013:292

Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo

Parti

Nella causa T-213/12,

Elitaliana SpA, con sede in Roma, rappresentata da R. Colagrande, avvocato,

ricorrente,

contro

Eulex Kosovo, con sede in Pristina (Kosovo), rappresentata da G. Brosadola Pontotti, solicitor,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso volto, da un lato, all’annullamento dei provvedimenti adottati dall’Eulex Kosovo in sede di aggiudicazione ad un altro offerente dell’appalto pubblico denominato «EuropeAid/131516/D/SER/XK – Supporto elicotteristico alla missione Eulex in Kosovo (PROC/272/11)» e, dall’altro, alla condanna dell’Eulex Kosovo a risarcire il danno subito dalla ricorrente a causa della mancata aggiudicazione ad essa del suddetto appalto,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto da A. Dittrich (relatore), presidente, I. Wiszniewska-Białecka e M. Prek, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

Motivazione della sentenza

Fatti

1. Il 4 febbraio 2008 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato l’azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, la cosiddetta Eulex Kosovo (GU L 42, pag. 92). Ai sensi dell’articolo 2, primo comma, di tale azione comune, l’Eulex Kosovo assiste le istituzioni, le autorità giudiziarie e i servizi di contrasto kosovari nella loro evoluzione verso la sostenibilità e la responsabilizzazione e nell'ulteriore sviluppo e rafforzamento dell'indipendenza di un sistema giudiziario multietnico e di forze di polizia e doganali multietniche, assicurando che tali istituzioni non subiscano ingerenze politiche e aderiscano alle norme riconosciute a livello internazionale e alle migliori prassi europee.

2. Il 18 ottobre 2011 è stato pubblicato nel supplemento della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2011/S 200-324817), con il riferimento EuropeAid/131516/D/SER/XK, un bando di gara ristretta riguardante un progetto denominato «Supporto elicotteristico alla missione Eulex in Kosovo», volta alla conclusione di un contratto di servizio. Detto bando recava la seguente indicazione: «Ente appaltante: Il capo di Eulex Kosovo, Pristina, Kosovo».

3. Con lettera del 23 dicembre 2011, alla quale erano accluse, fra l’altro, istruzioni per gli offerenti, il capo dell’Eulex Kosovo ha invitato la ricorrente, Elitaliana SpA, società italiana operante nel settore dei servizi elicotteristici, da essa forniti a enti pubblici, a partecipare alla procedura di licitazione privata.

4. La ricorrente ha presentato un’offerta nell’ambito della summenzionata procedura.

5. Con lettera del 29 marzo 2012 il direttore dell’amministrazione e dei servizi di supporto dell’Eulex Kosovo ha informato la ricorrente che la sua offerta si era classificata seconda.

6. Il 2 aprile 2012 la ricorrente ha presentato all’Eulex Kosovo istanza scritta di accesso a taluni documenti presentati dall’offerente che si era classificato primo. Il capo dell’Eulex Kosovo ha negato l’accesso ai documenti con lettera del 17 aprile 2012.

7. Il 24 aprile 2012 il capo dell’Eulex Kosovo ha aggiudicato l’appalto in questione all’offerente che si era classificato primo.

Procedimento e conclusioni delle parti

8. Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 23 maggio 2012, la ricorrente ha introdotto il presente ricorso contro l’Eulex Kosovo e la Starlite Aviation Operations.

9. Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, la ricorrente ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori, chiedendo al presidente del Tribunale di: sospendere l’esecuzione della decisione di Eulex Kosovo, recante il rigetto dell’offerta da essa presentata nell’ambito della procedura di aggiudicazione dell’appalto in questione e l’aggiudicazione di tale appalto a un’altra offerente; per l’effetto, inibire a Eulex Kosovo di concludere la medesima procedura di appalto o, se questo fosse già avvenuto, di dare avvio all’esecuzione dell’appalto; adottare ogni altro provvedimento conservativo ritenuto più adeguato.

10. Con ordinanza del Tribunale del 3 luglio 2012, Elitaliana/Eulex Kosovo e Starlite Aviation Operations (T-213/12, non pubblicata nella Raccolta), il ricorso è stato respinto nella parte in cui era indirizzato contro la Starlite Aviation Operations.

11. Con ordinanza del 4 settembre 2012, Elitaliana/Eulex Kosovo (T-213/12 R, non pubblicata nella Raccolta), il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori e si è riservato di pronunciarsi sulle spese.

12. Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 settembre 2012, l’Eulex Kosovo ha sollevato un’eccezione d’irricevibilità in forza dell’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

13. Il 28 novembre 2012 la ricorrente ha presentato osservazioni in merito all’eccezione d’irricevibilità.

14. Nel suo ricorso, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– annullare i provvedimenti adottati dall’Eulex Kosovo in sede di aggiudicazione a un altro offerente dell’appalto pubblico denominato «EuropeAid/131516/D/SER/XK – Supporto elicotteristico alla missione Eulex in Kosovo (PROC/272/11)», che le è stata comunicata dall’Eulex Kosovo con lettera del 29 marzo 2012, nonché ogni altro atto connesso e, in particolare, la nota del 17 aprile 2012, con la quale l’Eulex Kosovo si è rifiutata di accordarle l’accesso ai documenti richiesti;

– condannare l’Eulex Kosovo al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente per effetto della mancata aggiudicazione ad essa dell’appalto di cui trattasi;

– condannare l’Eulex Kosovo al pagamento delle spese processuali.

15. Mediante la sua eccezione di irricevibilità, l’Eulex Kosovo chiede che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso in quanto irricevibile;

– condannare la ricorrente al pagamento di tutte le spese di causa.

16. Nelle osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– respingere l’eccezione di irricevibilità;

– in ogni caso, disporre la notificazione del ricorso all’istituzione ritenuta passivamente legittimata.

In diritto

17. Ai sensi dell’articolo 114, paragrafi 1 e 4, del regolamento di procedura, su richiesta di una parte, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Ai sensi del paragrafo 3 dello stesso articolo, il procedimento prosegue oralmente, salvo contraria decisione del Tribunale. Nel caso in esame, il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto alla luce degli atti di causa e non ritiene necessario avviare la fase orale del procedimento.

18. A sostegno delle proprie conclusioni l’Eulex Kosovo fa valere, da un lato, di essere priva di legittimazione passiva nel caso di specie, poiché non gode dello status di organismo indipendente. Dall’altro, essa fa valere che il Tribunale non è competente a statuire sugli atti adottati in forza delle disposizioni del Trattato FUE relative alla politica estera e di sicurezza comune (PESC).

19. In primo luogo, riguardo alla questione se l’Eulex Kosovo sia dotata di legittimazione passiva, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 263, primo comma, TFUE, il mezzo del ricorso per annullamento è esperibile contro gli atti di talune istituzioni ivi denominate ma anche, più in generale, contro gli atti di organi o organismi dell’Unione europea, nella misura in cui tali atti producano effetti giuridici obbligatori.

20. Inoltre, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di procedura, il ricorso di cui all’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione deve contenere la designazione della parte contro cui il ricorso è proposto.

21. Ad avviso della ricorrente, l’Eulex Kosovo è dotata di legittimazione passiva, posto che essa costituisce un organo o un organismo dell’Unione ai sensi dell’articolo 263, primo comma, TFUE.

22. Sul punto, per quanto riguarda lo status giuridico dell’Eulex Kosovo, occorre ricordare che essa è stata creata dall’Unione quale missione sullo Stato di diritto in Kosovo, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’azione comune 2008/124.

23. L’articolo 6 dell’azione comune 2008/124 stabilisce la struttura dell’Eulex Kosovo. In particolare, il paragrafo 1 dispone che si tratta di una missione unificata di politica europea di sicurezza e difesa (PESD) in tutto il Kosovo. Ai sensi del paragrafo 2, l’Eulex Kosovo istituisce un comando principale e uffici regionali e locali in tutto il Kosovo, una componente di sostegno a Bruxelles (Belgio) e, in funzione delle necessità, uffici di collegamento. Secondo il paragrafo 3, l’Eulex Kosovo è costituita da un capomissione e da personale, nonché da componenti di polizia, giudiziaria e doganale.

24. In forza dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell’azione comune 2008/124, il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta funge da comandante dell’operazione civile dell’Eulex Kosovo che, sotto il controllo politico e la direzione strategica del comitato politico e di sicurezza (CPS) e l’autorità generale dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (SG/AR), esercita il comando e il controllo a livello strategico dell’Eulex Kosovo. Ai sensi del paragrafo 3 di tale articolo, esso assicura un’attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, anche impartendo le necessarie istruzioni a livello strategico al capomissione e fornendogli consulenza e sostegno tecnico.

25. L’articolo 11 dell’azione comune 2008/124 stabilisce la catena di comando di Eulex Kosovo. Ai sensi del paragrafo 2, il CPS esercita, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’SG/AR, il controllo politico e la direzione strategica dell’Eulex Kosovo. In forza dei paragrafi 3 e 4 di detto articolo, il comandante civile dell’operazione, che è il comandante dell’Eulex Kosovo a livello strategico, riferisce al Consiglio tramite l’SG/AR. Il paragrafo 5 prevede che il capomissione esercita il comando e il controllo dell’Eulex Kosovo a livello di teatro delle operazioni e risponda direttamente al comandante civile dell’operazione.

26. In considerazione delle disposizioni sopra menzionate, l’Eulex Kosovo è carente di personalità giuridica e non è previsto che essa possa essere parte di una causa dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione. Piuttosto, si tratta di una missione, vale a dire di una mera azione, la cui durata è stata limitata inizialmente al 14 giugno 2010, ai sensi dell’articolo 20 dell’azione comune 2008/124, come modificata dall’azione comune 2009/445/PESC del Consiglio, del 9 giugno 2009 (GU L 148, pag. 33), e che, all’epoca della presentazione del ricorso, è stata modificata e prolungata fino al 14 giugno 2012 con decisione 2010/322/PESC del Consiglio, dell’8 giugno 2010 (GU L 145, pag. 13). Orbene, il Tribunale ha già stabilito che, in un caso di questo tipo, una missione non può essere considerata organo o organismo dell’Unione ai sensi dell’articolo 263, primo comma, TFUE (ordinanza del presidente del Tribunale del 22 luglio 2010, H/Consiglio e a., T-271/10 R, non pubblicata nella Raccolta, punti 19 e 20). Ne consegue che l’Eulex Kosovo non costituisce un siffatto organo o organismo.

27. Inoltre, occorre rilevare che la ricorrente chiede l’annullamento dei provvedimenti adottati dall’Eulex Kosovo in sede di aggiudicazione dell’appalto in questione, vale a dire, sostanzialmente, di quei provvedimenti recanti il rigetto dell’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della procedura di aggiudicazione di tale appalto e l’aggiudicazione di quest’ultimo a un altro offerente, nonché di ogni altro atto connesso e, in particolare, della nota del 17 aprile 2012, con cui è stato negato l’accesso ai documenti richiesti.

28. Benché tali provvedimenti siano stati adottati dal capo dell’Eulex Kosovo e dal direttore dell’amministrazione e dei servizi di supporto dell’Eulex Kosovo (v. supra, punti da 5 a 7), essi sono imputabili unicamente al capo dell’Eulex Kosovo. Competono infatti a quest’ultimo il comando e il controllo del personale, nonché la responsabilità amministrativa e logistica, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’azione comune 2008/124.

29. Occorre rilevare che i provvedimenti adottati nell’ambito della procedura di aggiudicazione dell’appalto pubblico in questione, vale a dire, in sostanza, il rigetto dell’offerta della ricorrente, l’aggiudicazione dell’appalto a un altro offerente nonché il diniego di accesso ai documenti richiesti, rientravano nella gestione quotidiana della missione. Tale gestione compete al capomissione, in forza dell’articolo 8, paragrafo 3, dell’azione comune 2008/124.

30. Si deve affermare che i provvedimenti adottati nell’ambito del procedimento di aggiudicazione dell’appalto pubblico in questione riguardano il bilancio dell’Eulex Kosovo.

31. Orbene, in forza dell’articolo 16, paragrafo 2, dell’azione comune 2008/124, tutte le spese devono essere gestite secondo le regole e le procedure comunitarie applicabili al bilancio generale dell’UE. Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, della medesima azione comune, il capomissione è responsabile dell’esecuzione del bilancio dell’Eulex Kosovo e sottoscrive a tal fine un contratto con la Commissione europea. Come risulta dal fascicolo, il capo dell’Eulex Kosovo ha sottoscritto con la Commissione tale contratto. La Commissione ha dunque delegato talune funzioni di esecuzione del bilancio dell’Eulex Kosovo al capo di quest’ultima, ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1), come modificato.

32. Tale delega si riflette, in particolare, sull’articolo 16, paragrafi 3 e 4, dell’azione comune 2008/124, relativo alle disposizioni finanziarie. Infatti, ai sensi del paragrafo 3, il capomissione può concludere accordi tecnici per quanto riguarda la fornitura di equipaggiamento, servizi e locali all’Eulex Kosovo soltanto con l’approvazione della Commissione. Il paragrafo 4 prevede che il capomissione riferisca dettagliatamente alla Commissione e sia soggetto a supervisione da parte della stessa sulle attività intraprese nell’ambito del suo contratto.

33. Si deve ricordare che gli atti adottati in forza dei poteri delegati sono normalmente attribuiti all’istituzione delegante, alla quale spetta difendere in giudizio l’atto di cui trattasi (v. ordinanza del Tribunale del 4 giugno 2012, Elti/Delegazione dell’Unione in Montenegro, T-395/11, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).

34. Alla luce di tali circostanze, occorre considerare che gli atti adottati dal capo dell’Eulex Kosovo nell’ambito del procedimento di aggiudicazione dell’appalto in questione sono imputabili alla Commissione, legittimata passiva ai sensi dell’articolo 263, primo comma, TFUE. Tali atti sono suscettibili di un controllo giurisdizionale conforme alle prescrizioni del principio generale, fatto valere dalla ricorrente, secondo il quale ogni atto adottato da un organo o da un organismo dell’Unione destinato a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi deve essere suscettibile di controllo giurisdizionale (sentenza della Corte del 23 aprile 1986, Les Verts/Parlamento, 294/83, Racc. pag. 1339, punto 24, e sentenza del Tribunale dell’8 ottobre 2008, Sogelma/AER, T-411/06, Racc. pag. II-2771, punto 37).

35. Di conseguenza, l’Eulex Kosovo è priva di legittimazione passiva.

36. Tale conclusione non è rimessa in discussione né dall’articolo 8, paragrafo 7, dell’azione comune 2008/124, ai sensi del quale il capomissione rappresenta l’Eulex Kosovo nella zona delle operazioni e assicura l’adeguata visibilità della stessa, né dall’articolo 16, paragrafo 3, di tale azione comune, secondo il quale, con l’approvazione della Commissione, il capomissione può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, con gli Stati terzi partecipanti e altri attori internazionali stanziati in Kosovo per quanto riguarda la fornitura di equipaggiamento, servizi e locali all’Eulex Kosovo. Infatti, queste disposizioni attribuiscono al capomissione unicamente dei poteri delimitati. Mentre in virtù del suddetto articolo 8, paragrafo 7, egli è autorizzato a rappresentare l’Eulex Kosovo nella zona delle operazioni, il suddetto articolo 16, paragrafo 3, gli accorda semplicemente una capacità giuridica strettamente limitata da un punto di vista sostanziale. Peraltro, occorre ricordare che la disposizione da ultimo citata conferma, piuttosto, il fatto che gli atti adottati dal capo dell’Eulex Kosovo nell’ambito della procedura di aggiudicazione dell’appalto in questione sono imputabili alla Commissione (v. supra, punti da 29 a 34).

37. A tale riguardo, occorre altresì respingere l’argomento della ricorrente vertente sull’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114), con il quale si deduce che l’Eulex Kosovo, in qualità di organismo di diritto pubblico ai sensi di detta disposizione, costituisce un organo o un organismo dell’Unione. Infatti, l’articolo 1, paragrafo 9, lettera b), di tale direttiva prevede che un organismo di diritto pubblico, ai sensi di tale disposizione, dev’essere dotato di personalità giuridica. Orbene, come già rilevato (v. supra, punto 26), l’Eulex Kosovo è priva di personalità giuridica e, pertanto, non può costituire un organismo di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18.

38. In secondo luogo, ed in subordine, la ricorrente fa valere che, nel caso in cui l’Eulex Kosovo fosse carente di legittimazione passiva, il Tribunale potrebbe preliminarmente identificare la parte nei confronti della quale la causa possa quindi essere proseguita. Sul punto, essa richiama la giurisprudenza secondo cui l’erronea designazione nel ricorso della parte convenuta diversa dall’autore dell’atto impugnato non determina l’irricevibilità del ricorso, se quest’ultimo contiene elementi che permettono di identificare senza ambiguità la parte avverso cui esso è proposto, quale la denominazione dell’atto impugnato e del suo autore. Secondo tale giurisprudenza, in un caso siffatto occorre considerare come parte convenuta l’autore dell’atto impugnato, benché questi non sia stato evocato nella parte introduttiva del ricorso (v. ordinanza del Tribunale del 16 ottobre 2006, Aisne e Nature/Commissione, T-173/06, non pubblicata nella Raccolta, punto 17 e la giurisprudenza ivi citata).

39. Orbene, tale giurisprudenza non è comunque applicabile nel caso di specie. Qui, infatti, la designazione dell’Eulex Kosovo nel ricorso non costituisce un errore commesso dalla ricorrente. Per contro, risulta chiaramente dal contenuto del ricorso che la ricorrente aveva intenzione di proporre il ricorso espressamente contro l’Eulex Kosovo la quale, ad avviso della ricorrente, costituisce un organo o un organismo dell’Unione ai sensi dell’articolo 263, primo comma, TFUE, come la ricorrente ha del resto confermato nelle sue osservazioni sull’eccezione d’irricevibilità. Inoltre, se è vero che il ricorso indica gli atti impugnati, esso non contiene alcun elemento che consenta di accertare senza ambiguità che è proposto contro un ente diverso dall’Eulex Kosovo. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, in una situazione di questo tipo non spetta al Tribunale identificare la parte contro la quale il ricorso dovrebbe essere proposto al fine di rispettare i requisiti di cui all’articolo 44, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di procedura.

40. La ricorrente deduce un secondo argomento, secondo cui il Tribunale dovrebbe riconoscerle il beneficio dell’errore scusabile, e invoca al riguardo la giurisprudenza che riconoscerebbe la sussistenza di un tale errore qualora l’istituzione interessata abbia assunto un comportamento tale da ingenerare, da solo o in modo determinante, una comprensibile confusione nel soggetto in buona fede, che ha dato prova di tutta la diligenza che si richiede ad un operatore normalmente accorto (v., in tal senso, sentenza della Corte del 18 ottobre 1977, Schertzer/Parlamento, 25/68, Racc. pag. 1729, punto 19, e sentenza del Tribunale del 15 marzo 1995, Cobrecaf e a./Commissione, T-514/93, Racc. pag. II-621, punto 40).

41. È vero che il bando di gara indicava il capo dell’Eulex Kosovo come ente appaltante al quale l’offerta doveva essere presentata. Inoltre, come risulta dal fascicolo, durante la procedura di aggiudicazione dell’appalto in questione sono stati il capo dell’Eulex Kosovo o il direttore dell’amministrazione e dei servizi di supporto dell’Eulex Kosovo ad aver adottato provvedimenti nei confronti della ricorrente. In aggiunta, occorre rilevare che né il bando di gara, né le lettere trasmesse dal capo dell’Eulex Kosovo o dal suddetto direttore indicavano un soggetto contro il quale potesse essere proposto un eventuale ricorso contro provvedimenti adottati nell’ambito della procedura di aggiudicazione dell’appalto in oggetto. In un siffatto contesto, e considerato il rapporto giuridico complesso che caratterizza, nell’ambito di tale procedura, la relazione tra l’Eulex Kosovo e il suo capo, da un lato, e la Commissione e il Consiglio, dall’altro, per la ricorrente era innegabilmente difficile identificare la parte a cui le misure in argomento fossero imputabili e che fosse dotata di legittimazione passiva.

42. Tuttavia, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza invocata dalla ricorrente (v. supra, punto 40), la sussistenza di un errore scusabile può avere unicamente come conseguenza l’impossibilità di respingere il ricorso per tardività. Orbene, nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente ha rispettato il termine per proporre ricorso. Inoltre, si deve rilevare che la ricorrente non ha mai proposto un ricorso anche contro una parte diversa dall’Eulex Kosovo, ma si è limitata a chiedere al Tribunale di identificare la legittimata passiva contro la quale il presente ricorso dovrebbe essere proposto per essere considerato ricevibile.

43. Inoltre, dal fascicolo non risulta che la ricorrente sia stata informata che un eventuale ricorso contro provvedimenti adottati nell’ambito della procedura di aggiudicazione dell’appalto in questione dovesse essere proposto contro l’Eulex Kosovo. Si deve invece rilevare che dal ricorso emerge inequivocabilmente che la ricorrente ha indirizzato il suo ricorso contro l’Eulex Kosovo, osservando come quest’ultima costituisse un organo o un organismo dell’Unione ai sensi dell’articolo 263, primo comma, TFUE. Ebbene, stanti il carattere sufficientemente chiaro delle disposizioni contenute nell’azione comune 2008/124 menzionate ai precedenti punti da 22 a 36 e la giurisprudenza esistente al momento del deposito del ricorso, la ricorrente avrebbe potuto evitare di commettere l’errore di considerare che l’Eulex Kosovo costituisse un organo o un organismo di questo tipo, nonostante la difficoltà ricordata al precedente punto 41. Si tratta pertanto di un errore non scusabile.

44. Di conseguenza, l’argomento della ricorrente nel quale si deduce un errore scusabile dev’essere respinto.

45. Dalle considerazioni che precedono discende che, stante la carenza di legittimazione passiva dell’Eulex Kosovo, il ricorso proposto dalla ricorrente avverso quest’ultima è irricevibile sia per quanto riguarda la domanda di annullamento che per quanto riguarda la domanda di risarcimento, strettamente connessa alla prima (v., in tal senso, sentenza della Corte del 14 febbraio 1989, Bossi/Commissione, 346/87, Racc. pag. 303, punto 31, e ordinanza Elti/Delegazione dell’Unione in Montenegro, cit. supra, punto 33, punto 74 e la giurisprudenza ivi citata), senza che sia necessario pronunciarsi sulla dedotta incompetenza del Tribunale a statuire sugli atti adottati in forza delle disposizioni del Trattato FUE relative alla PESC.

46. Ne consegue che il presente ricorso dev’essere respinto.

Sulle spese

47. Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’Eulex Kosovo ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.

Dispositivo

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

così provvede:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Elitaliana SpA è condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.

Lussemburgo, 4 giugno 2013

Top

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

4 giugno 2013 ( *1 )

«Ricorso di annullamento — Appalti pubblici di servizi — Gara d’appalto — Supporto elicotteristico alla missione Eulex in Kosovo — Rigetto dell’offerta di un offerente — Carenza di legittimazione passiva — Irricevibilità»

Nella causa T-213/12,

Elitaliana SpA, con sede in Roma, rappresentata da R. Colagrande, avvocato,

ricorrente,

contro

Eulex Kosovo, con sede in Pristina (Kosovo), rappresentata da G. Brosadola Pontotti, solicitor,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso volto, da un lato, all’annullamento dei provvedimenti adottati dall’Eulex Kosovo in sede di aggiudicazione ad un altro offerente dell’appalto pubblico denominato «EuropeAid/131516/D/SER/XK – Supporto elicotteristico alla missione Eulex in Kosovo (PROC/272/11)» e, dall’altro, alla condanna dell’Eulex Kosovo a risarcire il danno subito dalla ricorrente a causa della mancata aggiudicazione ad essa del suddetto appalto,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto da A. Dittrich (relatore), presidente, I. Wiszniewska-Białecka e M. Prek, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti

1

Il 4 febbraio 2008 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato l’azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, la cosiddetta Eulex Kosovo (GU L 42, pag. 92). Ai sensi dell’articolo 2, primo comma, di tale azione comune, l’Eulex Kosovo assiste le istituzioni, le autorità giudiziarie e i servizi di contrasto kosovari nella loro evoluzione verso la sostenibilità e la responsabilizzazione e nell’ulteriore sviluppo e rafforzamento dell’indipendenza di un sistema giudiziario multietnico e di forze di polizia e doganali multietniche, assicurando che tali istituzioni non subiscano ingerenze politiche e aderiscano alle norme riconosciute a livello internazionale e alle migliori prassi europee.

2

Il 18 ottobre 2011 è stato pubblicato nel supplemento della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2011/S 200-324817), con il riferimento EuropeAid/131516/D/SER/XK, un bando di gara ristretta riguardante un progetto denominato «Supporto elicotteristico alla missione Eulex in Kosovo», volta alla conclusione di un contratto di servizio. Detto bando recava la seguente indicazione: «Ente appaltante: Il capo di Eulex Kosovo, Pristina, Kosovo».

3

Con lettera del 23 dicembre 2011, alla quale erano accluse, fra l’altro, istruzioni per gli offerenti, il capo dell’Eulex Kosovo ha invitato la ricorrente, Elitaliana SpA, società italiana operante nel settore dei servizi elicotteristici, da essa forniti a enti pubblici, a partecipare alla procedura di licitazione privata.

4

La ricorrente ha presentato un’offerta nell’ambito della summenzionata procedura.

5

Con lettera del 29 marzo 2012 il direttore dell’amministrazione e dei servizi di supporto dell’Eulex Kosovo ha informato la ricorrente che la sua offerta si era classificata seconda.

6

Il 2 aprile 2012 la ricorrente ha presentato all’Eulex Kosovo istanza scritta di accesso a taluni documenti presentati dall’offerente che si era classificato primo. Il capo dell’Eulex Kosovo ha negato l’accesso ai documenti con lettera del 17 aprile 2012.

7

Il 24 aprile 2012 il capo dell’Eulex Kosovo ha aggiudicato l’appalto in questione all’offerente che si era classificato primo.

Procedimento e conclusioni delle parti

8

Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 23 maggio 2012, la ricorrente ha introdotto il presente ricorso contro l’Eulex Kosovo e la Starlite Aviation Operations.

9

Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, la ricorrente ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori, chiedendo al presidente del Tribunale di: sospendere l’esecuzione della decisione di Eulex Kosovo, recante il rigetto dell’offerta da essa presentata nell’ambito della procedura di aggiudicazione dell’appalto in questione e l’aggiudicazione di tale appalto a un’altra offerente; per l’effetto, inibire a Eulex Kosovo di concludere la medesima procedura di appalto o, se questo fosse già avvenuto, di dare avvio all’esecuzione dell’appalto; adottare ogni altro provvedimento conservativo ritenuto più adeguato.

10

Con ordinanza del Tribunale del 3 luglio 2012, Elitaliana/Eulex Kosovo e Starlite Aviation Operations (T-213/12, non pubblicata nella Raccolta), il ricorso è stato respinto nella parte in cui era indirizzato contro la Starlite Aviation Operations.

11

Con ordinanza del 4 settembre 2012, Elitaliana/Eulex Kosovo (T-213/12 R, non pubblicata nella Raccolta), il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori e si è riservato di pronunciarsi sulle spese.

12

Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 settembre 2012, l’Eulex Kosovo ha sollevato un’eccezione d’irricevibilità in forza dell’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

13

Il 28 novembre 2012 la ricorrente ha presentato osservazioni in merito all’eccezione d’irricevibilità.

14

Nel suo ricorso, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare i provvedimenti adottati dall’Eulex Kosovo in sede di aggiudicazione a un altro offerente dell’appalto pubblico denominato «EuropeAid/131516/D/SER/XK – Supporto elicotteristico alla missione Eulex in Kosovo (PROC/272/11)», che le è stata comunicata dall’Eulex Kosovo con lettera del 29 marzo 2012, nonché ogni altro atto connesso e, in particolare, la nota del 17 aprile 2012, con la quale l’Eulex Kosovo si è rifiutata di accordarle l’accesso ai documenti richiesti;

condannare l’Eulex Kosovo al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente per effetto della mancata aggiudicazione ad essa dell’appalto di cui trattasi;

condannare l’Eulex Kosovo al pagamento delle spese processuali.

15

Mediante la sua eccezione di irricevibilità, l’Eulex Kosovo chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso in quanto irricevibile;

condannare la ricorrente al pagamento di tutte le spese di causa.

16

Nelle osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

respingere l’eccezione di irricevibilità;

in ogni caso, disporre la notificazione del ricorso all’istituzione ritenuta passivamente legittimata.

In diritto

17

Ai sensi dell’articolo 114, paragrafi 1 e 4, del regolamento di procedura, su richiesta di una parte, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Ai sensi del paragrafo 3 dello stesso articolo, il procedimento prosegue oralmente, salvo contraria decisione del Tribunale. Nel caso in esame, il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto alla luce degli atti di causa e non ritiene necessario avviare la fase orale del procedimento.

18

A sostegno delle proprie conclusioni l’Eulex Kosovo fa valere, da un lato, di essere priva di legittimazione passiva nel caso di specie, poiché non gode dello status di organismo indipendente. Dall’altro, essa fa valere che il Tribunale non è competente a statuire sugli atti adottati in forza delle disposizioni del Trattato FUE relative alla politica estera e di sicurezza comune (PESC).

19

In primo luogo, riguardo alla questione se l’Eulex Kosovo sia dotata di legittimazione passiva, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 263, primo comma, TFUE, il mezzo del ricorso per annullamento è esperibile contro gli atti di talune istituzioni ivi denominate ma anche, più in generale, contro gli atti di organi o organismi dell’Unione europea, nella misura in cui tali atti producano effetti giuridici obbligatori.

20

Inoltre, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di procedura, il ricorso di cui all’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione deve contenere la designazione della parte contro cui il ricorso è proposto.

21

Ad avviso della ricorrente, l’Eulex Kosovo è dotata di legittimazione passiva, posto che essa costituisce un organo o un organismo dell’Unione ai sensi dell’articolo 263, primo comma, TFUE.

22

Sul punto, per quanto riguarda lo status giuridico dell’Eulex Kosovo, occorre ricordare che essa è stata creata dall’Unione quale missione sullo Stato di diritto in Kosovo, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’azione comune 2008/124.

23

L’articolo 6 dell’azione comune 2008/124 stabilisce la struttura dell’Eulex Kosovo. In particolare, il paragrafo 1 dispone che si tratta di una missione unificata di politica europea di sicurezza e difesa (PESD) in tutto il Kosovo. Ai sensi del paragrafo 2, l’Eulex Kosovo istituisce un comando principale e uffici regionali e locali in tutto il Kosovo, una componente di sostegno a Bruxelles (Belgio) e, in funzione delle necessità, uffici di collegamento. Secondo il paragrafo 3, l’Eulex Kosovo è costituita da un capomissione e da personale, nonché da componenti di polizia, giudiziaria e doganale.

24

In forza dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell’azione comune 2008/124, il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta funge da comandante dell’operazione civile dell’Eulex Kosovo che, sotto il controllo politico e la direzione strategica del comitato politico e di sicurezza (CPS) e l’autorità generale dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (SG/AR), esercita il comando e il controllo a livello strategico dell’Eulex Kosovo. Ai sensi del paragrafo 3 di tale articolo, esso assicura un’attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, anche impartendo le necessarie istruzioni a livello strategico al capomissione e fornendogli consulenza e sostegno tecnico.

25

L’articolo 11 dell’azione comune 2008/124 stabilisce la catena di comando di Eulex Kosovo. Ai sensi del paragrafo 2, il CPS esercita, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’SG/AR, il controllo politico e la direzione strategica dell’Eulex Kosovo. In forza dei paragrafi 3 e 4 di detto articolo, il comandante civile dell’operazione, che è il comandante dell’Eulex Kosovo a livello strategico, riferisce al Consiglio tramite l’SG/AR. Il paragrafo 5 prevede che il capomissione esercita il comando e il controllo dell’Eulex Kosovo a livello di teatro delle operazioni e risponda direttamente al comandante civile dell’operazione.

26

In considerazione delle disposizioni sopra menzionate, l’Eulex Kosovo è carente di personalità giuridica e non è previsto che essa possa essere parte di una causa dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione. Piuttosto, si tratta di una missione, vale a dire di una mera azione, la cui durata è stata limitata inizialmente al 14 giugno 2010, ai sensi dell’articolo 20 dell’azione comune 2008/124, come modificata dall’azione comune 2009/445/PESC del Consiglio, del 9 giugno 2009 (GU L 148, pag. 33), e che, all’epoca della presentazione del ricorso, è stata modificata e prolungata fino al 14 giugno 2012 con decisione 2010/322/PESC del Consiglio, dell’8 giugno 2010 (GU L 145, pag. 13). Orbene, il Tribunale ha già stabilito che, in un caso di questo tipo, una missione non può essere considerata organo o organismo dell’Unione ai sensi dell’articolo 263, primo comma, TFUE (ordinanza del presidente del Tribunale del 22 luglio 2010, H/Consiglio e a., T-271/10 R, non pubblicata nella Raccolta, punti 19 e 20). Ne consegue che l’Eulex Kosovo non costituisce un siffatto organo o organismo.

27

Inoltre, occorre rilevare che la ricorrente chiede l’annullamento dei provvedimenti adottati dall’Eulex Kosovo in sede di aggiudicazione dell’appalto in questione, vale a dire, sostanzialmente, di quei provvedimenti recanti il rigetto dell’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della procedura di aggiudicazione di tale appalto e l’aggiudicazione di quest’ultimo a un altro offerente, nonché di ogni altro atto connesso e, in particolare, della nota del 17 aprile 2012, con cui è stato negato l’accesso ai documenti richiesti.

28

Benché tali provvedimenti siano stati adottati dal capo dell’Eulex Kosovo e dal direttore dell’amministrazione e dei servizi di supporto dell’Eulex Kosovo (v. supra, punti da 5 a 7), essi sono imputabili unicamente al capo dell’Eulex Kosovo. Competono infatti a quest’ultimo il comando e il controllo del personale, nonché la responsabilità amministrativa e logistica, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’azione comune 2008/124.

29

Occorre rilevare che i provvedimenti adottati nell’ambito della procedura di aggiudicazione dell’appalto pubblico in questione, vale a dire, in sostanza, il rigetto dell’offerta della ricorrente, l’aggiudicazione dell’appalto a un altro offerente nonché il diniego di accesso ai documenti richiesti, rientravano nella gestione quotidiana della missione. Tale gestione compete al capomissione, in forza dell’articolo 8, paragrafo 3, dell’azione comune 2008/124.

30

Si deve affermare che i provvedimenti adottati nell’ambito del procedimento di aggiudicazione dell’appalto pubblico in questione riguardano il bilancio dell’Eulex Kosovo.

31

Orbene, in forza dell’articolo 16, paragrafo 2, dell’azione comune 2008/124, tutte le spese devono essere gestite secondo le regole e le procedure comunitarie applicabili al bilancio generale dell’UE. Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, della medesima azione comune, il capomissione è responsabile dell’esecuzione del bilancio dell’Eulex Kosovo e sottoscrive a tal fine un contratto con la Commissione europea. Come risulta dal fascicolo, il capo dell’Eulex Kosovo ha sottoscritto con la Commissione tale contratto. La Commissione ha dunque delegato talune funzioni di esecuzione del bilancio dell’Eulex Kosovo al capo di quest’ultima, ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1), come modificato.

32

Tale delega si riflette, in particolare, sull’articolo 16, paragrafi 3 e 4, dell’azione comune 2008/124, relativo alle disposizioni finanziarie. Infatti, ai sensi del paragrafo 3, il capomissione può concludere accordi tecnici per quanto riguarda la fornitura di equipaggiamento, servizi e locali all’Eulex Kosovo soltanto con l’approvazione della Commissione. Il paragrafo 4 prevede che il capomissione riferisca dettagliatamente alla Commissione e sia soggetto a supervisione da parte della stessa sulle attività intraprese nell’ambito del suo contratto.

33

Si deve ricordare che gli atti adottati in forza dei poteri delegati sono normalmente attribuiti all’istituzione delegante, alla quale spetta difendere in giudizio l’atto di cui trattasi (v. ordinanza del Tribunale del 4 giugno 2012, Elti/Delegazione dell’Unione in Montenegro, T-395/11, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).

34

Alla luce di tali circostanze, occorre considerare che gli atti adottati dal capo dell’Eulex Kosovo nell’ambito del procedimento di aggiudicazione dell’appalto in questione sono imputabili alla Commissione, legittimata passiva ai sensi dell’articolo 263, primo comma, TFUE. Tali atti sono suscettibili di un controllo giurisdizionale conforme alle prescrizioni del principio generale, fatto valere dalla ricorrente, secondo il quale ogni atto adottato da un organo o da un organismo dell’Unione destinato a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi deve essere suscettibile di controllo giurisdizionale (sentenza della Corte del 23 aprile 1986, Les Verts/Parlamento, 294/83, Racc. pag. 1339, punto 24, e sentenza del Tribunale dell’8 ottobre 2008, Sogelma/AER, T-411/06, Racc. pag. II-2771, punto 37).

35

Di conseguenza, l’Eulex Kosovo è priva di legittimazione passiva.

36

Tale conclusione non è rimessa in discussione né dall’articolo 8, paragrafo 7, dell’azione comune 2008/124, ai sensi del quale il capomissione rappresenta l’Eulex Kosovo nella zona delle operazioni e assicura l’adeguata visibilità della stessa, né dall’articolo 16, paragrafo 3, di tale azione comune, secondo il quale, con l’approvazione della Commissione, il capomissione può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, con gli Stati terzi partecipanti e altri attori internazionali stanziati in Kosovo per quanto riguarda la fornitura di equipaggiamento, servizi e locali all’Eulex Kosovo. Infatti, queste disposizioni attribuiscono al capomissione unicamente dei poteri delimitati. Mentre in virtù del suddetto articolo 8, paragrafo 7, egli è autorizzato a rappresentare l’Eulex Kosovo nella zona delle operazioni, il suddetto articolo 16, paragrafo 3, gli accorda semplicemente una capacità giuridica strettamente limitata da un punto di vista sostanziale. Peraltro, occorre ricordare che la disposizione da ultimo citata conferma, piuttosto, il fatto che gli atti adottati dal capo dell’Eulex Kosovo nell’ambito della procedura di aggiudicazione dell’appalto in questione sono imputabili alla Commissione (v. supra, punti da 29 a 34).

37

A tale riguardo, occorre altresì respingere l’argomento della ricorrente vertente sull’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114), con il quale si deduce che l’Eulex Kosovo, in qualità di organismo di diritto pubblico ai sensi di detta disposizione, costituisce un organo o un organismo dell’Unione. Infatti, l’articolo 1, paragrafo 9, lettera b), di tale direttiva prevede che un organismo di diritto pubblico, ai sensi di tale disposizione, dev’essere dotato di personalità giuridica. Orbene, come già rilevato (v. supra, punto 26), l’Eulex Kosovo è priva di personalità giuridica e, pertanto, non può costituire un organismo di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18.

38

In secondo luogo, ed in subordine, la ricorrente fa valere che, nel caso in cui l’Eulex Kosovo fosse carente di legittimazione passiva, il Tribunale potrebbe preliminarmente identificare la parte nei confronti della quale la causa possa quindi essere proseguita. Sul punto, essa richiama la giurisprudenza secondo cui l’erronea designazione nel ricorso della parte convenuta diversa dall’autore dell’atto impugnato non determina l’irricevibilità del ricorso, se quest’ultimo contiene elementi che permettono di identificare senza ambiguità la parte avverso cui esso è proposto, quale la denominazione dell’atto impugnato e del suo autore. Secondo tale giurisprudenza, in un caso siffatto occorre considerare come parte convenuta l’autore dell’atto impugnato, benché questi non sia stato evocato nella parte introduttiva del ricorso (v. ordinanza del Tribunale del 16 ottobre 2006, Aisne e Nature/Commissione, T-173/06, non pubblicata nella Raccolta, punto 17 e la giurisprudenza ivi citata).

39

Orbene, tale giurisprudenza non è comunque applicabile nel caso di specie. Qui, infatti, la designazione dell’Eulex Kosovo nel ricorso non costituisce un errore commesso dalla ricorrente. Per contro, risulta chiaramente dal contenuto del ricorso che la ricorrente aveva intenzione di proporre il ricorso espressamente contro l’Eulex Kosovo la quale, ad avviso della ricorrente, costituisce un organo o un organismo dell’Unione ai sensi dell’articolo 263, primo comma, TFUE, come la ricorrente ha del resto confermato nelle sue osservazioni sull’eccezione d’irricevibilità. Inoltre, se è vero che il ricorso indica gli atti impugnati, esso non contiene alcun elemento che consenta di accertare senza ambiguità che è proposto contro un ente diverso dall’Eulex Kosovo. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, in una situazione di questo tipo non spetta al Tribunale identificare la parte contro la quale il ricorso dovrebbe essere proposto al fine di rispettare i requisiti di cui all’articolo 44, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di procedura.

40

La ricorrente deduce un secondo argomento, secondo cui il Tribunale dovrebbe riconoscerle il beneficio dell’errore scusabile, e invoca al riguardo la giurisprudenza che riconoscerebbe la sussistenza di un tale errore qualora l’istituzione interessata abbia assunto un comportamento tale da ingenerare, da solo o in modo determinante, una comprensibile confusione nel soggetto in buona fede, che ha dato prova di tutta la diligenza che si richiede ad un operatore normalmente accorto (v., in tal senso, sentenza della Corte del 18 ottobre 1977, Schertzer/Parlamento, 25/68, Racc. pag. 1729, punto 19, e sentenza del Tribunale del 15 marzo 1995, Cobrecaf e a./Commissione, T-514/93, Racc. pag. II-621, punto 40).

41

È vero che il bando di gara indicava il capo dell’Eulex Kosovo come ente appaltante al quale l’offerta doveva essere presentata. Inoltre, come risulta dal fascicolo, durante la procedura di aggiudicazione dell’appalto in questione sono stati il capo dell’Eulex Kosovo o il direttore dell’amministrazione e dei servizi di supporto dell’Eulex Kosovo ad aver adottato provvedimenti nei confronti della ricorrente. In aggiunta, occorre rilevare che né il bando di gara, né le lettere trasmesse dal capo dell’Eulex Kosovo o dal suddetto direttore indicavano un soggetto contro il quale potesse essere proposto un eventuale ricorso contro provvedimenti adottati nell’ambito della procedura di aggiudicazione dell’appalto in oggetto. In un siffatto contesto, e considerato il rapporto giuridico complesso che caratterizza, nell’ambito di tale procedura, la relazione tra l’Eulex Kosovo e il suo capo, da un lato, e la Commissione e il Consiglio, dall’altro, per la ricorrente era innegabilmente difficile identificare la parte a cui le misure in argomento fossero imputabili e che fosse dotata di legittimazione passiva.

42

Tuttavia, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza invocata dalla ricorrente (v. supra, punto 40), la sussistenza di un errore scusabile può avere unicamente come conseguenza l’impossibilità di respingere il ricorso per tardività. Orbene, nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente ha rispettato il termine per proporre ricorso. Inoltre, si deve rilevare che la ricorrente non ha mai proposto un ricorso anche contro una parte diversa dall’Eulex Kosovo, ma si è limitata a chiedere al Tribunale di identificare la legittimata passiva contro la quale il presente ricorso dovrebbe essere proposto per essere considerato ricevibile.

43

Inoltre, dal fascicolo non risulta che la ricorrente sia stata informata che un eventuale ricorso contro provvedimenti adottati nell’ambito della procedura di aggiudicazione dell’appalto in questione dovesse essere proposto contro l’Eulex Kosovo. Si deve invece rilevare che dal ricorso emerge inequivocabilmente che la ricorrente ha indirizzato il suo ricorso contro l’Eulex Kosovo, osservando come quest’ultima costituisse un organo o un organismo dell’Unione ai sensi dell’articolo 263, primo comma, TFUE. Ebbene, stanti il carattere sufficientemente chiaro delle disposizioni contenute nell’azione comune 2008/124 menzionate ai precedenti punti da 22 a 36 e la giurisprudenza esistente al momento del deposito del ricorso, la ricorrente avrebbe potuto evitare di commettere l’errore di considerare che l’Eulex Kosovo costituisse un organo o un organismo di questo tipo, nonostante la difficoltà ricordata al precedente punto 41. Si tratta pertanto di un errore non scusabile.

44

Di conseguenza, l’argomento della ricorrente nel quale si deduce un errore scusabile dev’essere respinto.

45

Dalle considerazioni che precedono discende che, stante la carenza di legittimazione passiva dell’Eulex Kosovo, il ricorso proposto dalla ricorrente avverso quest’ultima è irricevibile sia per quanto riguarda la domanda di annullamento che per quanto riguarda la domanda di risarcimento, strettamente connessa alla prima (v., in tal senso, sentenza della Corte del 14 febbraio 1989, Bossi/Commissione, 346/87, Racc. pag. 303, punto 31, e ordinanza Elti/Delegazione dell’Unione in Montenegro, cit. supra, punto 33, punto 74 e la giurisprudenza ivi citata), senza che sia necessario pronunciarsi sulla dedotta incompetenza del Tribunale a statuire sugli atti adottati in forza delle disposizioni del Trattato FUE relative alla PESC.

46

Ne consegue che il presente ricorso dev’essere respinto.

Sulle spese

47

Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’Eulex Kosovo ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

così provvede:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

La Elitaliana SpA è condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.

Lussemburgo, 4 giugno 2013

 

Il cancelliere

E. Coulon

Il presidente

A. Dittrich


( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.

Top