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Document 62012TJ0494

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 9 settembre 2014.
Biscuits Poult SAS contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
Causa T-494/12.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2014:757

Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo

Parti

Nella causa T‑494/12,

Biscuits Poult SAS, con sede in Montauban (Francia), rappresentata da C. Chapoullié, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) , rappresentato da A. Folliard-Monguiral, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

Banketbakkerij Merba BV, con sede in Oosterhout (Paesi Bassi), rappresentata da M. Abello, avvocato,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI del 2 agosto 2012 (procedimento R 914/2011-3), relativa a un procedimento di nullità tra la Banketbakkerij Merba BV e la Biscuits Poult SAS,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da S. Papasavvas, presidente, N.J. Forwood (relatore) e E. Bieliūnas, giudici,

cancelliere: C. Kristensen, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 novembre 2012;

visto il controricorso dell’UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 febbraio 2013;

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 febbraio 2013;

in seguito all’udienza del 2 aprile 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Fatti

1. Il 25 marzo 2009, la Biscuits Poult SAS, ricorrente, ha presentato una domanda di registrazione di disegno o marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2002, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).

2. Il disegno o modello di cui è stata chiesta la registrazione, destinato ad essere applicato ai «biscotti», è raffigurato come segue:

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3. Il disegno o modello comunitario contestato è stato registrato con il numero 1114292‑0001 e pubblicato sul Bollettino dei disegni e modelli comunitari n. 75/2009, del 22 aprile 2009.

4. Il 15 febbraio 2010 la Banketbakkerij Merba BV, interveniente, ha depositato dinanzi all’UAMI una domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato, in applicazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002. Nella sua domanda di dichiarazione di nullità, l’interveniente ha affermato che il disegno o modello contestato era privo di novità e di carattere individuale e che il suo aspetto era dettato dalla sua funzione tecnica, ai sensi degli articoli 5, 6 e 8 del regolamento n. 6/2002.

5. A sostegno della sua domanda di dichiarazione di nullità, l’interveniente ha fatto valere, per quanto riguarda la mancanza di novità e di carattere individuale del disegno o modello contestato, i modelli anteriori qui di seguito di prodotti:

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6. Con decisione del 28 febbraio 2011, la divisione di annullamento dell’UAMI ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato.

7. In data 22 aprile 2011, l’interveniente ha proposto ricorso presso l’UAMI avverso la decisione della divisione di annullamento.

8. Con decisione del 2 agosto 2012 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la terza commissione di ricorso dell’UAMI ha dichiarato la nullità del disegno o modello contestato in forza dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, a motivo della mancanza di carattere individuale del medesimo ai sensi dell’articolo 6 di detto regolamento.

9. In particolare, la commissione di ricorso ha anzitutto rilevato che lo strato di crema distribuita all’interno del biscotto per tutta la sua lunghezza non poteva essere preso in considerazione per valutare il carattere individuale del disegno o modello contestato, dal momento che non era visibile durante la normale utilizzazione del prodotto. Poi, la commissione di ricorso ha dichiarato che l’aspetto esteriore del disegno o modello conte stato era il medesimo di quello dei primi tre disegni o modelli anteriori riprodotti al precedente punto 5. Infine, secondo la commissione di ricorso, il disegno o modello contestato non produce, presso il consumatore informato che offre o che mangia regolarmente tale tipo di biscotto, un’impressione globale diversa rispetto a quella prodotta dai tre disegni o modelli anteriori, considerato l’ampio margine di libertà di cui dispone l’autore del suddetto tipo di prodotti.

Conclusioni delle parti

10. La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– annullare o «quanto meno riformare» la decisione impugnata;

– confermare la decisione della divisione di annullamento;

– respingere la domanda di dichiarazione di nullità;

– condannare l’interveniente alle spese.

11. L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

12. L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– confermare la decisione impugnata;

– in subordine, rinviare la causa dinanzi alla commissione di ricorso affinché statuisca sul carattere individuale del disegno o modello contestato alla luce di tutti i disegni o modelli anteriori;

– condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

13. A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce, in sostanza, un motivo vertente sulla violazione dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002.

14. A fondamento di tale motivo la ricorrente fa valere che la commissione di ricorso a torto ha escluso la rappresentazione dell’aspetto interno del disegno o modello contestato e che, in tal modo, ha omesso di constatare le differenze rispetto ai disegni o modelli anteriori atte a conferire a tale disegno o modello carattere individuale.

15. La ricorrente fa valere che un biscotto non può essere considerato un «prodotto complesso» ai sensi dell’articolo 3, lettera c), del regolamento n. 6/2002 e che, pertanto, la crema distribuita all’interno del biscotto su tutta la sua lunghezza non costituisce una componente di tale prodotto. Di conseguenza, l’articolo 4, paragrafo 2, del medesimo regolamento non sarebbe applicabile nel caso di specie.

16. In via subordinata, la ricorrente fa valere che la crema distribuita all’interno del biscotto, su tutta la sua lunghezza, è visibile durante una normale utilizzazione del prodotto, dato che quest’ultimo verrà spezzato al momento del suo consumo, che ne costituisce una normale utilizzazione. Inoltre, una simile rappresentazione di un biscotto rifletterebbe le consuetudini promozionali dell’industria interessata. L’aspetto della crema in questione, quindi, avrebbe dovuto essere preso in considerazione, anche in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002.

17. Pertanto, la ricorrente afferma che, tenuto conto di tutte le caratteristiche del disegno o modello contestato, quali l’aspetto, le sue linee, i suoi contorni, i suoi colori, il contrasto tra parti interne ed esterne, la doratura della superficie, il numero di pezzetti di cioccolato sulla superficie e la sua struttura superficiale, la commissione di ricorso avrebbe dovuto riconoscere allo stesso carattere individuale rispetto ai primi tre disegni o modelli riprodotti al precedente punto 5.

18. Al riguardo, come risulta dall’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002, un «disegno o modello» viene definito come «l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento».

19. Ne consegue che, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, l’espressione «disegno o modello è protetto» va intesa nel senso che oggetto di protezione è l’aspetto di un prodotto, vale a dire, secondo l’articolo 3, lettera b), dello stesso regolamento, di un qualsiasi oggetto industriale o artigianale, comprese le componenti di tale oggetto.

20. Inoltre, dai considerando 7, 12 e 14 del regolamento n. 6/2002, che si riferiscono alla protezione dell’estetica industriale, alla limitazione della protezione agli elementi visibili e all’impressione prodotta sull’utilizzatore informato che esamini l’aspetto del prodotto, risulta che tale regolamento riconosce una tutela esclusivamente alle parti visibili dei prodotti o delle parti di prodotti, che possono conseguentemente essere registrate come disegni o modelli.

21. In tale contesto, l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 stabilisce una norma speciale che riguarda segnatamente i disegni o modelli applicati ad un prodotto o incorporati in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso ai sensi dell’articolo 3, lettera c), del regolamento n. 6/2002. Secondo detta norma, tali disegni o modelli sono tutelati unicamente se, anzitutto, la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest’ultimo e se, poi, le caratteristiche visibili della componente possiedono di per sé i requisiti di novità ed individualità.

22. Infatti, data la natura particolare delle componenti di un prodotto complesso ai sensi dell’articolo 3, lettera c), del regolamento n. 6/2002, che possono essere oggetto di produzione o di commercializzazione distinte rispetto alla produzione e alla commercializzazione del prodotto complesso, il legislatore può ragionevolmente riconoscere loro la possibilità di registrazione in quanto disegni o modelli, ma a condizione della loro visibilità dopo la loro incorporazione nel prodotto complesso ed unicamente per le parti visibili delle componenti in questione durante la normale utilizzazione del prodotto complesso e qualora tali parti siano nuove e presentino carattere di individualità.

23. L’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 6/2002, pertanto, non ha né per oggetto né per effetto di moltiplicare gli aspetti di un prodotto che possano costituire un disegno o modello secondo l’articolo 3, lettera a), del citato regolamento, ma di disporre una norma speciale relativa ad un’ipotesi particolare.

24. Nel caso di specie, come illustrato al punto 14 della decisione impugnata, la ricorrente ha ammesso dinanzi alla commissione di ricorso che lo strato di crema spalmabile fondente distribuita all’interno del biscotto, su tutta la sua lunghezza, diviene visibile solo una volta che il biscotto venga spezzato. Conseguentemente, una simile caratteristica non è riferibile all’aspetto del prodotto di cui trattasi.

25. Si deve necessariamente constatare, pertanto, che la commissione di ricorso ha applicato correttamente gli articoli 3 e 6 del regolamento n. 6/2002 laddove ha concluso, ai punti 15 e 16 della decisione impugnata, che lo strato di crema spalmabile fondente distribuita all’interno del biscotto su tutta la sua lunghezza non era visibile, giacché il prodotto doveva essere spezzato affinché l’interno fosse reso visibile, con la conseguenza che tale caratteristica non doveva essere presa in considerazione ai fini della valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato.

26. Come affermato dall’UAMI e dall’interveniente, inoltre, il fatto che il prodotto in questione possa rivelare un aspetto simile al disegno o modello contestato nel momento in cui viene spezzato per essere consumato è privo di rilevanza.

27. Al riguardo, l’argomento della ricorrente secondo cui lo strato di crema spalmabile fondente distribuita all’interno del biscotto su tutta la sua lunghezza diviene visibile durante la «normale utilizzazione» del biscotto, ossia al momento del suo consumo, si fonda su una comprensione erronea dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 6/2002 ed è, perciò, inoperante. Infatti, da tali disposizioni risulta che la nozione di «normale utilizzazione» è pertinente solo quando si tratta di valutare il carattere tutelabile di un disegno o modello applicato ad un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso ai sensi dell’articolo 3, lettera c), del regolamento n. 6/2002. L’articolo 4, paragrafo 3, di detto regolamento precisa inoltre che la nozione di «normale utilizzazione» è definita «a termini del paragrafo 2, lettera a)», del medesimo articolo.

28. Orbene, le parti sostengono unanimemente, e correttamente, che un biscotto come quello raffigurato dal disegno o modello contestato non è un prodotto complesso ai sensi dell’articolo 3, lettera c), del regolamento n. 6/2002, dato che non è costituito da più componenti che possono esser sostituite consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto. Di conseguenza, le caratteristiche tutelabili del disegno o modello contestato sono definite facendo riferimento alle regole illustrate ai precedenti punti da 18 a 20, le quali, per quanto riguarda prodotti che non configurano componenti assemblabili di un prodotto complesso ai sensi dell’articolo 3, lettera c), del regolamento n. 6/2002, non rinviano alla nozione di «normale utilizzazione», ma all’aspetto del prodotto ai sensi dell’articolo 3, lettera a), di tale regolamento.

29. La commissione di ricorso non ha quindi commesso errori precisando, ai punti 13 e 16 della decisione impugnata, che le caratteristiche non visibili del prodotto, non riferibili al suo aspetto, non potevano essere prese in considerazione per determinare se il disegno o modello contestato potesse essere oggetto di protezione, né allorché ne ha dedotto, al punto 17 della decisione impugnata, che «la farcitura all’interno del biscotto, secondo la raffigurazione del modello, non [era] stata presa in considerazione nell’esame del carattere individuale del modello».

30. Inoltre, dal momento che la norma specificamente vertente sulle componenti destinate ad essere assemblate in un prodotto complesso stabilita dall’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 6/2002 (v. precedenti punti da 21 a 23) configura un adattamento, relativo a tale settore particolare al quale la presente fattispecie non si riferisce, del principio esposto ai precedenti punti da 18 a 20 e non ha né per oggetto né per effetto di modificare il requisito legato alla visibilità degli aspetti di un prodotto rappresentati da un disegno o modello, il fatto che i punti 13 e 16 della decisione impugnata contengano un riferimento a tale disposizione non è atto a inficiare il ragionamento esposto ai punti da 13 a 17 della medesima decisione.

31. Di conseguenza, nessuno degli argomenti della ricorrente, esposti ai precedenti punti 15 e 16, è idoneo a rimettere in discussione la fondatezza della decisione impugnata. Inoltre, atteso che solo gli aspetti visibili del prodotto rappresentato dal disegno o modello contestato possono essere presi in considerazione ai fini della valutazione del carattere individuale (v. precedenti punti da 25 a 30), l’argomentazione della ricorrente attinente a tale valutazione (v. precedente punto 17) deve essere respinta.

32. Infatti, in considerazione dell’ampio margine di libertà dell’autore in materia, rilevato al punto 30 della decisione impugnata e, del resto, non rimesso in discussione dalla ricorrente, occorre confermare le valutazioni della commissione di ricorso sul punto.

33. In particolare, come constatato dalla commissione di ricorso ai punti da 21 a 24 della decisione impugnata, la superficie irregolare e rugosa della parte esterna del biscotto, il suo colore giallognolo, la sua forma arrotondata e la presenza di gocce di cioccolato sono caratteristiche comuni ai disegni e modelli in conflitto, che determinano l’impressione globale prodotta su un utilizzatore informato, cosicché non può ritenersi che il disegno o modello contestato presenti un carattere di individualità.

34. L’aspetto più liscio della superficie del disegno o modello contestato rispetto al primo e al terzo disegno o modello riprodotti al precedente punto 5 nonché le differenze relative al numero, alle dimensioni precise e al carattere più o meno sporgente delle gocce di cioccolato presenti su ciascuno di detti disegni o modelli e sul disegno o modello contestato non conferiscono a quest’ultimo un carattere individuale. Difatti, considerato l’ampio margine di libertà dell’autore in materia, tali differenze non sono idonee a produrre sull’utilizzatore informato, come definito al punto 28 della decisione impugnata, un’impressione globale diversa in favore del disegno o modello contestato.

35. Di conseguenza, la commissione di ricorso ha correttamente constatato, al punto 31 della decisione impugnata, che il disegno o modello contestato doveva essere dichiarato nullo, conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, per difetto di carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 dello stesso regolamento.

36. Il ricorso deve essere pertanto respinto, senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità del secondo capo di conclusioni presentato dalla ricorrente e su quella di un allegato del ricorso, messe in discussione dall’UAMI.

Sulle spese

37. Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è risultata soccombente, dev’essere condannata a sopportare le spese sostenute dall’UAMI e dall’interveniente, conformemente alle conclusioni di questi.

Dispositivo

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Biscuits Poult SAS sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Banketbakkerij Merba BV.

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SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

9 settembre 2014 ( *1 )

«Disegno o modello comunitario — Procedimento di nullità — Disegno o modello comunitario registrato raffigurante un biscotto spezzato — Motivo di nullità — Assenza di carattere individuale — Articoli 4, 6 e 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002»

Nella causa T‑494/12,

Biscuits Poult SAS, con sede in Montauban (Francia), rappresentata da C. Chapoullié, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da A. Folliard-Monguiral, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

Banketbakkerij Merba BV, con sede in Oosterhout (Paesi Bassi), rappresentata da M. Abello, avvocato,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI del 2 agosto 2012 (procedimento R 914/2011-3), relativa a un procedimento di nullità tra la Banketbakkerij Merba BV e la Biscuits Poult SAS,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da S. Papasavvas, presidente, N.J. Forwood (relatore) e E. Bieliūnas, giudici,

cancelliere: C. Kristensen, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 novembre 2012;

visto il controricorso dell’UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 febbraio 2013;

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 febbraio 2013;

in seguito all’udienza del 2 aprile 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1

Il 25 marzo 2009, la Biscuits Poult SAS, ricorrente, ha presentato una domanda di registrazione di disegno o marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2002, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).

2

Il disegno o modello di cui è stata chiesta la registrazione, destinato ad essere applicato ai «biscotti», è raffigurato come segue:

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3

Il disegno o modello comunitario contestato è stato registrato con il numero 1114292‑0001 e pubblicato sul Bollettino dei disegni e modelli comunitari n. 75/2009, del 22 aprile 2009.

4

Il 15 febbraio 2010 la Banketbakkerij Merba BV, interveniente, ha depositato dinanzi all’UAMI una domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato, in applicazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002. Nella sua domanda di dichiarazione di nullità, l’interveniente ha affermato che il disegno o modello contestato era privo di novità e di carattere individuale e che il suo aspetto era dettato dalla sua funzione tecnica, ai sensi degli articoli 5, 6 e 8 del regolamento n. 6/2002.

5

A sostegno della sua domanda di dichiarazione di nullità, l’interveniente ha fatto valere, per quanto riguarda la mancanza di novità e di carattere individuale del disegno o modello contestato, i modelli anteriori qui di seguito di prodotti:

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6

Con decisione del 28 febbraio 2011, la divisione di annullamento dell’UAMI ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato.

7

In data 22 aprile 2011, l’interveniente ha proposto ricorso presso l’UAMI avverso la decisione della divisione di annullamento.

8

Con decisione del 2 agosto 2012 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la terza commissione di ricorso dell’UAMI ha dichiarato la nullità del disegno o modello contestato in forza dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, a motivo della mancanza di carattere individuale del medesimo ai sensi dell’articolo 6 di detto regolamento.

9

In particolare, la commissione di ricorso ha anzitutto rilevato che lo strato di crema distribuita all’interno del biscotto per tutta la sua lunghezza non poteva essere preso in considerazione per valutare il carattere individuale del disegno o modello contestato, dal momento che non era visibile durante la normale utilizzazione del prodotto. Poi, la commissione di ricorso ha dichiarato che l’aspetto esteriore del disegno o modello contestato era il medesimo di quello dei primi tre disegni o modelli anteriori riprodotti al precedente punto 5. Infine, secondo la commissione di ricorso, il disegno o modello contestato non produce, presso il consumatore informato che offre o che mangia regolarmente tale tipo di biscotto, un’impressione globale diversa rispetto a quella prodotta dai tre disegni o modelli anteriori, considerato l’ampio margine di libertà di cui dispone l’autore del suddetto tipo di prodotti.

Conclusioni delle parti

10

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare o «quanto meno riformare» la decisione impugnata;

confermare la decisione della divisione di annullamento;

respingere la domanda di dichiarazione di nullità;

condannare l’interveniente alle spese.

11

L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;

condannare la ricorrente alle spese.

12

L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;

confermare la decisione impugnata;

in subordine, rinviare la causa dinanzi alla commissione di ricorso affinché statuisca sul carattere individuale del disegno o modello contestato alla luce di tutti i disegni o modelli anteriori;

condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

13

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce, in sostanza, un motivo vertente sulla violazione dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002.

14

A fondamento di tale motivo la ricorrente fa valere che la commissione di ricorso a torto ha escluso la rappresentazione dell’aspetto interno del disegno o modello contestato e che, in tal modo, ha omesso di constatare le differenze rispetto ai disegni o modelli anteriori atte a conferire a tale disegno o modello carattere individuale.

15

La ricorrente fa valere che un biscotto non può essere considerato un «prodotto complesso» ai sensi dell’articolo 3, lettera c), del regolamento n. 6/2002 e che, pertanto, la crema distribuita all’interno del biscotto su tutta la sua lunghezza non costituisce una componente di tale prodotto. Di conseguenza, l’articolo 4, paragrafo 2, del medesimo regolamento non sarebbe applicabile nel caso di specie.

16

In via subordinata, la ricorrente fa valere che la crema distribuita all’interno del biscotto, su tutta la sua lunghezza, è visibile durante una normale utilizzazione del prodotto, dato che quest’ultimo verrà spezzato al momento del suo consumo, che ne costituisce una normale utilizzazione. Inoltre, una simile rappresentazione di un biscotto rifletterebbe le consuetudini promozionali dell’industria interessata. L’aspetto della crema in questione, quindi, avrebbe dovuto essere preso in considerazione, anche in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002.

17

Pertanto, la ricorrente afferma che, tenuto conto di tutte le caratteristiche del disegno o modello contestato, quali l’aspetto, le sue linee, i suoi contorni, i suoi colori, il contrasto tra parti interne ed esterne, la doratura della superficie, il numero di pezzetti di cioccolato sulla superficie e la sua struttura superficiale, la commissione di ricorso avrebbe dovuto riconoscere allo stesso carattere individuale rispetto ai primi tre disegni o modelli riprodotti al precedente punto 5.

18

Al riguardo, come risulta dall’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002, un «disegno o modello» viene definito come «l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento».

19

Ne consegue che, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, l’espressione «disegno o modello è protetto» va intesa nel senso che oggetto di protezione è l’aspetto di un prodotto, vale a dire, secondo l’articolo 3, lettera b), dello stesso regolamento, di un qualsiasi oggetto industriale o artigianale, comprese le componenti di tale oggetto.

20

Inoltre, dai considerando 7, 12 e 14 del regolamento n. 6/2002, che si riferiscono alla protezione dell’estetica industriale, alla limitazione della protezione agli elementi visibili e all’impressione prodotta sull’utilizzatore informato che esamini l’aspetto del prodotto, risulta che tale regolamento riconosce una tutela esclusivamente alle parti visibili dei prodotti o delle parti di prodotti, che possono conseguentemente essere registrate come disegni o modelli.

21

In tale contesto, l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 stabilisce una norma speciale che riguarda segnatamente i disegni o modelli applicati ad un prodotto o incorporati in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso ai sensi dell’articolo 3, lettera c), del regolamento n. 6/2002. Secondo detta norma, tali disegni o modelli sono tutelati unicamente se, anzitutto, la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest’ultimo e se, poi, le caratteristiche visibili della componente possiedono di per sé i requisiti di novità ed individualità.

22

Infatti, data la natura particolare delle componenti di un prodotto complesso ai sensi dell’articolo 3, lettera c), del regolamento n. 6/2002, che possono essere oggetto di produzione o di commercializzazione distinte rispetto alla produzione e alla commercializzazione del prodotto complesso, il legislatore può ragionevolmente riconoscere loro la possibilità di registrazione in quanto disegni o modelli, ma a condizione della loro visibilità dopo la loro incorporazione nel prodotto complesso ed unicamente per le parti visibili delle componenti in questione durante la normale utilizzazione del prodotto complesso e qualora tali parti siano nuove e presentino carattere di individualità.

23

L’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 6/2002, pertanto, non ha né per oggetto né per effetto di moltiplicare gli aspetti di un prodotto che possano costituire un disegno o modello secondo l’articolo 3, lettera a), del citato regolamento, ma di disporre una norma speciale relativa ad un’ipotesi particolare.

24

Nel caso di specie, come illustrato al punto 14 della decisione impugnata, la ricorrente ha ammesso dinanzi alla commissione di ricorso che lo strato di crema spalmabile fondente distribuita all’interno del biscotto, su tutta la sua lunghezza, diviene visibile solo una volta che il biscotto venga spezzato. Conseguentemente, una simile caratteristica non è riferibile all’aspetto del prodotto di cui trattasi.

25

Si deve necessariamente constatare, pertanto, che la commissione di ricorso ha applicato correttamente gli articoli 3 e 6 del regolamento n. 6/2002 laddove ha concluso, ai punti 15 e 16 della decisione impugnata, che lo strato di crema spalmabile fondente distribuita all’interno del biscotto su tutta la sua lunghezza non era visibile, giacché il prodotto doveva essere spezzato affinché l’interno fosse reso visibile, con la conseguenza che tale caratteristica non doveva essere presa in considerazione ai fini della valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato.

26

Come affermato dall’UAMI e dall’interveniente, inoltre, il fatto che il prodotto in questione possa rivelare un aspetto simile al disegno o modello contestato nel momento in cui viene spezzato per essere consumato è privo di rilevanza.

27

Al riguardo, l’argomento della ricorrente secondo cui lo strato di crema spalmabile fondente distribuita all’interno del biscotto su tutta la sua lunghezza diviene visibile durante la «normale utilizzazione» del biscotto, ossia al momento del suo consumo, si fonda su una comprensione erronea dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 6/2002 ed è, perciò, inoperante. Infatti, da tali disposizioni risulta che la nozione di «normale utilizzazione» è pertinente solo quando si tratta di valutare il carattere tutelabile di un disegno o modello applicato ad un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso ai sensi dell’articolo 3, lettera c), del regolamento n. 6/2002. L’articolo 4, paragrafo 3, di detto regolamento precisa inoltre che la nozione di «normale utilizzazione» è definita «a termini del paragrafo 2, lettera a)», del medesimo articolo.

28

Orbene, le parti sostengono unanimemente, e correttamente, che un biscotto come quello raffigurato dal disegno o modello contestato non è un prodotto complesso ai sensi dell’articolo 3, lettera c), del regolamento n. 6/2002, dato che non è costituito da più componenti che possono esser sostituite consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto. Di conseguenza, le caratteristiche tutelabili del disegno o modello contestato sono definite facendo riferimento alle regole illustrate ai precedenti punti da 18 a 20, le quali, per quanto riguarda prodotti che non configurano componenti assemblabili di un prodotto complesso ai sensi dell’articolo 3, lettera c), del regolamento n. 6/2002, non rinviano alla nozione di «normale utilizzazione», ma all’aspetto del prodotto ai sensi dell’articolo 3, lettera a), di tale regolamento.

29

La commissione di ricorso non ha quindi commesso errori precisando, ai punti 13 e 16 della decisione impugnata, che le caratteristiche non visibili del prodotto, non riferibili al suo aspetto, non potevano essere prese in considerazione per determinare se il disegno o modello contestato potesse essere oggetto di protezione, né allorché ne ha dedotto, al punto 17 della decisione impugnata, che «la farcitura all’interno del biscotto, secondo la raffigurazione del modello, non [era] stata presa in considerazione nell’esame del carattere individuale del modello».

30

Inoltre, dal momento che la norma specificamente vertente sulle componenti destinate ad essere assemblate in un prodotto complesso stabilita dall’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 6/2002 (v. precedenti punti da 21 a 23) configura un adattamento, relativo a tale settore particolare al quale la presente fattispecie non si riferisce, del principio esposto ai precedenti punti da 18 a 20 e non ha né per oggetto né per effetto di modificare il requisito legato alla visibilità degli aspetti di un prodotto rappresentati da un disegno o modello, il fatto che i punti 13 e 16 della decisione impugnata contengano un riferimento a tale disposizione non è atto a inficiare il ragionamento esposto ai punti da 13 a 17 della medesima decisione.

31

Di conseguenza, nessuno degli argomenti della ricorrente, esposti ai precedenti punti 15 e 16, è idoneo a rimettere in discussione la fondatezza della decisione impugnata. Inoltre, atteso che solo gli aspetti visibili del prodotto rappresentato dal disegno o modello contestato possono essere presi in considerazione ai fini della valutazione del carattere individuale (v. precedenti punti da 25 a 30), l’argomentazione della ricorrente attinente a tale valutazione (v. precedente punto 17) deve essere respinta.

32

Infatti, in considerazione dell’ampio margine di libertà dell’autore in materia, rilevato al punto 30 della decisione impugnata e, del resto, non rimesso in discussione dalla ricorrente, occorre confermare le valutazioni della commissione di ricorso sul punto.

33

In particolare, come constatato dalla commissione di ricorso ai punti da 21 a 24 della decisione impugnata, la superficie irregolare e rugosa della parte esterna del biscotto, il suo colore giallognolo, la sua forma arrotondata e la presenza di gocce di cioccolato sono caratteristiche comuni ai disegni e modelli in conflitto, che determinano l’impressione globale prodotta su un utilizzatore informato, cosicché non può ritenersi che il disegno o modello contestato presenti un carattere di individualità.

34

L’aspetto più liscio della superficie del disegno o modello contestato rispetto al primo e al terzo disegno o modello riprodotti al precedente punto 5 nonché le differenze relative al numero, alle dimensioni precise e al carattere più o meno sporgente delle gocce di cioccolato presenti su ciascuno di detti disegni o modelli e sul disegno o modello contestato non conferiscono a quest’ultimo un carattere individuale. Difatti, considerato l’ampio margine di libertà dell’autore in materia, tali differenze non sono idonee a produrre sull’utilizzatore informato, come definito al punto 28 della decisione impugnata, un’impressione globale diversa in favore del disegno o modello contestato.

35

Di conseguenza, la commissione di ricorso ha correttamente constatato, al punto 31 della decisione impugnata, che il disegno o modello contestato doveva essere dichiarato nullo, conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, per difetto di carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 dello stesso regolamento.

36

Il ricorso deve essere pertanto respinto, senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità del secondo capo di conclusioni presentato dalla ricorrente e su quella di un allegato del ricorso, messe in discussione dall’UAMI.

Sulle spese

37

Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è risultata soccombente, dev’essere condannata a sopportare le spese sostenute dall’UAMI e dall’interveniente, conformemente alle conclusioni di questi.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

La Biscuits Poult SAS sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Banketbakkerij Merba BV.

 

Papasavvas

Forwood

Bieliūnas

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 settembre 2014.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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