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Document 62012CN0561

Causa C-561/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus (Estonia) il 5 dicembre 2012 — Nordecon AS, Ramboll Eesti AS/Rahandusministeerium

OJ C 38, 9.2.2013, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 38/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus (Estonia) il 5 dicembre 2012 — Nordecon AS, Ramboll Eesti AS/Rahandusministeerium

(Causa C-561/12)

2013/C 38/17

Lingua processuale: l’estone

Giudice del rinvio

Riigikohus

Parti

Ricorrenti e ricorrenti in cassazione: Nordecon AS, Ramboll Eesti AS

Convenuto e resistente in cassazione: Rahandusministeerium (Ministero delle Finanze)

Altra parte del procedimento: Maanteeamet (Ufficio strade)

Questioni pregiudiziali

a)

Se l’articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, debba essere interpretato nel senso che permette a un’amministrazione aggiudicatrice di negoziare con gli offerenti le offerte che non soddisfano i requisiti vincolanti stabiliti nelle specifiche tecniche dell’appalto.

b)

In caso di risposta affermativa alla questione sub a), se l’articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2004/18 debba essere interpretato nel senso che permette a un’amministrazione aggiudicatrice, nel corso delle negoziazioni successive all’apertura delle offerte, di modificare i requisiti vincolanti delle specifiche tecniche a condizione che non venga mutato l’oggetto dell’appalto e che venga garantita la parità di trattamento di tutti gli offerenti.

c)

In caso di risposta affermativa alla questione sub b), se l’articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2004/18 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa che esclude la modifica dei requisiti vincolanti delle specifiche tecniche nel corso delle negoziazioni dopo l’apertura delle offerte.

d)

In caso di risposta affermativa alla questione sub a), se l’articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2004/18 debba essere interpretato nel senso che vieta a un’amministrazione aggiudicatrice di qualificare come offerta migliore quella che, al termine delle negoziazioni, non soddisfa i requisiti vincolanti delle specifiche tecniche.


(1)  GU L 134, pag. 114.


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