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Document 62012CN0445

Causa C-445/12 P: Impugnazione proposta il 3 ottobre 2012 dalla Rivella International AG avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 12 luglio 2012 , causa T-170/11, Rivella International AG/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

OJ C 366, 24.11.2012, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/27


Impugnazione proposta il 3 ottobre 2012 dalla Rivella International AG avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 12 luglio 2012, causa T-170/11, Rivella International AG/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-445/12 P)

2012/C 366/48

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Rivella International AG (rappresentanti: C. Spintig, S. Pietzcker e R. Jacobs, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Baskaya di Baskay Alim e C. Sas

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa al Tribunale;

condannare il convenuto alle spese del procedimento di impugnazione nonché a quelle del procedimento di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione, la ricorrente contesta la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 12 luglio 2012, avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 10 gennaio 2011 (procedimento R 534/2010-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Rivella International AG e la Baskaya Alim e C. Sas.

La ricorrente fa valere i seguenti motivi di impugnazione.

Il Tribunale avrebbe violato l’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 (1), in quanto esso:

avrebbe richiesto la prova dell’uso effettivo del marchio su cui si basa l’opposizione, sebbene detto marchio non sia un marchio comunitario né un «marchio nazionale anteriore», bensì la parte tedesca di un marchio registrato internazionalmente;

avrebbe sostenuto che la questione del territorio di utilizzo di un marchio anteriore (internazionalmente) registrato sarebbe interamente disciplinata nel regolamento n. 207/2009 e che il diritto nazionale degli Stati membri avrebbe, a tale riguardo, mero valore sussidiario;

non avrebbe considerato che una simile interpretazione condurrebbe ad un risultato non voluto dal regolamento n. 207/2009 e, segnatamente, dal suo terzo considerando, ossia ad una dicotomia, al di fuori dei casi espressamente previsti dal regolamento, tra registrazione e possibilità d’uso di un marchio comunitario.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


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