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Document 62012CJ0571

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 febbraio 2014.
Greencarrier Freight Services Latvia SIA contro Valsts ieņēmumu dienests.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts.
Rinvio pregiudiziale – Codice doganale comunitario – Articoli 70, paragrafo 1, e 78 – Dichiarazioni in dogana – Visita parziale delle merci – Prelievo di campioni – Codice errato – Estensione dei risultati a merci identiche comprese in dichiarazioni in dogana precedenti dopo la concessione dello svincolo – Controllo a posteriori – Impossibilità di chiedere una visita supplementare delle merci.
Causa C‑571/12.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:102

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

27 febbraio 2014 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Codice doganale comunitario — Articoli 70, paragrafo 1, e 78 — Dichiarazioni in dogana — Visita parziale delle merci — Prelievo di campioni — Codice errato — Estensione dei risultati a merci identiche comprese in dichiarazioni in dogana precedenti dopo la concessione dello svincolo — Controllo a posteriori — Impossibilità di chiedere una visita supplementare delle merci»

Nella causa C‑571/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Augstākās tiesas Senāts (Lettonia), con decisione del 21 novembre 2012, pervenuta in cancelleria il 6 dicembre 2012, nel procedimento

Greencarrier Freight Services Latvia SIA

contro

Valsts ieņēmumu dienests,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh (relatore), C. Toader e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 ottobre 2013,

considerate le osservazioni presentate:

per la Greencarrier Freight Services Latvia SIA, da A. Brunavs, assistito da B. Cera, advokāte;

per il governo lettone, da I. Kucina, K. Freimanis e I. Kalninš, in qualità di agenti;

per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

per il governo spagnolo, da J. García-Valdecasas Dorrego, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da L. Keppenne, A. Sauka e B.‑R. Killmann, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 dicembre 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Greencarrier Freight Services Latvia SIA (in prosieguo: la «GFSL»), società a responsabilità limitata di diritto lettone, ed il Valsts ieņēmumu dienests (amministrazione tributaria lettone; in prosieguo: il «VID»), in merito al prelievo dei dazi all’importazione e all’ammenda inflitta all’occasione di un controllo a posteriori di diverse dichiarazioni in dogana.

Contesto normativo

3

Il quinto e sesto considerando del codice doganale sono formulati come segue:

«considerando che per garantire il giusto equilibrio tra il compito istituzionale dell’amministrazione doganale di provvedere all’ordinata applicazione della normativa doganale e il diritto degli operatori economici ad un equo trattamento, devono essere in particolare previste ampie possibilità di controllo da parte di tali amministratori e la possibilità per gli operatori interessati di ricorrere contro le loro decisioni; che l’attuazione di un sistema di ricorsi doganali richiederà da parte del Regno Unito l’introduzione di nuove procedure amministrative le quali non potranno essere applicate anteriormente al 1o gennaio 1995;

considerando che, tenuto conto della grande importanza che il commercio esterno ha per la Comunità, occorre sopprimere o per lo meno limitare, per quanto possibile, le formalità e i controlli doganali».

4

L’articolo 68 di tale codice così recita:

«Per controllare le dichiarazioni da essa accettate, l’autorità doganale può procedere:

a)

ad una verifica documentale riguardante, nella fattispecie, la dichiarazione e i documenti ad essa allegati. L’autorità doganale può chiedere al dichiarante di presentarle altri documenti per controllare l’esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione,

b)

alla visita delle merci e, ove occorra, ad un prelievo di campioni per analisi o per un controllo approfondito».

5

L’articolo 70 di detto codice così recita:

«1.   Se la visita riguarda solo una parte delle merci oggetto di una medesima dichiarazione i suoi risultati valgono per tutte le merci comprese in tale dichiarazione.

Tuttavia il dichiarante può chiedere una visita supplementare delle merci quando ritenga che i risultati della visita parziale non siano validi per il resto delle merci dichiarate.

2.   Per l’applicazione del paragrafo 1, quando un formulario di dichiarazione comprenda varie merci, ogni merce è considerata costituire una dichiarazione separata».

6

L’articolo 71 di tale codice così dispone:

«1.   I risultati della verifica della dichiarazione servono di base per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale al quale le merci sono vincolate.

2.   Quando non si proceda alle verifica della dichiarazione, l’applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 viene effettuata in base alle indicazioni figuranti nella dichiarazione».

7

L’articolo 78 del codice doganale dispone quanto segue:

«1.   Dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l’autorità doganale può procedere alla revisione della dichiarazione, d’ufficio o su richiesta del dichiarante.

2.   Dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l’autorità doganale, per accertare l’esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione, può controllare i documenti ed i dati commerciali relativi alle operazioni d’importazione o di esportazione nonché alle successive operazioni commerciali concernenti le merci stesse. Questi controlli possono essere effettuati presso il dichiarante, presso chiunque sia direttamente o indirettamente interessato alle predette operazioni in ragione della sua attività professionale o da chiunque possieda, per le stesse ragioni, tali documenti e dati. La medesima autorità può procedere anche alla visita delle merci quando queste possano esserle ancora presentate.

3.   Quando dalla revisione della dichiarazione o dai controlli a posteriori risulti che le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato sono state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti, l’autorità doganale, nel rispetto delle norme in vigore e tenendo conto dei nuovi elementi di cui essa dispone, adotta i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione».

8

Ai sensi dell’articolo 221, paragrafi 1 e 3, di tale codice:

«1.   L’importo dei dazi deve essere comunicato al debitore secondo modalità appropriate, non appena sia stato contabilizzato.

(...)

3.   La comunicazione al debitore non può più essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l’obbligazione doganale. (…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

9

La GFSL importa dalla Russia, per conto della Hantas SIA, biscotti e barrette di cioccolato in vista della loro immissione in libera pratica nell’Unione europea.

10

Nel corso dei mesi di aprile e maggio 2007, il VID ha effettuato un accertamento dei dazi doganali pagati dalla Hantas SIA tra il 1o maggio 2004 e il 31 dicembre 2006 sulla base di 35 dichiarazioni in dogana presentate dalla GFSL, la quale, in caso d’insorgenza di un’obbligazione doganale, era chiamata a risponderne come soggetto debitore.

11

Tale accertamento faceva seguito al prelievo e all’analisi, da parte del VID, di campioni relativi a sei dichiarazioni in dogana effettuate nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2005 (in prosieguo: le «dichiarazioni in dogana controverse»). Sulla base dei risultati di tale controllo, il VID ha rilevato che in 29 dichiarazioni in dogana presentate tra il 4 giugno 2004 e il 29 novembre 2005, comprese le sei dichiarazioni in dogana controverse, la GFSL aveva dichiarato le merci importate nell’Unione europea per essere ivi immesse in libera pratica indicando codici della nomenclatura combinata errati, ai fini della loro classificazione nella tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC), istituita dall’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato.

12

Con decisione del 31 maggio 2007, il VID ha informato la GFSL dell’insorgenza di un’obbligazione doganale, ha fissato gli importi dei dazi all’importazione e dell’imposta sul valore aggiunto, maggiorati di interessi di mora, e ha inflitto alla medesima un’ammenda per errata applicazione dei codici della nomenclatura combinata.

13

Il reclamo della GFSL avverso tale decisione è stato respinto con una decisione del VID del 14 settembre 2007.

14

Tale decisione di rigetto è stata oggetto di un ricorso di annullamento dinanzi all’administratīvā rajona tiesa (tribunale amministrativo distrettuale), che ha parzialmente accolto il ricorso con sentenza del 29 giugno 2009, confermata dall’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale d’appello). Quest’ultima ha statuito, con sentenza dell’8 dicembre 2011, che mentre i dazi all’importazione, l’imposta sul valore aggiunto e l’ammenda relativi alla merce di cui alle sei dichiarazioni in dogana controverse, erano stati stabiliti correttamente, la decisione del 14 settembre 2007 doveva invece essere annullata quanto al resto per il motivo che il VID aveva, in violazione dell’articolo 70, paragrafo 1, del codice doganale, applicato a torto i risultati del controllo della merce oggetto delle dichiarazioni in dogana controverse alla merce rientrante in altre 23 dichiarazioni effettuate tra il 4 giugno 2004 e il 6 settembre 2005 (in prosieguo: le «dichiarazioni in dogana precedenti»), vale a dire a merce importata più di un anno prima rispetto a quella controllata. Il VID non avrebbe, di conseguenza, dimostrato l’uso di codici errati per la merce di cui trattasi, con la conseguenza che la GFSL non sarebbe stata in alcun modo tenuta a fornire prove relative alle proprietà oggettive di tale merce e ciò tanto più che le era ormai preclusa ogni possibilità di sottoporla a visita.

15

Sia il VID che la GFSL hanno proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza dinanzi all’Augstākās tiesas Senāts (Sezioni Unite della Corte suprema).

16

A sostegno del proprio ricorso il VID sostiene che le merci oggetto delle dichiarazioni in dogana precedenti erano identiche, quanto a composizione, denominazione, aspetto e produttore, a quelle cui si riferivano le dichiarazioni in dogana in esame, circostanza questa comprovata dalle informazioni contenute nei certificati forniti da quest’ultima. Il VID sarebbe stato, perciò, legittimato, in forza del principio di economia processuale, a non verificare il resto della merce e ad applicare i risultati dell’identificazione alle altre merci identiche, mentre la GFSL sarebbe stata tenuta, dal canto suo, a fornire elementi comprovanti la diversità tra le merci.

17

Il giudice del rinvio osserva, tuttavia, che le dichiarazioni in dogana precedenti sono state effettuate più di un anno prima rispetto alle dichiarazioni in dogana controverse, con riferimento alle quali erano stati prelevati campioni. Orbene, secondo la GFSL, non è oggettivamente possibile sottoporre la merce già dichiarata in tali dichiarazioni ad una visita successiva al passaggio in dogana né esercitare il diritto di chiedere una visita supplementare.

18

Alla luce di quanto sopra, l’Augstākās tiesas Senāts ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le due questioni pregiudiziali seguenti:

«1)

Se l’articolo 70, paragrafo 1, primo comma, del [codice doganale] possa essere interpretato nel senso che consente di estendere i risultati di una visita parziale delle merci comprese in una dichiarazione a merci comprese in dichiarazioni precedenti, che non sono state oggetto di detta visita parziale, ma che erano state dichiarate con il medesimo codice della nomenclatura combinata, provenivano dallo stesso produttore e, in base alle informazioni sulla denominazione e la composizione delle merci contenute nei certificati del suddetto produttore, erano identiche alle merci comprese nella dichiarazione con riferimento alla quale è stato effettuato il prelievo di campioni ai fini della visita parziale.

In altre parole:

Se la nozione di “dichiarazione” di cui all’articolo 70, paragrafo 1, primo comma, del [codice doganale] comprenda anche le dichiarazioni [relative a merci] di cui non siano stati prelevati campioni a fini di controllo, ma in cui siano state dichiarate merci identiche (le merci vengono dichiarate con gli stessi numeri di codice della nomenclatura combinata, provengono dal medesimo produttore e nei certificati del produttore risultano avere lo stesso contenuto e la stessa denominazione delle merci ispezionate).

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se sia consentito estendere i risultati della visita parziale prevista all’articolo 70, paragrafo 1, primo comma, del [codice doganale] a dichiarazioni per le quali il dichiarante non possa chiedere, per ragioni oggettive, una visita supplementare a norma dell’articolo 70, paragrafo 1, secondo comma, non avendo la possibilità di presentare le merci ad un controllo in forza dell’articolo 78, paragrafo 2, del medesimo [codice]».

Sulle questioni pregiudiziali

19

Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 70, paragrafo 1, del codice doganale debba essere interpretato nel senso che consente all’autorità doganale di estendere i risultati della visita parziale, effettuata su campioni prelevati da merci comprese in una dichiarazione in dogana, a merci comprese in dichiarazioni in dogana precedenti presentate dal medesimo dichiarante che non sono state, e non possono più essere, oggetto di tale visita, essendo stato concesso lo svincolo delle stesse, qualora risulti dalle indicazioni scritte fornite da tale dichiarante che dette merci sono dichiarate con il medesimo codice della nomenclatura combinata, provengono dallo stesso produttore e la loro denominazione e composizione sono identiche.

20

Si deve ricordare che ai sensi dell’articolo 68 del codice doganale l’autorità doganale può controllare le dichiarazioni in dogana tanto effettuando una verifica documentale della dichiarazione e dei documenti ad essa allegati, quanto effettuando la visita delle merci e, ove occorra, ad un prelievo di campioni per analisi o per un controllo approfondito.

21

In quest’ultimo caso l’articolo 70, paragrafo 1, di detto codice, prevede che, se la visita riguarda solo una parte delle merci oggetto di una medesima dichiarazione i risultati di tale visita valgano per tutte le merci comprese in tale dichiarazione, fatta salva la facoltà del dichiarante di chiedere una visita supplementare quando ritenga che i risultati della visita parziale non siano validi per il resto delle merci dichiarate.

22

Tale disposizione generale istituisce una finzione sulla qualità uniforme che consente all’autorità doganale di estendere i risultati di una visita parziale di merci oggetto di una medesima dichiarazione a tutte le merci comprese in tale dichiarazione (v., in tal senso, sentenze del 7 settembre 2006, Nowaco Germany, C-353/04, Racc. pag. I-7357, punti 54 e 55, nonché del 24 novembre 2011, Gebr. Stolle, da C-323/10 a C-326/10, Racc. pag. I-12177, punti 100 e 101).

23

Detta disposizione intende, a tale proposito, garantire procedure rapide ed efficaci di immissione in libera pratica, non imponendo all’autorità doganale l’obbligo di procedere d’ufficio ad una visita approfondita di tutte le merci oggetto di una dichiarazione doganale, obbligo che non corrisponderebbe né all’interesse degli operatori economici, desiderosi, generalmente, di chiedere lo svincolo per essere in grado di commercializzare rapidamente le merci da essi dichiarate, né all’interesse di detta autorità, per la quale una visita sistematica delle merci dichiarate comporterebbe un notevole aumento del carico di lavoro (v., in tal senso, sentenza del 4 marzo 2004, Derudder, C-290/01, Racc. pag. I-2041, punto 45).

24

Va constatato che, sia dalla lettera dell’articolo 70, paragrafo 1, del codice doganale, che dall’economia degli articoli da 68 a 74 di tale codice, deriva che tale facoltà di estensione dei risultati di una visita parziale riguarda soltanto le merci oggetto di un’«unica dichiarazione» qualora tali merci siano controllate dall’autorità doganale durante il periodo che precede la concessione da parte di quest’ultima dello svincolo di dette merci (v., in tal senso, sentenza Derudder, cit., punto 43).

25

La medesima disposizione non consente, di conseguenza, all’autorità doganale, in una fattispecie come quella del procedimento principale, di estendere i risultati di una visita parziale di merci comprese in una dichiarazione in dogana a merci comprese in dichiarazioni in dogana precedenti a cui tale autorità abbia già concesso lo svincolo.

26

Da ciò non deriva, tuttavia, che tali dichiarazioni in dogana precedenti non possano più essere contestate dall’autorità doganale.

27

Va ricordato, a tale proposito che, nell’ambito della procedura di collaborazione fra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito (v., in particolare, sentenze dell’8 marzo 2007, Campina, C-45/06, Racc. pag. I-2089, punto 30, e del 14 ottobre 2010, Fuß, C-243/09, Racc. pag. I-9849, punto 39).

28

Orbene, come hanno sostenuto i governi ceco e spagnolo nelle loro osservazioni scritte, dopo aver concesso lo svincolo delle merci comprese in una dichiarazione in dogana, l’autorità doganale può, ove necessario, procedere d’ufficio alla revisione di una tale dichiarazione, ai sensi dell’articolo 78 del codice doganale (v., in tal senso, sentenza del 20 ottobre 2005, Overland Footwear, C-468/03, Racc. pag. I-8937, punti 62, 64 e 66).

29

Secondo l’articolo 78, paragrafo 2, del codice doganale, dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l’autorità doganale può, infatti, controllare i documenti e i dati commerciali relativi alle operazioni d’importazione o di esportazione nonché alle successive operazioni commerciali concernenti le medesime merci e può procedere anche alla visita delle merci quando queste possano esserle ancora presentate.

30

Tale disposizione consente perciò all’autorità doganale di contestare le dichiarazioni in dogana precedenti che non sono state oggetto di controllo ai sensi dell’articolo 68 del codice doganale e che, pertanto, sono state trattate, conformemente all’articolo 71, paragrafo 2, di tale codice, in base alle indicazioni ivi riportate (v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2011, DP grup, C-138/10, Racc. pag. I-8369, punto 37).

31

Nulla impedisce che, a tal fine, l’autorità doganale proceda ad un’estensione dei risultati di una visita parziale delle merci comprese in una dichiarazione in dogana a merci comprese in dichiarazioni in dogana precedenti a cui la medesima autorità ha già concesso lo svincolo, qualora tali merci siano identiche, circostanza che spetta unicamente al giudice del rinvio verificare. La determinazione dell’identità delle merci può fondarsi, segnatamente, sul controllo dei documenti e dei dati commerciali relativi alle operazioni d’importazione e di esportazione nonché alle successive operazioni commerciali concernenti le merci stesse, e in particolare sulle indicazioni fornite dal dichiarante in dogana dalle quali risulti che le merci provengono dal medesimo produttore e hanno la stessa composizione, aspetto e denominazione, delle merci oggetto di tali dichiarazioni in dogana precedenti.

32

Una siffatta facoltà di estensione è giustificata dalla finalità stessa del codice doganale che, conformemente al quinto considerando dello stesso, intende garantire una corretta applicazione delle imposte da esso previste, assicurando al contempo, come risulta dal punto 23 della presente sentenza, procedure rapide ed efficaci nell’interesse sia degli operatori economici sia dell’autorità doganale, dispensandola dall’obbligo di procedere a controlli sistematici di tutte le merci oggetto di dichiarazioni doganali e limitando perciò, per quanto possibile, le formalità e i controlli doganali, conformemente al sesto considerando dello stesso codice (v., in tal senso, sentenza Derudder, cit., punti 42 e 45).

33

Tale facoltà è altresì conforme alla logica specifica dell’articolo 78 del codice doganale, consistente nel far coincidere la procedura doganale con la situazione reale, correggendo gli errori o le omissioni materiali nonché gli errori di interpretazione del diritto applicabile (v., in tal senso, sentenze Overland Footwear, cit., punto 63; del 14 gennaio 2010, Terex Equipment e a., C-430/08 e C-431/08, Racc. pag. I-321, punto 56, nonché del 12 luglio 2012, Südzucker e a., C‑608/10, C‑10/11 e C‑23/11, punto 47).

34

è privo di rilevanza, a tale proposito, che il dichiarante in dogana non sia più in grado, in circostanze come quelle del procedimento principale, di chiedere una visita supplementare delle merci in esame e, se necessario, un prelievo di campioni aggiuntivi.

35

Infatti l’articolo 78 del codice doganale trova applicazione, per definizione, dopo la concessione dello svincolo delle merci, in un momento in cui la presentazione delle merci può rivelarsi impossibile (v. sentenza Overland Footwear, cit., punto 66).

36

In ogni caso, come hanno sostenuto la maggior parte degli interessati che hanno presentato osservazioni scritte, dalla formulazione stessa dell’articolo 78, paragrafo 2, del codice doganale deriva che il controllo a posteriori delle dichiarazioni in dogana può essere effettuato sulla base di documenti scritti senza che l’autorità doganale sia tenuta a ispezionare materialmente le merci, essendo un siffatto controllo previsto soltanto quando le merci «possono essere ancora presentate» (v., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2012, Digitalnet e a., C‑320/11, C‑330/11, C‑382/11 e C‑383/11, punti 66 e 67).

37

In tali condizioni, qualora le merci oggetto di una visita parziale e quelle comprese in dichiarazioni in dogana precedenti siano identiche, tenuto conto, segnatamente, del controllo dei documenti e dei dati commerciali relativi alle operazioni d’importazione e di esportazione nonché alle successive operazioni commerciali concernenti le merci stesse, e in particolare, delle indicazioni fornite dal dichiarante in dogana secondo le quali le merci provengono dal medesimo produttore e hanno la stessa composizione, aspetto e denominazione, circostanza che spetta unicamente al giudice del rinvio verificare, l’autorità doganale può estendere i risultati di tale visita parziale a queste ultime merci.

38

è necessario, tuttavia, che il dichiarante in dogana disponga del diritto di contestare una tale estensione, in particolare qualora, come nel procedimento principale, ritenga che, malgrado le proprie indicazioni fornite nelle dichiarazioni in dogana, il risultato della visita parziale delle merci comprese in una dichiarazione non sia trasferibile a merci comprese in dichiarazioni precedenti, deducendo ogni elemento di prova in grado di suffragare tale affermazione che dimostri l’assenza di identità delle merci in esame (v., per analogia, sentenza Derudder, cit., punto 42).

39

A tale proposito si deve, tuttavia, sottolineare che un’affermazione generale e astratta come quella proposta dalla GFSL nelle sue osservazioni scritte dinanzi alla Corte, secondo la quale, nel caso di prodotti alimentari come quelli in esame nel procedimento principale, vari fattori potrebbero averne modificato la composizione chimica, segnatamente il contenuto in amido, non può avere alcuna rilevanza qualora siffatte circostanze, anche ammettendo che siano dimostrate, non abbiano indotto il dichiarante in dogana a fornire, per quanto riguarda le merci comprese nelle dichiarazioni in dogana precedenti, indicazioni diverse rispetto a quelle fornite riguardo alle merci oggetto di visita parziale, o, se necessario, a chiedere la revisione di tali dichiarazioni, con la conseguenza che non è dimostrato, né peraltro sostenuto, che tali fattori potrebbero avere un’influenza sulla classificazione di tali prodotti nella nomenclatura combinata. Spetta, tuttavia, al giudice del rinvio effettuare gli accertamenti necessari al riguardo.

40

Infine, va osservato che sebbene l’articolo 78 del codice doganale non stabilisca alcun termine specifico per la revisione delle dichiarazioni in dogana, l’autorità doganale, conformemente all’articolo 221, paragrafo 3, di tale codice, può procedere alla comunicazione di una nuova obbligazione doganale entro un termine di tre anni dalla data in cui è sorta tale obbligazione.

41

Orbene, nel caso di specie, fatte salve le necessarie verifiche da parte del giudice del rinvio, deriva dagli elementi forniti alla Corte, come confermato dalla GFSL in risposta ad un quesito posto dalla Corte durante l’udienza, che tale termine è stato rispettato dato che, come deriva dai punti 11 e 12 della presente sentenza, la prima dichiarazione in dogana corretta è datata 4 giugno 2004, mentre la comunicazione della nuova obbligazione doganale è avvenuta il 31 maggio 2007.

42

Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alle questioni poste che l’articolo 70, paragrafo 1, del codice doganale deve essere interpretato nel senso che, essendo applicabile solamente alle merci oggetto di un’«unica dichiarazione», quando tali merci siano controllate dall’autorità doganale durante il periodo che precede la concessione da parte di quest’ultima dello svincolo di tali merci, tale disposizione non consente a detta autorità, in circostanze come quelle del procedimento principale, di estendere i risultati di una visita parziale delle merci comprese in una dichiarazione in dogana a merci indicate in dichiarazioni in dogana precedenti a cui la medesima autorità abbia già concesso lo svincolo.

43

Per contro, l’articolo 78 di tale codice deve essere interpretato nel senso che consente all’autorità doganale di estendere i risultati della visita parziale delle merci comprese in una dichiarazione in dogana, effettuata a partire da campioni prelevati da queste ultime, a merci comprese in dichiarazioni in dogana precedenti effettuate dal medesimo dichiarante, che non sono state, e non possono più essere, oggetto di tale visita essendo già stato concesso lo svincolo, qualora tali merci siano identiche, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sulle spese

44

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

L’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che, essendo applicabile solamente alle merci oggetto di un’«unica dichiarazione», quando tali merci siano controllate dall’autorità doganale durante il periodo che precede la concessione da parte di quest’ultima dello svincolo di tali merci, tale disposizione non consente a detta autorità, in circostanze come quelle del procedimento principale, di estendere i risultati di una visita parziale delle merci comprese in una dichiarazione in dogana a merci indicate in dichiarazioni in dogana precedenti a cui la medesima autorità abbia già concesso lo svincolo.

 

Per contro, l’articolo 78 di detto regolamento deve essere interpretato nel senso che consente all’autorità doganale di estendere i risultati della visita parziale delle merci comprese in una dichiarazione in dogana, effettuata a partire da campioni prelevati da queste ultime, a merci comprese in dichiarazioni in dogana precedenti effettuate dal medesimo dichiarante in dogana, che non sono state, e non possono più essere, oggetto di tale visita essendo già stato concesso lo svincolo, qualora tali merci siano identiche, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il lettone.

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