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Document 62012CJ0530

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 marzo 2014.
Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) contro National Lottery Commission.
Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Articolo 52, paragrafo 2, lettera c) - Domanda di nullità fondata su un diritto d’autore anteriore acquisito in forza della normativa nazionale - Applicazione della normativa nazionale da parte dell’UAMI - Ufficio di giudice dell’Unione.
Causa C-530/12 P.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:186

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

27 marzo 2014 ( *1 )

«Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 52, paragrafo 2, lettera c) — Domanda di nullità fondata su un diritto d’autore anteriore acquisito in forza della normativa nazionale — Applicazione della normativa nazionale da parte dell’UAMI — Ufficio di giudice dell’Unione»

Nella causa C‑530/12 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 21 novembre 2012,

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da P. Bullock e F. Mattina, in qualità di agenti,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

National Lottery Commission, con sede a Londra (Regno Unito), rappresentata da R. Cardas, advocate, e B. Brandreth, barrister,

ricorrente in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Tizzano, presidente di sezione, V. Skouris, presidente della Corte, facente funzione di giudice della prima sezione, A. Borg Barthet, M. Berger (relatore) e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 settembre 2013,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 novembre 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 13 settembre 2012, National Lottery Commission/UAMI – Mediatek Italia e De Gregorio (Raffigurazione di una mano) (T‑404/10; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha accolto il ricorso proposto dalla National Lottery Commission (in prosieguo: la «NLC»), diretto all’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 9 giugno 2010 (procedimento R 1028/2009-1), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra, da un lato, la Mediatek Italia Srl e il sig. Giuseppe De Gregorio (in prosieguo: i «richiedenti la nullità») e, dall’altro, la NLC (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Contesto normativo

Il regolamento (CE) n. 40/94

2

Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1891/2006 del Consiglio, del 18 dicembre 2006 (GU L 386, pag. 14; in prosieguo: il «regolamento n. 40/94»), comprende un articolo 52, intitolato «Cause di nullità relativa», il cui paragrafo 2 è così formulato:

«Su domanda presentata all’[UAMI] o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione il marchio comunitario è altresì dichiarato nullo se la sua utilizzazione può essere vietata in virtù di un altro diritto anteriore, in particolare:

(...)

c)

del diritto d’autore;

(…)

secondo la normativa comunitaria o secondo il diritto nazionale che ne disciplina la protezione».

3

L’articolo 63 di detto regolamento, relativo ai ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai paragrafi 1 e 2 stabilisce quanto segue:

«1.   Avverso le decisioni delle commissioni di ricorso può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

2.   Il ricorso può essere proposto per incompetenza, per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, per violazione del trattato, del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, o ancora per sviamento di potere».

4

L’articolo 74 del regolamento n. 40/94, rubricato «Esame d’ufficio dei fatti», al paragrafo 1 così dispone:

«Nel corso della procedura l’[UAMI] procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, prove ed argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti».

Il regolamento (CE) n. 207/2009

5

Il regolamento n. 40/94 è stato abrogato e codificato dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1), entrato in vigore il 13 aprile 2009.

6

Gli articoli 52, 63 e 74 del regolamento n. 40/94 sono diventati rispettivamente, senza alcuna modifica sostanziale, gli articoli 53, 65 e 76 del regolamento n. 207/2009.

Il regolamento (CE) n. 2868/95

7

Il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1041/2005 della Commissione, del 29 giugno 2005 (GU L 172, pag. 4; in prosieguo: il «regolamento di esecuzione»), detta in particolare le regole disciplinanti lo svolgimento dinanzi all’UAMI dei procedimenti per declaratoria di decadenza o di nullità di marchi comunitari.

8

La regola 37 del regolamento di esecuzione è del seguente tenore:

«La domanda di dichiarazione di decadenza o nullità del marchio comunitario [presentata dinanzi all’UAMI] (...) deve contenere:

(…)

b)

riguardo ai motivi su cui si fonda la domanda:

(…)

iii)

nel caso della domanda ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2 del regolamento [n. 40/94], indicazioni da cui risulti il diritto sul quale è basata la domanda, nonché indicazioni da cui risulti che il richiedente è titolare di uno dei diritti anteriori di cui all’articolo 52, paragrafo 2 del regolamento oppure che, a norma della legislazione nazionale applicabile, è legittimato a far valere tale diritto».

Fatti e decisione controversa

9

Il 2 ottobre 2007 la NLC ha ottenuto presso l’UAMI la registrazione del seguente marchio comunitario figurativo (in prosieguo: il «marchio contestato»):

Image

10

Il 20 novembre 2007 i richiedenti la nullità hanno presentato all’UAMI, sul fondamento dell’articolo 52, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 40/94, una domanda di dichiarazione di nullità del marchio contestato a causa dell’esistenza di un diritto d’autore precedente a quest’ultimo e spettante al sig. De Gregorio sul seguente segno figurativo (in prosieguo: la «mano portafortuna»):

Image

11

Con decisione del 16 luglio 2009, la divisione di annullamento dell’UAMI ha accolto detta domanda di dichiarazione di nullità per il motivo, sostanzialmente, che i richiedenti la nullità avevano dimostrato l’esistenza di un diritto d’autore protetto dalla normativa italiana e quasi identico al marchio contestato nonché l’anteriorità di tale diritto rispetto a quest’ultimo.

12

La NLC ha presentato ricorso avverso detta decisione.

13

Con la decisione controversa, la prima commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto tale ricorso, poiché ricorrevano tutte le condizioni richieste dall’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

14

Per quanto riguarda l’esistenza di un diritto d’autore protetto dalla normativa italiana, la commissione di ricorso ha considerato, in primo luogo, che i richiedenti la nullità avevano fornito la prova della creazione di un’opera e della loro qualità di titolari del diritto d’autore su tale opera con la produzione della copia di un contratto in forma di scrittura privata recante la data del 16 settembre 1986 (in prosieguo: il «contratto del 1986»), mediante il quale un terzo, che si presentava come l’autore della mano portafortuna, affermava di aver ceduto a uno dei richiedenti la nullità i suoi diritti di riproduzione e di utilizzo su tale opera riprodotta, con altri disegni, in allegato a tale contratto.

15

In secondo luogo, la commissione di ricorso ha ritenuto che le anomalie rilevate dalla NLC, vale a dire l’indicazione di una durata massima di protezione del diritto d’autore di 70 anni, che è entrata in vigore soltanto nell’anno 1996, il fatto che la data del timbro postale corrisponde a una domenica, giorno di chiusura degli uffici postali, e la differenza qualitativa e concettuale tra il disegno della mano portafortuna e gli altri disegni contenuti nell’allegato al contratto del 1986, non consentissero di sollevare dubbi circa l’effettivo contenuto di tale contratto. In tale contesto, la commissione di ricorso ha precisato che, benché la scrittura privata, in forza dell’articolo 2702 del codice civile italiano, faccia piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da parte di coloro che le hanno sottoscritte, discende tuttavia dal tenore letterale di tale disposizione che essa rimaneva competente a valutarne liberamente il contenuto.

16

Al termine del suo esame del contratto del 1986, la commissione di ricorso ha confermato l’esistenza di un diritto d’autore protetto dalla normativa italiana.

Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

17

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 settembre 2010, la NLC ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa. A sostegno di tale ricorso, essa deduceva tre motivi relativi, in primo luogo, alla violazione dell’articolo 53, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso aveva concluso che l’esistenza di un precedente diritto d’autore era stata dimostrata dai richiedenti la nullità; in secondo luogo, all’illegittimità del rifiuto della commissione di ricorso di aprire una fase orale del procedimento e d’ingiungere la produzione dell’originale del contratto del 1986, nonché, in terzo luogo, ad un’erronea valutazione da parte della commissione di ricorso della sua competenza ad esaminare l’autenticità di tale contratto.

18

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto detto ricorso, in particolare il primo e il terzo motivo, fatti valere dalla NLC a sostegno del medesimo.

19

In proposito, il Tribunale ha ricordato anzitutto, ai punti da 14 a 21 della sentenza impugnata, le norme e i principi che la commissione di ricorso deve applicare per verificare se la prova dell’esistenza di un diritto d’autore protetto da una normativa nazionale sia stata fornita. Facendo riferimento alla sentenza della Corte del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI (C-263/09 P, Racc. pag. I-5853, punti da 50 a 52), esso ha dichiarato, al punto 18, che al richiedente è imposto l’onere di presentare all’UAMI non soltanto gli elementi comprovanti che egli soddisfa le condizioni prescritte, ai sensi della normativa nazionale di cui chiede l’applicazione, per poter far vietare l’uso di un marchio comunitario in forza di un diritto anteriore, ma anche gli elementi che dimostrano il contenuto di tale normativa.

20

Il Tribunale, poi, ha rilevato, al punto 20 della sentenza impugnata, che, secondo la propria giurisprudenza, l’UAMI deve informarsi d’ufficio, con i mezzi che ritiene opportuni, sul diritto nazionale dello Stato membro interessato, qualora informazioni del genere siano necessarie per valutare le condizioni di applicazione di una causa di nullità eccepita e, soprattutto, la sussistenza dei fatti addotti o il valore probatorio dei documenti prodotti. Il Tribunale ha precisato inoltre che la limitazione della base fattuale dell’esame condotto dall’UAMI non esclude che questo prenda in considerazione, oltre ai fatti esplicitamente dedotti dalle parti del procedimento di dichiarazione di nullità, anche fatti notori, ossia fatti conoscibili da chiunque o che possono essere conosciuti tramite fonti generalmente accessibili.

21

Infine, alla luce di tali principi, il Tribunale ha statuito, ai punti 23 e 24 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso si era correttamente basata sulle norme di diritto italiano disciplinanti il valore probatorio del contratto del 1986, ma che ad esso spettava verificare se quest’ultima avesse effettuato un’interpretazione corretta del diritto italiano pertinente, quando aveva dichiarato che, in applicazione degli articoli 2702 e 2703 del codice civile italiano, il contratto del 1986 faceva piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da parte di coloro che le avevano sottoscritte.

22

Al riguardo, il Tribunale, ai punti da 25 a 32 della sentenza impugnata, ha esaminato le disposizioni del diritto italiano, in particolare l’articolo 2704 del codice civile italiano, come interpretato dalla Corte suprema di cassazione nella sentenza n. 13912 del 14 giugno 2007 (in prosieguo: la «sentenza del 14 giugno 2007»). Dopo aver rilevato, al punto 33 della medesima sentenza, che la decisione controversa non faceva alcun riferimento a detto articolo, il Tribunale, al punto 35 della sentenza impugnata, ha considerato che, in applicazione della giurisprudenza della Corte suprema di cassazione, la NLC avrebbe potuto fornire la prova che il contratto del 1986 era stato in realtà redatto in una data diversa da quella risultante dal timbro postale senza dover ricorrere alla querela di falso. Il Tribunale ne ha quindi dedotto, al punto 36 di detta sentenza, che la commissione di ricorso aveva erroneamente interpretato il diritto nazionale applicabile in forza dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e aveva pertanto valutato in modo erroneo la portata esatta delle sue competenze.

23

Il Tribunale, avendo constatato, al punto 40 della sentenza impugnata, che tale interpretazione erronea del diritto nazionale poteva aver influenzato il contenuto della decisione controversa, ne ha concluso, al punto 41 della stessa sentenza, che occorreva annullare la decisione controversa senza che fosse necessario esaminare il secondo motivo fatto valere dalla NLC a sostegno del proprio ricorso.

Conclusioni delle parti

24

L’UAMI chiede l’annullamento della sentenza impugnata e la condanna della NLC alle spese da esso sostenute.

25

La NLC chiede il rigetto dell’impugnazione.

Sull’impugnazione

26

A sostegno della sua impugnazione, l’UAMI deduce tre motivi vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 nonché della regola 37 del regolamento di esecuzione; il secondo, sulla violazione del principio del contraddittorio, non essendo stato rispettato il diritto dell’UAMI di essere sentito in merito alla sentenza del 14 giugno 2007 e, il terzo, sulla manifesta inconsistenza e sullo snaturamento dei fatti, che pregiudicano il ragionamento e la conclusione del Tribunale.

Sul primo motivo

Argomenti delle parti

27

Con il primo motivo, suddiviso in due capi, l’UAMI sostiene che il Tribunale non poteva basarsi né sull’articolo 2704 del codice civile italiano (primo capo), né sulla sentenza del 14 giugno 2007 (secondo capo), posto che tali due elementi non erano stati invocati dalle parti e non erano quindi oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso.

28

L’UAMI, ritenendo che dal ragionamento del Tribunale non risulti chiaramente se quest’ultimo consideri il diritto nazionale applicabile una questione di diritto o un fatto notorio, fa valere alternativamente: nell’ipotesi in cui il Tribunale abbia considerato che l’applicazione del diritto nazionale costituisce una questione di diritto, esso avrebbe violato, da un lato, il principio, sancito dalla regola 37, lettera b), sub iii), del regolamento di esecuzione, in base al quale spetta alla parte che ha invocato il diritto nazionale fornire all’UAMI gli elementi che stabiliscono il tenore della normativa e come essa si applicherebbe al caso di specie, nonché, dall’altro, la soluzione di cui alla citata sentenza Edwin/UAMI dalla quale risulterebbe che il diritto nazionale è una questione di fatto che incombe alle parti invocare e provare. Nell’ipotesi in cui il Tribunale abbia considerato che l’applicazione del diritto nazionale costituisce una questione di fatto, esso avrebbe indebitamente qualificato la normativa nazionale come «fatto notorio» che può, in quanto tale, essere individuato e invocato dall’UAMI di propria iniziativa. Inoltre, il Tribunale avrebbe sostituito la propria valutazione a quella della commissione di ricorso e valutato elementi in relazione ai quali quest’ultima non aveva preso posizione.

29

Come risposta a tale argomento, la NLC fa valere, in primo luogo, che la regola 37 del regolamento di esecuzione così come la citata sentenza Edwin/UAMI riguardano l’onere della prova gravante sul richiedente la nullità, ma non si riferiscono al convenuto, il quale si trova in una situazione svantaggiosa qualora una decisione dell’UAMI sia messa in discussione sulla base di un’argomentazione fondata su un diritto che può essergli totalmente sconosciuto. Inoltre, l’onere della prova incombente al richiedente in forza di detta regola 37 e della citata sentenza Edwin/UAMI non si estenderebbe alle questioni di diritto processuale nazionale.

30

In secondo luogo, la NLC sostiene che la commissione di ricorso non si è limitata a valutare una situazione di fatto, ma ha reso una decisione in punto di diritto. Un’interpretazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 nel senso che tale disposizione limiterebbe l’esame della commissione di ricorso ai soli impedimenti relativi alla registrazione sollevati dal richiedente la nullità sarebbe contraria all’applicazione dei principi fondamentali del diritto, di cui l’UAMI deve tener conto, come ricordato in particolare dal considerando 13 e dall’articolo 83 di detto regolamento.

31

In terzo luogo, la NLC osserva che l’errore commesso dalla commissione di ricorso è frutto di un’errata interpretazione degli articoli 2702 e 2703 del codice civile italiano sui quali era stata richiamata la sua attenzione e che la questione del valore probatorio del contratto del 1986 era stata sollevata dinanzi alla commissione di ricorso e al Tribunale. Di conseguenza, anche supponendo che il Tribunale abbia avviato a torto una discussione sull’articolo 2704 dello stesso codice e sulla relativa giurisprudenza, tale errore non avrebbe inciso sul risultato dell’analisi da esso compiuta, cosicché il motivo dovrebbe essere respinto in quanto inoperante.

Giudizio della Corte

32

In via preliminare, va constatato che, tenuto conto tanto della data in cui è stata ottenuta la registrazione del marchio contestato, vale a dire il 2 ottobre 2007, quanto della data di presentazione dinanzi all’UAMI della domanda da parte dei richiedenti la nullità, ossia il 20 novembre dello stesso anno, il presente motivo deve essere valutato alla luce delle disposizioni del regolamento n. 40/94, dato che il regolamento n. 207/2009 non era in vigore in tali date (v., segnatamente, sentenza del 3 ottobre 2013, Rintisch/UAMI, C‑122/12 P, punto 2).

33

Il primo motivo dedotto a sostegno dell’impugnazione verte sostanzialmente sul regime processuale cui è soggetta l’applicazione del diritto nazionale nell’ambito, da un lato, di una domanda di nullità di un marchio comunitario presentata dinanzi all’UAMI e, dall’altro, di un ricorso proposto dinanzi al Tribunale avverso la decisione su detta domanda, qualora la controversia si basi, conformemente all’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94, sull’esistenza di un diritto anteriore protetto da una norma di diritto nazionale. Al fine di valutare la fondatezza di tale motivo, si deve in limine ricordare il modo in cui è articolata, in un contesto simile, la ripartizione dei ruoli tra il richiedente la nullità, gli organi competenti dell’UAMI e il Tribunale.

34

Per quanto concerne il ruolo di detto richiedente, la Corte ha dichiarato che la regola 37 del regolamento di esecuzione gli impone l’onere di presentare all’UAMI non soltanto gli elementi comprovanti che egli soddisfa le condizioni prescritte, ai sensi della normativa nazionale di cui chiede l’applicazione, per poter far vietare l’uso di un marchio comunitario in forza di un diritto anteriore, ma anche gli elementi che dimostrano il contenuto di tale normativa (sentenza Edwin/UAMI, cit., punto 50).

35

Riguardo agli organi competenti dell’UAMI, la Corte ha dichiarato che ad essi spetta valutare l’autorità e la portata degli elementi presentati dal richiedente per dimostrare il contenuto della norma giuridica nazionale che egli invoca (citata sentenza Edwin/UAMI, punto 51).

36

Quanto alla funzione del Tribunale, la Corte, facendo riferimento all’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94, il quale definisce i casi in cui è possibile proporre un ricorso avverso le decisioni delle commissioni di ricorso dell’UAMI, ha precisato che esso è competente ad esercitare un pieno controllo di legittimità sulla valutazione compiuta dall’UAMI in merito agli elementi presentati dal richiedente per dimostrare il contenuto della normativa nazionale di cui invoca la tutela (citata sentenza Edwin/UAMI, punto 52).

37

Contrariamente a quanto sostiene l’UAMI, non si evince dai punti da 50 a 52 della citata sentenza Edwin/UAMI che una norma giuridica nazionale resa applicabile mediante un rinvio come quello effettuato dall’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 debba essere considerata come un elemento puramente di fatto di cui l’UAMI e il Tribunale si limiterebbero a constatare l’esistenza sulla base delle prove prodotte dinanzi ad essi.

38

Emerge, per contro, da detti punti che la Corte ha inteso sottolineare la portata del controllo cui deve essere soggetta, tanto dinanzi agli organi competenti dell’UAMI quanto dinanzi al Tribunale, l’applicazione del diritto nazionale in una controversia sorta da una domanda di annullamento di un marchio comunitario.

39

È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare se l’UAMI e il Tribunale, in un contesto processuale del genere, siano tenuti a limitarsi strettamente all’esame dei documenti presentati dal richiedente per stabilire il tenore del diritto nazionale applicabile o se essi possano esercitare un potere di verifica della pertinenza del diritto fatto valere, che richiede, se del caso, che essi s’informino d’ufficio sui presupposti di applicazione e sulla portata delle norme giuridiche nazionali invocate.

40

Va rilevato, al riguardo, che il controllo esercitato dall’UAMI e dal Tribunale deve essere effettuato alla luce dell’esigenza, richiamata dall’avvocato generale al paragrafo 91 delle sue conclusioni, di garantire l’effetto utile del regolamento n. 40/94, che consiste nell’assicurare la protezione del marchio comunitario.

41

In tale prospettiva, poiché l’applicazione del diritto nazionale può portare a prendere in considerazione l’esistenza di un motivo di nullità di un marchio comunitario debitamente registrato, risulta necessario che l’UAMI e il Tribunale, prima di accogliere la domanda di nullità di un simile marchio, possano verificare la pertinenza degli elementi prodotti dal richiedente in relazione all’amministrazione, a suo carico, della prova del contenuto di tale diritto nazionale.

42

Il controllo svolto dagli organi competenti dell’UAMI e dal Tribunale deve rispondere altresì alle esigenze della funzione che essi esercitano nell’ambito del contenzioso sul marchio comunitario.

43

Quando gli organi competenti dell’UAMI sono chiamati a statuire, in un primo tempo, su una domanda di dichiarazione di nullità di un marchio comunitario basata su un diritto anteriore protetto da una norma giuridica nazionale, la loro decisione può avere l’effetto di privare il titolare del marchio di un diritto che gli è stato conferito. La portata di una decisione del genere comporta necessariamente che l’organo che l’adotta non si limiti ad un ruolo di mera convalida del diritto nazionale come presentato dal richiedente la dichiarazione di nullità.

44

Quanto al controllo giurisdizionale svolto, in un secondo tempo, dal Tribunale, si deve sottolineare che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 92 delle sue conclusioni, tale controllo deve soddisfare le esigenze poste dal principio di tutela giurisdizionale effettiva. Poiché l’applicazione del diritto nazionale, nel contesto procedimentale di cui trattasi, può privare il titolare di un marchio comunitario del suo diritto, è assolutamente necessario che il Tribunale non sia privato della possibilità concreta di esercitare un controllo efficace, a causa di eventuali lacune nei documenti prodotti come prova del diritto nazionale applicabile. A tal fine, esso deve quindi poter verificare, oltre ai documenti prodotti, il contenuto, i presupposti di applicazione e la portata delle norme giuridiche invocate dal richiedente la dichiarazione di nullità.

45

Di conseguenza, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel dichiarare, al punto 20 della sentenza impugnata, che «nelle circostanze in cui l’UAMI può essere chiamato a tener conto, segnatamente, della normativa nazionale dello Stato membro ove un diritto anteriore sul quale è basata la domanda di nullità gode di tutela, deve informarsi d’ufficio, con i mezzi che ritiene opportuni, sulla normativa nazionale dello Stato membro interessato, nel caso in cui informazioni del genere siano necessarie per valutare i presupposti di applicazione di una causa di nullità controversa e, soprattutto, la sussistenza dei fatti addotti o il valore probatorio dei documenti allegati».

46

Nel caso di specie, il Tribunale, dopo aver rilevato, al punto 24 della sentenza impugnata, che l’UAMI aveva applicato gli articoli 2702 e 2703 del codice civile italiano per valutare il valore probatorio del contratto del 1986, ha altresì preso in considerazione, ai punti da 27 a 32 di detta sentenza, l’articolo 2704 del medesimo codice, relativo ala certezza della data di una scrittura privata nonché la giurisprudenza nazionale relativa all’interpretazione e all’applicazione di quest’ultimo articolo. Ciò facendo, il Tribunale non ha ecceduto i limiti del suo potere d’informarsi d’ufficio al fine di verificare il contenuto, i presupposti di applicazione e la portata delle norme giuridiche nazionali invocate dal richiedente la dichiarazione di nullità per stabilire il valore probatorio del contratto su cui quest’ultimo basava il suo diritto anteriore al marchio contestato.

47

Ciò considerato, si devono respingere entrambi i capi del primo motivo addotto a sostegno dell’impugnazione.

Sul secondo motivo

Argomenti delle parti

48

Facendo riferimento al principio generale del diritto dell’Unione secondo cui, qualora i provvedimenti della pubblica autorità ledano in maniera rilevante gli interessi dei destinatari, questi ultimi devono essere messi in grado di esporre, in maniera adeguata, le loro difese, l’UAMI sostiene che, nel caso di specie, esso non ha beneficiato di detta possibilità in relazione alla sentenza del 14 giugno 2007, che non era stata richiamata dalle parti durante il procedimento amministrativo e non rientrava pertanto nell’oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso. L’UAMI sostiene che, se avesse avuto tale possibilità, il ragionamento e la conclusione del Tribunale sarebbero stati differenti.

49

L’UAMI ne conclude che il Tribunale ha violato il suo diritto al contraddittorio.

50

La NLC replica che la questione di diritto in relazione alla quale assume rilevanza la giurisprudenza della Corte suprema di cassazione è stata sollevata prima dell’udienza poiché, in applicazione dell’articolo 64 del suo regolamento di procedura, il Tribunale, con lettera del 7 febbraio 2012, aveva invitato l’UAMI a rispondere a taluni quesiti attinenti alla portata dell’articolo 2704 del codice civile italiano. L’UAMI avrebbe quindi avuto la possibilità di essere sentito su tale aspetto, tanto per iscritto quanto in udienza, e non si può sostenere che, se manca una preventiva comunicazione di tutta la giurisprudenza rilevante o potenzialmente rilevante, la sentenza che vi fa riferimento violi i diritti della difesa.

51

La NLC aggiunge che, anche ammettendo che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto per non avere accordato all’UAMI la possibilità di presentare osservazioni sulla giurisprudenza nazionale da essa richiamata, tale errore non ha comunque inciso sulla soluzione data da detto giudice alla controversia di cui era adito.

Giudizio della Corte

52

Il diritto ad un equo processo costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione, sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

53

Per soddisfare le esigenze connesse a tale diritto, i giudici dell’Unione vigilano per far osservare dinanzi ad essi e per osservare essi stessi il principio del contraddittorio, il quale si applica ad ogni procedura che possa sfociare in una decisione di un’istituzione dell’Unione che pregiudichi sensibilmente gli interessi di una persona (sentenze del 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a., C-89/08 P, Racc. pag. I-11245, punti 51 e 53, nonché del 17 dicembre 2009, Réexamen M/EMEA, C-197/09 RX-II, Racc. pag. I-12033, punti 41 e 42).

54

Il principio del contraddittorio non si limita a conferire a ciascuna parte in un processo il diritto di prendere conoscenza e di discutere i documenti e le osservazioni presentati al giudice ex adverso. Esso implica parimenti il diritto delle parti di prendere conoscenza e di discutere gli elementi rilevati d’ufficio dal giudice, sui quali quest’ultimo intenda fondare la propria decisione. Per soddisfare le condizioni relative al diritto a un processo equo, occorre infatti che le parti abbiano conoscenza e possano discutere in contraddittorio gli elementi tanto di fatto quanto di diritto decisivi per l’esito del procedimento (sentenze Commissione/Irlanda e a., cit., punti 55 e 56, nonché del 21 febbraio 2013, Banif Plus Bank, C‑472/11, punto 30).

55

Nel caso di specie è pacifico che la sentenza del 14 giugno 2007 non è stata menzionata né nel corso del procedimento dinanzi all’UAMI né nelle memorie presentate al Tribunale, ma è stata richiamata d’ufficio da quest’ultimo dopo la chiusura della fase scritta del procedimento.

56

Pertanto, occorre esaminare se, nella fattispecie, le parti abbiano beneficiato o meno, durante il procedimento dinanzi al Tribunale, della possibilità di presentare le proprie osservazioni in merito a detta sentenza.

57

Come risulta dalle lettere loro inviate dal Tribunale il 7 febbraio 2012 e dai quesiti ivi allegati, le parti, sebbene invitate a far valere il proprio punto di vista sulle disposizioni dell’articolo 2704 del codice civile italiano, non sono state, invece, messe nelle condizioni di presentare le loro osservazioni sulla sentenza del 14 giugno 2007, di cui non si era fatta alcuna menzione in dette lettere.

58

Peraltro, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 117 delle sue conclusioni, dalla lettura dei punti 32, 35, 36, 39 e 40 della sentenza impugnata risulta chiaramente che il contenuto della sentenza del 14 giugno 2007 è stato determinante nel ragionamento del Tribunale. Quest’ultimo ha ritenuto che la commissione di ricorso avrebbe potuto attribuire maggiore importanza alle anomalie contestate dalla NLC e che occorresse pertanto annullare la decisione controversa, proprio perché esso ha constatato che la commissione di ricorso non aveva tenuto conto di tale giurisprudenza, in base alla quale la prova circa la mancata correttezza della data del timbro postale può essere fornita senza dover ricorrere alla querela di falso.

59

Dalle suesposte considerazioni discende che il Tribunale ha violato il principio del contraddittorio risultante dalle prescrizioni relative al diritto ad un equo processo.

60

Ne consegue che il secondo motivo dedotto dall’UAMI a sostegno della propria impugnazione deve quindi essere accolto.

Sul terzo motivo

61

In considerazione del vizio processuale che inficia l’applicazione, da parte del Tribunale, della giurisprudenza della Corte suprema di cassazione relativa all’articolo 2704 del codice civile italiano, non occorre esaminare in questa fase del procedimento il terzo motivo dedotto dall’UAMI vertente sulla manifesta inconsistenza e sullo snaturamento dei fatti che pregiudicherebbero la fondatezza del ragionamento del Tribunale sulla base di tale giurisprudenza.

62

Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che la sentenza impugnata deve essere annullata.

Sul ricorso dinanzi al Tribunale

63

Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, o rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.

64

Nel caso di specie la Corte considera che la controversia non può essere decisa perché le parti devono avere anzitutto la possibilità di esprimersi in contraddittorio su taluni degli elementi di diritto nazionale rilevati d’ufficio dal Tribunale.

65

Di conseguenza, si deve rinviare la causa al Tribunale affinché quest’ultimo statuisca nel merito.

Sulle spese

66

Poiché la causa viene rimessa dinanzi al Tribunale, occorre riservare le spese inerenti alla presente impugnazione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 13 settembre 2012, National Lottery Commission/UAMI – Mediatek Italia e De Gregorio (Raffigurazione di una mano) (T‑404/10), è annullata.

 

2)

La causa è rinviata al Tribunale dell’Unione europea affinché quest’ultimo statuisca sulla fondatezza del ricorso.

 

3)

Le spese sono riservate.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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