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Document 62012CJ0306

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 ottobre 2013.
Spedition Welter GmbH contro Avanssur SA.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Saarbrücken.
Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità – Direttiva 2009/103/CE – Articolo 21, paragrafo 5 – Mandatario incaricato della liquidazione dei sinistri – Procura a ricevere la notifica di atti giudiziari – Normativa nazionale che subordina la validità della notifica all’esplicita concessione di una procura a riceverla – Interpretazione conforme.
Causa C‑306/12.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:650

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

10 ottobre 2013 ( *1 )

«Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità — Direttiva 2009/103/CE — Articolo 21, paragrafo 5 — Mandatario incaricato della liquidazione dei sinistri — Procura a ricevere la notifica di atti giudiziari — Normativa nazionale che subordina la validità della notifica all’esplicita concessione di una procura a riceverla — Interpretazione conforme»

Nella causa C‑306/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht Saarbrücken (Germania), con decisione del 1o giugno 2012, pervenuta in cancelleria il 26 giugno 2012, nel procedimento

Spedition Welter GmbH

contro

Avanssur SA,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, J.L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.‑C. Bonichot (relatore) e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: P. Cruz Villalón

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Avanssur SA, da M. Müller-Trawinski, Rechtsanwalt;

per il governo austriaco, da C. Pesendorfer, in qualità di agente;

per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes e E. Pedrosa, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da G. Braun e K.‑P. Wojcik, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 maggio 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 263, pag. 11).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Spedition Welter GmbH (in prosieguo: la «Spedition Welter»), società di trasporti avente sede in Germania, e la Avanssur SA (in prosieguo: la «Avanssur»), compagnia assicuratrice avente sede in Francia, riguardo al risarcimento di un sinistro.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3

Nella direttiva 2009/103 si trovano i seguenti considerando:

«(...)

(20)

Occorre garantire che le vittime di sinistri della circolazione automobilistica ricevano un trattamento comparabile indipendentemente dal luogo della Comunità ove il sinistro è avvenuto.

(...)

(34)

Una persona lesa in un incidente automobilistico rientrante nell’ambito di applicazione della presente direttiva e avvenuto in uno Stato diverso dallo Stato in cui risiede dovrebbe poter richiedere nel proprio Stato membro di residenza un risarcimento al mandatario per la liquidazione dei sinistri designato per tale Stato dall’impresa di assicurazione del responsabile. Tale soluzione fa sì che un sinistro verificatosi al di fuori dello Stato membro di residenza della persona lesa venga trattato secondo modalità a essa familiari.

(35)

Un sistema di questo tipo, basato su un mandatario incaricato della liquidazione di sinistri nello Stato membro in cui risiede la persona lesa, non modifica il diritto materiale applicabile alla fattispecie né ha effetti sulla competenza giurisdizionale.

(...)

(37)

È opportuno prevedere che lo Stato membro nel quale l’impresa di assicurazione è autorizzata esiga che l’impresa designi dei mandatari per la liquidazione di sinistri, residenti o stabiliti negli altri Stati membri, incaricati di raccogliere tutte le informazioni necessarie in relazione alle richieste d’indennizzo risultanti da tali incidenti e di adottare le misure appropriate per la liquidazione del sinistro in nome e per conto dell’impresa di assicurazione, compreso il pagamento degli indennizzi. Il mandatario per la liquidazione dei sinistri dovrebbe essere dotato di poteri sufficienti per rappresentare l’impresa di assicurazione nei confronti delle persone che hanno subito un danno in seguito a tali incidenti e per rappresentarla dinanzi alle autorità nazionali e, se necessario, dinanzi ai tribunali, compatibilmente con le norme di diritto internazionale privato sull’attribuzione della competenza giurisdizionale».

4

L’articolo 19 della direttiva 2009/103, rubricato «Procedura di indennizzo dei sinistri», è del seguente tenore:

«Gli Stati membri istituiscono la procedura di cui all’articolo 22 per la liquidazione dei sinistri provocati da un veicolo assicurato ai sensi dell’articolo 3.

(…)».

5

A termini dell’articolo 20 di tale direttiva, rubricato «Disposizioni particolari riguardanti il risarcimento delle persone lese in seguito a un sinistro avvenuto in uno Stato membro diverso da quello di residenza»:

«1   Gli articoli da 20 a 26 stabiliscono disposizioni specifiche relative a persone lese aventi diritto a risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona lesa e provocati dall’uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.

(…)

2.   Gli articoli 21 e 24 si applicano soltanto nel caso di incidenti causati dalla circolazione di un veicolo:

a)

assicurato tramite uno stabilimento situato in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona lesa;

b)

che staziona abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona lesa».

6

L’articolo 21 della direttiva medesima, rubricato «Mandatario per la liquidazione dei sinistri», così recita:

«1.   Ogni Stato membro adotta tutte le misure necessarie affinché ogni impresa di assicurazione che copre i rischi classificati nel ramo 10 del punto A dell’allegato della direttiva 73/239/CEE, esclusa la responsabilità civile del vettore, designi un mandatario per la liquidazione dei sinistri in ogni Stato membro diverso da quello in cui ha ricevuto l’autorizzazione amministrativa.

Il mandatario è incaricato della gestione e della liquidazione dei sinistri dovuti a incidenti nei casi di cui all’articolo 20, paragrafo 1.

Il mandatario per la liquidazione dei sinistri risiede o è stabilito nello Stato membro per il quale è designato.

(...).

4.   Il mandatario per la liquidazione dei sinistri raccoglie tutte le informazioni necessarie in merito alla liquidazione dei sinistri stessi e prende le misure necessarie per negoziarne la liquidazione.

L’obbligo di designare un mandatario non esclude il ricorso diretto della persona lesa o della sua impresa di assicurazione contro la persona che ha causato il sinistro o la sua impresa di assicurazione.

5.   Il mandatario per la liquidazione dei sinistri è dotato di poteri sufficienti a rappresentare l’impresa di assicurazione nei confronti delle persone lese nei casi di cui all’articolo 20, paragrafo 1, e a soddisfare interamente le loro richieste di indennizzo.

Egli deve essere in grado di esaminare il caso nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di residenza della persona lesa.

(...)».

La normativa tedesca

7

La direttiva 2009/103 è stata trasposta nell’ordinamento tedesco attraverso il Versicherungsaufsichtsgesetz (legge sul controllo delle imprese di assicurazione, in prosieguo: il «VAG»).

8

A termini dell’articolo 7b del VAG, relativo al mandatario per la liquidazione dei sinistri nel contesto della responsabilità civile per gli autoveicoli:

«1.   (...) [L]’impresa di assicurazione designa un mandatario per la liquidazione dei sinistri in tutti gli altri Stati membri dell’Unione europea e negli altri Stati parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo. In nome dell’impresa di assicurazione, questi tratta e gestisce le domande di risarcimento di danni alle persone e alle cose conseguenti a un sinistro che si è verificato in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona lesa e causato dalla circolazione di un veicolo che è assicurato e staziona abitualmente in uno Stato membro.

2.   Il mandatario per la liquidazione dei sinistri risiede o è stabilito nello Stato membro per il quale è designato. Potrà agire per conto di uno o di diversi enti assicurativi. Egli è dotato di poteri sufficienti a rappresentare l’impresa di assicurazione nei confronti delle persone lese e a soddisfare interamente le loro richieste di indennizzo. Il mandatario deve essere in grado di esaminare il caso nella o nelle lingue ufficiali dello Stato per il quale è designato.

3.   Il mandatario per la liquidazione dei sinistri raccoglie, quanto ai sinistri causati da un veicolo assicurato da tale impresa di assicurazione, tutte le informazioni necessarie in merito alla liquidazione dei sinistri stessi (...)».

9

La Zivilprozessordnung (codice di procedura civile), nella versione applicabile al procedimento principale, prevede, all’articolo 171, relativo alla notifica al mandatario:

«La notifica può essere effettuata, con gli stessi effetti giuridici, ad un rappresentante designato con atto negoziale o al rappresentato. Il rappresentante comprova il possesso del mandato con un documento scritto».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10

Il 24 giugno 2011, a seguito di un incidente stradale, un autocarro appartenente alla Spedition Welter veniva danneggiato, nella periferia di Parigi (Francia), da un altro veicolo, assicurato presso la Avanssur.

11

La Spedition Welter chiedeva al giudice tedesco adito in primo grado un risarcimento dell’importo di EUR 2 382,89. L’atto di citazione non veniva notificato alla Avanssur, ma al mandatario nominato da quest’ultima in Germania, vale a dire la AXA Versicherungs AG (in prosieguo: la «AXA»).

12

Detto giudice dichiarava la domanda irricevibile in base al rilievo che essa non era stata validamente notificata alla AXA, che non possedeva una procura relativa alla ricezione di notifiche.

13

Avverso tale decisione la Spedition Welter interponeva appello dinanzi al Landgericht Saarbrücken.

14

Secondo il giudice del rinvio, l’esito dell’appello dipende dall’interpretazione da dare alla direttiva 2009/103. La ricevibilità dell’azione proposta dalla Spedition Welter contro la Avanssur dipenderebbe dalla possibilità di interpretare o meno l’articolo 21, paragrafo 5, di tale direttiva nel senso che il mandatario per la liquidazione dei sinistri è abilitato a ricevere le notifiche per conto della resistente nel procedimento principale. In caso di soluzione affermativa, occorrerebbe ancora verificare se tale disposizione della stessa direttiva sia incondizionata e sufficientemente precisa perché la Spedition Welter possa avvalersene per affermare che la Avanssur ha conferito alla AXA una procura a ricevere tali notifiche.

15

Alla luce di queste considerazioni, il Landgericht Saarbrücken ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva [2009/103] debba essere interpretato nel senso che i poteri del mandatario per la liquidazione dei sinistri ricomprendono una procura relativa alla ricezione di notifiche per l’impresa assicurativa cosicché, nell’ambito della causa promossa dal danneggiato contro l’impresa assicurativa al fine di ottenere il risarcimento del danno derivante da sinistro, può essere effettuata una notifica giudiziale, con efficacia nei confronti dell’impresa assicurativa, al mandatario per la liquidazione dei sinistri da essa nominato.

Nel caso in cui la prima questione venga risolta affermativamente:

2)

Se l’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva [2009/103] abbia effetto diretto cosicché il danneggiato vi si può richiamare dinanzi al giudice nazionale con la conseguenza che detto giudice, quando una notifica sia stata effettuata al mandatario per la liquidazione dei sinistri in qualità di “rappresentante” dell’impresa assicurativa, deve ritenere che la notifica sia stata effettuata validamente nei confronti di tale impresa, anche se non è stata rilasciata una procura a ricevere le notifiche e la normativa nazionale non prevede, in tal caso, una procura ex lege, fermo restando che la notifica soddisfa tutte le altre condizioni previste dal diritto nazionale».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

16

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2009/103 vada interpretato nel senso che tra i poteri sufficienti ai fini della rappresentanza di cui deve disporre il mandatario per la liquidazione dei sinistri è ricompresa la sua procura a ricevere validamente le notifiche degli atti giudiziari necessari ai fini dell’introduzione di un procedimento di risarcimento di un sinistro dinanzi al giudice competente.

17

In via preliminare, va ricordato che, per determinare la portata di una disposizione del diritto dell’Unione, occorre tener conto allo stesso tempo del suo tenore letterale, del suo contesto e delle sue finalità (sentenza del 9 aprile 2013, Commissione/Irlanda, C‑85/11, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

18

Nella specie, se è pur vero che, secondo il disposto dell’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2009/103, il mandatario per la liquidazione dei sinistri è dotato di poteri sufficienti a rappresentare l’impresa di assicurazione nei confronti delle persone lese e a soddisfare interamente le loro richieste di indennizzo, tale disposizione, che fissa in tal modo gli obiettivi di detta rappresentanza, non precisa l’esatta portata dei poteri conferiti a tal fine.

19

In tale contesto, occorre ricordare che la direttiva 2009/103 è intesa a garantire alle vittime di sinistri della circolazione automobilistica un trattamento comparabile indipendentemente dal luogo dell’Unione ove il sinistro è avvenuto. A tal fine, le vittime devono poter far valere nel proprio Stato membro di residenza il diritto al risarcimento nei confronti del mandatario per la liquidazione dei sinistri designato per tale Stato dall’impresa di assicurazione del responsabile.

20

A termini del considerando 37 della direttiva 2009/103, gli Stati membri devono prevedere che tali mandatari per la liquidazione dei sinistri siano dotati di poteri sufficienti per rappresentare l’impresa di assicurazione nei confronti delle vittime e per rappresentarla dinanzi alle autorità nazionali nonché, se necessario, dinanzi ai tribunali, compatibilmente con le norme di diritto internazionale privato sull’attribuzione della competenza giurisdizionale.

21

Risulta pertanto chiaramente da tali rilievi che il legislatore dell’Unione ha voluto che la rappresentanza delle imprese di assicurazione, quale prevista dall’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2009/103, senza poter mettere in questione il rispetto delle norme di diritto internazionale privato, includesse quella che deve consentire alle persone lese di agire validamente dinanzi ai giudici nazionali per il risarcimento del danno subito.

22

D’altronde, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 25 delle conclusioni, risulta dai lavori preparatori delle direttive che hanno preceduto la direttiva 2009/103, direttive codificate da quest’ultima nel settore delle assicurazioni, che il potere di rappresentanza esercitato da un assicuratore nello Stato di residenza della vittima doveva, secondo le intenzioni del legislatore, comprendere una procura a ricevere la notifica degli atti giudiziari, benché di portata limitata, dal momento che non doveva alterare le norme di diritto internazionale privato sull’attribuzione della competenza giurisdizionale.

23

Conseguente, ed entro tali limiti, tra i poteri sufficienti ai fini della rappresentanza di cui deve disporre il mandatario per la liquidazione dei sinistri è ricompresa la procura a ricevere le notifiche degli atti giudiziari.

24

Escludere tale procura priverebbe d’altronde la direttiva 2009/103 di una delle sue finalità. Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 32 delle conclusioni, la funzione del mandatario per la liquidazione dei sinistri consiste proprio, conformemente agli obiettivi di cui alla direttiva 2009/103, nel facilitare le formalità espletate dalle vittime di sinistri, in particolare nel consentire loro di presentare reclamo nella propria lingua. Sarebbe pertanto in contrasto con tali obiettivi privare tali vittime, una volta espletate le formalità previe direttamente dinanzi al mandatario stesso, e potendo esse esperire un’azione diretta nei confronti dell’assicuratore, della possibilità di notificare gli atti giudiziari al mandatario stesso ai fini dell’esercizio dell’azione risarcitoria dinanzi al giudice competente secondo il diritto internazionale.

25

Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2009/103 deve essere interpretato nel senso che, tra i poteri sufficienti ai fini della rappresentanza di cui deve disporre il mandatario per la liquidazione dei sinistri, è ricompresa la procura a ricevere validamente la notifica degli atti giudiziari necessari ai fini dell’introduzione di un procedimento per risarcimento di un sinistro dinanzi al giudice competente.

Sulla seconda questione

26

Alla luce della risposta alla prima questione, occorre rispondere alla seconda, con la quale il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, in una fattispecie come quella di cui al procedimento principale, un privato possa invocare l’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2009/103 per giustificare la validità della notifica di un atto giudiziario al mandatario incaricato della liquidazione dei sinistri ove detto mandatario non sia stato incaricato con atto negoziale di ricevere tale notifica e la normativa nazionale non preveda una procura ex lege in tal caso.

27

Nel contesto del procedimento principale, il giudice del rinvio intende in tal modo chiarire se, alla luce della soluzione fornita alla prima questione, debba, per accogliere la domanda di un privato che invoca l’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2009/103, disapplicare le disposizioni di diritto nazionale in forza delle quali il mandatario per la liquidazione dei sinistri non può ricevere la notifica di atti giudiziari in assenza di conferimento di procura con atto negoziale.

28

In proposito occorre ricordare che la questione se una disposizione nazionale, ove sia contraria al diritto dell’Unione, debba essere disapplicata, si pone solo se non risulta possibile alcuna interpretazione conforme di tale disposizione (sentenza del 24 gennaio 2012, Dominguez, C‑282/10, punto 23).

29

Risulta da giurisprudenza costante che, nell’applicare il diritto interno, i giudici nazionali sono tenuti ad interpretarlo quanto più possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva in questione, così da conseguire il risultato perseguito da quest’ultima e conformarsi pertanto all’articolo 288, terzo comma, TFUE. Tale obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale è infatti inerente al sistema del Trattato FUE, in quanto consente ai giudici nazionali di assicurare, nell’ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell’Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (v., in particolare, sentenze del 5 ottobre 2004, Pfeiffer e a., da C-397/01 a C-403/01, Racc. pag. I-8835, punto 114 e Dominguez, cit., punto 24).

30

Il principio di interpretazione conforme esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio, nei limiti delle loro competenze, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima (v., in tal senso, sentenze Dominguez, cit., punto 27 e del 5 settembre 2012, Lopes Da Silva Jorge, C‑42/11, punto 56).

31

Orbene, nel procedimento principale è pacifico che l’articolo 7b, paragrafo 2, del VAG traspone letteralmente l’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2009/103. Tali disposizioni di diritto nazionale vanno pertanto interpretate conformemente al diritto dell’Unione nel senso che il mandatario incaricato della liquidazione dei sinistri è abilitato a ricevere la notifica degli atti giudiziari.

32

Alla luce delle suesposte considerazioni, alla seconda questione occorre rispondere nel senso che, in una fattispecie come quella di cui al procedimento principale, in cui la normativa nazionale ha ripreso testualmente le disposizioni dell’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2009/103, il giudice del rinvio è tenuto, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi ermeneutici riconosciuti da quest’ultimo, a interpretare il diritto nazionale in un senso che sia conforme all’interpretazione data a tale direttiva dalla Corte.

Sulle spese

33

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, deve essere interpretato nel senso che, tra i poteri sufficienti ai fini della rappresentanza di cui deve disporre il mandatario incaricato della liquidazione dei sinistri, è ricompresa la procura a ricevere validamente la notifica degli atti giudiziari necessari ai fini dell’introduzione di un procedimento per risarcimento di un sinistro dinanzi al giudice competente.

 

2)

In una fattispecie come quella di cui al procedimento principale, in cui la normativa nazionale ha ripreso testualmente le disposizioni dell’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2009/103, il giudice del rinvio è tenuto, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi ermeneutici riconosciuti da quest’ultimo, a interpretare il diritto nazionale in un senso che sia conforme all’interpretazione data a tale direttiva dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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