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Document 62012CJ0050

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 novembre 2013.
Kendrion NV contro Commissione europea.
Impugnazione – Concorrenza – Intese – Settore dei sacchi industriali di plastica – Imputabilità alla società controllante dell’infrazione commessa dalla controllata – Responsabilità solidale della controllante per il versamento dell’ammenda inflitta alla controllata – Durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale – Principio di tutela giurisdizionale effettiva.
Causa C‑50/12 P.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:771

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

26 novembre 2013 ( *1 )

«Impugnazione — Concorrenza — Intese — Settore dei sacchi industriali di plastica — Imputabilità alla società controllante dell’infrazione commessa dalla controllata — Responsabilità solidale della controllante per il versamento dell’ammenda inflitta alla controllata — Durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale — Principio di tutela giurisdizionale effettiva»

Nella causa C‑50/12 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 26 gennaio 2012,

Kendrion NV, con sede in Zeist (Paesi Bassi), rappresentata da P. Glazener e T. Ottervanger, advocaten,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da F. Castillo de la Torre e S. Noë, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da V. Skouris, presidente, K. Lenaerts, vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič, L. Bay Larsen, M. Safjan, presidenti di sezione, J. Malenovský, E. Levits, A. Ó Caoimh, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, D. Šváby, M. Berger (relatore), giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: V. Tourrès, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 febbraio 2013,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 maggio 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la presente impugnazione, la Kendrion NV (in prosieguo: la «Kendrion» o la «ricorrente») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 novembre 2011, Kendrion/Commissione (T‑54/06, in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto al parziale annullamento della decisione C(2005) 4634 def. della Commissione, del 30 novembre 2005, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo [81 CE] (Caso COMP/F/38.354 – Sacchi industriali) (in prosieguo: la «decisione controversa»), nonché l’annullamento o, in subordine, la riduzione dell’importo dell’ammenda che le è stata irrogata con tale decisione.

Contesto normativo

2

Il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), che ha sostituito il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204), prevede al suo articolo 23, paragrafi 2 e 3, che ha sostituito l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17, quanto segue:

«2.   La Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza:

a)

commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo [81 CE] o [82 CE] (…)

(…)

Per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente.

(…)

3.   Per determinare l’ammontare dell’ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata».

Fatti e decisione controversa

3

La Kendrion è una società per azioni di diritto olandese.

4

L’8 giugno 1995 la Kredest Beheer BV, controllata al 100% della Combattant Holding BV, a sua volta controllata al 100% della Kendrion, ha acquisito dalla DSM NV tutti gli attivi e le attività del gruppo Fardem a Edam (Paesi Bassi) e a Beerse (Belgio).

5

Nel novembre 1995 la ricorrente ha venduto le attività del gruppo Fardem in Belgio. Nel dicembre 1995 la controllata Kredest Beheer BV è stata rinominata Fardem Holding BV. Quest’ultima si è fusa con le società Fardem Packaging BV e CAT International BV nel settembre 2001. In tale occasione il nome Fardem Holding è stato cambiato in Fardem Packaging BV (in prosieguo: la «Fardem Packaging»).

6

Nel novembre 2001 la British Polythene Industries plc informava la Commissione dell’esistenza di un’intesa nel settore dei sacchi industriali.

7

Dopo aver effettuato accertamenti nel giugno 2002 e aver chiesto informazioni alla Fardem Packaging nel 2002 e nel 2003, la Commissione avviava il procedimento amministrativo il 29 aprile 2004 e adottava una comunicazione degli addebiti nei confronti di diverse società, tra le quali, in particolare, la Fardem Packaging e la Kendrion.

8

Frattanto, nel settembre 2003, la Kendrion aveva ceduto la Fardem Packaging ai dirigenti di quest’ultima.

9

Il 30 novembre 2005 la Commissione adottava la decisione controversa. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), di detta decisione, la Fardem Packaging e la Kendrion hanno violato l’articolo 81 CE partecipando, dal 6 gennaio 1982 al 26 giugno 2002 per la prima e dall’8 giugno 1995 al 26 giugno 2002 per la seconda, ad un complesso di accordi e di pratiche concordate nel settore dei sacchi industriali di plastica in Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi, consistenti nella fissazione di prezzi e di modalità comuni per il calcolo degli stessi, nella ripartizione dei mercati e assegnazione di quote di vendita, nell’attribuzione di clienti, affari e ordinazioni, nella presentazione di offerte concordate a certe gare d’appalto e nello scambio di informazioni individualizzate.

10

Per questo motivo, la Commissione ha inflitto alla Kendrion, all’articolo 2, primo comma, lettera d), della decisione controversa, un’ammenda di EUR 34 milioni, precisando che, su tale importo, la Fardem Packaging era responsabile congiuntamente e solidalmente per l’importo di EUR 2,20 milioni.

Sentenza impugnata

11

Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 febbraio 2006, la Kendrion presentava ricorso contro la decisione controversa chiedendo, in sostanza, che il Tribunale, in via principale, annullasse del tutto o in parte detta decisione o, in subordine, che annullasse l’ammenda che le era stata inflitta con la decisione medesima o ne riducesse l’importo.

12

Il Tribunale individuava otto motivi nell’argomentazione svolta dalla Kendrion. I primi sette motivi erano relativi alla violazione degli articoli 81 CE, 253 CE e 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 nonché di diversi principi generali di diritto in quanto, in primo luogo, il dispositivo della decisione controversa non sarebbe coerente con i suoi motivi; in secondo luogo, la Commissione avrebbe erroneamente ritenuto che la Kendrion e la Fardem Packaging costituissero un’entità economica; in terzo luogo, la ricorrente sarebbe stata erroneamente ritenuta responsabile di un’infrazione commessa dalla Fardem Packaging; in quarto luogo, la decisione controversa avrebbe inflitto alla ricorrente, nella sua qualità di società controllante, un’ammenda superiore a quella inflitta alla controllata che era stata dichiarata solidalmente responsabile; in quinto luogo, la ricorrente sarebbe stata oggetto di un trattamento diverso da quello riservato alle altre controllanti dichiarate solidalmente responsabili di infrazioni commesse dalla controllata. La ricorrente invocava, in sesto luogo, la violazione di dette disposizioni in quanto l’importo di base dell’ammenda della Fardem Packaging era stato fissato a EUR 60 milioni e, in settimo luogo, in quanto le era stata inflitta un’ammenda pari a EUR 34 milioni. L’ottavo motivo era attinente alla violazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell’articolo [65, paragrafo 5, CA] (GU 1998, C 9, pag. 3).

13

Con lettera del 12 gennaio 2011 la ricorrente rispondeva a un quesito che il Tribunale le aveva posto ai sensi dell’articolo 64 del suo regolamento di procedura, con il quale detto giudice le chiedeva quale fosse la sua posizione quanto all’incidenza sul secondo motivo del suo ricorso nella sentenza della Corte del 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione (C-97/08 P, Racc. pag. I-8237).

14

All’udienza, che si è svolta il 9 marzo 2011, la Kendrion ha fatto valere che la durata del procedimento dinanzi al Tribunale era stata eccessiva. Tale argomento è stato respinto dal Tribunale, al punto 18 della sentenza impugnata, in quanto inoperante.

15

In esito al suo esame dell’insieme dei motivi dedotti dalla Kendrion a sostegno del suo ricorso, il Tribunale respingeva quest’ultimo nella sua interezza.

Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

16

La Kendrion chiede che la Corte voglia:

annullare, del tutto o in parte, la sentenza impugnata;

annullare, del tutto o in parte, la decisione controversa, nella parte in cui la riguarda;

annullare l’ammenda che le è stata inflitta o ridurne l’importo;

in subordine, rinviare la causa al Tribunale e

condannare la Commissione alle spese.

17

La Commissione chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione e

condannare la Kendrion alle spese.

18

Ai sensi degli articoli 24 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e 61 del suo regolamento di procedura, la Corte ha invitato le parti, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea nonché gli Stati membri a rispondere a quesiti relativi ai criteri che consentono di valutare il carattere ragionevole della durata del procedimento dinanzi al Tribunale nonché alle misure idonee a porre rimedio alle conseguenze di una sua durata eccessiva.

Sull’impugnazione

Sul secondo motivo

Argomenti delle parti

19

Con il secondo motivo, che occorre esaminare in primo luogo in quanto verte sulla questione se la Kendrion e la sua controllata, vale a dire la Fardem Packaging, possano essere considerate costitutive di un’entità economica, la ricorrente addebita al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto nella ripartizione dell’onere della prova quanto all’esercizio di un’influenza determinante da parte della Kendrion sulla sua controllata e di aver compiuto una valutazione erronea nonché insufficientemente motivata degli elementi di prova che sono stati presentati al riguardo dalla Commissione e dalla società stessa.

20

La Kendrion fa valere che, nella decisione controversa, la Commissione si è fondata, per dimostrare la sussistenza di un’unità economica tra la società stessa e la sua controllata, non solo sulla presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulla controllata di cui essa detiene la totalità del capitale, ma anche su elementi di prova supplementari. Orbene, dopo aver compiuto tale analisi e indicato, al punto 33 della sentenza impugnata, che «occorre esaminare se la Commissione sia incorsa in un errore di valutazione, sia per quanto riguarda gli elementi supplementari menzionati nella decisione [controversa] riguardo agli elementi dedotti dalla ricorrente per confutare la presunzione di influenza determinante», il Tribunale sarebbe incorso, al punto 53 di detta sentenza, in un errore di diritto nell’indicare che si sarebbe limitato a «esaminare (...) se la ricorrente abbia confutato efficacemente tali quattro elementi supplementari». In tal modo, non avrebbe riconosciuto che l’onere della prova incombeva alla Commissione.

21

Inoltre, in ragione di un’erronea applicazione di tali elementi supplementari il Tribunale sarebbe pervenuto, al punto 68 della sentenza impugnata, alla conclusione che la Commissione aveva potuto correttamente considerare che la ricorrente e la Fardem Packaging costituivano un’unica entità economica. In ogni caso, il Tribunale non avrebbe motivato a sufficienza di diritto la sua decisione al riguardo.

22

Anche a voler ritenere che la valutazione del Tribunale sugli elementi supplementari in parola sia corretta, il Tribunale non avrebbe comunque tenuto in considerazione o non avrebbe sufficientemente esaminato gli argomenti invocati dalla Kendrion per dimostrare l’autonomia commerciale di cui disponeva la Fardem Packaging.

23

Secondo la Commissione, il secondo motivo dedotto dalla ricorrente a sostegno della sua impugnazione deve essere respinto.

24

Nel dichiarare la Kendrion responsabile dell’infrazione commessa dalla Fardem Packaging, la Commissione si sarebbe fondata unicamente sulla circostanza che quest’ultima era una controllata al 100% della ricorrente alla data dei fatti e sulla presunzione dell’esercizio di un’influenza determinante della società controllante sulla sua controllata in tale situazione. Se è pur vero che la decisione controversa menziona quattro elementi supplementari intesi a dimostrare l’esistenza di una tale influenza, tali elementi non sarebbero stati considerati determinanti.

25

Quanto alla valutazione del Tribunale del valore probatorio degli elementi supplementari menzionati nella decisione controversa quali elementi di prova invocati dalla Kendrion per dimostrare la mancanza di un’influenza determinante di quest’ultima sulla sua controllata, la Commissione ritiene che l’argomentazione della Kendrion sia irricevibile.

Giudizio della Corte

26

Per valutare il presente motivo, occorre richiamare l’argomentazione svolta dalla Kendrion in primo grado.

27

Come risulta dai punti 31 e 32 della sentenza impugnata, la ricorrente ha rinunciato, dopo la pronuncia della menzionata sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, a sostenere che la mera detenzione da parte della controllante del 100% del capitale di una controllata sarebbe insufficiente per fondare una presunzione semplice in forza della quale tale controllante esercita un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata. Richiamandosi al punto 155 della sentenza del Tribunale del 27 ottobre 2010, Alliance One International e a./Commissione (T-24/05, Racc. pag. II-5329), la ricorrente ha tuttavia fatto valere che, nell’ipotesi in cui la Commissione fondi la presunzione dell’esercizio di un’influenza determinante di una controllante sulla sua controllata non solo sulla detenzione della totalità del capitale di quest’ultima, bensì parimenti su elementi supplementari, occorre verificare se tali elementi dimostrino a sufficienza di diritto che la controllante esercita effettivamente detta influenza sul comportamento della controllata.

28

Al riguardo, occorre rilevare che, nel presente procedimento, la Commissione si è espressamente riferita, al punto 580 della decisione controversa, alla presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante da parte della controllante sulla controllata che essa detiene al 100% prima di indicare, al punto 584 della stessa decisione, che tale approccio sarebbe stato specificato caso per caso per ogni impresa interessata. Nei punti dedicati alla Fardem Packaging, la Commissione ha ricordato, in primo luogo, al punto 590 della stessa decisione, che la Kendrion deteneva, mediante l’intermediazione di una società interposta, il 100% del capitale della Fardem Packaging e che tale constatazione l’aveva indotta a inviare la comunicazione degli addebiti alla Kendrion. In secondo luogo, l’istituzione ha menzionato, ai punti da 594 a 597 di detta decisione, taluni elementi supplementari, emersi nel corso della fase successiva del procedimento amministrativo, che attestavano, a suo avviso, l’esistenza di un’influenza della Kendrion sulla sua controllata.

29

È in tale contesto che occorre esaminare il ragionamento svolto dal Tribunale nella sentenza impugnata. Dopo aver ricordato, ai punti da 49 e 51 di detta sentenza, la giurisprudenza relativa alla presunzione di influenza determinante esercitata sulla controllata completamente detenuta dalla sua controllante, il Tribunale ha aggiunto, al punto 52 della stessa sentenza, che, per confutare tale presunzione, «da una parte, spetta alla controllante sottoporre alla valutazione della Commissione ogni elemento relativo ai nessi organizzativi, economici e giuridici tra la sua controllata e la controllante stessa (…) e, dall’altra parte, la Commissione, da parte sua, è effettivamente tenuta a valutare ogni elemento relativo ai nessi tali da dimostrare che la controllata si comportava autonomamente rispetto alla sua controllante e che tali due società non costituivano, pertanto, un’entità economica».

30

Al punto 53 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che, nel presente procedimento, la Commissione non si era limitata ad invocare la circostanza secondo cui la ricorrente deteneva il 100% del capitale della Fardem Packaging, ma si era parimenti riferita a quattro altri elementi supplementari, deducendone che occorreva esaminare se la ricorrente aveva efficacemente confutato tali quattro elementi supplementari. A questo esame il Tribunale ha proceduto ai punti da 54 a 60 di detta sentenza, prima di esaminare, ai punti da 63 a 67 della sentenza stessa, gli elementi invocati dalla ricorrente per confutare la presunzione relativa all’esistenza di un’influenza determinante di quest’ultima sul comportamento della sua controllata.

31

Al punto 68 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso che «la ricorrente non [era] riuscita a confutare né il valore probatorio della maggior parte degli elementi di prova supplementari dedotti dalla Commissione né la presunzione dell’esercizio di un controllo effettivo della ricorrente sul comportamento della sua controllata».

32

Alla luce del ragionamento svolto in tal senso dal Tribunale, non può essere accolta l’argomentazione della ricorrente, secondo la quale quest’ultimo sarebbe incorso, al punto 53 della sentenza impugnata, in un errore di diritto nel porre a suo carico l’obbligo di «confutare» i quattro elementi supplementari invocati dalla Commissione nella decisione controversa, mentre sarebbe stata detta istituzione a dover dimostrare il valore probatorio di tali elementi. Infatti, da una parte, risulta dai punti da 54 a 60 di detta sentenza che il Tribunale ha esaminato il valore probatorio di tali elementi supplementari ed ha concluso che la ricorrente era riuscita a confutare il valore probatorio di un solo elemento di prova supplementare. D’altra parte, risulta dai punti da 63 a 67 della stessa sentenza che la Kendrion non è stata in grado di confutare la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante sulla sua controllata.

33

Il presente procedimento si distingue in tal senso dalla controversia sfociata nella causa del 19 luglio 2012, Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione e Commissione/Alliance One International e a. (C‑628/10 P e C‑14/11 P). Al riguardo, è sufficiente rilevare che, nella sentenza pronunciata in primo grado, il Tribunale aveva constatato che nessuno degli elementi di prova supplementari riportati nella decisione controversa era tale da confermare la presunzione dell’esercizio effettivo, da parte della controllante, di un’influenza determinante sulla sua controllata (sentenza Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione e Commissione/Alliance One International e a., cit., punto 54).

34

Pertanto il Tribunale, senza incorrere in un errore di diritto,, ha statuito al punto 68 della sentenza impugnata che, alla luce della presunzione dell’esercizio di un’influenza determinante da parte della controllante sulla controllata che essa detiene al 100%, da una parte, e dei tre elementi di prova supplementari che confermano tale influenza determinante, dall’altra, «[l]a Commissione poteva (…) correttamente ritenere che la ricorrente e la Fardem Packaging costituivano una sola entità economica e, pertanto, che la responsabilità del comportamento anticoncorrenziale della Fardem Pakaging poteva essere imputata alla ricorrente».

35

Nella parte in cui la Kendrion sostiene che la motivazione della sentenza impugnata relativa alla valutazione da parte del Tribunale degli elementi di prova esaminati è insufficiente, occorre rilevare che questo elemento è inteso, in realtà, a rimettere in discussione detta valutazione. In tale misura e nei limiti in cui la Kendrion fa parimenti valere che il Tribunale ha proceduto ad una erronea valutazione di detti elementi, è sufficiente ricordare che la valutazione delle prove ricade nella competenza del Tribunale e che non spetta alla Corte controllarla nell’ambito di un’impugnazione.

36

Risulta dalle suesposte considerazioni che il secondo motivo dedotto dalla Kendrion a sostegno dell’impugnazione deve essere respinto.

Sul primo motivo

Argomenti delle parti

37

Con il primo motivo la Kendrion imputa al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto e di aver motivato la sentenza impugnata in modo contraddittorio e insufficiente in quanto ha statuito, ai punti da 22 a 30 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva esposto a sufficienza di diritto le ragioni che l’avevano indotta ad infliggere alla ricorrente un’ammenda di un importo più elevato di quello dell’ammenda posta a carico della sua controllata, vale a dire la Fardem Packaging.

38

Nella sentenza impugnata, dopo aver ricordato, al punto 22, che «il dispositivo di un atto è indissociabile dalla sua motivazione e va pertanto interpretato, se necessario, tenendo conto dei motivi che hanno portato alla sua adozione», il Tribunale ha concluso, al punto 29 della sentenza stessa, che, «nonostante la sua formulazione equivoca, la portata e il contenuto dell’articolo 2, [primo comma,] lettera d), della decisione [controversa] sono assolutamente comprensibili alla lettura dei punti» di quest’ultima.

39

La Kendrion, che considera che il dispositivo della decisione controversa sia incompatibile con i suoi motivi, censura il Tribunale per non aver applicato correttamente il principio ricordato al punto 22 della sentenza impugnata. Ai punti 24 e 25 di tale sentenza, il Tribunale non avrebbe considerato che, secondo i punti della stessa decisione, la Commissione annoverava la Kendrion tra le controllanti solidalmente responsabili delle infrazioni commesse dalle loro controllate e che poteva pertanto essere considerata solidalmente responsabile del pagamento dell’ammenda da infliggere alla Fardem Packaging. Tuttavia, nel dispositivo di detta decisione, la Commissione avrebbe capovolto i ruoli, infliggendo l’ammenda alla Kendrion e ritenendo in parte la Fardem Packaging solidalmente responsabile del suo pagamento. Il dispositivo di tale decisione non sarebbe solo redatto in «modo equivoco», come rilevato dal Tribunale, ma sarebbe in contrasto con i suoi punti.

40

Secondo la Commissione, le controllanti e le controllate sono responsabili in pari misura per un’infrazione alle regole sulla concorrenza. Non sussisterebbe alcuna differenza tra la responsabilità solidale delle controllanti e la responsabilità propria delle controllate, dato che esse sono tutte ritenute solidalmente responsabili poiché fanno parte dell’entità economica che ha violato le regole di concorrenza.

Giudizio della Corte

41

Occorre ricordare che la motivazione prescritta dall’articolo 296 TFUE dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo (v., segnatamente, sentenza Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione e Commissione/Alliance One International e a., cit., punto 72).

42

In tal senso, nel contesto delle decisioni individuali, da una giurisprudenza costante della Corte emerge che l’obbligo di motivare una decisione di tale natura ha lo scopo, oltre che di consentire un controllo giurisdizionale, di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per sapere se la decisione è eventualmente affetta da un vizio che consente di contestarne la validità (v., segnatamente, sentenza Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione e Commissione/Alliance One International e a., cit., punto 73).

43

Quanto alla valutazione dell’adeguatezza della motivazione della decisione controversa sotto il profilo delle ragioni per le quali essa ha inflitto, all’articolo 2, primo comma, lettera d), di quest’ultima, un’ammenda alla Kendrion, in quanto controllante, per il pagamento della quale la Fardem Packaging, nella sua veste di controllata, è in parte considerata congiuntamente e solidalmente responsabile, occorre prendere le mosse dalla premessa secondo la quale, come risulta dalla valutazione sul secondo motivo della presente impugnazione, correttamente la Commissione ha potuto ritenere che la Kendrion e la Fardem Packaging costituissero una sola entità economica e, pertanto, che la responsabilità del comportamento anticoncorrenziale di quest’ultima società poteva essere imputata alla ricorrente (v. supra, punto 34).

44

Al punto 25 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che «la decisione [controversa] contiene numerose spiegazioni quanto alle ragioni che hanno indotto la Commissione a ritenere che le controllanti e le loro controllate dovessero essere ritenute solidalmente responsabili dell’infrazione», indicando che tali ragioni si trovano esplicitate in termini generali ai punti da 577 a 583 di tale decisione e, in modo più specifico, ai suoi punti da 587 a 599. Al punto 26 della stessa sentenza, il Tribunale ha dichiarato che «[r]isulta da tali spiegazioni che la Commissione ha imposto un’ammenda alla ricorrente per il fatto che essa ha costituito una sola entità economica con la Fardem Packaging dal 1995 al 2003» e che ne discendeva che, poiché il comportamento anticoncorrenziale di quest’ultima poteva essere imputato alla ricorrente in ragione della loro appartenenza alla stessa entità economica, «si presumeva che la ricorrente stessa [avesse] commesso l’infrazione a causa di tale imputazione».

45

Occorre aggiungere che la motivazione della Commissione al riguardo era supportata, ai punti da 578 a 580 della decisione controversa, da numerosi riferimenti alla giurisprudenza in materia sia del Tribunale sia della Corte.

46

In tale contesto, il Tribunale ha correttamente considerato che la motivazione della decisione controversa era sufficiente per consentire alla ricorrente di comprendere su quale fondamento era stata ritenuta responsabile.

47

Dal momento che la responsabilità della Kendrion si fonda, come si evince dai rilievi del Tribunale, sul principio della responsabilità personale dell’entità economica che essa costituiva con la sua controllata (v. in tal senso, segnatamente, sentenza dell’11 luglio 2013, Commissione/Stichting Administratiekantoor Portielje, C‑440/11 P, punti da 37 a 39 e la giurisprudenza ivi citata), la ricorrente non può far valere che l’articolo 2, primo comma, lettera d), della decisione controversa, dal momento che le infligge un’ammenda a titolo personale, si pone in contraddizione con i motivi della decisione stessa.

48

Nei limiti in cui tale disposizione della decisione controversa prevede, per una parte dell’ammenda inflitta alla Kendrion nella sua qualità di controllante, la responsabilità congiunta e solidale della sua controllata Fardem Packaging, è giocoforza rilevare, al pari del Tribunale al punto 29 della sentenza impugnata, che, se è vero che il tenore di tale disposizione è equivoco, la sua portata e il suo contenuto sono assolutamente comprensibili alla lettura dei punti di tale decisione, in particolare, come rilevato dal Tribunale al punto 28 della sentenza impugnata, dei suoi punti 814 e 815. Risulta infatti da tali punti che l’imposizione alla Fardem Packaging di un’ammenda di un importo sensibilmente inferiore a quello dell’ammenda inflitta alla sua controllante discende dall’applicazione del massimale del 10% previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003.

49

Nella misura in cui la Kendrion fa valere che non poteva esserle inflitta un’ammenda superiore a quella posta a carico della Fardem Packaging, tale argomento si confonde con quello costitutivo del primo capo del terzo motivo di impugnazione, unitamente al quale sarà esaminato.

50

Dalle considerazioni che precedono risulta che il primo motivo sollevato a sostegno dell’impugnazione deve essere respinto.

Sul terzo motivo

51

Il terzo motivo dedotto dalla Kendrion a sostegno della sua impugnazione si articola in tre capi distinti che occorre esaminare nell’ordine.

Sul primo capo del terzo motivo

– Argomenti delle parti

52

La Kendrion contesta al Tribunale di aver disapplicato la nozione di responsabilità solidale.

53

Con riferimento ai punti 40 e 89 della sentenza del 20 gennaio 2011, General Química e a./Commissione (C-90/09 P, Racc. pag. I-1), la Kendrion sostiene che tale sentenza enuncia una regola di diritto in forza della quale la Commissione, sul fondamento della presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante della controllante nei confronti della controllata che essa detiene al 100%, può ritenere la controllante solidalmente responsabile del pagamento dell’ammenda inflitta alla controllata. La nozione di responsabilità solidale, che troverebbe la sua ragion d’essere nella necessità di garantire il pagamento effettivo dell’ammenda, implicherebbe pertanto che la controllante possa essere tenuta esclusivamente al pagamento dell’ammenda inflitta alla controllata.

54

La Commissione contesta tale argomentazione per i medesimi motivi invocati in risposta al primo motivo.

– Giudizio della Corte

55

In limine, occorre ricordare che sia la responsabilità della Kendrion, in quanto controllante, sia quella della Fardem Packaging, in quanto ex controllata, si fondano sul fatto che tali società facevano entrambe parte dell’entità economica che ha violato l’articolo 81 CE. Come rilevato dal Tribunale al punto 26 della sentenza impugnata, si ritiene pertanto che la ricorrente stessa abbia commesso l’infrazione alle regole di concorrenza del diritto dell’Unione.

56

Ne consegue che, per quanto riguarda il pagamento dell’ammenda, il rapporto di solidarietà sussistente tra due società che costituiscono una siffatta entità economica non può ridursi ad una forma di cauzione fornita dalla controllante per garantire il pagamento dell’ammenda inflitta alla controllata.

57

Nella specie, come rilevato dal Tribunale al punto 87 della sentenza impugnata, l’importo che la Commissione ha ritenuto adeguato per sanzionare la partecipazione della Fardem Packaging all’intesa per un periodo superiore a 20 anni corrisponde non tanto a EUR 2,20 milioni menzionato nel dispositivo della decisione controversa, quanto a EUR 60 milioni, vale a dire un importo superiore a quello di EUR 34 milioni applicato alla Kendrion per il periodo durante il quale quest’ultima e la Fardem Packaging hanno costituito un’unica impresa ai sensi dell’articolo 81 CE. Come rilevato dal Tribunale al punto 89 della stessa sentenza, il fatto che la Commissione nella decisione controversa abbia inflitto un’ammenda di EUR 34 milioni alla ricorrente e un’ammenda di EUR 2,20 milioni alla Fardem Packaging si spiega con l’applicazione a quest’ultima del massimale del 10% previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. In tale contesto, correttamente il Tribunale ha statuito, ai punti 92 e 93 di detta sentenza, che, nell’ipotesi in cui due distinte persone giuridiche, quali una controllante e la sua controllata, non costituiscano più un’impresa ai sensi dell’articolo 81 CE alla data dell’adozione di una decisione che infligge loro un’ammenda per violazione delle regole di concorrenza, ciascuna di esse ha diritto all’applicazione individuale nei propri confronti del massimale del 10% del fatturato e che, ciò premesso, la Kendrion non poteva sostenere di beneficiare del massimale applicabile alla sua ex controllata.

58

L’argomentazione della Kendrion secondo cui essa non poteva essere condannata al pagamento di un’ammenda di un importo superiore a quello dell’ammenda inflitta alla sua controllata è quindi infondata in diritto e deve pertanto essere respinta.

Sul secondo capo del terzo motivo

– Argomenti delle parti

59

La Kendrion addebita al Tribunale di non aver riconosciuto la circostanza che la Commissione, nella decisione controversa, ha leso il principio di parità di trattamento.

60

La Kendrion sostiene di essere la sola controllante alla quale è stata inflitta un’ammenda di importo superiore a quello dell’ammenda posta a carico della sua controllata per un’infrazione commessa da quest’ultima ed alla quale essa stessa, in quanto società controllante, non aveva partecipato. Il Tribunale, al punto 109 della sentenza impugnata, avrebbe erroneamente giustificato tale disparità di trattamento con il massimale del 10% del fatturato di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. L’applicazione di tale massimale potrebbe chiarire una differenza relativa all’importo dell’ammenda, ma non la differenza di principio introdotta dalla Commissione tra la Kendrion e le altre controllanti.

61

Secondo la Commissione, il Tribunale al punto 109 della sentenza impugnata ha correttamente affermato che dalla decisione controversa risulta che la Commissione ha applicato un unico metodo per determinare l’importo delle ammende applicabili a tutti i destinatari di detta decisione. Il fatto che, in due casi, tale metodo abbia portato ad infliggere alla controllante ammende superiori a quelle inflitte alla controllata sarebbe solo la conseguenza di un’applicazione coerente del metodo di calcolo scelto.

– Giudizio della Corte

62

Il principio generale della parità di trattamento, in quanto principio generale del diritto dell’Unione, impone che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v., segnatamente, sentenza del 16 dicembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e a., C-127/07, Racc. pag. I-9895, punto 23 e la giurisprudenza ivi citata).

63

In particolare, per quanto riguarda la determinazione dell’importo dell’ammenda, l’applicazione di metodi di calcolo diversi non può condurre ad una discriminazione tra le imprese che hanno partecipato ad un accordo o ad una pratica concordata contraria all’articolo 81 CE (v., segnatamente, sentenza Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione e Commissione/Alliance One International e a., cit., punto 58 e la giurisprudenza ivi citata).

64

Nella specie, la ricorrente non contesta l’affermazione fatta dal Tribunale al punto 109 della sentenza impugnata, secondo la quale «risulta dalla decisione [controversa] che la Commissione ha applicato un unico metodo per determinare l’importo delle ammende applicabili a tutti i destinatari della decisione [controversa], inclusa la ricorrente, ritenuti, tutti, responsabili in quanto controllanti di una controllata coinvolta nell’intesa». Per contro, essa ritiene di essere vittima di una discriminazione dato che, fra tutte le controllanti destinatarie di tale decisione, è l’unica alla quale è stata inflitta un’ammenda di importo superiore a quello dell’ammenda posta a carico della sua controllata, pur non avendo partecipato all’infrazione commessa da quest’ultima.

65

La violazione del principio di parità di trattamento a causa di un trattamento differenziato presuppone, tuttavia, che le situazioni considerate siano comparabili alla luce di tutti gli elementi che le caratterizzano (v., segnatamente, sentenza Arcelor Atlantic et Lorraine e a., cit., punto 25).

66

Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 104 delle conclusioni, la situazione della Kendrion presentava, rispetto a quella delle altre controllanti, una particolarità, dal momento che quest’ultima, avendo venduto la sua controllata nel settembre 2003, non costituiva più un’entità economica con la controllata stessa durante l’esercizio sociale da prendere in considerazione, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, in quanto rilevante ai fini del calcolo del massimale del 10% del fatturato totale dell’impresa.

67

È tale particolarità che ha indotto la Commissione a calcolare separatamente, per ciascuna delle due società in questione, detto massimale, quale realizzato nel corso dell’esercizio sociale che ha preceduto l’adozione della decisione controversa.

68

Dal momento che la disparità di trattamento dedotta dalla ricorrente si spiega in ragione di una circostanza propria della ricorrente stessa, quest’ultima non può pertanto sostenere utilmente che sia stata commessa a suo danno una violazione del principio di parità di trattamento.

Sul terzo capo del terzo motivo

69

La Kendrion sostiene che il ragionamento del Tribunale è contradittorio e lacunoso. Dopo aver statuito, al punto 51 della sentenza impugnata, che, se risulta acclarato che la controllante e la controllata costituiscono un’unità economica, la Commissione può imputare la responsabilità del comportamento oggetto dell’infrazione alla controllante, alla controllata o alla controllante in solido con la controllata, il Tribunale avrebbe quindi erroneamente riconosciuto che, nella specie, la Commissione poteva legittimamente schiudere una quarta possibilità ritenendo la controllata responsabile in solido del pagamento di una parte dell’ammenda inflitta alla controllante.

70

Al riguardo, è sufficiente ricordare che la Kendrion nella sua argomentazione non riconosce il fatto che, unitamente alla sua controllata, facesse parte dell’impresa che ha violato l’articolo 81 CE. Come risulta dal punto 55, supra, i punti da 87 a 89 della sentenza impugnata chiariscono in modo inequivoco che l’ammenda inflitta, all’articolo 2, primo comma, lettera d), della decisione controversa, alla Fardem Packaging si fonda sulla propria responsabilità nell’infrazione.

71

Poiché nessuno dei tre capi del terzo motivo può essere accolto, quest’ultimo deve essere respinto in toto.

Sul quarto motivo

Argomenti delle parti

72

Il quarto motivo invocato dalla Kendrion a sostegno dell’impugnazione attiene al punto 18 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha respinto in quanto inoperante l’argomento relativo alla durata, a suo avviso eccessiva, del procedimento dinanzi al Tribunale. Quest’ultimo ha statuito al riguardo che il controllo giurisdizionale che esso esercita riguarda unicamente la decisione controversa e che «[l]a sua legittimità può essere valutata solo alla luce dei fatti e delle circostanze di cui era a conoscenza la Commissione alla data della sua adozione».

73

La ricorrente ne deduce che il Tribunale ritiene di non esserecompetente né a pronunciarsi sulle irregolarità procedurali intervenute in un procedimento dinanzi ad esso né a porvi rimedio. Essa contesta tale analisi e sostiene che, nell’ipotesi di violazione dei principi generali del diritto, garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950, principi tra i quali è ricompreso quello del termine ragionevole, il Tribunale sarebbe tenuto anche ad intervenire. Nel rifiutare a priori qualsivoglia analisi del proprio funzionamento nel caso concreto su cui era chiamato a decidere, il Tribunale avrebbe in tal modo violato il diritto dell’Unione e tale violazione giustificherebbe l’annullamento della sentenza impugnata.

74

In subordine, la Kendrion conclude per l’annullamento dell’ammenda che le è stata inflitta o la riduzione del suo importo. Al riguardo, essa fa valere che, anche a voler ritenere che non sia il Tribunale stesso competente a ridurre, in ragione della durata eccessiva del procedimento svoltosi dinanzi ad esso, l’importo dell’ammenda inflitta in una decisione della Commissione, nulla gli impedirebbe, in ogni caso, di pronunciarsi su tale punto fondamentale per la certezza del diritto degli amministrati e di trarne le necessarie conseguenze.

75

Riferendosi ai criteri di valutazione sviluppati dalla giurisprudenza della Corte, la Kendrion sottolinea la durata del procedimento in primo grado, che quantifica in 6 anni e 9 mesi. Essa sottolinea che la portata della questione era a suo avviso rilevante, in quanto l’importo dell’ammenda di cui trattasi rappresentava un multiplo dei suoi utili netti e risultava pari alla metà dei fondi propri. Inoltre, l’ammenda sarebbe pregiudizievole per la sua reputazione e graverebbe pesantemente sulle sue possibilità di investimento e di espansione. Alla luce di tutti questi elementi, la ricorrente ritiene giustificata una riduzione del 5% dell’ammenda inflittale.

76

In via principale, la Commissione contesta l’affermazione secondo cui il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto rifiutando di esaminare il proprio funzionamento poiché, da un lato, secondo la giurisprudenza della Corte, la durata del procedimento dinanzi al Tribunale non può condurre all’annullamento della decisione controversa e, dall’altro, risulterebbe inadeguato obbligare il Tribunale a verificare, nell’ambito di un ricorso di annullamento, se sia stata offerta alle parti una tutela giurisdizionale effettiva, in quanto, in tal caso, il Tribunale sarebbe giudice di se stesso. In subordine, la Commissione dubita quanto alla sussistenza, nella specie, di una violazione da parte del Tribunale del principio della durata ragionevole del procedimento.

Giudizio della Corte

77

Occorre ricordare, in limine, che l’articolo 47, secondo comma, della Carta prevede che «[o]gni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge». Come la Corte ha più volte dichiarato, tale articolo è afferente al principio di tutela giurisdizionale effettiva (v., segnatamente, sentenza del 16 luglio 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commissione, C-385/07 P, Racc. pag. I-6155, punto 179 e la giurisprudenza ivi citata).

78

In questo senso, un tale diritto, la cui esistenza era stata dichiarata precedentemente all’entrata in vigore della Carta quale principio generale del diritto dell’Unione, si applica nell’ambito di un ricorso giurisdizionale avverso una decisione della Commissione (v., segnatamente, sentenza Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commissione, cit., punto 178 e la giurisprudenza ivi citata).

79

Nella specie, il Tribunale ha respinto in quanto inoperante, senza esaminarlo, il motivo attinente alla violazione del principio della durata ragionevole del procedimento che la Kendrion aveva invocato all’udienza, sulla base del rilievo che il controllo giurisdizionale che era tenuto ad esercitare verteva unicamente sulla legittimità della decisione controversa.

80

Per valutare la fondatezza di tale rigetto, occorre precisare i rimedi giurisdizionali di cui dispone la parte interessata nell’ipotesi di violazione di tale principio.

81

In limine, occorre ricordare che, secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, il superamento di una durata ragionevole del procedimento, in quanto irregolarità procedurale, costitutiva della violazione di un diritto fondamentale, deve consentire alla parte interessata un ricorso effettivo che le offra un adeguato risarcimento (v., Corte eur. D.U., sentenza Kudla c. Polonia del 26 ottobre 2000, Recueil des arrêts et décisions 2000 XI, § 156 e 157).

82

Se è vero che la ricorrente chiede l’annullamento della sentenza impugnata e, in subordine, la riduzione dell’importo dell’ammenda che le è stata inflitta, occorre rilevare che la Corte ha già statuito che, in mancanza di indizi secondo cui la durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale avrebbe avuto un’incidenza sulla soluzione della controversia, il mancato rispetto di un termine ragionevole di giudizio non può comportare l’annullamento della sentenza impugnata (v., in tal senso, sentenza Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commissione, cit., punti 190 e 196 nonché la giurisprudenza ivi citata).

83

Tale giurisprudenza si fonda, in particolare, sulla considerazione in base al quale, se il mancato rispetto di una durata ragionevole del procedimento non ha avuto un’incidenza sulla soluzione della controversia, l’annullamento della sentenza impugnata non porrebbe rimedio alla violazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva commessa dal Tribunale (sentenza Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commissione, cit., punto 193).

84

Nella specie, la ricorrente non ha fornito alla Corte alcun indizio secondo cui il mancato rispetto, da parte del Tribunale, di una durata ragionevole del procedimento avrebbe potuto avere un’incidenza sulla soluzione della controversia che quest’ultimo era chiamato a decidere.

85

Ne consegue che il quarto motivo invocato a sostegno dell’impugnazione non può portare all’annullamento della sentenza impugnata nella sua interezza.

86

Nei limiti in cui la ricorrente lamenta che il Tribunale non ha tratto le conseguenze necessarie che implicava il mancato rispetto, da parte di quest’ultimo, di una durata ragionevole del procedimento, occorre rilevare che essa non pretende di aver fornito al Tribunale un qualsivoglia indizio tale da far risultare che detta irregolarità procedurale poteva incidere sulla soluzione della controversia che esso era chiamato a decidere e, a tale titolo, poteva giustificare l’annullamento della decisione controversa.

87

Occorre inoltre ricordare che, tenuto conto della necessità di far rispettare le regole di concorrenza del diritto dell’Unione, il giudice dell’Unione, per il solo motivo del mancato rispetto di una durata ragionevole del procedimento, non può consentire alla parte ricorrente di rimettere in discussione la fondatezza o l’importo di un’ammenda quando tutti i suoi motivi rivolti contro le constatazioni effettuate in merito all’importo di tale ammenda e ai comportamenti che essa sanziona sono stati respinti (v., in tal senso, sentenza Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commissione, cit., punto 194).

88

Ne consegue che il mancato rispetto di una durata ragionevole del procedimento nel contesto dell’esame di un ricorso giurisdizionale introdotto contro una decisione della Commissione che infligge un’ammenda a un’impresa per violazione delle regole di concorrenza del diritto dell’Unione non può sfociare nell’annullamento, totale o parziale, dell’ammenda inflitta da tale decisione.

89

Nei limiti in cui la ricorrente ha chiesto dinanzi al Tribunale una riduzione dell’ammenda che le è stata inflitta in modo tale da tener conto delle conseguenze pregiudizievoli derivate nei suoi confronti dall’eccessiva durata del procedimento dinanzi al Tribunale, occorre rilevare che una siffatta domanda, da una parte, ha un oggetto diverso rispetto a quello di un procedimento di annullamento, che si limita al controllo della legittimità dell’atto impugnato, e, dall’altra, implica l’esame di fatti diversi da quelli presi in considerazione nel contesto di un procedimento di annullamento. Ne consegue che il Tribunale non è incorso in un errore di diritto statuendo, al punto 18 della sentenza impugnata, che, nel contesto del ricorso di annullamento in merito al quale era chiamato a decidere, la legittimità della decisione controversa poteva essere valutata solo alla luce dei fatti e delle circostanze di cui era a conoscenzala Commissione alla data della sua adozione.

90

In tale contesto, correttamente il Tribunale ha respinto in quanto inoperante la censura della Kendrion relativa alla violazione del principio della durata ragionevole del procedimento.

91

Dal momento che la ricorrente chiede alla Corte, in subordine, di ridurre, per le medesime ragioni invocate dinanzi al Tribunale, l’importo dell’ammenda che le è stata inflitta, occorre ricordare che, in un primo momento, la Corte, di fronte ad una questione simile, ha accolto una siffatta domanda per ragioni di economia processuale e al fine di garantire un rimedio immediato ed effettivo a tale vizio procedurale ed ha, quindi, effettuato la riduzione dell’importo dell’ammenda (sentenza del 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/Commissione, C-185/95 P, Racc. pag. I-8417, punto 48).

92

Successivamente la Corte, nel contesto di una causa relativa ad una decisione della Commissione che accertava l’esistenza di un abuso di posizione dominante, senza peraltro infliggere un’ammenda, ha dichiarato che il mancato rispetto da parte del Tribunale di una durata ragionevole del procedimento può dar luogo ad una domanda di risarcimento danni (sentenza Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commissione, cit., punto 195).

93

Certo, la presente controversia riguarda una situazione analoga a quella sfociata nella summenzionata sentenza Baustahlgewebe/Commissione. Tuttavia, una domanda di risarcimento presentata contro l’Unione sulla base degli articoli 268 TFUE e 340, secondo comma, TFUE costituisce, in quanto può ricomprendere tutte le situazioni di superamento della durata ragionevole del procedimento, un rimedio effettivo e di applicazione generale per far valere e sanzionare tale violazione.

94

La Corte, pertanto, statuisce che la violazione da parte di un giudice dell’Unione del suo obbligo, risultante dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, di decidere le controversie ad esso sottoposte entro un termine ragionevole deve essere sanzionata in un ricorso per risarcimento danni presentato dinanzi al Tribunale, ricorso che costituisce un rimedio effettivo.

95

Ne consegue che la domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno causato dalla violazione, da parte del Tribunale, della durata ragionevole del procedimento non può essere presentata direttamente alla Corte nel contesto di un’impugnazione, ma deve essere proposta dinanzi al Tribunale stesso.

96

Per quanto riguarda i criteri che consentono di valutare se il Tribunale ha rispettato il principio della durata ragionevole, occorre ricordare che la ragionevolezza della durata del procedimento deve essere valutata alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie, quali la complessità della controversia e il comportamento delle parti (v., segnatamente, sentenza Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commissione, cit., punto 181 e la giurisprudenza ivi citata).

97

A tale riguardo la Corte ha precisato che l’elencazione dei criteri pertinenti non è esaustiva e la valutazione della ragionevolezza di detta durata non richiede un esame sistematico delle circostanze del caso di cui trattasi alla luce di ciascuno dei detti criteri quando la durata del procedimento appaia giustificata alla luce di uno solo di essi. Pertanto, la complessità del caso, o un comportamento dilatorio del ricorrente, può considerarsi valida giustificazione di una durata prima facie troppo lunga (v., segnatamente, sentenza Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commissione, cit., punto 182 e la giurisprudenza ivi citata).

98

Nell’esame di tali criteri, occorre tener conto del fatto che, in caso di controversia sull’esistenza di un’infrazione alle regole di concorrenza, il precetto fondamentale della certezza del diritto, sulla quale gli operatori economici debbono poter contare, nonché l’obiettivo di garantire che la concorrenza non sia falsata sul mercato interno presentano un rilevante interesse non solo per il ricorrente stesso e per i suoi concorrenti, bensì anche per i terzi, in ragione del vasto numero di persone interessate e degli interessi economici in gioco (v., segnatamente, sentenza Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commissione, cit., punto 186 e la giurisprudenza citata).

99

Spetterà parimenti al Tribunale valutare sia la materialità del danno invocato sia il suo nesso causale con l’eccessiva durata del procedimento giurisdizionale controverso procedendo all’esame degli elementi di prova forniti a tal fine.

100

Al riguardo, occorre sottolineare che, nell’ipotesi di un ricorso per risarcimento danni fondato sulla violazione, da parte del Tribunale, dell’articolo 47, secondo comma, della Carta per non aver rispettato i requisiti connessi con il rispetto del termine ragionevole del procedimento, spetta al Tribunale, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, prendere in considerazione i principi generali applicabili negli ordinamenti giuridici degli Stati membri per decidere i ricorsi fondati su siffatte violazioni. In tale contesto, il Tribunale deve esaminare, in particolare, se sia possibile identificare, oltre all’esistenza di un danno materiale, quella di un danno immateriale che sarebbe stato subito dalla parte lesa a causa del superamento del termine e che dovrebbe, eventualmente, essere oggetto di adeguato risarcimento.

101

Spetta pertanto al Tribunale, competente ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, pronunciarsi su tali domande risarcitorie, decidendo in una composizione diversa da quella che si è trovata a decidere la controversia sfociata nel procedimento la cui durata è contestata e applicando i criteri definiti supra ai punti da 96 a 100.

102

Così stando le cose, è giocoforza rilevare che la durata del procedimento dinanzi al Tribunale, di quasi 5 anni e 9 mesi, non può trovare giustificazione in alcuna delle circostanze della fattispecie oggetto della presente controversia.

103

Risulta, in particolare, che il periodo compreso tra la fine della fase scritta del procedimento, con il deposito, nel febbraio 2007, della controreplica della Commissione, e l’apertura, nel dicembre 2010, della fase orale del procedimento è durato circa 3 anni e 10 mesi. La lunghezza di questo periodo non può spiegarsi con le circostanze del caso, che si tratti della complessità della controversia, del comportamento delle parti oppure del sopravvenire di incidenti procedurali.

104

Quanto alla complessità della controversia, emerge dall’esame del ricorso proposto dalla ricorrente, quale sintetizzato supra al punto 12, che, pur richiedendo un esame approfondito, i motivi invocati non presentavano un livello di difficoltà particolarmente elevato. Se è pur vero che circa quindici destinatari della decisione controversa hanno proposto ricorso di annullamento avverso detta decisione dinanzi al Tribunale, tale circostanza non ha potuto impedire a detto giudice di compiere una sintesi del fascicolo e preparare la fase orale del procedimento entro un lasso di tempo inferiore a 3 anni e 10 mesi.

105

Quanto al comportamento delle parti e al sopravvenire di incidenti procedurali, occorre rilevare che solo alla scadenza di detto termine di 3 anni e 10 mesi il Tribunale ha adottato, nel dicembre 2010, una misura di organizzazione del procedimento, invitando la Kendrion a dare risposta scritta ad un quesito, al quale essa ha risposto il 12 gennaio 2011 entro il termine impartito, sicché il suo comportamento non ha prodotto conseguenza alcuna sulla durata complessiva del procedimento.

106

Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre dichiarare che il procedimento seguito dinanzi al Tribunale ha violato l’articolo 47, secondo comma, della Carta in quanto ha disatteso i requisiti connessi con il rispetto della durata ragionevole del procedimento, il che costituisce una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli (sentenza del 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/Commissione, C-352/98 P, Racc. pag. I-5291, punto 42).

107

Risulta tuttavia dalle considerazioni esposte supra, ai punti da 81 a 95, che il quarto motivo deve essere respinto.

108

Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che nessuno dei motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno del suo ricorso può essere accolto e, di conseguenza, il ricorso va respinto in toto.

Sulle spese

109

A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.

110

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, che si applica al procedimento d’impugnazione a norma dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata a sostenere, oltre alle proprie spese, quelle sopportate dalla Commissione.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

La Kendrion NV è condannata alle spese della presente impugnazione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.

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