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Document 62012CJ0046

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 febbraio 2013.
L.N. contro Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Ankenævnet for Uddannelsesstøtten.
Cittadinanza dell’Unione — Libera circolazione dei lavoratori — Principio della parità di trattamento — Articolo 45, paragrafo 2, TFUE — Regolamento (CEE) n. 1612/68 — Articolo 7, paragrafo 2 — Direttiva 2004/38/CE — Articolo 24, paragrafi 1 e 2 — Deroga al principio della parità di trattamento in relazione agli aiuti di mantenimento agli studi consistenti in borse di studio o prestiti — Cittadino dell’Unione che studia in uno Stato membro ospitante — Attività subordinata anteriore e posteriore all’inizio degli studi — Obiettivo principale dell’interessato al momento del suo ingresso nel territorio dello Stato membro ospitante — Incidenza sulla sua qualificazione come lavoratore e sul suo diritto a una borsa di studio.
Causa C‑46/12.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:97

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

21 febbraio 2013 ( *1 )

«Cittadinanza dell’Unione — Libera circolazione dei lavoratori — Principio della parità di trattamento — Articolo 45, paragrafo 2, TFUE — Regolamento (CEE) n. 1612/68 — Articolo 7, paragrafo 2 — Direttiva 2004/38/CE — Articolo 24, paragrafi 1 e 2 — Deroga al principio della parità di trattamento in relazione agli aiuti di mantenimento agli studi consistenti in borse di studio o prestiti — Cittadino dell’Unione che studia in uno Stato membro ospitante — Attività subordinata anteriore e posteriore all’inizio degli studi — Obiettivo principale dell’interessato al momento del suo ingresso nel territorio dello Stato membro ospitante — Incidenza sulla sua qualificazione come lavoratore e sul suo diritto a una borsa di studio»

Nella causa C-46/12,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtte (Danimarca), con decisione del 24 gennaio 2012, pervenuta in cancelleria il 26 gennaio 2012, nel procedimento

L. N.

contro

Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. M. Ilešič, presidente di sezione, dai sigg. E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh (relatore), dalla sig.ra C. Toader e dal sig. C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 novembre 2012,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo danese, da V. Pasternak Jørgensen e C. Thorning, in qualità di agenti;

per il governo norvegese, da E. Leonhardsen, M. Emberland e B. Gabrielsen, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da D. Roussanov e C. Barslev, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 7, paragrafo 1, lettera c), e 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77, e rettifiche GU 2004, L 229, pag. 35, e GU 2005, L 197, pag. 34).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. N. e la Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte (direzione per l’istruzione superiore e per l’aiuto all’istruzione; in prosieguo: la «VUS»), in merito al diniego da parte di quest’ultima di concedergli un aiuto all’istruzione.

Contesto normativo

La normativa dell’Unione

Il regolamento (CEE) n. 1612/68

3

Ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 2):

«1.   Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.

2.   Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.

(...)».

La direttiva 2004/38

4

A tenore dei considerando 1, 3, 10, 20 e 21 della direttiva 2004/38:

«(1)

La cittadinanza dell’Unione conferisce a ciascun cittadino dell’Unione il diritto primario e individuale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal trattato e le disposizioni adottate in applicazione dello stesso.

(…)

(3)

La cittadinanza dell’Unione dovrebbe costituire lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri quando essi esercitano il loro diritto di libera circolazione e di soggiorno. È pertanto necessario codificare e rivedere gli strumenti comunitari esistenti che trattano separatamente di lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, studenti ed altre persone inattive al fine di semplificare e rafforzare il diritto di libera circolazione e soggiorno di tutti i cittadini dell’Unione.

(…)

(10)

Occorre tuttavia evitare che coloro che esercitano il loro diritto di soggiorno diventino un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo iniziale di soggiorno. Pertanto il diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari per un periodo superiore a tre mesi dovrebbe essere subordinato a condizioni.

(…)

(20)

In conformità del divieto di discriminazione in base alla nazionalità, ogni cittadino dell’Unione e i suoi familiari il cui soggiorno in uno Stato membro è conforme alla presente direttiva dovrebbero godere in tale Stato membro della parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali nel campo d’applicazione del trattato, fatte salve le specifiche disposizioni previste espressamente dal trattato e dal diritto derivato.

(21)

Dovrebbe spettare tuttavia allo Stato membro ospitante decidere se intende concedere a persone che non siano lavoratori subordinati o autonomi, che non mantengano tale status o loro familiari prestazioni di assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o per un periodo più lungo in caso di richiedenti lavoro, o sussidi per il mantenimento agli studi, inclusa la formazione professionale, prima dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente».

5

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 prevede che tale direttiva si applichi a qualsiasi cittadino dell’Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza.

6

L’articolo 7, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2004/38 è formulato nei seguenti termini:

«1.   Ciascun cittadino dell’Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro Stato membro, a condizione:

a)

di essere lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante; o

b)

di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante; o

c)

di essere iscritto presso un istituto pubblico o privato, riconosciuto o finanziato dallo Stato membro ospitante in base alla sua legislazione o prassi amministrativa, per seguirvi a titolo principale un corso di studi inclusa una formazione professionale

di disporre di un’assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante e di assicurare all’autorità nazionale competente, con una dichiarazione o con altro mezzo di sua scelta equivalente, di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il suo periodo di soggiorno (...)

(…)

3.   Ai sensi del paragrafo 1, lettera a), il cittadino dell’Unione che abbia cessato di essere un lavoratore subordinato o autonomo conserva la qualità di lavoratore subordinato o autonomo nei seguenti casi:

(…)

d)

l’interessato segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l’attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito».

7

L’articolo 24 della direttiva 2004/38, intitolato «Parità di trattamento», recita:

«1.   Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal trattato e dal diritto derivato, ogni cittadino dell’Unione che risiede, in base alla presente direttiva, nel territorio dello Stato membro ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato nel campo di applicazione del trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

2.   In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro ospitante non è tenuto ad attribuire il diritto a prestazioni d’assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, se del caso, durante il periodo più lungo previsto all’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), né è tenuto a concedere prima dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente aiuti di mantenimento agli studi, compresa la formazione professionale, consistenti in borse di studio o prestiti per studenti, a persone che non siano lavoratori subordinati o autonomi, che non mantengano tale status o loro familiari».

La normativa danese

8

L’articolo 2 bis, paragrafi 2 e 4, della legge consolidata n. 661, del 29 giugno 2009, relativa all’aiuto pubblico all’istruzione (Folketingstidende 2005/2006 L 95, supplemento A, pag. 2854), così dispone:

«(…)

2.   Le persone che seguono un corso di formazione e sono cittadine dell’Unione o dello Spazio economico europeo [(SEE)] nonché i loro familiari possono beneficiare di un aiuto pubblico all’istruzione in Danimarca e all’estero secondo le condizioni stabilite dal diritto dell’[Unione] e dall’Accordo sul SEE. I cittadini degli Stati membri dell’Unione e degli Stati del SEE che non siano lavoratori subordinati o autonomi in Danimarca e i loro familiari possono beneficiare di un aiuto all’istruzione solo dopo cinque anni di soggiorno in Danimarca. (…)

(…)

4.   Il Ministro dell’Istruzione può adottare norme sul diritto dei cittadini stranieri all’aiuto all’istruzione per un corso di formazione in Danimarca o all’estero».

9

L’articolo 2 bis, paragrafo 2, della legge consolidata n. 661 ha avuto attuazione con l’articolo 67 del decreto n. 455, dell’8 giugno 2009, relativo all’aiuto pubblico all’istruzione (Bekendtgørelse nr 455 af 8. juni 2009 om statens uddannelsesstøtte). Tale articolo 67 ha il seguente tenore:

«Un cittadino dell’[Unione] che sia lavoratore subordinato o autonomo in Danimarca in base alle norme di diritto dell’Unione europea può ottenere aiuti per un corso di formazione frequentato in Danimarca o all’estero alle stesse condizioni di un cittadino danese. Per “lavoratore subordinato” o “lavoratore autonomo” in base alle norme di diritto dell’[Unione] s’intende altresì un cittadino dell’Unione che sia stato precedentemente lavoratore subordinato o autonomo in Danimarca, ove vi sia un collegamento sostanziale e temporale tra il corso di formazione e il lavoro previamente svolto in Danimarca, nonché una persona disoccupata involontariamente, la quale, per motivi di salute o per cause strutturali del mercato del lavoro, necessiti di una riconversione allo scopo di occupazione in un campo che non ha alcun collegamento sostanziale e temporale con il lavoro previamente svolto in Danimarca».

10

Ai sensi dell’articolo 3 del decreto n. 474, del 12 maggio 2011, relativo al diritto di soggiorno degli stranieri soggetti alle norme dell’Unione europea [Bekendtgørelse nr 474 af 12. maj 2011 om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen):

«1.   Un cittadino dell’Unione, che sia lavoratore subordinato o autonomo, in particolare un prestatore di servizi, in Danimarca, ha diritto di soggiornare sul territorio danese per più di tre mesi, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della legge sugli stranieri.

2.   Un cittadino dell’Unione fino ad allora soggetto all’articolo 1, ma che non svolge più alcuna attività lavorativa, mantiene il suo status di lavoratore subordinato o autonomo

1)

qualora sia temporaneamente inabile al lavoro per malattia o infortunio,

2)

qualora il cittadino dell’Unione sia involontariamente disoccupato, cosa debitamente documentata, dopo essere stato occupato per oltre un anno e si sia fatto registrare presso l’ufficio di collocamento da cui dipende come persona in cerca di occupazione,

3)

qualora il cittadino dell’Unione sia involontariamente disoccupato dopo la scadenza di un contratto a tempo determinato di durata inferiore ad un anno, cosa debitamente documentata, e si sia fatto registrare presso l’ufficio di collocamento da cui dipende come persona in cerca di occupazione,

4)

qualora il cittadino dell’Unione, nel corso dei primi dodici mesi, abbia perso involontariamente la sua occupazione o non sia più lavoratore autonomo, cosa debitamente documentata, e si sia fatto registrare presso l’ufficio di collocamento come persona in cerca di occupazione, o

5)

qualora il cittadino dell’Unione intraprenda una formazione professionale collegata alla precedente attività lavorativa o si trovi in situazione di disoccupazione involontaria, se inizia una qualsiasi formazione professionale.

3.   Un cittadino dell’Unione, cui si applica l’articolo 2, punti 3 o 4, mantiene il suo status di lavoratore subordinato o autonomo per sei mesi.

4.   Un cittadino dell’Unione, che si sia recato in Danimarca alla ricerca di un lavoro, ha diritto di soggiornare come persona in cerca di occupazione per sei mesi decorrenti dal suo arrivo. In seguito, egli ha un diritto di soggiorno come persona in cerca di occupazione fintantoché sia in grado di provare che continua a cercare un’occupazione e che sussistono effettive possibilità di sua assunzione.

(…)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

11

Il sig. N., cittadino dell’Unione la cui cittadinanza non è stata precisata dal giudice del rinvio, si è recato in Danimarca il 6 giugno 2009.

12

Il 10 giugno 2009, al sig. N. è stato proposto un lavoro a tempo pieno presso una società internazionale di commercio all’ingrosso.

13

Il 29 giugno 2009, la pubblica amministrazione regionale gli ha rilasciato un certificato di registrazione come lavoratore subordinato, a norma dell’articolo 3 del decreto n. 474.

14

Dal fascicolo emerge che il sig. N. aveva chiesto di essere ammesso alla Copenhagen Business School (in prosieguo: la «CBS») prima del 15 marzo 2009, data di scadenza per l’iscrizione, e dunque prima di fare ingresso nel territorio danese.

15

Il 10 agosto 2009, il sig. N. ha chiesto di beneficiare di un aiuto all’istruzione a partire dal mese di settembre 2009.

16

Il 10 settembre 2009, il sig. N. ha iniziato i suoi studi alla CBS. Il sig. N. si è quindi dimesso dal suo impiego presso la società di commercio all’ingrosso, iniziando però successivamente un’altra attività subordinata a tempo parziale.

17

Il 27 ottobre 2009, la VUS ha informato il sig. N. che essa aveva respinto la sua richiesta per un aiuto all’istruzione.

18

Il 30 ottobre 2009, il sig. N. ha impugnato siffatta decisione dinanzi all’Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtte, facendo valere il suo status di «lavoratore» ai sensi dell’articolo 45 TFUE e il suo diritto ad un aiuto all’istruzione.

19

Il 7 dicembre 2009, la VUS ha chiesto all’amministrazione pubblica regionale di indicarle se il sig. N. fosse in possesso dei requisiti necessari per essere considerato come lavoratore ai sensi dell’articolo 45 TFUE. Anzitutto, tale amministrazione ha comunicato, con lettera dell’11 dicembre 2009, che il sig. N. doveva essere considerato come «lavoratore» per il periodo dal 29 giugno 2009 al 10 settembre 2009. In seguito, con lettera del 12 aprile 2010, essa ha modificato il fondamento del titolo di soggiorno del sig. N., che è passato dallo status di lavoratore a quello di studente, con la motivazione che l’interessato aveva fatto ingresso in Danimarca allo scopo precipuo di seguirvi un corso di formazione.

20

Con lettera del 28 settembre 2010, la VUS ha rinviato la causa dinanzi al giudice del rinvio. In tale lettera essa precisava che, al fine di valutare la controversia alla luce degli elementi di prova, occorreva tenere conto del fatto che il sig. N. era entrato in Danimarca allo scopo di seguirvi un corso di formazione, poiché aveva chiesto la sua ammissione alla CBS prima del suo arrivo in tale Stato membro e aveva iniziato i suoi studi poco tempo dopo tale arrivo. Di conseguenza, secondo la VUS, il sig. N. non poteva soddisfare i requisiti necessari per essere considerato lavoratore.

21

Il 31 agosto 2011, il giudice del rinvio ha contattato la VUS e le ha chiesto di specificare se la nozione di «lavoratore» in base al diritto dell’Unione si applicasse al sig. N. Nel contempo, detto organo giurisdizionale ha invitato la VUS a rivolgersi all’amministrazione pubblica regionale per precisare queste stesse circostanze. La VUS ha indicato che, a suo avviso, non sussisteva alcuna ragione per rimettere in questione la decisione anteriore dell’amministrazione pubblica regionale relativa al fondamento del soggiorno del sig. N.

22

Il giudice del rinvio ritiene che gli articoli 7, paragrafo 1, lettera c), e 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 debbano essere interpretati nel senso che una persona considerata studente non ha diritto ad una borsa di studi, sebbene possa anche essere qualificata «lavoratore». Esso attribuisce importanza al fatto che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva definisca uno studente come una persona iscritta presso un istituto pubblico o privato «per seguirvi a titolo principale un corso di studi».

23

Alla luce di tali circostanze, l’Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtte ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2004/38 (...), in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 2, della medesima, debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro (Stato membro ospitante), nel valutare se una persona debba essere considerata un lavoratore avente diritto ad un aiuto di mantenimento agli studi, possa tener conto della circostanza che detta persona siè recata sul suo territorio per seguirvi in via principale un corso di formazione, con la conseguenza che lo Stato membro ospitante non è tenuto a versargli l’aiuto in relazione al summenzionato articolo 24, paragrafo 2».

Sulla questione pregiudiziale

24

Con la sua questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se gli articoli 7, paragrafo 1, lettera c), e 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 debbano essere interpretati nel senso che ad un cittadino dell’Unione, che segue degli studi in uno Stato membro ospitante e in parallelo vi svolga un’attività subordinata, possano essere negati aiuti di mantenimento agli studi concessi ai cittadini di tale Stato membro in quanto egli ha fatto ingresso sul territorio del suddetto Stato con l’intento precipuo di seguirvi un corso di formazione.

25

Si deve rilevare, in limine, che l’articolo 20, paragrafo 1, TFUE conferisce a chiunque possegga la cittadinanza di uno Stato membro lo status di cittadino dell’Unione.

26

Tanto gli studenti provenienti da Stati membri diversi dallo Stato membro ospitante e che seguono i loro studi in quest’ultimo, quanto i cittadini degli Stati membri aventi la qualità di «lavoratore» ai sensi dell’articolo 45 TFUE essendo in possesso della cittadinanza di uno Stato membro, godono di tale status.

27

Come statuito più volte dalla Corte, lo status di cittadino dell’Unione è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri, che consente a chi tra di essi si trovi nella medesima situazione di ottenere, nella sfera di applicazione ratione materiae del Trattato FUE, indipendentemente dalla loro cittadinanza e fatte salve le eccezioni al riguardo espressamente previste, il medesimo trattamento giuridico (sentenze del 20 settembre 2001, Grzelczyk, C-184/99, Racc. pag. I-6193, punto 31, e dell’11 luglio 2002, D’Hoop, C-224/98, Racc. pag. I-6191, punto 28).

28

Ogni cittadino dell’Unione può quindi far valere il divieto di discriminazione in base alla nazionalità, sancito dall’articolo 18 TFUE, precisato in altre disposizioni del Trattato e all’articolo 24 della direttiva 2004/38, in tutte le situazioni che rientrano nella sfera di applicazione ratione materiae del diritto dell’Unione. Tali situazioni comprendono, tra l’altro, l’esercizio delle libertà fondamentali garantite, in particolare dall’articolo 45 TFUE, e quelle che rientrano nell’esercizio della libertà di circolare e di soggiornare sul territorio degli Stati membri conferita dall’articolo 21 TFUE (v., in particolare, sentenze del 12 maggio 1998, Martínez Sala, C-85/96, Racc. pag. I-2691, punto 63; Grzelczyk, cit., punti 32 e 33; del 15 marzo 2005, Bidar, C-209/03, Racc. pag. I-2119, punti 32 e 33, nonché del 4 ottobre 2012, Commissione/Austria, C-75/11, punto 39).

29

Nessuna disposizione del Trattato consente di considerare che gli studenti cittadini dell’Unione, allorché si spostano in un altro Stato membro per seguirvi degli studi, siano privati dei diritti conferiti dal Trattato ai cittadini dell’Unione, ivi compresi quelli conferiti ai suddetti cittadini quando svolgono un’attività subordinata in uno Stato membro ospitante (v., in tal senso, citate sentenze Grzelczyk, punto 35, e Bidar, punto 34).

30

Ne deriva che un cittadino dell’Unione che segua i propri studi in uno Stato membro ospitante o che svolga un’attività subordinata in tale Stato e goda della qualità di «lavoratore» ai sensi dell’articolo 45 TFUE può avvalersi del diritto, sancito dagli articoli 18 TFUE, 21 TFUE e/o 45 TFUE, di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio dello Stato membro ospitante senza subire discriminazioni dirette o indirette a causa della propria cittadinanza.

31

Tanto il governo danese quanto il governo norvegese sostengono, tuttavia, che il combinato disposto degli articoli 7, paragrafo1, lettera c), e 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 devono essere interpretati nel senso che un cittadino dell’Unione che studia a tempo pieno in uno Stato membro ospitante e che è entrato sul territorio di tale Stato membro a questo scopo può vedersi escluso dal beneficio di un aiuto di mantenimento agli studi nei primi cinque anni del suo soggiorno, benché svolga un lavoro a tempo pieno contemporaneamente ai suoi studi.

32

A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 dispone che uno Stato membro non è tenuto, prima dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente, a concedere aiuti di mantenimento agli studi, compresa la formazione professionale, consistenti in borse di studio o prestiti, a persone che non siano lavoratori subordinati o autonomi, a quelle che non mantengano tale status o che non siano loro familiari.

33

Quale deroga al principio della parità di trattamento, sancito dall’articolo 18 TFUE e di cui l’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 costituisce soltanto un’espressione specifica, il paragrafo 2 del suddetto articolo 24 dev’essere interpretato, in base alla giurisprudenza della Corte, in senso restrittivo e in conformità con le disposizioni del Trattato, comprese quelle relative alla cittadinanza dell’Unione e alla libera circolazione dei lavoratori (v., in tal senso, sentenze del 4 giugno 2009, Vatsouras e Koupatantze, C-22/08 e C-23/08, Racc. pag. I-4585, punto 44, nonché Commissione/Austria, cit., punti 54 e 56).

34

Secondo le informazioni di cui dispone la Corte, l’aiuto richiesto dal sig. N. costituisce un aiuto al mantenimento, consistente in una borsa di studi. Tale aiuto può dunque rientrare nella deroga al principio della parità di trattamento di cui all’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38.

35

Tuttavia, come emerge con molta chiarezza dalla formulazione di quest’ultima disposizione, una siffatta deroga non è opponibile né alle persone che hanno acquisito un diritto di soggiorno permanente né ai «lavoratori subordinati o autonomi, [a quelle persone] che non manteng[o]no tale status o [ai] loro familiari».

36

Sebbene l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2004/38 preveda che un cittadino dell’Unione abbia il diritto di soggiornare sul territorio di un altro Stato membro per una durata superiore a tre mesi ove sia iscritto presso un «istituto pubblico o privato» ai sensi della disposizione in parola «per seguirvi a titolo principale un corso di studi», da quest’ultima precisazione non risulta tuttavia che un cittadino dell’Unione, che soddisfi le summenzionate condizioni, per tale motivo, sia automaticamente privato dello status di «lavoratore» in forza dell’articolo 45 TFUE.

37

Dalla decisione di rinvio nonché dalle osservazioni presentate alla Corte emerge che il sig. N. ha svolto un lavoro subordinato a tempo pieno fin dal suo arrivo sul territorio dello Stato membro ospitante e che, una volta iniziati i suoi studi, egli ha continuato un’attività subordinata a tempo parziale.

38

Dagli atti emerge altresì che l’aiuto di mantenimento agli studi gli è stato negato con la motivazione che egli era entrato sul territorio di tale Stato membro con l’intento precipuo di seguirvi un corso di formazione, ove lo scopo del suo soggiorno in Danimarca sarebbe quindi, ad avviso delle autorità nazionali competenti, tale da privarlo del suo status di «lavoratore» ai sensi dell’articolo 45 TFUE.

39

Tuttavia, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la nozione di «lavoratore», in forza dell’articolo 45 TFUE, riveste una portata autonoma propria del diritto dell’Unione e non deve essere interpretata in modo restrittivo (v. in tal senso, segnatamente, sentenze del 3 luglio 1986, Lawrie-Blum, 66/85, Racc. pag. 2121, punto 16; del 21 giugno 1988, Brown, 197/86, Racc. pag. 3205, punto 21; del 26 febbraio 1992, Bernini, C-3/90, Racc. pag. I-1071, punto 14, e del 6 novembre 2003, Ninni-Orasche, C-413/01, Racc. pag. I-13187, punto 23).

40

Inoltre, tale nozione dev’essere definita in base a criteri oggettivi che caratterizzino il rapporto di lavoro sotto il profilo dei diritti e degli obblighi degli interessati. La caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è la circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un’altra e sotto la direzione di quest’ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceva una retribuzione (v. citate sentenze Lawrie-Blum, punto 17; Ninni-Orasche, punto 24, nonché Vatsouras e Koupatantze, punto 26).

41

Il livello limitato di tale retribuzione, l’origine finanziaria di quest’ultima, la maggiore o minore produttività dell’interessato o la circostanza che avesse un orario di lavoro settimanale ridotto non escludono che una persona sia riconosciuta come «lavoratore» a norma dell’articolo 45 TFUE (v., in tal senso, sentenze Lawrie-Blum, cit., punto 21; del 31 maggio 1989, Bettray, 344/87, Racc. pag. 1621, punto 15, e Bernini, cit., punto 16).

42

Per essere qualificato «lavoratore» una persona deve comunque svolgere attività reali ed effettive, ad esclusione di attività talmente ridotte da presentarsi come puramente marginali ed accessorie (v., in particolare, sentenze del 23 marzo 1982, Levin, 53/81, Racc. pag. 1035, punto 17, nonché Vatsouras e Koupatantze, cit., punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

43

Nell’ambito della sua verifica di tale condizione, il giudice a quo deve basarsi su criteri oggettivi e giudicare nel loro insieme tutte le circostanze della causa connesse alla natura sia delle attività considerate che del rapporto di lavoro in esame (sentenza Ninni-Orasche, cit., punto 27).

44

L’analisi dell’insieme degli elementi che caratterizzano un rapporto di lavoro al fine di valutare se l’attività dipendente svolta dal sig. N. prima e dopo l’inizio dei suoi studi fosse reale ed effettiva e, pertanto, se egli fosse in possesso della qualità di lavoratore, rientra dunque nella sfera di competenza del giudice del rinvio. Infatti, questo è l’unico ad avere una conoscenza diretta dei fatti del procedimento principale e degli elementi che caratterizzano i rapporti di lavori del ricorrente nel procedimento principale e, di conseguenza, è nella migliore posizione per procedere agli accertamenti necessari.

45

Poiché la decisione di rinvio non contiene alcuna indicazione tale da far sorgere dubbi sul fatto che i rapporti di lavori tra il sig. N. e i suoi datori di lavori avessero le caratteristiche del rapporto di lavoro enunciate al punto 40 della presente sentenza, spetta segnatamente al giudice del rinvio verificare se le attività subordinate del ricorrente nel procedimento principale non siano ridotte al punto da essere equiparate ad attività puramente marginali ed accessorie.

46

Per quanto riguarda l’argomento dei governi danese e norvegese secondo cui l’intenzione del ricorrente nel procedimento principale, al momento del suo ingresso nel territorio danese, di seguirvi i propri studi lo priva della qualità di «lavoratore» ai sensi dell’articolo 45 TFUE, è sufficiente ricordare che, per valutare se un’occupazione sia atta a conferire lo status di lavoratore ai sensi della suddetta disposizione, elementi relativi al comportamento dell’interessato prima e dopo il periodo lavorativo sono privi di rilevanza per accertare la qualità di lavoratore ai sensi della medesima disposizione. Invero, siffatti elementi non hanno alcuna relazione con i criteri oggettivi enunciati dalla giurisprudenza ricordata al punto 40 della presente sentenza (sentenza Ninni-Orasche, cit., punto 28).

47

A tal riguardo, va sottolineato che la definizione della nozione di «lavoratore» a norma dell’articolo 45 TFUE esprime l’esigenza, insita nello stesso principio della libera circolazione dei lavoratori, che i vantaggi conferiti dal diritto dell’Unione in base a detta libertà possano esser invocati solo da coloro che svolgono realmente o intendono effettivamente svolgere un’attività subordinata. Essa non implica invece che il godimento di detta libertà possa venir subordinato agli scopi perseguiti da un cittadino di uno Stato membro con la sua domanda d’ingresso o di soggiorno nel territorio di uno Stato membro ospitante, a condizione ch’egli vi eserciti o intenda esercitarvi un’attività reale ed effettiva. Ove ricorra siffatto presupposto, le motivazioni che possono aver spinto il lavoratore a cercare lavoro nello Stato membro in questione sono irrilevanti e non vanno prese in considerazione (v., in tal senso, sentenze Levin, cit., punti 21 e 22, nonché del 23 settembre 2003, Akrich, C-109/01, Racc. pag. I-9607, punto 55).

48

Per l’eventualità che il giudice del rinvio decida che il sig. N. debba essere considerato un «lavoratore» ai sensi dell’articolo 45 TFUE, è giocoforza constatare che il diniego opposto a questo cittadino dell’Unione di concedere un aiuto di mantenimento agli studi viola il diritto alla parità di trattamento di cui questo cittadino, nella sua veste di lavoratore, è beneficiario.

49

Invero, un cittadino dell’Unione che si sia avvalso della libera circolazione dei lavoratori garantita dall’articolo 45 TFUE fruisce nello Stato membro ospitante degli stessi vantaggi sociali dei lavoratori nazionali in base all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68.

50

Orbene, la Corte ha già statuito che un aiuto di mantenimento agli studi costituisce un vantaggio sociale a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68 (v. sentenze del 21 giugno 1988, Lair, 39/86, Racc. pag. 3161, punti 23 e 24, nonché Bernini, cit., punto 23).

51

Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che gli articoli 7, paragrafo 1, lettera c), e 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 devono essere interpretati nel senso che a un cittadino dell’Unione che segua degli studi in uno Stato membro ospitante e vi svolga in parallelo un’attività subordinata reale ed effettiva, tale da conferirgli la qualità di «lavoratore» a norma dell’articolo 45 TFUE, non possono essere negati aiuti di mantenimento agli studi concessi ai cittadini di tale Stato membro. Spetta al giudice del rinvio procedere agli accertamenti di fatto necessari al fine di valutare se le attività subordinate del ricorrente nel procedimento principale siano sufficienti per conferirgli tale qualità. La circostanza che l’interessato abbia fatto ingresso sul territorio dello Stato membro ospitante con l’intento precipuo di seguirvi i propri studi non è rilevante al fine di determinare se egli abbia la qualità di «lavoratore» ai sensi dell’articolo 45 TFUE e, di conseguenza, se abbia diritto a siffatti aiuti alle stesse condizioni di un cittadino dello Stato membro ospitante a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68.

Sulle spese

52

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

Gli articoli 7, paragrafo 1, lettera c), e 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, devono essere interpretati nel senso che a un cittadino dell’Unione che segua degli studi in uno Stato membro ospitante e vi svolga in parallelo un’attività subordinata reale ed effettiva, tale da conferirgli la qualità di «lavoratore» a norma dell’articolo 45 TFUE, non possono essere negati aiuti di mantenimento agli studi concessi ai cittadini di tale Stato membro. Spetta al giudice del rinvio procedere agli accertamenti di fatto necessari al fine di valutare se le attività subordinate del ricorrente nel procedimento principale siano sufficienti per conferirgli tale qualità. La circostanza che l’interessato abbia fatto ingresso sul territorio dello Stato membro ospitante con l’intento precipuo di seguirvi i propri studi non è rilevante al fine di determinare se egli abbia la qualità di «lavoratore» ai sensi dell’articolo 45 TFUE e, di conseguenza, se abbia diritto a siffatti aiuti alle stesse condizioni di un cittadino dello Stato membro ospitante a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il danese.

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