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Document 62011TN0555
Case T-555/11: Action brought on 26 October 2011 — tesa v OHIM — Superquimica (tesa TACK)
Causa T-555/11: Ricorso proposto il 26 ottobre 2011 — tesa/UAMI — Superquimica (tesa TACK)
Causa T-555/11: Ricorso proposto il 26 ottobre 2011 — tesa/UAMI — Superquimica (tesa TACK)
OJ C 6, 7.1.2012, p. 21–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.1.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/21 |
Ricorso proposto il 26 ottobre 2011 — tesa/UAMI — Superquimica (tesa TACK)
(Causa T-555/11)
2012/C 6/38
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: tesa SE (Amburgo, Germania) (rappresentante: avv. F. Schwab)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: La Superquimica, SA (L'Hospitalet de Llobregat, Spagna)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 5 luglio 2011, nel procedimento R 866/2010-1, e annullare la decisione della divisione di opposizione nel procedimento B 1301987; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «tesa TACK», per prodotti della classe 16 — domanda di marchio comunitario n. 6233506.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione spagnola n. 585323 del marchio denominativo «TACK», per prodotti della classe 16; registrazione spagnola n. 2515958 del marchio figurativo «TACK Ceys», per prodotti della classe 16.
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso avrebbe valutato erroneamente la sussistenza del rischio di confusione tra i marchi in conflitto.