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Document 62011TN0286

Causa T-286/11 P: Impugnazione proposta il 6 giugno 2011 da Luigi Marcuccio avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 16 marzo 2011 causa F-21/10, Marcuccio/Commissione

OJ C 232, 6.8.2011, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 232/35


Impugnazione proposta il 6 giugno 2011 da Luigi Marcuccio avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 16 marzo 2011 causa F-21/10, Marcuccio/Commissione

(Causa T-286/11 P)

(2011/C 232/62)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare in toto e senza eccezione alcuna l’ordinanza impugnata, ed inoltre,in via principale:

Accogliere tutte le domande formulate nel giudizio di primo grado;

Condannare la Convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese sostenute da quest’ultimo nel giudizio de primo grado nella causa per cui è appello,

ovvero in via subordinata:

Rinviare la causa per cui è appello al Tribunale della funzione pubblica, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito a ognuna delle domande di cui ai precedenti punti di questo petitum,

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1)

Primo motivo, vertente sul difetto assoluto di motivazione della «domanda risarcitoria».

Si fa valere a questo riguardo carenza d’istruzione e snaturamento e sviamento dei fatti, nonché l’erronea e irragionevole interpretazione ed applicazione delle norme di diritto inerenti l’insorgere della responsabilità aquiliana in capo alle istituzioni dell’Unione europea, della nozione di obbligo di motivazione incombente su ogni istituzione dell’Unione europea e sul giudice dell’Unione europea, e della nozione di comportamento illecito da parte di un’istituzione dell’Unione europea.

2)

Secondo motivo, vertente sull’illegittimità delle statuizioni emesse dal giudice di primo grado «sulle spese»

Si fa valere in particolare a questo riguardo che la condanna di una parte in lite a rifondere al Tribunale della funzione pubblica delle spese, ex articolo 94 del regolamento di procedura, del medesimo, non può che fondarsi su fatti strettamente inerenti la causa in questione, e non su pretesi comportamenti della parte medesima in altre cause.


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