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Document 62011CN0264

Causa C-264/11P: Impugnazione proposta il 27 maggio 2011 dalla Kaimer GmbH & Co. Holding KG e a. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 24 marzo 2011 , causa T-379/06, Kaimer GmbH & Co. Holding KG, Sanha Kaimer GmbH & Co. KG, Sanha Italia Srl/Commissione europea

OJ C 269, 10.9.2011, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 269/22


Impugnazione proposta il 27 maggio 2011 dalla Kaimer GmbH & Co. Holding KG e a. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 24 marzo 2011, causa T-379/06, Kaimer GmbH & Co. Holding KG, Sanha Kaimer GmbH & Co. KG, Sanha Italia Srl/Commissione europea

(Causa C-264/11P)

2011/C 269/42

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Kaimer GmbH & Co. Holding KG, Sanha Kaimer GmbH & Co. KG, Sanha Italia Srl (rappresentante: avv. J. Brück)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale 24 marzo 2011, causa T-379/06, Kaimer e a./Commissione, nella parte in cui respinge il ricorso, nonché annullare la decisione della convenuta 20 settembre 2006 [C(2006) 4180, caso COMP/F-1/38.121 — Raccordi];

in subordine, annullare la sentenza del Tribunale 24 marzo 2011, causa T-379/06, Kaimer e a./Commissione, nella parte in cui respinge il ricorso e ridurre l’ammenda fissata all’art. 2 della decisione della convenuta 20 settembre 2006 [C(2006) 4180, caso COMP/F-1/38.121 — Raccordi]

in ulteriore subordine, rinviare la controversia dinanzi al Tribunale affinché esso statuisca nuovamente;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione è diretta contro la sentenza con cui il Tribunale ha parzialmente respinto il ricorso proposto dalle ricorrenti avverso la decisione della Commissione 20 settembre 2006, C(2006) 4180 def., relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/F-1/38.121 — Raccordi).

Le ricorrenti deducono complessivamente tre motivi di impugnazione:

 

Con il primo motivo le ricorrenti addebitano al Tribunale di aver snaturato alcuni mezzi di prova. Il Tribunale giustificherebbe il momento iniziale dell’infrazione da lui presupposto attraverso un determinato mezzo di prova. Contrariamente al tenore letterale univoco di tale documento, il Tribunale interpreterebbe il medesimo come prova dell’inizio dell’infrazione. Una valutazione corretta del documento avrebbe fatto emergere esattamente il contrario, ossia che sul mercato non sussisteva alcuna certezza in merito alla condotta che le ricorrenti avrebbero tenuto sul mercato. Una valutazione del mezzo di prova in tal senso risulterebbe direttamente dal documento senza bisogno di assumere ulteriori prove.

 

Con il secondo motivo di impugnazione le ricorrenti contestano l’erronea valutazione del valore probatorio delle dichiarazioni fornite da imprese che chiedono di beneficiare di un trattamento favorevole. Il secondo motivo di impugnazione conterebbe un duplice ordine di motivi. In primo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto attribuendo alle deposizioni delle imprese che richiedono di beneficiare di un trattamento favorevole un particolare valore probatorio, allorché si tratta di imprese che erano tenute a fornire alla Commissione un valore aggiunto per ottenere una riduzione quanto più consistente della loro ammenda. Tale situazione comporterebbe una tendenza eccessiva a incolpare le altre imprese, sicché le deposizioni non avrebbero proprio un particolare valore probatorio. Il Tribunale non avrebbe esaminato tale questione nella motivazione della sua sentenza. In secondo luogo, il Tribunale non avrebbe fatto chiarezza sulla contraddizione esistente tra le singole deposizioni delle imprese che chiedono un trattamento favorevole, sicché la motivazione della sua sentenza sarebbe errata e insufficiente. Nella sua deposizione, la prima di queste imprese non avrebbe citato le ricorrenti tra le imprese che hanno partecipato all’infrazione, sebbene la sua deposizione fosse completa e le sarebbe valsa una remissione integrale dell’ammenda. Le censure sollevate contro le ricorrenti sarebbero fondate su deposizioni delle susseguenti imprese richiedenti un trattamento favorevole. Proprio se si attribuisce alla dichiarazione della prima impresa, che ha collaborato con la Commissione, un valore probatorio particolare questa contraddizione avrebbe dovuto essere spiegata.

 

Con il terzo motivo le ricorrenti imputano al Tribunale di aver violato la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Secondo le ricorrenti, il Tribunale avrebbe violato tali due atti normativi di rango superiore sotto un duplice aspetto. Da una parte, i controlli di plausibilità effettuati dal Tribunale in procedimenti relativi ad intese non sarebbero conformi ai requisiti posti dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla CEDU in materia di ricorsi effettivi. In tale contesto, le ricorrenti fanno riferimento al carattere almeno quasi penale delle decisioni con cui la Commissione infligge ammende. Dall’altra, nemmeno il procedimento seguito dalla Commissione sarebbe conforme alle prescrizioni della CEDU e della Carta dei diritti fondamentali, in quanto è la stessa Commissione a istruire i fatti, a procedere agli addebiti e ad infliggere successivamente anche le sanzioni decidendone l’importo. Una siffatta procedura sarebbe accettabile solo qualora le decisioni della Commissione fossero soggette ad un controllo giurisdizionale integrale. Come viene indicato nell’ambito della motivazione del terzo motivo di impugnazione, anche su tale punto, il Tribunale si limiterebbe tuttavia a verificare che la decisione della Commissione non contenga contraddizioni manifeste ed esso non effettuerebbe un proprio accertamento dei fatti.


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