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Document 62011CN0215
Case C-215/11: Reference for a preliminary ruling from the Sąd Okręgowy we Wrocławiu (Poland) lodged on 9 May 2011 — Iwona Szyrocka v SIGER Technologie GmbH
Causa C-215/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy we Wrocławiu (Repubblica di Polonia) il 9 maggio 2011 — Iwona Szyrocka/SIGER Technologie GmbH
Causa C-215/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy we Wrocławiu (Repubblica di Polonia) il 9 maggio 2011 — Iwona Szyrocka/SIGER Technologie GmbH
OJ C 219, 23.7.2011, p. 7–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 219/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy we Wrocławiu (Repubblica di Polonia) il 9 maggio 2011 — Iwona Szyrocka/SIGER Technologie GmbH
(Causa C-215/11)
2011/C 219/08
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Parti
Ricorrente: Iwona Szyrocka
Convenuta: SIGER Technologie GmbH
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’art. 7 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, n. 1896, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (1), debba essere interpretato nel senso che:
|
2) |
In caso di soluzione affermativa della questione 1b), se nella situazione in cui la domanda non soddisfi i requisiti formali previsti dalla legislazione dello Stato membro (per esempio, ove manchi la copia, destinata alla controparte, della domanda oppure se non è indicato il valore dell’oggetto della controversia), la richiesta al ricorrente di integrare la domanda debba avvenire conformemente alla normativa nazionale, come previsto dall’art. 26 del regolamento n. 1896/2006 oppure ai sensi dell’art. 9 del medesimo regolamento. |
3) |
Se l’art. 4 del regolamento n. 1896/2006 debba essere interpretato nel senso che le caratteristiche del credito pecuniario elencate in tale disposizione, e cioè lo «specifico importo» e l’esigibilità del credito al momento della presentazione della domanda di ingiunzione di pagamento europea, debbano intendersi riferite esclusivamente al credito principale o se siano da riferirsi anche al credito degli interessi per ritardato pagamento. |
4) |
Se una corretta interpretazione dell’art. 7, n. 2, lett. c), del regolamento n. 1896/2006 sia da intendersi nel senso che, nel caso in cui la legislazione di uno Stato membro di origine non preveda l’aggiunta automatica degli interessi, nella procedura europea di ingiunzione di pagamento è possibile esigere, oltre al credito principale:
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5) |
In caso di soluzione affermativa alla questione 4a) in che modo, ai sensi del regolamento n. 1896/2006, debba essere formulata la decisione relativa all’inserimento di tali interessi nel modulo dell’ingiunzione di pagamento. |
6) |
In caso di soluzione affermativa alla questione 4b), è in questione chi debba indicare l’importo degli interessi, se ciò competa, quindi, al ricorrente o al giudice d’ufficio. |
7) |
In caso di soluzione affermativa alla questione 4c), se il ricorrente abbia l’obbligo di indicare nella domanda l’importo degli interessi calcolati. |
8) |
Ove il ricorrente non effettui il calcolo degli interessi richiesti fino al giorno di presentazione della domanda, se tale calcolo debba essere eseguito dal giudice d’ufficio o se quest’ultimo debba invitare la parte a completare i dati mancanti della domanda come previsto dall’art. 9 del regolamento n. 1896/2006? |
(1) GU L 399, pag. 1.