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Document 62011CN0074

Causa C-74/11: Ricorso proposto il 21 febbraio 2011 — Commissione europea/Repubblica di Finlandia

OJ C 113, 9.4.2011, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/9


Ricorso proposto il 21 febbraio 2011 — Commissione europea/Repubblica di Finlandia

(Causa C-74/11)

2011/C 113/18

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: I. Koskinen e D. Triantafyllou, agenti)

Convenuta: Repubblica di Finlandia

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica di Finlandia non ha adempiuto agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 9 e 11 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in quanto ha ammesso nei gruppi IVA soggetti diversi dai soggetti passivi dell’IVA e ha limitato il sistema di registrazione come gruppo IVA ai prestatori di servizi finanziari e di assicurazione (1);

condannare la Repubblica di Finlandia alle spese.

Motivi e principali argomenti

L’art. 11 della direttiva relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto autorizza gli Stati membri a considerare come un unico soggetto passivo diverse persone che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi. L’art. 9, n. 1, della direttiva definisce la nozione di soggetto passivo rilevante ai fini dell’IVA.

La Commissione considera che la direttiva 2006/112/CE non consente l’inclusione di persone non soggetti passivi in un gruppo IVA, estendendo in tal modo i diritti e gli obblighi dei soggetti passivi a coloro che non sono tali. Di conseguenza, la normativa finlandese che ammette l’inclusione di persone che non sono soggetti passivi in un gruppo IVA è contraria a quanto stabilito nella direttiva. L’interpretazione della Commissione è altresì conforme allo scopo dell’art. 11, consistente nella semplificazione amministrativa e nella prevenzione di abusi.

Inoltre, la registrazione del gruppo IVA, disciplinata dall’ordinamento giuridico finlandese, viola l’art. 11 della direttiva 2006/112/CE in quanto l’ambito di applicazione della registrazione del gruppo IVA è limitato nella normativa finlandese alle imprese che operano nel settore della finanza e delle assicurazioni. La Commissione è del parere che il regime relativo al gruppo IVA debba applicarsi a tutte le imprese stabilite negli Stati membri, a prescindere dal tipo di servizi che forniscono. Il sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto è un sistema uniforme e un regime speciale introdotto in tale sistema deve essere di applicazione generale. Nel testo dell’art. 11 della direttiva 2006/1127CE non vi è alcun elemento che attesti che gli Stati membri possono limitare l’applicazione del regime relativo alla registrazione del gruppo IVA a determinate categorie che svolgono la loro attività in un settore determinato. Anche lo scopo dell’art. 11 suggerisce che esso deve applicarsi a tutte le imprese a prescindere dal settore in cui operano. Le disposizioni della normativa finlandese, nel limitare la registrazione a talune categorie di gruppi, violano altresì il principio generale della parità di trattamento sancito dal diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 347, pag. 1.


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