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Document 62010TN0504

Causa T-504/10: Ricorso presentato il 22 ottobre 2010 — Prima TV/Commissione

OJ C 346, 18.12.2010, p. 55–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 346/55


Ricorso presentato il 22 ottobre 2010 — Prima TV/Commissione

(Causa T-504/10)

()

2010/C 346/107

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Prima TV SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: L. Fossati, avvocato, L. Perfetti, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la Decisione impugnata.

Condannare la Commissione al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

La Decisione impugnata nella presente causa è la stessa della causa T-501/10, TI Media Broadcasting e TI Media/Commissione.

A sostegno delle proprie pretensioni la ricorrente fa valere tre motivi.

Con il primo motivo si richiede l’annullamento della Decisione, per violazione di legge nella forma dell’errore manifesto di valutazione, poiché la Commissione avrebbe erroneamente ritenuto che le condizioni del mercato italiano della pay-TV siano cambiate, rispetto al 2003, in misura tale da consentire la revisione degli impegni presentati da Newscorp nel caso COMP/M.2876. Tutti gli elementi dimostrano al contrario che le condizioni di mercato in base alle quali gli impegni sono stati presentati e accettati dalla Commissione nel 2003 non sono cambiate in maniera significativa e permanente. In particolare, Sky Italia detiene ancora una posizione di assoluto dominio nel mercato italiano della Pay-TV.

Con il secondo motivo si domanda l’annullamento della Decisione, per violazione di legge e sviamento di potere, anche a seguito di errore manifesto di valutazione, nonché per violazione del principio di proporzionalità, poiché la Commissione avrebbe modificato gli impegni presentati da Newscorp nel caso COMP/M.2876, assumendo erroneamente che la mancata partecipazione di Sky Italia alla prossima procedura per l’assegnazione di frequenze digitali terrestri le avrebbe precluso l’attività nella televisione in chiaro in Italia. Viene precisata a questo riguardo che, invece, Sky Italia è già attiva nella televisione in chiaro, trasmette su frequenze digitali terrestri e potrà acquistare capacità trasmissiva anche in assenza di una modifica degli impegni in questione.

Con il terzo motivo si invoca l’annullamento della Decisione, per violazione di legge ed errore manifesto di valutazione, poiché la Commissione avrebbe modificato gli impegni presentati da Newscorp nel caso COMP/M.2876, su richiesta di Sky Italia, nonostante le risposte ottenute durante l’indagine di mercato svolta nel corso del procedimento amministrativo — incluse quelle inviate dagli organi pubblici italiani — abbiano fornito chiare indicazioni circa l’impatto negativo della modifica degli impegni in questione sullo scenario concorrenziale nazionale.


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