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Document 62010CN0032
Case C-32/10: Reference for a preliminary ruling from the Varhoven Kasatsionen sad (Bulgaria) lodged on 20 January 2010 — Toni Georgiev Semerdzhiev v Del-Pi-Krasimira Mancheva
Causa C-32/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria) il 20 gennaio 2010 — Toni Georgiev Semerdzhiev/Del-Pi-Krasimira Mancheva
Causa C-32/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria) il 20 gennaio 2010 — Toni Georgiev Semerdzhiev/Del-Pi-Krasimira Mancheva
OJ C 100, 17.4.2010, p. 18–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 100/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria) il 20 gennaio 2010 — Toni Georgiev Semerdzhiev/Del-Pi-Krasimira Mancheva
(Causa C-32/10)
2010/C 100/28
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Varhoven kasatsionen sad
Parti
Ricorrente |
: |
Toni Georgiev Semerdzhiev |
Convenuto |
: |
ET “Del Pi-Krasimira Mancheva” ZAD “Bulstrad” |
Questioni pregiudiziali
1) |
Se le disposizioni della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE (1) siano applicabili alla fattispecie oggetto della causa commerciale n. 222/2009, pendente dinanzi al Varhoven Kasatsionen sad, sezione per gli affari commerciali, composta da tre membri, Seconda Camera (omissis). |
2) |
Come vada interpretata la nozione di «altri servizi turistici» ai sensi dell’art. 2, n. 1, lett. c), della direttiva 90/314, e se tale nozione includa l'obbligo dell’organizzatore del viaggio di assicurare il consumatore.
|
3) |
Se l'obbligo in capo all’organizzatore del viaggio previsto dall’art. 4, n. 1, lett. b), sub iv), della direttiva 90/314 di fornire al consumatore prima dell'inizio del viaggio le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa di un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti o malattie debba essere interpretato nel senso che comprende l'obbligo dell'organizzatore di concludere un'assicurazione individuale con il consumatore a copertura delle spese di rimpatrio in caso di incidente. |
4) |
Se l'organizzatore del viaggio sia tenuto, a norma delle disposizioni della direttiva 90/314, a consegnare l'originale della polizza assicurativa al consumatore prima dell'inizio del viaggio. |
5) |
Come debba essere interpretata la nozione di «danni» subiti dal viaggiatore e risultanti dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 5, n. 2, della direttiva 90/314. |
6) |
Se la nozione di «danni» subiti dal consumatore e risultanti dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 5, n. 2, della direttiva 90/314, includa anche la responsabilità per i danni morali sofferti dal consumatore. |
7) |
Come vada interpretato l’art. 5, n. 2, terzo e quarto comma, della direttiva 90/314 in caso di domande di risarcimento di danni morali dovuti a un danno corporale basate sull’inadempimento o sulla cattiva esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del servizio tutto compreso, inclusa la mancata consegna al consumatore della polizza assicurativa originale, qualora questa non preveda un limite al risarcimento del danno. |
(1) Direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (GU L 158, pag. 59; edizione speciale in lingua bulgara, 2007, capitolo 13, volume 9, pag. 248).