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Document 62010CJ0608

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 luglio 2012.
Südzucker AG e altri contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg.
Agricoltura — Restituzioni all’esportazione — Errata indicazione dell’esportatore nella dichiarazione di esportazione — Normativa nazionale che subordina il diritto alla restituzione all’esportazione all’iscrizione del richiedente come esportatore nella dichiarazione di esportazione — Rettifica della dichiarazione di esportazione successiva allo svincolo delle merci.
Cause riunite C‑608/10, C‑10/11 e C‑23/11.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:444

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

12 luglio 2012 ( *1 )

«Agricoltura — Restituzioni all’esportazione — Errata indicazione dell’esportatore nella dichiarazione di esportazione — Normativa nazionale che subordina il diritto alla restituzione all’esportazione all’iscrizione del richiedente come esportatore nella dichiarazione di esportazione — Rettifica della dichiarazione di esportazione successiva allo svincolo delle merci»

Nelle cause riunite C-608/10, C-10/11 e C-23/11,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Finanzgericht Hamburg (Germania), con decisioni del 9 novembre 2010, pervenute in cancelleria rispettivamente il 24 dicembre 2010 nonché il 10 e il 17 gennaio 2011, nei procedimenti

Südzucker AG (C-608/10),

WEGO Landwirtschaftliche Schlachtstellen GmbH (C-10/11),

Fleischkontor Moksel GmbH (C-23/11)

contro

Hauptzollamt Hamburg-Jonas,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. M. Safjan, E. Levits, J.-J. Kasel e dalla sig.ra M. Berger (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 febbraio 2012,

considerate le osservazioni presentate:

per la Südzucker AG e la WEGO Landwirtschaftliche Schlachtstellen GmbH, da L. Harings e K. Steinke, Rechtsanwälte;

per la Fleischkontor Moksel GmbH, da S. Schubert, Rechtsanwalt;

per lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas, da T. Peters, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da B. Schima, B. Burggraaf e G. von Rintelen, in qualità di agenti;

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Le domande di pronuncia pregiudiziale riguardano l’interpretazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale») e del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 102, pag. 11), come modificato dal regolamento (CE) n. 90/2001 della Commissione, del 17 gennaio 2001 (GU L 14, pag. 22; in prosieguo: il «regolamento n. 800/1999»).

2

Tali domande sono state presentate nel contesto di controversie tra la Südzucker AG (in prosieguo: la «Südzucker»), la WEGO Landwirtschaftliche Schlachtstellen GmbH (in prosieguo: la «WEGO») e la Fleischkontor Moksel GmbH (in prosieguo: la «Moksel»), società con sede in Germania, da una parte, e lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas, dall’altra, in merito a domande di rimborso delle restituzioni all’esportazione.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 800/1999 definisce l’«esportatore» ai sensi di tale regolamento nel modo seguente:

«Ai fini del presente regolamento s’intende per:

(...)

i)

“esportatore”: la persona fisica o giuridica che ha diritto alla restituzione; qualora un titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione debba o possa essere utilizzato, il titolare o, eventualmente, il cessionario del titolo hanno diritto alla restituzione; l’esportatore considerato tale dal punto di vista doganale può essere diverso dall’esportatore ai sensi del presente regolamento (…);

(...)».

4

L’articolo 5 di tale regolamento precisa quanto segue:

«1.   Per giorno dell’esportazione si intende il giorno in cui il servizio doganale accetta la dichiarazione di esportazione nella quale è indicato che verrà richiesta una restituzione.

(...)

4.   Il documento utilizzato all’atto dell’esportazione per beneficiare di una restituzione reca tutti i dati necessari per il calcolo dell’importo della restituzione (...)

(...)

7.   Chiunque esporti prodotti per i quali chiede la concessione della restituzione deve

a)

depositare la dichiarazione di esportazione presso il competente ufficio doganale del luogo in cui i prodotti saranno caricati per il trasporto in vista dell’esportazione;

b)

dare preavviso a tale ufficio doganale almeno 24 ore prima dell’inizio delle operazioni di carico e indicare la durata prevista di queste ultime (…).

(...)

Il competente ufficio doganale dev’essere in grado di effettuare il controllo fisico e di prendere le misure di identificazione per il trasporto verso l’ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità.

(...)».

5

Il regolamento (CE) n. 3122/94 della Commissione, del 20 dicembre 1994, che stabilisce i criteri per l’analisi di rischio relativa ai prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione (GU L 330, pag. 31), al suo articolo 1, dispone quanto segue:

«L’analisi di rischio si prefigge di indirizzare i controlli fisici sulle merci, sulle persone fisiche e giuridiche e sui settori a rischio più elevato. A tal fine essa individua i rischi e ne valuta il grado per selezionare le merci su cui effettuare i controlli fisici.

(…) nel ricorrere all’analisi di rischio gli Stati membri possono basarsi in particolare su alcuni dei seguenti criteri al fine di selezionare le dichiarazioni di esportazione relative alle merci che devono essere oggetto di controllo fisico.

(...)

4)

Per quanto riguarda l’esportatore:

la reputazione e l’affidabilità;

la situazione finanziaria;

la recente comparsa tra gli esportatori;

esportazioni apparentemente non motivate da ragioni economiche;

contenziosi precedenti, in particolare riguardanti frodi.

(...)».

6

Il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 152, pag. 1) al suo articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, così prevede:

«Fatto salvo il disposto dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (…) n. 800/1999, la dichiarazione in dogana deve essere effettuata dal titolare o, ove del caso, dal cessionario del titolo o dal loro rappresentante ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (…) n. 2913/92».

7

L’articolo 4, punto 5, del codice doganale definisce come segue la nozione di «decisione»:

«decisione: qualsiasi atto amministrativo, relativo alla normativa doganale, che deliberi su un caso particolare avente effetti giuridici per una o più persone determinate o determinabili; (...)».

8

A norma dell’articolo 5 di tale codice:

«1.   Alle condizioni previste all’articolo 64, paragrafo 2 (…) chiunque può farsi rappresentare presso l’autorità doganale per l’espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale.

2.   La rappresentanza può essere:

diretta, quando il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi, oppure

indiretta, quando il rappresentante agisce a nome proprio ma per conto di terzi.

(...)

4.   Il rappresentante deve dichiarare di agire per la persona rappresentata, precisare se si tratta di una rappresentanza diretta o indiretta e disporre del potere di rappresentanza.

La persona che non dichiari di agire a nome o per conto di un terzo o che dichiari di agire a nome o per conto di un terzo senza disporre del potere di rappresentanza è considerata agire a suo nome e per proprio conto.

(...)».

9

L’articolo 6 di detto codice dispone quanto segue:

«1.   Chiunque chieda all’autorità doganale di prendere una decisione sull’applicazione della normativa doganale fornisce tutti gli elementi e tutti i documenti necessari a detta autorità per poter decidere.

2.   La decisione deve essere presa e comunicata al richiedente al più presto.

Quando la richiesta è fatta per iscritto, la decisione deve (…) essere comunicata per iscritto al richiedente.

(...)».

10

In forza dell’articolo 10 dello stesso codice:

«[Le disposizioni del codice doganale] non pregiudicano le norme nazionali ai sensi delle quali una decisione non ha effetto o perde i suoi effetti per ragioni che non attengono specificatamente alla normativa doganale».

11

L’articolo 68 del codice doganale è formulato nel seguente modo:

«Per controllare le dichiarazioni da essa accettate, l’autorità doganale può procedere:

a)

ad una verifica documentale riguardante, nella fattispecie, la dichiarazione e i documenti ad essa allegati. L’autorità doganale può chiedere al dichiarante di presentarle altri documenti per controllare l’esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione,

b)

alla visita delle merci e, ove occorra, ad un prelievo di campioni per analisi o per un controllo approfondito».

12

L’articolo 73, paragrafo 1, di detto codice così recita:

«(…) l’autorità doganale concede lo svincolo non appena le indicazioni contenute nella dichiarazione siano state verificate oppure accettate senza verifica. (...)».

13

L’articolo 78 di detto codice, intitolato «Controllo a posteriori delle dichiarazioni», così dispone:

«1.   Dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l’autorità doganale può procedere alla revisione della dichiarazione, d’ufficio o su richiesta del dichiarante.

(...)

3.   Quando dalla revisione della dichiarazione o dai controlli a posteriori risulti che le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato sono state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti, l’autorità doganale, nel rispetto delle norme in vigore e tenendo conto dei nuovi elementi di cui essa dispone, adotta i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione».

Diritto tedesco

14

Il regolamento sulle restituzioni all’esportazione (Ausfuhrerstattungsverordnung), del 24 maggio 1996 (BGBl. 1996 I, pag. 766; in prosieguo: l’«AEVO»), come modificato dal primo regolamento di modifica del 27 luglio 2000 (BGBl. 2000 I, pag. 1233), prevede al suo articolo 15, intitolato «Richiedente e domanda»:

«Può presentare domanda di restituzione soltanto (...)

1.

la persona (…) designata alla casella 2 della dichiarazione di esportazione a fini di restituzione oppure

2.

la persona che ha depositato la dichiarazione di pagamento (...)».

Cause principali e questioni pregiudiziali

Causa C-608/10

15

Con dichiarazione di esportazione del 31 gennaio 2005, la Südzucker ha dichiarato presso lo Hauptzollamt Heilbronn (ufficio doganale principale di Heilbronn), cui ha presentato un titolo di esportazione redatto a suo nome, l’esportazione di zucchero verso la Svizzera. Figurava come «speditore/esportatore», alla casella 2 di tale dichiarazione, August Toepfer & Co. KG (in prosieguo: la «Toepfer»). Nella sua domanda di restituzione del 26 aprile 2005, la Südzucker ha indicato che la Toepfer era stata iscritta come esportatrice in tale casella in seguito ad un errore involontario e che in realtà era essa stessa, la Südzucker, e non la Toepfer, l’esportatrice delle merci.

16

Con decisione del 30 maggio 2005, lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas ha respinto la domanda di concessione di una restituzione all’esportazione presentata dalla Südzucker, con la motivazione che tale domanda, in applicazione dell’articolo 15 del regolamento relativo alle restituzioni all’esportazione, come modificato, menzionato al punto 14 della presente sentenza, poteva essere presentata soltanto dalla persona indicata alla casella 2 della dichiarazione di esportazione.

17

A seguito di un procedimento di reclamo infruttuoso, la Südzucker ha presentato, il 28 agosto 2007, un ricorso dinanzi al giudice del rinvio al fine di ottenere la condanna dello Hauptzollamt Hamburg-Jonas a concederle la restituzione all’esportazione in conformità alla sua domanda del 26 aprile 2005. Lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas chiede il rigetto del ricorso.

18

In tal contesto, il Finanzgericht Hamburg ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se il titolare di un titolo di esportazione abbia diritto alla restituzione all’esportazione solo ove risulti indicato come esportatore alla casella 2 della dichiarazione di esportazione depositata presso l’Ufficio doganale competente (articolo 5, paragrafo 7, del regolamento n. 800/1999).

2)

In caso di risposta affermativa alla questione 1: se l’articolo 78, paragrafi 1 e 3, del codice doganale (...) consenta una revisione successiva della dichiarazione di esportazione, al fine di modificare l’indicazione dell’esportatore alla voce 2 della dichiarazione, e se, in un caso come quello del procedimento a quo, le autorità doganali siano obbligate a regolarizzare la situazione, concedendo all’esportatore la restituzione all’esportazione.

3)

In caso di risposta affermativa alla questione 2: se le autorità doganali possano regolarizzare direttamente la situazione ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 3 del codice doganale (…), in modo da concedere all’esportatore la restituzione all’esportazione, senza che occorra una previa rettifica della dichiarazione di esportazione».

Causa C-10/11

19

Nei mesi di febbraio e marzo 1993, la WEGO ha collocato 956 cartoni di carne di manzo congelata in regime di deposito doganale ai fini di una restituzione all’esportazione, con l’obiettivo, a titolo indicativo, di un’esportazione verso l’Egitto. In conformità alla sua domanda, lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas ha concesso, con decisioni del 26 marzo e del 1o aprile 1993, il versamento anticipato di una somma corrispondente alla restituzione all’esportazione, per un importo di DEM 92 764,85.

20

Il 7 aprile 1993, la società IKS Versmold, con sede in Versmold (Germania), su domanda e per conto della WEGO, ha dichiarato all’esportazione, a destinazione dell’Iraq, presso lo Hauptzollamt Bielefeld, 833 cartoni di carne di manzo congelata proveniente dagli stock suddetti, presentando l’esemplare di controllo T 5. In tale formulario, la Westfleisch Vieh- und Fleischzentrale Westfalen eG (in prosieguo: la «Westfleisch»), con sede in Münster (Germania), era iscritta come «speditrice/esportatrice». La Westfleisch era titolare di un’autorizzazione di esportazione avente ad oggetto l’esportazione di carne verso l’Iraq. Lo Hauptzollamt Bielefeld ha sdoganato le merci dichiarate in conformità alla domanda. L’8 aprile 1993, le merci sono state esportate.

21

Con lettera dell’8 marzo 1994 indirizzata allo Hauptzollamt Hamburg-Jonas per mezzo dello Hauptzollamt Bielefeld, la Westfleisch ha segnalato di aver commesso un errore nel compilare la casella 2 di tale formulario e che in essa avrebbe dovuto figurare la WEGO. Lo Hauptzollamt Bielefeld ha ammesso, alla data del 9 marzo 1994, tale rettifica, che tuttavia non è stata immediatamente comunicata alla WEGO. Lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas, il 17 marzo 1994, ha svincolato la cauzione fornita dalla WEGO.

22

Con decisione del 10 dicembre 1997, lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas ha reclamato il rimborso della restituzione all’esportazione di cui trattasi e, con decisione del 27 agosto 2008, ha respinto il reclamo che la WEGO aveva presentato avverso tale domanda di rimborso. Esso ha considerato che soltanto la persona nominativamente designata in quanto esportatrice alla casella 2 della dichiarazione di esportazione può pretendere la restituzione all’esportazione. La rettifica operata a posteriori dallo Hauptzollamt Bielefeld non avrebbe modificato in nulla tale situazione, in quanto il servizio competente in materia di restituzione non è vincolato alla rettifica effettuata da un ufficio doganale di esportazione.

23

Avverso quest’ultima decisione, la WEGO ha proposto il 29 settembre 2008 un ricorso dinanzi al giudice del rinvio diretto all’annullamento della domanda di rimborso. Lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas chiede il rigetto del ricorso.

24

In tal contesto, il Finanzgericht Hamburg ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’ufficio doganale principale competente per il pagamento della restituzione sia vincolato alla successiva rettifica dell’indicazione di cui alla casella 2 della dichiarazione di esportazione, ovvero dell’esemplare di controllo T 5, che sia stata apportata dall’ufficio doganale di esportazione».

Causa C-23/11

25

Con dichiarazione di pagamento dell’8 novembre 2001, la Moksel, rappresentata dalla Nordfrost Kühl- und Lagerhaus GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Nordfrost»), avente sede in Germania, ha collocato presso lo Hauptzollamt Itzehoe 546 cartoni di carne di manzo congelata in regime di deposito doganale, ai fini di una restituzione all’esportazione, con l’obiettivo di un’esportazione verso la Russia. In conformità alla sua domanda, lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas ha concesso alla Moksel, con decisione dell’11 febbraio 2002, il versamento anticipato di una somma corrispondente alla restituzione all’esportazione, per un importo di EUR 9 840,95.

26

Il 27 dicembre 2001, la Nordfrost, su domanda e per conto della Fleischkontor Moksel GmbH (in prosieguo: la «Moksel-Regensburg»), con sede in Ratisbona (Germania), ha dichiarato all’esportazione a destinazione della Russia, presso lo Hauptzollamt Itzehoe, 544 cartoni di carne di manzo congelata. Alla casella 40 della dichiarazione di esportazione, intitolata «dichiarazione sommaria/documento precedente», si fa riferimento alla collocazione in regime di deposito doganale, ai fini di una restituzione, effettuata dalla Moksel, e alla casella 2 di tale dichiarazione, la Moksel-Regensburg è designata come esportatrice. Alla casella 44 di detta dichiarazione, intitolata «menzioni speciali/documenti presentati/certificati e autorizzazioni», è menzionato un titolo di esportazione di cui è titolare la Moksel. Lo Hauptzollamt Itzehoe ha accettato la dichiarazione di esportazione di cui trattasi e le merci sono state esportate il 12 gennaio 2002.

27

Con lettera del 1o luglio 2002, la Nordfrost si è rivolta allo Hauptzollamt Itzehoe per informarlo che il riferimento al collocamento in regime di deposito doganale ai fini di una restituzione a nome della Moksel era stato iscritto per errore nella dichiarazione di esportazione. In essa è indicato che tale partita di merci in ingresso era stata collocata in regime di deposito a nome della società Moksel ed avrebbe dovuto esserne ritirata esattamente allo stesso modo. Il 4 luglio 2002, lo Hauptzollamt Itzehoe ha confermato detta «rettifica» della dichiarazione di esportazione e, lo stesso giorno, ha inviato allo Hauptzollamt Hamburg-Jonas una «rettifica di dichiarazione di esportazione», che indicava in particolare «rettifica: si rinvia alla lettera di rettifica della Nordfrost (...) del 1o luglio 2002».

28

Con decisione del 6 gennaio 2003, lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas ha chiesto il rimborso della restituzione all’esportazione che era stata versata anticipatamente alla Moksel, maggiorata del 15%, per un importo totale di EUR 11 273,84, in quanto la Moksel non aveva fornito la prova, sotto forma di una dichiarazione di esportazione, del fatto che i prodotti che aveva collocato in regime di deposito doganale avessero lasciato il territorio doganale dell’Unione europea. La dichiarazione di esportazione di cui trattasi non poteva essere ammessa come prova dell’esportazione, poiché era stata depositata a nome della Moksel-Regensburg.

29

In seguito ad un procedimento di reclamo infruttuoso, la Moksel ha proposto un ricorso dinanzi al giudice del rinvio. Lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas chiede il rigetto del ricorso.

30

In tal contesto, il Finanzgericht Hamburg ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se il titolare di un titolo di esportazione abbia diritto alla restituzione all’esportazione solo ove risulti indicato come esportatore alla casella 2 della dichiarazione di esportazione depositata presso l’Ufficio doganale competente (articolo 5, paragrafo 7, del regolamento n. 800/1999).

2)

In caso di soluzione affermativa della prima questione: se lo Haupzollamt (ufficio doganale principale) competente per il pagamento della restituzione sia vincolato alla successiva rettifica, effettuata dall’ufficio doganale di esportazione, dell’indicazione di cui alla casella 2 della dichiarazione di esportazione.

3)

In caso di soluzione negativa della seconda questione: se l’organismo pagatore, in un caso come quello oggetto della causa principale, possa prendere alla lettera quanto riportato nella casella 2 della dichiarazione di esportazione e respingere la domanda di restituzione all’esportazione per il motivo che il richiedente non sarebbe l’esportatore dei prodotti per i quali è chiesta la restituzione, oppure se l’organismo pagatore sia tenuto, in caso di contraddizione tra l’indicazione dell’esportatore nella casella 2 della dichiarazione di esportazione e il documento precedente preso in considerazione nella casella 40 e/o il titolare del titolo di esportazione indicato nella casella 44, a contattare colui che richiede la restituzione e a rettificare, eventualmente d’ufficio, quanto riportato nella casella 2 della dichiarazione di esportazione».

31

Con ordinanza del Presidente della Corte del 10 marzo 2011, le cause C-608/10, C-10/11 e C-23/11 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento nonché della sentenza.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione nelle cause C-608/10 e C-23/11

32

Con la prima questione nella causa C-608/10 e con la prima questione nella causa C-23/11, che sono testualmente identiche, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento n. 800/1999 debba essere interpretato nel senso che il titolare di un titolo di esportazione ha diritto alla restituzione all’esportazione solo ove sia iscritto come esportatore nella casella 2 della dichiarazione di esportazione depositata preso l’ufficio doganale competente.

33

Per fornire una risposta utile a tali questioni, occorre chiarire, anzitutto, quale operatore debba essere considerato «esportatore» ai fini del regolamento n. 800/1999. Si dovrà poi valutare la rilevanza del fatto che il nome dell’esportatore così identificato sia o non sia stato menzionato come tale nella dichiarazione di esportazione.

34

Per quanto riguarda, in primo luogo, la nozione di «esportatore» ai sensi del regolamento n. 800/1999, va osservato che essa è definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera i), di detto regolamento come «la persona fisica o giuridica che ha diritto alla restituzione». Secondo una giurisprudenza costante, tale definizione, che non contiene alcun espresso rinvio al diritto degli Stati membri, deve essere interpretata autonomamente (v. in tal senso, segnatamente, sentenza del 6 marzo 2008, Nordania Finans e BG Factoring, C-98/07, Racc. pag. I-1281, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).

35

Inoltre, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 800/1999 dispone che «qualora un titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione debba o possa essere utilizzato, il titolare [ha] diritto alla restituzione» e che «l’esportatore considerato tale dal punto di vista doganale può essere diverso dall’esportatore ai sensi del [regolamento n. 800/1999]».

36

Ne deriva che la questione se un soggetto debba essere considerato esportatore ai sensi del regolamento n. 800/1999 non dipende dal fatto che esso sia stato o no iscritto in una data casella della dichiarazione di esportazione. In altre parole, il soggetto che ha diritto alla restituzione all’esportazione, cioè, eventualmente, il titolare di un titolo di esportazione, deve essere considerato l’«esportatore» ai sensi di tale regolamento anche qualora sia stato iscritto in detta casella il nome di un’altra persona, come sembra essere accaduto nei procedimenti principali.

37

In secondo luogo, in forza dell’articolo 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento n. 800/1999, l’esportatore, per poter esigere il pagamento di una restituzione all’esportazione, è parimenti tenuto a «depositare la dichiarazione di esportazione presso il competente ufficio doganale del luogo in cui i prodotti saranno caricati per il trasporto in vista dell’esportazione». Peraltro, l’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1291/2000 prevede espressamente che, «fatto salvo il disposto dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (…) n. 800/1999, la dichiarazione in dogana deve essere effettuata dal titolare o, ove del caso, dal cessionario del titolo o dal loro rappresentante ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del [codice doganale]».

38

La dichiarazione di esportazione in cui, secondo l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 800/1999, è indicato che verrà richiesta una restituzione all’esportazione deve quindi essere depositata dall’esportatore stesso o per mezzo di un rappresentante ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del codice doganale. In quest’ultimo caso, il rappresentante è tenuto, in forza del paragrafo 4 di detto articolo, a dichiarare che agisce per la persona rappresentata.

39

Tale obbligo è diretto, in particolare, a garantire che le autorità doganali possano effettuare un’analisi di rischio pertinente quando decidono, caso per caso, se procederanno ad un controllo fisico delle merci dichiarate all’esportazione oppure no. Detta analisi, infatti, si riferisce, in forza dell’articolo 1 del regolamento n. 3122/94, segnatamente alla persona dell’esportatore. Pertanto, per garantire l’effetto utile della disciplina di cui trattasi e perché tale analisi di rischio non sia elusa, è imperativo che le autorità doganali, al momento dell’accettazione della dichiarazione di esportazione, siano al corrente della vera identità dell’esportatore.

40

Ne consegue che l’esportatore ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 800/1999 deve essere chiaramente identificabile sulla base della dichiarazione di esportazione, nel senso che il suo nome deve essere iscritto nella casella prevista a questo scopo. Il vero esportatore, se non vi è menzionato, non può, in linea di principio, esigere il versamento della restituzione all’esportazione.

41

Occorre aggiungere, al riguardo, che le autorità doganali non sono tenute ad esaminare né tanto meno ad interpretare una dichiarazione di esportazione per verificare se non risulti dall’insieme dei dati contenuti in tale dichiarazione e, in particolare, dall’identità del titolare del titolo di esportazione, che il soggetto menzionato come esportatore in tale dichiarazione vi compare per errore.

42

Deriva infatti dall’articolo 68 del codice doganale, in combinato disposto con l’articolo 73, paragrafo 1, di tale codice, che le autorità doganali non sono tenute a verificare quanto esposto in una dichiarazione. Inoltre, come lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas ha giustamente sottolineato, l’esportazione di merci che beneficiano di restituzioni all’esportazione sta assumendo dimensioni massicce. Pertanto, le autorità doganali, nel momento in cui analizzano effettivamente i rischi collegati ad un determinato caso di esportazione, cioè quando vengono informate dell’inizio delle operazioni di carico in forza dell’articolo 5, paragrafo 7, lettera b), del regolamento n. 800/1999, non dispongono generalmente ancora di tutti i documenti del fascicolo e devono effettuare l’analisi del rischio in un tempo assai scarso. In tali circostanze non si può ritenere che le autorità doganali siano tenute a procedere ad un esame approfondito delle menzioni effettuate in una dichiarazione di esportazione per individuare, eventualmente, possibili contraddizioni tra tali menzioni.

43

Inoltre, e in contrasto con quanto sostenuto dalla Südzucker e dalla WEGO in udienza, gli articoli 5, paragrafo 7, lettera a), del regolamento n. 800/1999 e 24, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1291/2000, che sono diretti a garantire l’efficacia dei controlli fisici effettuati dalle autorità doganali, non determinano solo obblighi «secondari», la cui violazione comporterebbe soltanto sanzioni di minore gravità rispetto a quelle previste per i casi di inosservanza di obblighi principali. Al contrario, secondo una giurisprudenza costante, tali controlli sono necessari perché possano essere soddisfatti gli obiettivi della normativa dell’Unione in materia di restituzioni all’esportazione (v., in questo senso, sentenza del 19 marzo 2009, Dachsberger & Söhne, C-77/08, Racc. pag. I-2097, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

44

Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione nelle cause C-608/10 e C-23/11 dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento n. 800/1999 deve essere interpretato nel senso che, in linea di principio, il titolare di un titolo di esportazione ha diritto alla restituzione all’esportazione soltanto qualora sia iscritto come esportatore alla casella 2 della dichiarazione di esportazione depositata presso l’ufficio doganale competente.

Sulla seconda questione nella causa C-608/10

45

Con la sua seconda questione nella causa C-608/10, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 78, paragrafi 1 e 3, del codice doganale debba essere interpretato nel senso che permette di procedere a posteriori ad una revisione della dichiarazione di esportazione al fine di ottenere restituzioni, per poter modificare il nome dell’esportatore che compare nella casella prevista a tale scopo, e nel senso che le autorità doganali sono tenute, in un caso come quello di cui al procedimento principale, a regolarizzare la situazione e a concedere all’esportatore la restituzione all’esportazione.

46

Al riguardo si deve osservare, in primo luogo, che il regolamento n. 800/1999 non contiene alcuna disposizione riguardo alla possibilità di una revisione a posteriori di una dichiarazione di esportazione, cioè dopo la concessione dello svincolo delle merci. Tuttavia, la Corte ha già dichiarato che l’esportazione ai sensi di tale regolamento è un regime doganale e che, in sostanza, le disposizioni generali del codice doganale si applicano a tutte le dichiarazioni di esportazione relative alle merci che sono oggetto di restituzione all’esportazione, fatte salve disposizioni specifiche (v. sentenza del 7 settembre 2006, Nowaco Germany, C-353/04, Racc. pag. I-7357, punti 45-47). La disposizione applicabile ai fatti del procedimento principale è pertanto l’articolo 78 del codice doganale, relativo al controllo a posteriori delle dichiarazioni.

47

In secondo luogo, riguardo alla portata di quest’ultima disposizione, la Corte ha già precisato che la sua logica consiste nel far coincidere la procedura doganale con la situazione reale (sentenza del 14 gennaio 2010, Terex Equipment e a., C-430/08 e C-431/08, Racc. pag. I-321, punto 56). Inoltre, detta disposizione non distingue tra gli errori o le omissioni rettificabili e quelli che non lo sono (v. sentenza del 20 ottobre 2005, Overland Footwear, C-468/03, Racc. pag. I-8937, punto 63). Ne consegue che l’articolo 78, paragrafo 3, del codice doganale consente, in linea di principio, la revisione della dichiarazione di esportazione al fine di correggere il nome dell’esportatore che figura nella casella 2 di essa.

48

Con riferimento alla questione se le autorità doganali siano non soltanto autorizzate a regolarizzare la situazione e a concedere all’esportatore la restituzione all’esportazione richiesta, ma anche tenute a farlo, la Corte ha già ricordato che, qualora il dichiarante solleciti una revisione della sua dichiarazione, la sua domanda deve essere esaminata da dette autorità, almeno riguardo alla questione se occorre o no procedere a tale revisione, e che la realizzazione di una revisione richiesta dal dichiarante è così soggetta alla valutazione delle autorità doganali per quanto riguarda tanto il principio quanto l’esito (v. sentenza Terex Equipment e a., cit., punto 58 e giurisprudenza ivi citata). Tali autorità dispongono quindi di un ampio potere discrezionale.

49

La Corte ha del pari precisato che le autorità doganali, nell’ambito di tale prima valutazione, prendono in considerazione, in particolare, la possibilità di controllare le indicazioni contenute nella dichiarazione da rivedere e nella domanda di revisione. Se una revisione risulta in via di principio possibile, le autorità doganali devono o respingere la domanda del dichiarante con decisione motivata o procedere alla revisione richiesta (v. sentenza Terex Equipment e a., cit., punti 59 e 60 nonché giurisprudenza ivi citata).

50

Occorre tuttavia aggiungere al riguardo che il solo fatto che le merci, nel momento in cui la domanda relativa alla revisione della dichiarazione di esportazione viene presentata, abbiano già lasciato il territorio dell’Unione e che un controllo fisico di tali merci anteriore alla loro esportazione sia quindi divenuto impossibile non consente di concludere che la revisione della dichiarazione di cui trattasi non sia possibile. Infatti, sebbene sia in linea di principio indispensabile, perché gli obiettivi della normativa dell’Unione in materia di restituzioni all’esportazione possano essere conseguiti, che siano effettuati controlli fisici su una parte delle merci che vengono esportate fuori dell’Unione, come si è detto al punto 43 della presente sentenza, l’assenza di siffatto controllo in un caso concreto non impedisce necessariamente che, tenuto conto delle circostanze particolari della fattispecie, detti obiettivi possano malgrado tutto essere conseguiti.

51

La Corte ha così dichiarato che, qualora la revisione di una dichiarazione di esportazione riveli che gli obiettivi del regime doganale di cui trattasi non sono stati messi in pericolo, segnatamente in quanto le merci oggetto di tale regime doganale sono state effettivamente esportate, il che deve essere dimostrato dal richiedente, le autorità doganali, conformemente all’articolo 78, paragrafo 3, del codice doganale, devono adottare le misure necessarie per regolarizzare la situazione, tenendo conto dei nuovi elementi di cui dispongono, anche qualora il dichiarante abbia, con il suo comportamento, direttamente pregiudicato la facoltà di tali autorità di effettuare controlli (v., in tal senso, sentenza Terex Equipment e a., citata, punti 46 e 62).

52

Occorre quindi rispondere alla seconda questione nella causa C-608/10 che l’articolo 78, paragrafi 1 e 3, del codice doganale deve essere interpretato nel senso che consente di procedere a posteriori ad una revisione della dichiarazione di esportazione a fini di restituzioni, per poter modificare il nome dell’esportatore che figura nella casella prevista a questo scopo, e che le autorità doganali sono tenute:

ad esaminare, in primo luogo, se una revisione di detta dichiarazione debba essere considerata possibile in quanto, segnatamente, gli obiettivi della normativa dell’Unione in materia di restituzioni all’esportazione non sono stati messi in pericolo e le merci di cui trattasi sono state effettivamente esportate, il che deve essere dimostrato dal richiedente, nonché

ad adottare, in secondo luogo e all’occorrenza, i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione tenendo conto dei nuovi elementi di cui dispongono.

Sulla terza questione nella causa C-608/10

53

Con la sua terza questione nella causa C-608/10, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento n. 800/1999 nonché la normativa doganale dell’Unione debbano essere interpretati nel senso che le autorità doganali, in una fattispecie come quella di cui al procedimento principale, in cui il titolare di un titolo di esportazione non è iscritto come esportatore alla casella 2 della dichiarazione di esportazione, possono concedere a detto titolare la restituzione all’esportazione senza la previa rettifica della dichiarazione di esportazione.

54

Al riguardo, occorre ricordare che l’esportatore, come risulta dal punto 40 della presente sentenza, non può, in linea di principio, esigere il versamento della restituzione all’esportazione se non è menzionato nell’apposita casella della dichiarazione di esportazione. Tuttavia, come si è constatato al punto 52 della presente sentenza, le autorità competenti hanno il potere di rettificare, anche successivamente alla concessione dello svincolo delle merci, la dichiarazione di esportazione riguardo alla persona dell’esportatore qualora risulti, in particolare, che gli obiettivi della normativa dell’Unione in materia di restituzioni all’esportazione non sono stati messi in pericolo.

55

Orbene, come la Commissione europea ha giustamente sottolineato, è necessario che l’esercizio di tale potere discrezionale da parte delle autorità doganali si traduca effettivamente in una rettifica alla dichiarazione di esportazione. Siffatta rettifica espressa si impone per garantire lo svolgimento trasparente e nelle debite forme del procedimento doganale. Inoltre detta conclusione discende, almeno implicitamente, dalla giurisprudenza della Corte (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 1999, Germania/Commissione, C-54/95, Racc. pag. I-35, punto 77, e ordinanza del 30 aprile 2004, Gouralnik, C-446/02, Racc. pag. I-5841, punto 36).

56

Occorre quindi rispondere alla terza questione nella causa C-608/10 che l’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento n. 800/1999 nonché la normativa doganale dell’Unione devono essere interpretati nel senso che, in una fattispecie come quella di detto procedimento, in cui il titolare di un titolo di esportazione non è iscritto come esportatore nella casella 2 della dichiarazione di esportazione, le autorità doganali non possono concedere a tale titolare la restituzione all’esportazione senza la previa rettifica della dichiarazione di esportazione.

Sulla questione unica nella causa C-10/11 e sulla seconda questione nella causa C-23/11

57

Con la questione unica nella causa C-10/11 e la seconda questione nella causa C-23/11, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la normativa doganale dell’Unione debba essere interpretata nel senso che l’ufficio doganale competente ad effettuare il pagamento della restituzione all’esportazione è vincolato da una rettifica, operata a posteriori dall’ufficio doganale di esportazione, della menzione che figura nella casella 2 della dichiarazione di esportazione oppure dell’esemplare di controllo T 5.

58

Come risulta dalle decisioni di rinvio, è in particolare controversa nei procedimenti principali la questione se le decisioni di rettifica di cui trattasi siano state validamente comunicate alle parti. Il giudice del rinvio solleva anche la questione se dette rettifiche costituiscano «decisioni» ai sensi dell’articolo 4, punto 5, del codice doganale, idonee a vincolare l’ufficio doganale principale competente ad effettuare il pagamento della restituzione all’esportazione.

59

Va al riguardo constatato che né il regolamento n. 800/1999 oppure, con riferimento alla causa C-10/11, la disciplina che lo ha preceduto costituita dal regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), né il codice doganale contengono una disciplina esaustiva delle condizioni formali e sostanziali che una decisione deve soddisfare per poter produrre effetti giuridici.

60

Per quanto riguarda il codice doganale, esso definisce la nozione di «decisione» al suo articolo 4, punto 5, come «qualsiasi atto amministrativo, relativo alla normativa doganale, che deliberi su un caso particolare avente effetti giuridici per una o più persone determinate o determinabili». Sul piano formale, l’articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, di detto codice prevede in particolare che una decisione deve essere comunicata per iscritto al richiedente se, come nei procedimenti principali, la domanda di decisione è presentata per iscritto.

61

Tuttavia, l’articolo 6, paragrafo 2, del codice doganale non contiene regole sulle modalità di comunicazione o più concretamente sulle modalità di consegna della decisione scritta al richiedente né, segnatamente, sulla questione se una decisione che non sia stata comunicata al richiedente nelle debite forme rimanga, per questo motivo, priva di effetti giuridici.

62

Peraltro, l’articolo 10 del codice doganale prevede espressamente che le disposizioni di tale codice riguardanti l’annullamento, la revoca o la modifica delle decisioni che sono favorevoli all’interessato «non pregiudicano le norme nazionali ai sensi delle quali una decisione non ha effetto o perde i suoi effetti per ragioni che non attengono specificatamente alla normativa doganale». Di conseguenza, in forza del principio dell’autonomia procedurale degli Stati membri, questi ultimi sono competenti a disciplinare tali aspetti del procedimento. Essi devono tuttavia provvedere affinché tali disposizioni non siano meno favorevoli di quelle disciplinanti situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza), né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (v. in tal senso, in particolare, sentenza del 28 giugno 2007, Bonn Fleisch, C-1/06, Racc. pag. I-5609, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

63

In un caso come quello del procedimento principale, in cui le decisioni di rettifica non sono state, in ogni caso non direttamente, comunicate ai richiedenti, la questione se tali decisioni costituiscano o no «decisioni» ai sensi dell’articolo 4, punto 5, del codice doganale, produttive di effetti giuridici, appartiene pertanto all’ambito del diritto nazionale. Tale valutazione spetta quindi al giudice del rinvio.

64

Soltanto qualora si verificasse che le decisioni di rettifica sono state validamente adottate e producono effetti giuridici, fatta salva la possibilità, per gli interessati, di proporre ricorso avverso tali decisioni, si porrebbe la questione se esse vincolino l’ufficio doganale competente ad effettuare il pagamento della restituzione all’esportazione.

65

Risulta tuttavia dalle decisioni di rinvio nelle cause C-10/11 e C-23/11 che i dubbi espressi dal giudice nazionale al riguardo si riferiscono soltanto al caso in cui le decisioni di rettifica adottate dagli uffici doganali di esportazione fossero inficiate da un vizio particolarmente grave e manifesto, mentre, in assenza di tale vizio, l’ufficio doganale principale competente ad effettuare il pagamento della restituzione all’esportazione rimarrebbe vincolato da dette decisioni.

66

Orbene, come discende dalla risposta fornita alla seconda questione nella causa C-608/10, in una fattispecie come quelle di cui al procedimento principale, gli uffici doganali di esportazione sono, in linea di principio, abilitati ad applicare l’articolo 78, paragrafi 1 e 3, del codice doganale e a verificare la dichiarazione di esportazione per correggere il nome dell’esportatore che vi figura. Le considerazioni che hanno determinato tale risposta sono d’altra parte integralmente trasponibili alla verifica e alla rettifica di un esemplare di controllo T 5 qualora esso, come accade nella causa C-10/11, venga utilizzato come dichiarazione di esportazione al fine di ottenere restituzioni all’esportazione. Non risulta pertanto che le decisioni di rettifica di cui trattasi siano, sotto tale angolazione, viziate da errore, né tanto meno da errore grave e manifesto.

67

Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla questione unica nella causa C-10/11 e alla seconda questione nella causa C-23/11 che, in un caso come quello di cui alle due fattispecie, la normativa doganale dell’Unione deve essere interpretata nel senso che l’ufficio doganale competente ad effettuare il pagamento della restituzione all’esportazione è vincolato dalla rettifica, operata a posteriori dall’ufficio doganale di esportazione, della menzione che figura alla casella 2 della dichiarazione di esportazione oppure, all’occorrenza, dell’esemplare di controllo T 5, se la decisione di rettifica soddisfa tutti i requisiti formali e sostanziali di una «decisione» che sono previsti sia dall’articolo 4, punto 5, del codice doganale sia dalle pertinenti disposizioni del diritto nazionale di cui trattasi. Spetta al giudice del rinvio verificare se siffatti requisiti siano soddisfatti nei procedimenti principali.

Sulla terza questione nella causa C-23/11

68

Con la sua terza questione nella causa C-23/11, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento n. 800/1999 nonché la normativa doganale dell’Unione debbano essere interpretati nel senso che l’ufficio doganale competente ad effettuare il pagamento della restituzione all’esportazione abbia il diritto, in un caso come quello della fattispecie principale e nell’ipotesi in cui non sia vincolato, secondo il diritto nazionale, dalla rettifica operata dall’ufficio doganale di esportazione, di prendere alla lettera la menzione che compare nella casella 2 della dichiarazione di esportazione e di opporre un rifiuto alla domanda di restituzione all’esportazione a motivo del fatto che l’autore di siffatta domanda non è l’esportatore dei prodotti contemplati dalla domanda stessa. Detto giudice si chiede ancora se lo stesso ufficio doganale abbia l’obbligo, qualora esista una contraddizione tra la designazione dell’esportatore alla casella 2 della dichiarazione di esportazione e il documento precedente cui si fa riferimento alla casella 40 di tale dichiarazione e/o il titolare del titolo di esportazione indicato nella casella 44 di detta dichiarazione, d’interrogare l’autore della domanda di restituzione al riguardo. Infine, detto giudice si chiede se, all’occorrenza, detto ufficio doganale debba rettificare d’ufficio la menzione che figura nella casella 2 della dichiarazione di esportazione.

69

Occorre in proposito ricordare che, come si è detto al punto 64 della presente sentenza, nei procedimenti principali, soltanto qualora le rettifiche effettuate dagli uffici doganali di esportazione non costituissero decisioni valide, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare, esse non vincolerebbero l’ufficio doganale competente ad effettuare il pagamento della restituzione all’esportazione.

70

Tuttavia, in quest’ultimo caso, occorrerebbe considerare che le autorità doganali non hanno risposto alla domanda di rettifica proposta dalla Moksel. Risulta tuttavia dall’articolo 6, paragrafo 2, del codice doganale nonché dal punto 50 della sentenza Overland Footwear, citata, che dette autorità sono tenute o a respingere tale domanda con decisione motivata o a procedere alla rettifica sollecitata «al più presto».

71

In tal contesto, come risulta dal punto 52 della presente sentenza, le autorità doganali sono tenute, da una parte, ad esaminare se gli obiettivi della normativa dell’Unione in materia di restituzioni all’esportazione non siano stati minacciati e se le merci di cui trattasi siano state effettivamente esportate, nonché, dall’altra, ad adottare all’occorrenza i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione tenuto conto dei nuovi elementi di cui dispongono.

72

Di conseguenza, l’ufficio doganale competente ad effettuare il pagamento della restituzione all’esportazione, in un caso come quello di cui al procedimento principale e nell’ipotesi in cui esso non fosse vincolato alla rettifica operata dall’ufficio doganale di esportazione, può prendere alla lettera la menzione, eventualmente rettificata, che compare alla casella 2 della dichiarazione di esportazione soltanto dopo aver statuito, nelle debite forme, sulla domanda di rettifica presentata dalla Moksel.

73

Per quanto riguarda infine la questione relativa a quale autorità doganale sia concretamente competente a decidere sulla domanda di rettifica presentata dalla Moksel, è giocoforza constatare che tale questione rientra esclusivamente nel diritto nazionale.

74

Quindi, nella fattispecie, se lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas è autorizzato, in forza del diritto tedesco, a procedere alla verifica della dichiarazione di esportazione e, all’occorrenza, alla sua rettifica, esso deve effettivamente statuire al riguardo, tenendo conto delle considerazioni esposte ai punti 45-52 della presente sentenza, e deve comunicare al più presto per iscritto la sua decisione al dichiarante.

75

Se, al contrario, lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas non è competente a procedere a tale verifica, è l’ufficio doganale di esportazione che è tenuto ad effettuarla. La questione se quest’ultima autorità doganale sia vincolata dal proprio comportamento anteriore, cioè dalla rettifica del nome dell’esportatore da essa effettuata senza essere comunicata per iscritto, ricade nel diritto interno tedesco.

76

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione nella causa C-23/11 dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento n. 800/1999 nonché la normativa doganale dell’Unione devono essere interpretati nel senso che l’ufficio doganale competente a effettuare il pagamento della restituzione all’esportazione non ha il diritto, in un caso come quello di cui alla presente fattispecie e nell’ipotesi in cui non fosse vincolato, secondo il diritto nazionale, dalla rettifica operata dall’ufficio doganale di esportazione, di prendere alla lettera la menzione che compare nella casella 2 della dichiarazione di esportazione e di opporre un rifiuto alla domanda di restituzione all’esportazione a motivo del fatto che l’autore di tale domanda non è l’esportatore dei prodotti contemplati dalla domanda stessa. Per contro, nel caso in cui l’ufficio doganale competente accolga la domanda di rettifica e rettifichi validamente il nome dell’esportatore, l’ufficio doganale competente ad effettuare il pagamento della restituzione all’esportazione è vincolato da tale decisione.

Sulle spese

77

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) n. 90/2001 della Commissione, del 17 gennaio 2001, deve essere interpretato nel senso che, in linea di principio, il titolare di un titolo di esportazione ha diritto alla restituzione all’esportazione soltanto qualora sia iscritto come esportatore alla casella 2 della dichiarazione di esportazione depositata presso l’ufficio doganale competente.

 

2)

L’articolo 78, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che consente di procedere a posteriori ad una revisione della dichiarazione di esportazione a fini di restituzioni, per poter modificare il nome dell’esportatore che figura nella casella prevista a questo scopo, e che le autorità doganali sono tenute

ad esaminare, in primo luogo, se una revisione di detta dichiarazione debba essere considerata possibile in quanto, segnatamente, gli obiettivi della normativa dell’Unione in materia di restituzioni all’esportazione non sono stati messi in pericolo e le merci di cui trattasi sono state effettivamente esportate, il che deve essere dimostrato dal richiedente, nonché

ad adottare, in secondo luogo e all’occorrenza, i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione tenendo conto dei nuovi elementi di cui dispongono.

 

3)

L’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento n.. 800/1999, come modificato dal regolamento n. 90/2001, nonché la normativa doganale dell’Unione devono essere interpretati nel senso che, in una fattispecie come quella di cui trattasi nella causa C-608/10, in cui il titolare di un titolo di esportazione non è iscritto come esportatore nella casella 2 della dichiarazione di esportazione, le autorità doganali non possono concedere a tale titolare la restituzione all’esportazione senza la previa rettifica della dichiarazione di esportazione.

 

4)

In un caso come quelli delle cause C-10/11 e C-23/11, la normativa doganale dell’Unione deve essere interpretata nel senso che l’ufficio doganale competente ad effettuare il pagamento della restituzione all’esportazione è vincolato dalla rettifica, operata a posteriori dall’ufficio doganale di esportazione, della menzione che figura alla casella 2 della dichiarazione di esportazione oppure, all’occorrenza, dell’esemplare di controllo T 5, se la decisione di rettifica soddisfa tutti i requisiti formali e sostanziali di una «decisione» previsti sia dall’articolo 4, punto 5, del regolamento n. 2913/92 sia dalle pertinenti disposizioni del diritto nazionale di cui trattasi. Spetta al giudice del rinvio verificare se siffatti requisiti siano soddisfatti nei procedimenti principali.

 

5)

L’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento n. 800/1999, come modificato dal regolamento n. 90/2001, nonché la normativa doganale dell’Unione devono essere interpretati nel senso che l’ufficio doganale competente a effettuare il pagamento della restituzione all’esportazione non ha il diritto, in un caso come quello della causa C-23/11 e nell’ipotesi in cui non fosse vincolato, secondo il diritto nazionale, dalla rettifica operata dall’ufficio doganale di esportazione, di prendere alla lettera la menzione che compare nella casella 2 della dichiarazione di esportazione e di opporre un rifiuto alla domanda di restituzione all’esportazione a motivo del fatto che l’autore di tale domanda non è l’esportatore dei prodotti contemplati dalla domanda stessa. Per contro, nel caso in cui l’ufficio doganale competente accolga la domanda di rettifica e rettifichi validamente il nome dell’esportatore, l’ufficio doganale competente ad effettuare il pagamento della restituzione all’esportazione è vincolato da tale decisione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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