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Document 62010CJ0213

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 aprile 2012.
F‑Tex SIA contro Lietuvos-Anglijos UAB «Jadecloud-Vilma».
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.
Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 1346/2000 — Articolo 3, paragrafo 1 — Nozione di azione collegata e strettamente connessa ad una procedura d’insolvenza — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 1, paragrafi 1 e 2, lettera b) — Nozioni di “materia civile e commerciale” e di “fallimento” — Azione intrapresa sulla base di una cessione, da parte del curatore fallimentare, del suo diritto di revoca.
Causa C‑213/10.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:215

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

19 aprile 2012 ( *1 )

«Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 1346/2000 — Articolo 3, paragrafo 1 — Nozione di azione collegata e strettamente connessa ad una procedura d’insolvenza — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 1, paragrafi 1 e 2, lettera b) — Nozioni di “materia civile e commerciale” e di “fallimento” — Azione intrapresa sulla base di una cessione, da parte del curatore fallimentare, del suo diritto di revoca»

Nella causa C-213/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema della Lituania), con decisione del 27 aprile 2010, pervenuta in cancelleria il 4 maggio 2010, nel procedimento

F-Tex SIA

contro

Lietuvos-Anglijos UAB «Jadecloud-Vilma»,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. M. Safjan, M. Ilešič, E. Levits e dalla sig.ra M. Berger (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la F-Tex SIA, da M. Nosevič, advokatas;

per la Lietuvos-Anglijos UAB «Jadecloud-Vilma», da R. Bukauskas, advokatas;

per il governo lituano, da D. Kriaučiūnas e L. Liubertaitė, in qualità di agenti;

per il governo tedesco, da T. Henze e J. Kemper, in qualità di agenti;

per il governo ellenico, da M. Michelogiannaki, da K. Georgiadis e D. Kalogiros, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da A. Steiblytė e M. Wilderspin, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1), e degli articoli 1, paragrafo 2, lettera b), e 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra la F-Tex SIA (in prosieguo: la «F-Tex») e la Lietuvos-Anglijos UAB «Jadecloud-Vilma» (in prosieguo: la «Jadecloud-Vilma»), in merito alla restituzione di una somma di LTL 523700,20, maggiorata degli interessi, che è stata versata alla Jadecloud-Vilma da parte della Neo Personal Light Clothing GmbH (in prosieguo: la «NPLC»), mentre quest’ultima società era in stato di insolvenza.

Contesto normativo

Il regolamento n. 1346/2000

3

Conformemente al suo sesto considerando, il regolamento n. 1346/2000 si limita a «disposizioni che disciplinano le competenze per l’apertura delle procedure di insolvenza e per le decisioni che scaturiscono direttamente da tali procedure e sono ad esse strettamente connesse».

4

L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, che riguarda la competenza internazionale, stabilisce il seguente criterio di competenza:

«Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria».

5

L’articolo 25 del regolamento n. 1346/2000, relativo al riconoscimento e al carattere esecutivo di altre decisioni, ai suoi paragrafi 1 e 2 dispone quanto segue:

«1.   Le decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura di una procedura di insolvenza pronunciate da un giudice la cui decisione di apertura è riconosciuta a norma dell’articolo 16, nonché, il concordato approvato da detto giudice, sono egualmente riconosciute senza altra formalità. Le decisioni sono eseguite a norma degli articoli da 31 a 51 eccezion fatta per l’articolo 34, secondo comma, della convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, modificata dalle convenzioni di adesione a detta convenzione.

La disposizione di cui al primo comma si applica inoltre alle decisioni che derivano direttamente dalla procedura di insolvenza e le sono strettamente connesse, anche se sono prese da altro giudice.

(...)

2.   Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1 si effettuano secondo le disposizioni della convenzione di cui al paragrafo 1, ove questa si applichi».

Il regolamento n. 44/2001

6

Il regolamento n. 44/2001 sostituisce, nei rapporti tra gli Stati membri, la convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32; in prosieguo: la «convenzione di Bruxelles»).

7

Ai sensi del settimo considerando di tale regolamento, «[s]i deve includere nel campo d’applicazione del presente regolamento la parte essenziale della materia civile e commerciale, esclusi alcuni settori ben definiti».

8

L’articolo 1 del regolamento n. 44/2001 definisce il campo di applicazione dello stesso nei seguenti termini:

«1.   Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa.

2.   Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

(...)

b)

i fallimenti, i concordati e l[e] procedure affini;

(...)».

9

L’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento enuncia il seguente criterio di competenza:

«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

10

L’articolo 60, paragrafo 1, dello stesso regolamento precisa quanto segue:

«Ai fini dell’applicazione del presente regolamento una società o altra persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova:

a)

la sua sede statutaria, o

b)

la sua amministrazione centrale, oppure

c)

il suo centro d’attività principale».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11

Tra i mesi di febbraio e giugno 2001, la NPLC, la cui sede statutaria si trova in Germania, ha versato, mentre era in stato di insolvenza, la somma di LTL 523700,20 alla Jadecloud-Vilma, la cui sede statutaria si trova in Lituania.

12

Il 24 gennaio 2005 il Landgericht Duisburg (Germania) ha aperto una procedura d’insolvenza nei confronti della NPLC. Secondo quanto constatato dal giudice del rinvio, l’unico creditore era la F-Tex, la cui sede statutaria si trova in Lettonia.

13

Con contratto del 28 agosto 2007 il curatore fallimentare designato nell’ambito della procedura aperta nei confronti della NPLC ha ceduto alla F-Tex tutti i diritti di credito della NPLC nei confronti di terzi, compreso il diritto a rivendicare dalla Jadecloud-Vilma la restituzione delle somme da essa percepite tra febbraio e giugno 2001. Tale cessione era stata effettuata senza alcuna garanzia da parte del curatore fallimentare circa il contenuto dei diritti di credito, il loro ammontare, o la possibilità di ottenerne l’esecuzione, di diritto e di fatto. La F-Tex non era legalmente obbligata a procedere al recupero dei crediti ottenuti in virtù della cessione. Qualora decidesse di procedere in tal senso, era concordato che essa versasse al curatore fallimentare il 33% del ricavo così ottenuto.

14

Con ordinanza del 19 agosto 2009, il Vilniaus apygardos teismas (Tribunale regionale di Vilnius, Lituania) ha respinto l’azione proposta dinanzi ad esso dalla F-Tex, tesa a far condannare la Jadecloud-Vilma a versare alla F-Tex la somma di LTL 523 700,20, maggiorata degli interessi, somma che la Jadecloud-Vilma aveva ricevuto dalla NPLC. Il Vilniaus apygardos teismas ha ritenuto che tale azione rientrasse nella competenza dei giudici tedeschi, in quanto la procedura d’insolvenza nei confronti della NPLC era stata aperta in Germania.

15

Il 5 novembre 2009, su domanda della F-Tex, il Lietuvos apeliacinis teismas (Corte d’appello della Lituania) ha riformato la decisione del Vilniaus apygardos teismas e rinviato la causa dinanzi a quest’ultimo. Il Lietuvos apeliacinis teismas ha ritenuto che la competenza prevista all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 per l’esercizio di un’azione revocatoria non fosse una competenza esclusiva e che, tenuto conto dei fatti di causa, tale azione dovesse essere esaminata nel luogo in cui si trova la sede statutaria della convenuta.

16

Con decisione del 25 novembre 2009, il Landgericht Duisburg ha dichiarato che l’azione proposta dinanzi ad esso dalla F-Tex nei confronti della Jadecloud-Vilma non rientrava nella propria competenza, in particolare per il fatto che la sede statutaria della convenuta non si trovava in Germania, ed ha informato la F-Tex che la sua azione sarebbe stata probabilmente respinta in quanto irricevibile. La F-Tex ha desistito da tale azione.

17

Adito di un’impugnazione proposta dalla Jadecloud-Vilma avverso la decisione del Lietuvos apeliacinis teismas del 5 novembre 2009, il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Tenuto conto delle sentenze della Corte di giustizia nelle cause [del 22 febbraio 1979] Gourdain [133/78, Racc. pag. 733] e [del 12 febbraio 2009, Seagon, C-339/07, Racc. pag. I-767], se l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 e l’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 44/2001 debbano essere interpretati nel senso che:

a)

un giudice nazionale adito in una procedura d’insolvenza ha competenza esclusiva per un’azione pauliana che emana direttamente dalla procedura d’insolvenza o è ad essa strettamente connessa, e le eccezioni a detta competenza si possono fondare solamente su altre disposizioni del regolamento n. 1346/2000;

b)

un’azione pauliana esperita dall’unico creditore di un’impresa nei cui confronti è stata aperta una procedura d’insolvenza in uno Stato membro deve essere qualificata come una materia di diritto civile e commerciale ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, tenuto conto che detta azione:

è esperita in un altro Stato membro,

deriva da un diritto di credito contro un terzo, convenuto, che è stato ceduto al ricorrente dal curatore fallimentare sulla base di un accordo a titolo oneroso, limitando in tal modo la portata dell’azione del curatore fallimentare nel primo Stato membro, e

non comporta nessun rischio per altri potenziali creditori.

2)

Se il diritto alla tutela giurisdizionale del ricorrente, riconosciuta dalla Corte di giustizia come principio generale del diritto dell’Unione europea e garantita dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione [europea], debba essere interpretato nel senso che:

a)

i giudici nazionali competenti a conoscere di un’azione pauliana (dipendendo dalla sua connessione con la procedura d’insolvenza) ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 o dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 non possono entrambi dichiararsi incompetenti;

b)

qualora un organo giudicante di uno Stato membro abbia dichiarato inammissibile un’azione pauliana per difetto di competenza, un organo giudicante di un altro Stato membro, che cerca di garantire il diritto al giudice del ricorrente, è legittimato a dichiararsi competente d’ufficio, a prescindere dal fatto che, conformemente alle disposizioni del diritto dell’Unione europea in materia di determinazione della competenza giurisdizionale internazionale, non possa farlo».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla seconda parte della prima questione

18

Nella seconda parte della prima questione, che occorre esaminare in primo luogo, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’azione proposta nei confronti di un terzo da parte del creditore di un debitore che sia oggetto di una procedura d’insolvenza, che agisce sul fondamento di una cessione di credito effettuata dal curatore fallimentare designato nell’ambito di tale procedura, rientri nel campo di applicazione del regolamento n. 1346/2000, in quanto una siffatta azione deriva direttamente da tale procedura e vi è strettamente connessa, oppure rientri nel campo di applicazione del regolamento n. 44/2001, poiché detta azione rientra nella nozione di materia civile o commerciale.

Osservazioni preliminari

19

In via preliminare occorre precisare i rispettivi campi di applicazione dei regolamenti nn. 44/2001 e 1346/2000.

– Il regolamento n. 44/2001

20

L’articolo 1, primo comma, della convenzione di Bruxelles, che è stata sostituita dal regolamento n. 44/2001, stabiliva che tale convenzione si applicava in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Il suo articolo 1, secondo comma, escludeva determinate materie particolari, tra cui, al punto 2, «i fallimenti, [i] concordati ed altre procedure affini».

21

Sia la relazione sulla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, del 27 settembre 1968, elaborata dal sig. Jenard (GU 1979, C 59, pag. 1), sia la relazione sulla convenzione, del 9 ottobre 1978, di adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla suddetta convenzione, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, elaborata dal sig. Schlosser (GU 1979, C 59, pag. 71), precisavano che la materia interessata da tale esclusione doveva rientrare in una convenzione distinta. La relazione del Prof. Dr. Schlosser precisava, al suo punto 53, che i campi di applicazione delle due convenzioni dovevano essere delimitati in modo da ridurre al minimo le lacune e tutti i problemi di qualificazione.

22

Nella citata sentenza Gourdain, interpretativa della convenzione di Bruxelles, la Corte ha delimitato la portata dell’esclusione di cui trattasi. Al punto 4 di tale sentenza, essa ha dichiarato che, affinché le decisioni relative ad un fallimento siano escluse dal campo di applicazione della convenzione di Bruxelles, è necessario che esse derivino direttamente dal fallimento e si inseriscano strettamente nell’ambito del procedimento fallimentare o di amministrazione controllata.

23

Nella sentenza del 2 luglio 2009, SCT Industri (C-111/08, Racc. pag. I-5655), pronunciata dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 44/2001, la Corte ha dichiarato che, in quanto tale regolamento ha sostituito la convenzione di Bruxelles, l’interpretazione fornita in riferimento a tale convenzione vale anche per detto regolamento, dal momento che le disposizioni di cui trattasi possono essere qualificate come equivalenti, ciò che avviene nel caso dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento e dell’articolo 1, secondo comma, punto 2, della convenzione di Bruxelles, formulati in termini identici. Riprendendo il criterio in base al quale un’azione è collegata ad una procedura fallimentare quando derivi direttamente dal fallimento e si inserisca strettamente nell’ambito di un procedimento fallimentare o di amministrazione controllata, la Corte ha precisato che è l’intensità del legame esistente, ai sensi della giurisprudenza elaborata nella citata sentenza Gourdain, tra un’azione giurisdizionale e la procedura d’insolvenza che è determinante al fine di decidere se trovi applicazione l’esclusione enunciata (v., in tal senso, sentenza SCT Industri, cit., punti 22-25).

– Il regolamento n. 1346/2000

24

Il regolamento n. 1346/2000 riprende, in termini identici, le disposizioni della convenzione relativa alle procedure d’insolvenza, aperta alla firma degli Stati membri a Bruxelles il 23 novembre 1995.

25

Nella citata sentenza Seagon la Corte, come rilevato dal giudice del rinvio, ha esaminato i criteri che consentono di determinare se un’azione sia o meno inclusa nel campo di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento.

26

Al punto 20 di tale sentenza, la Corte ha precisato che il sesto considerando del regolamento n. 1346/2000 utilizza esattamente il criterio risultante dalla citata sentenza Gourdain per circoscrivere l’oggetto di quest’ultimo. Pertanto, secondo tale considerando, detto regolamento dovrebbe limitarsi a prevedere disposizioni che disciplinino la competenza ai fini dell’apertura delle procedure d’insolvenza e dell’adozione delle decisioni che derivano direttamente dalla procedura d’insolvenza e vi sono strettamente connesse.

27

La Corte ne ha dedotto che, tenuto conto di tale scopo perseguito dal legislatore e dell’effetto utile di detto regolamento, l’articolo 3, paragrafo 1, di quest’ultimo dev’essere interpretato nel senso che attribuisce ai giudici dello Stato membro competente ad aprire una procedura d’insolvenza anche una competenza internazionale a conoscere delle azioni che derivano direttamente da detta procedura e che vi sono strettamente connesse (sentenza Seagon, cit., punto 21).

28

Occorre aggiungere che tale doppio criterio è utilizzato anche all’articolo 25, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 1346/2000, che disciplina il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura di una procedura d’insolvenza. Ai sensi del secondo comma di tale paragrafo 1, il primo comma si applica inoltre alle decisioni che derivano direttamente dalla procedura d’insolvenza e le sono strettamente connesse, anche se sono prese da altro giudice. Ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo 25, le decisioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1 sono disciplinate dal regolamento n. 44/2001, ove questo si applichi.

– Sulla relazione tra i regolamenti nn. 1346/2000 e 44/2001

29

Dal complesso delle suesposte considerazioni risulta, in primo luogo, che l’articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento n. 44/2001, esclude dal campo di applicazione del medesimo, il quale, ai sensi del suo settimo considerando, è destinato ad essere applicato a tutta la materia civile e commerciale esclusi alcuni settori ben definiti, soltanto le azioni che derivano direttamente da una procedura d’insolvenza e che vi sono strettamente connesse. Da queste stesse considerazioni risulta, in secondo luogo, che solo le azioni che derivano direttamente da una procedura d’insolvenza e che vi sono strettamente connesse rientrano nel campo di applicazione del regolamento n. 1346/2000.

30

Per rispondere alla seconda parte della prima questione, occorre pertanto stabilire se si debba ritenere che l’azione principale, in relazione alle constatazioni espresse dal giudice del rinvio, soddisfi questo doppio criterio.

Sui legami tra l’azione principale, da un lato, e l’insolvibilità del debitore e la procedura d’insolvenza, dall’altro

31

L’azione principale mira alla restituzione da parte del convenuto delle somme ricevute da un debitore prima dell’apertura, nei confronti di quest’ultimo, di una procedura d’insolvenza. Il ricorrente fonda la propria azione sulla cessione di credito che è stata effettuata in suo favore dal curatore fallimentare designato nell’ambito della procedura suddetta. Tale cessione aveva ad oggetto il diritto di revoca che la legge tedesca sulle procedure d’insolvenza conferisce al curatore fallimentare nei confronti degli atti eseguiti prima dell’apertura della procedura d’insolvenza e pregiudizievoli per i creditori che partecipano alla stessa.

32

Dal fascicolo risulta che l’azione revocatoria, disciplinata nel diritto tedesco dagli articoli 129 e seguenti della legge sulle procedure d’insolvenza, può essere esercitata soltanto dal curatore fallimentare, esclusivamente ai fini della difesa degli interessi della massa creditoria. Secondo il governo tedesco, il diritto di revoca può tuttavia essere oggetto di una cessione purché la stessa sia oggetto di una controprestazione ritenuta equivalente, a vantaggio della massa creditoria.

33

A tale riguardo occorre ricordare che la Corte, nell’ambito di un’azione con cui il ricorrente, agendo in qualità di curatore fallimentare, chiedeva, per mezzo di un’azione revocatoria fondata sull’insolvibilità del debitore, la restituzione di una somma versata da quest’ultimo, ha dichiarato che un’azione siffatta rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 (v., in tal senso, sentenza Seagon, cit., punto 28).

34

Inoltre, nella citata sentenza SCT Industri, la Corte, a proposito del riconoscimento di una decisione che dichiara la nullità di una cessione effettuata dal curatore fallimentare designato nell’ambito di una procedura d’insolvenza, per il fatto che quest’ultimo non era legittimato a disporre degli attivi ceduti, ha dichiarato che una siffatta questione rientra nella nozione di fallimento ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 44/2001 (v., in tal senso, sentenza SCT Industri, cit., punto 33).

35

La presente controversia principale si distingue tuttavia dalle situazioni che hanno dato origine a tali sentenze.

36

Infatti, a differenza del ricorrente nella causa che ha dato origine alla citata sentenza Seagon, il ricorrente nel procedimento principale non agisce in qualità di curatore fallimentare, vale a dire in quanto organo di una procedura d’insolvenza, bensì in qualità di cessionario di un diritto.

37

Inoltre, a differenza della causa che ha dato origine alla citata sentenza SCT Industri, la presente controversia principale non verte sulla validità della cessione effettuata dal curatore fallimentare e non viene contestato il potere di quest’ultimo di cedere il proprio diritto di revoca.

38

Occorre dunque esaminare se, relativamente alle caratteristiche specifiche che presenta l’azione proposta dal ricorrente nel procedimento principale, essa abbia un legame diretto con l’insolvibilità del debitore e sia strettamente connessa alla procedura d’insolvenza.

39

Nelle loro osservazioni presentate alla Corte, la Jadecloud-Vilma e la Commissione europea sostengono che l’origine e il contenuto dell’azione intentata dal cessionario sono sostanzialmente gli stessi di un’azione revocatoria intrapresa dal curatore fallimentare.

40

Certo non si può negare che il diritto su cui il ricorrente nel procedimento principale fonda la sua azione presenti un legame con l’insolvibilità del debitore, poiché trae origine dal diritto di revoca conferito al curatore fallimentare dalla legge nazionale applicabile alla procedura d’insolvenza. Nondimeno si pone la questione di sapere se il diritto acquisito conservi, una volta entrato a far parte del patrimonio del cessionario, un legame diretto con l’insolvibilità del debitore.

41

Tale questione può tuttavia rimanere aperta ove appaia chiaro che, in ogni caso, l’esercizio, da parte del cessionario, del diritto acquisito non è strettamente connesso alla procedura d’insolvenza.

42

Orbene, occorre necessariamente constatare che, come fatto osservare dalla F-Tex nonché dai governi lituano e tedesco, l’esercizio del diritto acquisito da parte del cessionario obbedisce ad altre regole rispetto a quelle applicabili nell’ambito di una procedura d’insolvenza.

43

In primo luogo, a differenza del curatore fallimentare, che è, in linea di principio, tenuto ad agire nell’interesse dei creditori, il cessionario è libero di esercitare o meno il diritto di credito acquisito. Come constatato dal giudice del rinvio, la F-Tex non era legalmente obbligata a procedere al recupero del credito ottenuto in virtù della cessione.

44

In secondo luogo, il cessionario, ove decida di esercitare il suo diritto di credito, agisce nel proprio interesse e per il suo beneficio personale. Così come il diritto di credito che funge da base della sua domanda, il ricavo dell’azione che esso intraprende entra a far parte del suo patrimonio personale. Le conseguenze della sua azione sono pertanto diverse da quelle di un’azione revocatoria proposta dal curatore fallimentare, la quale ha lo scopo di aumentare gli attivi dell’impresa sottoposta alla procedura d’insolvenza (sentenza Seagon, cit., punto 17).

45

Il fatto che, nella fattispecie principale, la prestazione effettuata dalla F-Tex come contropartita della cessione da parte del curatore fallimentare del proprio diritto di revoca abbia assunto la forma di un obbligo di versare una percentuale del ricavo del credito ceduto non modifica tale analisi, trattandosi di una semplice modalità di pagamento. Un siffatto accordo contrattuale rientra nell’autonomia delle parti, non essendo contestato il fatto che il curatore fallimentare ed il cessionario potevano scegliere liberamente di esprimere la contropartita versata dal cessionario sotto forma di una somma forfettaria o di una percentuale delle somme eventualmente recuperate.

46

Inoltre, nel diritto tedesco, che nella fattispecie principale è la legge applicabile alla procedura d’insolvenza, la chiusura di tale procedura non incide in alcun modo sull’esercizio da parte del cessionario del diritto di revoca acquisito. Secondo il governo tedesco, tale diritto può essere esercitato dal cessionario dopo la chiusura della procedura d’insolvenza.

47

Tenuto conto delle sue caratteristiche, l’azione nel procedimento principale non è dunque strettamente connessa alla procedura d’insolvenza.

48

Pertanto, e senza che sia necessario pronunciarsi sulla sussistenza di un eventuale legame diretto tra tale azione e l’insolvibilità del debitore, occorre considerare che la suddetta azione non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 e, analogamente, che non rientra nella nozione di fallimento ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 44/2001.

49

Ne consegue che si deve rispondere alla seconda parte della prima questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che l’azione proposta nei confronti di un terzo da parte di un ricorrente che agisce sulla base di una cessione di credito effettuata dal curatore fallimentare designato nell’ambito di una procedura d’insolvenza, avente ad oggetto il diritto di revoca che deriva a tale curatore fallimentare dalla legge nazionale applicabile a detta procedura, rientra nella nozione di materia civile e commerciale ai sensi di tale disposizione.

Sulla prima parte della prima questione

50

Nella prima parte della prima questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se la competenza, conferita dal regolamento n. 1346/2000, come interpretato dalla Corte, ai giudici dello Stato membro in cui è stata aperta una procedura d’insolvenza, a conoscere delle azioni che derivano da tale procedura e sono ad essa strettamente connesse costituisca o meno una competenza esclusiva.

51

Tenuto conto della risposta fornita alla seconda parte della prima questione, non è necessario rispondere alla prima parte di tale questione.

Sulla seconda questione

52

Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se il diritto alla tutela giurisdizionale, garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, vieti ai giudici nazionali di uno Stato membro, investiti di un’azione per la quale non sarebbero competenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, di dichiararsi incompetenti qualora i giudici nazionali di un altro Stato membro si siano già dichiarati incompetenti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000.

53

Tale questione è rilevante nell’ambito della controversia principale solo nel caso in cui i giudici lituani non possano fondare la loro competenza su una disposizione del diritto dell’Unione.

54

Orbene, poiché dalla risposta alla prima questione risulta che la controversia principale rientra nel campo di applicazione del regolamento n. 44/2001, la competenza dei giudici lituani è stabilita ai sensi degli articoli 2, paragrafo 1, e 60, paragrafo 1, del regolamento suddetto, in quanto giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata la società convenuta.

55

Non è pertanto necessario risolvere la seconda questione.

Sulle spese

56

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che l’azione proposta nei confronti di un terzo da parte di un ricorrente che agisce sulla base di una cessione di credito effettuata dal curatore fallimentare designato nell’ambito di una procedura d’insolvenza, avente ad oggetto il diritto di revoca che deriva a tale curatore fallimentare dalla legge nazionale applicabile a detta procedura, rientra nella nozione di materia civile e commerciale ai sensi di tale disposizione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il lituano.

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