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Document 62009CN0121

Causa C-121/09: Ricorso presentato il 1 o aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

OJ C 141, 20.6.2009, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 141/29


Ricorso presentato il 1o aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-121/09)

2009/C 141/51

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: W. Wils e C. Cattabriga, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

Dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in virtù dell'art. 7 della direttiva 90/314/CEE (1);

Condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

1.

La Repubblica italiana, fissando un termine di tre mesi a decorrere dalla data prevista per la conc1usione del viaggio ai fini della presentazione di una domanda d'intervento presso il Fondo di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico, è venuta mena agli obblighi imposti dall'art. 7 della direttiva 90/314.

2.

L'art. 7 della direttiva 90/314 prevede che l'organizzatore e/o il venditore parte del contratto dia prove sufficienti di disporre di garanzie per assicurare, in caso di insolvenza o di fallimento, il rimborso dei fondi depositati e il rimpatrio del consumatore. Secondo l'interpretazione datane dalla giurisprudenza comunitaria, tale disposizione impone agli Stati un obbligo di risultato, che implica l'attribuzione all'acquirente di viaggi «tutto compreso» del diritto ad una protezione effettiva contro i rischi di insolvenza e di fallimento degli organizzatori e, in particolare, il rimborso degli importi versati e il rimpatrio.

3.

Il successivo art. 8 permette agli Stati membri di adottare norme più severe, ma solo qualora queste offrano una maggiore tutela al consumatore.

4.

Nel caso di specie, la normativa italiana in causa, secondo le informazioni trasmesse dalle autorità nazionali nel corso della procedura di infrazione, ha come scopo di assicurare la possibilità di recuperare, per il bilancio dello Stato, gli importi pagati ai consumatori e quindi di preservare gli interessi finanziari dello Stato piuttosto che garantire una maggiore protezione degli acquirenti di viaggi «tutto compreso».

5.

Benché la Commissione comprenda l'interesse dell'Italia ad assicurare una gestione sana ed equilibrata del Fondo di garanzia, agevolando l'azione di rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell' operatore turistico, essa ritiene che tale misura, imponendo un termine perentorio per l'introduzione della domanda di intervento del Fondo, introduca una condizione suscettibile di privare il consumatore dei diritti garantiti dalla direttiva 90/314.

6.

E' vero, come le autorità italiane sostengono, che il consumatore può introdurre la propria richiesta di intervento del Fondo non appena è a conoscenza di circostanze che rischiano di impedire l'esecuzione del contratto. Per avvalersi di tale possibilità è tuttavia necessario che egli sia a conoscenza delle circostanze in questione. Ora, se si escludono i casi in cui il fallimento dell'organizzatore del viaggio è manifestamente conoscibile in quanto pronunciato con sentenza dichiarativa, nella maggior parte delle ipotesi il consumatore ignora la situazione patrimoniale esatta di detto operatore. È quindi normale che si rivolga in primo luogo a quest'ultimo per ottenere il rimborso degli importi versati, inviando una lettera, eventualmente un sollecito, e infine un'ingiunzione. In tal modo il termine di tre mesi fissato all'art. 5 del decreto ministeriale n. 349/1999 rischia di essere già abbondantemente trascorso al momento dell'introduzione della domanda di intervento del Fondo di garanzia, con la conseguenza di privare il consumatore del diritto di ottenere il rimborso degli importi versati.

7.

Per rimediare all'inadempimento contestato nella presente procedura, le autorità italiane hanno annunciato, prima di voler estendere da tre a dodici mesi il termine per la presentazione della domanda di intervento del Fondo, poi di volerlo abrogare.

8.

Esse hanno inoltre pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana un comunicato diretto ad informare i potenziali interessati che, nelle more dell'abrogazione del termine in questione, al fine di assicurare la tutela dei consumatori, le istanze di accesso al Fondo di garanzia possono essere presentate in ogni momento.

9.

La Commissione ritiene che tali misure, pur costituendo un lodevole tentativo di porre rimedio alle conseguenze dell'infrazione contestata, non siano sufficienti a eliminare il rischio di privare l'acquirente di viaggi «tutto compreso» del suo diritto ad una protezione effettiva in caso di fallimento dell'organizzatore.

10.

Al fine di garantire pienamente la certezza del diritto, consentendo così ai singoli di conoscere la piena portata dei loro diritti e di avvalersene dinanzi ai tribunali, le disposizioni di una direttiva devono essere attuate con efficacia, specificità e chiarezza incontestabili e non mediante semplici prassi amministrative, per loro natura modificabili a discrezione dell'amministrazione nazionale.

11.

La coesistenza, nell'ordinamento italiano, da una parte di una disposizione, mai formalmente abrogata, che prescrive a pena di decadenza un termine di tre mesi per l'introduzione della domanda di intervento del Fondo, e dall'altra di un comunicato dell'amministrazione che invita a non tenere conta di tale termine crea un'evidente situazione di incertezza per gli acquirenti di viaggi «tutto compreso».


(1)  Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (GU L 158, pagg. 59).


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