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Document 62009CA0494

Causa C-494/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 17 febbraio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria) — Bolton Alimentari SpA/Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria [Rinvio pregiudiziale — Ricevibilità — Diritto doganale — Contingente tariffario — Codice doganale — Art. 239 — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Artt. 308 bis, 308 ter e 905 — Regolamento (CE) n. 975/2003 — Tonno — Esaurimento del contingente — Data di apertura — Domenica]

OJ C 103, 2.4.2011, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 103/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 17 febbraio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria) — Bolton Alimentari SpA/Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria

(Causa C-494/09) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Ricevibilità - Diritto doganale - Contingente tariffario - Codice doganale - Art. 239 - Regolamento (CEE) n. 2454/93 - Artt. 308 bis, 308 ter e 905 - Regolamento (CE) n. 975/2003 - Tonno - Esaurimento del contingente - Data di apertura - Domenica)

2011/C 103/09

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione Tributaria provinciale di Alessandria

Parti

Ricorrente: Bolton Alimentari SpA

Convenuta: Agenzia Dogane Ufficio delle dogane di Alessandria

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria — Interpretazione dell'art. 239 del regolamento (CEE) del Consiglio, 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) — Interpretazione degli artt. 308 bis-quater, 899, secondo comma e 905, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1) — Rimborso o sgravio dei dazi all'importazione — Possibilità per uno Stato membro di decidere autonomamente su una richiesta di rimborso — Nozione di «situazione particolare» ai sensi dell'art. 239, n. 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 — Importatore comunitario escluso da un contingente tariffario la cui data di apertura cade di domenica, a causa della chiusura domenicale degli uffici doganali nazionali

Dispositivo

1)

Gli artt. 308 bis — 308 quater del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 28 febbraio 2007, n. 214, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che la Commissione europea possa prendere una decisione che esclude un operatore da un contingente tariffario perché tale contingente è stato esaurito il giorno stesso della sua apertura, che cade di domenica, giorno di chiusura degli uffici doganali nello Stato membro in cui ha sede l’operatore di cui trattasi.

2)

Gli artt. 308 bis — 308 quater del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 214/2007, devono essere interpretati nel senso che essi non impongono a uno Stato membro di chiedere alla Commissione europea la sospensione di un contingente tariffario per assicurare il trattamento equo e non discriminatorio degli importatori qualora l’apertura di tale contingente tariffario cada di domenica, giorno di chiusura degli uffici doganali nello Stato membro interessato, e qualora detto contingente rischi di essere esaurito il giorno stesso della sua apertura dato che gli uffici doganali in altri Stati membri la domenica sono aperti.

3)

Salvo i casi previsti dall’art. 899, n. 1, del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 214/2007, l’autorità doganale di uno Stato membro è competente a decidere essa stessa sulla richiesta di rimborso di cui all’art. 239, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 novembre 2006, n. 1791, qualora tale autorità ritenga che nessuna irregolarità possa essere imputata alla Commissione europea e che la richiesta di cui trattasi non rientri in nessuno degli altri casi previsti all’art. 905, n. 1, del regolamento n. 2454/93.

4)

L’art. 239 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 1791/2006, deve essere interpretato nel senso che esso può riferirsi all’esclusione di un importatore dell’Unione europea da un contingente tariffario la cui data di apertura cada di domenica a causa della chiusura domenicale degli uffici doganali nello Stato membro dove ha sede tale importatore.


(1)  GU C 24 del 30.1.2010.


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