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Document 62009CA0248

Causa C-248/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 29 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Augstākās tiesas Senāts — Repubblica di Lettonia) — SIA Pakora Pluss/Valsts ieņēmumu dienests (Atto di adesione all’Unione europea — Unione doganale — Misure transitorie — Immissione in libera pratica con esenzione dai dazi doganali — Merce che, alla data di adesione della Repubblica di Lettonia, era in fase di trasporto nella Comunità allargata — Formalità di esportazione — Dazi all’importazione — IVA)

OJ C 246, 11.9.2010, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 246/9


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 29 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Augstākās tiesas Senāts — Repubblica di Lettonia) — SIA Pakora Pluss/Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-248/09) (1)

(Atto di adesione all’Unione europea - Unione doganale - Misure transitorie - Immissione in libera pratica con esenzione dai dazi doganali - Merce che, alla data di adesione della Repubblica di Lettonia, era in fase di trasporto nella Comunità allargata - Formalità di esportazione - Dazi all’importazione - IVA)

2010/C 246/15

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākās tiesas Senāts

Parti

Ricorrente: SIA Pakora Pluss

Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Augstākās tiesas Senāts — Interpretazione dell'art. 4, n. 10, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), dell'art. 448, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1) e dell’allegato IV, capo 5, punto 1, dell’Atto di adesione all’Unione europea 2003 — Importazione per via marittima di un autoveicolo — Immissione in libera pratica in esenzione dai dazi doganali o da altre misure doganali applicabili alle merci che, alla data di adesione, erano in fase di trasporto nella Comunità allargata dopo essere state assoggettate alle formalità di esportazione

Dispositivo

1)

L’allegato IV, capo 5, n. 1, dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, al fine di verificare se le formalità di esportazione ivi stabilite siano state rispettate, è irrilevante sapere se gli atti previsti all’art. 448 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 15 dicembre 2000, n. 2787, sono stati compiuti, anche qualora sia stato predisposto un manifesto di carico.

2)

Il regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, n. 82/97, e il regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 2787/2000, sono applicabili nei nuovi Stati membri a partire dal 1o maggio 2004, senza che si possa invocare il beneficio del regime di cui al capo 5, n. 1, dell’allegato IV dell’atto di adesione allorché le formalità di esportazione ivi stabilite non sono state rispettate relativamente a merci in fase di trasporto nella Comunità allargata alla data di adesione di detti nuovi Stati membri all’Unione europea.

3)

L’art. 4, n. 10, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, deve essere interpretato nel senso che i dazi all’importazione non includono l’imposta sul valore aggiunto da riscuotere per l’importazione di beni.

4)

Quando una merce è importata, l’obbligo di versare l’imposta sul valore aggiunto incombe alla persona o alle persone designate o riconosciute dallo Stato membro di importazione.


(1)  GU C 220 del 12.9.2009.


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