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Document 62008TN0485

Causa T-485/08 P: Impugnazione proposta il 13 novembre 2008 da Paul Lafili avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 4 settembre 2008 , causa F-22/07, Lafili/Commissione

OJ C 19, 24.1.2009, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 19/31


Impugnazione proposta il 13 novembre 2008 da Paul Lafili avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 4 settembre 2008, causa F-22/07, Lafili/Commissione

(Causa T-485/08 P)

(2009/C 19/59)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Paul Lafili (Genk, Belgio) (rappresentante: avv. L. Levi)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'UE 4 settembre 2008, causa F-22/07, in quanto ha respinto i motivi relativi alla violazione degli artt. 44 e 46 dello Statuto e dell'art. 7 dell'allegato XIII dello Statuto, nonché alla violazione del principio del legittimo affidamento;

conseguentemente, accogliere le conclusioni del ricorrente in primo grado e, pertanto,

annullare la decisione di inquadrare il ricorrente nel grado AD 13, scatto 5, contenuta in una nota della DG ADMIN dell'11 maggio 2006 e nel foglio paga del ricorrente del giugno 2006, nonché nei suoi fogli paga successivi;

di conseguenza:

ricollocare, con effetto al 1o maggio 2006, il ricorrente nel grado e nello scatto AD 13, secondo scatto, conservando il fattore di moltiplicazione 1,1172071;

ricostituire integralmente la carriera del ricorrente con effetto retroattivo al 1o maggio 2006 alla data del suo inquadramento nel grado e nello scatto così rettificato (ivi compresi la valorizzazione della sua esperienza nell'inquadramento così rettificato, i suoi diritti alla progressione di carriera e i suoi diritti pensionistici), compreso il pagamento di interessi di mora sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, applicabile nel periodo interessato, maggiorato di due punti, su tutte le somme corrispondenti alla differenza tra il trattamento relativo al suo inquadramento di cui alla decisione di inquadramento e quello relativo all'inquadramento a cui avrebbe avuto diritto fino alla data dell'emananda decisione di inquadramento regolare;

condannare la Commissione a tutte le spese.

condannare la convenuta a tutte le spese del procedimento di primo grado e di quello di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione, il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 4 settembre 2008, pronunciata nella causa F-22/07, Lafili/Commissione, con la quale il TFP ha annullato la decisione del capo dell'unità A6 «Struttura delle carriere, valutazione e promozione» della direzione generale «Personale e amministrazione» della Commissione delle Comunità europee 11 maggio 2006, in quanto la sentenza impugnata respinge i motivi del ricorrente relativi alla violazione degli artt. 44 e 46 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») e dell'art. 7 dell'allegato XIII dello Statuto, nonché alla violazione del principio del legittimo affidamento.

A sostegno della sua impugnazione il ricorrente ha sollevato un motivo unico relativo alla violazione, in primo grado, degli artt. 44 e 46 dello Statuto, dell'art. 7 dell'allegato XIII dello Statuto, alla violazione dei principi d'interpretazione del diritto comunitario e dell'obbligo di motivazione, nonché allo snaturamento degli elementi di prova.


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