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Document 62008CN0478

Causa C-478/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italia) il 6 novembre 2008 — Buzzi Unicem SpA e a./Ministero dello Sviluppo Economico e a.

OJ C 19, 24.1.2009, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 19/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italia) il 6 novembre 2008 — Buzzi Unicem SpA e a./Ministero dello Sviluppo Economico e a.

(Causa C-478/08)

(2009/C 19/24)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Buzzi Unicem SpA e a.

Convenuti: Ministero dello Sviluppo Economico e a.

Questioni pregiudiziali

1)

se il principio di cui all'art. 174, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità Europea (chi inquina paga) possa essere interpretato nel senso che, anche solo in via eccezionale, gli obblighi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale di un sito contaminato (e/o i relativi costi) possano essere imputati ad un soggetto estraneo alla immissione nell'ambiente delle sostanze che hanno determinato la compromissione ecologica del sito stesso, oppure se, in caso di risposta negativa, tale principio osti ad una normativa nazionale e/o ad una applicazione in sede amministrativa che ponga gli obblighi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale di un sito contaminato (e/o i relativi costi) a carico di un soggetto che assume di essere estraneo alla immissione nell'ambiente delle sostanze che hanno determinato la compromissione ecologica del sito stesso, prescindendo da qualunque accertamento preventivo che ne individui la responsabilità in termini di nesso causale o per il solo fatto che si trovi ad operare o sia titolare di diritti reali e/o d'impresa in un'area contaminata, con violazione o disapplicazione del principio di proporzionalità;

2)

se il principio «chi inquina paga» osti ad una normativa nazionale, segnatamente l'art. 2050 codice civile, che consenta alla Pubblica Autorità, nel caso in cui operino nel sito contaminato una pluralità di operatori industriali, di addossare loro gli oneri della bonifica del sito medesimo, senza accertamento preventivo ed individuale delle rispettive responsabilità nell'inquinamento, o comunque per il solo fatto che possiedono una posizione qualificante per effetto della titolarità dei mezzi di produzione e quindi sono oggettivamente responsabili dei danni che essi causano all'ambiente oppure possono essere comunque tenuti a ripristinare l'ambientale circostante dall'inquinamento diffuso in esso rilevato anche a prescindere da una causazione materiale di inquinamento ed in proporzione ad essa

3)

se la direttiva comunitaria in materia di risarcimento per danno ambientale (Dir. 21 aprile 2004, n. 2004/35/CE (1), ed, in specie, l'articolo 7 e l'Allegato II ivi richiamato) osta ad una normativa nazionale che consenta alla Pubblica Amministrazione di imporre, quali «ragionevoli opzioni di riparazione del danno ambientale», interventi sulle matrici ambientali (costituiti, nella specie, dal «confinamento fisico» della falda lungo tutto il fronte mare) diversi ed ulteriori rispetto a quelli prescelti all'esito di una apposita istruttoria in contraddittorio, già approvati, realizzati e in corso di esecuzione, comunque senza aver valutato le condizioni sitospecifiche i costi di attuazione in relazione ai benefici ragionevolmente prevedibili, i possibili o probabili danni collaterali ed effetti avversi sulla salute e la sicurezza pubblica, i tempi necessari alla realizzazione.

4)

se, data la specificità della situazione che esiste nel S.I.N. di Priolo, la direttiva comunitaria in materia di risarcimento per danno ambientale (Dir. 21 aprile 2004, n. 2004/35/CE, ed, in specie, l'articolo 7 e l'Allegato II ivi richiamato) osta ad una normativa nazionale che consenta alla Pubblica Amministrazione di imporre, d'Autorità, tali prescrizioni, quali condizioni per l'autorizzazione all'uso legittimo di aree non direttamente interessate alla bonifica, in quanto già bonificate o comunque non inquinate, comprese nel perimetro del Sito di Interesse Nazionale di Priolo.


(1)  GU L 143, p. 56.


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