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Document 62008CJ0120
Judgment of the Court (Third Chamber) of 22 December 2010.#Bavaria NV v Bayerischer Brauerbund eV.#Reference for a preliminary ruling: Bundesgerichtshof - Germany.#Reference for a preliminary ruling - Regulations (EEC) No 2081/92 and (EC) No 510/2006 - Temporal application - Article 14 - Registration in accordance with the simplified procedure - Relations between trade marks and protected geographical indications.#Case C-120/08.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 dicembre 2010.
Bavaria NV contro Bayerischer Brauerbund eV.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesgerichtshof - Germania.
Riinvio pregiudiziale - Regolamenti (CEE) n. 2081/92 e (CE) n. 510/2006 - Applicazione nel tempo - Art. 14 - Registrazione secondo la procedura semplificata - Rapporti tra marchi e indicazioni geografiche protette.
Causa C-120/08.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 dicembre 2010.
Bavaria NV contro Bayerischer Brauerbund eV.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesgerichtshof - Germania.
Riinvio pregiudiziale - Regolamenti (CEE) n. 2081/92 e (CE) n. 510/2006 - Applicazione nel tempo - Art. 14 - Registrazione secondo la procedura semplificata - Rapporti tra marchi e indicazioni geografiche protette.
Causa C-120/08.
European Court Reports 2010 I-13393
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:798
Causa C‑120/08
Bavaria NV
contro
Bayerischer Brauerbund eV
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof)
«Rinvio pregiudiziale — Regolamenti (CEE) n. 2081/92 e (CE) n. 510/2006 — Applicazione nel tempo — Art. 14 — Registrazione secondo la procedura semplificata — Rapporti tra marchi e indicazioni geografiche protette»
Massime della sentenza
1. Agricoltura — Legislazioni uniformi — Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari — Regolamento n. 2081/92 — Conflitto tra indicazioni geografiche e marchi — Art. 14, n. 1 — Ambito di applicazione
(Regolamenti del Consiglio n. 2081/92, artt. 14, n. 1, e 17, e n. 692/2003)
2. Agricoltura — Legislazioni uniformi — Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari — Regolamento n. 2081/92 — Conflitto tra indicazioni geografiche e marchi — Denominazione registrata come indicazione geografica secondo la procedura semplificata
(Regolamenti del Consiglio n. 2081/92, artt. 6, n. 2, 13, 14, n. 1, e 17, e n. 692/2003)
1. L’art. 14, n. 1, del regolamento n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari, è applicabile per disciplinare il conflitto tra una denominazione validamente registrata quale indicazione geografica protetta secondo la procedura semplificata di cui all’art. 17 di tale regolamento e un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all’art. 13 del medesimo regolamento e concernente lo stesso tipo di prodotto, la cui domanda di registrazione sia stata presentata tanto anteriormente alla registrazione di tale denominazione quanto anteriormente all’entrata in vigore del regolamento n. 692/2003, che modifica il regolamento n. 2081/92.
Infatti, in primo luogo, l’art. 14, n. 1, del regolamento n. 2081/92 si riferisce alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche registrate «conformemente al presente regolamento», senza distinzione in base alla procedura di registrazione utilizzata. In secondo luogo, la finalità dell’art. 17 del regolamento n. 2081/92 era quella di registrare, secondo una procedura semplificata, le denominazioni esistenti negli Stati membri che, pur soddisfacendo i requisiti sostanziali di tale regolamento, erano già giuridicamente protette o sancite dall’uso.
A tal proposito, il sistema istituito dal regolamento n. 2081/92, e in particolare quello del suo art. 17, ha inteso conferire alle denominazioni soggette alla procedura di registrazione semplificata lo stesso livello di protezione riconosciuto alle denominazioni soggette alla procedura di registrazione normale.
(v. punti 53-55, 57, 68 e dispositivo)
2. La data di riferimento al fine di disciplinare, in applicazione dell’art. 14, n. 1, del regolamento n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari, un conflitto che interessa, da un lato, una denominazione validamente registrata quale indicazione geografica protetta, secondo la procedura semplificata di cui all’art. 17 del regolamento n. 2081/92, e, dall'altro, un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all’art. 13 del medesimo regolamento e concernente lo stesso tipo di prodotto, la cui domanda di registrazione sia stata presentata tanto anteriormente alla registrazione di tale denominazione quanto anteriormente all’entrata in vigore del regolamento n. 692/2003, che modifica il regolamento n. 2081/92, è rappresentata dalla data dell’entrata in vigore della registrazione di tale denominazione.
Invero, l’entrata in vigore della registrazione è conforme sia alla finalità della data di riferimento di cui all’art. 14, n. 1, del regolamento n. 2081/92 sia all’impianto sistematico di quest’ultimo.
Mentre, nel contesto della procedura normale, la data di riferimento, ai fini della suddetta disposizione, è fissata rispetto a una pubblicazione a livello dell'Unione, quale quella prevista all’art. 6, n. 2, del regolamento n. 2081/92, il che soddisfa i requisiti del principio della certezza del diritto, nel contesto della procedura semplificata, la prima pubblicazione, a livello dell’Unione, delle denominazioni registrate è quella della loro registrazione.
Atteso che, per le denominazioni da registrare secondo la procedura semplificata, la protezione nazionale era mantenuta fino alla data della registrazione, la fissazione della data dell’entrata in vigore di tale registrazione quale data di riferimento per dette denominazioni, ai fini della protezione concessa dall’art. 14, n. 1, del regolamento n. 2081/92, è conforme al sistema istituito da tale regolamento. Inoltre, nei limiti in cui la pubblicazione della registrazione contiene altresì la data dell’entrata in vigore di tale registrazione, quest'ultima soddisfa parimenti i requisiti della certezza del diritto.
(v. punti 60-66, 68 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
22 dicembre 2010 (*)
«Riinvio pregiudiziale – Regolamenti (CEE) n. 2081/92 e (CE) n. 510/2006 – Applicazione nel tempo – Art. 14 – Registrazione secondo la procedura semplificata – Rapporti tra marchi e indicazioni geografiche protette»
Nel procedimento C‑120/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesgerichtshof (Germania) con decisione 20 dicembre 2007, pervenuta in cancelleria il 20 marzo 2008, nella causa
Bavaria NV
contro
Bayerischer Brauerbund eV,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. D. Šváby, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. E. Juhász e T. von Danwitz, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 giugno 2010,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Bavaria NV, dall’avv. G. van der Wal, advocaat, e dall’avv. H. Kunz-Hallstein, Rechtsanwalt;
– per il Bayerischer Brauerbund eV, dall’avv. R. Knaak, Rechtsanwalt;
– per il governo tedesco, dal sig. J. Möller e dalla sig.ra J. Kemper, in qualità di agenti;
– per il governo ellenico, dal sig. I. Chalkias e dalla sig.ra S. Papaïoannou, in qualità di agenti;
– per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dal sig. F. Arena, avvocato dello Stato;
– per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra C. Wissels e dal sig. J. Langer, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, dai sigg. N. Rasmussen, G. von Rintelen e T. van Rijn, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 settembre 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 14, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1), e dell’art. 14, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 20 marzo 2006, n. 510, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93, pag. 12), in merito alle indicazioni geografiche protette (in prosieguo: le «IGP») registrate secondo la procedura semplificata di cui all’art. 17 del regolamento n. 2081/92.
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia pendente tra la Bavaria NV (in prosieguo: la «Bavaria») e il Bayerischer Brauerbund eV (in prosieguo: il «Bayerischer Brauerbund») in ordine al diritto della Bavaria di usare un marchio contenente il termine «Bavaria», tenuto conto dell’IGP «Bayerisches Bier», registrata dal regolamento (CE) del Consiglio 28 giugno 2001, n. 1347, che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento n. 2081/92 (GU L 182, pag. 3).
Contesto normativo
Il regolamento n. 2081/92
3 L’art. 6 del regolamento n. 2081/92 dispone quanto segue:
«1. Entro un termine di sei mesi la Commissione verifica, procedendo ad un esame formale, che la domanda di registrazione comprenda tutti gli elementi di cui all’articolo 4.
La Commissione informa lo Stato membro interessato delle proprie conclusioni.
2. Qualora la Commissione, tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 1, sia giunta alla conclusione che la denominazione ha i requisiti necessari per ottenere la protezione, essa pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il nome e l’indirizzo del richiedente, la denominazione del prodotto, gli estremi della domanda, i riferimenti alle disposizioni nazionali che disciplinano l’elaborazione, la produzione o la fabbricazione del prodotto e, se del caso, le motivazioni alla base delle sue conclusioni.
3. Se non vengono presentate alla Commissione dichiarazioni di opposizione conformemente all’articolo 7, la denominazione è iscritta nel registro tenuto dalla Commissione, denominato “Registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette”, che contiene i nomi delle associazioni e degli organismi di controllo interessati.
4. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee:
– le denominazioni iscritte nel registro;
– le modifiche apportate al registro conformemente agli articoli 9 e 11.
5. Qualora la Commissione, tenuto conto dell’esame di cui al paragrafo 1, sia giunta alla conclusione che la denominazione non ha i requisiti necessari per ottenere la protezione, essa decide, secondo la procedura prevista all’articolo 15, di non procedere alla pubblicazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Prima di procedere alla pubblicazione di cui ai paragrafi 2 e 4 ed alla registrazione di cui al paragrafo 3 la Commissione può chiedere il parere del comitato di cui all’articolo 15».
4 Ai sensi dell’art. 13, n. 1, di tale regolamento:
«Le denominazioni registrate sono tutelate contro:
a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l’uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta;
b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione” o simili;
c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l’impiego, per la confezione, di recipienti che possono indurre in errore sull’origine;
d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine dei prodotti.
Se una denominazione registrata contiene la denominazione di un prodotto agricolo o alimentare che è considerata generica, l’uso di questa denominazione generica per il prodotto agricolo o alimentare appropriato non è contrario al primo comma, lettera a) o b)».
5 L’art. 14 di detto regolamento enuncia quanto segue:
«1. Qualora una denominazione d’origine o un’indicazione geografica sia registrata conformemente al presente regolamento, la domanda di registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all’articolo 13 e concernente lo stesso tipo di prodotto viene respinta, purché la domanda di registrazione del marchio sia presentata dopo la data della pubblicazione prevista all’articolo 6, paragrafo 2.
I marchi registrati in modo contrario al primo comma sono annullati.
Il presente paragrafo si applica anche quando la domanda di registrazione di un marchio è presentata prima della data di pubblicazione della domanda di registrazione prevista all’articolo 6, paragrafo 2, purché tale pubblicazione avvenga prima della registrazione del marchio.
2. Nel rispetto del diritto comunitario, l’uso di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all’articolo 13, registrato in buona fede anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione (…) della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica può proseguire, nonostante la registrazione di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica, qualora il marchio non incorra nella nullità o decadenza per i motivi previsti dalla direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui marchi [GU 1989, L 40, pag. 1], rispettivamente all’articolo 3, paragrafo 1, lettere c) e g) e all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b).
3. Una denominazione d’origine o un’indicazione geografica non è registrata qualora, tenuto conto della fama di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione è tale da indurre il consumatore in errore quanto alla vera identità del prodotto».
6 L’art. 17 del regolamento n. 2081/92 dispone quanto segue:
«1. Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data dell’entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione quali denominazioni, tra quelle giuridicamente protette o, negli Stati membri in cui non vige un sistema di protezione, sancite dall’uso, essi desiderano far registrare a norma del presente regolamento.
2. La Commissione registra, secondo la procedura prevista all’articolo 15, le denominazioni di cui al paragrafo 1 conformi agli articoli 2 e 4. L’articolo 7 non si applica. Tuttavia non vengono registrate le denominazioni generiche.
3. Gli Stati membri possono mantenere la protezione nazionale delle denominazioni comunicate in conformità del paragrafo 1 sino alla data in cui viene presa una decisione in merito alla registrazione».
Il regolamento (CE) n. 1107/96
7 Ai sensi del primo e secondo ‘considerando’ del regolamento (CE) della Commissione 12 giugno 1996, n. 1107, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148, pag. 1):
«considerando che a norma dell’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di tale regolamento gli Stati membri comunicano alla Commissione quali denominazioni, tra quelle giuridicamente protette o sancite dall’uso, desiderino far registrare;
considerando che dall’esame della conformità di tali denominazioni con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2081/92 è emerso che alcune di esse sono conformi a dette disposizioni e meritano di essere registrate e pertanto protette a livello comunitario quali indicazioni geografiche o denominazioni di origine».
8 L’art. 1 del regolamento n. 1107/96 dispone quanto segue:
«Le denominazioni figuranti nell’allegato sono registrate quali [IGP] o denominazioni di origine protette (DOP) a norma dell’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92.
Le denominazioni non figuranti nell’allegato, che siano state comunicate a norma dell’articolo 17, restano protette a livello nazionale fino a quando sarà adottata una decisione in merito».
Il regolamento (CE) n. 2400/96
9 Ai sensi dei primi quattro ‘considerando’ del regolamento (CE) della Commissione 17 dicembre 1996, n. 2400, relativo all’iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento n. 2081/92 (GU L 327, pag. 11):
«considerando che, a norma dell’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione alcune domande di registrazione di denominazioni in quanto indicazione geografica o denominazione di origine;
considerando che, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1 del suddetto regolamento, è stato constatato che le domande sono conformi alle disposizioni del regolamento e, in particolare, che comprendono tutti gli elementi ivi previsti all’articolo 4;
considerando che, in seguito alla pubblicazione delle suddette denominazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, non è stata comunicata alla Commissione alcuna opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento in esame;
considerando che, di conseguenza, tali denominazioni possono essere iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette e godere della protezione comunitaria in quanto indicazione geografica o denominazione di origine».
10 L’art. 1 del regolamento n. 2400/96 così recita:
«Le denominazioni elencate nell’allegato sono iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, in quanto [IGP] o denominazione di origine protetta (DOP), ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2081/92».
Il regolamento (CE) n. 692/2003
11 L’art. 1, punto 13, del regolamento (CE) del Consiglio 8 aprile 2003, n. 692, che modifica il regolamento n. 2081/92 (GU L 99, pag. 1), dispone quanto segue:
«L’art. 14 [del regolamento n. 2081/92] è modificato nel modo seguente:
a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
“1. Qualora una denominazione d’origine o un’indicazione geografica sia registrata ai sensi del presente regolamento, la domanda di registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all’articolo 13 e concernente lo stesso tipo di prodotto viene respinta, purché la domanda di registrazione del marchio sia presentata alla Commissione successivamente alla data di presentazione della domanda di registrazione della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica.
I marchi registrati in modo contrario al primo comma sono annullati”;
(…)».
Il regolamento n. 510/2006
12 Il diciannovesimo e ventesimo ‘considerando’ del regolamento n. 510/2006 enunciano quanto segue:
«Le denominazioni già registrate ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 (…) alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero continuare a beneficiare della protezione prevista nel presente regolamento e figurare automaticamente nel registro. È opportuno poi prevedere misure transitorie applicabili alle domande di registrazione pervenute alla Commissione precedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento.
A fini di maggiore chiarezza e trasparenza è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2081/92 e sostituirlo con il presente regolamento».
13 L’art. 4 del regolamento n. 510/2006, intitolato «Disciplinare», dispone quanto segue:
«1. Per beneficiare di una denominazione d’origine protetta (DOP) o di un’[IGP], un prodotto agricolo o alimentare deve essere conforme ad un disciplinare.
2. Il disciplinare comprende almeno i seguenti elementi:
(…)».
14 L’art. 7 del citato regolamento, intitolato «Opposizione e decisione sulla registrazione», al suo n. 6, così recita:
«La Commissione tiene un registro aggiornato delle denominazioni di origine protette e delle [IGP]».
15 L’art. 13, del medesimo regolamento, intitolato «Protezione», al suo n. 1, dispone quanto segue:
«Le denominazioni registrate sono tutelate contro:
a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l’uso di tale denominazione consenta di sfruttare la reputazione della denominazione protetta;
b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione” o simili;
c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l’impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sull’origine;
d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti.
Se una denominazione registrata contiene il nome di un prodotto agricolo o alimentare che è considerato generico, l’uso di questo nome generico sui corrispondenti prodotti agricoli o alimentari non è considerato contrario al primo comma, lettera a) o b)».
16 L’art. 14 del regolamento n. 510/2006, intitolato «Relazioni fra marchi, denominazioni di origine e indicazioni geografiche», al suo n. 1, così recita:
«Qualora una denominazione d’origine o un’indicazione geografica sia registrata conformemente al presente regolamento, la domanda di registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all’articolo 13 e concernente lo stesso tipo di prodotto viene respinta, se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione presso la Commissione.
I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati».
17 L’art. 17 di tale regolamento, intitolato «Disposizioni transitorie», dispone quanto segue:
«1. Le denominazioni che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, figurano nell’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 (…) e quelle che figurano nell’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 (…) sono automaticamente iscritte nel registro di cui all’articolo 7, paragrafo 6, del presente regolamento. I disciplinari corrispondenti sono equiparati ai disciplinari di cui all’articolo 4, paragrafo 1. Restano d’applicazione le disposizioni transitorie specifiche associate a tali registrazioni.
2. Per quanto concerne le domande, le dichiarazioni e le richieste pendenti presentate alla Commissione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento:
a) non si applicano le procedure di cui all’articolo 5 senza pregiudizio dell’articolo 13, paragrafo 3; e
b) la scheda riepilogativa del disciplinare elaborata in conformità del regolamento (CE) n. 383/2004 della Commissione [1° marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regolamento n. 2081/92 per quanto concerne la scheda riepilogativa dei principali elementi dei disciplinari (GU L 64, pag. 16),] sostituisce il documento unico di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera c).
3. La Commissione può adottare, se necessario, altre disposizioni transitorie secondo le procedure previste all’articolo 15, paragrafo 2».
18 Ai sensi dell’art. 19 del regolamento n. 510/2006:
«Il regolamento (CEE) n. 2081/92 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III».
Causa principale e questioni pregiudiziali
19 Il Bayerischer Brauerbund è un’associazione tedesca che ha lo scopo di tutelare gli interessi comuni dei birrifici bavaresi. Secondo quanto certificato dall’Amtsgericht München, il suo statuto risale al 7 dicembre 1917. Il Bayerischer Brauerbund è titolare dei marchi collettivi registrati Genuine Bavarian Beer, dal 1958, Bayrisch Bier e Bayrisches Bier, dal 1968, nonché Reinheitsgebot seit 1516 Bayrisches Bier, dal 1985.
20 La Bavaria è una società commerciale olandese produttrice di birra che opera sul mercato internazionale. Denominata in passato «Firma Gebroeders Swinkels», tale società ha cominciato ad utilizzare il termine «Bavaria» nel 1925 e l’ha incorporato nella sua denominazione sociale nel 1930. La Bavaria era ed è titolare di numerosi marchi ed elementi figurativi registrati nei quali compare la dicitura «Bavaria». Le date di registrazione comprendono gli anni 1947, 1971, 1982, 1991, 1992 e 1995. In Germania la tutela di alcuni dei suddetti marchi è stata negata nel 1973, nel 1992 e nel 1993.
21 La denominazione «Bayerisches Bier» è stata oggetto di accordi bilaterali in materia di protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d’origine e di altre denominazioni geografiche tra la Repubblica federale di Germania, da un lato, e la Repubblica francese (1961), la Repubblica italiana (1963), la Repubblica ellenica (1964), la Confederazione svizzera (1967) e il Regno di Spagna (1970), dall’altro.
22 Il 28 settembre 1993 il Bayerischer Brauerbund, in accordo con altre due associazioni bavaresi, presentava presso il governo tedesco una domanda di registrazione come IGP ai sensi dell’art. 17, n. 1, del regolamento n. 2081/92. Il 20 gennaio 1994 tale governo trasmetteva alla Commissione la domanda di registrazione dell’IGP «Bayerisches Bier», secondo la procedura semplificata prevista dalla suddetta disposizione.
23 Seguiva un intenso scambio di informazioni tra la Commissione e le autorità tedesche al fine di integrare il fascicolo, ritenuto completo il 20 maggio 1997. Con lettera del 28 marzo 2000 veniva trasmesso alla Commissione il disciplinare definitivo.
24 Il comitato di regolamentazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine discuteva a più riprese i due progetti di regolamento della Commissione diretto alla registrazione della «Bayerisches Bier» quale IGP. L’esistenza di marchi contenenti anch’essi i termini «Bayerisches Bier» o loro traduzioni era una delle questioni oggetto di dibattito.
25 Poiché in seno a detto comitato non veniva raggiunta la maggioranza richiesta ai sensi dell’art. 15, secondo comma, del regolamento n. 2081/92, lo stesso non poteva esprimere il proprio parere entro il termine prescritto. La Commissione convertiva quindi il suo progetto in proposta di regolamento del Consiglio, il quale, successivamente, ha adottato il regolamento n. 1347/2001 con cui la denominazione «Bayerisches Bier» veniva registrata quale IGP e inclusa tra le denominazioni elencate nell’allegato del regolamento n. 1107/96.
26 Facendo seguito ad analoghe iniziative assunte in altri Stati membri, il Bayerischer Brauerbund ha chiesto al Landgericht München (Tribunale di Monaco di Baviera) di condannare la Bavaria a rinunciare alla protezione di uno dei marchi citati al precedente punto 20. Si tratta del marchio internazionale registrato con il n. 645 349, tutelato in Germania con diritto di priorità dal 28 aprile 1995.
27 Con sentenza confermata in appello dall’Oberlandesgericht München (Corte d’appello di Monaco), il Landgericht München ha accolto la domanda del Bayerischer Brauerbund. La Bavaria ha presentato ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al giudice del rinvio.
28 In tale contesto, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se sia applicabile l’art. 14, n. 1, del regolamento (…) n. 510/2006, quando l’indicazione protetta sia stata validamente registrata in base alla procedura semplificata di cui all’art. 17 del regolamento (…) n. 2081/92 (…).
2) a) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1, quale momento debba considerarsi rilevante ai fini della determinazione dell’anteriorità dell’indicazione geografica protetta ai sensi dell’art. 14, n. 1, del regolamento (…) n. 510/2006.
b) In caso di soluzione negativa della questione sub 1, quale norma disciplini il conflitto tra un’indicazione geografica, validamente registrata secondo la procedura semplificata di cui all’art. 17 del regolamento (…) n. 2081/92 e un marchio, e secondo quali criteri debba determinarsi l’anteriorità dell’indicazione geografica protetta.
3) Se possa farsi ricorso alla normativa nazionale sulla protezione delle denominazioni geografiche, qualora l’indicazione “Bayerisches Bier” (birra bavarese) soddisfi i requisiti per la registrazione ai sensi del regolamento (…) n. 2081/92 e del regolamento (…) n. 510/2006, ma il regolamento (…) n. 1347/01 sia invalido».
29 Con decisione del presidente della Corte 8 maggio 2008 il presente procedimento è stato sospeso sino alla pronuncia della sentenza nella causa Bavaria e Bavaria Italia (sentenza 2 luglio 2009, causa C‑343/07, Racc. pag. I‑5491). Detta causa aveva ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d’appello di Torino nell’ambito di una controversia vertente, tra le altre questioni, sulla validità del regolamento n. 1347/2001 ed era anch’essa pendente tra la Bavaria e il Bayerischer Brauerbund.
Sulle questioni pregiudiziali
30 In via preliminare, occorre rilevare che, se è vero che la prima e la seconda questione presuppongono la validità del regolamento n. 1347/2001, la terza questione muove invece dalla premessa della sua invalidità.
31 La terza questione deve dunque essere affrontata previamente rispetto alle prime due questioni.
Sulla terza questione
32 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio si interroga sulla validità del regolamento n. 1347/2001 e, in caso di soluzione negativa, sulla possibilità di applicare la normativa nazionale sulla protezione delle denominazioni geografiche, qualora l’IGP «Bayerisches Bier» dovesse soddisfare, nonostante l’eventuale invalidità di tale regolamento, i requisiti per la registrazione ai sensi dei regolamenti nn. 2081/92 e 510/2006.
33 Dalla decisione di rinvio risulta che tale questione è stata sollevata rispetto agli stessi elementi idonei a inficiare la validità del regolamento n. 1347/2001 sollevati dalla Corte d’appello di Torino nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza Bavaria e Bavaria Italia, che in quel momento era pendente dinanzi alla Corte.
34 Poiché nella citata sentenza la Corte ha dichiarato che dall’esame della questione sollevata non erano emersi elementi atti ad inficiare la validità del regolamento n. 1347/2001, non occorre risolvere la terza questione sollevata.
Sulla prima e seconda questione
35 Con la sua prima e seconda questione, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio, in sostanza, interroga la Corte in merito alla disposizione e alla data di riferimento che devono trovare applicazione per risolvere il conflitto tra una denominazione validamente registrata quale IGP secondo la procedura semplificata di cui all’art. 17 del regolamento n. 2081/92 e un marchio la cui domanda di registrazione è stata presentata sia anteriormente alla registrazione di tale denominazione sia anteriormente all’entrata in vigore del regolamento n. 692/2003.
Sull’inapplicabilità ratione temporis dell’art. 14, n. 1, del regolamento n. 510/2006 o del regolamento n. 2081/92, come modificato dal regolamento n. 692/2003, alla causa principale
36 Sia l’art. 14, n. 1, del regolamento n. 2081/92, nella sua versione originaria e in quella derivante dal regolamento n. 692/2003, sia l’art. 14, n. 1, del regolamento n. 510/2006 sono diretti a risolvere il conflitto tra una denominazione registrata quale IGP e una domanda di registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all’art. 13, rispettivamente, del regolamento n. 2081/92 e del regolamento n. 510/2006, e concernente, a seconda del caso, lo stesso tipo o la stessa classe di prodotto.
37 La soluzione prevista nel caso di un conflitto del genere è il diniego della registrazione del marchio in questione ovvero, in subordine, l’annullamento del marchio registrato, qualora detta domanda sia stata presentata successivamente alla data indicata rispettivamente da tali diverse disposizioni.
38 Pertanto, ai sensi sia dell’art. 14, n. 1, del regolamento n. 510/2006 sia della versione dell’art. 14, n. 1, del regolamento n. 2081/92 ereditata dal regolamento n. 692/2003, la domanda di registrazione di detto marchio deve essere respinta ovvero, eventualmente, essere annullata qualora la presentazione di tale domanda sia avvenuta successivamente al deposito, presso la Commissione, della domanda di registrazione della denominazione controversa quale IGP.
39 Tuttavia, le disposizioni citate al punto precedente non possono essere applicate retroattivamente al fine di risolvere un conflitto, quale quello che è all’origine della causa principale, tra una denominazione validamente registrata quale IGP secondo la procedura semplificata di cui all’art. 17 del regolamento n. 2081/92 e un marchio la cui domanda di registrazione sia stata presentata prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 692/2003.
40 Infatti, secondo giurisprudenza consolidata, in linea generale, il principio della certezza del diritto osta a che il momento iniziale dell’applicazione nel tempo di un atto dell’Unione decorra da una data anteriore a quella della sua pubblicazione, salvo qualora, in via eccezionale, lo esiga lo scopo da raggiungere e sia debitamente rispettato il legittimo affidamento degli interessati. A tal riguardo, per garantire l’osservanza dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, le norme dell’Unione di diritto sostanziale devono essere interpretate come applicabili a situazioni createsi anteriormente alla loro entrata in vigore soltanto nei limiti in cui dalla lettera, dallo scopo o dallo spirito di tali norme risulti chiaramente che dev’essere loro attribuita tale efficacia (v. sentenza 24 settembre 2002, cause riunite C‑74/00 P e C‑75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, Racc. pag. I‑7869, punto 119 e giurisprudenza citata).
41 Se è vero che il principio della certezza del diritto osta a che un regolamento venga applicato retroattivamente, e ciò a prescindere dalle conseguenze favorevoli o sfavorevoli che una siffatta applicazione potrebbe avere per l’interessato, lo stesso principio esige che qualsiasi situazione di fatto venga di regola, purché non sia espressamente disposto il contrario, valutata alla luce delle norme giuridiche vigenti al momento in cui essa si è prodotta. Sebbene quindi la nuova legge abbia validità solo per l’avvenire, essa si applica anche, salvo deroga, agli effetti futuri di situazioni sorte sotto la vigenza della vecchia legge (v. sentenza 6 luglio 2006, causa C‑154/05, Kersbergen-Lap e Dams-Schipper, Racc. pag. I‑6249, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).
42 Orbene, è giocoforza constatare che le circostanze all’origine del conflitto tra la denominazione e il marchio di cui trattasi nella causa principale sono anteriori non soltanto all’entrata in vigore del regolamento n. 510/2006, ma anche a quella del regolamento n. 692/2003 che ha modificato il regolamento n. 2081/92. Infatti, detto conflitto è legato al fatto che, da un lato, la denominazione «Bayerisches Bier», a seguito di una domanda presentata dal governo tedesco presso la Commissione il 20 gennaio 1994, è stata registrata, secondo la procedura semplificata ai sensi del regolamento n. 2081/92, quale IGP dal regolamento n. 1347/2001 e che, dall’altro lato, il marchio della Bavaria che è stato oggetto della registrazione internazionale n. 645 349 gode di un diritto di priorità e di una conseguente protezione, in particolare, in Germania dal 28 aprile 1995.
43 Poiché dalla formulazione, dalla finalità e dall’impianto sistematico dei regolamenti nn. 692/2003 e 510/2006, in particolare dalle disposizioni sopra esaminate, non risulta che deve essere loro attribuita efficacia retroattiva, occorre constatare che un conflitto quale quello tra l’IGP e il marchio di cui trattasi nella causa principale deve essere disciplinato dall’art. 14, n. 1, del regolamento n. 2081/92 nella sua versione originaria.
44 Infatti, nel caso di specie si tratta di stabilire se, quando il marchio Bavaria in questione è stato registrato nel 1995, l’IGP «Bayerisches Bier» già godesse o meno di una priorità idonea a giustificare l’annullamento di tale marchio. Una questione del genere deve essere decisa con riferimento alla norma che disciplinava il conflitto in questione nel momento in cui lo stesso è sorto.
45 È privo di rilevanza, a tal proposito, il fatto che, in forza del diciannovesimo ‘considerando’ e dell’art. 17 del regolamento n. 510/2006, le denominazioni registrate quali IGP ai sensi del regolamento n. 2081/92 godano della protezione istituita dal regolamento n. 510/2006.
Sull’applicabilità ratione materiae dell’art. 14, n. 1, del regolamento n. 2081/92 alla causa principale
46 In via preliminare, occorre ricordare che, nel sistema istituito dal regolamento n. 2081/92, le denominazioni potevano essere registrate sia seguendo la procedura normale, di cui ai suoi artt. 5 e segg., sia seguendo la procedura semplificata, di cui al suo art. 17. Mentre le denominazioni registrate secondo la procedura normale figuravano nell’allegato del regolamento n. 2400/96, le denominazioni registrate seguendo la procedura semplificata erano inserite nell’allegato del regolamento n. 1107/96.
47 Il conflitto all’origine della causa principale è disciplinato dall’art. 14, n. 1, del regolamento n. 2081/92.
48 Infatti, detto art. 14, n. 1, è l’unico a disciplinare i conflitti tra denominazioni e domande di registrazione di marchi, mentre i nn. 2 e 3 di tale articolo fanno riferimento a situazioni differenti.
49 In base alla norma di conflitto di cui all’art. 14, n. 1, del regolamento n. 2081/92, la domanda di registrazione del marchio in questione è respinta o, se così non è, il marchio registrato è annullato, qualora tale domanda sia stata presentata successivamente alla data della pubblicazione prevista all’art. 6, n. 2, di tale regolamento. La domanda di registrazione è parimenti respinta o il marchio è annullato qualora la domanda sia stata depositata prima della pubblicazione, ma quest’ultima sia avvenuta prima della registrazione del marchio.
50 Detta norma di conflitto prevede dunque un impedimento alla registrazione del marchio in questione o, in subordine, una causa di nullità di quest’ultimo, e come data di riferimento per l’applicazione della norma di conflitto in questione vale la data della pubblicazione prevista all’art. 6, n. 2, del regolamento n. 2081/92.
51 Secondo la Commissione, la fissazione di una siffatta data di riferimento comporta che l’art. 14, n. 1, del regolamento n. 2081/92 non è applicabile alle denominazioni registrate seguendo la procedura semplificata, dal momento che la pubblicazione prevista all’art. 6, n. 2, di tale regolamento si applicava soltanto alla procedura normale di registrazione.
52 Una siffatta interpretazione non può essere accolta.
53 Infatti, in primo luogo, l’art. 14, n. 1, del regolamento n. 2081/92 si riferisce alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche registrate «conformemente al presente regolamento», senza distinzione in base alla procedura di registrazione utilizzata.
54 In secondo luogo, occorre ricordare che la finalità dell’art. 17 del regolamento n. 2081/92 era quella di registrare secondo una procedura semplificata le denominazioni esistenti negli Stati membri che, pur soddisfacendo i requisiti sostanziali di tale regolamento, erano già giuridicamente protette o sancite dall’uso.
55 A tal proposito occorre constatare che il sistema istituito dal regolamento n. 2081/92, e in particolare quello del suo art. 17, ha inteso conferire alle denominazioni soggette alla procedura di registrazione semplificata lo stesso livello di protezione riconosciuto alle denominazioni soggette alla procedura di registrazione normale.
56 Inoltre, come risulta dal secondo ‘considerando’ del regolamento n. 1107/96 e dal quarto ‘considerando’ del regolamento n. 2400/96, la registrazione, vuoi secondo la procedura semplificata vuoi secondo la procedura normale, implicava che le denominazioni di cui trattasi fossero conformi al regolamento n. 2081/92 e che, di conseguenza, esse meritavano di essere protette a livello dell’Unione.
57 Occorre quindi constatare che l’art. 14, n. 1, del regolamento n. 2081/92 è parimenti applicabile ai conflitti che interessano denominazioni registrate quali IGP secondo la procedura semplificata.
Sulla data di riferimento, nell’ambito dell’art. 14, n. 1, del regolamento n. 2081/92, in un conflitto che interessa una denominazione registrata quale IGP secondo la procedura semplificata
58 Occorre constatare che la data di riferimento di cui all’art. 14, n. 1, del regolamento n. 2081/92 si riferisce alla data della pubblicazione prevista all’art. 6, n. 2, di detto regolamento, mentre tale pubblicazione non esisteva nell’ambito della procedura semplificata. Si deve quindi determinare la data di riferimento rilevante nel caso di un conflitto che interessa una denominazione registrata quale IGP secondo la citata procedura.
59 A tal riguardo, poiché il sistema istituito dal regolamento n. 2081/92 è un regime di tutela uniforme ed esauriente (v. sentenza 8 settembre 2009, causa C‑478/07, Budĕjovický Budvar, Racc. pag. I‑7721, punti 114 e 115), esso deve essere ritenuto un sistema compiuto che non lascia agli Stati membri la facoltà di colmare una lacuna in base al diritto interno. La soluzione deve essere pertanto cercata alla luce dell’impianto sistematico nonché delle finalità della disposizione e del regolamento di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza 30 gennaio 1974, causa 159/73, Hannoversche Zucker, Racc. pag. 121, punto 4).
60 In primo luogo, occorre rilevare a tale proposito che, per quanto concerne la procedura normale, l’art. 14, n. 1, del regolamento n. 2081/92 prevede una protezione delle denominazioni a livello dell’Unione nei confronti di un marchio concorrente che appare in una data precedente alla registrazione di tali denominazioni.
61 In tale contesto, la fissazione di tale data rispetto a una pubblicazione a livello dell’Unione, quale quella prevista all’art. 6, n. 2, di tale regolamento, soddisfa i requisiti del principio della certezza del diritto.
62 Orbene, la prima pubblicazione, a livello dell’Unione, delle denominazioni registrate secondo la procedura semplificata era quella della loro registrazione.
63 In secondo luogo, occorre osservare che, ai sensi dell’art. 17, n. 3, del regolamento n. 2081/92, gli Stati membri potevano mantenere la protezione nazionale delle denominazioni comunicate in conformità del n. 1 di tale articolo sino alla data in cui fosse presa una decisione in merito alla registrazione. Secondo l’art. 1 del regolamento n. 1107/96, le denominazioni comunicate a titolo di detto art. 17 restavano protette a livello nazionale fino a quando fosse stata adottata una decisione in merito.
64 Atteso che, per le denominazioni da registrare secondo la procedura semplificata, la protezione nazionale era mantenuta fino alla data della registrazione, la fissazione della data dell’entrata in vigore di tale registrazione quale data di riferimento per dette denominazioni ai fini della protezione concessa dall’art. 14, n. 1, del regolamento n. 2081/92 è conforme al sistema istituito da tale regolamento.
65 Inoltre, come risulta dal regolamento n. 1347/2001, relativamente all’IGP di cui trattasi nella causa principale, la pubblicazione della registrazione contiene altresì la data dell’entrata in vigore di tale registrazione e soddisfa pertanto i requisiti della certezza del diritto.
66 Di conseguenza si deve dichiarare che, per quanto riguarda le denominazioni registrate secondo la procedura semplificata di cui all’art. 17 del regolamento n. 2081/92, l’entrata in vigore della registrazione è conforme sia alla finalità della data di riferimento di cui all’art. 14, n. 1, del regolamento n. 2081/92 sia all’impianto sistematico di quest’ultimo.
67 Ne deriva che una tale data rappresenta la data di riferimento al fine di disciplinare, in applicazione dell’art. 14, n. 1, del regolamento n. 2081/92, un conflitto che interessa una denominazione registrata quale IGP secondo la procedura semplificata.
68 Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la prima e la seconda questione dichiarando che l’art. 14, n. 1, del regolamento n. 2081/92 è applicabile per disciplinare il conflitto tra una denominazione validamente registrata quale IGP secondo la procedura semplificata di cui all’art. 17 di tale regolamento e un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all’art. 13 del medesimo regolamento e concernente lo stesso tipo di prodotto, la cui domanda di registrazione sia stata presentata tanto anteriormente alla registrazione di tale denominazione quanto anteriormente all’entrata in vigore del regolamento n. 692/2003. La data dell’entrata in vigore della registrazione di tale denominazione rappresenta la data di riferimento ai fini del citato art. 14, n. 1.
Sulle spese
69 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
L’art. 14, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari, è applicabile per disciplinare il conflitto tra una denominazione validamente registrata quale indicazione geografica protetta secondo la procedura semplificata di cui all’art. 17 di tale regolamento e un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all’art. 13 del medesimo regolamento e concernente lo stesso tipo di prodotto, la cui domanda di registrazione sia stata presentata tanto anteriormente alla registrazione di tale denominazione quanto anteriormente all’entrata in vigore del regolamento (CE) del Consiglio 8 aprile 2003, n. 692, che modifica il regolamento n. 2081/92. La data dell’entrata in vigore della registrazione di tale denominazione rappresenta la data di riferimento ai fini del citato art. 14, n. 1.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.