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Document 62008CC0407

Conclusioni dell'avvocato generale Mazák del 11 febbraio 2010.
Knauf Gips KG contro Commissione europea.
Impugnazione - Intese - Cartongesso - Accesso al fascicolo - Elementi di prova a carico e a discarico - Nozione di "impresa" - Unità economica - Società responsabile per l’azione dell’unità economica - Argomento dedotto per la prima volta in sede giurisdizionale.
Causa C-407/08 P.

European Court Reports 2010 I-06375

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:70

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JÁN MAZÁK

presentate l’11 febbraio 2010 1(1)

Causa C‑407/08 P

Knauf Gips KG, già Gebr. Knauf Westdeutsche Gipswerke KG

«Impugnazione – Concorrenza – Cartello – Mercato del cartongesso – Violazione dell’art. 81 CE – Procedimento amministrativo – Violazione dei diritti della difesa – Accesso al fascicolo – Rifiuto di comunicare prove a carico – Rifiuto di comunicare prove a discarico – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Violazione del limite del 10% ex art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/62 – Unità economica»





I –    Introduzione

1.        Con il presente ricorso la Knauf Gips KG, già Gebrüder Knauf Gipswerke KG (in prosieguo menzionata anche come: la «ricorrente») chiede alla Corte, tra l’altro, di annullare l’intera sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 8 luglio 2008, causa T-52/03 (2) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»). In subordine, la ricorrente chiede alla Corte di rinviare al Tribunale perché decida nuovamente la causa e, in via di ulteriore subordine, di ridurre l’ammenda ad essa irrogata, quanto meno all’importo di EUR 54,51 milioni.

II – Contesto normativo

2.        L’art. 15, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, Primo regolamento d’applicazione degli articoli [81] e [82] del Trattato (3), così recita:

«La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende che variano da un minimo di mille unità di conto ad un massimo di un milione, con facoltà di aumentare quest’ultimo importo fino al 10 per cento del volume d’affari realizzato durante l’esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all’infrazione, quando intenzionalmente o per negligenza:

a)      commettano una infrazione alle disposizioni dell’articolo [81], paragrafo 1 o dell’articolo [82] del Trattato (…)».

III – Ambito dell’impugnazione

A –    La decisione impugnata

3.        Il 27 novembre 2002 la Commissione ha adottato la decisione 2005/471/CE, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 CE nei confronti di BPB PLC, Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, Société Lafarge SA e Gyproc Benelux NV (Caso COMP/E-1/37.152 – Cartongesso) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), in cui ha dichiarato che la BPB plc (in prosieguo: la «BPB»), la Knauf Group, la Société Lafarge SA (in prosieguo: la «Lafarge») e la Gyproc Benelux NV (in prosieguo: la «Gyproc») avevano violato l’articolo 81, n. 1, CE, prendendo parte ad un insieme di accordi e di pratiche concordate nel settore del cartongesso (4). La Commissione ha considerato che la BPB, la Knauf (5), la Lafarge e la Gyproc avevano concluso e partecipato senza interruzioni ad un accordo complesso e continuato contrario all’art. 81, n. 1, CE, che si era manifestato attraverso i comportamenti qui di seguito indicati, costitutivi di accordi o di pratiche concordate:

–        i rappresentanti della BPB e della Knauf si erano incontrati a Londra nel 1992 ed avevano espresso la volontà comune di stabilizzare i mercati in Germania (in prosieguo: il «mercato tedesco»), nel Regno Unito (in prosieguo: il «mercato del Regno Unito»), in Francia (in prosieguo: il «mercato francese») nonché nei Paesi Bassi, in Belgio e in Lussemburgo (in prosieguo: il «mercato del Benelux»);

–        i rappresentanti della BPB e della Knauf avevano organizzato, a partire dal 1992, sistemi di scambio di informazioni, ai quali avevano aderito la Lafarge e, in seguito, la Gyproc, relativamente ai volumi di vendite sul mercato tedesco, francese, britannico e del Benelux;

–        i rappresentanti della BPB, della Knauf e della Lafarge, in svariate occasioni, si erano scambiati informazioni in anticipo sugli aumenti dei prezzi nel mercato del Regno Unito;

–        in considerazione di particolari sviluppi nel mercato tedesco, i rappresentanti della BPB, della Knauf, della Lafarge e della Gyproc si erano incontrati a Versailles nel 1996, a Bruxelles nel 1997 e all’Aia nel 1998, al fine di ripartirsi o almeno di stabilizzare il mercato tedesco;

–        i rappresentanti della BPB, della Knauf, della Lafarge e della Gyproc si erano scambiati informazioni in svariate occasioni e si erano accordati per aumentare i prezzi nel mercato tedesco tra il 1996 e il 1998 (6).

4.        Ai sensi dell’art. 1 della decisione impugnata l’infrazione ha avuto la seguente durata:

–        «BPB PLC: dal 31 marzo 1992, al più tardi, al 25 novembre 1998;

–        Knauf: dal 31 marzo 1992, al più tardi, al 25 novembre 1998;

–        Société Lafarge SA: dal 31 agosto 1992, al più tardi, al 25 novembre 1998;

–        Gyproc Benelux N.V.: dal 6 giugno 1996, al più tardi, al 25 novembre 1998».

5.        In considerazione della natura dei comportamenti in questione, del loro impatto concreto sul mercato del cartongesso, molto concentrato e oligopolistico, e del fatto che hanno interessato i quattro principali mercati nella Comunità europea, la Commissione ha ritenuto che le imprese destinatarie della decisione impugnata avessero commesso un’infrazione molto grave dell’articolo 81, n. 1, CE. Alle seguenti imprese sono state inflitte le ammende qui di seguito indicate:

–        BPB: EUR 138,6 milioni;

–        Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG: EUR 85,8 milioni;

–        Lafarge: EUR 249,6 milioni;

–        Gyproc: EUR 4,32 milioni (7).

6.        Per quanto riguarda l’ammenda inflitta alla ricorrente, ai punti 495-499 della decisione impugnata la Commissione ha affermato quanto segue:

«(495) È assodato che [il gruppo] Knauf ha partecipato attivamente a tutti i comportamenti anticoncorrenziali descritti nella presente decisione e che [dirigenti di alto livello del gruppo Knauf], [il sig. B e il sig. C], sono stati personalmente coinvolti in tali comportamenti.

(496) Tenuto conto della particolare struttura del gruppo Knauf, la decisione è indirizzata alla Knauf Westdeutsche Gipswerke. La Commissione difatti non è in grado di individuare una persona giuridica a capo del gruppo di società costituenti l’impresa. Non esiste, pertanto, una persona giuridica a capo dell’impresa alla quale, in quanto responsabile del coordinamento delle attività del gruppo, si possano imputare le infrazioni commesse dalle diverse società che lo compongono.

(497) La Knauf Westdeutsche Gipswerke, di cui [il sig. B] e [il sig. C] sono [dirigenti di alto livello], è la società maggiormente rappresentativa di tale impresa. In particolare, per quanto riguarda la Gebrüder Knauf Verwaltungsgesellschaft KG, che ha la funzione di amministrare altre società del gruppo Knauf, va sottolineato che essa dipende, almeno in parte, dalla Knauf Westdeutsche Gipswerke tanto per la logistica quanto per il personale.

(498) Di conseguenza, e per evitare che questioni puramente formali si oppongano all’accertamento del comportamento tenuto sul mercato del cartongesso [dal gruppo] Knauf ai fini dell’applicazione delle norme sulla concorrenza, la Commissione ritiene che la Knauf Westdeutsche Gipswerke debba essere considerata responsabile per l’insieme dei comportamenti [del gruppo] Knauf. La Knauf Westdeutsche Gipswerke non ha sollevato obiezioni contro l’invio della comunicazione degli addebiti da parte della Commissione, nonostante in essa fosse evidente che la Commissione intendeva considerarla responsabile per l’insieme dei comportamenti della Knauf.

(499) La Commissione ritiene che, in vista dell’eventuale inflizione di un’ammenda (…), il fatturato da considerare ai fini della presente decisione sia quello dell’“impresa” ai sensi dell’art. 81, n. 1, del Trattato, ossia, nel caso di specie, il fatturato mondiale realizzato dall’insieme delle società del gruppo Knauf, come comunicato dalla Knauf alla Commissione» (8).

7.        Inoltre, ai punti 38 e 39 della decisione impugnata, la Commissione aveva già osservato quanto segue:

«(38) Fondata nel 1932, con la sede sociale e un ampio sito industriale a Iphofen, Baviera (Germania), la Knauf attualmente comprende una serie di società private ancora in possesso della (…) o di azionisti appartenenti ad essa. La società ama presentarsi come una società familiare, la Knauf Westdeutsche Gipswerke: “La società Gebr. Knauf Westdeutsche Gipswerke, di Iphofen, fondata nel 1932, attualmente è non solo uno dei principali produttori di materiali edili in Europa, ma anche un gruppo operante a livello mondiale e le cui attività non sono limitate alla produzione di materiali a base di gesso. Nonostante la sua espansione, la Knauf rimane un’impresa familiare, appartenente alle famiglie di Alfons e Karl Knauf (…)”.

(39) La Knauf Westdeutsche Gipswerke è di fatto la più antica società del gruppo Knauf e presso di essa lavora un gran numero di dipendenti del gruppo (oltre 1 000); attualmente è una società in accomandita [che annovera tra i dirigenti di alto livello i sigg. B e C] (…). La società opera negli stessi locali e con lo stesso personale di un’altra società, la Gebrüder Knauf Verwaltungsgesellschaft KG, anch’essa società in accomandita, di cui sono altresì [dirigenti di alto livello] [il sig. B] e [il sig. C], e che ha il compito di amministrare altre società del gruppo Knauf. Va osservato che, oltre ad avere gli stessi dirigenti, le due società in accomandita hanno esattamente la stessa struttura dell’azionariato (ossia, le stesse persone possiedono esattamente le stesse quote nel capitale societario). La Gebrüder Knauf Verwaltungsgesellschaft KG ha pochissimi dipendenti, parimenti nel sito di Iphofen».

B –    Procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado

8.        Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di primo grado il 13 febbraio 2003 e registrato con il numero di causa T‑52/03, la Knauf Gips KG ha chiesto di annullare la decisione impugnata nella parte in cui la riguarda o, in subordine, di ridurre adeguatamente l’ammenda ad essa inflitta con la decisione impugnata, nonché di condannare la Commissione alle spese.

9.        Nel ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado la Knauf Gips KG ha sollevato otto motivi. Con il primo, essa ha sostenuto che la decisione impugnata ha violato i suoi diritti della difesa, affermando, tra l’altro, che la decisione impugnata si basava su prove cui essa non aveva avuto accesso malgrado le sue richieste in tal senso. Con il secondo motivo, la Knauf Gips KG lamentava una violazione dell’art. 81, n. 1, CE. Il terzo motivo dedotto dalla Knauf Gips KG era attinente ad una violazione della nozione di infrazione unica. Con il quarto motivo, la Knauf Gips KG sosteneva che la decisione impugnata violava l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 con riguardo al tetto massimo dell’ammenda. Con il quinto motivo la ricorrente sosteneva che la decisione impugnata violava l’art. 253 CE e l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, nonché i principi generali di diritto relativi alla determinazione dell’ammenda. Con il sesto motivo la Knauf Gips KG sosteneva che la Commissione aveva violato il principio della parità di trattamento perché non aveva ridotto l’ammenda ad essa inflitta nonostante avesse cooperato con la Commissione allo stesso modo della BPB, la cui ammenda era stata diminuita del 30%. Con il settimo motivo la ricorrente sosteneva che l’eccessiva durata del procedimento amministrativo aveva portato ad una violazione dell’art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché del principio di buona amministrazione. Con l’ottavo e ultimo motivo la Knauf Gips KG lamentava un errore di diritto nonché un errore manifesto di valutazione nella fissazione degli interessi di mora nel pagamento dell’ammenda.

10.      L’8 luglio 2008 il Tribunale di primo grado ha pronunciato una sentenza respingendo il ricorso della Knauf Gips KG e condannandola alle spese.

IV – Procedimento di impugnazione

11.      Il 19 settembre 2008 la ricorrente ha depositato un ricorso contro la sentenza impugnata. Essa chiede che la Corte voglia:

–        annullare l’intera sentenza impugnata;

–        in subordine, rinviare al Tribunale perché decida nuovamente la causa;

–        in ulteriore subordine, ridurre adeguatamente l’ammenda inflitta alla ricorrente dall’art. 3 della decisione impugnata, e comunque almeno ad EUR 54,51 milioni;

–        condannare la Commissione alle spese.

12.      La Commissione chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione nella sua interezza;

–        condannare la ricorrente alle spese.

13.      Il ricorso contro la sentenza impugnata si basa su tre motivi. Con il primo, la ricorrente lamenta una violazione dei suoi diritti della difesa. Con il secondo essa fa valere una violazione dell’art. 81, n. 1, CE. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta una violazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 81 CE.

14.      Il 22 ottobre 2009 si è svolta un’udienza.

V –    Il primo motivo di impugnazione: violazione dei diritti della difesa

15.      Secondo la ricorrente, il Tribunale di primo grado ha violato i suoi diritti della difesa a causa dell’erronea applicazione delle regole riguardanti, in primo luogo, il rifiuto di accesso ai documenti a carico e, in secondo luogo, il rifiuto di accesso alle prove a discarico.

A –    Il rifiuto di accesso ai documenti a carico

1.      La decisione contestata

16.      In primo grado la Knauf ha sostenuto che la decisione impugnata è in larga parte basata su prove a carico alle quali essa non ha avuto accesso malgrado sue richieste in tal senso.

17.      Al punto 41 della sentenza impugnata il Tribunale ha confermato che la Knauf Gips KG non aveva avuto accesso durante il procedimento amministrativo alle risposte degli altri destinatari della comunicazione degli addebiti. Secondo il Tribunale, poiché i documenti non divulgati alle parti interessate durante il procedimento amministrativo non costituiscono mezzi di prova opponibili, è necessario, nel caso in cui la Commissione nella sua decisione si sia basata su documenti non inclusi nel fascicolo istruttorio e che non sono stati comunicati ai ricorrenti, che tali documenti siano esclusi come mezzi di prova. Tuttavia, in presenza di altre prove documentali, di cui le parti fossero a conoscenza durante il procedimento amministrativo, che sostengono specificamente le conclusioni della Commissione, l’eliminazione dai mezzi di prova del documento a carico non comunicato al soggetto interessato non inficia la fondatezza degli addebiti accertati nella decisione contestata. Il Tribunale ha ritenuto che spetta quindi all’impresa interessata dimostrare che il risultato al quale è pervenuta la Commissione nella sua decisione sarebbe stato diverso se dai mezzi di prova a carico avesse dovuto essere eliminato un documento non comunicato sul quale la Commissione si è basata per incriminare tale impresa (9).

18.      Al punto 49 della sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato che la Knauf Gips KG si è limitata ad elencare, a parte poche eccezioni, i passaggi della decisione impugnata nei quali erano menzionati i documenti ai quali era stato negato l’accesso. Il Tribunale ha ritenuto che tale citazione non bastasse a soddisfare l’obbligo della Knauf Gips KG stabilito dalla giurisprudenza riguardo alle prove a carico non divulgate. Esso ha quindi proceduto ad esaminare l’asserita violazione dell’accesso ai documenti a carico alla luce delle censure espressamente sollevate dalla Knauf Gips KG (10). In base all’esame di tali documenti, il Tribunale ha ritenuto che il risultato cui la Commissione era pervenuta nella decisione impugnata non sarebbe stato diverso se i documenti stessi fossero stati eliminati dal fascicolo. Esso ha però dichiarato che avrebbe esaminato ad abundantiam il merito della causa, scartando tutti gli elementi a carico derivanti dalle risposte degli altri destinatari della comunicazione degli addebiti, al fine di verificare se la valutazione compiuta dalla Commissione riguardo all’esistenza e agli effetti dell’infrazione fosse stata dimostrata a sufficienza anche in assenza dei suddetti elementi (11).

2.      Argomenti

19.      Secondo la ricorrente, il Tribunale si è erroneamente rifiutato di esaminare gli esempi di prove non comunicate che essa aveva indicato. A suo parere, avendo essa elencato i suddetti elementi e i passaggi della decisione impugnata basati esclusivamente su di essi, non sono necessarie ulteriori indicazioni per concludere che, se tali elementi di prova fossero stati eliminati, almeno quelle parti della motivazione della decisione impugnata sarebbero state diverse. Dato che chiaramente i passaggi descritti dalla ricorrente riguardavano il merito dell’intera violazione, è evidente che la decisione impugnata sarebbe stata del tutto differente. I passaggi della decisione impugnata effettivamente esaminati dal Tribunale (v. punti 51-63 della sentenza impugnata) non sono decisivi, dal momento che i diritti della difesa della ricorrente erano già stati violati, in quanto in altri passaggi della decisione impugnata la Commissione si era basata su prove a carico non comunicate e che il Tribunale non aveva esaminato.

20.      La Commissione sostiene che, essendo diretta soltanto contro i motivi contenuti ai punti 49 e 50 della sentenza impugnata, detta censura non può comportare l’annullamento della stessa. Tali motivi sono stati inseriti ad abundantiam, dal momento che, ai sensi del punto 63 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha preso in considerazione i suddetti elementi di prova quando ha esaminato il merito della decisione impugnata. Inoltre, secondo la Commissione, la ricorrente non ha soddisfatto i requisiti sanciti dalla Corte nella sentenza Aalborg Portland e a./Commissione (12) riguardo agli elementi di prova a carico. In base a tale sentenza, la Corte impone alla parte interessata di dimostrare che il risultato cui è pervenuta la Commissione nella sua decisione sarebbe stato diverso. Il riferimento generale fatto dalla ricorrente a diversi passaggi della decisione impugnata nei quali gli elementi di cui trattasi sono semplicemente menzionati non è sufficiente perché altrimenti il Tribunale sarebbe tenuto a dimostrare l’esistenza di un nesso causale tra il diniego di accesso ai suddetti elementi di prova e l’asserita violazione dei diritti della difesa.

3.      Valutazione

21.      Faccio notare, in primo luogo, che la ricorrente contesta le conclusioni del Tribunale descritte ai punti 49 e 50 della sentenza impugnata. Nessuna obiezione viene mossa contro gli accertamenti specifici del Tribunale contenuti ai punti 51-62 della sentenza impugnata in merito alle censure sollevate dalla Knauf Gips KG riguardo a taluni elementi di prova.

22.      Inoltre, contrariamente a quanto asserito dalla Commissione, gli accertamenti compiuti dal Tribunale ai punti 49 e 50 nonché 51-62 della sentenza impugnata non sono stati inclusi ad abundantiam, caratteristica che il Tribunale ha espressamente attribuito alla posizione espressa al punto 63 della sentenza stessa. Pertanto, la costante giurisprudenza in base alla quale la Corte respinge in modo puro e semplice le censure mosse esclusivamente in merito ad una motivazione sovrabbondante, poiché una motivazione siffatta non può comportare l’annullamento della pronuncia (13), non può essere direttamente applicata, a mio avviso, all’argomento in esame.

23.      Ritengo inoltre manifestamente infondato l’argomento della ricorrente secondo cui il Tribunale non avrebbe preso in esame gli esempi di elementi di prova non oggetto di comunicazione indicati dalla ricorrente stessa.

24.      La Knauf Gips KG afferma, in sostanza, che il Tribunale ha concluso erroneamente che un elenco dei passaggi della decisione impugnata nei quali si faceva riferimento agli elementi probatori non divulgati non fosse sufficiente per soddisfare l’obbligo sancito dalla giurisprudenza che impone alla parte interessata di dimostrare che il risultato al quale è pervenuta la Commissione nella sua decisione sarebbe stato diverso se dai mezzi di prova a carico avesse dovuto essere eliminato un documento non comunicato sul quale la Commissione si è basata per incriminare tale impresa.

25.      Secondo una consolidata giurisprudenza, la mancata comunicazione di un documento costituisce una violazione dei diritti della difesa solo se l’impresa interessata dimostra, in primo luogo, che la Commissione si è basata su tale documento per suffragare il suo addebito relativo all’esistenza di un’infrazione e, in secondo luogo, che l’addebito potrebbe essere provato solo facendo riferimento al documento stesso. In presenza di altre prove documentali, di cui le parti erano a conoscenza durante il procedimento amministrativo, che sostengono specificamente le conclusioni della Commissione, l’eliminazione dai mezzi di prova del documento a carico non comunicato non inficerebbe la fondatezza degli addebiti accertati nella decisione contestata. All’impresa interessata spetta quindi dimostrare che il risultato al quale è pervenuta la Commissione nella sua decisione sarebbe stato diverso se dai mezzi di prova a carico avesse dovuto essere eliminato un documento non comunicato sul quale la Commissione si è basata per incriminare tale impresa (14).

26.      A mio avviso il Tribunale non è incorso in un errore di diritto dichiarando che un semplice elenco di passaggi nella decisione impugnata nei quali sono menzionati documenti non comunicati non è sufficiente a soddisfare il chiaro onere imposto all’impresa interessata ai sensi della giurisprudenza Aalborg Portland e a./Commissione (15).

B –    Rifiuto di accesso alle prove a discarico e violazione dei diritti della difesa per quanto riguarda lo scambio di informazioni

27.      In questa sezione ritengo opportuno esaminare il secondo e il terzo capo del primo motivo di impugnazione della ricorrente, essendo entrambi relativi alla seconda parte del primo motivo che la Knauf Gips KG ha fatto valere dinanzi al Tribunale, relativo al rifiuto di accesso alle prove a discarico (16).

1.      La sentenza impugnata

28.      Al punto 67 della sentenza impugnata, citando la sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, il Tribunale ha dichiarato che, per quanto riguarda la mancata comunicazione di un documento a discarico, l’impresa interessata deve solo provare che la sua mancata divulgazione ha potuto influenzare, a suo discapito, lo svolgimento del procedimento ed il contenuto della decisione della Commissione. È sufficiente che l’impresa dimostri che avrebbe potuto utilizzare i detti documenti a discarico per la sua difesa, nel senso che, se essa avesse potuto avvalersene durante il procedimento amministrativo, avrebbe potuto far valere elementi che non concordavano con le deduzioni operate in quello stadio dalla Commissione e avrebbe potuto quindi influenzare, in una qualsiasi maniera, le valutazioni svolte da quest’ultima nell’eventuale decisione, almeno per quanto riguarda la gravità e la durata del comportamento contestatole e, di conseguenza, l’entità dell’ammenda. La possibilità che un documento non divulgato abbia potuto influire sullo svolgimento del procedimento e sul contenuto della decisione della Commissione può essere accertata solo dopo un esame provvisorio di taluni mezzi di prova che faccia emergere che i documenti non divulgati avrebbero avuto, alla luce di tali mezzi di prova, un’importanza che non avrebbe potuto essere trascurata (17).

29.      Dopo aver consentito alla ricorrente l’accesso alle risposte non riservate date dagli altri produttori alla comunicazione degli addebiti della Commissione, il Tribunale ha affermato che, anche se la Knauf Gips KG avesse potuto avvalersi di tali documenti durante il procedimento amministrativo, essi non sarebbero stati in grado di influire sulle valutazioni compiute dalla Commissione (18).

2.      Argomenti

30.      La ricorrente sostiene che il Tribunale ha sintetizzato in modo erroneo, al punto 65 della sentenza impugnata, le censure da essa sollevate nel ricorso proposto nella causa T-52/03 e le osservazioni contenute in un separato documento datato 7 luglio 2006, relativo al rifiuto della Commissione di permetterle l’accesso a prove a discarico. Le conclusioni cui il Tribunale è pervenuto ai punti 64-79 della sentenza impugnata pertanto violano i diritti della difesa della ricorrente e sono prive di fondamento.

31.      Inoltre, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente applicato la giurisprudenza della Corte in tema di prove a discarico. A suo avviso, essa non era tenuta a dimostrare che, se avesse avuto accesso alle risposte fornite dagli altri produttori alla comunicazione degli addebiti, la decisione della Commissione avrebbe avuto un contenuto differente, ma soltanto che essa avrebbe potuto utilizzare detti documenti per difendersi (19). Inoltre, ai punti 70-78 della sentenza impugnata il Tribunale ha valutato in modo erroneo l’ipotesi che alcune prove a discarico cui la ricorrente si era riferita avessero potuto influire sull’esito della decisione impugnata.

32.      Ancora, la ricorrente contesta l’affermazione del Tribunale secondo cui la risposta data dalla BPB alla comunicazione degli addebiti non contiene alcun elemento a discarico (20). A suo parere, conformemente ai principi generali in tema di prova, le affermazioni fatte da altre parti interessate sono prove. Inoltre, il fatto che la ricorrente abbia dedotto gli stessi argomenti non muta la natura delle affermazioni di questo tipo effettuate da altre parti interessate.

33.      La ricorrente sostiene che il Tribunale ha omesso di esaminare l’affermazione contenuta al punto 4.1.16 della risposta della BPB, secondo la quale la riunione di Londra era stata al massimo una discussione spontanea. Inoltre, il Tribunale ha omesso di esaminare l’affermazione della BPB al punto 4.2.3 della sua risposta, secondo la quale gli scambi di informazioni tra la BPB e i suoi concorrenti non rientravano nella procedura di pianificazione della BPB stessa. Né il Tribunale ha valutato l’importanza della prove riguardo all’accertamento dell’esistenza delle riunioni a Bruxelles e all’Aia nel 1997 e nel 1998, che avevano fatto seguito alla presunta riunione di Versailles. In un documento datato 7 luglio 2006, la Knauf Gips KG ha affermato che dai punti 4.3.28 e 4.3.34 della risposta della BPB risulta evidente che alla riunione di Versailles non era stato raggiunto alcun accordo anticoncorrenziale. Per quel che concerne le riunioni di Bruxelles e dell’Aia, la Commissione ha semplicemente concluso che le parti avevano seguito i presunti accordi raggiunti a Versailles. Tuttavia, i punti 4.3.28 e 4.3.34 della risposta della BPB riguardo alla riunione di Versailles avrebbero potuto essere utilizzati per dimostrare che le conclusioni relative alle riunioni di Buxelles e dell’Aia erano infondate.

34.      La Commissione fa valere nuovamente un argomento dedotto dinanzi al Tribunale e che non era stato da quest’ultimo preso in considerazione. Unitamente al suo rifiuto di concedere alla ricorrente l’accesso alle risposte degli altri produttori alla comunicazione degli addebiti, la Commissione aveva allegato una indicazione dei rimedi esperibili dalla ricorrente. Poiché la ricorrente non aveva adito il consigliere uditore e pertanto non aveva esaurito i rimedi esperibili durante il procedimento amministrativo, essa aveva lasciato intendere che non avrebbe dato seguito alla sua richiesta. Pertanto, secondo la Commissione, dal momento che il diritto all’accesso al fascicolo avrebbe dovuto essere esercitato nel corso del procedimento amministrativo, la ricorrente non era legittimata a lamentare una violazione dei diritti della difesa dinanzi al Tribunale.

35.      Secondo la Commissione, il Tribunale ha correttamente applicato il criterio sancito nella sentenza Aalborg Portland e a./Commissione (21) riguardo alle prove a discarico. Inoltre, essa sostiene che la sentenza impugnata non distorce gli argomenti fatti valere dalla ricorrente.

36.      La Commissione ritiene irricevibile l’argomento dedotto dalla ricorrente al paragrafo 31 supra, in quanto essa si limita a riprodurre gli argomenti fatti valere dinanzi al Tribunale, cercando di ottenere una nuova valutazione degli stessi da parte della Corte. Inoltre, la ricorrente non ha dimostrato in che modo le prove non comunicate di cui trattasi avrebbero agevolato la sua difesa. La Commissione considera poi materialmente errato l’argomento esposto dalla ricorrente al paragrafo 33 supra.

3.      Valutazione

37.      Inizierò con l’occuparmi dell’argomento della Commissione indicato al paragrafo 34 delle presenti conclusioni. La Commissione sostiene infatti che la seconda e la terza parte del primo motivo di impugnazione della ricorrente sono precluse perché la ricorrente non ha esaurito tutti i rimedi esperibili riguardo all’accesso ai documenti di cui trattasi nel corso del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione.

38.      Sono del parere che tale argomento debba essere respinto. Innanzi tutto, la Commissione non ha dimostrato che la ricorrente l’ha intenzionalmente indotta in errore o non ha agito in buona fede durante il procedimento amministrativo in merito ai documenti non divulgati di cui trattasi. Il semplice mancato esaurimento di tutti i rimedi esperibili dinanzi alla Commissione non può aver indotto in modo inopportuno quest’ultima ad equivocare il fatto che la ricorrente non avrebbe dato seguito alla sua richiesta di accesso ai documenti di cui trattasi dinanzi ai giudici comunitari (22). Inoltre, in assenza di una disposizione di legge che specificamente imponga alla parte interessata di esaurire i rimedi esperibili durante il procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, ritengo che se la Corte dovesse imporre tale condizione limiterebbe in modo non opportuno i diritti della difesa di tale parte, negandole un pieno accesso alla giustizia (23).

39.      Quanto al motivo della ricorrente esposto supra, al paragrafo 30, secondo cui il punto 65 della sentenza impugnata ha sintetizzato erroneamente i suoi argomenti, va osservato che tali argomenti erano riportati esattamente al punto 43 della relazione predisposta dal giudice relatore per l’udienza dinanzi al Tribunale svoltasi il 23 gennaio 2007.

40.      Ai sensi della giurisprudenza della Corte, la relazione del giudice relatore è destinata a presentare in forma sintetica gli elementi di fatto e di diritto della causa nonché i motivi e argomenti delle parti, e queste ultime hanno la facoltà di chiedere, prima o nel corso dell’udienza, che vengano effettuate rettifiche, o di formulare riserve. Inoltre, i giudici del Tribunale che hanno partecipato alla deliberazione hanno avuto accesso, nel corso di tutto lo svolgimento del procedimento, al complesso dei documenti che costituiscono il fascicolo (24).

41.      Nella causa T-52/03 la cancelleria del Tribunale aveva inviato la relazione del giudice relatore alle parti l’11 dicembre 2006, invitandole a presentare le loro osservazioni al riguardo prima dell’udienza. Contrariamente alla Commissione, che aveva inviato osservazioni scritte su tale relazione il 15 gennaio 2007, la Knauf Gips KG non ne aveva presentate. Inoltre, all’udienza del 23 gennaio 2007, la Knauf Gips KG non aveva sollevato obiezioni in merito alla sintesi delle sue censure e dei suoi argomenti contenuta nella relazione del giudice relatore. L’assenza di simili obiezioni è registrata nel verbale di udienza redatto dal cancelliere ai sensi dell’art. 63 del regolamento di procedura del Tribunale, che è sottoscritto dal Presidente e dal cancelliere ed ha valore di atto pubblico.

42.      In assenza di obiezioni da parte della Knauf Gips KG alla relazione del giudice relatore nella causa T-52/03, e considerato che il collegio del Tribunale ha avuto accesso, nel corso di tutto lo svolgimento del procedimento, al complesso dei documenti che costituiscono il fascicolo, ritengo che l’argomento della ricorrente di cui al paragrafo 30 supra debba essere respinto.

43.      Sottolineo inoltre, per ragioni di completezza, che, dalle conclusioni del Tribunale ai punti 68-77 della sentenza impugnata, risulta evidente che tale giudice ha esaminato in dettaglio gli argomenti della Knauf Gips KG (25) riguardo al rifiuto della Commissione di consentirle l’accesso agli elementi a discarico.

44.      Quanto all’argomento della ricorrente secondo cui il Tribunale ha erroneamente applicato la giurisprudenza della Corte in tema di prove a discarico, è sufficiente che l’impresa dimostri che essa avrebbe potuto utilizzare i documenti a discarico per la sua difesa, nel senso che, se essa avesse potuto avvalersene durante il procedimento amministrativo, avrebbe potuto far valere elementi che non concordavano con le deduzioni operate in quello stadio dalla Commissione e avrebbe potuto quindi influenzare, in una qualsiasi maniera, le valutazioni svolte da quest’ultima nell’eventuale decisione, almeno per quanto riguarda la gravità e la durata del comportamento contestatole e, di conseguenza, l’entità dell’ammenda. La possibilità che un documento non divulgato abbia potuto influire sullo svolgimento del procedimento e sul contenuto della decisione della Commissione può essere accertata solo dopo un esame provvisorio di taluni mezzi di prova che faccia emergere che i documenti non divulgati avrebbero avuto, alla luce di tali mezzi di prova, un’importanza che non avrebbe potuto essere trascurata (26).

45.      Il Tribunale ha fatto specificamente riferimento alla citata giurisprudenza in tema di prove a discarico al punto 67 della sentenza impugnata. Inoltre, al punto 78 della stessa, il Tribunale ha affermato che, se anche la ricorrente avesse potuto avvalersi dei detti documenti durante il procedimento amministrativo, le valutazioni effettuate dalla Commissione non avrebbero potuto essere influenzate dagli stessi.

46.      Rilevo che, malgrado l’asserzione generale del Tribunale contenuta al punto 78 della sentenza impugnata, il tenore letterale del punto 74 della stessa, ai sensi del quale il punto 4.2.1 della risposta della BPB «non avrebbe potuto cambiare l’esito finale», è piuttosto inadeguato nel contesto della prova a discarico e richiama in qualche modo la giurisprudenza applicabile alle prove a carico non divulgate (27). Tuttavia, a mio parere, l’impiego di questo tipo di terminologia non è tale da inficiare la sentenza impugnata. Ritengo che, una semplice affermazione, non suffragata da prove, effettuata da un’altra parte del cartello, con cui essa cerca di negare l’oggetto o l’effetto anticoncorrenziale di uno scambio di informazioni, non possa costituire una prova a discarico.

47.      Di conseguenza, ritengo che l’argomento riportato al paragrafo 31 delle presenti conclusioni debba essere respinto.

48.      Per quanto riguarda gli argomenti della ricorrente illustrati ai paragrafi 31 e 32 supra, con i quali essa contesta l’affermazione del Tribunale secondo cui determinati passaggi della risposta della BPB alla comunicazione degli addebiti non contenevano prove a discarico, va ricordato che la valutazione dei fatti operata dal Tribunale, salvo in caso di snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi ad esso, non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte (28).

49.      A mio avviso, la valutazione compiuta dal Tribunale ai punti 69-78 della sentenza impugnata è stata incentrata sulla questione se i passaggi della risposta della BPB alla comunicazione degli addebiti costituissero prove a discarico e se avessero potuto essere utilizzati dalla Knauf Gips KG per la propria difesa. La detta valutazione ha avuto dunque ad oggetto una questione di fatto (29). In assenza di una qualunque accusa di snaturamento dei fatti rivolta al Tribunale, la censura della ricorrente contro le valutazioni compiute dal Tribunale dev’essere, a mio avviso, dichiarata irricevibile.

50.      Per quanto riguarda l’argomento esposto al paragrafo 33 delle presenti conclusioni, secondo cui il Tribunale non avrebbe esaminato le censure della Knauf Gips KG relative al punto 4.1.16 della risposta della BPB, a mio avviso non può essere accolto. La rilevanza maggiore del punto 4.1.16 della risposta della BPB alla comunicazione degli addebiti è che «è perdurata una concorrenza intensa sui diversi mercati europei» malgrado i «presunti impegni» concordati alla riunione di Londra. La questione del perdurare della concorrenza è stata in effetti affrontata dal Tribunale ai punti 72 e 75 della sentenza impugnata. L’argomento secondo cui il Tribunale non avrebbe preso in esame le affermazioni della Knauf Gips KG relative al punto 4.2.3 della risposta della BPB alla comunicazione degli addebiti, in cui si affermava che lo scambio di informazioni tra la BPB e i suoi concorrenti non rientrava nella procedura di pianificazione della BPB, dev’essere a mio avviso respinto, considerato il punto 74 della sentenza impugnata. In tale punto si analizza specificamente l’affermazione della BPB secondo cui lo scambio di informazioni era noto solo al sig. [D], direttore della Gyproc e presidente-direttore generale della BPB.

51.      Inoltre, risulta evidente dal punto 76 della sentenza impugnata che il Tribunale ha esaminato i punti 4.3.28 e 4.3.34 della risposta della BPB relativi alla riunione di Versailles e ha dichiarato che il loro contenuto non costituiva una prova a discarico. Dal momento che l’argomento della Knauf Gips KG riguardo alle riunioni svoltesi a Bruxelles e all’Aia, rispettivamente nel 1997 e nel 1998, si basava sulla conclusione che, secondo il Tribunale, i punti 4.3.28 e 4.3.34 della risposta della BPB riguardo alla riunione di Versailles costituivano una prova a discarico, ritengo che il Tribunale non abbia erroneamente omesso di esaminare l’argomento della Knauf Gips KG relativo alle riunioni di Bruxelles e dell’Aia.

52.      Suggerisco pertanto alla Corte di respingere interamente il primo motivo di impugnazione.

VI – Il secondo motivo di impugnazione: violazione dell’art. 81 CE

A –    Argomenti

53.      La ricorrente sostiene che i punti 140-298 della sentenza impugnata sono privi di sufficiente fondamento sostanziale in quanto il Tribunale, nell’accertare la violazione dell’art. 81, n. 1, CE, si è basato su elementi di prova a carico non comunicati. Inoltre, il Tribunale non ha dato seguito a quanto affermato al punto 63 della sentenza impugnata, ossia che non avrebbe tenuto conto dei suddetti elementi nell’esaminare il merito della decisione impugnata.

54.      Secondo la ricorrente, anche tenendo in considerazione gli elementi di prova illegittimi, le conclusioni del Tribunale riguardo ai cinque elementi della violazione compiuta dalla ricorrente non suffragano l’accertamento di una violazione dell’art. 81, n. 1, CE. Per il Tribunale, la violazione suddetta constava di cinque elementi, ossia: la riunione di Londra nel 1992, lo scambio di informazioni sui quantitativi delle vendite in Germania, in Francia, nel Benelux e nel Regno Unito dal 1992 al 1998, lo scambio di informazioni sugli aumenti di prezzo nel Regno Unito dal 1992 al 1998, gli accordi sulle quote di mercato in Germania (riunioni di Versailles, Bruxelles e l’Aia) a partire dal giugno 1996 e gli accordi sugli aumenti di prezzo in Germania a partire dal 1996. Tuttavia, sulla base degli accertamenti di fatto compiuti dal Tribunale, nessuna di queste cinque situazioni soddisfa i criteri necessari per dichiarare una violazione ex art. 81, n. 1, CE. La ricorrente contesta inoltre numerosi aspetti della motivazione del Tribunale riguardo ai cinque elementi o manifestazioni riportati ai punti 140-298 della sentenza impugnata.

55.      La Commissione sostiene che il secondo motivo di impugnazione dedotto è irricevibile, in quanto la ricorrente si limita a contestare gli accertamenti di fatto del Tribunale. La Commissione sottolinea altresì che la ricorrente non nega l’esistenza di un’infrazione unica e continuata, su cui si basa la decisione impugnata. Il secondo motivo di impugnazione della ricorrente si basa sul concetto secondo cui nessuna delle parti o nessuno degli elementi della violazione che, considerati nel loro insieme, rappresentano un’infrazione, è di per sé contrario all’art. 81 CE. La ricorrente in tal modo demolisce il punto essenziale della decisione impugnata e la valutazione delle prove effettuata dal Tribunale. Quest’ultimo, riferendosi alla sentenza Aalborg Portland e a./Commissione (30), ha sostenuto che l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale dev’essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle regole sulla concorrenza. Secondo il Tribunale, tale giurisprudenza è applicabile al concetto di infrazione unica e continuata in quanto ognuna delle sue manifestazioni conferma l’esistenza di una siffatta violazione.

56.      La Commissione considera inoltre irricevibile l’argomento indicato supra, al paragrafo 53, in quanto la ricorrente non ha individuato le sezioni della sentenza impugnata censurate, limitandosi a riferirsi sommariamente ai punti 140-298 della sentenza impugnata.

B –    Valutazione

57.      Dal punto 299 della sentenza impugnata emerge chiaramente che la Knauf Gips KG aveva sostenuto dinanzi al Tribunale che non poteva essere accusata di aver partecipato ad una infrazione unica di lunga durata e che da ciò deriverebbe una ridotta gravità dell’infrazione e la prescrizione di fatti isolati asseritamente verificatisi oltre cinque anni prima dell’avvio del procedimento.

58.      Al punto 306 della sentenza impugnata il Tribunale ha osservato che, come emerge chiaramente dal punto 479 della decisione impugnata, «l’insieme degli accordi e delle pratiche concordate nella fattispecie rientra in una serie di sforzi delle imprese di cui trattasi diretti ad un unico obiettivo economico, ossia quello della restrizione della concorrenza, e costituisce le diverse manifestazioni di un accordo complesso e continuato che ha avuto per oggetto e per effetto di limitare la concorrenza. Considerato che gli accordi e le pratiche concordate sopra citati avevano concretizzato, in modo ininterrotto dal 1992 al 1998, la manifestazione della volontà comune delle parti di stabilizzare e quindi di restringere la concorrenza per lo meno sui mercati del cartongesso tedesco, francese, del Regno Unito e del Benelux, la Commissione qualifica l’infrazione come unica, complessa e continuata». Infatti, l’art. 1 della decisione impugnata sancisce in particolare che la ricorrente ha «violato l’articolo 81, paragrafo 1, del Trattato prendendo parte ad un insieme di accordi e di pratiche concordate nel settore del cartongesso» (31). Applicando la giurisprudenza Aalborg Portland e a./Commissione (32), il Tribunale ha respinto l’argomento della Knauf Gips KG contro la qualificazione delle pratiche in questione come infrazione unica e continuata (33).

59.      Nel presente giudizio di impugnazione, la ricorrente non ha contestato le conclusioni del Tribunale riguardo all’esistenza di un’infrazione unica e continuata all’art. 81, n. 1, CE. Essa tenta piuttosto di dimostrare che nessuno dei cinque elementi o manifestazioni dell’infrazione consente, preso isolatamente, di constatare una violazione dell’art. 81, n. 1, CE. Considerato che la decisione impugnata e la sentenza impugnata si basano sul presupposto dell’esistenza di un’infrazione unica e continuata, anche se composta di diversi elementi, ritengo che la ricorrente non possa sostenere che questi singoli elementi, considerati isolatamente, non costituiscono una violazione dell’art. 81, n. 1, CE. Pertanto, a mio avviso, l’argomento in parola dev’essere respinto.

60.      Inoltre, considerato che la ricorrente non ha individuato specificamente i presunti elementi di prova a carico cui il Tribunale ha fatto riferimento ai punti 140-298 della sentenza impugnata, ritengo che tale argomento debba essere dichiarato irricevibile perché generico.

61.      Suggerisco pertanto alla Corte di respingere il secondo motivo di impugnazione.

VII – Il terzo motivo di impugnazione: violazione dell’art. 15 del regolamento n. 17 e dell’art. 81 CE

A –    Argomenti

62.      La ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l’art. 15 del regolamento n. 17 in quanto ha preso in considerazione il fatturato delle società del gruppo Knauf nel calcolare il limite massimo del 10% imposto da tale disposizione. A suo parere, il Tribunale è incorso in un errore di diritto dichiarando che la ricorrente costituiva un’unità economica assieme alle altre società del gruppo Knauf e ritenendo la ricorrente responsabile per la condotta del gruppo Knauf.

63.      Secondo la ricorrente, al punto 348 della sentenza impugnata il Tribunale non ha agito in modo obiettivo e imparziale. Essa contesta la conclusione del Tribunale secondo cui la Gebrüder Knauf Verwaltungsgesellschaft KG aveva tratto beneficio dalla violazione in parola.

64.      La ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente considerato che essa, assieme alla Gebrüder Knauf Verwaltungsgesellschaft KG e alle sue controllate, costituiva un’unità economica.

65.      La ricorrente contesta i nove fattori sui quali il Tribunale ha basato la sua conclusione in merito all’esistenza di un’unità economica. A suo parere, la sentenza Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione (34) non è applicabile in quanto la ricorrente non è controllata da un’altra società. Inoltre, la ricorrente non detiene alcuna azione nelle società collegate al gruppo Gebrüder Knauf Verwaltungsgesellschaft KG. Né, a giudizio della stessa, è applicabile la giurisprudenza relativa agli agenti di commercio (35), richiamata ai punti 350, 351 e 355 della sentenza impugnata. Secondo la ricorrente, non è neppure applicabile la sentenza HFB e a./Commissione (36), richiamata ai punti 343-346 della sentenza impugnata, in quanto, in tale causa, l’accertamento di un’unità economica si basava sul fatto che tutte le azioni nelle diverse società erano detenute dalla stessa persona. Nel caso di specie, la ricorrente e la Gebrüder Knauf Verwaltungsgesellschaft KG sono detenute da 22 azionisti, ognuno dei quali possiede una partecipazione di minoranza.

66.      L’accertamento di un’unità economica può anche non basarsi sul controllo congiunto della ricorrente e delle altre società da parte di una pluralità di azionisti appartenenti alle famiglie Knauf. L’accertamento di un controllo congiunto è escluso nel caso in cui siano possibili maggioranze fluttuanti o variabili tra gli azionisti. Il Tribunale, nella sentenza Baustahlgewebe/Commissione (37), e la Commissione nella sua decisione di cui a detta causa avevano dichiarato che non esisteva un’unità economica in un caso riguardante quattro azionisti di minoranza. Il patto di famiglia citato al punto 349 della sentenza impugnata non assoggetta le imprese in parola ad un controllo congiunto.

67.      La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è contraria alla giurisprudenza della Corte, in particolare alla sentenza Aristrain/Commissione (38), in cui la Corte ha dichiarato che il semplice fatto che il capitale sociale di due società commerciali distinte appartenga a un medesimo soggetto o a una medesima famiglia non è di per sé sufficiente a dimostrare l’esistenza, tra tali due società, di un’unità economica per effetto della quale, in virtù della normativa comunitaria in materia di concorrenza, i comportamenti dell’una possano essere imputati all’altra e una di esse possa essere tenuta a pagare un’ammenda per l’altra.

68.      Secondo la ricorrente, non esistono altri motivi di diritto che giustifichino l’accertamento di un’unità economica. Il fatto che gli stessi due azionisti gestissero tutte le imprese del gruppo Knauf è irrilevante (punto 345 della sentenza impugnata). Al punto 346 della stessa sentenza, il Tribunale ha affermato che non vi era alcuna prova che i due cugini Knauf, il sig. [B] e il sig. [C], non rappresentassero il gruppo Knauf nelle diverse manifestazioni dell’infrazione. Secondo la ricorrente, questa affermazione del Tribunale è contraria al principio «in dubio pro reo». Inoltre, il fatto che lo stesso soggetto rappresenti diverse imprese non vuol dire che tali imprese non siano autonome sotto un profilo concorrenziale. Inoltre, per la ricorrente l’accertamento contenuto al punto 346 della sentenza impugnata, secondo cui lo scambio dei dati sulle vendite nel corso dell’infrazione si riferiva alle diverse società del gruppo Knauf, non fornisce alcuna indicazione sulla struttura dei rapporti tra i partecipanti o le società interessate dallo scambio né, quindi, sull’esistenza di un’unità economica. Inoltre, l’affermazione contenuta al punto 347 della sentenza impugnata, secondo cui l’esistenza di un’unità economica si basa anche sul fatto che la Knauf Gips KG, a seguito di una richiesta, aveva inviato alla Commissione, oltre al proprio fatturato, anche quello delle altre società del gruppo Knauf, è giuridicamente inoperante. Detta informazione è stata inviata a seguito di ispezioni e per evitare che la Commissione considerasse che la comunicazione era insufficiente. La ricorrente asserisce che l’affermazione contenuta al punto 356 della sentenza impugnata a sostegno della constatazione di un’unità economica è contraddittoria. Il fatto che la ricorrente sia l’unica società non gestita dalla Gebrüder Knauf Verwaltungsgesellschaft Knauf Gips KG non spiega perché l’ammenda sia stata inflitta alla ricorrente anziché alla Gebrüder Knauf Verwaltungsgesellschaft KG. Non è chiaro perché la ricorrente dovrebbe essere considerata un’unità economica assieme alla Gebrüder Knauf Verwaltungsgesellschaft KG, visto che è indipendente da quest’ultima. La ricorrente contesta poi la conclusione riportata al punto 357 della sentenza impugnata, secondo cui, poiché «la maggior parte» dei documenti reperiti nel corso delle ispezioni erano redatti sulla sua carta intestata, la ricorrente rappresenterebbe il gruppo Knauf. A suo avviso, la regola interpretativa secondo cui il soggetto da cui proviene «la maggior parte» dei documenti «rappresenta» automaticamente gli altri partecipanti ad un’infrazione non trova rispondenza nei sistemi giuridici degli Stati membri né nel diritto comunitario delle intese. Inoltre, non è chiaro il modo in cui la Commissione avrebbe selezionato i documenti in parola tra tutti quelli disponibili nel corso delle indagini. La ricorrente sostiene ancora che l’affermazione contenuta al punto 357 della sentenza impugnata, secondo cui non vi è dubbio che la ricorrente coordini le attività operative del gruppo Knauf sul mercato di riferimento, è diametralmente opposta a quella contenuta al punto 337 della stessa sentenza, secondo la quale «non esiste, pertanto, una persona giuridica a capo dell’impresa alla quale, in quanto responsabile del coordinamento delle attività del gruppo, si possano imputare le infrazioni commesse». L’affermazione al punto 358 della sentenza impugnata, secondo cui la ricorrente, nel corso del procedimento amministrativo, era stata il solo interlocutore della Commissione, non è giuridicamente rilevante e discende dal fatto che nella lettera di accompagnamento alla comunicazione degli addebiti datata 19 aprile 2001 la Commissione apriva una procedura formale solo nei confronti della ricorrente, malgrado il fatto che venissero anche effettuate ispezioni presso altre società. La ricorrente sostiene che i suoi legali hanno replicato alla comunicazione degli addebiti in suo nome e per suo conto.

69.      Inoltre, la ricorrente censura le affermazioni contenute ai punti 359 e 360 della sentenza impugnata, secondo le quali essa avrebbe dovuto contestare le affermazioni della Commissione circa l’esistenza di un’unità economica nel corso del procedimento amministrativo, a pena di non poterlo più fare. La ricorrente ritiene che queste affermazioni siano contrarie al principio «in dubio pro reo». Poiché la comunicazione degli addebiti era indirizzata esclusivamente nei confronti della ricorrente, questa ha fatto valere solo argomenti che la riguardavano. La comunicazione degli addebiti non specificava che la ricorrente sarebbe stata ritenuta responsabile per le altre società con il nome Knauf.

70.      Secondo la Commissione, il Tribunale è giunto a concludere circa l’esistenza di un’unità economica sulla base di una serie di elementi (punto 342 della sentenza impugnata), tra i quali, in particolare, il fatto che durante l’infrazione i cugini Knauf avevano rappresentato l’intero gruppo Knauf, il fatto che i dati sulle vendite scambiati nel corso dell’infrazione si riferivano a tutte le imprese del gruppo Knauf attive sul mercato del cartongesso (punto 346 della sentenza impugnata) e il fatto che le quote societarie all’interno del gruppo Knauf in possesso della società holding Gebrüder Knauf Verwaltungsgesellschaft KG erano da quest’ultima amministrate per conto dell’impresa familiare da cui era posseduta e controllata. L’affermazione contenuta al punto 348 della sentenza impugnata dev’essere contestualizzata. Considerata tale situazione, il Tribunale dimostra di non avere avuto preconcetti. Infatti, anche se è assodato che i cugini Knauf avevano rappresentato l’intero gruppo durante l’infrazione, è evidente che tutte le imprese del gruppo Knauf avevano tratto beneficio dall’infrazione stessa.

71.      La Commissione sottolinea che il Tribunale non si è riferito alla giurisprudenza Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione (39), bensì ai principi generali relativi all’esistenza di un’unità economica. La sentenza Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione (40)e la giurisprudenza sugli agenti di commercio rappresentano esempi specifici di applicazione di tali principi. Nel caso di specie, è comunque possibile fare un parallelo con la giurisprudenza Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione (41), benché questa non sia direttamente applicabile. Il Tribunale ha constatato che le imprese del gruppo Knauf erano controllate dalla famiglia Knauf, in base al patto di famiglia che garantiva che l’intero gruppo fosse assoggettato ad una gestione unica. I cugini Knauf amministravano tutte le società del gruppo, comprese le due società madri e nel contesto dell’infrazione rappresentavano tutte le imprese Knauf attive sul mercato del cartongesso. Secondo la Commissione, gli argomenti della ricorrente relativi alla sentenza HFB e a./Commissione (42) non sono rilevanti. Ai punti 342 e 343 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che l’esistenza di un’unità economica va accertata caso per caso ed è possibile (come nella causa HFB e a./Commissione) concludere che esiste un’unità economica sulla base di una serie di elementi che dimostrano un rapporto di controllo. Il Tribunale ha individuato un parallelo tra il caso HFB e a./Commissione e il caso di specie proprio nel controllo che le società della famiglia Knauf esercitano sul gruppo Knauf, nella posizione chiave dei cugini Knauf, nel modo in cui essi si presentano come rappresentanti del gruppo Knauf e nel fatto che i dati sulle vendite scambiati nel corso dell’infrazione si riferivano all’intero gruppo. La Corte ha accettato questi criteri nella sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione (43).

72.      La Commissione considera che le osservazioni della ricorrente sulla possibilità di maggioranze fluttuanti tra gli azionisti sono in contraddizione con il patto di famiglia che garantisce una gestione unica nonché l’unicità e la concentrazione dell’esercizio dei diritti degli azionisti. Secondo la Commissione, inoltre, l’esistenza di maggioranze fluttuanti tra gli azionisti non è rilevante in quanto, in base al patto di famiglia, esistono due organi decisionali che esercitano il controllo sul gruppo Knauf (unitamente alla gestione dell’intero gruppo da parte dei due cugini Knauf) e garantisce che il gruppo agisca sul mercato come una singola unità. Nella sua risposta del 19 settembre 2002 ad un quesito della Commissione, la ricorrente ha ribadito il controllo esercitato dall’impresa familiare (punto 347 della sentenza impugnata).

73.      Secondo la Commissione, la sentenza impugnata non è in contrasto con le conclusioni della Corte nella sentenza Aristrain/Commissione (44). L’accertamento, nella sentenza impugnata, dell’esistenza di un’unità economica non si basa semplicemente sul fatto che le due società madri nel gruppo Knauf avevano gli stessi azionisti. Secondo la Commissione, inoltre, le diverse circostanze accertate dal Tribunale dimostrano l’esistenza di un’unità economica. Al riguardo, la Commissione mette in rilievo la posizione dei cugini Knauf come azionisti dirigenti, che garantiva l’amministrazione unica del gruppo (punto 345 della sentenza impugnata). I cugini Knauf erano implicati personalmente nell’infrazione e i concorrenti del gruppo consideravano le loro azioni come azioni del gruppo Knauf (punto 346 della sentenza impugnata). Inoltre, la Commissione rileva che la ricorrente non nega che i dati sulle vendite scambiati nel contesto dell’infrazione riguardavano tutte le società Knauf attive sul mercato del cartongesso. L’aggregazione dei dati sulle vendite dimostrava che l’intero gruppo Knauf è rappresentato dai cugini Knauf (o dalla ricorrente). Quanto all’affermazione della ricorrente relativa alla trasmissione del suo fatturato e di quello delle altre società del gruppo Knauf alla Commissione, quest’ultima sottolinea che le informazioni sono state trasmesse dopo l’invio della comunicazione degli addebiti. Tale comunicazione indica la ricorrente quale unica destinataria. Il Tribunale ha erroneamente dichiarato che il fatto che la ricorrente avesse fornito spontaneamente il fatturato del gruppo Knauf e quello delle imprese Knauf attive sul mercato del cartongesso costituiva un’ulteriore prova del fatto che secondo la ricorrente stessa esisteva un’unità economica e che essa rappresentava tutte le società Knauf produttrici di cartongesso.

74.      Secondo la Commissione, gli argomenti della ricorrente riguardo alle valutazioni compiute dal Tribunale in merito al suo ruolo all’interno del gruppo Knauf (punto 354 della sentenza impugnata) sono irrilevanti, in quanto la ricorrente si limita a negare l’esistenza di un’unità economica. Le osservazioni che seguono sono pertanto di natura accessoria.

75.      La Commissione sottolinea la posizione particolare della ricorrente come impresa del gruppo Knauf responsabile dell’infrazione. Essa rileva che la ricorrente è una delle due società madri all’interno del gruppo. Contrariamente alla Gebrüder Knauf Verwaltungsgesellschaft KG, la ricorrente non è una semplice società holding e la prima, per talune risorse, dipende dalla ricorrente stessa. In quanto mera società holding, la Gebrüder Knauf Verwaltungsgesellschaft KG non può essere ritenuta responsabile per le azioni del gruppo (punti 348 e 355 della sentenza impugnata), responsabilità che incombe sulla ricorrente. Ai punti 346 e 357 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che la ricorrente coordinava le attività operative del gruppo Knauf sul mercato di riferimento. Questa conclusione non è in contrasto con l’affermazione contenuta al punto 361 della sentenza impugnata, secondo cui non era possibile individuare una persona giuridica alla guida del gruppo che ne coordinasse le attività. Anche se la ricorrente è soltanto una delle due società madri, essa svolgeva un ruolo di coordinamento dovuto, in particolare, al fatto che veniva utilizzata dai cugini Knauf come uno strumento di gestione dell’impresa.

76.      Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente esposto supra al paragrafo 69 riguardo all’estoppel, la Commissione sostiene che la ricorrente aveva agito in nome delle altre imprese Knauf sia prima sia dopo la notifica della comunicazione degli addebiti. Le affermazioni del Tribunale contenute ai punti 359 e 360 della sentenza impugnata debbono essere interpretate alla luce dell’affermazione contenuta al punto 358. Durante la fase amministrativa del procedimento la ricorrente ha affermato che essa aveva un ruolo di guida all’interno della Knauf, dando così l’impressione alla Commissione di essere alla testa del gruppo. La Commissione pertanto aveva notificato la comunicazione degli addebiti alla ricorrente e non alle altre società del gruppo, pur indicando che l’infrazione riguardava il gruppo Knauf (punto 359 della sentenza impugnata).

B –    Valutazione

77.      A mio avviso, l’argomento della ricorrente secondo cui il Tribunale, al punto 348 della sentenza impugnata, non avrebbe agito in modo obiettivo e imparziale, è del tutto privo di sostanza e di fondamento. La sola circostanza che le conclusioni di fatto del Tribunale in tale punto della sentenza siano diverse da quanto argomentato dalla ricorrente non è affatto indice di mancanza di obiettività e di imparzialità da parte del giudice comunitario. Inoltre, come sottolineato dalla Commissione, risulta evidente, in particolare dai punti 344-347 della sentenza impugnata, che l’affermazione compiuta dal Tribunale al punto 348 della stessa, secondo cui la Gebrüder Knauf Verwaltungsgesellschaft KG e le sue controllate avevano beneficiato dell’infrazione in esame, era basata su una serie di considerazioni che sono state analizzate e valutate dal Tribunale stesso e quindi non era stata formulata in astratto.

78.      Inoltre, l’affermazione del Tribunale secondo cui la Gebrüder Knauf Verwaltungsgesellschaft KG e le sue controllate avevano tratto beneficio dall’infrazione in parola costituisce una valutazione di fatto che, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova, rientra nell’esclusiva competenza del Tribunale, ai sensi dell’art. 225 CE e dell’art. 58, n. 1, dello Statuto della Corte (45).

79.      Nel contesto dell’argomento della Knauf Gips KG relativo alla violazione dell’art. 15 del regolamento n. 17, il Tribunale ha valutato, in primo luogo, se il gruppo Knauf costituisse un’unità economica ai sensi del diritto comunitario della concorrenza e, in secondo luogo, se la Knauf Gips KG fosse responsabile per il coordinamento delle azioni del gruppo Knauf. A mio avviso, e contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione al paragrafo 74 delle presenti conclusioni, la ricorrente ha contestato, nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, le conclusioni del Tribunale in merito ad entrambe le citate questioni.

80.      Riguardo all’esistenza di un’unità economica, secondo una consolidata giurisprudenza, il diritto comunitario in materia di concorrenza riguarda le attività delle imprese e la nozione di impresa abbraccia qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico del soggetto stesso e dalle modalità di finanziamento dello stesso. La Corte ha inoltre precisato che la nozione di impresa, nell’ambito di tale contesto, dev’essere intesa nel senso che essa si riferisce ad un’unità economica, anche qualora, sotto il profilo giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche (46). Pertanto, a mio avviso, valutare se un gruppo di società costituisca o meno un’unità economica non è una questione di forma giuridica, ma esige un’analisi caso per caso, in cui occorre prestare una particolare attenzione agli specifici fatti di ciascun singolo caso. Inoltre, sottolineo che l’esistenza di un’unità economica può essere accertata sulla base di una serie di fatti, nessuno dei quali di per sé potrebbe dare fondamento a tale conclusione.

81.      Quanto all’argomento della ricorrente secondo cui la giurisprudenza Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione (47) non sarebbe applicabile, faccio notare, in primo luogo, che nella sentenza impugnata il Tribunale, per valutare l’esistenza di un’unità economica, non si era basato su tale giurisprudenza. Inoltre, il fatto che la ricorrente, tra l’altro, non controlli tutte le azioni di un’altra società, come avveniva nel caso specifico di cui alla sentenza Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, a mio parere non impedisce di concludere su basi diverse che la ricorrente costituisce un’unità economica ai sensi del diritto sulla concorrenza. 

82.      Inoltre, vero è che il Tribunale ha effettivamente citato la giurisprudenza in tema di agenti di commercio ai punti 350, 351 e 355 della sentenza impugnata, nonché la sentenza HFB e a./Commissione (48) al punto 343 della stessa, ma nulla indica che esso abbia considerato che i fatti particolari di quelle cause si riproponessero nel caso di specie (49). Il Tribunale ha cercato solo di mettere in evidenza, in termini generali, una serie di fattori idonei a stabilire l’esistenza di un’unità economica.

83.      Quanto all’argomento della ricorrente indicato al paragrafo 66 delle presenti conclusioni, rilevo che nella sentenza Baustahlgewebe/Commissione il Tribunale ha valutato se taluni contratti dovessero essere considerati come un accordo interno di gruppo, come tale non soggetto all’art. 81, n. 1, CE. In detta sentenza il Tribunale ha dichiarato che l’art. 81, n. 1, CE non si applica agli accordi e alle pratiche concordate che siano opera di imprese appartenenti allo stesso gruppo in quanto società madre e controllata e costituenti un’unità economica nell’ambito della quale la controllata non dispone di reale autonomia nella determinazione della propria linea d’azione sul mercato. Non si è in presenza di una tale fattispecie quando un’impresa esercita su un’altra impresa soltanto il controllo corrispondente alla quota del capitale sociale da essa detenuta, che è ben lungi dalla maggioranza (50).

84.      Nella sentenza Baustahlgewebe/Commissione il Tribunale ha accertato nei fatti che il grado di controllo effettivo esercitato dall’Arbed sulla Baustahlgewebe corrispondeva alla quota detenuta dalla prima nel capitale sociale, cioè al 25,001%, che è ben lungi dalla maggioranza. Secondo il Tribunale, una siffatta partecipazione non poteva giustificare la conclusione secondo cui le due società appartenevano ad un gruppo nell’ambito del quale esse costituivano un’unità economica, il che farebbe sì che un’intesa restrittiva della concorrenza fra queste due imprese non sia soggetta all’art. 85, n. 1, CE.

85.      A mio parere, è evidente che nella sentenza Baustahlgewebe/Commissione (51) il Tribunale non ha dichiarato che non sussisteva controllo soltanto in base alla percentuale della partecipazione detenuta dalla Arbed nella Baustahlgewebe, ma ha esaminato l’effettivo livello o grado di controllo in questione constatando che era insufficiente. Pertanto, a mio avviso, il Tribunale ha correttamente privilegiato la realtà effettiva anziché la semplice forma. Ritengo quindi che la semplice possibilità giuridica di maggioranze fluttuanti all’interno delle società del gruppo Knauf, incluse la ricorrente e la Gebrüder Knauf Verwaltungsgesellschaft KG, a causa dell’esistenza di 22 soci non escluda di per sé l’accertamento di un’unità economica.

86.      A mio avviso, inoltre, la ricorrente non ha dimostrato che la sentenza impugnata è contraria alla sentenza della Corte nella causa Aristrain/Commissione (52). In detta causa la Corte ha dichiarato che il semplice fatto che il capitale sociale di due società commerciali distinte appartenga a un medesimo soggetto o a una medesima famiglia non è di per sé (53) sufficiente a dimostrare l’esistenza, tra tali due società, di un’unità economica per effetto della quale, in virtù della normativa comunitaria in materia di concorrenza, i comportamenti dell’una possano essere imputati all’altra e una di esse possa essere tenuta a pagare un’ammenda per l’altra (54). Dagli ampi accertamenti compiuti dal Tribunale ai punti 337-362 della sentenza impugnata emerge chiaramente che esso non ha fondato la conclusione circa l’esistenza di un’unità economica sulla base di un unico e isolato fatto (55). In effetti la ricorrente stessa in sede di impugnazione ha contestato i «nove» motivi sui quali il Tribunale ha basato la sua conclusione secondo cui esisteva un’unità economica (56).

87.      A mio avviso, contrariamente all’argomento della ricorrente citato supra, al paragrafo 68, il Tribunale ha elencato, ai punti 344-350 della sentenza impugnata, una serie di fatti che, considerati insieme e non separatamente, portano alla conclusione che le imprese detenute dalla famiglia Knauf costituiscono un’unità economica ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE.

88.      Risulta chiaramente dalla sentenza impugnata che tutte le imprese del gruppo Knauf avevano gli stessi 22 soci, costituiti dai due rami della famiglia Knauf (57) e che tutte erano gestite dai due cugini Knauf (58).

89.      Inoltre, al punto 346 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che non vi è prova che i due cugini Knauf non avessero rappresentato il gruppo Knauf nel corso dell’infrazione ed è pacifico che i dati sulle vendite scambiati nell’ambito dell’infrazione di cui trattasi si riferissero a tutte le imprese del gruppo Knauf attive sul mercato del cartongesso. A mio avviso, affermando che da nessun documento risultava che i cugini Knauf non avevano rappresentato il gruppo Knauf nel corso dell’infrazione in esame, il Tribunale non ha violato il principio «in dubio pro reo». Esso si è limitato a dichiarare che le prove fanno riferimento al ruolo di rappresentanza dei cugini Knauf e che non erano state presentate prove del contrario. Nulla indica che il Tribunale abbia avuto alcun dubbio riguardo al valore probatorio dei documenti a sua effettiva disposizione. Inoltre, a mio parere, il fatto che i dati sulle vendite scambiati nell’ambito dell’infrazione si riferissero a tutte le imprese del gruppo Knauf attive sul mercato del cartongesso costituisce una prova ulteriore del fatto che tali società agivano come un’unità economica con un interesse comune. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente supra, al paragrafo 68, non è necessario che un simile scambio dimostri un qualche legame strutturale tra le imprese di cui trattasi.

90.      Al punto 347 della sentenza impugnata, inoltre, il Tribunale ha rilevato che, nella risposta del 19 settembre 2002 ad una richiesta di informazioni formulata dalla Commissione ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17, la ricorrente non si è limitata a indicare il suo fatturato, come domandato dalla Commissione, ma, spontaneamente e senza esserne richiesta, ha fornito anche il fatturato di tutte le società del gruppo Knauf. A mio parere, il Tribunale ha correttamente considerato questa circostanza come un’ulteriore prova del fatto che le imprese appartenenti alla famiglia Knauf costituiscono un’unità economica con un interesse comune. Non ritengo convincente l’argomento della ricorrente secondo cui essa avrebbe trasmesso tale informazione per evitare che la Commissione considerasse tale comunicazione insoddisfacente (59). L’informazione in parola è stata trasmessa il 19 settembre 2002, oltre un anno dopo che, il 18 aprile 2001, la Commissione aveva inviato la comunicazione degli addebiti, tra l’altro specificamente, alla ricorrente (60). Poiché la comunicazione degli addebiti deve precisare in maniera inequivocabile la persona giuridica alla quale potranno essere inflitte ammende e dev’essere inviata a quest’ultima (61), la ricorrente, al momento di comunicare i dati sul fatturato di cui trattasi, il 19 settembre 2002, era del tutto consapevole che sarebbe stata inflitta un’ammenda ad essa e non alle altre società del gruppo Knauf (62). Il Tribunale ha anche dichiarato che la Gebrüder Knauf Verwaltungsgesellschaft Knauf Gips KG era soltanto una società holding, priva di personale, gestita dagli stessi amministratori della ricorrente e negli stessi locali di quest’ultima (63). Inoltre, al punto 349 della sentenza impugnata, il Tribunale ha citato per esteso l’art. 1 del patto di famiglia del gruppo Knauf che mira a garantire, tra l’altro, che le società all’interno del gruppo siano soggette ad un’unica gestione avente uno scopo comune (64).

91.      A mio avviso, pertanto, la ricorrente non ha dimostrato che il Tribunale è incorso in un errore di diritto dichiarando che le imprese appartenenti alla famiglia Knauf costituiscono un’unità economica.

92.      Per quanto riguarda l’inflizione dell’ammenda alla ricorrente, secondo una giurisprudenza consolidata il comportamento anticoncorrenziale di un’impresa può essere imputato ad un’altra allorché essa non decide in modo autonomo quale debba essere il suo comportamento sul mercato, ma applica in sostanza le direttive impartitele da quest’ultima, alla luce, in particolare, dei vincoli economici e giuridici che intercorrono tra loro (65).

93.      Inoltre, a mio parere, dalla sentenza Aristrain/Commissione si può desumere che, in alcune circostanze, è possibile imputare a una società l’insieme dei comportamenti di un gruppo anche se tale società non era identificata come la persona giuridica che, alla testa di tale gruppo, era responsabile del coordinamento dell’azione di quest’ultimo (66).

94.      Il Tribunale ha dichiarato che la Knauf Gips KG era responsabile delle azioni del gruppo Knauf sulla base di numerosi fattori (67).

95.      Come parte integrante della sua motivazione al riguardo, al punto 359 della sentenza impugnata il Tribunale ha sottolineato che la Commissione aveva dichiarato, nella comunicazione degli addebiti, che l’infrazione riguardava l’intero gruppo Knauf. Inoltre, secondo il Tribunale, la ricorrente avrebbe dovuto rendersi conto, sulla base della comunicazione degli addebiti, di essere la probabile destinataria della decisione finale della Commissione. Malgrado ciò, la ricorrente aveva risposto alla Commissione senza mettere in discussione il suo ruolo di società responsabile delle azioni del gruppo nell’ambito dell’infrazione. Citando la sentenza Akzo Nobel e a./Commissione (68), il Tribunale ha dichiarato che in una situazione di questo tipo la ricorrente era tenuta a reagire nel corso del procedimento amministrativo, a pena di non poterlo più fare, dimostrando che, malgrado gli elementi presi in considerazione dalla Commissione, l’infrazione commessa dal gruppo Knauf non le era imputabile (69).

96.      A mio avviso, il Tribunale è incorso in un errore di diritto dichiarando che la ricorrente avrebbe dovuto reagire nel corso del procedimento amministrativo, a pena di non poterlo più fare dinanzi al Tribunale. Ritengo che, se il Tribunale non ha accertato che la ricorrente ha intenzionalmente indotto in errore la Commissione o non ha agito in buona fede durante la fase amministrativa del procedimento riguardo al suo ruolo in seno al gruppo Knauf, il semplice fatto che essa non abbia contestato nel corso di tale procedimento una particolare posizione adottata dalla Commissione, e più specificamente nella comunicazione degli addebiti, non possa limitare i diritti della difesa della ricorrente dinanzi al Tribunale negandole un pieno accesso alla giustizia.

97.      Di conseguenza, la sentenza impugnata dev’essere annullata nella parte in cui dichiara che la Knauf Gips KG era responsabile per le azioni del gruppo Knauf e respinge l’argomento della Knauf Gips KG basato su una violazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.

98.      Ai sensi dell’art. 61 dello Statuto della Corte, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.

99.      Nel caso presente, ritengo che lo stato degli atti consenta una decisione definitiva sulla questione. A mio avviso, spetta pertanto alla Corte statuire definitivamente sulla domanda della ricorrente diretta alla riduzione dell’ammenda ad essa inflitta dalla decisione impugnata.

100. Va osservato che, oltre a quanto accertato ai punti 359 e 360, al punto 356 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che la ricorrente era l’unica impresa attiva sul mercato di riferimento a non essere gestita dalla società holding Gebrüder Knauf Verwaltungsgesellschaft KG (70). A mio parere, questo fatto di per sé non spiega perché l’ammenda sia stata inflitta alla ricorrente.

101. Tuttavia, al punto 348 della sentenza impugnata il Tribunale aveva previamente dichiarato che la Gebrüder Knauf Verwaltungsgesellschaft KG era semplicemente una società holding, priva di personale e gestita dagli stessi amministratori della ricorrente, negli stessi locali di quest’ultima. Questi fatti, a mio avviso, dimostrano che, mentre le due società sono distinte su un piano giuridico, la ricorrente è di fatto materialmente responsabile per il coordinamento delle attività della società holding Gebrüder Knauf Verwaltungsgesellschaft KG e, pertanto, delle altre imprese del gruppo Knauf in possesso di quest’ultima.

102. Inoltre, al punto 357 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che la maggior parte dei documenti provenienti dal gruppo Knauf e reperiti dalla Commissione durante i suoi accertamenti erano redatti su carta intestata della ricorrente. Dalla sentenza Aalborg Portland e a./Commissione (71) deriva che nel contesto di un’indagine su un cartello, i documenti reperiti dalla Commissione nel corso delle sue ispezioni di regola sono frammentari e sporadici, di modo che si rivela spesso necessario ricostituire taluni dettagli per via deduttiva. A mio avviso questi documenti scritti, anche se, come sostenuto dalla ricorrente, possono rappresentare solo una parte dei documenti effettivamente disponibili durante le indagini, costituiscono un serio indizio del ruolo chiave o di coordinamento svolto dalla ricorrente in merito alle attività operative del gruppo Knauf nel corso dell’infrazione.

103. A mio avviso, l’affermazione contenuta al punto 358 della sentenza impugnata, secondo cui la ricorrente era l’unico interlocutore della Commissione nel corso del procedimento amministrativo non è, come sostenuto dalla ricorrente, di per sé giuridicamente rilevante. Essa tuttavia dimostra il ruolo chiave della ricorrente nel gruppo Knauf nel contesto dell’infrazione (72), fatto che a mio avviso è suffragato anche dall’affermazione del Tribunale al punto 347 della sentenza impugnata riguardante la comunicazione spontanea da parte della ricorrente dei dati relativi al fatturato di tutte le imprese del gruppo Knauf.

104. La ricorrente sostiene che la sua posizione come unico interlocutore deriva dal fatto che nella lettera di accompagnamento alla comunicazione degli addebiti del 19 aprile 2001 la Commissione aveva avviato una procedura formale solo nei confronti della ricorrente, malgrado il fatto che gli accertamenti si fossero svolti presso altre imprese. A mio parere questo argomento non è credibile, dato che, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, apparentemente redatta per suo conto, la ricorrente si è infatti riferita non solo al suo proprio comportamento e alla sua situazione, ma anche, in varie occasioni, al comportamento del gruppo Knauf e di altre imprese del gruppo stesso. Inoltre, come affermato dalla Commissione, nulla indica che il riferimento al punto 358 della sentenza impugnata al procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione sia limitato alle indagini successive alla notificazione della comunicazione degli addebiti e non riguardi il procedimento precedente a tale notificazione.

105. Alla luce dei fatti riferiti ai paragrafi 100-104 delle presenti conclusioni, suggerisco alla Corte di dichiarare che la Commissione non è incorsa in un errore di diritto considerando la società Knauf Gips KG responsabile per il coordinamento del gruppo Knauf nel contesto dell’infrazione. Da quanto precede deriva che l’argomento dedotto dalla Knauf Gips Knauf Gips KG a sostegno del suo ricorso dinanzi al Tribunale, relativo alla violazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, è, a mio parere, infondato e dev’essere pertanto respinto.

VIII – Sulle spese

106. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che a norma dell’art. 118 del detto regolamento si applica ai giudizi di impugnazione, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese. Per quanto riguarda le spese collegate al procedimento di primo grado che ha condotto alla sentenza impugnata, esse saranno sopportate secondo le modalità stabilite al punto 2 del dispositivo di quest’ultima.

IX – Conclusione

107. Suggerisco pertanto che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 8 luglio 2008, causa T-52/03, Knauf Gips/Commissione, nella parte in cui ha dichiarato che la Knauf Gips KG era responsabile per le azioni del gruppo Knauf e ha respinto l’argomento basato sulla violazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, Primo regolamento d’applicazione degli articoli [81] e [82] del Trattato;

–        per il resto, respingere il ricorso;

–        respingere il ricorso per annullamento proposto dalla Knauf Gips KG dinanzi al Tribunale nei limiti in cui si basa sull’argomento della presunta violazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17;

–        condannare la Knauf Gips KG alle spese del presente procedimento. Per quanto riguarda le spese collegate al procedimento di primo grado che ha condotto alla sentenza del Tribunale menzionata al punto 1 del dispositivo delle presenti conclusioni, esse saranno sopportate secondo le modalità stabilite al punto 2 del dispositivo di tale sentenza.


1 – Lingua originale: l’inglese.


2 – Knauf Gips/Commissione.


3 – GU 1962, n. 13, pag. 204.


4 – GU L 166, pag. 8. V. art. 1 della decisione impugnata.


5 – Alla nota 4 della decisione impugnata la Commissione precisa che per «Knauf» si intende l’insieme delle società del gruppo Knauf.


6 – V. punto 2 della decisione impugnata.


7 – V. art. 3 della decisione impugnata.


8 –      Citazioni interne omesse.


9 – V. punti 45-47 della sentenza impugnata e la giurisprudenza ivi citata.


10 – V. punti 50 e segg.


11 – V. punto 63 della sentenza impugnata.


12 – Sentenza 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P (Racc. pag. I-123).


13 – V., in tal senso, ordinanza 25 marzo 1996, causa C‑137/95 P, SPO e a./Commissione (Racc. pag. I‑1611, punto 47), nonché sentenze 16 settembre 1997, causa C‑362/95 P, Blackspur DIY e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. I‑4775, punto 23), e 25 gennaio 2007, cause riunite C‑403/04 P e C‑405/04 P, Sumitomo Metal Industries e Nippon Steel/Commissione (Racc. pag. I‑729, punto 106).


14 – V. sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit. alla nota 12, punti 71-73 e la giurisprudenza ivi citata.


15  – Cit. alla nota 12.


16 – V. punti 67-78 della sentenza impugnata.


17 – V. sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit. alla nota 12, punti 74-76.


18 – V. punto 78 della sentenza impugnata.


19 – V., in particolare, sentenza 8 luglio 1999, causa C‑51/92 P, Hercules Chemicals/Commissione (Racc. pag. I‑4235, punto 81).


20 – V. punti 70-77 della sentenza impugnata.


21 – Cit. alla nota 12.


22 – V., per analogia, sentenza 16 novembre 2000, causa C‑297/98 P, SCA Holding/Commissione (Racc. pag. I‑10101, punto 37). Inoltre, nella sentenza Aalborg Portland e a./Commissione (cit. alla nota 12), ai punti 101-106 la Corte ha affermato che, nell’ambito del ricorso giurisdizionale proposto contro la decisione che chiude un procedimento amministrativo, il Tribunale può ordinare misure di organizzazione del procedimento ed organizzare un accesso completo al fascicolo, per valutare se il rifiuto della Commissione di divulgare un documento o di comunicare un elemento possa nuocere alla difesa dell’impresa incriminata. Poiché tale esame si limita ad un controllo giurisdizionale dei motivi sollevati, esso non ha né per oggetto né per effetto di sostituire un’istruzione completa della causa nell’ambito di un procedimento amministrativo. È pacifico che la conoscenza tardiva di taluni documenti del fascicolo non ripristina l’impresa che ha proposto un ricorso nei confronti di una decisione della Commissione nella situazione in cui si sarebbe venuta a trovare se avesse potuto basarsi sugli stessi documenti per presentare le sue osservazioni scritte ed orali dinanzi a tale istituzione. Considerati tanto il diverso scopo e la diversa portata che ha il permettere l’accesso al fascicolo dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Commissione, il fatto che non siano esauriti i rimedi durante il procedimento amministrativo non impedisce alla ricorrente di far valere la questione del denegato accesso dinanzi ai giudici comunitari.


23 – V., per analogia, sentenza 12 dicembre 1991, causa T‑30/89, Hilti AG/Commissione (Racc. pag. II‑1439, punto 38). Inoltre, se fosse corretto l’argomento della ricorrente riguardante il carattere di prove a discarico dei documenti non comunicati e se fosse dimostrato che la parte non si è avvalsa durante il procedimento amministrativo di un rimedio cui aveva avuto effettivo accesso, la Corte potrebbe considerare l’ipotesi di tener conto di un eventuale comportamento dilatorio di tale parte in sede di definizione delle spese, ai sensi dell’art. 69, n. 3, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, il quale stabilisce, tra l’altro, che la Corte può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all’altra le spese che le ha causato e che la Corte riconosce come superflue o defatigatorie.


24 – Sentenza 22 aprile 1999, causa C‑161/97 P, Kernkraftwerke Lippe-Ems/Commissione (Racc. pag. I‑2057, punto 58).


25 – Nel suo ricorso nella causa T‑52/03 e nel documento separato redatto dalla Knauf Gips KG il 7 luglio 2006. V. il richiamo a tale documento nel quesito indicato al punto 68 della sentenza impugnata.


26 – Sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit. alla nota 12, punti 74-76.


27 – E in base alla quale tale impresa è tenuta a dimostrare che il risultato cui è pervenuta la Commissione nella sua decisione sarebbe stato diverso se dai mezzi di prova a carico avesse dovuto essere eliminato un documento non comunicato sul quale la Commissione si è basata per incriminare tale impresa.


28 – Sentenza 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione (Racc. pag. I‑8375, punto 330).


29 – V. sentenza Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit. alla nota 28, punto 331.


30  Cit. alla nota 12.


31 – V. punto 307 della sentenza impugnata.


32 – V. punto 309 della sentenza impugnata; sentenza cit. alla nota 12.


33 – V. punto 321 della sentenza impugnata.


34 – Sentenza 16 novembre 2000, causa C‑286/98 P, Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione (Racc. pag. I‑9925).


35 – Sentenza del Tribunale 11 dicembre 2003, causa T‑66/99, Minoan Lines/Commissione (Racc. pag. II‑5515).


36 – Sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑9/99 (Racc. pag. II‑1487).


37 – Sentenza 6 aprile 1995, causa T‑145/89 (Racc. pag. II‑987).


38 – Sentenza 2 ottobre 2003, causa C‑196/99 P (Racc. pag. I‑11005).


39 – Cit. alla nota 34.


40 – Idem.


41 – Idem.


42 – Cit. alla nota 36.


43 – Sentenza 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P (Racc. pag. I‑5425).


44 – Sentenza cit. alla nota 38.


45 – Sentenza 18 dicembre 2008, cause riunite C‑101/07 P e C‑110/07 P, Coop de France bétail et viande e a./Commissione (Racc.,pag. I-10193, punto 58); v. altresì sentenza 3 settembre 2009, cause riunite C‑322/07 P, C‑327/07 P e C‑338/07 P, Papierfabrik August Koehler e a./Commissione (Racc. pag. I‑7191, punto 52).


46 – Sentenza 10 settembre 2009, causa C‑97/08 P, Akzo Nobel e a./Commissione (Racc. pag. I‑8237, punti 54 e 55).


47 – Cit. alla nota 34.


48 – Cit. alla nota 36.


49 – In effetti risulta chiaramente dal tenore del punto 343 della sentenza impugnata che la sentenza HFB e a./Commissione veniva citata a titolo di esempio (sentenza cit. alla nota 36).


50 – Cit. alla nota 37, punto 107.


51 – Cit. alla nota 37.


52 – Cit alla nota 38.


53 – I termini «semplice fatto» e «di per sé» sono fondamentali per comprendere l’importanza della decisione della Corte.


54 – Idem, punto 99.


55 – V. il punto 342 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale stesso ha confermato che, sebbene il semplice fatto che il capitale sociale di due società commerciali distinte appartenga a un medesimo soggetto o a una medesima famiglia non sia di per sé sufficiente, è possibile ritenere che esista un’unità economica in base ad una serie di elementi.


56 – V. supra, paragrafo 65.


57 – V. punto 344 della sentenza impugnata.


58 – V. punto 345 della sentenza impugnata.


59 – Tale argomento è, inoltre, in qualche modo in contrasto con l’osservazione della ricorrente relativa all’accertamento del Tribunale di cui al punto 358 della sentenza impugnata, che non viene messo in discussione dalla ricorrente, secondo cui, durante il procedimento amministrativo, essa era l’unico interlocutore della Commissione.


60 – Nessun’altra società del gruppo Knauf è stata destinataria della comunicazione degli addebiti benché sia evidente che l’infrazione menzionata in tale atto riguardava il gruppo Knauf.


61 – Sentenze 16 marzo 2000, cause riunite C‑395/96 P e C‑396/96 P, Compagnie maritime belge transports e a./Commissione (Racc. pag. I‑1365, punti 143 e 146), e 2 ottobre 2003, causa C‑176/99 P, ARBED/Commissione (Racc. pag. I‑10687, punto 21).


62 – V. gli argomenti della ricorrente, supra, paragrafi 68 e 69.


63 – V. punto 348 della sentenza impugnata.


64 – L’art. 1, intitolato «Scopo del patto» così recita: «1. Il presente patto ha lo scopo di preservare le imprese Knauf come imprese familiari. 2. Scopo del presente patto è di assicurare una gestione unica delle imprese Knauf. 3. Scopo del presente patto è di garantire l’unicità e la concentrazione dell’esercizio dei diritti in tutte le imprese Knauf. 4. Scopo del presente patto è di garantire che le decisioni in futuro necessarie riguardo alla gestione, all’organizzazione e alla forma giuridica della società rimangano possibili e non possano essere ostacolate da un unico socio o da un piccolo numero di soci» (il corsivo è mio).


65 – V., in particolare, sentenza 16 novembre 2000, causa C‑294/98 P, Metsä-Serla e a./Commissione (Racc. pag. I‑10065, punto 27).


66 – V. punti 98 e 99 (cit. alla nota 38). Nel suddetto caso non è stato possibile attribuire una responsabilità a causa della mancanza di prove.


67 – V. punti 354-361 della sentenza impugnata.


68 – Sentenza 27 settembre 2006, causa T‑330/01 (Racc. pag. II‑3389, punto 88).


69 – V. punto 360 della sentenza impugnata.


70 – Ciò non viene messo in discussione.


71  V. punti 55-57 (sentenza cit. alla nota 12).


72  V., per analogia, sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, cit. alla nota 46, punto  50.

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