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Document 62008CA0381

Causa C-381/08: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 25 febbraio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Car Trim GmbH/KeySafety Systems Srl [Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Art. 5, punto 1, lett. b) — Competenza in materia contrattuale — Determinazione del luogo di esecuzione dell’obbligazione — Criteri di distinzione tra compravendita di beni e prestazione di servizi ]

OJ C 100, 17.4.2010, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 100/4


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 25 febbraio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Car Trim GmbH/KeySafety Systems Srl

(Causa C-381/08) (1)

(Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Art. 5, punto 1, lett. b) - Competenza in materia contrattuale - Determinazione del luogo di esecuzione dell’obbligazione - Criteri di distinzione tra «compravendita di beni» e «prestazione di servizi»)

2010/C 100/05

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Car Trim GmbH

Convenuta: KeySafety Systems Srl

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 2001, L 12, pag. 1) — Contratto di fornitura di prodotti da fabbricare contenente anche istruzioni del committente relative all’approvvigionamento, alla lavorazione e alla consegna dei prodotti da fabbricare, inclusa la garanzia di qualità di fabbricazione, di affidabilità della consegna e di buona gestione amministrativa dell’ordine — Criteri di distinzione tra compravendita di merci e prestazione di servizi — Determinazione del luogo di esecuzione dell’obbligazione nel caso di vendita a distanza

Dispositivo

1)

L’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che i contratti che hanno per oggetto la fornitura di beni da fabbricare o da produrre, benché l’acquirente abbia posto taluni requisiti relativi all’approvvigionamento, alla trasformazione e alla consegna delle merci, senza che egli abbia provveduto a fornire i materiali, e benché il fornitore sia responsabile della qualità e della conformità al contratto della merce, devono essere qualificati come «compravendita di beni» ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, di tale regolamento.

2)

L’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, in caso di vendita a distanza, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto deve essere determinato sulla base delle disposizioni di tale contratto. Se non è possibile determinare il luogo di consegna su tale base, senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile al contratto, tale luogo è quello della consegna materiale dei beni mediante la quale l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente di tali beni alla destinazione finale dell’operazione di vendita.


(1)  GU C 301 del 22.11.2008.


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